Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 . L’ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l’ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l’art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 Svolgimento del processo Con citazione del 3/12-7-1994 P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Nicosia R.C., S.F. e S.S., quali eredi di S.P., affermando che con due scritture private non autenticate, redatte il 25-6-1984 e il 28-10-1985, S.P. gli aveva alienato due appezzamenti di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23670. La vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo ma l’adempimento di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 novembre 2015, n. 23670 Ritenuto in fatto S.V. e P.R. , con atto di citazione del 6 luglio 2000, premesso che con atto pubblico del 6 giugno 1998 avevano venduto a G.M.R. una casa di abitazione con circostante giardino sita in (omissis) per il presso di L....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 novembre 2015, n. 22567. Solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti ed all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 novembre 2015, n. 22567 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22301. In tema di compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualita’ (le cui relative azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c.) si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che da luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c. -, la quale ricorre quando la diversita’ tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualita’, consistenza e destinazione di quest’ultima, si’ da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (c.d. inidoneita’ ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie dei tutto diversa da quella dedotta in contratto. Lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio o di cosa mancante di qualita’, di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto, in sede di legittimita’, il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il giudice di appello, nell’esprimere il proprio giudizio di fatto, si sia attenuto ad un corretto criterio di distinzione tra le accennate diverse ipotesi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 ottobre 2015, n. 22301 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20809. Il criterio di distinzione tra cosa viziata o priva di qualità promesse, può essere colto nella considerazione che si ha diversità radicale della cosa data rispetto a quella dovuta quando tale diversità è di importanza fondamentale e determinante nell’economia del contratto, sia perché la cosa appartiene ad un genere del tutto diverso, sia in quanto essa si presenta priva della caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22107. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della mercé, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a campione. La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti, mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base alla regola generale posta dall’art. 1495 c.c., decorre dal momento della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 22107 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 6-10-2001 D.P.G. esponeva che aveva commissionato alla Marseglia Center s.p.a. un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88, pagando un importo di Euro 7.415,37; che la mercé era stata consegnata il...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811. Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parte della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20347. L’articolo 1480 cod. civ. riconosce al compratore la scelta tra la conservazione parziale del contratto – con riduzione del prezzo ed eventuale risarcimento del danno – e la risoluzione dello stesso, e la sentenza richiamata che riguardava fattispecie diversa da quella in esame, peraltro riguardante aimata. A fronte della richiesta del compratore – soggetto adempiente e in quanto tale destinatario della tutela apprestata dall’articolo 1480 cod. civ. -, l’efficacia del trasferimento pro quota non dipende dall’esito dell’indagine sull’esistenza di una volonta’ in tal senso del venditore – soggetto inadempiente -, e puo’ essere impedita soltanto dall’accertamento dell’interesse comune delle parti alla vendita unitaria del bene
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 ottobre 2015, n. 20347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI Elisa...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20159. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 ottobre 2015, n. 20159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott....