Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 luglio 2015, n. 28847. Non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo. Il marchio riprodotto sulle componenti dell’automobile assume una duplice portata: ha una funzione identificativa per quanto riguarda il bene complesso, mentre svolge una funzione solamente estetico-descrittiva con riferimento al ricambio; ne consegue che, per poter essere penalmente sanzionabile, l’uso del marchio altrui deve essere idoneo ad ingenerare errore in relazione all’oggetto che il marchio identifica. Perciò, sarebbe penalmente sanzionabile l’imprenditore che apponesse sulle proprie automobili il marchio di un altro costruttore, perché così farebbe credere ai terzi che quel bene proviene da un altro produttore
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 luglio 2015, n. 28847 Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 11/12/2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [...]