Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 24 luglio 2015, n. 15635. Ai fini della deduzione, che sia specificamente dimostrata dal contribuente la certezza e la definitivita’ delle perdite su crediti; la deduzione delle perdite delle quali sia acclarata certezza e definitivita’, e’ cumulabile con le deduzioni ex articolo 71, comma 1, non per l’intero ammontare delle perdite, bensi’ nei limiti della parte eccedente l’importo complessivo delle deduzioni su svalutazioni e accantonamenti operate ex articolo 71, comma 1, dpr 917/86
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