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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2014, n. 5605. Un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2014, n. 5605 Svolgimento del processo D.S.G. conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che in data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per l’acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858. In tema di vendita e' configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata e' completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e' assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Nella specie, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'immobile era idoneo ad essere usato per la destinazione (negozio) pattuita, seppure per dimensioni ridotte rispetto alla superfice dell'immobile: il che esclude l'assoluta inidoneita' del bene ad essere adibito all'uso per il quale era stato acquistato, essendo nella specie configurabile piuttosto un minore sfruttamento dell'immobile suscettibile eventualmente di azione di risarcimento del danno derivante dalla mancanza delle qualita' promesse (articolo 1497 cod. civ.), che pero' soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza prescritti dall'articolo 1495 cod. civ.; addirittura, a stregua di quanto ancora affermato dal ricorrente, e' stato possibile adeguare l'immobile ed ottenere le necessarie licenze per rendere l'immobile utilizzabile per l'intera superficie sfruttabile: gli oneri sostenuti avrebbero potuto assumere rilevanza sempre sotto il profilo risarcitorio di cui si e' detto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Luisa – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2014, n. 4934. Nell'interpretazione dei contratti di compravendita immobiliare, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l'estensione dell'immobile compravenduto, i dati catastali, emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegato all'atto notarile trascritto, e l'indicazione dei confini risultante dal rogito assurgono al rango di risultanze di pari valore. Le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la "quaestio voluntatis" della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2014, n. 4934 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2003, la sig.ra P.I. , nella qualità di proprietaria in (omissis) di un fabbricato con antistante marciapiede, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pinerolo, i sigg. V.P.A. e Pe.Ma. ,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2013, n. 28419. In tema di compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualità (le cui relative azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c.) si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro allo – che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c. – , la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 dicembre 2013, n. 28419 Rilevato in fatto 1. – Con due distinti atti di citazione del 18 aprile e del 19 giugno 1990, con il primo dei quali, che, a differenza del secondo, non risulta notificato, V.P. premetteva di aver notificato alla convenuta, in data 5 marzo...