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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 febbraio 2016, n. 3656. Le sanzioni amministrative pecuniarie della Banca d’Italia per omesso controllo di operazioni sospette non soggiacciono alle garanzie del processo penale. Ad esse, infatti, non si applicano le conclusioni cui è approdata la Cedu nel caso Grande Stevens, in quanto molto meno afflittive delle sanzioni, sempre amministrative, emesse dalla Consob per «manipolazione del mercato»

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 febbraio 2016, n. 3656 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCARPA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 marzo 2016, n. 5230. Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento dei danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità dei datore di lavoro – presuppone ovviamente che la questione sia stata validamente introdotta nel giudizio di cassazione, il che a sua volta postula che il ricorrente indichi in quale momento dei giudizio di merito la relativa prospettazione sia stata avanzata, solo così assumendo rilievo l’omessa pronuncia

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 marzo 2016, n. 5230 Fatto Con sentenza depositata il 1°.10.2012, la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato l`impugnativa proposta da R.P. contro il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla s.r.l. S.S.C. nonché la sua domanda risarcitoria per asserita condotta vessatoria...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4897. Per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza). La critica, proprio in quanto consiste nella manifestazione di un’opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la esprime. Conseguentemente i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva. Inoltre, il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri. Peraltro, anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. La distinzione sopra fatta tra diritto di critica e diritto di cronaca è schematica, poiché nella pratica si verifica che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi, in relazione a ciascun contenuto espressivo vanno applicati i corrispondenti e diversi limiti scriminanti che sono propri della cronaca e della critica. A meno che l’interprete non ritenga, con congrua motivazione, che l’articolo, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica, accordando conseguentemente rilievo all’una o all’altra scriminant

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 marzo 2016, n. 4897 Svolgimento del processo 1. Nel 2002, il gen. De.An. convenne in giudizio i giornalisti C.M. e V.W. , il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.a. ed il direttore responsabile del quotidiano Repubblica, M.E. , per ottenere il risarcimento del danno da violazione del diritto all’onore...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2016, n. 8401. Il delitto di cui all’art. 572 c.p., per fatti avvenuti prima della sua riforma avvenuta nel 2012 e nel 2013, è configurabile anche in danno di persona convivente more uxorio, quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione e dal quale emerga un progetto di vita comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 marzo 2016, n. 8401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico – Presidente Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere Dott. RECCHIONE Sandr...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 marzo 2016, n. 8383. Non è imputabile di guida in stato di allucinazione per aver assunto sostanze stupefacenti il soggetto che – una volta fermato – mostri di avere genericamente “un comportamento non adeguato per la guida di un veicolo”

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 1 marzo 2016, n. 8383 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 marzo 2016, n. 4482. La costituzione di un vincolo di destinazione – nel caso di specie, attraverso l’istituzione di un trust – costituisce di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47, della legge n. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta sulle successioni e donazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 marzo 2016, n. 4482 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...