Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 28 giugno 2019, n. 28333. La massima estrapolata: In tema di falsità in atti ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l’infedele attestazione, se si tratti di falso ideologico, o l’alterazione, se si verta in ipotesi di falso materiale, siano del tutto irrilevanti ai fini del significato...
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Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 26 giugno 2019, n. 28029. La massima estrapolata: Sussiste il falso innocuo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42746. La Corte d’appello che riforma la sentenza di primo grado di assoluzione e condanna non è tenuta a riassumere la prova dichiarativa
La Corte d’appello che riforma la sentenza di primo grado di assoluzione e condanna non è tenuta a riassumere la prova dichiarativa se non si discute l’aspetto probatorio ma la sua qualificazione giuridica. Sentenza 19 settembre 2017, n. 42746 Data udienza 9 maggio 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 novembre 2014, n. 47601. Nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica. Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 18 novembre 2014, n. 47601 Fatti e diritto 1. Con sentenza pronunciata l’1.7.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 28.10.2009, aveva condannato L.P., imputato del delitto di cui all’art. 483, c.p., in relazione agli...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2014, n. 46505. Basta la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione a integrare il reato di sostituzione di persona, atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale; né si richiede che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto «falso innocuo» nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2014, n. 46505 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Campobasso, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto M.D.M. responsabile dei delitti di sostituzione di persona e falso materiale...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022. In tema di falso, al libretto universitario istituito a norma del r.d. 4 giugno 1938 n. 1269 deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni ivi contenute relative alla frequenza dello studente alle lezioni, mentre gli va attribuita natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali, destinati ad essere conservati, a fini di prova, negli uffici di segreteria dell'università. Il libretto, dunque, proprio perché si configura come un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento "derivato" o "secondario", che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 17.7.2012 la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 17.5.2010, procedendo in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato non...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 ottobre 2014, n. 4896. Non è configurabile un falso "innocuo" quando il bando di una gara d'appalto prevede una dichiarazione dal contenuto completo, anche sui "carichi pendenti", e il partecipante rende una autodichiarazione non veritiera, atteso che, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è già di per sé un valore da perseguire, perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara; conseguentemente una dichiarazione inaffidabile perché, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, è falsa, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 ottobre 2014, n. 4896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 798 del 2014, proposto dalla S.R.L. KE., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...