Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 5 novembre 2018, n. 6229.
La massima estrapolata:
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Sentenza 5 novembre 2018, n. 6229
Data udienza 25 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5826 del 2012, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati En. De Vi. e Em. Mo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ca. De Vi. in Roma, via (…);
contro
Mi. Ri., Ma. Tr., rappresentati e difesi dagli avvocati Ca. Pe. e An. Br., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mi. Lo Fo. in Roma, piazza (…);
nei confronti
Gi. de. Ve., Ra. Ma., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania – Salerno – Sez. I n. 783 del 2012;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mi. Ri. e di Ma. Tr.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 il Cons. Dario Simeoli e udito per le parti l’avvocato Ni. Sc., per delega dell’avvocato En. De Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.? In data 8 ottobre 1998, i signori Gi. de. Ve. e Ra. Ma. chiedevano al Comune di (omissis) una concessione edilizia per poter edificare, in via (omissis) (al catasto al foglio n. (omissis) particella (omissis), un fabbricato destinato ad attività produttiva.
La domanda, reiterata in data 11 marzo 1999, veniva accolta con il provvedimento n. 25 del 1999.
Sennonché la predetta concessione edilizia ? impugnata dal signor Mi. Ri. ? veniva annullata dal T.a.r. Campania, Salerno, con sentenza n. 225 del 2008, passata in cosa giudicata, per violazione dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977.
1.1.? In data 13 marzo 2002, in relazione alla medesima costruzione, il G.U.P. del Tribunale di Salerno applicava al signor De. Ve., con sentenza n. 1528 del 2002, la pena di mesi 6 di reclusione (pena sospesa), e quale pena accessoria la demolizione del manufatto edilizio, nonché la messa in pristino dello stato dei luoghi così come erano prima dei lavori.
1.2.? Nel frattempo, in data 22 marzo 2004, il signor De. Ve. inoltrava istanza di sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 269 del 2003, avente ad oggetto il medesimo manufatto oggetto della sentenza del giudice penale.
L’istanza veniva accolta e, in data 5 marzo 2011, il Comune rilasciava la concessione in sanatoria n. 1 prot. n. 91/PM.
1.3.? L’atto da ultimo citato veniva impugnato ancora una volta dai signori Ri. Mi. e Tr. Ma. innanzi al T.a.r. Campania – Salerno, con ricorso n. 901 del 2011, deducendo, sotto svariati profili, la violazione e la falsa applicazione dell’art 32, della legge n. 326 del 2003, degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, oltre che il difetto di motivazione e d’istruttoria.
Chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni patiti.
2.? Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 783 del 2012, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il permesso in sanatoria n. 1 del 5 marzo 2011, rilasciato dal Comune di (omissis). Rigettava, invece, la domanda risarcitoria, in ragione della mancata dimostrazione dei pregiudizi concretamente patiti.
3.? Avverso tale sentenza, ha quindi proposto appello il Comune di (omissis), contestando:
a) la violazione del principio generale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c., in quanto il ricorso di primo grado non avrebbe contemplato, tra i motivi di doglianza, la violazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 362 del 2003;
b) l’omessa pronuncia e difetto di motivazione, dal momento che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione della difesa rispetto all’irricevibilità e inammissibilità delle censure promosse dai ricorrenti soltanto con le note di udienza;
c) l’error in iudicando per errata comprensione di elemento fattuale decisivo ai fini della decisione della controversia, poiché il fabbricato non sarebbe stato realizzato in area non edificabile;
d) l’error in iudicando per violazione art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003, in quanto: il vincolo di inedificabilità relativa al vincolo idrogeologico imporrebbe il preventivo nulla osta da parte dell’autorità preposta e tale nulla osta sarebbe stato richiesto con autorizzazione n. 106 del 1999, ben prima della richiesta di condono; il manufatto in oggetto ricadrebbe interamente in zona “B” del P.R.G. (cosiddetta di completamento), la quale, per espressa previsione del comma 2 dell’art 146 d.lgs. n. 490 del 1999, non sarebbe ricompresa tra quelle soggette a tutela legale; sulla medesima area, non insisterebbero i vincoli previsti dal d.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell’Ente Parco (omissis) e (omissis), atteso che l’art. 7, lettera l), del predetto decreto assoggetterebbe ad autorizzazione dell’ente parco le sole nuove costruzioni ricadenti all’intero delle zone territoriali omogenee “E”.
4.? I signori Mi. Ri. e Ma. Tr. si sono costituiti in giudizio chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
5.? All’udienza di smaltimento del 24 luglio 2018, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.? Va in primo luogo respinto il motivo di gravame incentrato sull’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in cui sarebbe incorso il T.a.r.
1.1.? Il vizio di ultrapetizione è integrato quando il giudice abbia esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti oppure abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.
1.2.? Ebbene, la doglianza incentrata sull’inesistenza dei requisiti previsti dall’art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003 è stata formulata dai ricorrenti, odierni appellati, sin dal ricorso introduttivo. Le note di udienza depositate in data 7 luglio 2011, sotto questo profilo, non hanno introdotto un nuovo tema d’indagine e neppure hanno spostato i termini della controversia.
2.? Anche nel merito la statuizione del giudice di primo grado è corretta.
2.1.? È noto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1434; sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487; Sez. IV, sentenza 17 settembre 2013, n. 4587). La seconda condizione costituisce una significativa novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio, in quanto avvicina il meccanismo di sanatoria all’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2.2.? Nel caso di specie, l’intervento edilizio oggetto della domanda di condono è stato realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ed in contrasto con il vigente strumento urbanistico.
Quest’ultimo profilo è stato accertato dal giudicato di annullamento di cui alla sentenza del T.a.r. Salerno n. 2251 del 2008 che, come si è detto nella premessa in fatto, ha annullato la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dal Comune di (omissis) per lo stesso manufatto di cui si discute con l’odierna controversia.
La coesistenza di questi due elementi ostativi ? come correttamente ritenuto dal T.a.r. ? rendeva irrilevante la questione se il manufatto in oggetto ricadesse o meno in zona B anziché in zona A.
3.? Conclusivamente, l’appello è infondato e va respinto.
3.1.- Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5826 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere