Prova dell’azione di rivendicazione fino ad un acquisto a titolo originario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30828.

Prova dell’azione di rivendicazione fino ad un acquisto a titolo originario

Essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo; tuttavia il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.

Ordinanza|| n. 30828. Prova dell’azione di rivendicazione fino ad un acquisto a titolo originario

Data udienza 27 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: USUCAPIONE – Titolo di acquisto a carattere originario – Azione di rivendicazione – Onere della prova a carico del rivendicante – Conseguenze. (Cc, articoli 1158 e 2697)

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