Poteri istruttori del giudice e l’emanazione di ordine di esibizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19164.

Poteri istruttori del giudice e l’emanazione di ordine di esibizione

In tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.

Ordinanza|| n. 19164. Poteri istruttori del giudice e l’emanazione di ordine di esibizione

Data udienza  28 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2062/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), ( (OMISSIS)), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL (OMISSIS), successore della (OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), ( (OMISSIS)), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1751/2018 depositata il 10/10/2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA.

Poteri istruttori del giudice e l’emanazione di ordine di esibizione

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 18.12.2015, rigetto’ la domanda di (OMISSIS), gia’ dirigente della (OMISSIS), posta in liquidazione coatta amministrativa, di ammissione piena e in via privilegiata allo stato passivo della procedura dei crediti vantati a vario titolo (premio annuale, ferie non godute, partecipazioni riunioni CdA, conguaglio competenze) in forza del rapporto di lavoro e dichiaro’ inammissibili le ulteriori domande dell’attore, di ammissione con riserva dei crediti pretesi in conseguenza della dedotta illegittimita’ del licenziamento che gli era stato intimato dai C.S. e che egli aveva separatamente impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro, o in subordine, di sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., del giudizio inerente tale domanda sino all’esito di quello pregiudicante.

L’appello proposto da (OMISSIS) contro la decisione e’ stato respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 10.10.2018.

La corte del merito ha in primo luogo negato la natura condizionale dei crediti dell’appellante derivanti dall’asserita illegittimita’ del licenziamento, a suo avviso non rientranti in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dalla L. Fall., articolo 96, ed ha inoltre escluso che la domanda di ammissione di tali crediti potesse ritenersi pregiudicata da quella di impugnazione del licenziamento ancora pendente dinanzi al Giudice del Lavoro d’appello; ha quindi respinto anche la domanda di ammissione dei crediti vantati da (OMISSIS) in ragione dello svolgimento del rapporto di lavoro, a cui sostegno l’appellante si era limitato a produrre un conteggio elaborato dalla federazione delle (OMISSIS) calabresi privo di qualsivoglia valenza probatoria.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.

Il Fondo di Garanzia dei depositanti del (OMISSIS), successore della (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito in giudizio con controricorso, costituendosi con nuovo difensore con atto del 10.3.2023.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Poteri istruttori del giudice e l’emanazione di ordine di esibizione

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, che denuncia la violazione della L. Fall., articoli 52 e 96 e articolo 295 c.p.c., il ricorrente si duole della mancata ammissione con riserva dei crediti pretesi in ragione della dedotta illegittimita’ del licenziamento, trattandosi di crediti condizionati all’esito del predetto accertamento, devoluto alla competenza esclusiva e funzionale del Giudice del lavoro in un giudizio tuttora pendente in grado d’appello, e dunque rientranti a pieno titolo fra quelli contemplati dalla L. Fall., articolo 96, comma 1.

2. Il motivo e’ fondato.

Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le vicende processuali scaturite dal licenziamento di (OMISSIS), comunicatogli dai Commissari Straordinari della (OMISSIS) con nota del 18.11.2010.

In particolare, (OMISSIS) aveva impugnato il licenziamento con ricorso ex articolo 414 c.p.c., innanzi al Giudice dei lavoro, chiedendo di accertarne la nullita’ e/o illegittimita’, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni.

Il giudizio, interrotto a seguito della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e poi riassunto da (OMISSIS), era stato definito in primo grado dal giudice adito con sentenza del 27.3.2013 che aveva dichiarato improcedibile la domanda; la pronuncia di improcedibilita’ era stata poi confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 15.1.2015.

Questa Corte di legittimita’, con la sentenza n. 15066/2017 del 19.6.2017, nell’annullare la predetta sentenza d’appello, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della societa’ datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilita’ o l’improseguibilita’, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benche’ accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilita’ dell’insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'”an” e il “quantum”.

Il giudizio di rinvio, riassunto innanzi al giudice del lavoro, avente ad oggetto l’accertamento della legittimita’ o meno del licenziamento, e’ ancora pendente, mentre il ricorrente ha proposto l’opposizione allo stato passivo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993, ex articolo 87, allo scopo di ottenere l’ammissione “con riserva e in via condizionata” dei crediti derivanti dall’eventuale illegittimita’ del licenziamento, che potranno evidentemente ritenersi sussistenti solo in caso di esito per lui positivo di quel giudizio.

La sentenza impugnata ha negato la possibilita’ di ammettere i crediti in questione con riserva sull’assunto che non e’ ammessa una applicazione analogica della L. Fall., articolo 96, in casi diversi da quelli espressamente previsti da tale norma.

Poteri istruttori del giudice e l’emanazione di ordine di esibizione

Rileva in contrario il Collegio che un credito insinuato al passivo il cui accertamento e’ demandato alla competenza funzionale ed inderogabile di altro giudice rispetto al giudice fallimentare – nel caso di specie, al Giudice del Lavoro – rientra a pieno titolo tra i crediti condizionati di cui alla L. Fall., articolo 96, comma 3, n. 1, trattandosi di credito sottoposto alla condizione sospensiva dell’accertamento della sua esistenza dinnanzi al diverso giudice cui e’ funzionalmente demandato tale compito.

Tale approccio interpretativo e’ stato affermato per la prima volta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12371/2008, che ha evidenziato che, nel caso in cui sorga controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perche’ quest’ultimo e’ carente di giurisdizione, o perche’ sussiste una competenza inderogabile di altro giudice ordinario), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e quindi devono ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice, competente, e in relazione all’esito di tale giudizio. In tal modo, si e’ garantita al credito contestato la possibilita’ di partecipare al riparto mediante accantonamento, in attesa della decisione del giudice competente che potrebbe intervenire quando la procedura fallimentare e’ chiusa o, comunque, quando il riparto dell’attivo e’ gia’, in tutto o in parte, avvenuto.

Nella predetta sentenza, il Supremo Collegio ha messo in luce che tale principio e’ desumibile sia dalla regola dettata espressamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 45, (secondo cui possono essere ammessi al passivo i crediti per imposte dirette, oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, sulla base della sola iscrizione a ruolo) che dall’orientamento giurisprudenziale che ha esteso tale regola anche a tributi diversi (Cass. n. 23001/2004; 7579/1996).

Con particolare riferimento, invece, alla materia lavoristica, questa Corte, nella sentenza n. 19017/2017, ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la domanda ultratardiva nella quale era stata invocata come “causa non imputabile””, a norma della L. Fall., articolo 101, comma 4, la necessita’ di attendere i tempi per l’emissione della sentenza che aveva accertato l’illegittimita’ dell’irrogato licenziamento. In proposito, questa Corte ha osservato che il lavoratore avrebbe potuto depositare tempestivamente l’istanza di insinuazione al passivo, ben prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo, infatti, ottenere un’ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare nelle more della causa di licenziamento.

La domanda proposta dal ricorrente, di insinuazione al passivo con riserva dei crediti (da retribuzioni, indennita’ e risarcitori) conseguenti all’eventuale illegittimita’ del licenziamento intimatogli, andava dunque accolta, atteso che tali crediti – dipendenti dall’accertamento oggetto del separato giudizio pendente innanzi al Giudice del lavoro, giudice di rinvio cui questa Corte, con la predetta sentenza n. 15066/2017, ha rimesso la predetta questione in virtu’ della sua competenza funzionale ed inderogabile – rientrano tra quelli condizionati di cui alla L. Fall., articolo 96, comma.

3. Con il secondo motivo, che prospetta la violazione dell’articolo 116 c.p.c., articoli 2697 e 2711 c.c., articolo 111 Cost., articoli 88 e 210 c.p.c., (OMISSIS) lamenta che la corte territoriale abbia negato qualsiasi valenza probatoria ai conteggi elaborati dalla (OMISSIS), relativi alle sue spettanze.

Deduce che gli stipendi dei dipendenti delle (OMISSIS) sono erogati solo dopo i conteggi effettuati dall’ufficio stipendi di tale Federazione sulla base di documentazione ufficiale, approvata dal Consiglio di Amministrazione delle (OMISSIS).

Osserva, inoltre, che, tenuto conto delle modalita’ del suo licenziamento dalla Banca, egli non aveva ne’ la disponibilita’, ne’ la possibilita’ di allegare la documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle sue pretese creditorie correlate al premio annuale dirigenti anno 2008, all’indennita’ per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anno 2009, all’indennita’ per le ferie non godute ed al conguaglio competenze Delib. Consiglio di Amministrazione 19 settembre 2006.

Il ricorrente invoca a suo favore l’applicazione del principio di vicinanza della prova e si duole del rigetto della sua istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c..

4. Il motivo e’ inammissibile perche’, ancorche’ rubricato sotto l’apparente profilo del vizio di violazione di legge, si sostanzia nell’illustrazione di censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Inammissibile, e’, in particolare, la dedotta violazione dell’articolo 116 c.p.c., avendo questa Corte piu’ volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019; conf. Cass. n. 6774/2022).

Va, peraltro, osservato che i crediti in esame, non nascenti ipso iure dal rapporto di lavoro, non avrebbero mai potuto ritenersi provati sulla scorta di meri conteggi (cio’ vale anche per il credito preteso a titolo di ferie non godute, non risultando che il ricorrente, dirigente della Banca posta in LCA, avesse dedotto di essere privo di autonomia decisionale in ordine alla determinazione del periodo nel quale usufruire delle ferie).

Inammissibile, in ogni caso, e’ l’eccepita violazione del principio di vicinanza della prova, atteso che tale criterio, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all’articolo 2697 c.c., non puo’ operare allorquando l’interessato abbia la possibilita’, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall’ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (vedi Cass. n. 12490/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto di accedere alla documentazione idonea a suffragare le sue pretese creditorie attraverso lo strumento processuale dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.; tuttavia, tale richiesta e’ stata ritenuta dai giudici di merito inammissibile per genericita’ con provvedimento che non e’ sindacabile in sede di legittimita’.

Sul punto, e’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. 27412/2021; vedi anche Cass. 24188/2013 e Cass. n. 22196/2010) che, in tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione e’ discrezionale e la valutazione di indispensabilita’ non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio e’ svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non e’ sindacabile in sede di legittimita’, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalita’ esplorativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

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