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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 novembre 2015, n. 47256. Il legislatore ha espressamente escluso dal novero dei fatti di particolare tenuita’ tutte le fattispecie nelle quali la condotta si caratterizzi per essere plurima, abituale o reiterata deve escludersi la possibilita’ di sussumere nell’ambito del fatto di particolare tenuita’ le ipotesi di reato continuato costituite: a) dalla reiterazione di reati fra loro omogenei (posto che la reiterazione presuppone la identicita’ sostanziale degli atti ripetuti); b) dalla sussistenza di almeno tre condotte autonomamente atte ad integrare il reato se si tratta di reati fra loro disomogenei (la nozione di condotta plurima, infatti, si discosta semanticamente da quella di condotta plurale, per la quale e’ sufficiente la mera duplicita’ degli atti, richiedendo rispetto ad essa almeno un’ulteriore presenza di condotta criminosa). Invero nell’ipotesi di reato continuato, infatti, la fattispecie, ancorche’ fittiziamente, e per altro non a tutti i fini (si veda a titolo di esempio, infatti, l’attuale regime della prescrizione), unificata dal vincolo derivante dalla unicita’ del disegno criminoso, si caratterizza sotto il profilo della condotta penalmente rilevante per essere costituito da una pluralita’ di azioni. Parimenti esulante dalla fattispecie del fatto di particolare tenuita’ ai fini di cui all’articolo 131-bis cod. pen. e’ il reato commesso da chi gia’ abbia commesso piu’ reati della stessa indole, cioe’ sia, nel senso sopra indicato, gia’ pregiudicato con sentenza oramai passata in giudicato per fatti aventi la medesima indole di quelli per i quali si procede attualmente.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 novembre 2015, n. 47256   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 novembre 2015, n. 23302. In tema di ammissibilità delle domande di ammissione al passivo cd. supertardive, se è vero che il mancato avviso al creditore di cui all’art. 92 L. Fall. può costituire una causa di non imputabilità del ritardo, il curatore ha tuttavia la facoltà di provare che il creditore è venuto comunque a conoscenza del fallimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 novembre 2015, n. 23302 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542. E’ inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che – in un giudizio proposto in primo grado innanzi al giudice ordinario il quale, in corso di causa, abbia adottato, a domanda del ricorrente di provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., un provvedimento diretto ad accordare al ricorrente una tutela provvisoria ed interinale nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita’ che contestualmente, con ordinanza di rimessione, abbia sollevato – lamenti l’eccesso di potere giurisdizionale di quel giudice assumendo che la tutela cautelare era preclusa per legge e che il contestuale sollevamento della questione di legittimita’ costituzionale non autorizzava quel giudice a non applicare la norma della cui legittimita’ costituzionale dubitava, atteso che nella questione cosi’ proposta non e’ identificabile una questione di giurisdizione ex articoli 37 e 41 c.p.c. che la Corte di cassazione, a sezioni unite, possa essere chiamata a risolvere

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente di Sez. Dott. DI...

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Corte di Cassazione, serzione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559. Non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria, poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l’eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in ragione dell’impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. FERRO...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24530. Non configura giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente addetto a un grande magazzino per la vendita al pubblico, di lunga anzianità lavorativa e privo di precedenti disciplinari, che abbia sottratto un bene di valore trascurabile e lo abbia consegnato solo dopo una verifica nella quale aveva negato di averlo rubato, in quanto comportamento facilmente spiegabile con la preoccupazione per le conseguenze del gesto probabilmente commesso senza premeditazione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 dicembre 2015, n. 24530 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DE MARINIS...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24489. La compensazione delle spese di lite, di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., può trovare giustificazione anche nella novità della questione trattata, non determinabile a priori, ma che richiede un’interpretazione da parte del Giudice

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25356. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 dicembre 2015, n. 25356 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 aprite 2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, accoglieva la domanda, presentata da L.C. e F.A. nei confronti di L.B. e M.A. , di risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 24 novembre 2015, n. 46599. Ai fini dell’emissione di una misura cautelare personale, per “gravi indizi di colpevolezza” ex art. 273 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 24 novembre 2015, n. 46599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VECCHIO Massimo – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere – Dott. BONITO F. M. S. – rel. Consigliere – Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2015, n. 49579. In tema di atti sessuali con minorenne, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Siccome la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza dì una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità con la precisazione che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., (ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena. Invero, poiché l’attenuante in parola non risponde ad esigenze di adeguamento dei fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica, se dei caso esercitata), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2015, n. 49579 Ritenuto in fatto 1. S.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 31 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Catania che ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale della medesima città...