Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 novembre 2015, n. 23401 Svolgimento del processo 1.- La Sezione di Pescara dell’Associazione italiana contro le leucemie (d’ora in avanti, AIL omissis) chiese al Tribunale di quella città, prima in via cautelare e poi nel giudizio di merito, di inibire a G.R. , anche nella qualità di...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23198. Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23198 Svolgimento del processo 1. D’.An.Ri. e, con distinto atto, il marito P.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore J., chiesero il risarcimento dei danni patiti, quali conseguenze dell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico cui la D’. si era sottoposta;...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23206. In relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni asseritamente diffamatorie compiute a mezzo stampa, la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello, sia in fatto che in diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza del relativo reato, è tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare – se del caso riproducendolo direttamente, ove necessario in relazione all’oggetto della critica di cui al motivo, ed eventualmente indirettamente, ove l’apprezzamento della critica lo consenta – il contenuto dell’articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificarne la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23206 Ritenuto in fatto 1. – In data (omissis) il quotidiano “(omissis) ” pubblicava un articolo, a firma di G.A.M., dal titolo “Quel giudice diede 200 milioni a un pentito” e dal sommario “Reggio Calabria: il ministro C. apre un’inchiesta su due magistrati dell’Antimafia”, nel...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584. Appartiene alla competenza della sezione comune del giudice ordinario e non già a quella specializzata in materia di impresa la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale una ditta individuale chieda la condanna di una società inglese lamentando danni tanto per abuso di dipendenza economica, quanto per lo svolgimento di pratiche di sviamento della clientela realizzate con lesione dell’immagine e della reputazione commercial
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23202. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’èvento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. A ciò aggiungasi, con particolare riguardo alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ., sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell’insegnante, dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, ma costantemente avverte che, ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l’imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23202 Svolgimento del processo Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da A.M. e da T.T., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S., nei confronti di A.M., di S.Q., di R.B., del Ministero della...
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 28 ottobre 2015, n. 22003. In merito al risarcimento del danno conseguente al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in relazione alla seguente questione: se, con riferimento all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 114 c.p.p. e 684 c.p., la valutazione del giudice di merito debba ritenersi vincolata al semplice rilievo della minima riproduzione di un atto non divugabile ovvero possa essere orientata all’apprezzamento dei contenuti della riproduzione medesima
Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 28 ottobre 2015, n. 22003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21925. In tema di sinistri stradali, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, la questione concernente la proprietà o altro diritto – nella specie, il diritto di godimento dell’utilizzatore dell’autoveicolo oggetto di contratto di leasing – identificativo del soggetto tenuto alla prestazione richiesta, e pertanto relativa alla titolarità (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non già al difetto di legittimazione passiva, bensì la merito della controversia
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 ottobre 2015, n. 21925 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 22890. Sussiste la responsabilità solidale della Camera di Commercio che abbia rilasciato un certificato di origine di merce italiana senza verificare di fatto l’esistenza della merce stessa. In particolare, tale condotta negligente si configura come concausa del danno lamentato dalla società che, facendo affidamento su tale documento (in quanto rilasciato da un ente pubblico certificatore accreditato), abbia acquistato della merce senza ottenerne mai la fornitura. Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22890 Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 17 maggio 2012 la Corte d’Appello di Genova, pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 23841/2008, ha confermato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza della Corte d’Appello...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533. Una corretta interpretazione dell’art. 2087 c.c., induce a ritenere che essa sia riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l’insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. Della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell’art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell’art. 41 Cost., che pone precisi limiti all’esplicazione dell’iniziativa privata, con lo stabilire, fra l’altro, che la stessa non può svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, la sicurezza del lavoratore costituendo un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione, di anteporre al proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi tale prestazione esegua. Nella prospettiva innanzi descritta, deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivitàl svolta nonchè di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile .
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 settembre 2015, n. 18611. In tema di valutazione e liquidazione unitaria del danno morale e del danno esistenziale, sia pure con riferimento alla perdita del rapporto parentale conseguente alla perdita della morte del congiunto, e tale problematica viene ora in esame, sia pure sotto il diverso profilo del danno diretto, subito iure proprio, del macroleso, e per gli aspetti non patrimoniali ed esistenziali. Dove il punto controverso della decisione attiene alla verifica della congruità ed integralità del risarcimento del danno ingiusto, evitando una duplicazione risarcitoria
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott....