Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 febbraio 2016, n. 1990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 3259 del 19 febbraio 2016. In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell’ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell’azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest’ultimo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3259 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 6709. La procedura di regolarizzazione dei centri non autorizzati di raccolta di scommesse in Italia per conto di bookmaker stranieri, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 e prorogata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, non si pone in contrasto con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. È stata, dunque, rigettata la richiesta di rinviare alla Corte di giustizia di Lussemburgo la questione della compatibilità della normativa transitoria italiana, sollevata da un esercente di Messina che aveva subito un sequestro nell’ambito di una indagine sull’esercizio abusivo di attività di scommessa in quanto sprovvista della prescritta autorizzazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 6709 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio – Presidente Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere Dott. MANZON Enrico – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 febbraio 2016, n. 3982. La previsione secondo cui il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni potrebbe violare il principio di non discriminazione in base all’età previsto dall’Unione europea. Con questa motivazione è stata sollevata questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in vista di un potenziale conflitto tra la direttiva 2000/78 e l’articolo 34, comma 2, del Dlgs n. 276 del 2003, nella formulazione “ratione temporis” applicabile.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza 29 febbraio 2016, n. 3982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 febbraio 2016, n. 2920. Il fenomeno del mobbing, per assumere giuridica rilevanza, implica l’esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l’emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune ed unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 febbraio 2016, n. 2920 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 14 marzo 2016, n. 10720. In tema di custodia di animali, l’obbligo di custodirlo in modo adeguato idoneo ad evitare danni a terzi sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’articolo 672 c.p. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo le debite cautele al possesso dell’animale e tale obbligo cautelare si correla appunto all’esigenza di evitare rischi a terzi che possano entrare in contatto con l’animale. Sotto questo profilo, nel ricorso si fa erroneo richiamo a quell’orientamento giurisprudenziale che ha affrontato specificamente il tema della custodia di un animale in ambiente recintato dove terzi estranei, non titolari dei diritto di entrare e/o frequentare quel luogo, abbiano fatto accesso e siano venuti in contatto con l’animale. Tale orientamento si giustifica con riferimento a situazioni in cui terzi entrino nella proprietà altrui, dove sono liberi ed incustoditi animali, e mira a disciplinare il comportamento cautelare imposto al titolare dell’animale. Diversa è la questione della custodia di animali lasciati liberi in spazi recintati ma di uso comune [l’ipotesi tipica è quella del condominio chiuso all’esterno e caratterizzato dalla presenza di spazi interni comuni dove, in ipotesi, l’animale può essere lasciato libero]. Rispetto a tali situazioni è evidente che l’obbligo di custodia non può che avere come contenuto quel minimo di regole prudenziali che evitino rischi per l’incolumità degli altri legittimi frequentatori del sito, pur non definibili come estranei nei termini di cui i è detto
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 14 marzo 2016, n. 10720 Ritenuto in fatto P.P. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio [pur non essendogli state riconosciute le generiche la pena è stata ridotta], ne ha confermato peraltro il giudizio di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 marzo 2016, n. 11595. L’art. 116 cod. pen. – che non contempla un’ipotesi di pura responsabilità oggettiva-postula che l’evento più grave debba essere voluto da almeno uno dei concorrenti. La norma incentra la costruzione strutturale del paradigma sulla realizzazione di un “reato diverso”. È un sintagma “aperto” che risulta idoneo ad includere i fatti legati da una relazione specifica tra il delitto eseguito e quello, di converso ed effettivamente, voluto da uno dei partecipi. Deve, innanzitutto, osservarsi che, allorquando il reato “diverso” rappresenti il mezzo o la modalità di esecuzione necessaria, per il conseguimento del risultato collettivamente voluto, esso finisce per rientrare ex se nel programma obiettivo