Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19041.

Responsabilità per debiti relativi all’azienda ceduta

In tema di responsabilità per debiti relativi all’azienda ceduta, come il creditore può agire nel concorso delle condizioni fissate nell’art. 2560 cod. civ. per il pagamento del dovuto sia verso l’alienante che nei confronti dell’acquirente dell’azienda, del pari la posizione giuridica attiva, in virtù del subentro per effetto dell’azione di surrogazione ad opera del fideiussore che abbia pagato il creditore del cedente l’azienda, è esercitabile da lui nei confronti di entrambe le parti, a tutela della medesima posizione creditoria

Ordinanza|| n. 19041. Responsabilità per debiti relativi all’azienda ceduta

Data udienza 18 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azienda – Cessione di azienda – Debitti precressi – Prova – Debiti relativi all’azienda ceduta – Art. 2560 c.c. – L’ alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento – Occorre che i creditori vi hanno consentito – Risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12602/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SAS, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS));

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 991/2019 depositata il 13/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia con sentenza del 24 ottobre 2011 respinse l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di (OMISSIS) s.a.s., (OMISSIS) e (OMISSIS) su domanda di (OMISSIS) ed avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 6.400,00, pagata ad un terzo creditore da quest’ultimo, in veste di fideiussore, per un debito della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l..

Questa societa’ aveva, in data 7 ottobre 2009, ceduto l’azienda alla (OMISSIS) s.a.s. ed il debito risultava dalle scritture contabili dell’azienda ceduta, onde il Tribunale ha ritenuto fondata l’azione esperita dal fideiussore, adempiente detto debito, nei confronti della societa’ cessionaria, ai sensi dell’articolo 2560 c.c., comma 2, e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

Con sentenza del 13 marzo 2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che:

a) dai documenti in atti risulta il debito iscritto nelle scritture contabili della societa’ alienante l’azienda, debito derivante da scoperto di conto corrente bancario, sorto prima dell’alienazione; esso emerge, invero, dal libro giornale, dalla scheda contabile relativo al predetto rapporto bancario, da due situazioni contabili, da una lettera di diffida della banca e dal bilancio societario depositato nel 2009; e’ infondato, dunque il motivo che nega l’esistenza stessa di un debito aziendale;

b) si tratta, sotto tale profilo, di un debito che e’ inerente l’azienda ceduta ex articolo 2560 c.c., comma 2, derivando da contratto bancario;

c) non e’ fondata la prospettazione degli ingiunti, i quali pretendono di applicare l’articolo 2467 c.c. per sostenere la inesigibilita’ del credito, posto che il fideiussore adempiente ha proposto l’azione di pagamento surrogandosi, ai sensi dell’articolo 1203 c.c., n. 3, nei diritti della banca creditrice, non potendo dunque individuarsi una vicenda di finanziamento soci, cui applicare l’istituto della postergazione, oltretutto essendo rimaste indimostrate le circostanze cui l’articolo 2467 c.c., comma 2, subordina tale effetto, ne’ comportando tale eventuale caratteristica di un credito che esso, poi, non debba essere pagato, ma unicamente che debba essere soddisfatto dopo altri credito societari, che gli appellanti non hanno ne’ indicato, ne’ tantomeno provato esistessero.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) s.a.s. ed i due soci di questa, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Responsabilità per debiti relativi all’azienda ceduta

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2560 c.c., comma 2, per avere la corte d’appello ritenuto provata l’esistenza del debito in capo alla societa’ cedente, quando invece i documenti in atti, le situazioni contabili ed il libro giornale non provano l’assunto.

Il motivo, manifestamente in fatto, e’ inammissibile. Si tratta, invero, di un puro accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, noto essendo che e’ inammissibile il motivo che, nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), sollecitando la Corte di legittimita’ alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la chiama cosi’ indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie, mentre il giudice di merito e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga piu’ attendibili e idonee alla sua formazione, ne’ gli e’ richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730; sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104).

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1322 c.c. e articolo 2560 c.c., comma 2, perche’ la corte territoriale ha ritenuto implicitamente irrilevante in tal modo l’articolo 2 del contratto di cessione d’azienda, che escludeva ogni responsabilita’ della cessionaria per i debiti pregressi, secondo l’autonomia negoziale.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, atteso che, per soddisfare il requisito imposto dalla norma, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimita’ di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (e plurimis, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30720; sez. 1, 1.3.2022, n. 6611; sez. I, 3.11.2020, n. 24432; sez. V, 30.4.2020, n. 8425; sez. III, 24.9.2019, n. 23623; sez. un., 22.5.2014, n. 11308): requisito interamente carente nel motivo in esame.

