Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6218 Svolgimento del processo P.D. conveniva in giudizio Telecom Italia s.p.a. davanti al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, chiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patiti conseguentemente all’illegittimo distacco dell’utenza telefonica, avvenuto in assenza di morosità. Il tribunale, in...
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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 marzo 2016, n. 5078. La cd. TIA (Tariffa di igiene ambientale) non è assoggettabile a IVA. La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22/1997 (art. 49) non è assoggettabile ad IVA in ragione della sua natura di tributo; l’IVA mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE sentenza 15 marzo 2016, n. 5078 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. – Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. – Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez. – Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di Sez. – Dott. VIVALDI Roberta – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2016, n. 12679. In tema di responsabilità dei medici ospedalieri, ai sensi dell’art. 7 DPR 27.3.1968, n. 128 il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l’aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo ma, essendo titolare di un’autonoma posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Se allora il primario può imporre un obbligo di informativa anche in assenza ed il potere di immediato intervento nel tempo di riposo o comunque di legittima assenza, dalla struttura logica della richiamata norma deve dedursi che nell’assenza o impedimento del primario, ogni decisione debba essere adottata dall’aiuto, anche quando il primario, doverosamente avvertito, dichiari di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi, invero, all’aiuto spetta procedere secondo quanto occorra e non restare inerte nell’attesa dell’arrivo del primario, posto che su di lui cade l’obbligo di attivarsi secondo le regole dell’arte medica, ed egli è costituito nella posizione di garanzia verso il paziente, fino al momento in cui colui che è investito del primariato prenda in sua mano la situazione
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 marzo 2016, n. 12679 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza in data 24.11.2014 dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a D.V.L. in relazione al decesso di D.F.A.L. , avvenuto presso l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2016, n. 13001. In tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell’arresto di chi sia “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” trova fondamento nell’esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere “una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso”, sì che l’azione per raggiungere ed arrestare l’autore dell’episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità. La nozione di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, quand’anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione dei reato.
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2016, n. 13001 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/04/2015, il Tribunale di Rimini, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava, restituendo gli atti al P.M., l’arresto eseguito dal CC della Stazione di Miramare di Rimini nei confronti di M.R.. 2. Avverso...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391. Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione del soggetti, obbligato. L’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., comma 2, non è infatti l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Allorchè si tratti dell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi sulle modalità di visita del figlio minore del genitore non affidatario, l’elusione, e quindi, come chiarito dalla Corte di legittimità, la frustrazione dell’altrui legittima pretesa, si attua anche attraverso una mera omissione o rifiuto del genitore affidatario del bambino a chè lo stesso trascorra con l’altro genitore il periodo prestabilito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente – Dott. CARCANO Domenico – Consigliere – Dott. VILLONI Orlando – Consigliere – Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel....
Corte di Cassazione, sezione Vi, ordinanza 30 marzo 2016, n. 6195. Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’amministrazione finanziare o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardivo nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritarda la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza a rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. Nel caso di specie il Tribunale ha esaurientemente esaminato il profilo dei tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per la predisposizione del titolo avendo accertato che la dichiarazione fiscale del curatore, sulla base della quale è stato emesso il titolo era stata trasmessa fin dal 28/9/2010 mentre il questionario era stato inviato dopo circa un biennio senza alcuna specifica giustificazione, così ritenendo, in concreto, ed in considerazione dei tempi necessari per la formazione del titolo, inescusabile il ritardo dell’Amministrazione. Al riguardo deve rilevarsi che l’invocata sequenza procedimentale successiva alla trasmissione della dichiarazione fiscale del curatore, oltre ad essere stata instaurata dopo quasi un biennio dalla predetta trasmissione non costituisce un passaggio dovuto ex lege in via generale ed astratta. Nella specie è mancata del tutto da parte della ricorrente la concreta indicazione delle esigenze d’integrazione dati non eludibili al fine della formazione del titolo impositivo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 marzo 2016, n. 6195 “Il Tribunale di Salerno ha respinto il ricorso proposto in opposizione allo stato passivo del fallimento “Alvi s.p.a.” in liquidazione depositato il 26/10/12 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Campania avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva rigettato...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 marzo 2016, n. 4938. Alla nozione generale di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. non è coessenziale il fine di lucro, ovvero la necessità che l’attività sia svolta in modo tale che i ricavi eccedano i costi, giacché è sufficiente il cosiddetto “metodo economico”, ossia che i ricavi siano quanto meno pari ai costi (cfr. Cass. 24.3.2014, n. 6835, secondo cui lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)). Dall’altro, che la figura dell”organismo di diritto pubblico”, di cui all’art. 3, 26 co., del dec. lgs. n. 163/2006, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica (requisito personalistico), la sua attività è finanziata in prevalenza dalle pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (requisito dell’influenza dominante) e – il che rileva in special modo in questa sede – le sue finalità non hanno carattere industriale o commerciale (requisito teleologico). Sulla scorta dell’operata duplice puntualizzazione si rappresenta che l’attività di trasporto pubblico urbano ed interurbano è appieno ascrivibile alla previsione di cui all’art. 2195, n. 3, c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 marzo 2016, n. 4938 Svolgimento del processo L’”Agenzia delle Entrate” notificava al “Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T.” s.p.a. trentaquattro ordinanze – ingiunzioni di pagamento; si era acclarato, con riferimento agli anni 2002 e 2003, che la s.p.a. ingiunta, in violazione dell’art. 53, 9 co., del dec. lgs....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 marzo 2016, n. 6174. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; non si può prescindere da tale procedimento. Consegue che è sindacabile in sede di legittimità la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia deciso la controversia senza dare esplicitamente conto delle predette fasi
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 30 marzo 2016, n. 6174 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza dei Tribunale di Benevento , ha riconosciuto il diritto di V.D. , dipendente di Poste come geometra di VI categoria , ad essere inquadrato nella categoria di quadro di 2° livello...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 marzo 2016, n. 5224. In tema di impresa familiare ex art. 230-bis cod. civ., la predeterminazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 576 del 1975, e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell’impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità o di un negozio giuridico può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l’onere – a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili – della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell’impresa stessa che dell’entità della propria quota di partecipazione – in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato – agli utili d’impresa
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 marzo 2016, n. 5224 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 25 marzo 2016, n.12603. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 25 marzo 2016, n.12603 Ritenuto in fatto C.M. il (omissis) si costituì e venne sottoposto a fermo perché indiziato del delitto di omicidio volontario. Il 19 settembre 2014 nominò difensore di fiducia l’avv. Salvatore Suriano. Con ordinanza del 22 settembre 2014, il G.i.p. del Tribunale di Catania convalidò il...