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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 novembre 2015, n. 23894. Con la norma di cui all’art. 63, c. 1, D.Lgs. n. 270 del 1999, come interpretata dall’art. 11, c. 3-quinquies, della L. 21/2/2014 n. 9, il legislatore ha inteso chiarire che il prezzo cui l’azienda viene ceduta non deriva dal valore di stima, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell’interesse manifestato dai potenziali acquirenti ad alle offerte di prezzo d’acquisto avanzate. In tale contesto, l’eventuale errore di stima in cui è incorso il perito riveste un carattere marginale o comunque non determinante. Nel caso, infatti, in cui il bene sia stato sottovalutato, ciò attirerà potenzialmente l’interesse degli acquirenti, determinando una maggiore concorrenza tra offerte che presumibilmente consentirà di raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello di stima, mentre avverrà presumibilmente il contrario nel caso di una sopravvalutazione della stima dell’immobile. Da ciò consegue che l’erronea determinazione del valore dell’azienda da parte dell’esperto nominato nel corso della procedura non determina alcuna nullità, sotto il profilo della violazione di norme inderogabili poste a tutela dei creditori, del negozio di cessione successivamente stipulato dai commissari con l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto detta erronea indicazione non appare idonea a pregiudicare la finalità dell’ottenimento del miglior prezzo di mercato

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 24 novembre 2015, n. 23894 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 dicembre 2015, n. 48952. L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, ma solo a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che formavano oggetto del suo commercio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 dicembre 2015, n. 48952 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. MENGONI Enrico...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 37. Il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione dei decreto di giudizio immediato; e che il G.i.p. non può in tal caso dichiarare esecutivo il decreto in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 37 Ritenuto in fatto 1. B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del G.i.p. dei Tribunale di Salerno in data 10.04.2015 con la quale è stata ritenuta inammissibile l’opposizione che era stata proposta al decreto penale di condanna n. 37/2015. L’esponente osserva che...