comune. In questi casi non sembra che residui spazio concreto per pensare all’applicazione dell’ad 116 cod. pen.. Ciò accade in tutte le ipotesi in cui il reato “diverso” si pone in un nesso “relazionale” specifico rispetto al piano comune, con crismi di tale connessione strumentale o teleologica, che lo fanno assurgere a “mezzo commissivo esclusivo” dell’ulteriore delitto programmato. In questi casi il concorso si qualifica attraverso la fattispecie di cui all’ad 110 cod. pen., poiché l’adesione all’azione collettiva porta con sé necessariamente la previsione e l’accettazione della modalità d’attuazione dell’iter criminis comune e, dunque, del delitto accessorio ed ulteriore attraverso cui la condotta collettiva deve necessariamente passare per conseguire l’obiettivo finale dell’azione concordata. In questi casi il dolo della partecipazione attrae il dinamismo obiettivo dell’azione, che concretizza l’esecuzione del programma comune e si estende alla necessaria pluralità di fattispecie. Si è, piuttosto, al cospetto di un “reato diverso” allorquando rilevino fattispecie collegate da un nesso di pura eventualità a quella da realizzare o che siano in possibile e consequenziale sviluppo di essa, anche avuto riguardo alla natura dei beni giuridici messi in pericolo o lesi. In questi casi il vincolo relazionale tra fattispecie non è retto da nessi di collegamento necessari ed il reato ulteriore e diverso accede al programma comune, si è detto, con carattere di pura eventualità. In questo ambito va enucleata l’ipotesi in cui il reato diverso sia frutto di eventi o fattori del tutto eccezionali ed atipici.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 marzo 2016, n. 11595 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2014 la Corte d’assise d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste in data 4 novembre 2013, concessa a C.V. l’attenuante di cui all’art....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 marzo 2016, n. 12280. Nell’art. 571 cod. pen., la nozione di pericolo di una malattia nella mente è più ampia di quelle di imputabilità o di lesione personale, perché comprende ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica dei soggetto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e dei comportamento. Ne deriva che il pericolo non va accertato necessariamente con una perizia medico-legale, ma desumersi anche dalla natura stessa dell’abuso, secondo massime di comune esperienza, e può ravvisarsi quando la condotta dell’agente presenti connotati tali da risultare idonea a produrre malattia di mente. Nè occorre che questa si sia realmente verificata, perché l’abuso oggetto dei primo comma dell’art. 571 cod. pen. è reato di pericolo, mentre l’esistenza di una lesione personale è elemento costitutivo della ipotesi, diversa e più grave, prevista dal secondo comma
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 marzo 2016, n. 12280 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n.2582/2015 Reg.Sent. del 12/06/2015 ha confermato la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria che il 17/10/2013 il Tribunale di Termini Imerese ha inflitto a F.A. per il reato di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 marzo 2016, n. 5425. La proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione anche nel periodo successivo a quello accertato con una prima decisione, costituisce esercizio di una specifica facoltà prevista dalla legge ed è funzionale al perseguimento delle sue finalità, postulando essa il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione alla durata dell’intero giudizio, dall’introduzione sino alla pronuncia definitiva (principio, questo, ovviamente applicabile nella previgente disciplina dell’equa riparazione, prima delle modificazioni introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 18 marzo 2016, n. 5425 Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Messina il 30 maggio 2012, T.A., C.M. e C.G., quali eredi di C.A., chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole prosecuzione di un giudizio amministrativo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2016, n. 5510. L’incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l’ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. L’art. 143, 11 comma, T.U.E.L., laddove dispone che detti amministratori “non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso”, deve essere interpretato nel senso che la candidatura è preclusa per il primo turno elettorale di ciascuna delle predette elezioni successive allo scioglimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 marzo 2016, n. 5510 Svolgimento del processo S.B. ha chiesto, sulla base di quattro motivi, la cassazione del decreto pronunciato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, in riforma della decisione del Tribunale di Locri, ha dichiarato il medesimo incandidabile alle prime elezioni regionali, provinciali e circoscrizionali,...