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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 maggio 2015, n. 18507. Nel vigente sistema processuale, che ripudia la prova legale ed è espressamente informato ai principi della non tassatività dei mezzi di prova (artt. 187 e 188, cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192, cod. proc. pen.), non esiste alcuna preclusione all’utilizzo, a fini di prova, della copia fotostatica di un documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile. L’art. 234, comma 2, cod. proc. pen., infatti, si limita ad autorizzare l’acquisizione della copia del documento, che per qualsiasi causa sia andato distrutto, smarrito o sottratto e non possa più essere recuperato, quando occorra far uso dell’originale, ma la norma non deve essere interpretata come espressione di una regola che pone un limite all’acquisizione delle copie fotostatiche, non contemplando alcun divieto espresso in tal senso. Non v’è perciò alcuna preclusione legale all’acquisizione della fotocopia del documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile (artt. 189 e 191, comma 1, cod. proc. pen.), residuando in capo al Giudice il solo dovere di dar conto dei criteri adottati in sede di valutazione della relativa prova (artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2015, n. 18507 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13-20 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di quello stesso capoluogo, in sede di riesame del decreto del 5 dicembre 2013 del Giudice per le...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 14951. La condotta di chiunque realizzi interventi su beni vincolati senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell’interesse amministrativo tutelato, senza che l’accertamento postumo di compatibilità col vincolo culturale o l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 14951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15235. In tema di reato di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un prodotto, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercato comunitario. L’immissione sul mercato può essere esclusa solo quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni: a) il prodotto sia detenuto nei magazzini dei fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità Europea; b) il prodotto non sia ancora disponibile nella Comunità stessa (Guida all’attuazione delle direttive, paragrafo 2.3.1). Condizioni che, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, incontestabilmente non ricorrono nel caso di specie poiché il prodotto era stato comunque reso disponibile in Italia nei termini già esposti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15235 Ritenuto in fatto 1. Il sig. A. P. ricorre per l’annullamento della sentenza dei 12/12/2013 con cui la Corte di appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado impugnata dall’imputato stesso, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 112,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15249. In tema di profitto da reato, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico. Il “profitto” di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca. La definizione di “profitto” confiscabile a norma dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito. Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto. Il che, non equivale a sostenere che il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo. Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come “convenzionale” ed il profitto, che costituisce l’unità di misura del valore dei beni da confiscare (e dunque sequestrati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra quest’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fossero stati ceduti come “convenzionali”; il profitto, dunque, si identifica con il concreto ed unico vantaggio conseguito con la perpetrazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15249 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/02/2014, il Tribunale di Pesaro ha parzialmente riformato il decreto del 14/01/2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi degli artt. 24-rer, 25-bis 1, 19, e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2014, n. 40781. Il soggetto che si “limiti” a scaricare dal telefonino sul proprio pc i rapporti sessuali avuti con minorenni non è imputabile del reato di pornografia minorile (articolo 600-ter del cp).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 ottobre 2014, n. 40781 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott....