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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 ottobre 2014, n. 22863. Il testo letterale delle norme di cui al d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, deve essere interpretato in coerenza con le finalità perseguite dalla Direttiva. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 1, 1 comma, lett. c) del decreto medesimo, là dove include fra le fattispecie meritevoli di tutela i contratti o le note d'ordine che il consumatore sottoscriva in area, pubblica o aperta, al pubblica – fattispecie che fra l'altro non è inclusa fra quelle elencate dalla Direttiva – deve essere interpretata nel senso che non qualunque luogo pubblico od aperto al pubblico giustifica la peculiare tutela di cui alla normativa, bensì solo quei luoghi pubblici o aperti al pubblico che non siano di per sé destinati alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, di vendere o di contrattare, sì che l'eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa e impreparato alla difesa dei suoi interessi. Le negoziazioni che si svolgono nell'ambito degli stands allestiti dagli operatori all'interno di una fiera o di un salone di esposizione, non sono in linea di principio assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lgs n. 50/1992 cit., pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi, da un lato, l'attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell'impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall'ordinaria sede commerciale. Dall'altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 28 ottobre 2014, n. 22863   Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2001 C.S. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma R.F., dal quale aveva acquistato un gommone, con motore e carrello, dando in permuta una sua imbarcazione e versando una caparra di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842. L'acquirente di un'auto non può chiedere la risoluzione del contratto stipulato con il concessionario per malfunzionamenti del mezzo se l'ha guidata per un anno percorrendo 20mila km.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19161. Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile. Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l'impacchettamento alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe, infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi Oem più affermati). In questo modo, si verificherebbero riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire "tecnologici ad effetto commerciale") con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA...

Vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui
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Vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui

La vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita A)   Vendita di cosa altrui [1] [2] [3]   art. 1478 c.c. vendita di cose altrui Se...