Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26088.
Nella responsabilità da cose in custodia integra caso fortuito la mancata vigilanza da parte dei genitori sulla bambina che sia caduta da una staccionata di un parchetto
Nella responsabilità da cose in custodia integra caso fortuito, o meglio il fatto colpevole del terzo, tale da escludere la responsabilità del custode del bene, la mancata vigilanza da parte dei genitori sulla bambina che sia caduta da una staccionata di un parchetto. Ciò in quanto, alla luce della tenera età della bambina, è logicamente prevedibile che l’assenza di vigilanza da parte di adulti possa portare a lesioni. Massima:
Ordinanza|| n. 26088. Nella responsabilità da cose in custodia integra caso fortuito la mancata vigilanza da parte dei genitori sulla bambina che sia caduta da una staccionata di un parchetto
Data udienza 23 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13327/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti –
contro
Comune di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) Spa – (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.
Nella responsabilità da cose in custodia integra caso fortuito la mancata vigilanza da parte dei genitori sulla bambina che sia caduta da una staccionata di un parchetto
PREMESSO IN FATTO CHE
(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne (OMISSIS), convenivano (OMISSIS) s.p.a. davanti al Tribunale di Salerno per ottenerne il risarcimento dei danni che avrebbe cagionato alla figlia la caduta su un tubo della condotta idrica il 28 maggio 2003 in (OMISSIS). La convenuta si costituiva, eccependo difetto di legittimazione passiva per essere la condotta di proprieta’ del Comune di (OMISSIS). Gli attori ottenevano l’autorizzazione a chiamare il Comune suddetto, proponendo nei suoi confronti la stessa domanda risarcitoria in subordine. Il Comune restava contumace.
Il Tribunale, con sentenza n. 908/2013, qualificata la fattispecie come riconducibile all’articolo 2051 c.c., riteneva responsabile e conseguentemente condannava al risarcimento il Comune, condannandolo anche a rifondere le spese, e compensava invece le spese tra gli attori e la societa’ (OMISSIS).
Il Comune proponeva appello, cui resistevano i (OMISSIS)/ (OMISSIS), con appello incidentale chiedendo la condanna anche della societa’; quest’ultima si costituiva resistendo.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 235/2020, rigettava ogni domanda dei (OMISSIS)/ (OMISSIS), ritenendo questi ultimi responsabili per omessa vigilanza della figlia (che all’epoca aveva quasi otto anni) quale caso fortuito ex articolo 2051 c.c., e confermava il difetto di legittimazione passiva della societa’; compensava le spese tra i (OMISSIS)/ (OMISSIS) con la societa’ e li condannava invece a rifondere al Comune le spese di primo grado nonche’, previa compensazione per la meta’, le residue spese d’appello.
Hanno presentato ricorso, composto in tre motivi e illustrato anche con memoria, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Si sono difesi con rispettivo controricorso il Comune e la societa’.
Nella responsabilità da cose in custodia integra caso fortuito la mancata vigilanza da parte dei genitori sulla bambina che sia caduta da una staccionata di un parchetto
Considerato che
1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 183, comma 6, e 345, comma 3, c.p.c. e omessa pronuncia.
Il Comune, costituendosi, aveva prodotto documenti che avrebbe dovuto produrre, pena la decadenza, dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 183, comma 6, c.p.c. Il giudice d’appello, errando, non li avrebbe esclusi, ne’ li avrebbe dichiarati inutilizzabili.
1.2 Non si indica quale interesse sorregga questa censura di rito; ed e’ ben noto che i motivi di rito devono essere sorretti da uno specifico interesse del ricorrente, a pena di inammissibilita’.
2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 1218, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., omesso esame e mancanza di motivazione.
Sarebbe giudicato interno la qualifica della domanda come fondata sull’articolo 2051 c.c. Si argomenta ampiamente per sostenere, in sintesi, che la corte territoriale non avrebbe accertato eccezionalita’ e imprevedibilita’ del caso fortuito, da identificarsi nella omessa vigilanza della figlia – sedutasi sulla ringhiera da cui poi cadde – da parte dei genitori, la quale sarebbe stata invece prevedibile.
Il giudice d’appello, per rigettare, avrebbe anche dovuto dimostrare provata la colpa (in vigilando) dei genitori e la prevedibilita’ del conseguente evento. Su entrambi i profili si ricostruisce (ricorso, pagine 12 ss.) la vicenda e si adduce di che cosa la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto.
Si conclude che la corte avrebbe commesso errore di diritto “nel non avere… escluso la prevedibilita’ dell’evento”.
2.2 Si tratta di un motivo in cui le argomentazioni versate dai ricorrenti tentano di coprirne la natura direttamente fattuale: la corte territoriale ha individuato il caso fortuito (rectius, il fatto colpevole del terzo, dotato di efficacia causale assorbente, ed equiparabile al fortuito sia pur soltanto sul piano funzionale, ma non anche morfologico: Cass. 11152/2023) nella disattenzione dei genitori alla bambina; quel che nel motivo si descrive implica peraltro logicamente la prevedibilita’ che la bambina, alla sua eta’, se non era vigilata, poteva farsi male, dato che sedeva su una ringhiera sotto la quale vi era un elemento pericoloso – il tubo della condotta idrica – che in effetti l’ha poi ferita. Il motivo deve pertanto qualificarsi inammissibile.
3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonche’ vizio motivazionale.
Il giudice d’appello ha condannato il ricorrente a rifondere le spese del primo grado, inclusa la CTU, al Comune, che vi era stato contumace.
3.2 La CTU per soccombenza deve essere pagata dagli attuali ricorrenti. Qui pero’ il motivo ha il suo fulcro nella condanna di questi ultimi a rifondere le spese processuali di primo grado al Comune, che non ne aveva sostenute essendo rimasto in quel grado contumace. Il motivo e’ dunque fondato (e infatti nel controricorso il Comune ne tace), ed e’ evidentemente possibile decidere nel merito eliminando la condanna delle parti attualmente ricorrenti a rifondere al Comune spese processuali di primo grado.
4. In conclusione, disattesi i primi due motivi, il terzo deve essere accolto, decidendo nel merito ut supra.
Si compensano le spese con il Comune per la reciproca parziale soccombenza, e si compensano altresi’ le spese tra i ricorrenti e la societa’ (OMISSIS) perche’ questa ictu oculi non aveva alcun interesse a difendersi dal presente ricorso essendo tutti i motivi attinenti alla posizione del Comune, e cio’ per quanto (solo) formalmente il ricorso figuri essere proposto anche contro la societa’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, disattesi gli altri, e decidendo nel merito cassa la condanna degli attuali ricorrenti a rifondere le spese del primo grado al Comune di (OMISSIS); compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.
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