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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 maggio 2015, n. 10449. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale devono essere riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale tra i rapporti in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 maggio 2015, n. 10449 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2015, n. 9824. In tema di società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. La forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 maggio 2015, n. 9824 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso in opposizione proposto da AM. TER. s.p.a. avverso le cartelle di pagamento con le quali alla detta società era intimato il pagamento...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dei 1987 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”. Nonostante la Corte costituzionale, nell’occasione indicata e in altre successive (cfr. Corte Cost. n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989, n. 346 del 1993 e n. 284 del 1997) abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all’altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da C.C. e, confermando la sentenza del Tribunale della Spezia, ha ritenuto che fosse infondata la sua domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in qualità di superstite del...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3957. In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all' amianto – ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 applicabile "ratione temporis" – occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno. In effetti, ciò che rileva è l'esposizione media giornaliera nell'arco delle otto ore lavorative, che è cosa diversa dall'affermare che l'esposizione debba superare necessariamente il limite delle 0,1 ff/cc in ciascuna delle otto ore. Sul punto vale evidenziare che l'art. 24 del d.Lgs. n. 277/1991 – ratione temporis applicabile al caso in esame – prevede che l'esposizione alla poveri di amianto va calcolata "in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.." evidentemente facendo riferimento all'esposizione media nell'arco di otto ore ( peraltro, anche l'art. 254 del d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al primo comma stabilisce che "Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore’’)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  26 febbraio 2015, n. 3957 Fatto M. E. conveniva in giudizio l’INPS esponendo di aver ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di alcuni periodi non consecutivi di esposizione qualificata all’amianto, di durata complessivamente ultradecennale, e chiedendo il riconoscimento dell’esposizione anche per gli ulteriori periodi dal 17.9.73 al 31.10.74 e dal...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930. Il principio secondo il quale in tema di liquidazione delle spese giudiziali e nel caso di soccombenza reciproca, non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte, per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 gennaio 2015, n. 262. Nel caso di trasformazione, in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine, l'indennità risarcitoria, dovuta ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni retributivi e contributivi causati dalla perdita del lavoro a causa dell'illegittima apposizione del termine, con riferimento agli intervalli non lavorati fra l'uno e l'altro rapporto a termine; al contrario, i "periodi lavorati", non solo nel primo, ma anche nei successivi contratti del periodo intermedio, una volta inseriti nell'unico rapporto a tempo indeterminato, fanno parte dell'anzianità retributiva e devono essere considerati ai fini della quantificazione degli aumenti periodici di anzianità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 gennaio 2015, n. 262 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. MAROTTA...