3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2467 c.c. e articolo 2560 c.c., comma 2, perche’ il cessionario di azienda, secondo tale ultima disposizione, assume una posizione di garanzia aggiuntiva, a fini di rafforzamento della tutela per i creditori, ma la cessione d’azienda non opera una modificazione del lato passivo del rapporto: pertanto, il fideiussore, che abbia pagato un debito aziendale sorto in capo al soggetto alienante, non ha diritto di regresso o di surroga se non contro questi, mentre il suo pagamento avra’, nei confronti del cessionario dell’azienda, semplicemente l’effetto di liberarlo da quell’obbligo di garanzia, ma non gli dara’ diritto di ripetere quanto versato.

Responsabilità per debiti relativi all’azienda ceduta

Il motivo e’ infondato.

Dispone l’articolo 2560 c.c., circa i “Debiti relativi all’azienda ceduta”, che l’alienante non e’ liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1); risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (comma 2).

Pertanto, deve trattarsi di debiti che siano “inerenti all’esercizio dell’azienda”, pure nel caso di cui al comma 2, che prevede l’escutibilita’ dell’acquirente. Ma, se tale requisito e’ soddisfatto, il debito passa proprio in capo all’acquirente, principale obbligato; la liberazione dell’alienante, invece, non avviene e cio’ per disposto di legge, a maggiore garanzia dei creditori.

Nel caso di fideiussione, rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che l’azienda abbia, in seguito, alienato, certamente non si trasmette sul piano soggettivo il negozio fideiussorio, dalla giurisprudenza di questa Corte ricostruito come negozio (di regola) intercorrente tra fideiussore e creditore, cui il debitore sul piano della conclusione del negozio resta, invece, estraneo (Cass. 30 giugno 2014, n. 14772, in motiv.). Pertanto, nel caso di cessione d’azienda, e’ certo che non subisce mutamenti soggettivi il negozio fideiussorio, ex articolo 2558 c.c..

Occorre invece, nel caso di specie, stabilire se risponda – in quanto “debito inerente all’esercizio dell’azienda” e sempreche’ “risult(i) dai libri contabili obbligatori” – l’acquirente dell’azienda, in virtu’ del disposto dell’articolo 2560 c.c., comma 2, per il debito esistente non direttamente verso il creditore originario (nella specie, la banca in forza di contratto di conto corrente bancario), ma derivante dall’esercizio dell’azione di surrogazione ex articolo 1949 c.c. da parte del fideiussore, che quel debito abbia pagato.

Con riguardo alla surrogazione, questa Corte (cfr. Cass. 30 giugno 2014, n. 14772, in motiv.) ha gia’ osservato che essa realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, in quanto l’adempimento del terzo non estingue l’obbligazione in senso oggettivo, ma piuttosto tacita la pretesa del creditore, senza liberare il debitore.

Si opera, quindi, una variazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e si mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto stesso, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l’accipiens.

Nella specie, mentre i ricorrenti riferiscono di un’azione proposta nel ricorso monitorio dal fideiussore ai sensi di entrambe le disposizioni degli articoli 1949 e 1950 c.c., la sentenza in questa sede impugnata afferma senz’altro che il fideiussore si e’ surrogato ex articolo 1203 c.c. nei diritti del creditore (la banca) (v. p. 3 della sentenza): onde si tratta dello stesso diritto di questa, esercitato dal fideiussore in via surrogatoria, a fronte del medesimo debito inerente l’azienda, di cui risponde proprio il cessionario, a norma dell’articolo 2560, comma 2, c.c.

Una volta eseguito il pagamento, spetta al fideiussore, dunque, il diritto di surrogazione, ai sensi dell’articolo 1203 c.c. e della disposizione speciale dell’articolo 1949 c.c.: diritto in cui egli subentra in luogo del creditore.

Pertanto, come la banca creditrice avrebbe potuto agire per il pagamento del dovuto sia verso la diretta cliente, alienante l’azienda, sia verso la cessionaria di questa, del pari la posizione giuridica attiva, in virtu’ del subentro per effetto dell’azione di surrogazione ad opera del fideiussore che abbia pagato, e’ esercitabile da lui nei confronti di entrambe le parti, a tutela della medesima posizione creditoria. La soluzione raggiunta dalla sentenza impugnata, e’, in definitiva, corretta.

Inammissibile, infine, e’ il motivo, con riguardo alla violazione dell’articolo 2467 c.c., in nessun modo argomentata in diritto, ne’ essendo in alcun modo censurate le rationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Responsabilità per debiti relativi all’azienda ceduta

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *