Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 12 giugno 2020, n. 18125.
Massima estrapolata:
Nel caso di procedimenti oggettivamente o soggettivamente cumulativi, ai fini dell’instaurazione del giudizio immediato custodiale è necessaria la coesistenza del fondamentale presupposto della corrispondenza tra il reato per cui è stato emesso il provvedimento custodiale e, inoltre, dell’ulteriore presupposto della sussistenza dei requisiti voluti dalla norma per l’immediato custodiale in tutti i procedimenti connessi (la Corte dedotto l’indiretto conferma di tale principio dall’indirizzo secondo cui, in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta ed un altro per il quale è prevista l’udienza preliminare, il pubblico ministero può formulare una richiesta congiunta di giudizio immediato, se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all’articolo 453 del codice di procedura penale).
Sentenza 12 giugno 2020, n. 18125
Data udienza 16 ottobre 2019
Tag – parola chiave: Associazione mafiosa – Estorsione – Reati contro la pubblica amministrazione – Mafia capitale – Nullità dei capi d’imputazione per genericità del fatto – Presupposti – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Nozione – Presupposti della violazione – Accesso ai file contenenti le registrazioni delle intercettazioni e diritto di rilascio copia – Art. 268 commi 6, 7 e 8 cpp – Disciplina speciale – Utilizzo di informazioni confidenziali per disporre le intercettazioni – Divieto – Inutilizzabilità della prova – Presupposti – Testimonianze sulle intercettazioni – Mancata effettuazione delle trascrizioni – Presupposti per l’autorizzazione alle intercettazioni ex art. 267 cpp – Estorsione con l’aggravante del metodo mafioso – Natura oggettiva dell’aggravante – Presupposti – Corruzione propria e impropria ante legge n. 190/2012 – Corruzione per la funzione ex art. 318 cp – Anticipazione di tutela – Rapporto tra l’art. 318 cp e corruzione per un atto contrario ex art. 319 cp – Discrezionalità amministrativa – Turbativa della gara – Integrazione della condotta – Intestazione fittizia di bene – Frodi fiscali e trasferimento fraudolento di valori – Presupposti – Favoreggiamento personale – Reato di pericolo – Integrazione della condotta – Messa alla prova – Requisiti – Riforma di sentenza assolutoria di primo grado in appello – Motivazione rafforzata – Natura mafiosa dell’associazione – Presupposti – Omertà – Fama criminale – Assenza – Configurazione di due associazioni semplici – Decadenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
5) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
9) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
10) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
11) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
12) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
13) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
14) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
15) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
16) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
17) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
18) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
19) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
20) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
21) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
22) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
23) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
24) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
25) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
26) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
27) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
28) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
29) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
30) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
31) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
32) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/09/2018 emessa dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udite le relazioni dei consiglieri Dott. Pierluigi Di Stefano e Pietro Silvestri;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori generali Dott. ORSI Luigi, Luigi Birritteri e Mariella de Masellis, che hanno concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla ritenuta partecipazione di (OMISSIS) nell’associazione mafiosa contestata al capo 1) e l’inammissibilita’ del suo ricorso nel resto, la riqualificazione del fatto contestato a (OMISSIS) nel reato di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1) e il rigetto del suo ricorso nel resto, l’inammissibilita’ dei ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e il rigetto dei ricorsi proposti dagli altri imputati;
uditi i difensori delle parti civili, in particolare, l’avvocato dello Stato (OMISSIS), per il Ministero dell’Interno e le societa’ (OMISSIS) Onlus, (OMISSIS) a.r.l., (OMISSIS) Onlus, (OMISSIS), tutte in amministrazione giudiziaria; l’avvocato (OMISSIS) per Roma Capitale; l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) s.p.a.; l’avvocato (OMISSIS) per la Regione Lazio; l’avvocato (OMISSIS), sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS), sostituto processuale degli avvocati (OMISSIS), per (OMISSIS) e per (OMISSIS) Onlus; l’avvocato Monica Nassisi per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e, quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS) Onlus; l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e, quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) Onlus e, quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) s.p.a.; l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e per i singoli consorziati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e la conferma della sentenza della Corte di appello con riferimento alle statuizioni civili;
uditi i difensori degli imputati, in particolare, gli (OMISSIS) per (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) anche per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS), sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima quale sostituto processuale di (OMISSIS), per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avvocati (OMISSIS) per (OMISSIS), i quali hanno concluso tutti per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con due distinti decreti di giudizio immediato sono stati contestati agli imputati il reato di associazione mafiosa (capo 1 del primo decreto e capo 22 del secondo decreto), nonche’ numerosi reati di estorsione e una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.
L’ipotesi accusatoria della Procura proponeva l’esistenza di una unica associazione mafiosa, con a capo (OMISSIS) e (OMISSIS), dedita ad estorsioni finalizzate al recupero di crediti di natura usuraria e, soprattutto, a corrompere funzionari pubblici per ottenere l’aggiudicazione di appalti per le cooperative che facevano capo a (OMISSIS) e per ottenere rapidamente il pagamento di crediti maturati per lavori eseguiti per conto delle pubbliche amministrazioni. Da qui la contestazione del reato previsto dall’articolo 416-bis c.p. ai capi 1) del I decreto e 22) del II decreto, nonche’ la contestazione nei confronti degli odierni ricorrenti di numerosi reati di corruzione, turbativa d’asta, estorsioni, intestazioni fittizie.
Il Tribunale di Roma non ha riconosciuto l’unicita’ dell’associazione ipotizzata dall’accusa, ma ha affermato l’esistenza di due associazioni: una dedita ai reati di usura ed estorsione, l’altra ai reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzioni e turbative d’asta. Nella sentenza di primo grado, infatti, viene escluso ogni contatto tra le due associazioni, il cui unico elemento in comune e’ dato dalla partecipazione, ad entrambe, di (OMISSIS) e (OMISSIS); allo stesso tempo si esclude l’ipotesi di una progressiva composizione unitaria, rilevando che l’associazione dedita ai reati contro la pubblica amministrazione risale al 2011, mentre quella rivolta ai reati di usura ed estorsioni e’ successiva. Inoltre, non vi sarebbero prove di partecipazione di altri soggetti, oltre (OMISSIS) e (OMISSIS), ad entrambe le organizzazioni malavitose.
Soprattutto, il Tribunale nega il carattere mafioso dell’associazione.
La “mafiosita’” viene esclusa per l’associazione usura-estorsioni in quanto si tratta di una compagine ristretta (formata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), che ha operato in un contesto limitato e che e’ intervenuta solo in poche occasioni per recuperare alcuni crediti; si esclude ogni derivazione dalla (OMISSIS) ovvero dai (OMISSIS) ((OMISSIS)) e, in ogni caso, si afferma che il gruppo non ha prodotto in concreto quella capacita’ di intimidazione nel contesto territoriale ristretto su cui ha operato.
Il carattere mafioso viene escluso anche per l’altra associazione, composta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto il gruppo era finalizzato a realizzare corruzioni secondo un sistema che aveva coinvolto anche le sfere politiche e imprenditoriali, senza ricorrere sistematicamente alla forza di intimidazione: si e’ trattato, invece, di un ricorso sistematico alla corruzione.
Sempre il Tribunale ha individuato i ruoli dei vari componenti nell’associazione di (OMISSIS): quest’ultimo era al vertice, con i suoi piu’ vicini collaboratori, tra cui (OMISSIS), commercialista, che teneva la contabilita’, la (OMISSIS), avvocato e sua compagna, nonche’ vice presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa (OMISSIS), che condivideva le strategie delle varie societa’, (OMISSIS), presidente della cooperativa (OMISSIS), che manteneva i rapporti con i funzionari pubblici; (OMISSIS), anch’egli vice presidente della (OMISSIS) e socio della (OMISSIS), che collaborava con (OMISSIS) partecipando alle riunioni; la (OMISSIS) – non ricorrente in quanto assolta – che era la cassiera dell’associazione e teneva il c.d. libro nero. Gli altri componenti dell’associazione facevano parte del nucleo esterno che assicurava i rapporti politico-amministrativi ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)); sono stati ritenuti componenti dell’associazione semplice anche gli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.1. Il primo giudice non ha ritenuto possibile attribuire il carattere della mafiosita’, difettando i requisiti della forza di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omerta’: la c.d. riserva di violenza, intesa come fama criminale che l’associazione sfrutta senza porre in essere ulteriori atti di violenza, puo’ riferirsi solo alle mafie derivate da quelle tradizionali, come la mafia o la ‘ndrangheta; alle due associazioni in questione il Tribunale non ha riconosciuto la mafiosita’ derivata, tipica delle mafie delocalizzate; inoltre, i giudici hanno escluso che la presenza di (OMISSIS) potesse attribuire la qualita’ mafiosa all’associazione, ritenendo che i collegamenti di quest’ultimo con associazioni mafiose, come la (OMISSIS), non fossero piu’ attuali e lo stesso (OMISSIS) non e’ stato ritenuto avere piu’ relazione con gruppi eversivi collegati ai (OMISSIS); infine, i rapporti e le relazioni di (OMISSIS) con appartenenti ad altri gruppi mafiosi, come quelli di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) si sono rivelati occasionali e comunque non collegati ai fatti del processo.
Anche alcune forme di intimidazione finalizzate all’acquisizione di appalti gestiti dalle cooperative di (OMISSIS) non sarebbero in grado di attribuire tale qualifica alle associazioni.
In particolare, la sentenza di primo grado ha preso in esame alcuni episodi: a) quello in cui (OMISSIS), capo della segreteria del sindaco (OMISSIS), per paura di (OMISSIS) scende ad incontrare (OMISSIS) sotto il Campidoglio; b) l’episodio dell’intervento di (OMISSIS) sulla dirigente comunale (OMISSIS); c) le minacce di (OMISSIS) a (OMISSIS), dirigente dell'(OMISSIS) S.p.A. da cui (OMISSIS) intendeva ottenere il pagamento dei crediti. Ebbene, secondo i giudici si tratta di episodi da cui non puo’ dedursi il carattere di mafiosita’ dell’associazione, anzi proprio da questi stessi episodi i giudici sembrano trarre argomenti per escludere che il gruppo di (OMISSIS) abbia utilizzato metodi mafiosi nei rapporti con le istituzioni.
Insomma, secondo il Tribunale si sarebbe trattato di un sistema di corruzione, mediante infiltrazioni stabili nelle istituzioni della Capitale, con forti complicita’ politiche, con il risultato di creare una rete di accordi illeciti che hanno favorito una sorta di regime di monopolio delle cooperative facenti riferimento a (OMISSIS).
Negando l’associazione mafiosa, il Tribunale di Roma ha fatto cadere anche l’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p. (gia’ L. n. 203 del 1991, articolo 7) contestata a vari imputati, riconoscendo l’esistenza, come si e’ detto, di due associazioni semplici.
Per quanto riguarda i reati di corruzione, di turbativa d’asta, nonche’ quelli relativi alle estorsioni e’ stata ritenuto la responsabilita’ della maggior parte degli imputati, condannati anche per questi reati.
2. Contro questa decisione, in particolare contro l’esclusione della mafiosita’ dell’associazione e dell’aggravante di cui all’articolo 7 cit., hanno presentato appello sia il pubblico ministero presso il Tribunale, sia il Procuratore generale presso la Corte di appello.
Hanno, inoltre, appellato anche gli imputati.
2.1. La Corte di appello di Roma, decidendo sugli appelli degli imputati e dei pubblici ministeri, ha confermato la responsabilita’ per la maggior parte degli imputati con riferimento ai reati fine loro contestati (corruzioni, reati di turbativa d’asta, intestazioni fittizie, reati fiscali, estorsioni ecc. ecc.), ma ha ritenuto l’esistenza di un’unica associazione e, soprattutto, ha riconosciuto ad essa il carattere mafioso, di conseguenza ripristinando l’aggravante dell’articolo 7 cit. per una serie di reati.
La sentenza di secondo grado ha richiamato alcune decisioni di questa Corte, soprattutto le due sentenze di questa sezione che si sono pronunciate nella fase cautelare, e sulla base del contenuto delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, dei servizi di osservazione e dei documenti acquisiti, ha ritenuto che dal (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), con i loro associati, hanno agito con l’intimidazione del loro vincolo associativo suscitando condizioni di assoggettamento e di omerta’, sia nel settore del recupero crediti, sia nel settore amministrativo per l’acquisizione di appalti attraverso corruzioni e turbative d’asta.
Secondo la sentenza di appello l’associazione (l’unica associazione) sarebbe il risultato dei progetti espansionistici di (OMISSIS) e di (OMISSIS). Il primo che, utilizzando la forza criminale del gruppo di (OMISSIS) e la sua capacita’ di intimidazione, ambiva ad inserirsi nel settore amministrativo e imprenditoriale in cui operava (OMISSIS), passando dai reati di strada a quello che lo stesso definiva come il “(OMISSIS)”; il secondo che, invece, voleva utilizzare la fama criminale di (OMISSIS) e i suoi rapporti di amicizia con alcuni personaggi della destra politica, con i quali in passato quest’ultimo aveva militato, per rafforzare e incrementare la sua posizione nel settore degli appalti pubblici, in una fase in cui il Comune di Roma era amministrato appunto dalla destra (sindaco (OMISSIS)). In sostanza, secondo quanto si legge nella sentenza di secondo grado, nell’associazione (OMISSIS) conferi’ i contatti con gli ambienti della destra che derivavano dal suo passato ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) nonche’ la sua fama criminale e quella del suo gruppo; (OMISSIS) conferi’ l’organizzazione delle sue cooperative e il suo collaudato sistema di corruzione, realizzato con i suoi principali collaboratori ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)). Questa struttura dell’associazione avrebbe trovato terreno favorevole nei comportamenti di numerosi politici e funzionari compiacenti o corrotti.
2.2. La Corte di appello ha considerato erronea la valutazione con cui il primo giudice ha escluso il carattere mafioso dell’associazione in relazione al numero modesto delle vittime e al limitato contesto relazionale e territoriale in cui avrebbe operato, assumendo invece che il carattere mafioso dell’associazione non presuppone un generale controllo del territorio, ne’ una generalizzata condizione di assoggettamento e di omerta’ della collettivita’, potendo queste caratteristiche riferirsi anche a settori di territorio e a particolari categorie di vittime (ad esempio gli imprenditori).
I giudici di secondo grado hanno analizzato l’incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite (OMISSIS) e (OMISSIS), al Bar (OMISSIS) dell'(OMISSIS) e hanno descritto i progetti e gli obiettivi dell’associazione, riportando quello che e’ stato definito come il “(OMISSIS)” di (OMISSIS) in cui questi parla del “(OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS)”. Il vantaggio che avrebbe ottenuto (OMISSIS) da questa unione, secondo la sentenza, e’ quello di partecipare agli utili delle cooperative, ottenendo (OMISSIS) non riconducibile a lui; il vantaggio di (OMISSIS) sarebbe stato quello di giovarsi della forza di intimidazione di (OMISSIS) e dei favori da parte degli amici di quest’ultimo per i suoi affari legati alle cooperative.
La Corte territoriale ha evidenziato come, dopo la nascita dell’associazione, il fatturato delle cooperative sia aumentato notevolmente.
Il modello corruttivo ideato da (OMISSIS) attraverso il sistema delle tangenti, anche attraverso l’erogazione dei contributi elettorali, viene mantenuto dall’associazione; (OMISSIS) interviene quando l’attivita’ corruttrice di (OMISSIS) non appare sufficiente, ma occorre il valore aggiunto di (OMISSIS), con la sua forza intimidatrice che deriva, secondo la sentenza, dal gruppo di (OMISSIS).
I giudici hanno selezionato i casi in cui vi sarebbe stato l’uso manifesto della forza di intimidazione da parte dell’associazione, soprattutto tramite (OMISSIS), individuando i seguenti episodi:
– la pratica relativa ai pagamenti dovuti alla cooperativa per la realizzazione dei campi nomadi, in cui (OMISSIS) sarebbe intervenuto sulla (OMISSIS);
– la gestione della gara 30/13 c.d. multilaterale in cui (OMISSIS) propone a (OMISSIS) di intervenire;
– la richiesta eccessiva di (OMISSIS) in relazione ad una tangente;
– la gara per l’emergenza abitativa;
– la gestione dell’affare relativo alla cooperativa (OMISSIS);
– l’apertura di un centro di accoglienza nel Comune di Castelnuovo di Porto, episodio in cui (OMISSIS) si sarebbe avvalso di (OMISSIS) per convincere il sindaco (OMISSIS), minacciando il suo emissario (OMISSIS), a rilasciare l’autorizzazione;
– la gara (OMISSIS);
– le reazioni all’arresto di (OMISSIS).
Come ulteriori esempi della forza di intimidazione dell’associazione, la sentenza cita la vicenda di (OMISSIS), al quale (OMISSIS) impose di ritirarsi da una gara di appalto per la manutenzione del verde delle ville storiche a Roma: in questo caso la Corte di appello ha censurato la tesi del Tribunale secondo cui (OMISSIS) si ritiro’ dalla gara nella consapevolezza di aver violato un accordo spartitorio avente ad oggetto quelle gare, sottolineando invece che il ritiro fu il risultato della intimidazione, cioe’ del timore di aver toccato un settore che doveva rimanere appannaggio di (OMISSIS).
Sempre la sentenza ha sostenuto che l’intimidazione dell’associazione si sia rivolta soprattutto contro gli imprenditori, rendendo loro difficile la partecipazione alle gare.
Stessa condotta ai danni degli amministratori pubblici (si citano le minacce a (OMISSIS); le pressioni su (OMISSIS)).
La Corte di appello ha individuato anche condotte in cui (OMISSIS) avrebbe offerto protezione, riportando le vicende di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Il carattere mafioso dell’associazione, secondo la sentenza, trova conferma anche in relazione al requisito dell’omerta’, dal momento che nessuna vittima di estorsioni ha mai presentato denuncia e d’altra parte, nessuno dei funzionari pubblici ha mai denunciato le prassi distorte interessavano le cooperative di (OMISSIS).
In conclusione, la sentenza riconosce (OMISSIS) che seguivano le gare che e (OMISSIS) come il vertice dell’associazione mafiosa; della stessa associazione, con diversi ruoli, farebbero parte (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS) e’ stato riconosciuto quale concorrente esterno dell’associazione.
Gli stessi appartenenti al sodalizio sono stati condannati anche per una serie di reati fine, cosi’ come pure gli altri ricorrenti in questo processo: reati di corruzione, alcuni funzionari per asservimento della funzione, estorsioni, reati di intestazione fittizia, turbata liberta’ degli incanti, reati tributari.
3. La Corte di appello di Roma con sentenza dell’11 settembre 2018 ha, quindi, ribadito l’originaria impostazione accusatoria e ha complessivamente definito le singole posizioni confermando in massima parte la responsabilita’ degli imputati in relazione ai singoli reati, in molti casi riducendo le pene inflitte dal Tribunale, nonostante il riconoscimento dell’esistenza di un’associazione di stampo mafioso.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati indicati in epigrafe.
4. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS), condannato per il reato associativo e per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione alla pena di 18 anni e 4 mesi di reclusione (in primo grado la pena era stata di 19 anni), era il fondatore ed il gestore del gruppo imprenditoriale delle cooperative (la principale era la “(OMISSIS)”) e, in tale veste, il principale autore delle condotte mirate all’espansione nel settore degli appalti del Comune di Roma ed altri enti pubblici, nonche’ il vertice della associazione del capo 1.
(OMISSIS), ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi 16 e 25 del primo decreto (articoli 110, 353, 319 e 321 c.p. e L. n. 203 del 1991, articolo 7) e condannata alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione (in primo grado la condanna era stata di 6 anni), coadiuvava (OMISSIS) nella direzione operativa della Cooperativa (OMISSIS).
(OMISSIS), condannata alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione (in primo grado la pena era stata di 13 anni e 6 mesi) per il reato associativo nonche’ per alcuni episodi di turbativa d’asta e corruzioni, era vicepresidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa (OMISSIS), stretta collaboratrice di (OMISSIS), con il quale aveva anche una relazione sentimentale, si occupava della gestione amministrativa.
(OMISSIS), condannato alla pena 6 anni e 3 mesi di reclusione (in primo grado la pena era stata di 12 anni), e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo e di reati contro la pubblica amministrazione: era il commercialista di fiducia di (OMISSIS), teneva la contabilita’ della Cooperativa (OMISSIS), curando anche la contabilita’ occulta collegata all’attivita’ di corruzione e gestendo i flussi finanziari irregolari riscontrati nel corso delle indagini.
Nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stato presentato un unico ricorso.
4.1. Con il primo motivo, dedotto dal solo (OMISSIS), si eccepisce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 146-bis disp. att. c.p.p. in relazione alla sua partecipazione a distanza al dibattimento.
Questo motivo ribadisce le questioni gia’ poste durante il processo. In particolare si assume che il provvedimento che disponeva il procedimento distanza e’ stato adottato in via irrituale dal presidente della Corte di appello, che non aveva tale potere, ed e’ irrilevante che il suo provvedimento sia stato comunque confermato dal collegio alla prima udienza utile in quanto il ricorrente non vi aveva partecipato proprio per eccepire la nullita’ in questione. In ogni caso, quindi, quantomeno l’udienza del 6 marzo 2018 sarebbe stata tenuta invalidamente. Peraltro, la motivazione della ordinanza che disponeva la partecipazione a distanza e’ nulla perche’ e’ solo apparente quanto alla complessita’ del procedimento – che tale non era – ed alla sussistenza di ragioni di sicurezza.
4.2. Con il secondo motivo (punto 1.2 del ricorso) si denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) in riferimento al diniego della rinnovazione della istruttoria dibattimentale, sotto due profili:
– la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ritenendo che la stessa fosse stata proposta esclusivamente sotto il profilo del diritto alla nuova audizione delle prove orali in riferimento al loro diverso apprezzamento per la riforma della sentenza di primo grado in base agli appelli del PM e del PG. Non vi e’ stata, invece, alcuna decisione rispetto alla richiesta di riapertura del dibattimento proposta con l’appello incidentale; in conseguenza, vi e’ stata una violazione del diritto alla prova.
– il rigetto della riapertura del dibattimento era comunque illegittimo perche’ ricorreva una situazione in cui la sentenza di primo grado era pervenuta ad una “sostanziale assoluzione” per il reato di associazione mafiosa, decisione poi ribaltata in base ad una lettura alternativa delle testimonianze.
4.3. Con il successivo motivo, di cui al punto 1.3 del ricorso, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono la nullita’ del decreto di giudizio immediato per violazione dell’articolo 453 c.p.p., comma 2, poiche’ il giudizio per il reato di associazione mafiosa e’ stato disposto anche in riferimento alla contestazione del loro ruolo di emissari del clan (OMISSIS). Poiche’ tale ultima circostanza non era compresa nei fatti per i quali era stata disposta la custodia cautelare, non era consentito il giudizio immediato “cautelare” e si doveva procedere con rito ordinario.
4.4. Con il motivo di cui al punto 1.4 del ricorso, si deduce la violazione degli articoli 456 e 429 c.p.p. e, quindi, conseguente nullita’ del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza dei capi di imputazione. Nel motivo la difesa riporta per ciascun reato le deduzioni immediatamente formulate nel giudizio di primo grado in ordine alla genericita’ della descrizione della condotta, poi ribadite con l’atto di appello. La Corte di appello, rilevano i ricorrenti, non ha considerato tali motivi, limitandosi a trattare solo la questione della data di inizio della commissione del reato associativo e non il tema, piu’ rilevante, della mancata indicazione chiara degli elementi essenziali dei reati fine, con evidenti ricadute sull’esercizio del diritto di difesa.
4.5. Il motivo di cui al punto 1.5 del ricorso attiene alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo 25 del primo decreto.
Il capo 25 riguardava la corruzione negli anni 2012 e 2013 di (OMISSIS), vicenda di cui ha riferito lo stesso (OMISSIS). La partecipazione al reato di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stata affermata sulla scorta della loro partecipazione ad un incontro negli uffici di via (OMISSIS) del (OMISSIS). Sussisterebbe la violazione denunciata in quanto vi e’ totale difformita’ dei tempi del commesso reato rispetto a quello cui e’ riferita la contestazione.
4.6. Con il motivo di cui al punto 1.6 del ricorso si deduce la violazione di legge in riferimento alla inutilizzabilita’, gia’ dedotta in fase di merito, delle intercettazioni telefoniche per violazioni varie, in particolare difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e dei decreti di proroga.
Le specifiche eccezioni sono:
– la nullita’ ex articoli 268 e 142 c.p.p. per violazione dell’obbligo di redazione del verbale; i verbali di intercettazione risultano consistere in file di testo editabile privi di sottoscrizione o qualsivoglia carattere di ufficialita’. Non corrisponde al vero quanto riportato nella sentenza impugnata, ovvero che tale violazione riguardi un unico verbale cui non corrisponde alcuna registrazione.
– la nullita’ per violazione dell’articolo 267 c.p.p.: con riferimento alle intercettazioni richieste in via di urgenza, poi disposte, sulla scorta delle informative del 3 ottobre 2012, andava applicata la regola ordinaria che richiede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la assoluta indispensabilita’ per la prosecuzione delle indagini. A quella data non era stata ancora iscritta l’ipotesi di associazione mafiosa (iscrizione del 10 febbraio 2013) e (OMISSIS) non era stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Inoltre, si e’ fatto un uso determinante delle informazioni confidenziali.
4.7. Con il motivo di cui al punto 2.1 del ricorso sono contestate violazioni di legge e vizi di motivazione relativi alla sussistenza della associazione mafiosa con riferimento ai temi relativi all’esistenza di una o due associazioni, come ritenuto dal Tribunale, all’utilizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo ed all’essersi l’associazione avvalsa della condizione di assoggettamento e di omerta’.
In dettaglio si rilevano:
– omissioni della motivazione, nel senso che non sono state considerate le prove contrarie all’accusa, non vi e’ stato confronto con le risultanze della sentenza di primo grado e vi e’ stato un indebito rinvio alla decisione della Corte di cassazione in fase cautelare;
– gli elementi utilizzati per delineare il gruppo criminale sono generici, non essendo individuata alcuna relazione tra i vari soggetti asseritamente inseriti dei due gruppi, se non limitatamente a (OMISSIS) e (OMISSIS). Dalla motivazione risulta che la strategia individuata quale propria della associazione era invece condivisa soltanto tra (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la sentenza rappresenta il progetto di utilizzare la fama criminale (OMISSIS) ed il presunto ruolo degli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS) che frequentavano la “base” di (OMISSIS); un tale progetto, pero’, non ha alcuna corrispondenza in atti;
– e’ erronea l’argomentazione della Corte di appello secondo cui l’aumento di fatturato del 2013 delle cooperative di (OMISSIS) sarebbe da imputare all’intervento di (OMISSIS) e non, come dimostrato, dall’acquisto dei rami di azienda della “(OMISSIS)” (raccolta differenziata del Comune di Roma) ad un’operazione economica, del tutto legittima;
– non vi sono elementi concreti per ritenere una qualche partecipazione effettiva di (OMISSIS) alle attivita’ delle cooperative, essendosi limitato ad accompagnare (OMISSIS) senza assumere mai alcun ruolo. (OMISSIS) non ha avuto alcun rapporto con le cooperative e non ha avuto alcun vantaggio economico;
– la Corte di appello non ha valutato i fondamentali dati, riportati dal Tribunale, da cui risultava che il ruolo egemone nel settore era svolto non dalla cooperativa di (OMISSIS) bensi’ da altre due cooperative che fruivano di affidamenti complessivi molto maggiori sia per numero che per valore;
– tutte le corruzioni risultano originate da iniziative autonome di soggetti posti in condizioni di piena parita’ nei rapporti con (OMISSIS); le turbative accertate riguardano solo quattro gare minori mentre per quella principale del processo, la gara (OMISSIS), e’ escluso che sia stato (OMISSIS) l’ispiratore della turbativa. Su tale tema, peraltro, la difesa aveva chiesto l’integrazione dell’istruttoria, non accolta;
– quanto al ruolo di (OMISSIS), i rapporti di affari tra lui (OMISSIS) risultano dalla contabilita’ in nero tenuta dal commercialista (OMISSIS) e nulla dimostra che abbia avuto alcun ruolo di amministratore ne’ vi e’ alcun supporto probatorio all’affermazione di avere egli contribuito al fatturato delle cooperative. Il fatturato delle cooperative e’ costantemente cresciuto tra gli anni 2000 e 2011, quindi ben prima dei presunti accordi con (OMISSIS). Gia’ in primo grado era stato adeguatamente prospettata la presenza di (OMISSIS) in un numero limitato delle riunioni di gestione della cooperativa e, soprattutto, che questi non partecipava alle piu’ rilevanti riunioni di presidenza nonche’ a quelle di direzione cui partecipavano anche i quadri delle cooperative del gruppo;
– le conversazioni riportate a pagina 386 a sostegno del ruolo di amministratore di fatto non hanno alcuna capacita’ di dimostrarlo; un tale ruolo, del resto, non era sostenuto neanche dagli uffici di Procura appellanti;
– e’ smentito il ruolo del (OMISSIS) di mediatore con la destra politica, salita al potere nel 2011 nel Comune di Roma, che e’ stato affermato apoditticamente, senza alcun elemento a sostegno. Non risulta alcun contatto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) che confermi la tesi di essere stato quest’ultimo il mediatore della riconciliazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) ed alcun elemento a sostegno di quanto affermato dalla Corte di appello. Nessun dato fattuale dimostra un ruolo del (OMISSIS) nel recupero dei crediti verso (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A.;
– l’affermazione che l’affidamento per la realizzazione del campo nomadi di (OMISSIS), voluto dalla giunta (OMISSIS), avvenne grazie all’interessamento di (OMISSIS), non ha alcun sostegno probatorio;
– nessun elemento concreto sostiene l’affermazione che (OMISSIS) conferi’, oltre ai contatti con gli ambienti di destra, la “sua forza di intimidazione”;
– nessun elemento concreto sostiene le affermazioni delle minacce da parte di (OMISSIS) e, del resto, tutti i testimoni appartenenti alla pubblica amministrazione hanno risposto negativamente alla domanda se nel loro contesto fosse noto il nome di (OMISSIS) o si sentissero intimiditi;
– il comandante dei Carabinieri del R.o.s. nella sua testimonianza si e’ espresso negativamente quanto all’accertamento di un metodo mafioso;
– nelle conversazioni intercettate nel corso delle riunioni della Cooperativa (OMISSIS), non e’ mai stato ipotizzato l’uso di metodi violenti;
– il Presidente dell'(OMISSIS), nelle attivita’ di verifica degli appalti degli enti in questione, non ha rilevato alcun episodio riconducibile ad attivita’ mafiosa;
– vi sono numerose circostanze, analiticamente enumerate nel ricorso, indicative del fatto che mai (OMISSIS) esercito’ attivita’ intimidatorie; queste ultime sono state confuse con l’utilizzazione da parte sua di alcune espressioni che, valutate correttamente nel contesto complessivo dei dialoghi, risultano semplicemente espressione di un linguaggio gergale e denso di metafore;
– non risulta alcuna condotta di intimidazione definibile mafiosa che possa essere attribuita al (OMISSIS). La Corte di appello fa riferimento ad una presunta pressione su (OMISSIS) per ritirarsi da un appalto, ma il Tribunale aveva escluso, ascoltando la conversazione, che avesse un tono intimidatorio, essendo in questione l’adeguamento a logiche spartitorie tra imprenditori, non dovute ad iniziativa di (OMISSIS). Rileva la genericita’ di altri riferimenti fatti dalla Corte di appello;
– non si e’ individuato una condotta di omerta’ rilevante ex articolo 416-bis c.p., considerato che il gruppo di (OMISSIS) in se’ non ha neanche operato nell’area di (OMISSIS), ove sarebbero state tenute le condotte violente e/o minacciose;
– erroneamente si e’ valorizzata la mancata denuncia dei reati commessi nell’ambito delle procedure di gara attribuendosi al ricorrente la situazione di diffusa irregolarita’ nella gestione degli appalti del Comune di Roma;
– in nessun episodio di corruzione e’ mai risultata una condizione di intimidazione dei pubblici amministratori; questi, invece, si sono sempre fatti avanti con le loro richieste.
4.8. Con il motivo di cui al punto 2.2 del ricorso si denuncia l’omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla contestazione di partecipazione alla associazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto non e’ stato indicato alcun elemento che possa dimostrare la adesione dei due ricorrenti al programma dell’associazione, ne’ risulta alcun rapporto dei due ricorrenti con le persone facenti parte del nucleo di (OMISSIS).
4.9. Con il motivo di cui al punto 3.1 del ricorso, riferito alla posizione di (OMISSIS) in relazione all’episodio della corruzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 10 del primo decreto), si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Si sostiene che sarebbe stata utilizzata a fini di prova, a carico del ricorrente, la sentenza resa in giudizio abbreviato nei confronti di (OMISSIS) e, comunque, non vi e’ stata adeguata risposta ai motivi di appello. La corruzione, comunque, non e’ configurabile in assenza di collegamento tra i presunti atti a favore compiuti nel 2012 e le assunzioni disposte, quale presunto prezzo del reato, nel 2014.
4.10. Con i motivi di cui ai punti 3.1.5 e 3.1.6 del ricorso, sempre relativi alla posizione di (OMISSIS), si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla corruzione di (OMISSIS) e alla turbativa della gara 18/2011 di (OMISSIS) s.p.a. (capi 11 e 12 del primo decreto).
La sentenza risulta viziata da motivazione apparente non avendo dato alcuna risposta ai motivi di appello e non avendo valutato le risultanze istruttorie, che avrebbero dovuto portare alla ricostruzione delle vicende in termini di concussione di (OMISSIS) in danno del ricorrente. In particolare, il ricorrente, con riferimento al contenuto della sua agenda personale e di una sua lettera, materiale in sequestro, dimostrava che, a seguito di un incontro del 25 agosto 2009, (OMISSIS) pretendeva Euro 100.000 per far vincere al raggruppamento temporaneo di imprese del (OMISSIS) la gara sui cimiteri e, in rappresaglia per il rifiuto opposto, il (OMISSIS) revocava il subappalto alla cooperativa di (OMISSIS).
4.11. Con il motivo di cui al punto 3.2 del ricorso, proposto nell’interesse di (OMISSIS), si deduce il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il reato di turbativa della ara di raccolta delle foglie (capo 13 del primo decreto).
Si assume che la condanna sarebbe basata su di una intercettazione equivocata la’ dove si ritiene che (OMISSIS) avesse inteso lamentarsi della estensione ad altre imprese dell’invito per partecipare a quella gara.
4.12. Con il motivo di cui al punto 3.3 del ricorso, nell’interesse di (OMISSIS), si deduce il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per la corruzione di (OMISSIS) (capi 14 del primo decreto e 3 del secondo decreto).
La sentenza non si sarebbe confrontata con i motivi di appello e la memoria depositata in primo grado, non terrebbe conto della richiesta di rinnovazione istruttoria tramite l’ascolto della conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), finalizzata ad accertare chi abbia concordato la pulizia del box di (OMISSIS) (presunto prezzo della corruzione) e, quanto alla ricostruzione dei fatti, non avrebbe tenuto conto della confessione giudiziale di (OMISSIS), che ha riferito di come gli accordi fossero intervenuti con il (OMISSIS) e non con il (OMISSIS) e dell’argomentazione difensiva basata sulle intercettazioni.
4.13. Con il motivo di cui al punto 3.4 del ricorso, sempre con riferimento alla posizione di (OMISSIS), si deduce il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il reato di turbativa della gara per il trasporto dei rifiuti all’estero (capo 15 del primo decreto).
E’ stato ritenuto, in assenza di un qualsiasi supporto probatorio, che la turbativa sarebbe stata realizzata in base al rapporto privilegiato che egli aveva con l’Amministrazione, venendogli data da (OMISSIS) la possibilita’ di partecipare e presentare la propria offerta. Si rileva che la notizia della gara era conosciuta essendo comparsi due articoli su un quotidiano, prodotti nel corso del giudizio di primo grado, quindi la condotta di (OMISSIS) era priva di alcuna efficacia a tali fini. Inoltre, si smentisce in diritto la affermazione della Corte di appello che ritiene irrilevante, ai fini della responsabilita’ per il reato di turbativa ex articolo 353 c.p., che l’esito della partecipazione del (OMISSIS) alla gara sia stato negativo.
4.14. Riferendosi sempre alla posizione di (OMISSIS), con il motivo di cui al punto 3.5 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per l’episodio relativo alla corruzione di (OMISSIS) (capo 17 del primo decreto).
Si sostiene che sul punto la motivazione e’ apparente e, comunque, illogica non essendo stato individuato alcun atto o intervento posto in essere da (OMISSIS) per favorire le cooperative di (OMISSIS); inoltre, non si e’ tenuto conto della prova offerta dalla difesa della diversa ragione dei versamenti, dal momento che (OMISSIS), legato personalmente al (OMISSIS), gli forniva un aiuto economico conoscendo le sue difficolta’ familiari, quindi per ragioni non riconducibili alle attivita’ delle cooperative.
4.15. Con il motivo di cui al punto 3.6 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna di (OMISSIS) per il reato di cui al capo 7 del primo decreto, relativo alla corruzione di (OMISSIS).
Non e’ stato indicato in alcun modo la relazione sinallagmatica tra il presunto favore nei confronti di (OMISSIS), consistente nella assunzione delle nipoti, e le condotte di favore nei confronti di (OMISSIS) e delle sue cooperative. La motivazione e’ limitata al riferimento ad alcune generiche espressioni dello stesso (OMISSIS) nel corso delle intercettazioni, quali “prende soldi” e “mi sono comprato (OMISSIS)”, prive di qualsivoglia riscontro.
4.16. Con il motivo di cui al punto 3.7 del ricorso si deduce la totale assenza di motivazione in ordine alla condanna di (OMISSIS) per la corruzione di (OMISSIS) (capi 1 e 2 del secondo decreto).
La Corte di appello non ha preso in considerazione i motivi di appello avendo erroneamente ritenuto che (OMISSIS) non avesse proposto impugnazione per tale imputazione.
4.17. Con il motivo di cui al punto 3.8 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per la corruzione di (OMISSIS) (capo 6 del secondo decreto).
La Corte non ha valutato i motivi di appello e non ha indicato alcun esercizio della funzione in favore di (OMISSIS); inoltre, le uniche elargizioni in favore di (OMISSIS) sono state fatte “in chiaro” ed hanno riguardato contributi per la campagna elettorale.
4.18. Con il motivo di cui al punto 3.9 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna di (OMISSIS) per il reato di cui al capo 12 del secondo decreto, in relazione all’episodio della corruzione di (OMISSIS).
Si assume che la sentenza non avrebbe risposto ai motivi di appello limitandosi ad una motivazione meramente adesiva a quella del giudice di primo grado; non avrebbe quindi considerato che tra la presunta utilita’ che sarebbe stata data al (OMISSIS), ovvero l’aver preso in locazione un’appartamento di proprieta’ del coniuge con contratto sottoscritto nel luglio 2012, e la vicenda del 2014 relativa alla occupazione dell’immobile di via (OMISSIS), non vi e’ alcun collegamento. Ed e’ illogico considerare che il (OMISSIS) abbia agito quale funzionario del Comune per un immobile rispetto al quale non aveva alcuna competenza.
Quanto all’ulteriore fatto valutato dalla Corte di appello, che ritiene che la corruzione troverebbe comunque fondamento dell’interessamento dimostrato da (OMISSIS) per l’immobile di via (OMISSIS), alla data del sopralluogo fatto da (OMISSIS) insieme all’architetto (OMISSIS) nel 2013 il (OMISSIS) non aveva alcun ruolo nella Amministrazione.
4.19. Con il motivo di cui al punto 3.10 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna di (OMISSIS) per il reato di cui al capo 13 del secondo decreto, corruzione di (OMISSIS).
Si rileva, innanzitutto, la violazione dell’articolo 238-bis c.p.p. per essere stata valutata quale prova a carico del ricorrente esclusivamente la sentenza emessa nei confronti di (OMISSIS) in sede di giudizio abbreviato, in violazione delle regole di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3, e, comunque, l’omessa valutazione dei motivi di appello.
4.20. Con il motivo di cui al punto 4.1 del ricorso, con riferimento alla posizione di (OMISSIS), si deduce il vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui al capo 24 del primo decreto, relativa all’intestazione fittizia dei beni nell’ambito di operazioni finalizzate ad occultare movimenti finanziari in favore di (OMISSIS).
Il ricorrente rileva di non avere avuto alcun ruolo nell’operazione, avendo avuto contezza del credito della (OMISSIS), corrispondente alla somma di Euro 141.000, solo successivamente; quindi ne’ avrebbe partecipato alla intestazione ne’ sarebbe stato consapevole. Non vi e’ stata motivazione sulla sua responsabilita’.
4.21. Con il motivo di cui al punto 4.3 del ricorso, con riferimento alla posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per la turbativa della gara (OMISSIS) S.p.A. 30/2013 (capo 16 del primo decreto).
La turbativa sarebbe frutto degli accordi del 18 gennaio 2014, a seguito di una riunione cui (OMISSIS) e (OMISSIS) non parteciparono. Non vi e’ alcuna motivazione sull’effettivo contributo materiale o almeno psicologico da loro fornito; si sviluppa una motivazione solo apparente in quanto fondata sul dato, in se’ irrilevante, della semplice partecipazione a riunioni in cui si discusse della gara in questione. Non aveva alcun rilievo il proposito manifestato dalla (OMISSIS) il 5 maggio 2014 quanto alla sostituzione delle buste delle offerte, poiche’ a quella data era ormai gia’ stato redatto il verbale della commissione aggiudicatrice. Non emergerebbe alcuna forma di concorso morale.
In definitiva, si assume che i presupposti di fatto non siano logicamente correlati rispetto alla vicenda come ritenuta in sentenza.
4.22. Con il motivo di cui al punto 4.4 del ricorso, con riferimento alla posizione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui al capo 25 del primo decreto, riguardante la corruzione di (OMISSIS).
Sul presupposto che i fatti si siano svolti nel 2012 nel 2013, si rileva la illogicita’ di attribuire loro il concorso nel reato solo perche’ erano stati presenti ad un monologo di (OMISSIS) che riferiva di tale vicenda. La Corte utilizza un elenco di eventi per giustificare la loro responsabilita’ senza attribuire alcun significato agli stessi.
4.23. Con il motivo di cui al punto 4.5 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna di (OMISSIS) la per turbativa della gara (OMISSIS) (reato di cui al capo 16 del secondo decreto).
Si rileva che non sono state indicate quali siano state le sue condotte significative ai fini della commissione del reato di turbativa, dandosi conto solo della sua intenzione di realizzare un’A.T.I. per partecipare alla gara, condotta in se’ pienamente lecita.
4.24. Con il motivo di cui al punto 4.6 del ricorso, relativo alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di corruzione di (OMISSIS) (capo 2 del secondo decreto).
I due ricorrenti rilevano, innanzitutto, la assenza di risposte ai motivi di appello e, comunque, la assenza di prove di un loro concorso materiale o morale nella corruzione commessa dal solo (OMISSIS). Dal dibattimento e’ risultato solo che essi erano a conoscenza di tale corruzione e, per sostenere la loro concreta partecipazione alla condotta criminosa, sono stati utilizzati elementi irrilevanti. (OMISSIS) difatti si era limitata a predisporre le fatture per i servizi in questione e (OMISSIS) aveva semplicemente svolto la propria attivita’ di gestione della contabilita’.
4.25. Con il motivo di cui al punto 4.7 del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna di (OMISSIS) per il reato di cui al capo 18 del primo decreto della gara per la raccolta differenziata del Comune di S. Oreste.
Si assume che la sentenza fonderebbe la sua responsabilita’ su un dialogo intercettato in cui si fa riferimento al proposito della ricorrente e di (OMISSIS) di sostituire l’offerta gia’ presentata; si rileva che, pero’, e’ stato accertato che l'”offerta economica non e’ mai stata modificata”. La motivazione sarebbe quindi illogica nell’attribuire la responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 353 c.p. in assenza di specifiche condotte della ricorrente.
4.26. Con il motivo di cui al punto 4.8 del ricorso, in ordine alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di corruzione corruzione di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) (capo 9 del secondo decreto).
Si osserva che la corruzione si era consumata con la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita in data 29 novembre 2013 e che rispetto a tale attivita’ non risulta, come gia’ dedotto con i motivi di appello, alcuna condotta dei due ricorrenti che fosse significativa ai fini del concorso. La loro responsabilita’ e’ stata ritenuta sulla scorta di alcune considerazioni tratte da intercettazioni ambientali prive, pero’, di concreto significato.
4.27. Con il motivo di cui al punto 5.1 del ricorso si deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 416-bis1 c.p., comma 3, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.28. Con il motivo di cui al punto 5.2 del ricorso si denuncia il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 323-bis c.p. in favore di (OMISSIS).
4.29. Con il motivo di cui al punto 5.3 del ricorso si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p. in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.30. Con il motivo di cui al punto 5.4 del ricorso si deduce il vizio di motivazione per l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
4.31. Con il motivo di cui al punto 5.5 del ricorso viene dedotto il vizio di motivazione nella determinazione delle pene per i ricorrenti.
4.32. Con motivi aggiunti la difesa dei ricorrenti deduce, quale elemento di conferma del vizio, piu’ volte ravvisato nel ricorso principale, l’avere la Corte di appello tenuto essenzialmente conto dei risultati delle indagini, riportate nelle ordinanze di custodia e che nella sentenza risultano utilizzate le trascrizioni di cui ai brogliacci della polizia giudiziaria e non quelle della perizia disposta ritualmente.
Si deduce, inoltre, il frequente travisamento della prova rappresentata dalle intercettazioni in quanto la sentenza riporta conversazioni che non hanno riscontro nelle trascrizioni ufficiali. Con i motivi aggiunti e’ stata depositata la documentazione necessaria ed un prospetto di comparazione della diversita’ di trascrizione delle conversazioni utilizzate nella sentenza impugnata.
5. (OMISSIS).
(OMISSIS), collaboratore di (OMISSIS), e’ stato condannato in primo grado alla pena di 6 anni di reclusione per una serie di episodi di corruzione nei confronti di funzionari pubblici; la Corte di appello ha confermato la sua responsabilita’ per tali reati, con l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p., e riconoscendogli le attenuanti generiche gli ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 5 di reclusione, riducendo altresi’ la pena accessoria di cui agli articoli 32-ter e 32-quater c.p. ad anni 3.
Si e’ trattato di accordi corruttivi intercorsi con (OMISSIS), presidente del consiglio comunale di Roma, e del suo collaboratore (OMISSIS) (capo 2 del secondo decreto); con (OMISSIS), direttore del dipartimento politiche sociali della Regione Lazio; con (OMISSIS), assessore alla casa per il comune di Roma; con (OMISSIS), consigliere dell’assemblea capitolina e presidente della VII commissione del Comune di Roma (capo 9 del secondo decreto, cui sono connessi i capi di imputazione sub 10 e 11 del secondo decreto, relativi, come meglio si dira’ in prosieguo, alla turbativa di due procedure negoziate indette da Roma Capitale).
In particolare, quanto al capo 9, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero ottenuto dai pubblici ufficiali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente) il rinnovo dei servizi di assistenza di emergenza alloggiativa in favore della (OMISSIS) a valori sovradimensionati; in cambio del rinnovo, (OMISSIS), in concorso con i suoi collaboratori, avrebbero dovuto acquistare 14 appartamenti di proprieta’ della Coop (OMISSIS), per consentirne il salvataggio finanziario.
Sono stati articolati cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo si lamenta l’omessa motivazione della sentenza in relazione alle doglianze contenute nell’appello incidentale con cui si chiedeva che fosse dichiarata l’inammissibilita’ delle impugnazioni dei Pubblici Ministeri in ordine al carattere mafioso della riconosciuta associazione per delinquere ed alla circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, quanto alla finalita’ agevolatoria mafiosa della condotta dell’imputato.
5.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla circostanza aggravante indicata.
5.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto al giudizio di responsabilita’ penale per il capo di imputazione sub 9): gli elementi valorizzati dalla Corte di appello – tutti analizzati dal ricorrente – non sarebbero dimostrativi della colpevolezza.
(OMISSIS), si assume, avrebbe ricevuto un solo messaggio da (OMISSIS) in tutta la vicenda – quello del (OMISSIS), al quale non sarebbe seguita nessuna risposta -, la sua presenza alle riunioni con circa venti persone in cui si sarebbe fatto riferimento ai fatti di causa sarebbe stata meramente passiva, il colloquio con (OMISSIS) sarebbe stato neutro; la Corte di appello avrebbe violato l’articolo 597 c.p.p. per aver valorizzato elementi non menzionati nella sentenza di primo grado e nemmeno nell’atto di appello.
5.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto ai capi 10) e 11); si ricostruiscono in modo articolato le risultanze processuali, evidenziando le omissioni motivazionali e le illogicita’ del ragionamento probatorio compiuto dalla Corte di appello.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ per il reato contestato al capo 2).
A fronte di motivi specifici di appello con cui, da una parte, si rivisitavano gli elementi valorizzati in chiave accusatoria dal Tribunale (conversazione n. 1563 del 15.1.2014, l’assunto secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato interessato al mercimonio con (OMISSIS) e sarebbe stato a conoscenza di tutta la situazione) e, dall’altra, venivano evidenziati una serie di elementi favorevoli all’imputato volti a dimostrare che questi non avesse posto in essere alcun comportamento materiale per la realizzazione del reato contestato, la Corte avrebbe fornito risposte scollegate rispetto alle questioni devolute ovvero avrebbe omesso di motivare.
6. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di 11 anni di reclusione ed Euro 8.500 di multa per i reati di cui ai capi 1 (per entrambe le associazioni) e per alcuni episodi estorsivi (capi 2, 5, 6 e 7 del primo decreto); la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ritenuta l’ipotesi tentata con riferimento al reato di cui al capo 5 del primo decreto, esclusa la recidiva, ha aumentato la pena ad anni 11, mesi 4 di reclusione ed Euro 8.600 di multa, disponendo altresi’ la liberta’ vigilata.
(OMISSIS), anche lui gia’ inserito nel mondo criminale per la partecipazione ad attivita’ di gruppi eversivi di estrema destra, frequentava assiduamente con il suo amico (OMISSIS), l’impianto (OMISSIS) di (OMISSIS) in (OMISSIS), ove peraltro lavorava la sua compagna.
Quanto ai reati di estorsione, si tratta, in particolare, di un episodio commesso, in concorso con (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), costretto con violenza a pagare somme di (OMISSIS) in favore dello stesso (OMISSIS) e di (OMISSIS) (capo 2), di due episodi, commessi a titolo monosoggettivo in danno rispettivamente di (OMISSIS), costretto con minaccia a cedere un negozio di gioielleria (capo 5), e di (OMISSIS), costretto con minaccia a pagare la somma di 1.000 Euro (capo 7), nonche’ di un ulteriore estorsione tentata, commessa in concorso con (OMISSIS), in danno di (OMISSIS) (capo 6).
6.1.Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al diniego di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, necessaria per la modifica in peius della decisione in accoglimento degli appelli delle Procure; sono sviluppati argomenti sovrapponibili a quelli sviluppati sullo stesso tema da (OMISSIS) e (OMISSIS).
6.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto di cui al capo 1 in termini di associazione di stampo mafioso.
Premessa la carenza della motivazione, il ricorrente rileva che:
– non sarebbero stati individuati gli elementi significativi della associazione mafiosa, e la Corte avrebbe omesso ogni valutazione degli elementi di prova a discarico, costituiti, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali del Maggiore del (OMISSIS) e del presidente dell'(OMISSIS);
– vi sarebbero numerosi punti di contraddizione nella ricostruzione dei fatti, elencati dettagliatamente, in relazione ai quali si segnala la “forzatura” della motivazione nel ritenere sussistenti presunte condotte di omerta’; per quanto riguarda la specifica responsabilita’ del ricorrente, vi sarebbe stata una mera descrizione di presunti elementi a carico, non accompagnata dalla loro necessaria valutazione;
– dovrebbe essere esclusa la portata probatoria di specifiche intercettazioni, valutate erroneamente, invece, per sostenere la tesi della mafiosita’ della associazione (la cd teoria del “(OMISSIS)”);
– sarebbero stati valorizzati riferimenti generici – contenuti nelle intercettazioni;
– a fatti di minaccia meramente evocati ma smentiti in dibattimento;
– la presunta violenza prospettata non andrebbe al di la’ di quella insita in qualsiasi reato a base violenta, quali le estorsioni;
– per quanto riguarda la presunta partecipazione alle attivita’ nelle cooperative, anche dalla contabilita’ occulta non risulterebbe alcun interesse dell’imputato, ne’ esisterebbero elementi utili per dimostrare una sua concreta cointeressenza.
6.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui ai capi 2 e 5 del primo decreto di giudizio immediato.
Per entrambe le imputazioni era stata rilevata l’assenza di prova ella responsabilita’, non essendo state assunte le testimonianze delle presunte persone offese, nonche’ il difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
In particolare, quanto alla violazione del principio di correlazione, rileva l’imputato che, per la vicenda di (OMISSIS), egli si sarebbe dovuto formalmente difendere dalla condotta di avere costretto la persona offesa alla cessione formale del negozio a ridosso dell’estate 2013, mentre, invece, sarebbe stato condannato per una condotta di percosse del (OMISSIS).
La sentenza, inoltre, farebbe riferimento ad una breve videoripresa e ad argomenti contraddittori riguardanti i rapporti tra il ricorrente ed (OMISSIS), comunque, in contrasto con la contestazione formale.
6.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 6 e 7.
La Corte di appello non avrebbe considerato il contenuto di un motivo di appello con cui erano state segnalate contraddizioni, inesattezze e falsita’ della versione dei fatti fornite dal (OMISSIS); cio’ avrebbe imposto un previo adeguato giudizio di attendibilita’ e credibilita’.
Quanto al capo 7, la presunta minaccia implicita contestata nel capo di imputazione sarebbe smentita dal contenuto integrale della conversazione riportato nell’atto di appello, rispetto al quale, tuttavia, la Corte non avrebbe fornito risposta.
6.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per gli aumenti operati per la continuazione e per la quantificazione della pena base. La motivazione sul punto e’ contraddittoria ovvero mancante.
6.6. Il 30 settembre 2019 sono stati depositati motivi aggiunti riferiti alla contestazione del reato di associazione mafiosa; si svolgono argomenti analitici, rilevando, in particolare, che il Giudice di primo grado aveva escluso il carattere mafioso dell’associazione sulla scorta della analisi dei singoli episodi criminali; rispetto alla sentenza di primo grado, si assume, la Corte di appello avrebbe sviluppato una motivazione del tutto apodittica.
7. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di 10 anni di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 10, 11, 25 del primo decreto ed ai capi 9, 12, 16 del secondo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ha ridotto la pena ad anni 9 e mesi 4 di reclusione.
(OMISSIS) era consigliere e poi presidente della cooperativa (OMISSIS), collegata all’area della destra politica.
Quanto al reato associativo, (OMISSIS) sarebbe stato un “punto di collegamento” tra l’organizzazione e le istituzioni politiche e avrebbe contribuito alla commissione dei fatti corruttivi ed alla alterazione delle gare.
All’imputato sono contestati anche alcuni episodi corruttivi riguardanti la corruzione dei funzionari di Roma Capitale, (OMISSIS) e (OMISSIS), (capo 10), di (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo (OMISSIS) (capo 11), di (OMISSIS), funzionario del (OMISSIS), (capo 25), dei pubblici ufficiali indicati al capo 9 del secondo decreto (i fatti sono quelli gia’ descritti in relazione alla posizione di (OMISSIS)), di (OMISSIS), dipendente del dipartimento patrimonio del Comune di Roma (capo 12). A (OMISSIS) si contesta inoltre la turbativa della gara (OMISSIS) (capo 16).
Sono stati articolati quindici motivi.
7.1.Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il rigetto della eccezione di nullita’ del primo decreto di giudizio immediato in riferimento al capo 10, non ascrittogli in fase cautelare e per il quale non vi sarebbe stato un previo interrogatorio. La risposta della Corte sarebbe viziata, avendo fatto riferimento ad una presunta contestazione in fatto di tale reato in sede di interrogatorio per la prima e per la seconda ordinanza cautelare.
7.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per la mancata applicazione della regola probatoria di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3 nella valutazione delle intercettazioni, anche in ragione della inattendibilita’ soggettiva di (OMISSIS), millantatore ed inaffidabile.
7.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in riferimento alle prove dichiarative diversamente valutate dalla Corte al fine di accogliere gli appelli dei Pubblici Ministeri; si sviluppano al riguardo argomenti sovrapponibili a quelli degli analoghi motivi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo anche una questione di costituzionalita’ dell’articolo 603 c.p.p., comma 3 bis.
7.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla contestazione del reato di associazione mafiosa.
Il motivo e’ di contenuto corrispondente al terzo motivo del ricorso dell’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS).
7.5. Con il quinto ed il sesto motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilita’ per il reato di associazione mafiosa; la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova della materialita’ della condotta partecipativa e dell’elemento psicologico del reato.
Premessa la carenza della motivazione rispetto alle deduzioni difensive, ritiene (OMISSIS) che:
– le prove utilizzate dalla Corte di appello riguarderebbero solo i rapporti personali e non sarebbero affatto dimostrative dell’appartenenza all’associazione criminale;
– sarebbe mancante la indicazione dei fatti a sostegno della contestazione mossa nei suoi confronti di “aver creato flussi finanziari illeciti”;
– sarebbe stata valorizzata la “condotta di essere stato punto di collegamento tra l’organizzazione e le istituzioni politiche” senza tuttavia superare i rilievi difensivi “circa il fatto che l’imputato svolgesse semplicemente il proprio lavoro nell’essere a conoscenza delle procedure e dei tempi dell’amministrazione”;
– egli, come gia’ si era dedotto in sede di appello, avrebbe curato per conto della cooperativa solo attivita’ nel cui ambito non risultano essere stati commessi reati;
– con riferimento alla gara (OMISSIS), sarebbe stata valorizzata la conversazione del 13/5/2014 (intercettazione ambientale), ma il dialogo completo, segnalato dalla difesa ma non considerato dalla Corte, avrebbe dimostrato come egli neanche conoscesse (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la sua partecipazione nel disegnare la strategia corruttiva, non sarebbe di per se’ significativa della prova della partecipazione al reato associativo;
– si sarebbero valorizzati in chiave accusatoria elementi equivoci, quali l’uso dei dispositivi anti intercettazione;
– sarebbe emerso come nelle situazioni di contrasto, (OMISSIS) utilizzasse semplicemente i normali strumenti della giustizia civile, non ricorrendo ad atti di intimidazione.
7.6. Con il settimo e l’undicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al capo 10 del primo decreto di giudizio immediato, corruzione di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il capo di imputazione, che indicava “tra gli altri” solo due comportamenti concreti commessi dai pp.uu. sarebbe generico; detti comportamenti, peraltro, sarebbero stati espressione non della violazione di regole specifiche, quanto, piuttosto, del principio generale di imparzialita’ della Pubblica Amministrazione. La condotta, tuttalpiu’, avrebbe dovuto essere ricondotta al reato di cui all’articolo 318 c.p..
Comunque, si aggiunge, non vi sarebbe stato alcun collegamento temporale tra atti incriminati dei pp.uu. e presunte utilita’ corrisposte (le assunzioni di favore),
7.7. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al capo 11 del primo decreto – corruzione di (OMISSIS).
Assume l’imputato che il suo ruolo nella vicenda sarebbe stato erroneamente valorizzato in ragione della sua posizione direttiva nell’ambito della cooperativa (OMISSIS); cio’ nonostante egli avesse dimostrato che si sarebbe trattato di una carica solo formale, per essere la cooperativa sostanzialmente gestita da (OMISSIS). Sulle argomentazioni della difesa non vi sarebbe stata risposta.
7.8. Con il nono motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al capo 25) del primo decreto, corruzione di (OMISSIS).
Si rileva che anche in questo caso la Corte di appello non avrebbe individuato condotte rilevanti a lui attribuibili ed avrebbe fatto solo riferimento ad essere stato egli presente ad un discorso tenuto da (OMISSIS); il fatto, come descritto, potrebbe tutt’al piu’ rivelare una forma di connivenza, non punibile.
7.9. Con il decimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui al capo 9 del secondo decreto, corruzione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Rileva l’imputato che il fatto non sarebbe inquadrabile nell’ambito dell’articolo 319 c.p. e, comunque, che sarebbe stata violata la disciplina del concorso nel reato. Non vi sarebbero comportamenti materiali attribuibili al (OMISSIS); in ogni caso, non sarebbe stata fornita risposta alle deduzioni difensive: la Corte avrebbe segnalato solo delle riunioni cui avrebbe partecipato il ricorrente, senza tuttavia indicare quali sarebbero le attivita’ in concreto svolte.
7.10. Con il dodicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al capo 16 del secondo decreto, turbativa della gara (OMISSIS).
La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dell’elemento materiale del reato contestato, non essendosi tenuto conto che la consulenza della difesa di (OMISSIS) avrebbe dimostrato che non vi era possibilita’ di alterare la gara.
Comunque, non sarebbe stata provata alcuna sua condotta di partecipazione.
7.11. Con il tredicesimo motivo deduce la violazione di legge per l’applicazione della aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
7.12. Con il quattordicesimo motivo deduce il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
7.13. Con il quindicesimo motivo deduce la violazione di legge ed vizio di motivazione nel ritenere la presunzione di pericolosita’ ai fini di applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata.
8. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 8.400 di multa per i reati di cui ai capi 1, 3 e 4 del primo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., esclusa la recidiva, ha aumentato la pena ad anni 10, mesi 4 di reclusione ed Euro 8.400 di multa, disponendo altresi’ la liberta’ vigilata.
A (OMISSIS), altro soggetto in rapporti costanti con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che frequentava presso il distributore di (OMISSIS), oltre al reato associativo, sono state contestate due estorsioni, commesse, la prima, in concorso con (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), costretto a saldare un debito assunto con lo stesso (OMISSIS) (capo 3) e, la seconda, in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), costretto a restituire parte di una debito ammontante a 180.000 Euro allo stesso (OMISSIS) (capo 4).
Quanto al reato associativo, l’imputato si sarebbe occupato dell’attivita’ estorsiva e del recupero crediti per conto del sodalizio.
Sono stati articolati quattro motivi.
8.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in presenza di una riforma peggiorativa; si fa riferimento al reato di associazione mafiosa ed alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. Gli argomenti sono sovrapponibili a quelli dedotti nei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
8.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di una associazione mafiosa e della partecipazione del ricorrente alla stessa.
Rileva l’imputato come, nel caso di specie, vi fosse un obbligo, rimasto inadempiuto, di motivazione rafforzata per essere stata adottata una decisione deteriore nei confronti dell’imputato.
Si critica la sentenza anche quanto alla ritenuta esistenza del contributo partecipativo del ricorrente alla presunta associazione poiche’ non sarebbero stati individuati elementi significativi della consapevole e stabile finalizzazione dell’agire dell’imputato in favore de sodalizio, atteso che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che (OMISSIS) avesse un ruolo di mera manovalanza nelle attivita’ violente di recupero crediti, in condizioni di piena subordinazione a (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in totale assenza di relazioni con il mondo del (OMISSIS).
La comparazione del contenuto delle due sentenze dimostrerebbe come in sede di appello si sia deciso sulla scorta di materiale probatorio sostanzialmente identico, valutato, tuttavia, in termini opposti e senza la indicazione di profili di irragionevolezza della interpretazione offerta dal Tribunale.
La Corte di appello avrebbe inoltre affermato la consapevolezza del (OMISSIS) del fare parte della associazione sulla scorta di elementi ambigui e del tutto inconsistenti, quali quelli di avere accompagnato in un’occasione (OMISSIS) a via (OMISSIS) e di avergli chiesto di agevolare una pratica presso il Comune di Roma per una attivita’ commerciale di un suo amico.
8.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento ai reati di estorsione di cui ai capi 3 e 4 del primo decreto di giudizio immediato.
Quanto al capo 3, la sentenza di appello non avrebbe tenuto conto della argomentazione difensiva secondo la quale non sarebbe stato sussistente il reato sia perche’ la persona offesa ed il coniuge non avevano percepito le sue minacce, sia perche’ lo stesso imputato non avrebbe conseguito personalmente alcun profitto. Quanto al capo 4, non vi sarebbe alcuna certezza sul suo ruolo causale.
8.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione legge per l’applicazione delle aggravanti di cui all’articolo 628 c.p., comma 3 e articolo 416 bis1 c.p..
9. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 20 di reclusione ed Euro 14.000 di multa per i reati di cui ai capi 1 (per entrambe le associazioni), 6, 9, 11, 16, 17, 22 (escluso il reato con riferimento alla fattura n. (OMISSIS)), 23 (in relazione alla sola fattura n. 3/14), 24, 25 del primo decreto ed ai capi 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21 e 23 del secondo decreto; la Corte di Appello lo ha assolto dai reati di cui ai capi 16 del primo decreto, 8 e 13 del secondo decreto e dal reato di cui all’articolo 326 c.p. del capo 16 del secondo decreto; quindi, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., esclusa la recidiva, ha ridotto la pena ad anni 14, mesi 6 di reclusione, disponendo altresi’ la liberta’ vigilata.
Oltre al reato associativo ed all’estorsione commessa in concorso con (OMISSIS) di cui al capo 6 (di cui si gia’ detto), gli sono contestati numerosi episodi di corruzione.
Si sarebbe trattato di accordi corruttivi, commessi in concorso, intercorsi con (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 11 primo decreto), con (OMISSIS), dirigente e procuratore speciale di (OMISSIS) s.p.a. (capo 17 primo decreto), con (OMISSIS), funzionario del (OMISSIS) (capo 25 primo decreto), con (OMISSIS), Presidente dell’assemblea del (OMISSIS), e con il di lui collaboratore, (OMISSIS) (capo 2 secondo decreto), con (OMISSIS), dirigente del (OMISSIS) (capo 7 secondo decreto), con (OMISSIS), Presidente del (OMISSIS) (capo 8 secondo decreto), con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 9 secondo decreto, di cui si e’ gia’ detto), con (OMISSIS), consigliere comunale del (OMISSIS) e, successivamente, consigliere regionale (capo 23 secondo decreto).
(OMISSIS) e’ stato inoltre condannato per il reato previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 36, articolo 12-quinquies, per avere fittiziamente attribuito ad (OMISSIS) – sua compagna – una villa al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale (capo 9 primo decreto); per avere attribuito, allo stesso scopo, fittiziamente al Consorzio (OMISSIS) liquidita’ finanziaria non inferiore ad un milione di Euro ed alla cooperativa Scarl la somma di 141.000 Euro (capo 24 primo decreto), nonche’ le quote e la carica sociale di amministratore unico della Cooperativa (OMISSIS) (capo 21 secondo decreto).
L’imputato e’ stato condannato anche per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della cooperativa sociale Onlus a responsabilita’ limitata – (OMISSIS)- in favore della (OMISSIS) Cooperative sociali (capo 22 primo decreto) e da parte della (OMISSIS) s.r.l. in favore della (OMISSIS) (Capo 23 primo decreto, reato commesso in concorso con (OMISSIS)), nonche’ per il reato di turbata liberta’ degli incanti in relazione alle procedure negoziate indette da Roma Capitale per l’accoglienza abitativa (capi 10-11- secondo decreto) ed alla procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio (OMISSIS) (capo 16 del secondo decreto).
(OMISSIS), gia’ inserito nel mondo criminale per la partecipazione ad attivita’ di gruppi eversivi di estrema destra e per reati comuni, era inizialmente sottoposto ad intercettazioni per indagini su soggetti dediti a rapine di banche. Lo sviluppo delle attivita’ consentiva di individuare sia le attivita’ di estorsione, recupero crediti ed altro, che le attivita’ illecite del gruppo delle cooperative di (OMISSIS) con il quale l’imputato in un dato momento sarebbe entrato in contatto.
Nel suo interesse sono stati presentati due ricorsi.
9.1. Ricorso avv. (OMISSIS).
9.1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed vizio di motivazione dall’ordinanza dibattimentale dell’8.3.2018 e della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio sull’appello dei Pubblici Ministeri.
Si rileva che l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quanto alle prove dichiarative ex articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, sussisterebbe anche nel caso di riforma peggiorativa derivante dalla riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie, cioe’, nel caso di specie, da associazione per delinquere semplice ad associazione di stampo mafioso.
9.1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. del fatto di cui ai capi 1 del primo decreto e 22 del secondo decreto.
Rileva l’imputato come la ricostruzione del Tribunale escludesse che l’associazione avesse le effettive caratteristiche della associazione mafiosa, secondo il modello normativo, mancando la prova di una reale sua capacita’ di condizionamento e di sopraffazione nonche’ le condizioni di omerta’.
Si svolgono argomenti in diritto, evidenziando l’errore che la Corte di appello avrebbe compiuto, da una parte, nel fare rinvio alle decisioni assunte in fase cautelare e, dall’altra, nel non valutare l’effettivo contenuto della sentenza di primo grado su tali questioni. La ricostruzione degli elementi strutturali del reato di associazione mafiosa sarebbe stata compiuta in funzione della ricerca di un appiglio per riconoscerne la configurabilita’; la Corte di appello avrebbe delegato il proprio obbligo di motivazione al provvedimento incidentale emesso nella fase cautelare.
Con argomentazioni analitiche, quindi, si rileva come sia adottata una motivazione del tutto carente ed anche illogica su quelli che erano i presunti indici della “mafiosita’”:
– la forza di intimidazione sarebbe stata fatta derivare dalla presunta fama criminale di (OMISSIS) conseguente alle attivita’ svolte presso il distributore di benzina di (OMISSIS). Ma tale fama criminale, si assume, non sarebbe stata dimostrata se non sulla base di asserzioni apodittiche e senza tenere conto che (OMISSIS) sarebbe stato ritenuto responsabile di una sola delle estorsioni commesse in quel contesto.
Pur se esistesse una fama criminale di (OMISSIS), sarebbe comunque erroneo ricostruire sulla sola posizione del singolo una forza di intimidazione propria del gruppo.
– Quanto alla “esteriorizzazione della forza di intimidazione e assoggettamento”, sarebbero illogici e variamente contraddittori gli argomenti in base ai quali, da un lato, si sarebbe ritenuta impedita agli imprenditori concorrenti la partecipazione alle gare di appalto, ovvero imposto loro di recedere per l’assoggettamento al potere della associazione per delinquere, ma, dall’altro, si sarebbe affermato che tali imprenditori lo facessero per la convenienza personale, per poter cioe’ partecipare alle successive procedure di appalto nell’ambito degli accordi di spartizione. La stessa Corte di appello avrebbe dato atto della esistenza di tali accordi tra partiti di maggioranza e di minoranza, con proporzioni variabili a seconda del colore della giunta, senza pero’ trarne le conseguenze rispetto al caso di specie.
Si svolgono inoltre argomenti analitici per rilevare come siano solo congetturali i casi di presunto esercizio di minaccia e violenza da parte dell’associazione (si fa riferimento ai rapporti (OMISSIS)); anche i rapporti con gli amministratori pubblici sarebbero stati basati esclusivamente sulla corruzione.
9.1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’articolo 512-bis c.p. (capo 9 del primo decreto).
In ordine all’accusa di fittizia intestazione alla convivente (OMISSIS) della villa acquistata in (OMISSIS), si assume che la motivazione sarebbe carente e, comunque, illogica nella parte in cui, pur essendo pacifico che (OMISSIS) avesse finanziato personalmente per due terzi l’acquisto dell’immobile con somme proprie o della madre, o comunque mutui bancari da loro garantiti, avrebbe valorizzato il dato che il (OMISSIS) abbia corrisposto solo un terzo della somma. Non si sarebbe trattato dunque di una intestazione fittizia, quanto, piuttosto, di un prestito o comunque di un acquisto fatto in comune.
9.2. Ricorso avv. (OMISSIS).
9.2.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto all’ordinanza del 24 novembre 2015 con cui non sarebbe stata accolta la richiesta di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di difesa previo rilascio, su supporto informatico, delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini e non depositate in fase cautelare.
9.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello quanto alle prove dichiarative valutate diversamente rispetto al Tribunale al fine di accoglimento degli appelli dei PP.MM. Si deduce anche la specifica nullita’ dell’ordinanza dell’8 marzo 2018 con la quale e’ stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata dalle difese.
Gli argomenti in diritto sono analoghi a quelli del ricorso dell’altro difensore.
Si propone in subordine la questione di costituzionalita’ in relazione all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 3 bis.
9.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto all’articolo 416-bis c.p., anche per la a mancata risposta alle doglianze difensive presentate con memoria di replica agli appelli della Pubblica Accusa in data 19 febbraio 2018.
Premesse varie argomentazioni sulla necessita’, ai fini dell’affermazione dell’esistenza di una associazione mafiosa, della esistenza di una condizione di intimidazione radicata sul territorio per consentire il controllo da parte della associazione e sul come di “riserva di violenza” possa parlarsi solo quando sia gia’ stato acquisito il controllo attraverso una costante e diffusa intimidazione e tra i consociati si sia diffuso il timore del sodalizio, il ricorrente indica in modo analitico gli errori della decisione. In particolare:
– la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alle valutazioni della Corte di cassazione in sede di decisione sulle misure cautelari non considerando, pero’, come il quadro cautelare non abbia avuto alcun riscontro probatorio in dibattimento. La motivazione del giudice di secondo grado in tal modo risulterebbe del tutto assertiva e di mera adesione alla tesi del pubblico ministero;
– sarebbe risultato escluso il controllo del territorio – nel caso di specie inteso quale controllo di un “settoresociale” e non piu’ in senso geografico – perche’ il gruppo di cooperative riferibile a (OMISSIS) avrebbe gestito solo una minima parte degli affidamenti di lavori gestiti dal Comune di Roma. La presunta condizione di monopolio nel settore degli appalti pubblici sarebbe stata del tutto smentita nel dibattimento;
– la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che le circostanze da cui desumere la forza di intimidazione avrebbero riguardato soltanto le condotte violente esercitate dal gruppo del “benzinaio”, mentre non vi sarebbe alcun elemento fattuale dimostrativo di interventi di (OMISSIS) nei rapporti con il mondo imprenditoriale/amministrativo nei momenti in cui l’attivita’ di corruzione di (OMISSIS) non era sufficiente a raggiungere i risultati. La Corte di appello, al riguardo, non sarebbe andata al di la’ di mere affermazioni prive di riscontro probatorio, senza tenere conto che nessun pubblico amministratore avrebbe affermato nel corso del processo di aver subito minacce, pressioni, intimidazione o, comunque, di avere avuto contezza della presenza di (OMISSIS), anche solo quale semplice socio delle cooperative;
– la difesa avrebbe riportato stralci delle dichiarazioni rilevanti dei testimoni (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), con cui si dava atto di non aver rilevato condotte riferibili alla associazione mafiosa;
– quanto alle intercettazioni utilizzate nella motivazione dalla Corte di appello, considerate quali prove delle intimidazioni nei confronti degli amministratori, si rileva con argomenti dettagliati come sarebbe palese il travisamento del loro contenuto.
In definitiva, nessuna apprezzabile “esteriorizzazione” del metodo mafioso risulterebbe dal processo.
La Corte di appello si sarebbe limitata a considerare l’effetto presunto di coartazione della volonta’, fatto discendere dalla condotta di accondiscendenza dei concorrenti nei confronti di (OMISSIS) ma, in realta’, non si sarebbe preoccupata di individuare la causa di tale presunta accondiscendenza; sarebbe stato invece necessario dimostrare, per ricavarne la prova del reato di associazione mafiosa, che detta accondiscendenza fosse derivante proprio dalla manifestazione del metodo mafioso: nessuno dei concorrenti di (OMISSIS) avrebbe mai affermato di aver rinunciato a concorrere a qualche gara per il timore del sodalizio capeggiato da (OMISSIS).
Anzi, in modo illogico, la Corte avrebbe riletto in termini diversi dal Tribunale il contenuto di alcune conversazioni, caratterizzate da un tono amicale, e che farebbero riferimento ad accordi di spartizione in cui (OMISSIS) avrebbe perseguito l’interesse delle proprie cooperative, senza alcun riferimento al (OMISSIS).
In definitiva, mentre in fase cautelare sarebbero state efficacemente prospettate le situazioni di complessivo clima di omerta’ dovuto all’assoggettamento per il metodo mafioso, nulla invece sarebbe stato dimostrato in dibattimento.
9.2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione al ricorrente del ruolo di promotore del sodalizio mafioso.
9.2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto all’affermazione della responsabilita’ penale per il reato di cui al capo 11 del primo decreto di giudizio immediato, corruzione di (OMISSIS).
Si assume che non sarebbe emerso alcun interesse e coinvolgimento di (OMISSIS) nella vicenda dei crediti (OMISSIS) e che le intercettazioni utilizzate dimostrerebbero al piu’ la sua connivenza.
9.2.6. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il capo 17 del primo decreto, corruzione di (OMISSIS).
Non sarebbero state valutate le argomentazioni dell’atto di appello quanto alla sussistenza in capo a (OMISSIS) della qualifica di pubblico ufficiale ed alla causale delle dazioni di (OMISSIS), giustificate, in un contesto di rapporti amicali, dal sostegno per i problemi personali di (OMISSIS). Si rileva inoltre la mancata valutazione di talune conversazioni intercettate, pur segnalate con l’impugnazione, da cui emergerebbe la plausibile ricostruzione alternativa proposta dalla difesa.
9.2.7. Con il settimo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al delitto di cui al capo 25 del primo decreto di giudizio immediato, corruzione di (OMISSIS).
Si sostiene che a (OMISSIS) non sarebbero attribuibili atti concreti, essendosi questi limitato ad ascoltare le affermazioni del (OMISSIS) sulla vicenda in questione, come risulterebbe dalle intercettazioni.
9.2.8. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’articolo 110 c.p. in relazione alla condanna per il reato di cui al capo 2 del secondo decreto di immediato, corruzione di (OMISSIS).
Secondo l’imputato, la sentenza non avrebbe individuato nessun apporto causale di (OMISSIS) alla corruzione di (OMISSIS); la Corte si sarebbe limitata ad utilizzare una intercettazione che, in quanto dimostrativa soltanto del fatto che (OMISSIS) esponeva ai collaboratori di avere ricevuto richieste di (OMISSIS) dal (OMISSIS), confermerebbe la connivenza non punibile dell’imputato.
9.2.9. Con il nono motivo si deduce la violazione dell’articolo 110 c.p. in relazione alla condanna per il reato di cui al capo 7 del secondo decreto di giudizio immediato, corruzione di (OMISSIS).
In sentenza non sarebbe stata individuata alcuna condotta dell’imputato casualmente orientata al reato in questione del quale, peraltro, (OMISSIS) avrebbe avuto conoscenza solo dopo la sua presunta commissione.
9.2.10. Con il decimo motivo si deduce la violazione di legge per erronea applicazione al caso di specie dell’articolo 319 c.p. e per omessa motivazione con riferimento alla partecipazione dell’imputato, in relazione al delitto di cui al capo 9) del secondo decreto di giudizio immediato- corruzione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)-; in via subordinata si lamenta la violazione dell’articolo 110 c.p. quanto alla propria partecipazione.
Nella vicenda, con esclusione della determinazione regionale n. G05811 (che non potrebbe qualificarsi atto del pubblico ufficiale), non sarebbero individuabili atti contrari ai doveri di ufficio. In particolare, non sarebbero riferibili ad (OMISSIS) e (OMISSIS) atti illegittimi tra quelli oggetto della contestazione. Dunque, non sarebbe possibile qualificare il reato ai sensi dell’articolo 319 c.p. In ogni caso, non sarebbe stata provata alcuna condotta di concorso da parte di (OMISSIS) nel fatto ricostruito in sentenza.
9.2.11. Con l’undicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo 23 del secondo decreto, corruzione di (OMISSIS).
Rileva il ricorrente che, in sede di appello, in ragione del fatto che il giudice di primo grado avesse confermato il compimento di tutti i singoli atti contrari ai doveri d’ufficio indicati nell’imputazione, era stata formulata un’analitica contestazione per le singole vicende. La Corte di appello si sarebbe limitata alla generica conferma dei presunti elementi a carico senza considerare in alcun modo i motivi di impugnazione.
9.2.12. Con il dodicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento ai capi 10 ed 11 del secondo decreto, turbative delle gare per la soluzione dell’emergenza abitativa.
Secondo il ricorrente vi sarebbe stata un’omessa risposta alle deduzioni difensive, in quanto con l’atto di appello si era concretamente dedotto che non fosse stato dimostrato l’assunto accusatorio secondo cui (OMISSIS) ed i suoi collaboratori avessero “evitato” la partecipazione di altri quindici soggetti invitati; si era sostenuto che tali soggetti non fossero in grado di assicurare il servizio come richiesto e che per questa ragione, e non per le indebite pressioni di (OMISSIS), non avessero risposto all’invito. Il ruolo del ricorrente sarebbe stato, quindi, del tutto irrilevante. La Corte di appello non avrebbe considerato tali difese ed avrebbe affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) senza individuare una condotta positiva.
9.2.13. Con il tredicesimo motivo del ricorso si lamenta violazione di legge ed vizio di motivazione con riferimento al capo 16 del secondo decreto, turbativa della gara (OMISSIS).
Si assume che non si sarebbe tenuto conto della consulenza, a firma del prof. (OMISSIS), prodotta dalla difesa di (OMISSIS), che dimostrava come il sistema di computo del punteggio di gara non consentisse di turbarla.
9.2.14. Con il quattordicesimo motivo del ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo 9 del primo decreto- fittizia intestazione della villa in (OMISSIS).
Il (OMISSIS) per l’acquisto sarebbe stato di provenienza della intestataria ed utilizzatrice dell’immobile, (OMISSIS) e non vi sarebbero state ragioni per le quali il ricorrente dovesse temere una misura di prevenzione.
9.2.15. Con il quindicesimo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al capo 24 del primo decreto di giudizio immediato, articolo 512 bis c.p..
Si rappresenta la effettivita’ dei lavori effettuati e l’assenza di ragioni per l’intento fraudolento ritenuto in sentenza. Le fatture indicate nella imputazione sarebbero state corrispondenti ai lavori effettivamente compiuti, non sarebbero servite ad occultare movimenti finanziari e, comunque, non vi sarebbe prova di un dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione.
9.2.16. Con il sedicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al capo 21 del secondo decreto, intestazione della quota (Euro 100) e della amministrazione di (OMISSIS) ad (OMISSIS). Si rileva l’omessa motivazione sulle questioni poste in punto di integrazione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di intestazione fittizia e comunque la sua insussistenza.
9.2.17. Con il diciassettesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento ai capi 22 e 23 del primo decreto, relativi a frodi fiscali Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 8.
La Corte avrebbe omesso di motivare sulle argomentazioni presenti nell’atto di appello volte a dimostrare la effettivita’ delle operazioni portate dalle fatture e, comunque, la non configurabilita’ del reato in ragione, appunto, della effettivita’ delle operazioni e dell’assenza del fine di evasione fiscale.
9.2.18 Con il diciottesimo ed il diciannovesimo motivo deduce il ricorrente la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo 6 del primo decreto- estorsione in danno di (OMISSIS). Rileva l’erronea lettura delle intercettazioni e la mancata valutazione delle deduzioni della difesa. In ogni caso, sarebbe stata erroneamente ravvisata la configurabilita’ delle aggravanti “mafiose”.
9.2.19. Con il ventesimo motivo deduce il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p..
9.2.20. Con il ventunesimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli 417 e 416 bis c.p. nella misura in cui si sarebbe stata ritenuta una presunzione assoluta di pericolosita’ sociale.
10. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di 5 anni di reclusione per il reato di cui al capo 12 del secondo decreto; la Corte di Appello, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 3 di reclusione.
A (OMISSIS), dipendente del dipartimento patrimonio del comune di Roma, e’ contestato, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di avere dapprima segnalato a (OMISSIS) e (OMISSIS) un immobile di proprieta’ del comune in via (OMISSIS) al fine di occuparlo, e, successivamente all’occupazione, di aver posto in essere condotte intese alla legittimazione “ex post” della occupazione compiuta; sarebbe stato stipulato un contratto di locazione con la (OMISSIS) sfruttando le condizioni che il Comune riconosceva (essenzialmente un canone ridotto sino all’80%) alle cooperative che operavano per conto dell’ente pubblico; dunque, un canone di affitto per un immobile di circa 1000 mq. a prezzi irrisori, di 6-700 Euro al mese; in cambio, (OMISSIS) avrebbe ricevuto da (OMISSIS) utilita’ a contenuto economico, consistenti nella stipula il 14.6.2012 di un contratto di locazione per un immobile di proprieta’ della di lui moglie ad un valore superiore a quello di mercato.
Sono stati presentati due ricorsi.
10.1. Con il primo ricorso sono stati articolati quattro motivi.
10.1.1. Con il primo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
A fronte di un’accusa basata sull’attivita’ compiuta per l’immobile posto in via (OMISSIS), la sentenza di primo grado avrebbe fatto invece riferimento ad una diversa attivita’ posta in essere dall’imputato, ovvero quella relativa ad un immobile sito in Via (OMISSIS), il cui riferimento, tuttavia, sarebbe stato omesso nella imputazione. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il fatto accertato sarebbe diverso e vi sarebbe stata violazione del diritto di difesa.
10.1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo al ricorrente. Non sarebbe stata considerata la dichiarazione della teste (OMISSIS) che aveva chiarito come la segreteria dell’assessore, presso cui (OMISSIS) prestava servizio, svolgesse un ruolo di mero indirizzo politico e non esercitasse affatto un’attivita’ volta a formare e manifestare la volonta’ della Amministrazione.
10.1.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilita’ penale. La sentenza non avrebbe tenuto conto che il contratto di locazione in questione non fosse affatto vantaggioso per (la moglie di) (OMISSIS) e che l’imputato non avrebbe compiuto nessun atto contrario ai doveri d’ufficio; si aggiunge che non potrebbe definirsi atto contrario la mera segnalazione da parte di (OMISSIS) della esistenza dell’immobile di via (OMISSIS), ne’ sarebbe tale l’attivita’ posta in essere per l’immobile di via (OMISSIS), poiche’ anche in questo caso la condotta attribuibile al ricorrente sarebbe stata circoscritta ad una mera segnalazione al funzionario competente della stima dell’immobile, senza peraltro che da cio’ consegui’ alcunche’, atteso che il contratto venne stato stipulato solo durante la consiliatura successiva.
10.1.4. Con il quarto motivo si rileva l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, se del caso integranti l’ipotesi dell’articolo 346 bis c.p. o dell’articolo 318 bis c.p..
10.2. Con il secondo ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si articola un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
11. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di 7 anni di reclusione per i reati di cui ai capi 29 del primo decreto e 9 del secondo decreto; la Corte di Appello, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 6 di reclusione.
All’imputato, nella qualita’ di esponente dei soggetti economici interessati alle vicende amministrative della (OMISSIS), e’ contestato di avere corrotto dal 2011 al 2014, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), per la vendita della funzione e per il compimento di atti contrari a doveri di ufficio, e (OMISSIS), quale intermediario con lo stesso (OMISSIS) (capo 29 del primo decreto).
Quanto al capo 9 del secondo decreto la vicenda e’ quella di cui si e’ gia’ detto in relazione alla posizione di (OMISSIS) (corruzione, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)).
Sono stati articolati due motivi di ricorso.
11.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ in ordine al capo 29.
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che:
a) (OMISSIS) avesse la possibilita’ di favorire il gruppo (OMISSIS) anche prima del 2012, atteso che, invece, lo stesso (OMISSIS), all’epoca, non avrebbe rivestito nessuna carica nel Gruppo di Supporto Operativo- istituito dal Capo del Dipartimento della Protezione civile il 22.4.2011- essendo stato nominato componente del Tavolo di coordinamento nazionale solo nel febbraio del 2012. La prima riunione del Tavolo di coordinamento a cui (OMISSIS) avrebbe preso parte sarebbe stata quella del 5.9.2012 e dunque ne deriverebbe che i pagamenti compiuti da (OMISSIS) a (OMISSIS)- iniziati nell’estate del 2011 – non sarebbero stati finalizzati “ad una presunta attivita’ di favoreggiamento di (OMISSIS) al gruppo (OMISSIS)” (cosi’ testualmente il ricorso);
b) il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) avesse natura corruttiva ed, in particolare, che (OMISSIS) fungesse quale intermediario tra il gruppo (OMISSIS) ed (OMISSIS); la sentenza non avrebbe invece considerato che i pagamenti compiuti da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) avevano come ragione giustificativa le prestazioni professionali di questi, consistite nel reperimento nel 2011 di tre immobili da adibire a strutture recettive e, per il periodo successivo, nell’attivita’ svolta quale coordinatore per conto della cooperativa “(OMISSIS)”. La Corte si sarebbe limitata a recepire la motivazione della sentenza di primo grado – che aveva ritenuto inesistente la indicata causale lecita, in ragione del fatto che non vi fossero intercettazioni che la sostenessero e della inattendibilita’ di alcune testimonianze ( (OMISSIS), (OMISSIS))- senza, tuttavia, confrontarsi con i motivi di appello, con cui si era evidenziato che le strutture fossero state individuate solo nel 2011, quando, cioe’, nessuno dei soggetti in questione era intercettato (in tal senso si richiamano documenti ed alcuni atti di indagine); non si sarebbe peraltro tenuto conto di una conversazione intercettata (la n. 1481 del 27.3.2014), intercorsa tra due collaboratori di (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), in cui i dialoganti avrebbero affermato che (OMISSIS) perseguiva interessi personali in danno di quelli di (OMISSIS).
La stessa documentazione valorizzata dai giudici di appello attesterebbe, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, pagamenti complessivi per 35.000 Euro per 33 mesi (da giugno 2011 al febbraio del 2014) e, dunque, per una somma diversa rispetto a quella di 1500 al mese. Ne discenderebbe che l’affermazione, secondo cui proprio la costanza della somma pagata mensilmente sarebbe incompatibile con la tesi del pagamento per prestazioni occasionali, sarebbe non confermata dai documenti; (OMISSIS) avrebbe ricevuto in una prima fase 1500 Euro al mese fino al raggiungimento della somma pattuita per il reperimento delle strutture, e poi, in una seconda fase, avrebbe ricevuto somme variabili.
Dunque, (OMISSIS) avrebbe agito per un proprio interesse e le somme ricevute non avrebbero costituito il prezzo di una corruzione;
c) i pagamenti effettuati da (OMISSIS) fossero “collegati” a quelli di (OMISSIS).
La Corte avrebbe in tal senso valorizzato un’intercettazione in cui (OMISSIS) affermava che (OMISSIS) avrebbe “preso” 5000 Euro al mese e (OMISSIS) 2000 “da tre anni” (n. 3295 del 28.3.2014), senza tuttavia considerare: 1) la diversa durata temporale dei pagamenti compiuti (giugno 2011-febbraio/marzo 2014 per (OMISSIS); inizio 2012/novembre 2014 per (OMISSIS); 2) che la somma corrisposta a (OMISSIS), secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stata di millecinquecento Euro e non di duemila Euro; 3) che gli stessi (OMISSIS) ed (OMISSIS) avrebbero ammesso in dibattimento che i pagamenti sarebbero iniziati “a fine 2011 inizio del 2012”.
(OMISSIS), si aggiunge, non avrebbe fornito a (OMISSIS) informazioni riservate prima del febbraio – marzo 2014, cioe’ proprio quando (OMISSIS) avrebbe interrotto i pagamenti a (OMISSIS), ne’ sarebbero state considerate alcune conversazioni del gennaio e del luglio 2014 in cui (OMISSIS) avrebbe chiaramente riferito di “tenere fuori” (OMISSIS) dalle attivita’ “non corrette”. (cosi’ il ricorso).
11.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, quanto al giudizio di penale responsabilita’ formulato per il capo 9).
La sentenza sarebbe viziata per non aver considerato adeguatamente una serie di elementi di prova da cui emergerebbe che l’imputato, in un primo momento, non sapesse nulla del rapporto corruttivo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e che solo successivamente sarebbe stato messo al corrente “dell’operazione”. (OMISSIS) non avrebbe condiviso nemmeno “il progetto” e manifesto’ a (OMISSIS) i propri dubbi in ordine alla sua partecipazione; decise alla fine di partecipare ma limitando il suo impegno all’acquisto di due degli immobili, prezzo della corruzione.
In definitiva, il ricorrente non avrebbe partecipato all’accordo con animo corruttivo ma solo per evitare di essere estromesso dal servizio in ambito consortile.
12. (OMISSIS)
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di 6 anni di reclusione per il reato di cui al capo 2 del secondo decreto; la Corte di Appello ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 6 di reclusione.
All’imputato e’ contestato il reato di corruzione propria.
(OMISSIS) con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero corrotto (OMISSIS), presidente del (OMISSIS), e (OMISSIS), della segreteria di questi. (OMISSIS) avrebbe ricevuto in cambio la somma di 10.000 Euro, versati all’associazione Rigenera, l’assunzione nella Coop (OMISSIS) di una persona da lui indicata e la promessa di 150.000 Euro; a (OMISSIS) sarebbe stata corrisposta la somma di 1.000 Euro al mese.
Le condotte contestate a (OMISSIS) al capo 2) sono:
– di aver facilitato l’aggiudicazione alle cooperative di (OMISSIS) di gare indette da (OMISSIS), tra cui quella 30/13 per la raccolta del multimateriale;
– di aver concorso alla riconferma del Direttore Generale di (OMISSIS) (OMISSIS);
– di aver dirottato i fondi regionali al (OMISSIS) in funzione della loro utilizzazione per gare a cui erano interessate cooperative del gruppo (OMISSIS);
– di aver contribuito allo sblocco di fondi destinati ad attivita’ sociale di interesse delle cooperative di (OMISSIS) (crediti per la gestione di campi nomadi);
– di aver pilotato la sostituzione di (OMISSIS), direttore del (OMISSIS), Politiche sociali, non gradita per avere ridotto le tariffe per i minori stranieri non accompagnati (Fu nominato la (OMISSIS), gradita perche’ legata ai 2 corrotti).
– di aver contribuito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (tra cui quello relativo alle spese effettuate per l’assistenza dei (OMISSIS), a cui avevano provveduto cooperative del gruppo (OMISSIS)) approvato con delibera assembleare del 30.10.2014.
Sono stati articolati tredici motivi.
12.1. I primi due motivi sono testualmente sovrapponibili a quelli descritti nel secondo e nel terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), alla posizione del quale si rinvia.
12.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di plurime disposizioni di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul motivo con cui era stata dedotta la nullita’ del capo di imputazione, viziato per la genericita’ o per la carenza delle enunciazioni fattuali.
12.3. Con il quarto motivo si lamenta violazione da parte della Corte di appello dell’articolo 604 c.p.p. con riguardo agli articoli 521 – 522 c.p.p..
La Corte di appello avrebbe erroneamente non dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
Il giudizio di colpevolezza sarebbe stato formulato dal Tribunale valorizzando tre segmenti fattuali (la nomina dell’ing. (OMISSIS) in una determinata posizione aziendale per favorire (OMISSIS); l’attivita’ di sblocco di un credito di (OMISSIS) presso l'(OMISSIS); la richiesta di 100.000 Euro per l’approvazione della delibera (OMISSIS)) che, tuttavia, non sarebbero stati mai formalmente contestati dalla Procura della Repubblica e che invece, secondo la sentenza di primo grado, sarebbero stati parte dell’accordo corruttivo.
La Corte di appello avrebbe operato un tendenziale aggiustamento della motivazione dei primi giudici, ma si sarebbe sottratta ad un obbligo di legge, quale quello di dichiarare la nullita’ della sentenza per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
12.4. Con il quinto motivo si lamenta violazione del principio di correlazione con riguardo alla sentenza impugnata.
A fronte di una imputazione fondata sui fatto che (OMISSIS) avesse facilitato, sul piano politico- istituzionale, la aggiudicazione di gare indette da (OMISSIS) a soggetti riconducibili a (OMISSIS), e, dunque, di una imputazione limitata alle attivita’ finalizzate ai bandi di gara, la Corte avrebbe invece censurato un diversa condotta — quella, cioe’, di “asserite richieste di finanziamenti (OMISSIS) e di una non meglio specificata protezione” da parte di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) “su futuri finanziamenti” – costruita su segmenti fattuali avulsi dalla aggiudicazione delle gare.
Le stesse considerazioni sono compiute quanto al contributo elettorale di 5.000 Euro, pure valorizzato in chiave accusatoria dalla Corte, del quale non vi sarebbe tuttavia menzione nella imputazione.
12.5. Con il sesto, articolatissimo, motivo si lamenta violazione di norma processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ travisamento della prova ed omessa motivazione in ordine alle deduzioni contenute nei motivi di appello; l’assunto costitutivo che viene sviluppato in relazione a numerose tematiche e’ che la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, attraverso una serie di contributi probatori, non sarebbe stata mai vagliata dalla Corte, che si sarebbe “limitata” ad una ricostruzione parziale e viziata delle singole vicende prese in considerazione.
L’assunto difensivo e’ riferito:
a) all’analisi ed alla valutazione delle conversazioni del coimputato (OMISSIS) riguardanti i rapporti tra questi e (OMISSIS) ed alla circostanza che nessuna conversazione avrebbe avuto come autore diretto (OMISSIS);
b) alle smentite individualizzanti: 1) che le affermazioni captate da (OMISSIS) avrebbero ricevuto proprio con riguardo a (OMISSIS); 2) dell’assunto secondo cui (OMISSIS) operasse “per conto” di (OMISSIS);
c) ai rilievi difensivi riguardanti la prova degli elementi strutturali del reato contestato;
d) alle condotte in concreto contestate.
12.6. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto ed alla sua mancata riconduzione al reato di traffico di influenze illecite.
Pur volendo ritenere provate le condotte attribuitegli, (OMISSIS) non sarebbe stato munito di competenza o di attribuzione per nessuno degli ipotizzati atti contrari ai doveri di ufficio; dunque, al piu’ all’imputato potrebbe essere imputata una condotta di intermediazione presso i competenti organi.
La Corte, sul punto, avrebbe costruito una motivazione monca, perche’, da una parte, solo genericamente esposta nella parte generale della sentenza, comune a molti ricorrenti, e, dall’altra, fatta discendere per derivazione da quella costruita per (OMISSIS), in relazione al quale si e’ ritenuto di fare riferimento ai poteri istituzionali che questi esercitava di fatto, ricollegabili all’ufficio del Presidente del Consiglio Comunale (articolo 42 TUEL); il richiamo alla norma indicata sarebbe peraltro errato, atteso che i poteri del Presidente del consiglio comunale di Roma sarebbero previsti e disciplinati dall’articolo 18 dello Statuto capitolino mentre invece l’articolo 42 TUEL riguarderebbe le attribuzioni del Consiglio Comunale.
12.7. Con l’ottavo ed il nono motivo si lamenta violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte avrebbe omesso di ricondurre i fatti alla fattispecie di cui all’articolo 318 c.p..
L’assunto secondo cui il reato di cui all’articolo 318 c.p. sarebbe assorbito in quello di cui all’articolo 319 c.p. presupporrebbe, secondo il ricorrente, la necessaria compresenza di atti conformi e contrari ai doveri di ufficio; questi ultimi, tuttavia, nel caso di (OMISSIS), non sussisterebbero, tenuto conto che la stessa Corte, in relazione alla posizione di un altro consigliere comunale – (OMISSIS), anch’egli imputato per i fatti relativi alla proposta di deliberazione di approvazione di debiti fuori bilancio del 30.10.2014 – avrebbe ricondotto la condotta di questi al reato di cui all’articolo 318 c.p.; la natura discrezionale dell’atto non sarebbe di per se’ sufficiente per ritenere sussistente la fattispecie di corruzione propria, ne’ l’atto attribuibile all’ufficio di (OMISSIS), cioe’ la delibera, sarebbe stato illegittimo.
Si censura inoltre la tecnica motivazionale adottata dalla Corte che avrebbe, attraverso il richiamo al capitolo generale della sentenza dedicato ai reati fine, adottato, al fine di distinguere le fattispecie previste dagli articoli 318 – 319 c.p., una motivazione generalizzata ed aspecifica.
12.8. Con il decimo e l’undicesimo motivo del ricorso si sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; in tal senso si e’ proceduto ad una valutazione comparativa della posizione del ricorrente con quella di numerosi altri imputati.
Sotto altro profilo, si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4; a fronte di un motivo specifico, la sentenza sarebbe sostanzialmente silente.
12.9. Con il dodicesimo motivo si deduce violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione di numerose parti civili, tutte specificatamente indicate; il motivo e’ sovrapponibile al primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), al quale si rinvia.
Quanto alla Regione Lazio, soggetto non indicato nel ricorso per (OMISSIS), la Corte di appello non avrebbe considerato che: a) sarebbe stato escluso che (OMISSIS) si adopero’ per la rimozione di (OMISSIS) dalla sua posizione ovvero per far destinare fondi regionali al (OMISSIS); b) l’originario difetto di legittimazione della costituzione di parte civile da parte della Regione Lazio derivante dall’essere stata rilasciata la procura speciale da un soggetto non legittimato- non avrebbe potuto essere sanato per effetto della successiva e tardiva determina della Giunta regionale.
12.10. Con il tredicesimo motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla statuizione relativa alla condanna al pagamento di una provvisionale nei confronti di Roma Capitale e del Ministero dell’interno.
12. L’8/10/2019 e’ stata depositata una memoria nell’interesse di (OMISSIS) con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti trattati con il ricorso principale.
13. (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), condannato in primo grado alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale contestato al capo 28 del primo decreto; la Corte di Appello, applicata l’aggravante di cui all’articolo 378 c.p., comma 2, ha ridotto la pena ad anni 2 di reclusione.
(OMISSIS) avrebbe contribuito all’accertamento della presenza di una microspia collocata dagli inquirenti presso lo studio degli avv. (OMISSIS); in tal modo avrebbe confermato i sospetti dei titolari dello studio, che all’epoca sarebbero stati indagati per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (posizioni poi archiviate); De Cario avrebbe individuato la miscrospia, tuttavia lasciata nel posto in cui era stata collocata.
Sono stati articolati nove motivi.
13.1.Con i primi tre motivi si lamenta violazione di legge processuale prevista a pena di nullita’ e vizio di motivazione.
Il decreto di giudizio immediato sarebbe stato viziato per non aver contenuto l’avviso della facolta’ di chiedere la sospensione del procedimento per chiedere la messa alla prova ed i giudici di merito avrebbero illegittimamente impedito al ricorrente, che pure ne aveva fatto tempestiva richiesta, di accedere al rito in questione, pur sussistendone le condizioni.
Si pone la questione della legittimita’ costituzionale dell’articolo 456 c.p.p., comma 2, per violazione degli articoli 3 – 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l’avviso indicato.
13.2.Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’.
Al momento in cui la condotta fu commessa (11/06/2013), l’unico indagato per il reato di cui all’articoli 110 – 416 bis c.p. sarebbe stato l’avv. (OMISSIS) che non ebbe in quei giorni contatti con l’imputato- e non anche gli altri due professionisti, che assistevano (OMISSIS) e che solo successivamente furono indagati; sarebbe illogica dunque la motivazione della sentenza nella parte in cui si e’ ritenuto che (OMISSIS) avesse avuto consapevolezza di aiutare soggetti sottoposti alle investigazioni dell’autorita’ giudiziaria.
Sotto altro profilo, la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato in ragione del tempo in cui l’imputato rimase nella stanza dell’avv. (OMISSIS), in cui fu trovata la microspia; assume il difensore che, in realta’, (OMISSIS) sarebbe rimasto in quella stanza non per cinque minuti, come ritenuto dalla Corte, ma solo per 15 secondi; in tal senso sarebbe stato travisato il contenuto di una intercettazione ambientale (prog. n. 2091), il cui significato il ricorrente ha ricostruito alla luce della deposizione del teste di polizia giudiziaria (OMISSIS).
Si tratterebbe di un elemento che inficerebbe la tenuta logica dell’intero ragionamento probatorio della Corte.
Si deduce inoltre l’omessa valutazione di un’altra conversazione, intercettata il giorno precedente, da cui emergerebbe che i legali fossero a conoscenza della esistenza della microspia all’interno dello studio gia’ prima dell’arrivo di (OMISSIS) (prog. 2020 del 10/06/2013); (OMISSIS) avrebbe appreso dalla presenza della microspia dal proprio legale, all’epoca non indagato, e non avrebbe fatto alcunche’ di rilevante.
Dunque l’articolo 378 c.p. sarebbe stato erroneamente configurato.
13.3.Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’articolo 384 c.p.; (OMISSIS), all’epoca del fatto, era sottoposto ad indagine per concorso esterno in associazione mafiosa e per altri reati, ed avrebbe frequentato lo studio legale per preparare la sua difesa: secondo la Corte, la scelta di chiamare l’imputato non sarebbe stata casuale e (OMISSIS) sarebbe stato consapevole che la installazione della microspia non fosse collegata a fatti riguardanti il suo procedimento: dunque l’esimente di cui all’articolo 384 c.p. non sarebbe configurabile.
Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di un passaggio motivazionale viziato, smentito dalla conversazione dell’11.4.2013, in cui (OMISSIS) si sarebbe mostrato preoccupato per le possibili indagini nei suoi confronti.
13.4.Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La Corte, pur escludendo che la condotta fosse finalizzata a favorire (OMISSIS), ha nondimeno ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dall’articolo 378 c.p., comma 2 sul presupposto che i tre avvocati fossero indagati per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p..
Secondo la Corte, l’aggravante avrebbe natura oggettiva e, nella specie, sussisterebbe in fatto, a prescindere cioe’ dal richiamo formale, contenuto nella imputazione, al solo comma 1 dell’articolo 378 c.p..
(OMISSIS), assume invece il difensore, avrebbe avuto rapporti solo con gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) che in quel momento non erano indagati. Ne’ sarebbe provato che (OMISSIS) sapesse o ignorasse per colpa che gli avvocati fossero indagati.
13.5. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena ed al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 114 c.p..
13.6. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 131 bis c.p.; la causa di non punibilita’ sarebbe nella specie configurabile e potrebbe essere riconosciuta anche dalla Corte di cassazione.
13. 7. Con il nono motivo si deduce violazione di norma processuale e vizio di motivazione quanto alla utilizzabilita’ probatoria delle conversazioni intercettate.
14. (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS).
L’imputato e’ stato condannato in primo grado alla pena di 5 anni di reclusione per i reati di frode fiscale, di cui al capo 20 (escluso il reato con riferimento alla fattura n. 184/13), e di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512 bis c.p.) contestato al capo 21 del secondo decreto).
Quanto al capo 20), (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore unico e socio della cooperativa sociale onlus a responsabilita’ limitata (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), anche al fine di consentire alla Cooperativa (OMISSIS) di evadere le imposte dirette ed indirette, avrebbe emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti (le fatture sono indicate nella imputazione).
Quanto al capo 21), (OMISSIS), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, avrebbe attribuito fittiziamente a soggetti di sua fiducia ed a cooperative a lui riconducibili “la titolarita’ delle quote e della carica sociale di amministratore unico della Cooperativa Servizi ((OMISSIS))”; in tale contesto ad (OMISSIS) sarebbe stata fittiziamente intestata una quota di capitale di 100 Euro, dopo avergli attribuito il ruolo di amministratore unico, il 30 giugno 2012″ (cosi’ testualmente l’imputazione).
Sono stati articolati quattro motivi.
14.1.Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ per il capo 21).
La Corte di appello avrebbe riconosciuto la responsabilita’ dell’imputato, quanto alla intestazione fittizia della quota del capitale di 100 Euro, senza tuttavia affermare il carattere fittizio anche della assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente, avvenuta il 30.6.2012.
In particolare, nonostante la formulazione di specifici motivi di appello, la motivazione sarebbe carente: a) quanto alla prova della fittizieta’ della intestazione della quota di soli 100 Euro, acquistata, secondo l’accusa, il 25.3.2013 – cioe’ molti mesi dopo l’assunzione della carica di amministratore-per eludere l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale; b) quanto all’assunto secondo cui (OMISSIS) consenti’ a (OMISSIS) di nascondere i suoi interessi economici nella cooperativa, considerata uno strumento “per far pervenire liquidita’ a (OMISSIS)”; c) quanto alla sovrapposizione, giuridicamente errata, del profilo della concreta operativita’ della cooperativa con quello della fittizieta’ della intestazione della quota.
A fronte della nomina ad amministratore sociale del 2012 e della sottoscrizione della quota di 100 Euro il 25.2.2013, la misura di prevenzione sarebbe stata emessa dopo sei anni e sarebbe conseguente al presente giudizio; si afferma, dunque, che l’imputato non potesse prevedere sei anni prima l’applicazione della misura patrimoniale.
La sentenza sarebbe viziata anche per quel che concerne la prova del dolo specifico, che non potrebbe essere desunto dal fatto che (OMISSIS) assistesse legalmente la compagna di (OMISSIS), che fosse “legato” personalmente a quest’ultimo e che lo avesse assistito nella operazione dell’acquisto di un immobile.
14.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ per il reato di cui al capo 20).
Nonostante la difesa avesse indicato con l’atto di appello una serie di elementi probatori volti a far emergere la effettivita’ delle prestazioni sottostanti alla emissione delle fatture poste a fondamento dell’accusa (intercettazioni, consulenza (OMISSIS), documenti prodotti, dichiarazioni dello stesso imputato), la Corte non avrebbe fornito adeguate risposte, essendosi limitata ad affermare che la cooperativa (OMISSIS) non avesse struttura organizzativa, ne’ un responsabile operativo e che i compensi ai collaboratori fossero corrisposti a seconda delle prestazioni da svolgere di volta in volta.
La inesistenza delle operazioni sottostanti ad alcune fatture sarebbe stata fatta discendere dalla dichiarazioni di un coimputato, senza tuttavia valutarne l’attendibilita’; sarebbe stata inoltre compiuta una valutazione solo parziale della documentazione e la fittizieta’ delle operazioni sottostanti sarebbe stata affermata in ragione della incongruita’ dell’importo delle fatture rispetto all’entita’ dei lavori; le fatture sarebbero state, a dire della Corte, solo in parte emesse per operazioni inesistenti ma, secondo l’imputato, non sarebbe stata accertata la effettivita’ dell’attivita’ svolta dai dipendenti.
Anche il profilo del dolo specifico di evasione sarebbe stato ritenuto sussistente pur in assenza di prova.
14.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto: a) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione dell’assenza di elementi positivi e della qualifica di avvocato del ricorrente; b) alla commisurazione della pena, compiuta con un mero calcolo matematico, senza una concreta valorizzazione dello stato di incensuratezza; c) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p..
14.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge – quanto all’articolo 539 c.p.p. – e vizio di motivazione in ordine alla condanna generica al risarcimento dei danni; a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che le questioni fossero state risolte con l’ordinanza emessa il 17.11.2015; non vi sarebbe nessuna motivazione quanto alla esistenza del rapporto causale tra il danno e le contestazioni mosse all’imputato; il vizio di motivazione si estenderebbe anche alle pene accessorie.
15, (OMISSIS).
Ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS).
L’imputato e’ stato condannato in primo grado alla pena di 5 anni di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 2 del secondo decreto; la Corte di Appello ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo 1 del secondo decreto (articolo 318 c.p.) in quello contestato al capo 2 del secondo decreto (articolo 319 c.p.) ed ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione;
I fatti oggetto della imputazione sono quelli gia’ descritti in relazione alla posizione di (OMISSIS).
Sono stati articolati quattro motivi.
15.1.Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Pubblico ministero ed il Giudice per le indagini preliminari “intentato” (cosi’ il ricorso) il giudizio immediato in assenza delle condizioni previste dalla legge, in tal modo sottoponendo l’imputato ad un giudizio celebrato davanti ad un giudice diverso da quello precostituito per legge.
Per il reato previsto dal capo 1) (articolo 318 c.p.), (OMISSIS) non sarebbe mai stato attinto da un titolo custodiale e, dunque, non avrebbe potuto essere disposto il giudizio immediato; l’imputato, quindi, avrebbe dovuto essere giudicato con il rito ordinario anche per il delitto contestato al capo 2).
Il decreto di giudizio immediato dovrebbe quindi essere dichiarato nullo con conseguente stralcio della posizione dell’imputato e trasmissione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione del giudizio ordinario.
15.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere la Corte condannato il ricorrente per il reato di cui all’articolo 319 c.p. attribuendogli la qualifica di pubblico ufficiale; la Corte di appello avrebbe modificato la veste soggettiva dell’imputato rispetto a quella indicata nelle imputazioni, in cui, invece, (OMISSIS) era stato considerato come incaricato di pubblico servizio e concorrente extraneus per i comportamenti tenuti da (OMISSIS) (quest’ultimo considerato pubblico ufficiale); si deduce anche violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualifica in fatto di pubblico ufficiale.
Secondo l’impostazione originaria, si sostiene, avrebbe dovuto essere provato il contribuito concorsuale atipico del ricorrente, tenuto conto, peraltro, che gli atti in concreto contestati a (OMISSIS) sarebbero stati tutti di competenza di altro ufficio ad eccezione dell’approvazione della delibera relativa al pagamento dei debiti fuori bilancio.
Nel caso di specie, non avrebbe dovuto dunque essere provato il patto corruttivo (OMISSIS) – (OMISSIS), ma quello (OMISSIS) – (OMISSIS) e poi il contribuito concorsuale di (OMISSIS) ed, ancora, il rapporto (OMISSIS) – Amministrazione.
La Corte di appello avrebbe invece “costruito” un nuovo capo di imputazione assegnando al (OMISSIS) una qualifica non propria, quella di pubblico ufficiale, che questi avrebbe ricoperto in via di fatto; cio’ avrebbe creato una immutazione strutturale della imputazione e l’impossibilita’ di articolare una difesa volta a dimostrare la non configurabilita’ della qualifica soggettiva.
La motivazione della Corte sarebbe viziata anche nel merito, cioe’ nella parte in cui ha ritenuto sussistente la qualifica di pubblico ufficiale di fatto in capo al ricorrente.
(OMISSIS), oltre ad essere un bibliotecario, avrebbe solo formalmente ricevuto il 29/07/2013 un ulteriore compito, quello, cioe’, di seguire l’lavori dell’assemblea capitolina, di collaborare con gli organi competenti in materia di sport ed ambiente e, in particolare, di curare i rapporti con le associazioni e con la cittadinanza; l’imputato sarebbe stato componente solo della segreteria politica di (OMISSIS); (OMISSIS), in quanto non consigliere comunale, non avrebbe potuto fare parte dell’ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale ed assumere la qualifica di Segretario dell’ufficio di presidenza; ne’ assumerebbe al riguardo decisivo rilievo la circostanza che presso l’ufficio di (OMISSIS) furono trovati due promemoria su carta intestata (OMISSIS) attinenti al presunto suo interessamento in ordine al c.d “sblocco dei fondi per il sociale”.
15.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti attribuiti all’imputato che, si assume, dovrebbero essere ricondotti all’articolo 346 bis c.p. e non al contestato reato corruttivo.
Si assume che: 1) quanto alla vicenda (OMISSIS) ed alla “rimozione” di (OMISSIS), il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che (OMISSIS) avesse facilitato in concreto l’aggiudicazione di gare in favore di (OMISSIS) o che fosse intervenuto per difendere (OMISSIS): di (OMISSIS) non vi sarebbe traccia; 2) a conclusioni non diverse si sarebbe dovuti giungere quanto alla vicenda della destinazione dei Fondi regionali al (OMISSIS), di cui al punto c) della imputazione; 3) quanto al fatto relativo allo sblocco dei fondi per il sociale, il tema sarebbe quello del rinvenimento dei due promemoria di cui si e’ detto; secondo il ricorrente, pur volendo ritenere che quei promemoria “significhino qualcosa” (cosi’ il ricorso), nondimeno avrebbe dovuto essere fornita la prova, al fine di costruire un segmento dell’attivita’ corruttiva, che il soggetto titolare del potere di assegnare i fondi (tale (OMISSIS) del (OMISSIS)) avesse recepito la pressione: (OMISSIS) avrebbe incontrato (OMISSIS) il 13 marzo, nove mesi prima del ritrovamento dei due promemoria, e l’esito dell’incontro sarebbe stato del tutto neutro (si richiama una conversazione): (OMISSIS), dunque, non avrebbe compiuto alcun intervento e lo stesso (OMISSIS) avrebbe detto di “essere in mano ad altri soggetti”; 4) non diversamente, quanto alla sostituzione di (OMISSIS) con la Dott.ssa (OMISSIS); si ripercorrono i fatti al cui esito emergerebbe la estraneita’ di (OMISSIS) quanto alla nomina di (OMISSIS) ed anche l’assunto secondo cui l’imputato avrebbe passato informazioni a (OMISSIS) sarebbe smentito dalle risultanze probatorie); 5) quanto ai debiti fuori bilancio, la delibera sarebbe stata votata da (OMISSIS), il quale aveva il potere, congiuntamente ai capi gruppo, di determinare l’ordine del giorno dei lavori assembleari, ma non vi sarebbe la prova di un effettivo intervento dell’imputato in nessuno dei passaggi dell’articolato iter procedimentale.
15.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’accertamento ed alla quantificazione delle somme erogate a (OMISSIS), compiuto attraverso un procedimento indiziario viziato.
16. (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), imprenditore edile, in rapporti con (OMISSIS).
L’imputato e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 9 e 23 (in relazione alla sola fattura n. (OMISSIS)) del primo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 10 di reclusione.
Oltre al reato associativo, in relazione al quale si attribuisce all’imputato la qualifica di imprenditore colluso, a (OMISSIS) si contesta il reato previsto dall’articolo 512-bis c.p., per avere, in concorso con (OMISSIS) ed allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente ad (OMISSIS) la titolarita’ di una villa (Capo 9), nonche’ quello di frode fiscale, per avere emesso alcune fatture per operazioni inesistenti per consentire alla (OMISSIS) di evadere le imposte indirette (capo 23).
Sono stati articolati sette motivi.
16.1. Con il primo motivo si deduce la nullita’ del giudizio immediato e l’illegittimita’ costituzionale delle relative norme sotto vari profili. In particolare contesta il ricorrente la possibilita’ che il provvedimento di giudizio immediato “custodiate” possa essere emesso dallo stesso giudice che abbia “visto” la misura cautelare. Si deducono profili di incostituzionalita’ della disposizione sul giudizio immediato che, di fatto, precluderebbe la possibilita’ di presentare tempestivamente la ricusazione del gip che svolge il doppio ruolo in questione.
16.2. Con il secondo motivo si deduce la nullita’ delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del diritto di difesa, non essendo stata consentita al ricorrente l’estrazione di copia delle registrazioni dei’ suoi colloqui. Sarebbe erroneo, si sostiene, affermare che non spettassero le copie delle intercettazioni diverse da quelle utilizzate per la applicazione della misura cautelare, atteso che, se cosi’ fosse, non sarebbe consentito il corretto esercizio della difesa; nella specie, sarebbe comunque applicabile la regola di cui all’articolo 433 c.p.p., comma 2, che prevede la facolta’ del difensore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati.
16.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge per non essere stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria ai fini della decisione di accoglimento degli appelli dei pubblici ministeri; in tal senso si svolgono argomenti sovrapponibili a quelli sviluppati nei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
16.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al reato di associazione mafiosa.
Contesta il ricorrente l’adesione acritica da parte della Corte di appello alla decisione della Corte di cassazione intervenuta in fase cautelare con riferimento ai fatti accertati in fase di indagine, cosi’ smentendo la portata del dibattimento.
Si rileva che la sentenza impugnata di fatto limiterebbe le condizioni indicative della mafiosita’ alla presenza del (OMISSIS) e alla sua presunta forza criminale ma, in realta’, sarebbe illogica e contraddittoria nell’affermare l’affidamento di (OMISSIS) sulla forza di intimidazione di (OMISSIS); si nega inoltre la portata dimostrativa dei singoli elementi citati dalla decisione di appello.
Sotto altro profilo, si evidenzia la manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ intrinseca della parte della motivazione dedicata alla presunta esteriorizzazione della forza di intimidazione di (OMISSIS) nei confronti degli imprenditori concorrenti. Rileva l’imputato come si sovrappongano in modo confuso il presunto impiego della intimidazione per escludere i concorrenti con le accertate logiche spartitorie finalizzate alla elusione del meccanismo della concorrenza.
Si svolgono inoltre ulteriori argomenti, sostanzialmente corrispondenti a quelli sviluppati sullo stesso tema dai ricorsi dei coimputati nello stesso reato.
16.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa ed all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p..
In primo grado, si afferma, (OMISSIS) era stato condannato per la partecipazione alla associazione diretta al conseguimento di appalti pubblici ed era stato escluso ogni rapporto del ricorrente con il “gruppo criminale” di (OMISSIS).
La Corte di appello avrebbe deciso diversamente senza indicare elementi di supporto, modificando la contestazione e senza alcuna motivazione rafforzata:
– secondo la Corte di appello il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della forza di intimidazione spesa all’esterno e dei metodi violenti del sodalizio sulla scorta di un palese travisamento delle prove. La intercettazione in cui il ricorrente farebbe riferimento alla conoscenza della fama criminale di (OMISSIS) in realta’ riporterebbe notizie di fonte giornalistica;
– il controesame dei testimoni che avevano svolto compiti di polizia giudiziaria durante le indagini avrebbe dimostrato che gli stessi operanti ritenevano che gli improperi utilizzati dal (OMISSIS) in riferimento alla (OMISSIS), venditrice della villa di (OMISSIS), ed ai suoi parenti fossero meri sfoghi. La stessa (OMISSIS) avrebbe escluso ogni minaccia da parte del (OMISSIS) di cui non avrebbe mai saputo l’identita’;
– la conversazione del 16 dicembre 2013, che dimostrerebbe la consapevolezza del ricorrente di metodi violenti utilizzati da (OMISSIS) e dal sodalizio, sarebbe smentita dalla semplice lettura integrale della conversazione;
– la Corte di appello avrebbe fatto derivare da una offerta formulata da (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), relativa all’affare immobiliare di Monteverde, il rapporto tra il ricorrente ed il gruppo di (OMISSIS). L’assunto sarebbe del tutto apodittico ed in contrasto con la ricostruzione del giudice di primo grado; la vicenda peraltro riguarderebbe lavori di tipo privato non collegati ad attivita’ della associazione e che (OMISSIS) avrebbe comunque rifiutato, perche’ superiori alle sue potenzialita’ imprenditoriali;
– la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria e traviserebbe la prova anche quanto alla valorizzazione dei lavori di ampliamento del campo nomadi di (OMISSIS);
– sarebbe inconsistente anche la vicenda dell’ospitalita’ offerta a (OMISSIS); nella stessa intercettazione utilizzata si ascolterebbe la chiara affermazione del ricorrente che escludeva l’offerta di ospitalita’ per l’eventuale caso della latitanza;
– la sentenza sarebbe erronea anche in ordine alla questione del (OMISSIS) di (OMISSIS) utilizzato per l’acquisto della casa di (OMISSIS). Dallo stesso materiale probatorio utilizzato nella sentenza risulterebbe che i soldi utilizzati per l’acquisto dell’immobile provenissero dai precedenti reati commessi dal (OMISSIS) e non dai proventi della associazione per delinquere;
– sarebbero stati esclusi rapporti con altri partecipi nel settore dedicato all’ottenimento di appalti pubblici. (OMISSIS) non avrebbe avuto rapporti neanche per la gestione delle attivita’ associative, ne’ avrebbe utilizzato utenze dedicate per i colloqui con gli affiliati. Non si sarebbe mai fatto riferimento nelle conversazioni ad alcuna sua attivita’ illecita e l’imputato non aveva ottenuto alcun lavoro in forma anomala:
16.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al capo 23 del primo decreto, emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si assume che nella specie difetterebbe il dolo specifico e la ricostruzione corretta dei fatti deporrebbe in senso opposto.
16.7. Con il settimo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine al suo concorso nel reato di cui al capo 9 del decreto, fittizia intestazione della casa di (OMISSIS); il ricorrente avrebbe saputo che (OMISSIS) intendesse occultare le proprie disponibilita’ per sfuggire alle richieste, in sede civile, di restituzione del (OMISSIS) da lui dovuto e non da eventuali misure di prevenzione.
17. (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 11 di reclusione per i reati di cui ai capi 16, 22 e 23 del secondo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ha ridotto la pena ad anni 8 e mesi 8 di reclusione.
(OMISSIS), nel periodo di interesse, e’ stato prima Consigliere comunale del Comune di Roma e, successivamente, Consigliere regionale della Regione Lazio.
Quanto al reato associativo, (OMISSIS) avrebbe posto al servizio dell’organizzazione le sue qualita’ istituzionali ed avrebbe svolto una funzione di collegamento tra il gruppo mafioso, la politica e le istituzioni; l’imputato avrebbe inoltre concorso, nella qualita’ di consigliere regionale, alla rivelazione di segreti di ufficio ed alla turbativa della procedura finalizzata all’acquisizione del servizio (OMISSIS) (capo 16) ed al fatto corruttivo di cui al capo 23, in relazione al quale il ricorrente, a fronte di molteplici utilita’, avrebbe, quale consigliere comunale: creato il consenso per l’approvazione di emendamenti finalizzati allo stanziamento di 1.000.000 Euro per le piste ciclabili; espresso voto favorevole alla mozione (OMISSIS) per la proroga dei lavori sul verde pubblico alle cooperative sociali; contribuito a riconoscere il debito fuori bilancio relativo all’emergenza dei (OMISSIS); espresso voto favorevole per l’assestamento di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; nella qualita’ di consigliere regionale, avrebbe inoltre favorito la destinazione di risorse regionali destinate al Comune di Roma poi orientate verso il (OMISSIS) e altri Municipi”.
Sono stati articolati dodici motivi.
17.1. I primi tre motivi corrispondono rispettivamente al primo, al terzo ed al quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
17.2. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla contestazione del reato di associazione mafiosa.
Il ricorrente deduce in dettaglio:
– la mancanza di “una motivazione autonoma e logicamente argomentata sugli specifici profili di fatto e di diritto” dedotti con l’appello;
– l’utilizzo delle intercettazioni senza alcuna verifica della credibilita’ di quanto in esse contenuto, nonostante le concrete deduzioni della difesa che aveva indicato le evidenti menzogne riferite dai soggetti intercettati; si richiamano gli argomenti utilizzati per dimostrare che si era in presenza di millanterie di (OMISSIS) e che (OMISSIS) in realta’ non avesse avuto i ruoli contestati in riferimento alle “piste ciclabili”, al “campo nomadi di (OMISSIS)” ed alla “gara (OMISSIS)”;
– che, a fronte di una contestazione assai generica sul ruolo svolto dall’imputato nella presunta banda criminale, non sarebbe stato poi indicato alcun elemento dimostrativo della sua condivisione delle presunte strategie criminali, dell’inserimento nell’associazione o anche solo della sua consapevolezza della stessa esistenza della stessa. (OMISSIS) sarebbe l’unico politico ritenuto inserito nella associazione mafiosa senza alcun elemento specializzante, rispetto agli altri esponenti politici;
– che le presunte condotte tenute nell’ambito dei reati fine sarebbero state solo apoditticamente indicate quali significative della partecipazione al reato associativo;
– la inconsistenza del mero dato del rapporto con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo giustificati, quelli con gli ultimi due, da legami personali e familiari, e con (OMISSIS) dalle relazioni istituzionali. Quindi, i pur non frequentissimi contatti con tali soggetti non avrebbero avuto alcun significato univoco per dimostrare il suo inserimento nel gruppo;
– la genericita’ del riferimento al suo presunto intervento per favorire la nomina di funzionari graditi all’associazione. Quanto al suo ruolo nella nomina di (OMISSIS), non vi sarebbe stata alcuna verifica in concreto delle modalita’ con cui detta nomina fu compiuta, risultate del tutto normali; quanto alla nomina di (OMISSIS), la Corte di appello non avrebbe valutato il contesto politico e la testimonianza del vicesindaco, ma solo alcune intercettazioni equivoche; quanto alla nomina di (OMISSIS), l’appoggio da parte dell’imputato sarebbe stato automaticamente trasformato in prova della affiliazione, senza avere tuttavia verificato le ragioni di detta scelta; quanto all’appoggio per la candidatura di Luzzi a sindaco del comune di (OMISSIS), la Corte avrebbe omesso di considerare quanto fossero forti e personali i rapporti che avevano giustificato tale scelta; quanto alla nomina di (OMISSIS) a dirigente (OMISSIS), si sarebbe trattato di un atto dovuto per l’ente e non risulterebbe neanche esservi stato un interesse della associazione;
– l’inconsistenza della vicenda relativa alla protezione offerta contro le aggressioni del consigliere (OMISSIS); non vi sarebbe stata nessuna iniziativa del ricorrente che, in realta’, dopo essere stato aggredito, aveva solo ritualmente attivato l’Amministrazione comunale e del suo partito; ne’ vi sarebbe stato un diretto riferimento alla generica offerta di protezione formulata da (OMISSIS), che (OMISSIS) comunque aveva rifiutato;
– che non sarebbe mai stato riscontrato alcun appoggio da parte della presunta associazione in suo favore in occasione delle competizioni elettorali;
– l’omessa valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico a sostegno della partecipazione.
17.3. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla genericita’ ed all’indeterminatezza della imputazione di cui al capo 16 del secondo decreto ed alla mancata risposta ai motivi di appello.
Nel capo di imputazione non sarebbe stata descritta la condotta rilevante attribuibile all’imputato, dandosi solo atto di un generico accordo per la lottizzazione della gara. Ne’ la lacuna avrebbe potuto essere colmata dal rinvio al materiale investigativo che, per la sua enorme quantita’, non poteva comunque consentire di comprendere la contestazione effettiva.
17.4. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo 16, inflitta in violazione della regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Le procedure di gara sarebbero state ritenute dagli stessi giudici di merito corrette, non essendo emerse irregolarita’ nella stesura del bando e nell’assegnazione di punteggi; dunque, si assume, l’affermazione della Corte di appello, secondo cui (OMISSIS) avrebbe ottenuto un accordo politico per riservare alla “destra” uno dei lotti, resterebbe una mera congettura. Ne’ vi sarebbe ragione per affermare che l’intervento del ricorrente per la nomina di (OMISSIS) fu strumentale a favorire (OMISSIS) e non, invece, a garantire nella commissione una presenza di un soggetto capace di verificare il corretto e trasparente svolgimento della gara.
Ne’ si sarebbe adeguatamente considerato il fatto che (OMISSIS) fu nominato commissario solo successivamente, in ragione della incompatibilita’ del primo soggetto nominato e che la decisione di (OMISSIS) di concorrere nel terzo lotto non fu conseguente ad una indicazione di (OMISSIS) ma all’accordo di (OMISSIS) con un altro concorrente. La Corte, inoltre, non avrebbe fornito nessuna risposta alla censura difensiva con cui si contestava il giudizio di inattendibilita’ da parte del Tribunale di tutte le testimonianze ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) che avevano smentito la tesi di accusa.
17.5. Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla contestazione, nell’ambio del capo 16, del reato di cui all’articolo 326 c.p..
Non sarebbe configurabile un concorso effettivo nel reato e la sentenza si limiterebbe a fare riferimento ad una generica condotta, non oggetto di contestazione formale, di induzione nei confronti di (OMISSIS), connessa all’inserimento di questi nella commissione di gara.
17.6. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione di legge per l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorrente sarebbe stato condannato per l’asservimento della funzione senza tuttavia l’individuazione di specifici atti contrari ai doveri di ufficio; la condotta, quindi, doveva essere ricondotta al reato previsto dall’articolo 318 c.p..
17.7. Con il nono motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto al reato del capo 23 del secondo decreto, ovvero la sua corruzione.
Si afferma che non sarebbero stati valutati gli argomenti sviluppati nell’atto di appello e, in particolare, le prove testimoniali a discarico, attribuendo invece sempre e comunque valenza decisiva al contenuto delle intercettazioni.
Ne sarebbe risultata una ricostruzione illogica e congetturale; in particolare:
– quanto alle piste ciclabili, sarebbe la stessa sentenza ad affermare che non vi fu alcun ruolo del ricorrente al riguardo, avendo escluso il soggetto che propose l’emendamento, l’assessore (OMISSIS), di aver ricevuto pressioni. Vi sarebbe stato un corretto contegno istituzionale del ricorrente, di mero appoggio politico della iniziativa, erroneamente ritenuta indicativa di corruzione sulla scorta di una intercettazione generica e lontana nel tempo;
– per la vicenda del verde pubblico “mozione (OMISSIS)”, sarebbe stata incriminata una attivita’ politica, senza compiere un’adeguata valutazione delle argomentazioni della difesa. Sarebbe provato che (OMISSIS) mando’ messaggi sms a piu’ politici tra cui l’imputato, invitandoli a sostenere la mozione: se (OMISSIS) fosse stato davvero “a libro paga”, per lui’ non sarebbe stato necessario fare cio’;
– la vicenda del debito fuori bilancio per i minori stranieri non accompagnati sarebbe basata sul travisamento di una intercettazione, in realta’ riferibile ad altro, nonche’ su altri elementi del tutto generici;
– quanto alla vicenda del campo nomadi, in cui si sostiene l’intervento illecito di (OMISSIS), la decisione impugnata avrebbe meramente recepito gli argomenti del primo giudice, senza tuttavia considerare le difese svolte in sede di appello. Non sarebbe stata individuata la condotta illecita del ricorrente, ne’ dimostrato un intervento di (OMISSIS) per lo stanziamento di fondi. Neppure sarebbero state considerate le dichiarazioni dei testi che avrebbero escluso di avere ricevuto pressioni; quanto alla adozione delle determine dirigenziali, la teste (OMISSIS) avrebbe negato ogni interlocuzione con (OMISSIS);
– quanto alla vicenda dei fondi regionali per il decimo municipio, Ostia, si sarebbero valorizzate intercettazioni in realta’ indicative di millanterie da parte di (OMISSIS). La Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle prove testimoniali a discarico e le argomentazioni della difesa.
17.8. Con il decimo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al tema delle utilita’ percepite per la corruzione:
– quanto alla ricezione della somma di Euro 50.000, si’ assume che detta somma sarebbe stata consegnata tramite il (OMISSIS); in realta’ lo stesso (OMISSIS) avrebbe dichiarato di sospettare che fosse stata solo una millanteria di (OMISSIS) per appropriarsi dei soldi;
– quanto alla ricezione della somma di Euro 20.000, la circostanza sarebbe stata desunta da una intercettazione cui si sono collegati sul piano fattuale tre bonifici di cui, pero’, solo uno antecedente la conversazione e comunque diretti ad un amico di (OMISSIS). Non vi sarebbe stata alcuna risposta sulle deduzioni difensive sul punto;
– anche per la somma di Euro 28.000, l’incasso sarebbe riferibile a (OMISSIS);
– quanto al pagamento promesso del debito del ricorrente con il tipografo, lo stesso (OMISSIS) avrebbe riferito di aver creduto che la richiesta non provenisse da (OMISSIS), bensi’ da (OMISSIS); ne’ risulterebbe peraltro provato il debito e la esistenza del tipografo;
– quanto agli Euro 15.000 destinati al comitato promotore per l’attivita’ politica del ricorrente, non sarebbe stata data alcuna risposta alla deduzione che si trattava di un pagamento trasparente e privo di collegamento con una corruzione;
– le assunzioni non sarebbero state ottenute quale prezzo della corruzione; (OMISSIS) avrebbe volutamente modificato i preventivi di spesa della cooperativa per poter rifiutare di assumere le persone indicate.
17.9. Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione di legge quanto all’applicazione della aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
16.10. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche ed ai criteri di aumento delle pene.
18. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 16 del primo decreto e 16 del secondo decreto; la Corte di Appello lo ha assolto dal reato di cui all’articolo 326 c.p. di cui al capo 16 del secondo decreto e, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p., ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 10 di reclusione.
(OMISSIS) era vice presidente del CdA e consigliere della cooperativa sociale (OMISSIS).
Quanto al reato associativo, (OMISSIS) avrebbe contribuito alle operazioni corruttive e di alterazione delle gare pubbliche; l’imputato avrebbe inoltre concorso a turbare la gara di appalto indetta da (OMISSIS) s.p.a. per la raccolta indifferenziata del multimateriale (capo 16 primo decreto) e la procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio (OMISSIS) per le Aziende sanitarie della Regione Lazio (capo 16 secondo decreto).
Sono stati articolati sette motivi.
18.1. Con il primo si chiede l’assegnazione del processo alle Sezioni Unite e, comunque, l’annullamento della sentenza per essere stata data una interpretazione estensiva ed imprevedibile dell’articolo 416-bis c.p. e per non essere stata applicata la disposizione di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, pur versandosi in una situazione di riforma in peius della sentenza di primo grado, attraverso una rivalutazione di prove dichiarative.
18.2. Con il secondo ed il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla contestazione di associazione mafiosa (capo 1), con riferimento alla sussistenza dell’associazione ed al dolo di partecipazione.
Con ampie argomentazioni, il ricorrente sostiene la manifesta erroneita’ della sentenza, atteso che:
– non vi sarebbe stato nella specie “metodo mafioso”, ne’, in particolare, la manifestazione esterna di una forza intimidatrice proveniente dal vincolo associativo;
– sarebbe indubbio che (OMISSIS) continuo’ ad operare autonomamente in (OMISSIS) e che non vi fu nessun contatto significativo tra le due aree criminali;
– l’evocazione dei presunti “manifesti programmatici” della nuova associazione sarebbe stata limitata ai contatti fra (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la fama criminale di un singolo associato non sarebbe rilevante per ritenere esistente e percepita la capacita’ di intimidazione proveniente dall’associazione mafiosa;
– risulterebbe dalla stessa prospettazione di accusa che (OMISSIS) si sarebbe sempre avvalso solo del metodo corruttivo e della lottizzazione politica per turbare gare al fine di ottenere appalti;
– si sarebbe erroneamente affermato che (OMISSIS) fosse a conoscenza della fusione tra i due gruppi, quello di (OMISSIS) e quello “delle cooperative”; a nessuno dei presunti affiliati sarebbe stato in realta’ comunicato il presunto (OMISSIS) della nuova associazione, ne’ di esso sarebbe stato possibile venirne a conoscenza in ragione della consapevolezza dei metodi corruttivi dello stesso (OMISSIS);
– la stessa sentenza avrebbe attestato che il ricorrente non fosse a conoscenza del “libro nero” della contabilita’ (dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e che non accedeva alla cassaforte dei contanti. Dalle intercettazioni risulterebbe, anzi, la disistima di (OMISSIS) nei confronti dell’imputato e come costui non si sarebbe mai avvalso della ipotizzata forza intimidatrice del gruppo criminale.
18.3. Con il quarto motivo si lamenta la violazione di legge ed vizio di motivazione quanto all’applicazione della aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
18.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle condanne per le turbative di gara di cui ai capi 16 del primo decreto e 16 del secondo decreto.
Quanto alla prima gara, n. 30/2013 di (OMISSIS) S.p.A. per la raccolta differenziata multimateriale, si rileva la assenza di risposte da parte della Corte di appello alle deduzioni difensive, con particolare riguardo alla prova del dolo; la tesi difensiva e’ che all’imputato non fossero note altre offerte oltre quella della cooperativa di (OMISSIS).
Quanto alla gara (OMISSIS), la sentenza avrebbe erroneamente valorizzato l’affermazione del ricorrente, manifestata nel corso di una riunione in cui si discuteva della partecipazione alla gara in questione, di “seguire la strada dell’opposizione”; si tratterebbe di un’affermazione irrilevante se valutata nel contesto del discorso complessivo. Sotto altro profilo, la Corte di Appello non avrebbe indicato quale sarebbe stata la condotta in concreto attribuibile all’imputato considerato che questi non conosceva (OMISSIS) e non avrebbe aveva svolto alcun ruolo funzionale alla gara.
In definiva, dalla stessa sentenza, emergerebbe solo che il ricorrente avesse predisposto tecnicamente la gara in modo corretto ed espresso semplici opinioni relative ad appoggi politici.
18.5.Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
18.6. Con il settimo motivo si rileva la incompatibilita’ del contestuale ruolo da parte delle cooperative di parti civili e di civilmente obbligati per il pagamento della pena pecuniaria.
19. (OMISSIS).
(OMISSIS), imprenditore edile in rapporti con (OMISSIS), e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui al capo 1 del primo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e riconosciute le attenuanti generiche, ha aumentato la pena ad anni 4 e mesi 8 di reclusione.
(OMISSIS) sarebbe stato un imprenditore colluso che avrebbe posto a disposizione dell’associazione le proprie imprese e le proprie attivita’ economiche. Sono stati articolati due motivi.
19.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla partecipazione al reato associativo.
La Corte di appello, si assume, avrebbe utilizzato apoditticamente elementi probatori non significativi e, comunque, travisati:
– quanto alla concessione in locazione degli appartamenti di cui il ricorrente aveva la disponibilita’ alla cooperativa Impegno sociale per la gestione della emergenza abitativa, non vi sarebbe stata alcuna “collusione” da parte dell’imputato, che non esito’ ad adire il giudice civile a seguito dell’inadempimento della controparte e comunque si tratterebbe dell’unica e lecita iniziativa imprenditoriale posta in essere dal ricorrente nel contesto delle iniziative del (OMISSIS);
– non sarebbe stata valutata la consulenza di parte, che dimostrava la liceita’ dell’operazione di locazione degli immobili e le ragioni della difficolta’ a venderli;
– (OMISSIS) non si sarebbe affatto intromesso nei rapporti sorti da tali contratti.
19.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per violazione dell’articolo 192 c.p.p..
Non sarebbe stato individuato alcun contributo del ricorrente ai fatti per cui e’ processo, essendo in realta’ emerso, dalle testimonianze della p.g. e dalle intercettazioni, che l’assunzione da parte dell’imputato di (OMISSIS) come autista e guardia del corpo fu dovuta a ragioni personali, costituite dal timore di aggressioni per le vicende dei debiti per droga del padre, tossicodipendente; un’assunzione, quindi, scissa dall’attivita’ dell’associazione.
Si evidenzia inoltre come dalla testimonianza del cap. (OMISSIS) del (OMISSIS) risulterebbe escluso che il permesso di costruire per gli immobili di Monteverde fosse stato ottenuto per effetto dell’interessamento di (OMISSIS), al quale non sarebbe comunque derivato nessun vantaggio economico per la vicenda; ne’ si sarebbe tenuto conto del contenuto di alcune testimonianze che avrebbero ribadito la regolarita’ di tali attivita’ edilizie, smentendone, di conseguenza, ogni valenza probatoria ai fini dell’affiliazione.
Sotto altro profilo, quanto alla vicenda dell’orologio da recuperare da (OMISSIS), valutata ai fini della prova della estorsione nei confronti di quest’ultimo, si sostiene che (OMISSIS) diede indebitamente in pegno l’oggetto ad un istituto di credito, dal quale il ricorrente lo recupero’ a proprie spese; dunque, sarebbe smentita la valenza accusatoria anche di questo episodio fattuale.
20. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 5.600 di multa per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 del primo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., riconosciute le attenuanti generiche, ha aumentato la pena pecuniaria ad Euro 6.600 di multa, ferma restante la pena detentiva.
(OMISSIS), gestore del distributore di carburante sito in (OMISSIS) “base logistica del sodalizio”, era in rapporti personali con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Quanto al reato associativo, (OMISSIS) si sarebbe occupato dell’attivita’ estorsiva del recupero dei crediti per conto dell’associazione ed avrebbe svolto il ruolo di tramite delle comunicazioni per il sodalizio.
All’imputato sono contestati inoltre tre fatti estorsivi, commessi, il primo, in concorso con (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), costretto con violenza a pagare somme di (OMISSIS) in favore dello stesso (OMISSIS) e di (OMISSIS) (capo 2), il secondo, in concorso con (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), costretto a saldare un debito assunto nei confronti dello stesso imputato (capo 3), ed il terzo, in concorso con lo stesso (OMISSIS) e con (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), costretto a restituire parte di una debito ammontante a 180.000 Euro allo stesso (OMISSIS) (capo 4).
20.1.Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla condanna per il capo 1, reato associativo.
La Corte di appello, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ricostruito fatti sulla scorta di un dibattimento particolarmente ampio, avrebbe invece fatto riferimento, in modo peraltro acritico, alle valutazioni compiute dalla Corte di cassazione, in sede di impugnazione delle misure cautelari, su una base fattuale ben diversa da quella poi emersa all’esito del dibattimento.
Nel caso di specie, non trattandosi di derivazioni di mafie tradizionali, sarebbe stata necessaria la prova di atti di violenza ovvero di minaccia che andassero al di la’ della fisiologica strumentalita’ per la commissione dei singoli reati, pur realizzati in forma associata.
La riserva di violenza, si assume, potrebbe al piu’ avere rilievo in presenza di un lungo percorso criminale di un sodalizio noto ma non potrebbe essere presunta.
Il gruppo di (OMISSIS), si sostiene, sarebbe stato composto solo ed esclusivamente da quattro soggetti dediti alla riscossione di crediti di natura personale di loro stessi e comunque non della associazione; i crediti vantati dal ricorrente, peraltro, sarebbero stati preesistenti alla nascita della ipotizzata associazione mafiosa e nei confronti di conoscenti di vecchia data.
Non vi sarebbe nessuna prova del collegamento tra le attivita’ dei due gruppi e la Corte di appello avrebbe costruito detta relazione solo per la presenza in entrambi di (OMISSIS), elemento, questo, tuttavia insufficiente per trarne le conseguenze cui e’ giunta la Corte.
Nessun testimone avrebbe fatto riferimento a condizioni di intimidazione, emergendo soltanto una fama locale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nell’ambito dello stesso motivo, poi, la difesa contesta anche la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale quanto alla prova dichiarativa diversamente valutata al fine della riforma in senso peggiorativo della prima decisione. Gli argomenti sono sostanzialmente quelli posti a fondamento delle difese di (OMISSIS) e (OMISSIS).
20.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al capo 4 del primo decreto.
La Corte sarebbe incorsa in un palese travisamento delle prove in quanto la vicenda estorsiva sarebbe in realta’ relativa ad un credito vantato dal padre del ricorrente e questi avrebbe svolto solo un ruolo da “paciere” nello stretto interesse della persona offesa rispetto alle condotte di terzi interessati al recupero del credito con modalita’ estorsive.
20.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la applicazione della aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
Secondo il ricorrente, i crediti posti in riscossione sarebbero stati di natura personale e, quindi, non finalizzati alla agevolazione di una associazione mafiosa, ne’ sarebbe stato impiego di “metodo mafioso”.
20.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell’ordinanza di ammissione del teste (OMISSIS) ed alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la sua audizione; la Corte avrebbe errato nel ritenere provato l’essere stato ritenuto il fatto senza assumere tale fondamentale testimonianza.
20.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al capo 3.
La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si e’ ritenuta raggiunta la prova del concorso dell’imputato nell’attivita’ di (OMISSIS); il fatto, consistente nel recupero di un proprio legittimo credito, sarebbe qualificabile giuridicamente come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
21. (OMISSIS).
(OMISSIS), direttore del dipartimento politiche sociali della Regione Lazio, e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di cui al capo 9 del secondo decreto; la Corte di Appello, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 3 di reclusione.
I fatti contestati all’imputato sono quelli descritti per la posizione dell’imputato (OMISSIS).
Sono stati articolati cinque motivi.
21.1.Con il primo si lamenta la nullita’ della sentenza di primo grado e di quella d’appello in relazione alla ordinanza emessa il 24/11/2015 con cui era stata rigettata la richiesta di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di difendersi, previo rilascio di un supporto informatico contenente le conversazioni intercettate e non depositate in fase cautelare.
Si assume che l’imputato, destinatario del decreto di giudizio immediato custodiate, per esercitare le proprie facolta’ difensive aveva diritto di ascoltare, esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo del P.M. (articolo 458 c.p.p. – articolo 139 disp. att. c.p.p.).
Nel caso di specie, al momento in cui fu eseguita la notifica del decreto del giudizio immediato, non era stata effettuata nessuna perizia avente ad oggetto le trascrizioni delle conversazioni intercettate e nel corso del processo sarebbe stato garantito il solo diritto di ascolto – non anche quello di estrarre copia – ai soli difensori e non anche agli imputati.
La Corte di appello, si aggiunge, avrebbe erroneamente ritenuto sanata l’eventuale nullita’ sul presupposto che il contenuto di gran parte delle conversazioni fosse stato trasfuso gia’ nel titolo cautelare applicato all’imputato e che, comunque, quelle utilizzate fossero state selezionate in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.
Secondo il ricorrente, nella specie si dovrebbe invece fare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2018, secondo cui il diritto all’acceso ai files implicherebbe necessariamente quello alla copia e tale diritto si conformerebbe alla fase del procedimento in cui e’ esercitato, nel senso che, in fase cautelare, il diritto sarebbe commisurato alle intercettazioni poste a fondamento del titolo, mentre, in quella del giudizio, sarebbe esteso a tutti gli atti di indagine; si aggiunge che il diniego del diritto al rilascio delle copie realizzerebbe una nullita’ a regime intermedio.
21.2.Con il secondo motivo si deduce la nullita’ della sentenza di primo grado e di quella impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa.
A (OMISSIS), si sostiene, sarebbe stato contestato di avere agito di concerto con (OMISSIS) e con (OMISSIS) ed il contributo concorsuale sarebbe consistito nella adozione della determinazione dirigenziale n. G05811, con cui fu destinata a Roma Capitale la somma di Euro 7,1 milioni per la realizzazione di interventi di contrasto al disagio abitativo. L’attivita’ difensiva, nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe stata dunque svolta in riferimento a detta contestazione e non invece alla deliberazione di giunta regionale dei 17.11.2013, non richiamata nella imputazione ed invece valorizzata in senso accusatorio.
L’imputato, in definitiva, sarebbe stato condannato non per la propria determina dirigenziale ma per concorso morale negli atti emanati da (OMISSIS).
La Corte di appello avrebbe in qualche modo recepito l’assunto difensivo ma, piuttosto che dichiarare la nullita’ della sentenza, avrebbe proceduto a riscrivere la motivazione, facendo riferimento a condotte non indicate nella imputazione (ad esempio, “spingere” su Venafro per l’approvazione della delibera di giunta, determinare l’inserimento nel bilancio 2013 di Roma capitale dei fondi destinati a tale ente e che poi avrebbero consentito a (OMISSIS) di utilizzare quelle somme per il rinnovo delle convenzioni nel 2014 alle stesse condizioni).
21.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’.
La sentenza avrebbe utilizzato solo le conversazioni intercettate, senza tenere conto delle testimonianze rese in dibattimento dall’assessore regionale (OMISSIS), dai dirigenti (OMISSIS) e (OMISSIS), dal dirigente (OMISSIS) e dei documenti prodotti dalla difesa: i fondi regionali, si evidenzia, non sarebbero stati immediatamente accessibili da parte di (OMISSIS), in quanto i Comuni avrebbero dovuto prima adottare un piano di intervento per il sostegno abita ed il finanziamento non poteva essere erogato prima della approvazione da parte della Regione di detto piano; il finanziamento fu erogato solo nel febbraio del 2015, dopo gli arresti degli imputati, per l’istituzione del c.d. servizio SAAT.
Dunque, la Corte avrebbe errato nel ritenere che (OMISSIS) si sarebbe adoperato per fare emanare l’atto entro il 20.12.2013 e nell’affermare che il finanziamento fosse destinato sin dall’origine a (OMISSIS).
Cio’ era peraltro noto anche a (OMISSIS) il quale, nel corso di una conversazione intercettata il 3.3.2014, informo’ (OMISSIS).
In tale contesto, anche l’incontro in cui sarebbe stato siglato l’accordo corruttivo non assumerebbe decisiva valenza perche’ privo di riscontro e perche’ ignoto nel contenuto.
21.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla qualificazione dei fatti; le condotte ascritte a (OMISSIS) non sarebbero funzionalmente legate al compimento di un atto di ufficio ma a comportamenti materiali, quali quello di “spingere” su (OMISSIS) ed interessarsi per una sollecita approvazione della delibera regionale; la stessa Corte di appello avrebbe affermato che ne’ la determina dirigenziale, ne’ la delibera della Giunta Regionale sarebbero state di per se’ illecite: dunque, i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all’articolo 318 c.p..
21.5. Con il quinto motivo si lamenta la nullita’ della sentenza quanto alla condanna al risarcimento del danno nei riguardi della parti civili (indicate nel ricorso) per violazione dell’articolo 74 c.p.p.; si assume che in nessuna delle costituzioni di parte civile dei soggetti in questione vi sarebbe la prospettazione di un danno di diretta conseguenza della condotta di (OMISSIS) e “diverso” rispetto a quello per il quale hanno agito in giudizio Roma Capitale e la Regione Lazio, ottenendo la condanna dell’imputato.
A (OMISSIS), si aggiunge, non sono contestati ne’ il reato associativo, ne’ la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, ne’ i reati di estorsione e di usura o di turbativa d’asta e dunque le costituzioni di parte civile di associazioni antimafia, antiusura e antiracket, che pure hanno spiegato domanda risarcitoria anche per il capo sub 9), non sarebbero ammissibili.
Si sostiene:
– quanto all’associazione (OMISSIS), che la domanda risarcitoria sarebbe del tutto avulsa dal reato di corruzione contestato all’imputato;
– quanto alla parte civile Amministratori giudiziari delle cooperative riconducibili a (OMISSIS), che dette amministrazioni avrebbero assunto nel processo la qualifica di civilmente obbligati per la pena pecuniaria e dunque non avrebbero potuto costituirsi parte civile, tenuto conto, peraltro, che a (OMISSIS) e’ contestato il solo capo 9), in relazione al quale sarebbe coinvolta unicamente la (OMISSIS); ne’ sarebbe enunciato nell’atto di costituzione il pregiudizio diretto ed immediato “che avrebbe conseguito tale Consorzio”;
– quanto all'(OMISSIS), che non vi sarebbe aderenza dei fini statutari dell’associazione in questione rispetto ai fatti contestati all’imputato;
– quanto al (OMISSIS), che l’atto di costituzione sarebbe generico;
– quanto alla costituzione di Cittadinanza attiva – ente che opera per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori in Italia- che, per quel che concerne la prima categoria di diritti, detta costituzione sarebbe assorbita da quella degli enti territoriali, e, quanto ai consumatori, che non vi sarebbe nessun attinenza con i fatti di cui al capo 9).
22. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui capi 9, 10 e 11 del secondo decreto; la Corte di Appello, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 3 e mesi 11 di reclusione.
Quanto al capo 9), si e’ gia’ detto in relazione alle posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Con il capo 10), all’imputato e’ contestato di avere, in concorso con altri, mediante collusioni, consistite in accordi preventivi volti ad eliminare ogni forma di competizione, turbato il regolare svolgimento della procedura negoziata indetta da Roma Capitale- dipartimento politiche abitative- per l’accoglienza di 580 persone dal 1.9.2014 al 31.12.2014, dell’importo di base d’asta di 1,6 circa milioni di Euro.
Con il capo 11), e’ contestato di avere, in concorso con altri, mediante collusioni, consistite in accordi preventivi volti ad eliminare ogni forma di competizione, turbato il regolare svolgimento della procedura negoziata indetta da Roma Capitale – dipartimento politiche abitative- aggiudicata alla (OMISSIS) per l’importo di circa 1,5 milioni di Euro riguardante l’assegnazione dei servizi presso i residence di (OMISSIS).
I reati sarebbero stati aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p..
Sono stati articolati sette motivi.
22.1.Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, delle prove dichiarative decisive, che, si assume, sarebbe stata doverosa a seguito dell’appello del Pubblico ministero e della riqualificazione del reato associativo riconosciuto dal Tribunale in quello previsto dall’articolo 416 bis c.p. nonche’ della ritenuta esistenza della circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.
22.2. Con il secondo motivo si deduce la nullita’ della sentenza per violazione di legge derivante dall’erronea applicazione dell’articolo 319 c.p. derivante dalla errata qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 9).
L’atto contrario ai doveri di ufficio sarebbe costituito nella specie dai provvedimenti di proroga e di non interruzione dei servizi forniti dalla (OMISSIS) alle condizioni precedenti; detti provvedimenti, tuttavia, consisterebbero in determine dirigenziali non solo adottate da un diverso pubblico ufficiale, la cui correttezza non sarebbe mai stata messa in discussione dai’ giudici di merito, ma rispetto al quale gli imputati (OMISSIS) ed (OMISSIS) non avrebbero avuto alcun potere.
Dunque, un atto non illegittimo e non di competenza dei pubblici ufficiali imputati.
22.3.Con il terzo ed il quinto motivo si lamenta la nullita’ della sentenza quanto alla ritenuta compartecipazione dell’imputato alla fattispecie corruttiva contestata; (OMISSIS), assunto nella cooperativa (OMISSIS) nel gennaio del 2014, era incaricato di occuparsi delle direttive di (OMISSIS), quanto al settore della emergenza abitativa.
La condotta dell’imputato sarebbe stata compiuta, a voler ragionare con la sentenza, dopo la consumazione della ipotizzata corruzione, avvenuta nel dicembre del 2013, e pertanto non sarebbe configurabile una responsabilita’ concorsuale.
22.4. Con il quarto motivo si deduce la nullita’ della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fatto corruttivo; la Corte non avrebbe fornito risposte ai motivi di appello relativi alla ricostruzione fattuale, sia in relazione alla vicenda amministrativa del finanziamento regionale, che al prosieguo della stessa sul fronte comunale.
22.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il giudizio di penale responsabilita’ per i reati di cui ai capi 10) e 11).
22.6. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante prevista del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.
23. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 10 di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 11 e 12 del primo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416-bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p., ritenuta la condotta di (OMISSIS) integrare il concorso ex articolo 110 c.p. nel reato di associazione mafiosa, ha ridotto la pena ad anni 8 e mesi 7 di reclusione.
(OMISSIS) era stato amministratore delegato di (OMISSIS) S.p.A. dal 2008 al maggio 2011 e, successivamente, consulente politico del sindaco (OMISSIS) nonche’ titolare di un incarico direttivo in una societa’ partecipata da (OMISSIS) S.p.A..
Quanto al reato associativo, (OMISSIS), pubblico ufficiale “a libro paga”, avrebbe contribuito alla realizzazione delle finalita’ associative per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, per lo sblocco di pagamenti in favore delle imprese riconducibili al sodalizio e sarebbe stato il garante dei rapporti del gruppo con l’amministrazione comunale per gli anni 2008/2013.
In tale contesto, (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), nella qualita’ di funzionario di fatto dell'(OMISSIS) s.p.a., avrebbe turbato, in accordo con (OMISSIS), presidente dell'(OMISSIS), due gare pubbliche (capi 12- 13).
I difensori dell’imputato hanno presentato due ricorsi nel suo interesse.
23.1. Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).
23.1.1. Con primo motivo si deduce vizio di motivazione; la Corte di appello avrebbe violato l’obbligo di “motivazione rafforzata” nel riformare la sentenza di primo grado in punto di sussistenza del diverso reato di associazione mafiosa.
23.1.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione circa la “valutazione meramente sommatoria degli indizi di reita’”; la sentenza impugnata, pur a fronte della argomentata decisione di primo grado, si sarebbe limitata spesso alla mera elencazione di elementi indiziari.
23.1.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al valore attribuito al “giudicato cautelare”.
Si assume che il giudice di appello si sarebbe acriticamente adeguato alla decisione della Corte di cassazione emessa in fase cautelare, limitandosi alla mera condivisione delle conclusioni, in tal modo condannando il ricorrente per concorso esterno nel reato di associazione mafiosa senza alcuna motivazione riferita alla sua posizione.
23.1.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla affermazione di sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa.
Si afferma che:
– pur utilizzando i contenuti della decisione della Corte di cassazione in fase cautelare, la sentenza di appello avrebbe attribuito all’imputato un ruolo di concorrente esterno, pur in assenza di elementi indicativi del fatto che (OMISSIS) frequentasse altri associati oltre (OMISSIS); vi sarebbe un grave vizio motivazionale, non essendovi nessuna dimostrazione probatoria ne’ della consapevolezza da parte del ricorrente della esistenza della associazione favorita, ne’ dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la consapevolezza del metodo corruttivo di (OMISSIS) non potrebbe essere ritenuta rivelatrice della consapevolezza del vincolo associativo mafioso, non potendo essere equiparato il rapporto con (OMISSIS) con il rapporto con la intera associazione.
23.1.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell’associazione mafiosa.
Non vi sarebbe corrispondenza tra il fatto accertato ed il paradigma della associazione mafiosa come definita dalla giurisprudenza di legittimita’, atteso che il metodo mafioso non potrebbe essere dedotto presuntivamente dalla mera capacita’ intimidatoria di uno solo dei componenti. La Corte di appello avrebbe fatto chiaro riferimento non al metodo mafioso derivante dal vincolo associativo, quanto, piuttosto, al “metodo personale” di (OMISSIS).
Si aggiunge che non sarebbe sufficiente, ai fini della configurazione del reato di associazione di stampo mafioso, il perseguimento da parte del gruppo delle finalita’ indicate dall’articolo 416 bis c.p., se poi dette finalita’ fossero perseguite senza il ricorso al metodo mafioso.
L’unico episodio di intimidazione di cui vi e’ prova riguarderebbe la vicenda (OMISSIS), per la quale avrebbe operato il solo (OMISSIS) in modo estemporaneo e personale.
Anche la ricostruzione temporale operata dalla Corte, relativa alla presunta fusione dei due gruppi, di (OMISSIS) e di (OMISSIS), per il tramite di (OMISSIS), riportata al 2011, sarebbe errata.
Se il ruolo di (OMISSIS) fosse stato, come sostenuto dalla Corte, di consentire il collegamento con gli ambienti politici di destra, divenuti vincenti nella gestione comunale, la ragione dell’incremento del fatturato delle cooperative in quel periodo avrebbe dovuto essere riportata a tali relazioni e non alla presunta forza di intimidazione apportata dallo stesso (OMISSIS). La sentenza di appello, nel fare riferimento alla manifestazione della capacita’ di intimidazione, non avrebbe considerato che la sistematica corruzione per i concorrenti interessi delle due parti non puo’ ritenersi un esercizio di forza di intimidazione.
23.2. Ricorso dell’avvocato (OMISSIS).
23.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per essere stata erroneamente attribuita all’imputato la qualifica di pubblico ufficiale.
I fatti relativi allo sblocco di crediti (OMISSIS) sarebbero temporalmente successivi al dicembre 2011, dunque successivi anche alla data – agosto 2011 – in cui il ricorrente cesso’ di ricoprire la carica di amministratore delegato dell'(OMISSIS); non diversamente, la vicenda dei crediti (OMISSIS) avrebbe avuto inizio nel gennaio del 2013 e la gara 18/11 fu indetta nel novembre 2011 ed aggiudicata nel dicembre 2012.
La giurisprudenza di legittimita’, secondo il ricorrente, avrebbe ampliato la nozione di atto dell’ufficio ma non anche quella di pubblico ufficiale; rispetto ai fatti di causa avrebbe decisiva valenza la circostanza che (OMISSIS), dall’agosto 2011, non avesse piu’ alcun titolo. In assenza della qualifica di pubblico ufficiale, i fatti avrebbero potuto essere ricondotti al piu’ al reato di traffico di influenze illecite.
Lo stesso amministratore delegato dal settembre 2012, (OMISSIS), avrebbe chiarito di non aver mai avuto disposizioni da (OMISSIS).
23.2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli 2, 81, 318 e 319 c.p. nonche’ articoli 192, 521 e 533 c.p.p., articolo 111 Cost, e articolo 6 Convenzione E.D.U.
Dopo avere argomentato sulla erroneita’ della sentenza, si deduce:
– la violazione del principio di necessaria rinnovazione della prova orale, diversamente valutata in sede di riforma peggiorativa;
– l’omessa applicazione della norma piu’ favorevole, in relazione alle modifiche apportate dalla L. n. 190 del 2012, con riferimento ai fatti relativi allo sblocco di crediti (OMISSIS), essendo stati erroneamente qualificati tutti i reati come manifestazione di un’unica condotta; (qui obiettivamente non so cosa voglia dire Pierluigi; ho provato a modificare ma non sono certo di avere ben compreso; avrei bisogno del ricorso);
– che la Corte non avrebbe considerato come tutte le attivita’ contestate all’imputato sarebbero state commesse dopo la cessazione di ogni suo ruolo in (OMISSIS);
– che le determinanti dichiarazioni di (OMISSIS) non sarebbero state valutate secondo i criteri previsti dall’articolo 192 c.p.p..
23.2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per la vicenda dello sblocco dei crediti di (OMISSIS) verso (OMISSIS) s.p.a.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto che l’interessamento per i crediti per il 2013 era stata condotta tenuta dal (OMISSIS) nel ruolo di collaboratore del sindaco. La sentenza di secondo grado ha, invece, ritenuto che in relazione a questo ruolo il ricorrente non avesse la qualita’ di pubblico ufficiale. Quindi, (OMISSIS) andava assolto o, comunque, essendo stato affermato un suo diverso ruolo ai fini della responsabilita’, vi e’ stata una riforma in peius in parte qua.
23.2.4. Con il quarto, il quinto ed il settimo motivo di ricorso si deducono ulteriori profili di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento allo sblocco dei pagamenti verso (OMISSIS) S.p.A. ed alla gara 18/2011 (OMISSIS).
23.2.5 Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ricondotto i fatti di cui al capo 11 al reato di traffico di influenze, attesa l’assenza della qualifica pubblica dell’imputato.
23.2.6. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stati dichiarati inammissibili gli appelli dei PPMM; la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta sul punto.
23.2.7. Con il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata fatta una applicazione analogica dell’articolo 416 bis c.p..
Sarebbe stata ipotizzata la sussistenza di una associazione mafiosa senza tuttavia considerare che anche una “nuova” associazione mafiosa necessiterebbe di acquisire un proprio prestigio criminale e di assumere i tratti tipici di quel tipo di organizzazione, non potendo essere fondata sulla sola forza criminale di uno dei suoi aderenti. Nel caso di specie, la Corte avrebbe fatto riferimento al solo “peso criminale” di (OMISSIS) per affermare l’esistenza della “banda” mafiosa. Anche in riferimento alla vicenda del distributore di (OMISSIS), le prove valorizzate sarebbero riferibili non alla caratteristica del gruppo criminale locale ma al timore manifestato nei confronti del solo (OMISSIS).
Rileva inoltre il ricorrente che nella specie sarebbero mancanti anche le altre condizioni fondanti il reato di associazione mafiosa.
23.2.8. Con il decimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella applicazione delle disposizioni in tema di concorso esterno ad associazione di tipo mafioso
Richiamati i principi in tema di “concorso esterno”, si evidenzia innanzitutto come la sentenza sarebbe fondata su dati temporali sbagliati, atteso che al momento in cui (OMISSIS) fu “introdotto” presso (OMISSIS), questi aveva gia’ cessato l’attivita’ presso l'(OMISSIS) S.p.A; lo stesso (OMISSIS) non avrebbe avuto alcun ruolo nel recupero dei crediti (OMISSIS).
Ne’, si aggiunge, il ricorrente avrebbe percepito in relazione ad un’associazione – ritenuta dalla stessa Corte di appello come nuova, piccola ed operante in ambito limitato- il fatto che questa si avvalesse della forza intimidatrice derivante dal vincolo. Non vi sarebbe nessuna prova che (OMISSIS) fosse a conoscenza delle modalita’ con cui operava la associazione.
Secondo il ricorrente, inoltre, la sentenza sarebbe fondata solo su congetture e farebbe riferimento anche a circostanze e fatti per cui (gara raccolta delle foglie, nomina di (OMISSIS)) (OMISSIS) sarebbe stato assolto in primo grado e sui quali non vi sarebbe stata impugnazione. Anche gli elementi utilizzati dalla Corte di cassazione in fase cautelare per dimostrare l’infiltrazione della organizzazione nella Amministrazione sarebbero derivanti da vicende per le quali (OMISSIS) e’ stato ritenuto estraneo.
La condanna per concorso esterno anziche’ per affiliazione diretta, peraltro, avrebbe mutato strutturalmente la contestazione.
(OMISSIS) non avrebbe mai partecipato ad alcuno degli incontri nei luoghi indicati come topici per la associazione ((OMISSIS), via (OMISSIS) etc.), ne’ per lui ricorrerebbero altre circostanze ritenute significative, quali l’uso dei sistemi antintercettazione.
23.2.9. Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento all’articolo 192 c.p.p., comma 3.
La prova del reato associativo sarebbe stata fatta discendere dalla prova dei reati fine, utilizzando indebitamente le dichiarazioni di (OMISSIS) pur se prive di riscontri.
23.2.10 Con il dodicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione ed il vizio di cui alla lettera d. articolo 606 c.p.p.; non sarebbero state acquisite prove decisive indicate dalla difesa di (OMISSIS) in riferimento ai capi 11 e 12 del primo decreto.
23.2.11. Con il tredicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al diniego di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, necessaria per la modifica in peius della decisione, in accoglimento degli appelli delle Procure; in tal senso si svolgono argomenti sovrapponibili a quelli sviluppati sullo stesso tema da (OMISSIS) e (OMISSIS).
23.2.12. Con il quattordicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla confisca per equivalente della somma di Euro 298.500.
23.2.13. Con il quindicesimo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, all’applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata, alla continuazione, alle statuizioni civili, al diniego della attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p.p., comma 2.
Quando alle statuizioni civili, in particolare, rileva il ricorrente che la condanna risarcitoria sarebbe stata erroneamente disposta anche nei confronti di un’associazione a tutela delle attivita’ di estorsione ed usura, cioe’ in relazione a reati non contestati all’imputato.
23.2.14. Con il sedicesimo motivo si deduce la nullita’ della sentenza per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato al capo 11 della imputazione; non sarebbe stata data risposta ai motivi specifici sul punto.
23.2.15. La difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali rileva, in particolare, che:
– non sarebbe stato individuato un accordo sui fatti corruttivi tale da far ritenere condivisi gli interessi economici della associazione;
– anche i dialoghi in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) farebbero riferimento a (OMISSIS) sarebbero limitati alla sola vicenda dei crediti (OMISSIS) S.p.A.;
– che non vi sarebbero prove dimostrative del fatto che (OMISSIS) avesse conosciuto (OMISSIS) al di fuori del suo ruolo di capo delle cooperative sociali “di sinistra”;
– la Corte di cassazione in fase cautelare aveva ritenuto che il coinvolgimento di (OMISSIS) “passasse” della sua militanza politica nella destra sociale ed eversiva; tale circostanza sarebbe stata smentita dall’istruttoria dibattimentale perche’ riferibile solo al (OMISSIS), con il quale il ricorrente non aveva rapporti;
– sarebbe del tutto inconsistente l’affermazione secondo la quale il semplice dato temporale collegherebbe il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) all’inizio del rapporto tra quest’ultimo e (OMISSIS).
24. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 7 di reclusione per i reati di cui capi 9, 10 e 15 del secondo decreto; la Corte di Appello, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 3 e mesi 2 di reclusione.
Quanto ai capi 9) – 10), i fatti sono quelli gia’ descritti per i coimputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Quanto al capo 15), e’ contestato un fatto di istigazione alla corruzione propria. (OMISSIS) avrebbe chiesto a (OMISSIS) di acquistare un appartamento intestato ad una societa’ a lui riconducibile, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio, consistenti nel promuovere in assemblea capitolina, anche medianti emendamenti, deliberazioni intese a garantire consistenti sconti e legittimazioni all’acquisto alle Onlus – tra cui rientravano le cooperative dello stresso (OMISSIS)- in sede di dismissione del patrimonio immobiliare del comune di Roma.
Sono stati articolati tre motivi.
24.1.Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, quanto al giudizio di penale responsabilita’ quanto al capo 9.
Ricostruito il quadro di riferimento che, da una parte, aveva portato (OMISSIS) ad interessarsi della cooperativa (OMISSIS) e, dall’altra, la impossibilita’ per lo stesso (OMISSIS) di accedere immediatamente ai finanziamenti regionali, sono sviluppati alcuni argomenti per escludere il concorso del ricorrente all’accordo corruttivo; la decisione di prorogare le convenzioni CAAT, auspicata da (OMISSIS), sarebbe stata adottata da (OMISSIS), secondo l’accordo corruttivo gia’ vigente, sul quale ne’ (OMISSIS), ne’ (OMISSIS) avrebbero avuto incidenza.
(OMISSIS), si aggiunge, aveva avuto notizia dell’accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentante della cooperativa (OMISSIS), nonche’ dell’accordo tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ma la sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte spiegato quale sarebbe stata l’attivita’ contraria ai doveri di ufficio che (OMISSIS), consigliere comunale, avrebbe compiuto per garantire a (OMISSIS) il mantenimento delle stesse condizioni economiche in precedenza riconosciute alle sue cooperative e quale il contributo concorsuale.
L’intervento del ricorrente sarebbe al piu’ consistito in una sollecitazione rivolta ad (OMISSIS) che tuttavia, non aveva bisogno di tale sollecitazione in ragione dell’accertato e pregresso accordo con (OMISSIS); ne’, si aggiunge, (OMISSIS) avrebbe ricevuto una utilita’ derivante dalla ipotizzata corruzione relativa al salvataggio della cooperativa (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), se non quella derivante dal rapporto di appartenenza politica della Cooperativa (OMISSIS) al (OMISSIS), di cui l’imputato era un esponente locale.
24.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla turbativa d’asta contestata al capo 10).
Sostiene l’imputato di essersi limitato a “mediare” tra (OMISSIS) ed il proprietario del complesso immobiliare di via (OMISSIS), (OMISSIS) – altro coimputato nei cui confronti si e’ proceduto separatamente – per assicurare a questi il patto relativo alla gara a cui lo stesso (OMISSIS) era interessato che, tuttavia, riguardava i servizi relativi al residence di (OMISSIS); dunque, un’attivita’ finalizzata non alla gara per l’assegnazione dei 580 posti oggetto della imputazione in esame, che ineriva a servizi da assicurare presso altri immobili (residence di (OMISSIS)).
L’imputato sarebbe stato condannato per una condotta di turbativa riferibile ad una gara diversa da quella contestata.
In ogni caso, si aggiunge, l’ipotizzata condotta del ricorrente si sarebbe esaurita prima del 29 luglio 2014, quando fu emanata la delibera di indizione della gara; dunque, il reato contestato non sarebbe giuridicamente configurabile.
La sentenza impugnata non sarebbe condivisibile nemmeno nella parte in cui ha escluso la riqualificazione della condotta in termini di astensione dagli incanti, di cui all’articolo 354 c.p..
24.3. Con il terzo motivo, (OMISSIS) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ penale per il capo di imputazione contestato al capo 15) del secondo decreto.
La contestazione, si sostiene, sarebbe collegata a quella di cui al capo 14), avente ad oggetto la condotta agevolatrice prestata da (OMISSIS), collaboratrice di (OMISSIS) e non di (OMISSIS), per consentire l’applicazione alle cooperative di (OMISSIS) di una scontistica vantaggiosa sia per il canone di locazione, che per il prezzo di acquisto di immobili di proprieta’ del comune di Roma; la (OMISSIS), si assume, si sarebbe adoperata a fare “da tramite” tra (OMISSIS) e (OMISSIS)- capo del dipartimento patrimonio
sviluppo e valorizzazione dell’assessorato di (OMISSIS)- per “scrivere gli emendamenti al meglio”.
Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe non adeguatamente considerato l’opera dell’assessore al patrimonio (OMISSIS) (si richiama una conversazione intercettata) e della stessa (OMISSIS) che sarebbero stati gli artefici degli emendamenti alla proposta di dismissione di parte del patrimonio immobiliare e per i quali era stata proposta una percentuale di sconto maggiore; il contributo offerto da (OMISSIS) sarebbe stato irrilevante avendo l’organo collegiale (cioe’ la commissione VII presieduta dallo stesso (OMISSIS)) adottato all’unanimita’ gli emendamenti proposti da (OMISSIS).
Quanto alla utilita’ che (OMISSIS) avrebbe chiesto di conseguire (l’acquisto di due immobili da parte di (OMISSIS) dalla societa’ “(OMISSIS)”), il rapporto precontrattuale si sarebbe svolto direttamente tra (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetto indagato la cui posizione e’ stata successivamente archiviata; (OMISSIS), al piu’, avrebbe solo anticipato l’offerta di acquisto dei due appartamenti a (OMISSIS) ma poi sarebbe rimasto estraneo allo sviluppo della trattativa, portata avanti solo da (OMISSIS), le cui insistenze avevano peraltro portato (OMISSIS) a reagire ed a rivolersi al referente politico dello stesso (OMISSIS) e non certo a (OMISSIS).
Sotto ulteriore profilo, la sentenza avrebbe fatto cattiva applicazione del principio, rilevante anche in tema di istigazione alla corruzione, secondo cui il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio deve essere la causa della utilita’; sul punto, la motivazione sarebbe del tutto lacunosa, ne’ sarebbe stato chiarito quale sarebbe stata in concreto l’offerta di acquisto dei due appartamenti fatta da (OMISSIS).
La Corte avrebbe in maniera illogica condannato (OMISSIS), pur dando atto che: a) la trattativa fu condotta da (OMISSIS); b) l’approvazione degli emendamenti in commissione fu il risultato di un procedimento gestito da (OMISSIS) e (OMISSIS); c) nulla sarebbe emerso sul contenuto della offerta di acquisto dei due appartamenti e sulla percezione di una illecita utilita’ in favore del venditore.
25. (OMISSIS).
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di (OMISSIS), condannato per il reato di corruzione propria contestato al capo 19) del primo decreto che dispone il giudizio.
L’imputato, nella qualita’ di responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di S. Oreste e di responsabile del procedimento, avrebbe esercitato le proprie funzioni in violazione dei doveri di imparzialita’, favorendo la cooperative riconducibili a (OMISSIS), turbando la gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di igiene urbana e fornitura di attrezzature e materiale d’uso per la raccolta indifferenziata: (OMISSIS), in concorso con altri, fra i quali (OMISSIS), sindaco di Sant’Oreste, si sarebbe accordato con (OMISSIS) prima dell’aggiudicazione, consentendogli di sostituire le offerte originariamente presentate con altre appositamente predisposte; in cambio della sua condotta avrebbe ricevuto la somma di almeno 10.000 Euro.
Sono stati articolati due motivi.
25.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, quanto al giudizio di penale responsabilita’:
– erroneamente sarebbero state valutate le dichiarazioni di (OMISSIS), senza apprezzarne la credibilita’ e l’attendibilita’ intrinseca del dichiarato, e senza considerare le imprecisioni delle sue accuse;
– non diversamente, sarebbero state erroneamente valutate le conversazioni intercettate; essendo (OMISSIS) a conoscenza delle operazioni di ascolto, sarebbero stati necessari riscontri confermativi;
– il libro contabile della (OMISSIS), da cui risultavano i versamenti da parte di (OMISSIS) di (OMISSIS) per corruzione, non avrebbe avuto riferimenti all’imputato.
Si assume che la ricostruzione fattuale compiuta da parte dei Giudici di merito sarebbe inattendibile e non avrebbe tenuto conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente.
25.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la pena inflitta sarebbe molto severa considerato il coinvolgimento dell’imputato in un unico episodio di corruzione, peraltro non aggravato ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.
26. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 17 del primo decreto; la Corte di Appello, con la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. e l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ha aumentato la pena ad anni 7 e mesi 8 di reclusione.
(OMISSIS) era direttore commerciale di (OMISSIS) S.p.A. ed in pregressi e risalenti rapporti personali con (OMISSIS).
Quanto al reato associativo, (OMISSIS), pubblico ufficiale, avrebbe fornito una stabile contributo per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, per lo sblocco di pagamenti in favore delle imprese riconducibili al sodalizio; in tale contesto avrebbe venduto la propria funzione a (OMISSIS) e (OMISSIS) ricevendo (OMISSIS) (capo 17, riqualificato in corruzione propria dalla Corte).
26.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento ai provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni.
Si ribadisce la questione, gia’ tempestivamente proposta in fase di merito, relativa alla utilizzazione di informazioni confidenziali per autorizzare le intercettazioni di cui al decreto del 7 ottobre 2011; deduce, quindi, il ricorrente la inutilizzabilita’ delle intercettazioni di cui al detto decreto e di quelle autorizzate con i decreti a quello conseguenti, per violazione dell’articolo 203 c.p.p..
Si contesta inoltre l’argomento recepito dai Giudici, secondo cui sarebbero stati gli esiti delle intercettazioni ad integrare gli elementi per proseguire la captazione; non sarebbe stato valutato inoltre il requisito della necessita’ del mezzo di ricerca della prova per la prosecuzione delle indagini.
26.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai fini della decisione sugli appelli dei PP.MM. Gli argomenti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli sviluppati da (OMISSIS) e (OMISSIS).
26.3. Con il terzo motivo si deduce la nullita’ della sentenza per contraddittorieta’ tra motivazione e dispositivo.
Nella parte generale dedicata ai reati fine, la Corte avrebbe riqualificato i fatti contestati ex articolo 318 c.p. nella piu’ grave ipotesi dell’articolo 319 c.p. Non avrebbe fatto tuttavia alcun riferimento al capo 17 del primo decreto, per il quale la contestazione formale sarebbe rimasta immutata.
La Corte dunque sarebbe in errore quando, nel far riferimento alla condanna di (OMISSIS) per corruzione propria, rinvia ad un capo di imputazione mai modificato; un tale errore non sarebbe emendabile e sarebbe causa di nullita’ della sentenza.
La riqualificazione operata violerebbe comunque il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, non essendo descritti nel capo di imputazione gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 319 c.p..
26.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di associazione mafiosa e all’aggravante della finalita’ mafiosa.
Non e’ stata rispettato l’obbligo di “motivazione rafforzata”, essendosi la Corte di appello sostanzialmente limitata alla mera accettazione dei motivi di appello del pubblico ministero ed a trascrivere stralci della sentenza della Corte di cassazione emessa in fase cautelare.
26.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta unicita’ delle associazioni qualificate quale associazione mafiosa.
La Corte non avrebbe confutato gli argomenti sulla cui base la decisione di primo grado aveva ritenuto la esistenza di due diverse associazioni.
26.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’articolo 416 bis c.p..
Sarebbe stata erroneamente ritenuta la sussistenza dell’associazione mafiosa sulla scorta del rinvio alla decisione in fase cautelare, senza tuttavia valutare la diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale.
In tal senso si svolgono argomenti comuni ad altri ricorrenti sulla stessa questione, rilevando in particolare, per quanto riguarda le vicende direttamente riferibili all’imputato che:
– l’invito al silenzio rispetto alle indagini in corso, che avevano portato all’arresto di (OMISSIS), fa chiaramente riferimento non alla associazione mafiosa ma al coinvolgimento del sindaco (OMISSIS);
– non avrebbero contenuto intimidatorio le frasi che (OMISSIS) riferiva a (OMISSIS) affinche’ questi le riportasse al (OMISSIS); in tal senso sono indicate le intercettazioni il cui contenuto sarebbe stato palesemente travisato.
26.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla partecipazione all’associazione.
La Corte avrebbe violato l’obbligo di motivazione rafforzata e, comunque, non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi sia stata ritenuta raggiunta la prova della partecipazione all’associazione a fronte della presunta commissione di un unico reato fine.
26.8. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza per l’imputato della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale; (OMISSIS) non sarebbe stato titolare di nessun potere pubblicistico, ne’ avrebbe svolto compiti tali da poterlo considerare incaricato di pubblico servizio.
Ne’, ancora, poteva essergli attribuito il ruolo di funzionario di fatto, non avendo rivestito alcun potere in concreto nella gestione dei pagamenti in favore di (OMISSIS).
26.9. Con il nono motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo la stessa ricostruzione compiuta dalla Corte, (OMISSIS) non avrebbe fatto uso di pubbliche funzioni e sarebbe stato solo un intermediario nei rapporti con (OMISSIS) al fine di incidere sulla attivita’ di pubblico ufficiale di questi; assume il ricorrente che, non essendo stato corrisposto a (OMISSIS) nessun corrispettivo, la condotta del ricorrente sarebbe riconducibile al reato di traffico di influenze illecite.
26.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della aggravante di agevolazione del sodalizio mafioso ex articolo 416 bis.1 c.p.; non vi sarebbe la prova della consapevolezza del contesto mafioso.
26.11. Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
26.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alle statuizioni civili con particolare riguardo alla irregolarita’ della costituzione della societa’ (OMISSIS) S.p.A. ed alla assenza di prova del danno subito dalla medesima parte civile.
26.13. Con il tredicesimo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla entita’ della confisca disposta; ritiene che non vi sia riscontro alle intercettazioni in cui (OMISSIS) indicava le cifre corrisposte al ricorrente.
27. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 29 del primo decreto; la Corte di Appello ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione.
I fatti sono quelli gia’ descritti in relazione alla posizione di (OMISSIS): (OMISSIS), nella qualita’ di intermediario e collaboratore di (OMISSIS), quest’ultimo appartenente al tavolo di coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, avrebbe accettato da (OMISSIS) e (OMISSIS) una retribuzione di 1.500 Euro al mese dal 2011 al 2014 al fine di agevolare le cooperative dello stesso (OMISSIS) nella gestione degli immigrati.
Sono stati articolati nove motivi.
27.1. Con il primo si lamenta violazione dell’articolo 429 c.p.p., comma 1, lettera c).
L’imputazione non descriverebbe la condotta attribuita all’imputato, ne’ conterrebbe i riferimenti spazio temporali in cui la stessa sarebbe stata compiuta.
A (OMISSIS) sarebbe stata imputata un’astratta condotta di intermediazione, senza riferimenti ad atti omissivi o commissivi. La contestazione, dunque, sarebbe generica e cio’ avrebbe limitato il diritto di difesa; sul punto, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affrontare la questione in modo contraddittorio.
27.2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello con riguardo alle testimonianze di (OMISSIS), teste indicato nella liste difensiva e non ammesso, e (OMISSIS), teste non indicato in lista ma “utilizzato in sede di motivazione” (cosi’ il ricorso); si tratta di deposizioni ritenute necessarie per la verifica della veridicita’ delle affermazioni di (OMISSIS) contenute nelle conversazioni intercettate e poste, si assume, da sole a fondamento della penale responsabilita’ del ricorrente, senza un’adeguata valutazione delle numerose testimonianze a discarico e dei documenti comprovanti: a) l’esistenza di un rapporto di lavoro tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) e tra (OMISSIS) e le cooperative; b) la regolarita’ e la legittimita’ dei pagamenti ricevuti dall’imputato nel tempo e, dunque, la insussistenza dell’ipotizzato rapporto corruttivo, anche in ragione del ruolo ed della funzione assolta da (OMISSIS).
La Corte non avrebbe motivato sulle deduzioni e sulla violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata rinnovazione.
27.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio della sentenza relativo alla qualificazione giuridica dei fatti.
Si tratta di un motivo che lo stesso ricorrente afferma non essere stato dedotto in appello ma che sarebbe divenuto rilevante a seguito della motivazione adottata dalla Corte per rigettare i motivi di impugnazione proposti da altri imputati, che avevano sollevato la questione della qualificazione giuridica dei fatti e della loro riconducibilita’ all’articolo 346 bis c.p.; secondo il ricorrente, proprio la motivazione adottata per gli altri imputati, avrebbe dovuto condurre la Corte a qualificare diversamente i fatti addebitati a (OMISSIS), in ragione del fatto che questi non avrebbe assunto la qualifica di pubblico ufficiale e avrebbe posto in essere una attivita’ di mera intermediazione.
27.4. Con il quarto motivo si lamenta la erronea qualificazione giuridica del fatto- reato contestato a (OMISSIS).
Sarebbe stato ampiamente provato che (OMISSIS) avrebbe iniziato a lavorare, ricevendo una retribuzione, per le cooperative “Promozione” ed “Un sorriso” ad agosto del 2011 e che tale rapporto di lavoro- a carattere occasionale- sarebbe durato fino a marzo 2014; sul punto la sentenza sarebbe silente nonostante la specificita’ del motivo di appello e la documentazione prodotta.
(OMISSIS), pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sarebbe stato condannato per il reato di corruzione propria avendo solo compiuto- al piu’ – una ipotizzata condotta di intermediazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che, in realta’, avevano, si assume, un loro consolidato e risalente rapporto personale; alla base del giudizio di colpevolezza vi sarebbero solo le conversazioni intercettate, in cui (OMISSIS), parlando con terzi, avrebbe fatto riferimento a (OMISSIS), peraltro con riguardo ad una cooperativa – “(OMISSIS)”-con la quale (OMISSIS) non avrebbe avuto nessun rapporto.
Ne’ la sentenza avrebbe indicato quale sarebbe stato l’atto contrario ai doveri di ufficio rispetto al quale (OMISSIS) avrebbe compiuto una non identificata attivita’ di intermediazione: non sarebbe chiaro, cioe’, in cosa sarebbe consistito il contributo concorsuale dell’imputato.
27.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’articolo 192 c.p.p. quanto alla valutazione del materiale probatorio ed al giudizio di responsabilita’ penale.
La prova della responsabilita’ penale sarebbe stata fatta discendere dalle conversazioni intercettate che, tuttavia, rispetto a (OMISSIS), non conterrebbero elementi indiziari in grado di condurre, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., ad un giudizio di responsabilita’ penale, tenuto conto che le stesse riguarderebbero un soggetto poco attendibile come (OMISSIS), che, ad esempio, avrebbe genericamente riferito di aver corrisposto (OMISSIS) ai sindaci (OMISSIS) e (OMISSIS), senza tuttavia aggiungere alcunche’ sul piano fattuale.
Sul punto, vi e’ un’articolata ed ampia argomentazione in tema di struttura, valenza e ragionamento probatorio indiziario, che i giudici, nella specie, avrebbero compiuto, secondo il ricorrente, in modo scorretto, non tenendo conto dei numerosi elementi di prova a discarico, che avrebbero dovuto condurre a non attribuire valenza, in termini di gravita’ e precisione, agli indizi emergenti dalle conversazioni intercettate.
(OMISSIS), peraltro, avrebbe, da una parte, dichiarato di non aver mai corrisposto (OMISSIS) a (OMISSIS), il cui nome non comparirebbe nel c.d. libro nero delle annotazioni dei pagamenti, e, dall’altra, aggiunto che (OMISSIS) non sarebbe stato “necessario” rispetto al rapporto corruttivo con (OMISSIS).
Ne’, nei confronti di (OMISSIS), vi sarebbe una prova di per se’ decisiva.
27.6. Con il sesto motivo si lamenta la nullita’ del procedimento e della sentenza per la mancata ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato.
La tesi difensiva e’ che, a fronte di molteplici istanze di ammissione al gratuito patrocinio, la prima delle quali presentata il 12/06/2016 – a cui era stata allegata tutta la documentazione prevista dalla legge – il Tribunale avrebbe rigettato le richieste sul presupposto che si dovesse procedere a plurime integrazioni di documentazione; in data 18/05/2017, dopo la discussione, il difensore avrebbe eccepito la nullita’ del procedimento ed il Tribunale in data 12/06/2017, successivamente alla chiusura del giudizio di primo grado, avrebbe ammesso il ricorrente al beneficio invocato, rigettando contestualmente l’eccezione di nullita’ proprio in ragione della intervenuta ammissione.
Anche il “ricorso” avverso il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarebbe stato rigettato dai Tribunale sulla base della successiva avvenuta ammissione al patrocinio.
Si assume che il rigetto delle istanze avrebbe di fatto impedito la piena esplicazione del diritto di difesa e da tale presupposto si fa discendere la violazione dell’articolo 6 CEDU e la nullita’ del procedimento; sul punto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata.
27.7. Con il settimo motivo si deduce l’erroneita’ della sentenza per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 114 c.p., che, invece, avrebbe dovuto essere configurata in ragione del minimo contributo apportato dall’imputato, della mancanza della qualifica soggettiva, della minore efficacia causale della condotta.
27.8. Con l’ottavo motivo si lamenta “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche” (cosi’ il ricorso) e l’entita’ della pena inflitta.
27.9. Con il nono motivo si deduce il vizio della sentenza, quanto alla disposta confisca della somma di 54.000 Euro, attesa l’assenza di elementi probatori ai fini della determinazione della cifra in questione.
28. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1200 di multa per il reato di cui al capo 16 del secondo decreto; la Corte di Appello ha ridotto la pena ad anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 800 di multa.
La contestazione, relativa ai reati di rivelazione di segreto d’ufficio e turbativa d’asta, e’ di avere (OMISSIS) ed i suoi collaboratori, con l’aiuto di (OMISSIS), nella qualita’ di consigliere regionale (OMISSIS), ed (OMISSIS), nella qualita’ di componente la commissione aggiudicatrice della gara per il servizio (OMISSIS), turbato la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio (OMISSIS) occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, mediante intese, collusioni e accordi fraudolenti tra i partecipanti alla gara; (OMISSIS) avrebbe violato il segreto d’ufficio e comunicato a (OMISSIS) e a (OMISSIS) lo sviluppo delle decisioni della commissione medesima, le offerte degli altri concorrenti e ogni altra notizia utile al raggiungimento dello scopo.
Sono stati articolati quattro motivi di ricorso.
28.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed vizio di motivazione quanto al reato di cui all’articolo 326 c.p..
La Corte avrebbe attribuito decisiva valenza, ma senza una adeguata valutazione, al contenuto di alcune conversazioni intercorse tra terzi soggetti, sfavorevoli sul piano probatorio a (OMISSIS), non considerando tuttavia la progressione cronologica dei lavori e delle decisioni della commissione di cui il ricorrente faceva parte.
Si fa riferimento ad una conversazione (la n. 12411 del 17.9.2014), valorizzata in chiave accusatoria, intercorsa tra (OMISSIS) ed il suo collaboratore (OMISSIS), in cui il primo avrebbe riferito che, nel corso di una cena, (OMISSIS) aveva rivelato che altra impresa concorrente, la (OMISSIS), benche’ riammessa, non avrebbe vinto la gara; non sarebbe stato considerato tuttavia che da altra conversazione (la n. 7493 del 9 settembre) emergerebbe che gia’ prima della cena in questione (OMISSIS) fosse a conoscenza di detta informazione.
Cio’ avrebbe dovuto essere valutato, tenuto conto che: a) alcune delle riunioni della commissione erano pubbliche e, dunque, la rivelazione ai partecipanti alla gara di notizie inerenti alla fase pubblica non avrebbe avuto rilievo penale; b) la rivelazione di informazioni riservate, relative alle sedute private, sarebbe stata comunque irrilevante rispetto allo svolgimento della gara, in quanto la discrezionalita’ dei commissari sarebbe stata minima in ragione dell’algoritmo che determinava il punteggio assegnato; dunque, la divulgazione di eventuali notizie sull’andamento dei lavori non avrebbe potuto influire sotto il profilo sostanziale sul normale svolgimento della gara.
Nel caso di specie, dal verbale delle sedute pubbliche di commissione emergerebbe che la (OMISSIS) era stata ammessa con riserva e che successivamente, verificata la documentazione prodotta, l’impresa era stata definitivamente ammessa.
Dunque non sarebbe stata rivelata nessuna notizia segreta.
28.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del concorso apparente di norme: la gara sarebbe stata formalmente regolare e l’unica condotta attribuita all’imputato, estraneo alle altre vicende con cui si sarebbe turbata la gara, sarebbe quella di avere rivelato a terzi notizie riservate.
Quindi, il reato di cui all’articolo 353 c.p. dovrebbe considerarsi assorbito in quello di rivelazione di segreti d’ufficio.
28.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
28.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della pena accessoria della incapacita’ di contrarre con la pubblica amministrazione.
29. (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), condannato a cinque anni di reclusione per il reato di corruzione propria contestato al capo 8) del secondo decreto di giudizio immediato.
Nell’ambito delle due gare per i servizi di potatura degli alberi e per la pulizia degli arenili del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati ritenuti responsabili di avere erogato somme non inferiori a 30.000 Euro al presidente del (OMISSIS) (OMISSIS), per tramite del suo intermediario (OMISSIS) (condannato in via definitiva).
Le condotte contestate a (OMISSIS) nel capo di imputazione sono quelle:
– di aver rivendicato la competenza del (OMISSIS) in materia di lavori per la pulizia delle spiagge, consentendo cosi’ lo stanziamento e la distribuzione dei relativi fondi regionali;
– di aver comunicato al gruppo di (OMISSIS) notizie e informazioni sulla procedura di selezione delle imprese cui affidare i lavori relativi agli interventi di potatura delle alberature stradali e di pulizia delle spiagge assegnati alla Cooperativa (OMISSIS).
(OMISSIS), con riferimento ad entrambe le gare, avrebbe fornito informazioni utili e, con riferimento a quella per la pulizia degli arenili, recepi’ la lista delle imprese da invitare predisposta dallo stesso (OMISSIS).
Sono stati articolati dieci motivi di ricorso.
29.1. Con il primo si lamentano plurime violazioni di norme di legge – anche processuali – e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di esclusione delle parti civili (Amministrazione giudiziaria di Cooperativa (OMISSIS) Onlus, (OMISSIS) Societa’ cooperativa sociale s.r.l., (OMISSIS) servizi societa’ di produzione e lavoro, (OMISSIS) Societa’ cooperativa sociale Onlus e (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) Onlus; (OMISSIS) onlus; (OMISSIS); (OMISSIS) Onlus; (OMISSIS)).
Si assume, con riferimento alle societa’ cooperative in amministrazione giudiziaria, che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto, in relazione alla dedotta questione della incompatibilita’ per detto soggetto di assumere contestualmente la veste di parte civile e di civilmente obbligato per la pena pecuniaria, che detta questione sarebbe stata superata per non avere il Tribunale in concreto condannato il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Sostiene il ricorrente invece che i Giudici, piuttosto che prendere atto della svista del Tribunale, che non avrebbe applicato l’articolo 547 c.p.p., avrebbero utilizzato detta svista – cioe’ il fatto che il Tribunale non avesse condannato il civilmente obbligato per la pena pecuniaria – per rigettare la doglianza difensiva relativa alla dedotta incompatibilita’ dell’Amministrazione giudiziaria a costituirsi parte civile.
Sotto altro profilo, si deduce che l’Amministrazione in questione non avrebbe avuto la volonta’ di costituirsi parte civile nei confronti dell’imputato: cio’ sarebbe confermato dal contenuto della richiesta di autorizzazione al giudice delegato per la costituzione di parte civile, che non faceva riferimento all’imputato, ma solo ai soggetti legati da un rapporto lavorativo, professionale o di collaborazione con (OMISSIS).
La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si e’ ritenuto che la domanda risarcitoria, contenuta nell’atto di costituzione, dovesse intendersi riferita anche nei riguardi di (OMISSIS), ancorche’ non indicato, in quanto concorrente nel reato; – quanto al (OMISSIS), che la procura speciale sarebbe stata rilasciata dal tesoriere del partito- considerato legale rappresentante “giusta previsione statutaria ed atto di nomina del 29.11.2007”, laddove, invece, la rappresentanza legale del partito sarebbe stata per statuto attribuita al segretario del partito;
– quanto a (OMISSIS) onlus, che sarebbe errato l’assunto della Corte con cui, rispetto alla questione relativa alla rappresentanza processuale dell’avv. (OMISSIS), si e’ ritenuto che questa fosse stata nominata difensore di fiducia con lo stesso conferimento della procura speciale.
In relazione al (OMISSIS) onlus, viene dedotta la stessa questione.
Per quanto riguarda l’Associazione nazionale vittime di usura, estorsione e racket, si sostiene che nell’atto di costituzione sarebbe assente la “causa petendi” e la pretesa risarcitoria sarebbe sganciata dal rimprovero mosso all’imputato, chiamato a rispondere solo per il reato di corruzione.
Con riferimento all'(OMISSIS), si assume che sarebbe errata la motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la legittimazione dell’Associazione a costituirsi parte civile sussisterebbe anche per i reati-scopo dell’associazione, anche se commessi da concorrenti non associati; l’assunto difensivo e’ che invece la connessi ne tra i due reati consentirebbe la costituzione di parte civile sono nei riguardi degli associati autori anche dei reati scopo.
Infine, quanto al (OMISSIS), si assume che la sentenza sarebbe viziata per aver fatto derivare la legittimazione alla costituzione di parte civile dal diritto di prelazione che il consorzio avrebbe avuto per l’affidamento del servizio di pulizia dell’arenile di (OMISSIS) e dal fatto che, nonostante cio’, non fosse stato invitato alla gara; si sarebbe tuttavia ignorata, da una parte, la deduzione difensiva secondo cui la contestazione a (OMISSIS) riguardava un servizio avulso dalle competenze riconosciute al Consorzio e, dall’altra, della natura pretestuosa della domanda risarcitoria.
29.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di plurimi articoli della Costituzione e del codice di procedura penale e vizio di motivazione “a causa del mancato rilascio in copia dei relativi files audio” delle conversazioni intercettate; in via subordinata si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 268, 269, 433 e 454 c.p.p. nonche’ dell’articolo 139 disp. att. c.p.p. in relazione agli articoli 2, 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevedono che l’imputato, destinatario del decreto di giudizio immediato, ed il suo difensore abbiano diritto ad ottenere la copia, su supporto magnetico, dei files audio di tutte le conversazioni captate nel corso delle indagini preliminari.
29.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di plurimi articoli della Costituzione e del codice di procedura penale e vizio di motivazione per avere la Corte escluso la nullita’ e la inutilizzabilita’ delle deposizioni testimoniali assunte in assenza delle trascrizioni peritali delle intercettazioni ed utilizzando i c.d. “brogliacci” quale strumento di contestazione probatoria.
29.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di norme processuali previste a pena di nullita’ e vizio di motivazione per non essersi la Corte di appello pronunciata sul motivo riguardante la mancata risposta del primo giudice alla questione della nullita’, per genericita’, del capo di imputazione. La difesa, nel corso della discussione finale (ud. 8.5.2017), avrebbe eccepito la nullita’ dell’imputazione per omessa indicazione delle condotte illecite in concreto ascritte a (OMISSIS), della esatta quantificazione della utilita’, di quando e come la somma sarebbe stata erogata.
La sentenza sul punto sarebbe silente, essendosi la Corte limitata ad osservare per tutti gli imputati che nei capi di imputazione fossero sufficientemente delineati gli episodi criminosi e che, dunque, sarebbe stato consentito conoscere i profili fondamentali dei fatti.
29.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere escluso la Corte il difetto di correlazione fra accusa e sentenza di primo grado.
A fronte della imputazione formale, quella in precedenza indicata, il Tribunale aveva ritenuto, da una parte, errata la contestazione, quanto al segmento relativo alla rivendicazione della competenza del (OMISSIS) in ordine ai servizi di pulizie delle spiagge, atteso che in quel momento (OMISSIS) non aveva rapporti significativi con (OMISSIS), e, dall’altra, non provato l’assunto secondo cui (OMISSIS) avrebbe fornito informazioni a (OMISSIS) sulle procedure di selezione del contrante per i due affidamenti, in quanto (OMISSIS) sarebbe stato gia’ a conoscenza di alcuni dati.
Nonostante cio’, i giudici di primo grado avevano ritenuto comunque provata la responsabilita’ dell’imputato sul presupposto che (OMISSIS) avesse ricevuto “tangenti” da (OMISSIS) per garantirgli l’aggiudicazione delle due procedure di affidamento, violando in tal modo le norme per la scelta del contraente e predisponendo illegittimamente le liste dei soggetti economici da invitare- in realta’ predisposte da (OMISSIS)- e che la dazione sarebbe stata effettuata in due soluzioni.
Dunque una diversita’ strutturale.
La Corte di appello avrebbe rigettato il motivo di impugnazione relativo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza sul presupposto che il Tribunale si fosse limitato a specificare la condotta gia’ descritta nella imputazione, indicando, tra le informazioni fornite, quelle riguardanti i soggetti “malleabili” da far partecipare alle gare.
Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente detto rapporto di specificazione rispetto a cio’ che il Tribunale aveva ritenuto non provato, tenuto conto che, secondo il Tribunale, non si trattava di “informazioni” ma del fatto che (OMISSIS) avesse consegnato ai competenti organi amministrativi le liste dei soggetti da invitare.
Per ricostruire i fatti la Corte avrebbe inoltre valorizzato il materiale “intercettativo” sconfessato dal giudice di primo grado e sarebbe stata silente quanto alla dedotta questione relativa alle modalita’ della dazione del (OMISSIS).
29.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’, fondato solo sul contenuto delle intercettazioni, senza considerare il dato rilevante ed emergente dalle stesse conversazioni intercettate, e cioe’ che (OMISSIS) ed altri imputati fossero consapevoli di essere intercettati (si richiamano alcune conversazioni); dunque la prova captata avrebbe dovuto essere valutata non secondo i canoni previsti da l’articolo 192 c.p.p., commi 2 e 3.
La Corte avrebbe recepito in modio acritico il contenuto delle conversazioni senza nessun vaglio e senza porlo a confronto con l’altra parte del materiale probatorio raccolto.
Il vizio della sentenza emergerebbe in relazione a temi essenziali quali quelli della configurabilita’ degli atti contrari ai doveri di ufficio e delle utilita’ ricevute; in relazione a ciascuno dei temi indicati sono stati articolati, come si dira’, molteplici sottorivoli argomentativi.
29.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di plurime disposizioni di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riconduzione dei fatti nella fattispecie di cui all’articolo 346 bis c.p..
29.8. Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; si tratta di un motivo che strutturalmente ricalca quello predisposto sul tema nell’interesse di (OMISSIS).
29.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale nei confronti di Roma Capitale e del Ministero dell’Interno; la condanna sarebbe stata inflitta sulla base di una motivazione assente da parte del Tribunale e la Corte avrebbe ignorato detta doglianza.
29.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca di Euro 30.000, le ragioni sono quelle relative alla quantificazione corretta del prezzo della ipotizzata corruzione.
30. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione per i reati di cui ai capi 1 del primo decreto ed 8, 16 e 23 del secondo decreto; la Corte di Appello, l’ha assolto dal reato di cui all’articolo 326 c.p. di cui al capo 16 del secondo decreto e, riconosciute le attenuati generiche equivalenti alla recidiva, ha ridotto la pena ad anni 9 e mesi 4 di reclusione.
(OMISSIS) operava sul fronte politico, quale stretto collaboratore di (OMISSIS). Era stato presidente del CdA di (OMISSIS) S.p.A. fino al 2010 e candidato a presidente del CdA di (OMISSIS) S.p.A. (non nominato per le vicissitudini giudiziarie).
Quanto al reato associativo, l’imputato sarebbe stato una “testa di ponte” (cosi’ l’imputazione) dell’organizzazione nel settore istituzionale, avrebbe coordinato le attivita’ corruttive dell’associazione e si sarebbe occupato delle nomine di persone gradite al gruppo in posti di rilievo.
In tale contesto, a (OMISSIS) sono contestate anche la corruzione propria di (OMISSIS) (capo 8), la turbativa della gara relativa al servizio (OMISSIS) (capo 16) e la corruzione di (OMISSIS) (capo 23).
30.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al diniego di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, necessaria per la modifica in peius della decisione di primo grado a seguito dell’accoglimento degli appelli delle Procure. Si svolgono argomenti sovrapponibili a quelli sviluppati sullo stesso tema da (OMISSIS) e (OMISSIS).
30.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione mafiosa e della corrispondente aggravante.
La prima parte del motivo e’ strutturalmente sovrapponibile a quello proposto nell’interesse di (OMISSIS).
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, la Corte di appello, per dimostrare la condotta associativa, non avrebbe offerto argomenti ulteriori rispetto alla ritenuta partecipazione dell’imputato agli altri delitti contestati; la motivazione sarebbe carente anche in relazione ai motivi riguardanti la valutazione delle prove a discarico.
30.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di cui al capo 8 del secondo decreto- corruzione di (OMISSIS).
La contestazione non sarebbe chiara quanto alla descrizione del fatto, alle modalita’ con le quali avrebbe partecipato il ricorrente, alla condotta tenuta da (OMISSIS).
La Corte, inoltre, non avrebbe correttamente valutato le prove da cui sarebbe emersa l’assenza di rapporti tra il ricorrente e (OMISSIS) nel periodo di interesse.
30.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo 16 del secondo decreto; non sarebbe stato individuato il momento di consumazione del reato in contestazione e neppure gli atti mirati alla turbativa della gara: si sarebbero solo valorizzate le intercettazioni telefoniche. Assume il ricorrente che, venuta meno la contestazione della violazione del segreto di ufficio – per la quale il ricorrente e’ stato assolto – non vi sarebbero condotte a lui attribuibili che avrebbero contribuito alla turbativa della gara.
30.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla contestazione di cui al capo 23 del secondo decreto, corruzione di (OMISSIS).
Con riferimento alla approvazione dell’emendamento per le piste ciclabili, non sarebbe stata individuata la condotta del ricorrente, nonostante le deduzioni contenute nell’atto di impugnazione.
Quanto alla manifestazione di voto favorevole alla mozione ” (OMISSIS)”, non sarebbe stato adeguatamente considerato che detta mozione non fu firmata da (OMISSIS), che partecipo’ solo al voto unanime di approvazione in assemblea.
Quanto alle condotte relative all’approvazione dei debiti fuori bilancio, non sarebbe stata valutata la prova liberatoria, costituita dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), che aveva escluso qualsiasi intervento del ricorrente, ne’ si sarebbe tenuto conto del fatto che (OMISSIS), per il pagamento dei crediti “(OMISSIS)”, intendesse “fare una causa” al Comune di Roma.
Quanto alla contestazione di aver favorito la destinazione di risorse regionali rispetto alle finalita’ di (OMISSIS), non sarebbero state individuate condotte attribuibili a (OMISSIS) ed al ricorrente e non sarebbe stata compiuta un’adeguata valutazione dei motivi di appello.
30.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, all’applicazione della recidiva ed agli aumenti per la continuazione.
La difesa ha depositato motivi aggiunti, integrando gli argomenti dei motivi principali.
31. (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 6 del secondo decreto; la Corte di Appello ha ridotto la pena ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.
(OMISSIS) avrebbe retribuito (OMISSIS), consigliere della assemblea capitolina e, dunque, pubblico ufficiale, asservendo le funzioni dell’imputato al servizio degli interessi delle sue cooperative; (OMISSIS) sarebbe stato il referente attraverso cui (OMISSIS) mirava ad “accaparrarsi” i lotti riservati alle cooperative “riconducibili” ai partiti di “destra” sulla base degli accordi spartitori.
(OMISSIS) si sarebbe attivato:
– per lo sblocco dei pagamenti (OMISSIS);
– per la procedura dei debiti fuori bilancio;
– per la proroga dei servizi affidati alle cooperative di (OMISSIS) nel settore del verde pubblico (cfr. capo 13 II decreto), in particolare firmo’ e voto’ la cd. mozione (OMISSIS) e si attivo’ per fare incontrare (OMISSIS) a (OMISSIS).
In cambio di tale attivita’ dal conto corrente intestato alla cooperativa (OMISSIS) il 23.4.2013 fu effettuato il versamento di 20.000 Euro a titolo di contributo elettorale in favore di Mario (OMISSIS), mandatario elettorale del comitato per (OMISSIS).
Sono stati articolati otto motivi.
31.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, “in relazione all’ordinanza emessa l’8/03/2018 dalla Corte di appello”, con cui fu rigettata la richiesta di rinnovazione dibattimentale quanto all’assunzione della testimonianza di tale (OMISSIS).
Si sostiene che la valenza della deposizione in questione avrebbe dovuto essere diversamente apprezzata in ragione: a) del contenuto di alcune conversazioni intercettate, intercorse tra terzi soggetti, che avrebbero indirettamente interessato il ricorrente; b) delle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS), che avrebbe coinvolto (OMISSIS) solo dopo il rigetto della sua prima richiesta di patteggiamento.
La tesi difensiva e’ che quelle dichiarazioni sarebbero state rese da (OMISSIS) per “tentare di accedere” nuovamente al patteggiamento.
La testimonianza di (OMISSIS), consigliere comunale indagato- la cui posizione e’ stata successivamente archiviata-, avrebbe potuto smentire le dichiarazioni di (OMISSIS) relative alla esistenza di un accordo corruttivo e chiarire il senso di quelle conversazioni.
31.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’, fondato, si assume, solo sul contenuto delle conversazioni intercettate.
A fronte di una corruzione “parlata”, la Corte avrebbe omesso di valutare il contenuto delle altre risultanze processuali e, in particolare: a) delle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avrebbero chiarito che l’imputato si limito’ al solo voto, espresso in aula, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio”; b) della documentazione prodotta dalla difesa, da cui sarebbe emerso come l’attivita’ politica di (OMISSIS) fosse stata nel tempo orientata in senso opposto agli interessi di (OMISSIS).
31.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute utilita’ corrisposte all’imputato.
Con i motivi di appello si era censurata la sentenza di primo grado in relazione alla mancanza di prova della relazione finalistico – strumentale tra le utilita’ corrisposte all’imputato e l’esercizio distorto della funzione.
La Corte avrebbe a tal fine valorizzato, travisando la prova, un contributo di 20.000 Euro che (OMISSIS) avrebbe corrisposto a (OMISSIS) nell’aprile del 2013.
Si tratterebbe in realta’ di un fatto nuovo, mai preso in considerazione dal Tribunale e dalla stessa Procura della Repubblica; quel versamento sarebbe stato solo un contributo elettorale, legittimamente versato non da (OMISSIS) ma dalla cooperativa “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e sarebbe “esterno” al reato, peraltro collocandosi in un momento molto antecedente alla contestazione d’accusa, in cui si fa riferimento “in data anteriore e prossima all’ottobre 2014” (cosi’ il ricorso).
Il contributo in questione non sarebbe stato indicato nel capo di imputazione ed in relazione alla somma in questione non casualmente non sarebbe stata disposta la confisca; si aggiunge che, pur volendo ritenere che quel contributo avesse natura di dazione illecita, nondimeno non vi sarebbe la prova del nesso sinallagmatico, di cui si e’ detto.
31.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta “spendita della funzione” da parte di (OMISSIS); la giurisprudenza in piu’ occasioni avrebbe affermato che non costituisce spendita della funzione la mera segnalazione o raccomandazione.
Sul punto, rispetto ad uno specifico motivo di appello, la Corte non avrebbe fornito risposte; si rivisita il significato attribuito dalla Corte alla deposizione del teste (OMISSIS) in relazione alla “vicenda (OMISSIS) s.p.a.”, atteso che detta testimonianza avrebbe sconfessato l’assunto accusatorio relativo al coinvolgimento di (OMISSIS) nei fatti di causa ed alla presunta attivita’ di condizionamento da parte del ricorrente dello stesso (OMISSIS) in favore di (OMISSIS); in ogni caso, l’attivita’ di (OMISSIS) sarebbe stata compiuta solo “in occasione dell’ufficio”, e quindi non sarebbe punibile.
Non sarebbero ravvisabili i presupposti per il reato contestato anche in relazione alle altre condotte attribuite al ricorrente.
31.5. Con il quinto motivo si lamenta: a) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla contraddittorieta’ del dispositivo rispetto alla motivazione; 2) violazione degli articoli 521 c.p.p. e 319 c.p.; 3) la nullita’ della sentenza per mancata rinnovazione dibattimentale.
A fronte di una decisione che non ha riqualificato l’originario fatto contestato, ricondotto sin dall’inizio all’articolo 318 c.p., la Corte di appello, nella parte relativa alla quantificazione della pena (pag. 582), avrebbe tuttavia fatto espresso riferimento per (OMISSIS) ad una riqualificazione dei fatti; secondo il ricorrente, tale discrasia renderebbe nulla la sentenza, in quanto non consentirebbe di comprendere quale sia la reale decisione; tale riqualificazione avrebbe violato l’articolo 521 c.p.p. ed il divieto di “reformatio in peius”.
31.6. Con il sesto ed il settimo motivo (OMISSIS) ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La pena sarebbe stata determinata senza considerare la non elevata offensivita’ del fatto, tenuto conto della legittimita’ dei crediti vantati da (OMISSIS) e che l’approvazione dei debiti fuori bilancio era per un consigliere non capogruppo come l’imputato un fatto doveroso in ragione della adesione al gruppo di appartenenza; sul punto, pur in presenza di motivi di appello specifici, la sentenza sarebbe silente e, comunque, contraddittoria, anche in ragione dell’entita’ della pena inflitta agli imputati del reato di corruzione propria.
31.7. Con l’ottavo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili; la Corte non avrebbe motivato sulla espressa richiesta di “revoca delle statuizioni civili con riferimento alla Regione Lazio, in assenza della prova sull’esistenza di un danno”.
32. (OMISSIS).
(OMISSIS), nei cui confronti, su sua richiesta, e’ stata pronunciata sentenza ex articolo 599 bis c.p.p. quanto ai capi 25) e 26) del primo decreto, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
32.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena inflitta a titolo di continuazione, superiore a quella inflitta agli altri imputati all’esito del processo; la Corte avrebbe inoltre escluso la continuazione interna per altri coindagati in relazione al capo 25) e non invece per il ricorrente (tale profilo, si assume, riguarderebbe la qualificazione giuridica del fatto); un ragionamento sovrapponibile e’ inoltre compiuto per gli aumenti inflitti a titolo di continuazione per i reati oggetto del capo 26).
32.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione della documentazione volta a comprovare la provenienza lecita della somma confiscata, cioe’ della somma in contanti rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ragione del numero di ricorrenti e dei reati per i quali si procede, per maggiore chiarezza verranno trattati i singoli reati, o gruppi di reati tra loro collegati in uniche vicende; da ultimo si considerera’ il tema maggiormente sviluppato dai ricorsi, ovvero la sussistenza del reato di associazione mafiosa.
Prima dell’esame analitico dei singoli reati, si premettono le risposte ai temi processuali di carattere generale riferiti alla nullita’/inutilizzabilita’ di prove ed alla regolarita’ della contestazione.
I. Questioni preliminari.
1. Nullita’ dei capi di imputazione per genericita’ del fatto.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), come riportato nella sintesi dei motivi, hanno dedotto la questione di nullita’ di vari capi di imputazione per genericita’ della descrizione del fatto, ribadendo questioni gia’ poste in sede di impugnazione di merito.
La Corte di appello, prima di affrontare il tema della corretta enunciazione del fatto “in forma chiara e precisa” in riferimento a ciascuna imputazione per cui la questione era stata posta, ha dato una risposta in termini generali sulle regole applicabili.
Dopo avere dato atto che il Tribunale aveva escluso che la descrizione dei fatti contestati fosse carente, ritenendo che nei capi di imputazione gli episodi criminosi fossero stati sufficientemente descritti in modo che gli imputati avevano potuto conoscere i profili fondamentali dei fatti loro addebitati, ha affrontato le ulteriori doglianze degli appellanti affermando che “i capi di imputazione contengono sempre almeno un’indicazione approssimativa del contesto spazio-temporale dell’episodio contestato, e comunque riferimenti che consentono di collocare nello spazio e nel tempo i fatti storici oggetto di contestazione”; a sostegno di tale argomento ha fatto rinvio a decisioni di questa Corte di legittimita’.
La decisione e’ corretta quanto alla individuazione delle regole generali in ordine alla individuazione della “forma chiara e precisa” della imputazione (articoli 429 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 456 c.p.p., comma 1), che la rende idonea alla sua funzione e che, in caso di indicazione “insufficiente”, rende nullo il decreto di giudizio immediato.
Questa Corte si e’ pronunciata piu’ volte ed in termini omogenei, rilevando come la contestazione debba essere formulata in termini tali da individuare i tratti essenziali del fatto contestato, con la possibilita’ che il fatto possa essere ulteriormente reso comprensibile all’imputato in base ad atti inseriti nel fascicolo cui lo stesso abbia accesso.
Il carattere di sufficienza o meno dell’informazione data all’imputato va misurato sulla effettiva possibilita’ di sviluppare un corretto contraddittorio ed esercitare appieno la difesa.
La imprecisione della contestazione, anche se si tratta della collocazione nel tempo del fatto o dell’apporto causale del singolo correo, o del tipo di apporto, non e’ di per se’ determinante: anche tali “difetti” della imputazione non escludono di per se’ che l’imputato possa agevolmente individuare il fatto che gli e’ contestato e, quindi, possa difendersi in modo adeguato.
Si e’ sostenuto, infatti, che “al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d’imputazione e’ sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento”, precisandosi che la “chiarezza” puo’ derivare anche dal rinvio ad atti del fascicolo processuale, purche’ si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato (cosi’, Sez. 5, Sentenza n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455). Secondo la giurisprudenza di questa Corte tale interpretazione evidenzia come “l’attributo della chiarezza e della precisione dell’imputazione devono essere valutate con preciso riferimento alla incisione del diritto di difesa conseguente ad eventuali formulazioni imprecise dei capi di accusa”, sicche’ la genericita’ della contestazione non discende automaticamente dalla mancata indicazione della data del commesso reato. Se la descrizione del fatto consente il pieno esercizio del diritto di difesa il capo di accusa non puo’ essere qualificato come “impreciso” e, conseguentemente, non puo’ ritenersi la nullita’ prevista dall’articolo 526 c.p.p., comma 2. In ogni caso, non e’ ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. Infatti, la contestazione non va riferita soltanto al capo d’imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito. Insomma, “non e’ necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’oggetto della contestazione” (in questo senso, Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 dep. 2016, Rv. 265825; Sez. 5, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014 Rv. 261741).
Questi, quindi, sono i principi in base ai quali va valutata la specificita’ delle imputazioni, quando contestati dalle difese.
La risposta verra’ data in riferimento a ciascuno dei reati in ordine ai quali e’ stata dedotta la carente specificazione dei fatti.
2. Violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto la questione di nullita’ della sentenza in relazione a vari capi di imputazione per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenze di primo grado, ribadendo questioni gia’ poste in sede di impugnazione di merito.
La Corte di Appello ha dato una risposta in termini generali sulla violazione dell’articolo 521 c.p.p. che le difese avevano gia’ dedotto in riferimento a vari reati. Ha quindi affermato che vi e’ correlazione tra accusa e sentenza quando il capo di imputazione contesti gli elementi fondamentali che consentono la difesa per il fatto come poi ritenuto in sentenza. Tale correlazione, invece, manca nel caso in cui il fatto per il quale e’ disposta la condanna sia, rispetto alla imputazione, “in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto cosi’, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilita’ di effettiva difesa”.
Con una risposta in termini generali, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che, per tutti i reati per i quali la questione era stata dedotta, fosse stata comunque consentita una efficace difesa: “… gli imputati suddetti hanno avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa e’ stata formulata e nel corso del processo sono stati destinatari di contestazioni di risultanze probatorie che hanno inevitabilmente arricchito l’ambito dei fatti oggetto della possibile interlocuzione della difesa e di sostanziale decisione da parte del Tribunale”.
La Corte di Appello ha correttamente interpretato i principi dell’articolo 521 c.p.p..
Sul tema, in presenza di una interpretazione uniforme, puo’ farsi rinvio alle regole gia’ affermate dalla giurisprudenza di legittimita’ quanto alla nozione di diversita’ del fatto che comporta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Si e’, infatti, affermato che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, cosi’, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilita’ d’effettiva difesa (cosi’, Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 2015, Isolan, Rv. 261925), precisandosi che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza “non puo’ ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa” (Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871).
Il tema e’ stato affrontato anche con riguardo alla situazione, in questo processo alquanto ricorrente, in cui le vicende complesse descritte nelle imputazioni siano state “arricchite” e “conformate” sulla scorta dello sviluppo della istruttoria dibattimentale.
Si e’ quindi affermato che “ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’articolo 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione” (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419).
In definitiva, anche a fronte di una apparente diversita’ tra la prospettazione dell’imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell’articolo 521 c.p.p. quando, dal punto di vista dell’imputato, i punti rilevanti della imputazione sono chiaramente delineati e comunque e’ prevedibile il loro ulteriore sviluppo in dibattimento, risultando chiaro come indirizzare l’esercizio in concreto del diritto di difesa.
Anzi, e’ del tutto fisiologico che in una vicenda complessa e con numerosi imputati la ricostruzione non collimi strettamente con la ipotesi iniziale per i soggetti partecipanti ed il ruolo di ciascuno.
In tal senso, pur rinviando a quanto si dira’ in relazione alle singole posizioni processuali, si comprende e giustifica il principio per cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
3. Diritto di accesso ai file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate e diritto al rilascio di copia.
Gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto motivi con i quali rilevano l’indebito diniego di rilascio delle copie delle registrazioni di intercettazioni che erano state depositate con il fascicolo delle indagini a seguito della presentazione della richiesta di giudizio immediato. In particolare, fanno riferimento alle intercettazioni ulteriori rispetto a quelle utilizzate per la adozione delle misure cautelari.
Si tratta di una questione gia’ posta con i motivi di appello.
La Corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale poiche’ erano state garantite modalita’ di accesso alla documentazione tali da garantire un’adeguata difesa.
In particolare, ha rilevato che la disciplina dell’accesso alle registrazioni delle conversazioni di cui all’articolo 268 c.p.p., commi 6, 7 ed 8, che consente il rilascio di copie delle registrazioni solo dopo la selezione delle conversazioni rilevanti e lo stralcio di quelle di cui e’ vietata l’utilizzazione, e’ speciale rispetto alla disciplina generale dell’accesso al fascicolo, con facolta’ di copia, a seguito della notifica dell’avviso di chiusura delle indagini ex articolo 415-bis c.p.p. ovvero, nel caso del giudizio immediato, a seguito del deposito degli atti ex articolo 139 disp. att. c.p.p..
Nel caso in esame era stato adottato un rituale provvedimento di autorizzazione al ritardato deposito degli atti delle intercettazioni sino alla fine delle indagini e, procedendosi nelle forme del giudizio immediato, il procedimento di cui all’articolo 268 c.p.p., commi 6, 7 ed 8, era stato necessariamente differito al dibattimento.
Considerato allora il citato rapporto di specialita’ delle disposizioni in tema di intercettazioni, e quindi la loro prevalenza, gli imputati non avevano un diritto alla copia delle registrazioni in base alla norma generale sull’accesso al fascicolo delle indagini.
3.1. I motivi, che sostanzialmente ripropongono le stesse questioni dei motivi di appello, sono infondati.
La decisione impugnata si fonda essenzialmente sulla affermazione che la disciplina dell’articolo 268 c.p.p., commi 6, 7 ed 8, che prevede il deposito degli atti relativi alle intercettazioni, l’accesso della difesa per il solo ascolto, la fase di stralcio delle registrazioni inutili e inutilizzabili, la trascrizione di quelle rilevanti e, solo a chiusura di tale fase, la possibilita’ di estrazione di copie da parte dei difensori, sia una normativa di carattere speciale e, quindi, prevalente, rispetto alle disposizioni generali che prevedono che, a seguito del deposito degli atti per il giudizio immediato, vi sia il diritto ad ottenere copia di tutti gli atti del fascicolo delle indagini.
Secondo la Corte di appello, le esigenze sottese alle disposizioni che pospongono il momento della consegna di copie delle registrazioni (il rischio di diffusione di intercettazioni non rilevanti e/o lesive dell’interesse alla riservatezza di terzi) prevarrebbero sull’esigenza della difesa, da ritenersi adeguatamente soddisfatta con la possibilita’ di ascolto ed indicazione delle conversazioni rilevanti.
3.2. Su tale tema la giurisprudenza di questa Corte non e’ univoca.
Facendo riferimento alle decisioni piu’ argomentate in materia, da ultimo e’ stato affermato (Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725) che, in una situazione in cui vi era stato deposito degli atti a chiusura delle indagini ma non ancora l’espletamento della procedura di cui all’articolo 268 c.p.p., e’ quest’ultima disposizione che regola il diritto alla copia per “l’intrinseco pericolo connesso alla diffusione delle tracce foniche o video, sotto forma di copia digitale o informatica”; tale disposizione, quindi, pospone l’esercizio di tale diritto alla fase successiva all’individuazione delle intercettazioni rilevanti ed all’esclusione di quelle lesive dei terzi coinvolti.
In definitiva, secondo tale decisione, non e’ ragionevole che prevalga la disciplina generale in materia di rilascio di copie del fascicolo delle indagini dopo la chiusura delle stesse.
Altre decisioni hanno affermato, invece, che nel caso in cui il pubblico ministero non abbia attivato la procedura di cui sopra, non puo’ ritenersi di per se’ preclusa l’acquisizione di copia delle intercettazioni che rappresenta espressione del diritto di conoscenza dell’intero fascicolo degli atti di indagine (Sez. 5, n. 38409 del 12/04/2017, Almavica, Rv. 271118; Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804).
Tali decisioni, pero’, sono convergenti quanto alle conseguenze del mancato accesso alle copie in una situazione quale quella in esame e consentono di dare la soluzione a prescindere dalla opzione interpretativa sull’estensione del diritto alla copia (anche) delle registrazioni delle intercettazioni.
3.3. Innanzitutto, va dato atto della manifesta infondatezza della tesi, prospettata dalle difese, di inutilizzabilita’ delle intercettazioni delle quali non e’ stata data copia; al riguardo e’ sufficiente rammentare che la disciplina generale di cui all’articolo 191 c.p.p. in tema di inutilizzabilita’ prevede che questa consegua non alla violazione di clausole generali, qual e’ il “diritto di difesa”, bensi’ alla violazione di specifiche disposizioni di legge. Nell’ambito della disciplina propria delle intercettazioni vi e’ la norma espressa dell’articolo 271 c.p.p. che individua i casi di inutilizzabilita’ di tale tipologia di prova. Tra tali casi, vi e’ la violazione dell’articolo 268 c.p.p. limitatamente ai commi 1 e 3, il che testualmente esclude che tale sanzione di inutilizzabilita’ possa estendersi alla violazione della procedura di cui ai commi 6, 7 ed 8 o alla violazione del diritto al rilascio di copie dopo il deposito degli atti per il giudizio.
La questione della mancata consegna di copia delle registrazioni, invece, viene correttamente posta, secondo entrambe le linee interpretative citate, quale ragione di nullita’ generale a regime intermedio nei termini che seguono.
La prima decisione citata, invero, nell’ottica della specialita’ della disciplina dell’accesso della difesa alle prove in questione, afferma che la’ richiesta della difesa di rilascio delle copie delle intercettazioni, laddove non sia stata espletata la procedura di selezione, stralcio e trascrizione, deve essere sostenuta da una idonea motivazione quanto alla rilevanza delle copie stesse a supporto di specifiche esigenze difensive; tale richiesta e’, invece, inammissibile quando sia motivata con la mera finalita’ di controllo sull’operato della accusa, controllo che, pur se ricollegato ad un legittimo interesse della difesa, si ritiene adeguatamente tutelato con la procedura di ascolto.
Anche nelle altre decisioni, in termini sostanzialmente simili quanto agli effetti concreti, si legge che il mancato rilascio delle copie delle intercettazioni, in assenza di disposizioni che prevedano una specifica sanzione di nullita’, vale a costituire una indebita compressione del diritto di difesa. L’effetto processuale, quindi, e’ di una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, non tale, pero’, da incidere sulla validita’ della prova in se’ perche’ si tratta di un fatto successivo alla sua formazione (Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804). Non vi e’, allora, una nullita’ quale conseguenza del generico diniego di rilascio delle copie, ma andra’ dedotta la specifica compressione del diritto di difesa: quindi, e’ necessario che vi sia una puntuale deduzione quanto alle conseguenze concrete della mancanza di disponibilita’ delle registrazioni.
Nell’ottica di entrambi i modi di prospettare le conseguenze del mancato rilascio delle copie, nel caso in esame non risulta alcuna nullita’.
Va difatti considerato che la Corte di appello da’ atto, e sul punto non vi e’ alcuna effettiva contestazione delle difese, che fu data piena disponibilita’, oltre che per l’ascolto delle conversazioni, anche per il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni. Le richieste di copie, invece, secondo la sentenza impugnata furono presentate con riferimento alla generalita’ delle intercettazioni e anche nei motivi di ricorso non si fa riferimento a richieste di specifiche conversazioni. Tutti i ricorrenti, anzi, ribadiscono che la loro istanza era finalizzata ad ottenere tutto il materiale (ovvero limitatamente al singolo soggetto intercettato) senza alcuna specifica finalita’ difensiva.
Quindi non ricorre alcuna nullita’ a fronte di una richiesta solo generica ed indiscriminata di rilascio delle copie.
3.4. Resta la questione di costituzionalita’ proposta nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), ma la stessa e’ posta in termini solo generici e, comunque, non e’ rilevante in quanto non e’ stata dedotta alcuna effettiva violazione dei diritti di difesa e, quindi, la questione posta non avrebbe comunque incidenza sulla decisione.
4. Utilizzazione di informazioni confidenziali.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno contestato l’utilizzazione di notizie confidenziali ai fini dell’autorizzazione delle prime intercettazioni.
Su tale questione la Corte di Appello aveva risposto che “le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 267 c.p.p., comma 1-bis, e articolo 203 c.p.p., comma 1-bis, soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reita’ (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260456) secondo cui il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non e’ esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione)” e, poi, aveva considerato in modo analitico gli elementi posti a sostegno del provvedimento che autorizzava le intercettazioni.
4.1. I motivi sono infondati anche se va in parte corretta la motivazione della Corte di Appello.
In base al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 13, convertito dalla L. n. 203 del 1991, e articolo 203 c.p.p. e’ espressamente vietata l’utilizzazione di informazioni confidenziali ai fini di ritenere la sussistenza di sufficienti indizi per disporre le intercettazioni. Non e’ dubbio che tali disposizioni abbiano una chiara lettura nel senso che tali informazioni non possano in alcun modo fondare il quadro indiziario, non risultando alcun ambito di utilizzazione, neanche quando, come sembra dire la Corte di appello, non si tratti degli unici elementi indiziari ma siano valutati unitamente ad altri elementi.
E’ corretto, come pure riporta la Corte di appello, che tali elementi possano invece essere utilizzati, quando vi siano gli indizi di reato desunti aliunde, al diverso fine di conoscere il collegamento tra il soggetto da intercettare e la data utenza telefonica, poiche’ questa non e’ attivita’ di ricostruzione del quadro indiziario. Ma non vi e’ altro ambito di utilizzabilita’ di tali informazioni.
La Corte di appello, nel sostenere che le informazioni confidenziali possano essere utilizzate nel senso sopra detto, ha fatto erroneamente riferimento a decisioni di legittimita’ che, in realta’, non affermano affatto che siano utilizzabili le informazioni confidenziali purche’ unite ad altri elementi. Quello che e’ stato affermato, invece, e’ che la regola di inutilizzabilita’ citata non e’ violata nel ben diverso caso in cui le informazioni confidenziali servano da stimolo per la polizia giudiziaria per svolgere indagini nel corso delle quali risultino poi individuati indizi che consentano, autonomamente, l’autorizzazione del dato mezzo di ricerca della prova.
Tale errore interpretativo, pero’, di fatto e’ irrilevante per il caso qui di interesse. Nella sentenza di appello si riporta come il decreto in questione autorizzava le intercettazioni in base ad un quadro indiziario che utilizzava elementi del tutto autonomi, acquisiti nel corso di indagini certamente provocate dalla notizia confidenziale ma senza utilizzarla per ricostruire il quadro indiziario; sul punto non vi sono contestazioni specifiche.
In definitiva, il decreto era correttamente motivato e l’erronea affermazione in diritto della Corte di Appello di parziale utilizzabilita’ delle informazioni confidenziali non ne condiziona la validita’.
Quindi, con tale precisazione, i motivi risultano infondati.
Ne’, pur volendo ragionare con i ricorrenti, dal profilo di invalidita’ dedotto potrebbe farsi derivare automaticamente la inutilizzabilita’ del contenuto delle altre conversazioni intercettate.
L’orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza e’ inequivocabilmente nel senso di escludere che sia applicabile all’inutilizzabilita’ la regola, dettata dall’articolo 185 c.p.p., comma 1, per cui “la nullita’ di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo” (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361)
E’ infatti diffusa sul tema l’affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell’argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente cosi’ esibita, la decisione risultera’ anche nulla per difetto di motivazione (articolo 125 c.p.p., comma 3), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cosiddetta prova di resistenza, di cui si e’ detto).
Cio’ che viene tuttavia escluso e’ la possibilita’ che l’inutilizzabilita’ si comunichi, a norma dell’articolo 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento – nemmeno implicito – alla prova inutilizzabile; sul punto si afferma soprattutto che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad una prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l’invalidita’ (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Carloni, Rv. n. 215408, Sez. U., 23/04/2009, Fruci, cit.)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l’articolo 24 Cost., nella parte in cui “consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla”.
La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilita’ un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: “l’accoglimento del quesito avrebbe comportato l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di piu’ che – quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori ammette, gia’ sul piano logico, un’ampia varieta’ di possibili configurazioni e alternative”; b) siano fenomeni “tutt’altro che sovrapponibili” quelli della nullita’ e della inutilizzabilita’, cosi’ da non potersi “trasferire nella disciplina della inutilizzabilita’ un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullita’”.
La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilita’ derivata degli atti e’ confermata attraverso il riferimento all’articolo 202 c.p.p., che inibisce all’autorita’ giudiziaria l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo e’ che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che “tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioe’ di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimita’ della loro origine” (Corte Cost. n. 110 del 1998).
Acutamente si e’ osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all’articolo 202 c.p.p. inibisce l’utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull’esercizio dell’azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi.
La Corte costituzionale distingue un’utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un’utilizzazione c.d. euristica, strumentale alla funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto.
Quello previsto dall’articolo 202 c.p.p. e’ un divieto piu’ ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite.
Dunque, si osserva in maniera condivisibile, la richiesta di una prova che sarebbe inutilizzabile e’ una richiesta essa stessa invalida per inammissibilita’ ed il giudice deve rilevarlo, atteso che, diversamente, quella prova e’ probatoriamente inutilizzabile ai fini della decisione.
Ma se una tale prova, ammessa a dispetto della sua inammissibilita’, non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilita’, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (articolo 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l’ammissione e la ricerca di altre valide prove: cio’ che ne e’ preclusa, si osserva testualmente, e’ infatti solo l’utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui e’ preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione.
Nel caso di specie, nulla di specifico e’ stato dedotto.
5. Nullita’ o inutilizzabilita’ delle testimonianze assunte prima del deposito della perizia trascrittiva delle conversazioni intercettate e sulla base delle sole trascrizioni di p.g.; ammissibilita’ delle testimonianze sul contenuto delle intercettazioni.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno contestato la decisione della Corte di Appello che ha escluso la nullita’ o la inutilizzabilita’ delle deposizioni testimoniali assunte in assenza delle trascrizioni peritali delle intercettazioni, non ancora completate, ed utilizzando invece nel corso delle escussioni i brogliacci della polizia giudiziaria.
La Corte di appello aveva rigettato le analoghe questioni dedotte nella fase di merito considerando che tutte le parti avevano dato il consenso a sentire i testimoni prima del deposito della perizia trascrittiva e, comunque, in concreto, non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa poiche’ l’ascolto diretto delle conversazioni registrate avrebbe potuto consentire ai difensori di calibrare il controesame.
5.1. Si tratta di motivi infondati, valendo le risposte gia’ date dalla Corte di appello in ordine ai motivi proposti in sede di appello che avevano ad oggetto la specifica ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2015 che rigettava la eccezione di nullita’ del provvedimento di autorizzazione alla citazione dei testimoni prima del completamento della trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
5.2. Invece, viene proposta la nullita’ ovvero inutilizzabilita’ delle dichiarazioni testimoniali, interamente o quanto meno nella parte in cui le stesse avrebbero “surrettiziamente introdotto, all’interno del processo di primo grado, dati ed elementi di natura investigativa che dovevano rimanere confinati all’interno delle indagini preliminari”. Viene, inoltre, dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla utilizzazione di tali testimonianze.
5.3. Nella giurisprudenza di legittimita’ si registra un consolidato, ancorche’ non univoco, indirizzo favorevole a ritenere che in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate puo’ essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova e’ costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l’articolo 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell’articolo 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilita’ e che la mancata trascrizione non e’ espressamente prevista ne’ come causa di nullita’, ne’ e’ riconducibile alle ipotesi di nullita’ di ordine generale tipizzate dall’articolo 178 c.p.p. (fra le altre, Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 1, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/ 2013, P.G. in proc. Lagano e altri, Rv. 254910; in senso conforme, Sez. 1, n. 12082 del 6/10/2000, Ippolito e altri, Rv. 217345, successivamente confermata da Sez. 2, n. 43606 del 10/10/2003, Isidori e altro, Rv. 227676).
Si e’ sottolineato come non sia inclusa, tra le cause di inutilizzabilita’ delle conversazioni intercettate, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia ed in tal senso si pone l’accento sul fatto che, da un lato, la prova e’ costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni e, dall’altro, che la trascrizione in forme diverse dalla perizia non e’ espressamente prevista ne’ come causa di inutilizzabilita’, ne’ come causa di nullita’.
Si afferma che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo “un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica”, della quale si puo’ far eseguire la trasposizione su nastro magnetico, sicche’ la mancata esecuzione della trascrizione nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullita’, ne’ l’inutilizzabilita’ delle conversazioni intercettate (in tal senso, Sez. 5, n. 47270 del 15/07/2019, Zuccaro, Rv. 277649; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266497; Sez. 6, n. 10890 del 22/11/ 2005, dep. 2006, Palazzoni, Rv. 234103; Sez. 1, n. 43725 del 4/10/2011, Cassano, Rv. 251475; Sez. 1, n. 7342 del 6/02/2007, Mangone e altro, Rv. 236361).
La lettura delle sentenze di riferimento della giurisprudenza che si occupa di definire la natura delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni conferma, peraltro, la sua complessiva coerenza con l’opzione interpretativa che ammette la testimonianza sul contenuto delle conversazioni intercettate, partendo dalla comune ottica che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce essa stessa “prova” o “fonte di prova”, ma solo “un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica”.
E tuttavia, pur volendo prescindere da tale profilo, al di la’ della doglianza sulla (comprensibile) difficolta’ incontrata nella adeguata conoscenza della grande quantita’ di registrazioni di conversazioni, i ricorrenti deducono in termini di fatto solo generici i profili di nullita’ ovvero inutilizzabilita’.
Si rileva un’assoluta genericita’ in quanto non e’ specificato in che termini vi sarebbero state testimonianze sul contenuto di intercettazioni, se si tratti di testimonianze su conversazioni intercettate ma non registrate, registrate ma non trascritte o regolarmente trascritte.
Inoltre, a prescindere dall’ambito in cui le conversazioni intercettate possano essere oggetto di testimonianza, non vi e’ alcuna concreta deduzione su quali dichiarazioni abbiano avuto un tale contenuto, essendo ovviamente escluso un obbligo di verifica da parte del giudice di legittimita’ sulla scorta di una generica segnalazione della difesa; ne’ e’ chiarito l’ambito del preteso collegamento tra la disponibilita’ delle trascrizioni delle intercettazioni e la effettuazione del controesame.
In ogni caso non puo’ discutersi di inutilizzabilita’ perche’ questa puo’ configurarsi solo in riferimento a specifiche violazioni di legge, come previsto dall’articolo 191 c.p.p., mentre e’ palese dallo stesso testo dei motivi che non si individua alcuna disposizione, in ipotesi violata, che abbia ad oggetto la possibilita’ per la difesa di adeguata preparazione per il controesame.
Anche per quanto riguarda la pretesa violazione di legge, non si individua alcuna specifica violazione delle disposizioni in materia di testimonianza.
Il tema e’ anche posto sotto il profilo del vizio di motivazione; effettivamente il contenuto delle dichiarazioni puo’ risultare falsato per la non disponibilita’ di trascrizioni di intercettazioni etc. nell’ambito di motivi in oggetto.
La questione, pero’, si rivela posta ancora solo in termini generali non indicandosi neanche quali sarebbero le dichiarazioni o le parti di dichiarazioni di fatto non genuine per la modalita’ di raccolta.
6. Violazione dell’articolo 267 c.p.p..
La difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sostiene che per le intercettazioni richieste in via di urgenza, poi disposte, sulla scorta delle informative del 3 ottobre 2012, andava applicata la regola ordinaria dell’articolo 267 c.p.p. che richiede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la assoluta indispensabilita’ per la prosecuzione delle indagini poiche’ a quella data non era stata ancora iscritta l’ipotesi di associazione mafiosa (iscrizione del 10 febbraio 2013) e (OMISSIS) non era stato ancora iscritto nel registro degli indagati.
Si tratta di questioni manifestamente infondate.
Innanzitutto, e’ un dato pacifico che si procedesse per il reato di associazione per delinquere, che rientra nell’ambito dei reati di criminalita’ organizzata di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 13, con la conseguente applicazione delle disposizioni che consentono le intercettazioni in presenza di “sufficienti indizi” e di necessita’ per lo svolgimento delle indagini. Inoltre, e’ irrilevante il generico dato della mancata iscrizione di (OMISSIS) perche’ il concetto di “sufficienti indizi” ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni riguarda la esistenza del reato e non la responsabilita’ dei singoli.
7. Violazione dell’obbligo di redazione dei verbali di intercettazione.
Come detto, la difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha insistito sull’eccezione di inutilizzabilita’ di tutte le intercettazioni “per violazione dell’obbligo di redazione del verbale”.
Il motivo risulta affetto da genericita’.
La Corte di appello, sull’analogo motivo proposto rispetto alla ordinanza del Tribunale che escludeva la nullita’/inutilizzabilita’, ha dato atto “che l’unico verbale indicato dalla difesa di (OMISSIS) riguardava alcune conversazioni della durata di zero secondi e cio’ giustifica l’omessa verbalizzazione”.
Il ricorso si limita ad una mera affermazione, ovvero che vi sia stata una generalizzata mancanza di sottoscrizione dei verbali; in tale modo, non ha rispettato l’onere a carico della parte, a pena di inammissibilita’ del motivo per genericita’, di indicare specificamente gli atti affetti dai vizi lamentati, nonche’ l’onere di confutare espressamente la ricostruzione della Corte di Appello che ha dato atto di avere proceduto alla verifica di regolarita’ dei verbali delle intercettazioni utilizzate.
8. Assenza di riscontri delle intercettazioni.
Alcuni ricorrenti hanno dedotto quale violazione di legge “il mancato rispetto del canone probatorio di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3” nella valutazione delle intercettazioni.
Al di la’ di quanto sara’ specificato nell’ambito dell’esame delle singole posizioni processuali, si tratta di una deduzione del tutto inconsistente, in quanto la norma invocata non impone affatto una regola di valutazione delle intercettazioni; il riferimento della disposizione e’ chiaramente alle “dichiarazioni” del coimputato etc., ovvero alle prove dichiarative, del testimone e dei soggetti di cui all’articolo 210 c.p.p. Questa Corte, peraltro, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione della mancata estensione della regola probatoria articolo 192 c.p.p., comma 3, alla valutazione delle intercettazioni (Sez. 6, n. 258006 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673).
La questione, invece, almeno in termini generali, non risulta posta sotto il profilo del vizio di motivazione.
H. I reati di estorsione.
1. Le indagini avevano consentito di rilevare che nel periodo dal 2011 in poi (OMISSIS) e (OMISSIS) frequentarono con assiduita’ il gestore di un distributore di carburante Eni in (OMISSIS), (OMISSIS).
Nel contesto di tali rapporti, costoro risultano avere compiuto reati connessi in particolare ad attivita’ di recupero di prestiti fatti da (OMISSIS), ricorrendo all’ausilio di (OMISSIS) per atti di intimidazione e violenza.
La relazione tra tali soggetti e’ stata ritenuta integrare una associazione per delinquere finalizzata ad attivita’ di usura, estorsione ed altro che, per la Corte di appello, era parte della piu’ ampia associazione mafiosa da essa ipotizzata; soprattutto, questo di “(OMISSIS)” e’ stato ritenuto l’ambito dal quale promanava il carattere violento della associazione complessiva, tale da contribuire a determinarne il carattere mafioso.
Per questo gruppo di reati (capi da 2 a 7 del primo decreto) la Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto esservi la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 (attuale articolo 416-bis.1 c.p.), oltre che sotto il profilo della “agevolazione”, anche sotto il profilo del “metodo mafioso”.
Mentre l’aggravante della finalita’ agevolatrice viene automaticamente meno per la esclusione, di cui si dara’ conto nel prosieguo, del reato di associazione mafiosa, per la aggravante del “metodo mafioso” tale esclusione non e’ risolutiva: tale circostanza, come e’ evidente dal testo della norma e comunemente affermato in giurisprudenza, sussiste a fronte della adozione delle date modalita’ nella commissione del reato e, quindi, anche nel caso in cui non esista l’associazione mafiosa la cui forza di intimidazione e’ evocata.
Quindi, la esclusione della sussistenza del reato di associazione mafiosa non esclude di per se’ che possa configurarsi tale aggravante e, percio’, si faranno le necessarie considerazioni per ogni singolo reato in cui e’ stata riconosciuta.
2. L’estorsione in danno di (OMISSIS): ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 2 del primo decreto).
Per questo reato sono stati condannati (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi ricorrenti sul punto.
Secondo la contestazione, il 5 novembre 2012 (OMISSIS) per indurre (OMISSIS) al pagamento di un debito che aveva contratto nei confronti di (OMISSIS), per rifornimenti di carburante, lo avrebbe aggredito, cagionandogli lesioni.
La sentenza di appello ha fondato la responsabilita’ di (OMISSIS), quale autore materiale dell’estorsione, e di (OMISSIS), quale “mandante”, sulla registrazione di un dialogo della vittima con il (OMISSIS) stesso presso il distributore, nonche’ in base ad altre intercettazioni e alcune dichiarazioni testimoniali di chi aveva ricevuto dallo stesso (OMISSIS) confidenze su questa vicenda.
I ricorsi sono infondati per quanto riguarda la responsabilita’ per tale estorsione dovendosi, pero’, escludere l’aggravante del “metodo mafioso”.
2.1. Nei ricorsi si censura la sentenza per aver riconosciuto la responsabilita’ degli imputati senza aver acquisito le dichiarazioni della persona offesa.
A questo proposito, si osserva che risulta pacifico dagli atti che il nominativo di (OMISSIS) non era nella lista testi del pubblico ministero, bensi’ in quella presentata da (OMISSIS), che quest’ultimo rinuncio’ alla sua audizione e che la difesa di (OMISSIS) non chiese che (OMISSIS) venisse comunque sentito.
Pertanto, deve innanzitutto escludersi che vi sia stata la violazione di legge dedotta nel ricorso di (OMISSIS).
Infatti, la giurisprudenza, richiamata nello stesso ricorso, riconosce che vi e’ il diritto della parte che non ha richiesto la prova orale a procedere alla audizione del testimone cui invece rinunci la parte che lo ha indicato in lista, ma e’ necessario che faccia un’esplicita richiesta.
(OMISSIS), pero’, non ha dedotto di avere fatto una tale richiesta e, di conseguenza, deve ritenersi che non ha esercitato nelle forme rituali il potere di procedere alla assunzione del teste indicato dalla parte rinunciante.
La questione e’ infondata anche sotto il profilo del vizio di motivazione. La mancata audizione della persona offesa, nel caso concreto, non risulta abbia determinato una motivazione carente o affetta da vizi logici: i giudici di merito di entrambi i gradi del giudizio hanno adeguatamente ricostruito l’aggressione nei confronti del (OMISSIS), motivata dal mancato pagamento di un debito nei confronti di (OMISSIS), sulla scorta delle intercettazioni e delle dichiarazioni degli inquirenti che hanno svolto le indagini.
2.2. Quanto alle aggravanti contestate, rinviando alla motivazione di questa decisione sulla esclusione della configurabilita’ dell’associazione mafiosa del capo 1 del primo decreto, vanno escluse sia l’aggravante della finalita’ di agevolazione che l’aggravante della commissione del reato ad opera di appartenenti ad un’associazione mafiosa.
Riguardo all’aggravante del “metodo mafioso” che, com’e’ noto, e’ integrata in caso di utilizzazione di determinate modalita’ della condotta indipendentemente dalla effettiva esistenza della associazione mafiosa evocata, la difesa di (OMISSIS) afferma innanzitutto che la stessa non e’ stata applicata.
Effettivamente vi e’ una motivazione equivoca perche’ la Corte di appello (pag. 576), in riferimento a (OMISSIS), afferma sinteticamente che nei suoi confronti e’ configurabile l’aggravante “dell’agevolazione di sodalizio mafioso”, apparentemente escludendo che ricorra anche l’altra ipotesi di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
Invero, ogni dubbio e’ risolto dalla lettura della parte generale della medesima sentenza (pag. 46), dove si afferma che per tutti i reati di estorsione in contestazione – e solo per questi – ricorre anche l’aggravante del metodo mafioso.
Tale circostanza, pero’, non risulta integrata nel caso di specie.
Per questa aggravante, gia’ prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, ora trasfusa dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, nell’articolo 416-bis.1 c.p., quanto all’ipotesi dei “delitti… commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. ” va considerato il dato letterale che richiama il “metodo mafioso” con il quale venga realizzato il reato: e’ il caso in cui l’autore del reato, per realizzarlo, evoca la forza intimidatrice tipica di una associazione mafiosa e la stessa sia percepita come tale dalla vittima.
Si tratta di una caratterizzazione della condotta che, quindi, prescinde dalla prova della effettiva esistenza di un’associazione mafiosa la cui forza sia evocata, direttamente o implicitamente o, comunque, dalla prova che ne faccia parte ogni singolo concorrente nel reato.
Essendo una aggravante di tipo oggettivo che caratterizza il singolo reato, la stessa ben puo’ essere esclusa per reati commessi da affiliati di una banda mafiosa la’ dove gli stessi, nel portare a termine la condotta, non facciano alcun riferimento alla loro associazione, cosi’ come puo’ essere posta a carico di chi della associazione non faccia parte o, come ipotizzabile nel caso di specie, a carico del soggetto che commetta il reato con le date modalita’ pur se non risulti (o sia del tutto esclusa) l’esistenza dell’associazione ex articolo 416-bis c.p..
Tali regole sono consolidate nella giurisprudenza di questa Corte, che ha sostenuto, ad esempio, essere “sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalita’ della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso”, precisando che l’aggravante “e’ pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonche’ nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo” (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103). Si e’ anche rammentato che la disposizione “ha la funzione di re innere il “metodo delinquenziale mafioso”, ed e’ connessa non alla struttur ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza e’ contestata, quanto, piuttosto, alle modalita’ della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso” (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190) e che e’ “sufficiente l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga a tale associazione” (ex multis, Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, Rv. 246753; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033).
2.3. Nella vicenda in questione tale aggravante va esclusa sia per la grave carenza della motivazione sul punto specifico, sia per non essere possibile affermarne la ricorrenza sulla scorta dei fatti ricostruiti dalla Corte di appello.
Quanto alla carenza della motivazione sull’utilizzazione di tale “metodo”, la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto, sulla scorta di un succinto riferimento per tutti i reati di estorsione, applicabile l’aggravante quale conseguenza automatica dell’esistenza dell’associazione mafiosa, ma cio’ non e’ certamente sufficiente perche’, come si e’ detto, la norma prevede espressamente la necessita’ che sia accertata la determinata modalita’ della condotta.
La Corte, poi, aggiunge quale dato significativo di questa vicenda concreta che la vittima “collego’ la sua aggressione a (OMISSIS), (OMISSIS) e a “quell’altro””; non chiarisce, pero’, ne’ si comprende, perche’ cio’ sarebbe significativo ai fini della modalita’ “mafiosa” della condotta; tale minima motivazione e’, quindi, solo apparente.
In ogni caso, il complesso degli elementi probatori trascritti, con la succinta analisi fatta dai giudici di appello, dimostra che la vicenda in questione si colloca nell’ambito di relazioni stabili tra un limitatissimo numero di persone che continuano ad incontrarsi anche successivamente; (OMISSIS) risulta anche aver saldato l’ulteriore debito per acquisti che aveva effettuato nel negozio della convivente di (OMISSIS) (vicenda, peraltro, presente nel capo di imputazione, ma per la quale non vi e’ espressa condanna ne’ se ne fa in alcun modo menzione) e, addirittura, secondo le trascrizioni delle conversazioni nel testo della sentenza di primo grado, (OMISSIS) nel medesimo contesto temporale in cui si lamentava dell’aggressione, avrebbe chiesto aiuto proprio al (OMISSIS) per trovare un lavoro (va considerato che, pero’, vi sono significative differenze delle trascrizioni delle conversazioni, tanto che in quelle usate dalla Corte di appello la presunta richiesta di (OMISSIS) e’ trascritta in altro modo).
E’ quindi escluso che la condotta sia stata tenuta evocando la esistenza di una pretesa associazione mafiosa sia perche’ non vi e’ stata alcuna motivazione su una tale condotta e sia, soprattutto, perche’ la stessa e’ incompatibile con i fatti come ricostruiti dai giudici di merito.
3. Estorsione in danno di (OMISSIS): ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 3 del primo decreto).
In questo caso, secondo l’accusa, l’estorsione sarebbe stata commissionata sempre da (OMISSIS) che si sarebbe servito di (OMISSIS) per ottenere da (OMISSIS) il pagamento di alcuni assegni, risultati privi di copertura, ricevuti per rifornimenti di benzina: nel giugno 2013 (OMISSIS) avrebbe minacciato (OMISSIS) per costringerlo ad estinguere il debito.
Entrambi, quindi, sono stati condannati.
I motivi dei due imputati in punto di responsabilita’ sono del tutto infondati.
3.1. Il fatto non e’ stato contestato da (OMISSIS) e, del resto, la sua responsabilita’ e’ stata accertata con ampia motivazione dai giudici di merito sulla base della testimonianza della persona offesa e delle intercettazioni.
D’altra parte, le censure proposte nell’interesse di (OMISSIS) sono generiche, limitate alla mera negazione di quanto esposto in sentenza: in particolare, la sua attivita’ minacciosa, consistita nel recarsi nella strada prospiciente la casa della vittima, e li’ trattenendosi con atteggiamento platealmente minaccioso, risulta essere stata chiaramente percepita dal debitore; che, poi, (OMISSIS) sia stato o meno retribuito da (OMISSIS) per tale opera di convincimento, non incide sul concorso nel reato che certo non richiede quale elemento costitutivo il suo tornaconto personale.
La qualificazione del reato quale estorsione e’ corretta, in quanto l’estorsione ricorre nel caso di una condotta di recupero di un credito, effettuata mediante l’ausilio di una terza persona inviata ad esercitare una “seria” violenza o minaccia.
Nel caso di specie deve ritenersi che la minaccia fosse seria sulla base innanzitutto di quanto affermato testualmente dalla vittima nel corso delle intercettazioni trascritte nella sentenza e comunque dichiarato dalla stessa quale testimone in dibattimento: la moglie gli aveva riferito di due persone, (OMISSIS) e (OMISSIS), che in sua assenza si erano presentate a casa loro per incontrarlo e che (OMISSIS) era rimasto davanti casa in attesa del suo ritorno, assumendo un atteggiamento plateale, andando avanti ed indietro e riferendo ai passanti del debito del (OMISSIS), minacciando violenze nei suoi confronti (la moglie di (OMISSIS), in particolare, riferiva di espressioni quali “mo’ aspetto che arriva in garage e gli sfascio la macchina e poi gli buco la panza”).
3.2. Riguardo alle aggravanti, escluse quelle collegate alla esistenza della associazione mafiosa, come detto sopra, deve negarsi che vi sia stato un “metodo mafioso”.
Vi e’, infatti, innanzitutto una totale assenza di motivazione: la Corte di Appello si limita ad affermare che ” (OMISSIS) subi’ la “visita” di (OMISSIS) e (OMISSIS) e ne chiese conto a (OMISSIS)”, ma si tratta di una motivazione solo apparente perche’ non e’ neanche riferibile al tema dell’aggravante.
Comunque, una tale modalita’ e’ chiaramente esclusa alla stregua dei presupposti in fatto esposti dalla sentenza. Le stesse trascrizioni delle conversazioni sui contatti tenuti dalla persona offesa con (OMISSIS) dopo l’intervento di (OMISSIS) e, comunque, le modalita’ della condotta di quest’ultimo, non hanno alcuna caratteristica del “metodo mafioso”.
Difatti, ribadite le regole esposte in riferimento all’estorsione del capo 2, non risulta in alcun modo espressamente evocata la “forza di intimidazione” di una associazione mafiosa e, soprattutto, i testimoni riferiscono, in piena corrispondenza con il contenuto del colloquio intercettato tra la vittima e (OMISSIS), che si era in presenza di minacce strettamente poste in essere per conto del (OMISSIS) personalmente. Si consideri, infine, che l’obiettivita’ della condotta non era di per se’ di gravita’ tale da fare ipotizzare l’azione di una banda criminale.
4. Estorsione in danno di (OMISSIS): ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 4 del primo decreto).
Questa estorsione, secondo la ricostruzione contenuta nelle sentenze, e’ stata realizzata da (OMISSIS) per recuperare un debito di 180.000 Euro che (OMISSIS) aveva contratto nei confronti di suo padre, (OMISSIS), condannato per tale estorsione e successivamente deceduto. In questo caso, sarebbe stato incaricato ancora una volta (OMISSIS), il quale avrebbe minacciato e aggradito fisicamente (OMISSIS).
Hanno proposto ricorso sia (OMISSIS) che (OMISSIS).
4.1. I motivi sono infondati per la parte in cui escludono la responsabilita’, proponendo valutazioni alternative rispetto al materiale probatorio, peraltro a fronte di una ricostruzione logica ed assai dettagliata del giudice di merito, non residuando ambiti di valutazione in questa sede di legittimita’.
4.2. Invece, sono motivi fondati per quanto riguarda le aggravanti.
Per le aggravanti connesse alla esistenza della associazione mafiosa vale quanto detto sopra. Quanto al “metodo mafioso”, ribadite le regole esposte in riferimento all’estorsione del capo 2, anche in questo caso non vi e’ stata alcuna specifica valutazione da parte della Corte di appello, ragione che giustificherebbe di per se’ l’annullamento. Comunque e’ evidente dagli stessi presupposti in fatto lungamente esposti (e dalla sintesi della vicenda fatta nella sentenza di primo grado, soprattutto quanto ai complessivi rapporti ed alla particolare personalita’ di (OMISSIS), ritenuto dai giudici di merito “un abile truffatore, abituato a dilapidare il (OMISSIS), soprattutto altrui, e capace di ottenere e gestire prestiti su piu’ fronti”) che, pur se sono riportate circostanze maggiormente indicative di un timore della persona offesa nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) (non condannati per tale reato, pur se presenti nel contesto ambientale in cui veniva a trovarsi la medesima persona offesa), non si fa mai riferimento ad alcuna evocazione di un’associazione mafiosa.
Se del caso, da quanto riportato, il timore era dovuto alla notorieta’ criminale propria dei due.
Anche per tale reato, quindi, l’annullamento per la esclusione di tale aggravante va disposto senza rinvio non residuando ambiti per una diversa decisione.
5. Tentata Estorsione in danno di (OMISSIS): ricorso di (OMISSIS) (capo 5 del primo decreto).
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del tentativo di estorsione ai danni di (OMISSIS), titolare di una gioielleria, per ottenere il pagamento di un debito contratto nei suoi confronti. In assenza della prova del versamento effettivo, la Corte di appello ha ritenuto che si trattasse di un fatto restato allo stadio di tentativo.
Per ottenere il pagamento del debito, (OMISSIS) sarebbe stato aggredito e picchiato in occasione di una sua visita a (OMISSIS) presso la pompa di benzina di (OMISSIS), dove lo stesso sarebbe giunto con la figlia. Dalle conversazioni intercettate e riportate dalla sentenza impugnata, (OMISSIS) sarebbe stato consigliato da alcuni presenti a non aggredire (OMISSIS) alla presenza della figlia, sicche’ l’avrebbe portato nel retro del locale per poi picchiarlo.
5.1. Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) avverso tale condanna e’ infondato.
Innanzitutto, quanto alla pretesa violazione dell’articolo 521 c.p.p., il ricorso si limita ad una mera doglianza, non considerando la specifica risposta della Corte di appello sull’analogo motivo dell’impugnazione di merito.
Poi, a fronte di una ricostruzione dei fatti rilevanti con motivazione completa ed esente da palesi errori logici, il ricorrente sostanzialmente formula generiche contestazioni in punto di fatto, non compatibili con il giudizio di legittimita’.
Vanno, invece, escluse le aggravanti con i medesimi rilievi gia’ fatti. Anche in questo caso, peraltro, la vicenda si colloca nell’ambito di rapporti personali diretti e certamente senza alcuna evocazione di forza “mafiosa”.
Innanzitutto la Corte di appello non indica alcuna ragione per la quale la aggravante vada contestata in questa vicenda; ne’ per questa puo’ rilevare la affermazione generale che i responsabili di ciascuna estorsione erano “soggetti incaricati delle riscossioni” in quanto, in questo caso, (OMISSIS) agiva per un proprio credito, in parte derivante dalla indebita appropriazione dei due orologi che (OMISSIS) aveva consegnato in conto vendita.
Poi, comunque, non risulta in alcun modo l-evocazione”, anche solo implicita, della forza di una associazione mafiosa, perche’ quanto riportato in sentenza e’ chiaramente riferito ad una condotta minacciosa e violenta nei rapporti personali diretti tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
6. Tentata estorsione in danno di (OMISSIS): ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 6 del primo decreto).
(OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli articoli 56 e 629 c.p. per avere tentato, tra l’aprile e il giugno del 2013, di costringere (OMISSIS), commerciante di automobili, a cedere loro un terreno al quale erano interessati per utilizzarlo a fini economici. La Corte di appello ha valorizzato, oltre alle intercettazioni di conversazioni, quanto riferito dalla persona offesa che ha raccontato dei suoi iniziali rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS), di come costoro avessero iniziato a frequentare con assiduita’ il suo esercizio commerciale assumendo un atteggiamento invadente e, quindi, della loro pretesa ad ottenere la cessione del terreno in questione. Per indurlo a tanto, erano giunti a minacciarlo di danni alla sua persona, ai suoi familiari ed all’azienda.
6.1. I motivi di (OMISSIS) e (OMISSIS) riferiti a tale reato sono infondati in quanto non vi e’ alcun vizio di motivazione.
(OMISSIS), in particolare, fa riferimento ad avere segnalato nell’impugnazione contraddizioni, inesattezze e falsita’ di quanto detto da (OMISSIS) nel corso delle conversazioni intercettate e rinvia alla “corposa produzione documentale in corso di causa”, in particolare brogliacci di conversazioni, per porre in dubbio la attendibilita’ della testimonianza di (OMISSIS).
(OMISSIS), parimenti, contesta la valutazione di attendibilita’ della testimonianza di (OMISSIS), segnalando il contrasto con una intercettazione di cui indica la corretta interpretazione ed altre discordanze che renderebbero inattendibile la testimonianza della vittima.
La Corte di appello, invero, ha ricostruito la vicenda con ampie argomentazioni per le quali non si rilevano errori logici ed ha sostanzialmente considerato i dati incerti segnalati dalle difese; non ha quindi avuto ragioni per dubitare dell’attendibilita’ di (OMISSIS), riscontrato dal testimone (OMISSIS), che ha riferito dell’attivita’ dei ricorrenti per indurre lui ed il padre a cedere il terreno, chiarendo cio’ che gia’ era risultato chiaro dalle intercettazioni.
A fronte di tale motivazione adeguata, i motivi risultano sostanzialmente mirati alla revisione della valutazione delle prove, proponendo una interpretazione alternativa di alcune intercettazioni, attivita’ non consentita in sede di legittimita’.
6.2. Anche in questo caso vanno escluse le aggravanti in contestazione, come gia’ detto.
Piu’ in particolare, per quanto riguarda il “metodo mafioso”, la Corte di appello in questo caso si sofferma lungamente sulle dichiarazioni della persona offesa in udienza nonche’ su quanto intercettato per rilevare la particolare condizione di intimidazione del (OMISSIS) rispetto ai due imputati. Sebbene risulti che il (OMISSIS) fosse di per se’ in soggezione nei confronti dei due, prima ed a prescindere dall’esercizio di minaccia nella specifica vicenda del terreno, tuttavia non si puo’ ritenere che vi sia stata una intimidazione mafiosa: il timore era chiaramente riferito alle specifiche persone di (OMISSIS) e (OMISSIS), situazione peraltro del tutto comune in tema di estorsione, e non ad una pretesa forza di una banda criminale di appartenenza. Come la stessa Corte riferisce, (OMISSIS) “sentito in fase di indagini il 27.1.205 ha spiegato che il rapporto con (OMISSIS) e (OMISSIS) era nato come rapporto di lavoro perche’ i due erano suoi clienti, che pero’ poi in seguito erano divenuti sempre piu’ invadenti”. Anche il teste (OMISSIS) ha affermato che i timori paventati dal (OMISSIS) erano riferiti ai due ricorrenti.
Quindi, a prescindere dalla portata effettiva dell’atteggiamento di intimidazione e delle questioni poste dalle difese sulla incertezza manifestata dalla persona offesa in occasione della sua deposizione, dovute alla inattendibilita’ e non alla condizione di intimidito, quanto rappresentato non integra un “metodo mafioso” rilevante ai fini dell’articolo 416-bis.1 c.p., che richiede l’evocazione e percezione di una associazione mafiosa.
7. Estorsione in danno di (OMISSIS): ricorso di (OMISSIS) (capo 7 del secondo decreto).
(OMISSIS) e’ stato condannato anche in relazione ad una seconda estorsione realizzata sempre ai danni di (OMISSIS). Lo avrebbe costretto a consegnargli la somma di mille Euro, corrispondente alla provvigione che il (OMISSIS) aveva guadagnato per la rivendita di un’automobile BMW X3 dello stesso (OMISSIS), lasciata in permuta in funzione dell’acquisto di una Jeep Wrangler, consegnata a (OMISSIS) il (OMISSIS).
Dalla sentenza si apprende che (OMISSIS) si era lamentato perche’ il commerciante, cui era stata affidata la sua vecchia auto per la rivendita, l’aveva poi effettivamente rivenduta con un forte ricarico, cosi’ dimostrando che a lui, al momento della permuta, era stato riconosciuto un valore troppo basso.
Le intercettazioni hanno dimostrato, nella ricostruzione dei giudici, che (OMISSIS) ha effettivamente consegnato a (OMISSIS) la somma pari alla propria provvigione, di mille Euro; inoltre, “nel corso del suo esame il 21.3.2016 (OMISSIS) ha confermato la vicenda dell’auto e ha spiegato di aver restituito a (OMISSIS) i mille Euro della sua provvigione per non scontentarlo come cliente”.
7.1. Il ricorso di (OMISSIS) per tale reato e’ infondato.
Anche in questo caso l’imputato contesta la ricostruzione dei fatti che nella sentenza non e’ affatto carente ne’ presenta manifesti errori logici rispetto alle premesse in fatto.
In particolare, la Corte di appello ha offerto argomentazioni congrue per ritenere dimostrata la minaccia implicita per potere ottenere una maggiore somma per l’auto data in permuta, che e’ poi corrisposta a quella che inizialmente era la provvigione spettante al (OMISSIS). I giudici di secondo grado hanno spiegato come (OMISSIS) decise di dare a (OMISSIS) la somma a lui spettante in ragione di quella condizione di intimidazione creata volutamente dal (OMISSIS) nel contesto della vicenda del capo 6).
In questo modo, il giudice di merito ha superato l’ipotesi alternativa, secondo cui che la condotta di (OMISSIS) si sarebbe limitata al mero cedere ad una pretesa di un cliente che, pur se in torto, non si voleva scontentare.
A fronte della adeguatezza di tale motivazione, non puo’ farsi un diverso apprezzamento di fatto in questa sede. Va anche confermata la qualificazione giuridica del fatto poiche’ la pretesa del (OMISSIS), cui la vittima ritenne di dovere aderire per il timore che aveva nei suoi confronti, non era comunque riferibile al rapporto con (OMISSIS); questi aveva avuto il ruolo di mero intermediario per avere fatto da tramite con il compratore ed aveva ricevuto una provvigione che si vide costretto a riversare per intero al (OMISSIS). L’eventuale “diritto” alla differenza per il maggiore valore dell’auto venduta doveva essere fatto valere, se del caso, nei confronti del terzo commerciante di auto usate. E’ palese, quindi, la ingiustizia della pretesa nei confronti di (OMISSIS) per cui il fatto effettivamente integra il reato di estorsione.
7.2. Anche per questa ipotesi, comunque, vanno escluse le aggravanti valendo gli argomenti gia’ svolti. Per il “metodo mafioso”, risulta utilizzato, per ottenere il risultato, il timore dovuto alle singole persone del (OMISSIS) e del (OMISSIS), per la propria capacita’ criminale; la stessa decisione impugnata non ha neanche prospettato alcuna evocazione di forza criminale di un gruppo.
III. I reati commessi per la espansione delle attivita’ delle cooperative facenti capo a (OMISSIS).
1. Premessa.
Si tratta di reati che, nella ricostruzione dei giudici di merito, sarebbero stati commessi nell’ambito delle attivita’ delle cooperative facenti capo a (OMISSIS), finalizzati alla acquisizione di appalti di servizi del Comune di Roma e di altri enti esercenti servizi pubblici locali.
Secondo la sentenza impugnata ” (OMISSIS) sviluppo’ un sistema di cooperative e di societa’ di capitali (che davano lavoro ad oltre 1.000 dipendenti, fra cui molti ex detenuti), le quali erano contigue a settori e partiti di Sinistra, e formavano un gruppo coordinato con sede in via (OMISSIS).
Questo gruppo cooperativistico di (OMISSIS) aveva instaurato rapporti con il mondo politico e burocratico dell’amministrazione capitolina, principale committente delle prestazioni offerte dalle cooperative, tra l’altro nei settori della manutenzione del verde, dell’accoglienza degli immigrati e dello smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda l’attivita’ svolta da (OMISSIS) prima della sua intesa con (OMISSIS), lo stesso (OMISSIS) ha descritto un sistema degli appalti al Comune di Roma fondato sugli accordi spartitori piu’ o meno leciti e ha ammesso di aver costruito nel tempo una serie di contatti con i vertici dell’Amministrazione e con i politici, anche ad alto livello (andava personalmente a parlare con (OMISSIS) e (OMISSIS) – pag. 1804 sentenza).
Nel confermare la responsabilita’ di (OMISSIS) la sentenza di questa Corte di appello in data 6.7.2017, divenuta definitiva, ha accertato che “gia’ da tempo prima dei fatti di questo processo” le cooperative di (OMISSIS) furono favorite sia legittimamente che illegittimamente da alcuni esponenti politici asserviti al suo sistema.
(OMISSIS), amministratore della cooperativa sociale Sviluppo e Servizi, nel corso delle indagini ha dichiarato che dal 2006 era impossibile partecipare alle gare riservate alle cooperative sociali nell’ambito dei servizi gestiti da (OMISSIS) e piu’ in generale nel settore dell’ambiente perche’ le gare venivano fatte su misura per la (OMISSIS). Il teste in particolare ha dichiarato, riferendosi a (OMISSIS): “se non andavi a genio a lui avevi chiuso” (cfr. dichiarazioni rese in data 28.1.2015 riportate nella sentenza del Gup del Tribunale di Roma in data 3.11.2015 nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed altri, divenuta irrevocabile il 28.2.2018 ed acquisita in primo grado all’udienza del 1.2.2016).
Il gruppo di (OMISSIS), attraverso la remunerazione (sovvenzioni per cene ed eventi, assunzione di soggetti raccomandati, scambi di favori, vere e proprie tangenti) di politici appartenenti sia alla sua area di riferimento sia allo schieramento opposto, riusciva a sollecitare finanziamenti pubblici e poi in concreto l’affidamento dei servizi finanziati, riuscendo negli anni ad ottenere le proroghe delle precedenti assegnazioni.
(OMISSIS) aveva creato uno stabile sistema di infiltrazione nelle istituzioni in base a cui i Dipartimenti, i Municipi e gli altri centri di costo di Roma Capitale per la gestione dei servizi fecero ricorso sistematico alle proroghe non previste nel bando originario e ad affidamenti diretti in favore delle alle cooperative di (OMISSIS) ostacolando la libera concorrenza e alterando la possibilita’ di accesso alle gare di appalto e la regolarita’ del loro svolgimento”.
A sua volta il Tribunale ha evidenziato come il gruppo di gestione delle cooperative di (OMISSIS), per la presenza di uno stabile programma di ricorso ai reati di corruzione, turbativa d’asta e quant’altro per l’espansione nel proprio settore economico di interesse, avesse costituito una associazione per delinquere alla quale, alla fine del 2011, si aggrego’ anche (OMISSIS) iniziando una collaborazione con (OMISSIS).
Su questo punto, la ricostruzione della Corte di appello diverge in quanto ritiene che nel 2011 sia nata una nuova associazione con la confluenza nell’associazione di (OMISSIS) non solo di (OMISSIS), ma dell’intero gruppo di (OMISSIS).
Tale questione sara’ oggetto di un’apposita trattazione, mentre per ora verranno valutati i singoli reati, ritenuti anche reati fine della associazione per delinquere.
2. I reati di corruzione: le questioni giuridiche in campo.
La Corte di Appello con una argomentazione generale, riferita ad una pluralita’ di contestazioni in cui pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio risultavano messi “a libro paga” dalla organizzazione criminale, ha affermato conclusivamente che “le numerose ipotesi accertate di corruzione c.d. “per asservimento della funzione” devono quindi essere qualificate come corruzioni “proprie”, caratterizzate dalla vendita della discrezionalita’ e dalla rinunzia alla valutazione comparativa degli interessi, punibili ai sensi dell’articolo 319 c.p., e devono essere configurate come “reati permanenti” rispettivamente consumati con l’ultima delle condotte”.
Tale valutazione giuridica non puo’ essere generalizzata.
Si tratta di una questione che e’ stata oggetto di motivi di ricorso da parte di numerosi molteplici imputati ed e’ dunque necessario fissare i principi di diritto di riferimento.
Sulla base di tali regole generali, si procedera’ a qualificare i fatti oggetto delle singole imputazioni.
2.1. I rapporti tra corruzione propria e corruzione impropria prima delle modifiche apportate con la L. n. 190 del 2012.
Nel sistema precedente alla riforma attuata con la L. 6 novembre 2012, n. 190, il reato di corruzione esprimeva una concezione c.d. mercantile; si incriminava la pattuizione avente ad oggetto la compravendita di singoli atti amministrativi, conformi o contrari ai doveri d’ufficio.
Nell’ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, erano disciplinati i distinti reati di corruzione propria o per atti contrari ai doveri d’ufficio, di cui all’articolo 319 c.p., e di corruzione impropria o per atto d’ufficio, punita dall’articolo 318 c.p..
La relativa linea di discrimine riguardava l’oggetto del patto corruttivo e, in particolare, la conformita’ o meno ai doveri d’ufficio dell’atto compiuto.
Il chiaro riferimento all’atto dell’ufficio aveva tuttavia fatto emergere evidenti difficolta’ in tutti i casi di sistemici rapporti “clientelari” tra soggetti pubblici e privati, cioe’ quei rapporti che prescindevano da una stretta logica di formale sinallagma, in quanto fondati non sul mercimonio di specifici atti – singoli o molteplici – quanto, piuttosto, sull’asservimento della parte pubblica, che si poneva stabilmente a disposizione di quella privata.
In particolare, l’ineffettivita’ del sistema, la sua incapacita’ a fornire una limpida risposta, la sua inadeguatezza strutturale emergeva in maniera evidente in tutti i casi in cui il patto corruttivo aveva ad oggetto “il rapporto” tra soggetto pubblico e privato e ruotava su interessenze sganciate “a monte” dal compimento di specifici atti, che, peraltro, in molti casi non erano rinvenibili nemmeno ex post.
Si trattava di casi in cui l’oggetto del patto corruttivo era, per cosi’ dire, muto, nel senso che al momento in cui l’accordo illecito veniva concluso il pubblico ufficiale non “vendeva” atti, ma se stesso, il suo essere pubblico ufficiale, la sua funzione, il futuro esercizio del potere pubblico.
L’effetto che ne era conseguito era stato il sostanziale mutamento dell’oggetto dello scambio corruttivo, passato dall’atto alla funzione del pubblico agente.
Tale traslazione si era verificata nel corso del tempo attraverso:
a) la dematerializzazione dell’elemento di fattispecie di corruzione propria dell’atto di ufficio;
b) la inclusione nella nozione di atto d’ufficio dei meri comportamenti, ovvero l’affermazione di principio secondo cui sarebbe stato sufficiente la individuabilita’ nel genere dell’atto;
d) la interpretazione estensiva dello stesso concetto di atto contrario ai doveri d’ufficio, ravvisata anche nei casi in cui l’atto, pur formalmente legittimo, persegua “finalita’ diverse”; la questione, come meglio si dira’, attiene all’esercizio dell’attivita’ discrezionale ed in tale contesto si era tendenzialmente ritenuto di ravvisare “sempre” la corruzione propria, addebitando al pubblico agente la violazione di doveri generali e, in particolare, di quello d’imparzialita’, per il fatto oggettivo di avere ricevuto (OMISSIS) o altra utilita’;
e) l’affermazione secondo cui la corruzione propria era ravvisabile anche nel caso in cui la promessa o la dazione fossero riferiti nella previsione generica di eventuali, futuri, imprecisati atti, al fine di ottenere la benevolenza del soggetto corrotto;
f) l’inevitabile sostanziale ridimensionamento della corruzione impropria, sussistente nei soli casi in cui il mercimonio riguardasse specifici atti conformi ai doveri d’ufficio e cioe’, in sostanza, solo nei casi di compimento di atti vincolati.
2.2. La “nuova” fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione. In tale contesto e’ intervenuta la L. n. 190 del 2012 che ha introdotto la nuova fattispecie di corruzione per la funzione prevista dall’articolo 318 c.p.. Con la nuova fattispecie:
a) e’ scomparso il riferimento all’atto d’ufficio legittimo, adottato o da adottare da parte del pubblico ufficiale;
b) il patto corruttivo ha per oggetto l’esercizio dei poteri o delle funzioni: il compenso che il pubblico agente riceve non retribuisce piu’ il compimento di un atto non contrario ai doveri dell’ufficio, ma, piu’ in generale, rimunera “la presa in carico” degli interessi di cui e’ portatore il privato;
c) il consenso del funzionario pubblico alla pattuizione illecita deve essere accertato, atteso che l’accordo segna la linea di confine con la “nuova” istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p., comma 1) in cui l’offerta e la promessa di (OMISSIS) o altra utilita’ non e’ accettata dall’agente pubblico ovvero resta allo stadio di sollecitazione, se l’iniziativa proviene da quest’ultimo (articolo 322 c.p., comma 3);
d) e’ stato configurato un reato eventualmente permanente, almeno nei casi di plurime dazioni indebite che trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell’asservimento della funzione pubblica. (Sez. 6, n. 3043 del 27/12/2015 (dep. 2016), (OMISSIS), Rv. 265619, in cui la Corte ha qualificato in termini di corruzione per l’esercizio della funzione la condotta di un indagato che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonche’ di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di societa’ cooperative facenti capo ad altro coindagato; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49226 del 25/9/2014, Chisso, Rv. 261355).
Entrambe le fattispecie criminose previste dagli articoli 318 – 319 c.p. descrivono il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato, il cui oggetto tuttavia deve essere accertato.
Concluso l’accordo, il reato e’ perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; e’ l’accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all’adozione dell’atto- legittimo o illegittimo che sia – ovvero all’esercizio della funzione.
Cio’ che accomuna le due fattispecie e’ il divieto di “presa in carico” d’interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico; nella corruzione per l’esercizio della funzione, invece, la “presa in carico” realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacita’ di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo.
I delitti di corruzione puniscono il collateralismo clientelare o mercantile.
2.3. I rapporti tra gli articoli 318 e 319 c.p.: l’indirizzo della giurisprudenza che si pone in continuita’ con il precedente.
Si e’ posto il tema della corretta individuazione dei rapporti strutturali tra le due fattispecie.
Secondo un primo orientamento, autorevolmente sostenuto in dottrina, nella specie vi sarebbe un’ipotesi di concorso apparente di reati ex articolo 15 c.p.; le due fattispecie sarebbero tra loro in rapporto di specialita’ unilaterale per specificazione.
Sarebbe generale la norma di cui all’articolo 318 c.p. e speciale quella dell’articolo 319 c.p.; il reato di corruzione propria sarebbe infatti configurabile solo in presenza di uno specifico atto, individuato o individuabile, oggetto dell’accordo corruttivo.
Un secondo orientamento fa invece riferimento al principio di sussidiarieta’ ed al disvalore giuridico del fatto: tra due norme, che tutelano lo stesso bene giuridico, si dovrebbe applicare quella che realizza un’offesa maggiore.
Dunque, anche seguendo detta impostazione, l’articolo 319 c.p. sarebbe applicabile solo in presenza di un accordo che preveda da parte del pubblico funzionario corrotto il compimento di un atto determinato o determinabile.
In definitiva, due diversi ambiti:
1) il primo, riferibile all’articolo 319 c.p., in cui il patto corruttivo ha ad oggetto uno specifico atto, determinato o determinabile, che il funzionario si sia impegnato a compiere (o abbia compiuto) a favore del privato;
2) il secondo, relativo al nuovo articolo 318 c.p., riguarda tutti i casi in cui l’agente pubblico si accorda con il privato corruttore, ma l’oggetto del patto attiene alla messa a disposizione della sua funzione o dei suoi poteri in relazione al compimento di possibili, futuri, non specificati atti vantaggiosi e favorevoli per il privato; si tratta di casi in cui la dazione pone le condizioni per ottenere futuri favori.
Rispetto a tale quadro di riferimento, la questione riguarda se, anche dopo la nuova fattispecie di corruzione per la funzione, continuino ad essere riconducibili al reato di corruzione propria tutti quei fatti che, sulla base del diritto vivente precedente alla L. n. 190 del 2012, erano ricondotti all’articolo 319 c.p. in ragione della indicata attivita’ interpretativa estensiva, sostanzialmente fondata sul processo di smaterializzazione dell’atto oggetto del patto corruttivo.
In concreto, il tema attiene a tutti i casi in cui il pubblico ufficiale sia “solo” a “libro paga” e se la nuova fattispecie di cui all’articolo 318 c.p. debba essere interpretata come se il suo dato testuale sia rimasto identico a quello precedente, nel senso di ritenere configurabile la fattispecie in questione solo in presenza di atti conformi ai doveri d’ufficio e, fra questi, solo in presenza di atti vincolati, atteso che, in presenza di patti prospettici ovvero di atti discrezionali, il reato sussistente sarebbe sempre quello di corruzione propria.
Secondo un primo orientamento, che parrebbe consolidato, all’articolo 318 c.p. non potrebbero essere ricondotti i casi di generale asservimento dell’intera funzione, che continuerebbero ad integrare la fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Gli argomenti sono molteplici, costantemente richiamati.
Si e’ sostenuto, da un lato, che il generico riferimento, anticipato dalla preposizione finalistica “per”, all’esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale – espresso dal nuovo articolo 318 c.p. – non consentirebbe una immediata decifrabilita’ delle concrete forme o espressioni che il mercimonio di funzioni e poteri puo’ assumere in concreto, e, dall’altro, che sarebbe ben singolare che una disciplina normativa (quella introdotta dalla L. n. 190 del 2012), tesa ad armonizzare le disposizioni sanzionatorie di sempre piu’ diffusi fenomeni di corruzione sistemica e a renderne piu’ agevole l’accertamento e la perseguibilita’, offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell’offensivita’, di ragionevolezza (articolo 3 Cost.) e di proporzionalita’ della pena (articolo 27 Cost.).
Il tema – in verita’ valorizzato prima della modifica della cornice edittale dell’articolo 318 c.p., ad opera della L. 9 gennaio 2019, n. 3 – ruota intorno all’assunto secondo cui non sarebbe sistemico che la condotta di un pubblico ufficiale che compia per (OMISSIS) o altra utilita’ (“venda”) un solo suo atto contrario all’ufficio debba essere punito con una cospicua pena, mentre invece un pubblico funzionario stabilmente infedele, che ponga l’intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato, con contegni di infedelta’ sistematici e in relazione ad atti contrari alla funzione non predefiniti o nemmeno specificamente individuabili ex post (in caso diverso si rifluirebbe, come e’ ovvio, nella previsione dell’articolo 319 c.p.), debba essere irrazionalmente punito con una pena piu’ mite.
Una diversa interpretazione, evidenzia l’impostazione in parola, troverebbe giustificazione solo sul presupposto, tuttavia non razionale sul piano sistematico, secondo cui vi sarebbe una maggiore offensivita’ ed un piu’ elevato disvalore giuridico e sociale nella condotta prevista dall’articolo 318 c.p. rispetto a quella di cui all’articolo 319 c.p..
Tali considerazioni spiegano l’affermazione tradizionale secondo cui, ai fini della integrazione del delitto di cui all’articolo 319, non sarebbe necessaria l’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di (OMISSIS) o altre utilita’ non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli ed a violare i doveri di fedelta’, di imparzialita’ e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo, Rv. 254055 che richiama, tuttavia, Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184; Sez. 6, n. 21192 del 26/02/2007, Eliseo, Rv. 236624; si tratta di pronunce tutte precedenti alla introduzione della nuova fattispecie di cui all’articolo 318 c.p.).
Dunque, la fattispecie prevista dall’articolo 318 avrebbe sostanzialmente un ambito di operativita’ residuale, potendo ravvisarsi solo nella ipotesi in cui la vendita della funzione abbia ad oggetto il mercimonio di un atto conforme ai doveri di ufficio, ovvero un atto non determinato (ex ante o ex post), ovvero non determinabile; il reato non sarebbe neppure sostanzialmente configurabile, come si dira’, nemmeno nel caso di atto discrezionale conforme ai doveri d’ufficio (sul tema, Sez. 6, n. 8211 del 11/2/2016, Ferrante, Rv. 266510; Sez. 6, n. 40237 del 7/7/2016, Giangreco, Rv. 267634; Sez. 6, n. 15959 del 23/2/2016, Caiazzo, Rv. 266735; Sez., 6, n. 47271 del 25/9/2014, Casarin, Rv. 260732; Sez. 6, n. 6056 del 23/9/2014, (dep. 2015), Stafferi, Rv. 262233, Sez. 6, n. 9883 del 15/10/2013, (dep. 2014), Terenghi, Rv.258521; conforme e’ anche Sez. 6, n. 24535 del 10 aprile 2015, Mogliani).
L’atto, peraltro, sarebbe sempre quantomeno determinabile in ragione della competenza e della sfera di influenza del pubblico ufficiale; nel contesto della interpretazione estensiva dell’articolo 319 c.p. di cui e’ detto, l’indirizzo in esame si pone infatti in chiara continuita’ con il principio secondo cui, ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 319 c.p., sarebbe sufficiente la mera individuabilita’ del genus di atti da compiere, e detta operazione sarebbe possibile in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, cosi’ da essere suscettibile di specificarsi in una pluralita’ di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus. (tra le tante, Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Di Giorgio, Rv. 253216; Sez.6, n. 2818 del 02/10/2006, Bianchi, Rv. 235727).
Un’interpretazione conservativa del nuovo articolo 318 c.p., a cui viene attribuita una sostanziale funzione accessoria, di contorno, come se il testo della norma non fosse stato innovato.
2.4. La corruzione per l’esercizio della funzione e la anticipazione della tutela.
Restano tuttavia sullo sfondo delicate questioni che attengono, da una parte, al rapporto di specialita’ unilaterale che caratterizza il reato di corruzione propria rispetto a quello di cui all’articolo 318 c.p., e, dall’altro, sul piano della offensivita’, alla progressione criminosa che viene a realizzarsi attraverso le due fattispecie.
Quanto a quest’ultimo profilo, si e’ gia’ detto di come sia diffusa l’affermazione secondo cui la offensivita’ della condotta del pubblico ufficiale che venda la funzione senza accordarsi per il compimento di un atto specifico, determinato o determinabile, contrario ai propri doveri di ufficio sarebbe comunque maggiore rispetto a quella del funzionario che, in ragione del patto corruttivo, compia anche solo un atto contrario ai propri doveri di ufficio.
Si tratta di un assunto che deve essere precisato.
Si e’ correttamente evidenziato come, se e’ vero che, attraverso l’articolo 318 c.p. il legislatore abbia inteso punire di per se’ la condotta del pubblico ufficiale che, dietro compenso di una utilita’, “prenda a carico” un interesse privato a prescindere dal compimento di un atto dell’ufficio, e’ altrettanto vero che in tali casi l’incriminazione sembra rispondere alla logica della anticipazione della tutela del bene protetto dalla norma – e, in particolare, della imparzialita’ dell’agire amministrativo- secondo lo schema del reato di pericolo.
In tal senso la fattispecie di cui all’articolo 318 c.p. rivela una offensivita’ diversa e – probabilmente – minore rispetto al reato di corruzione propria, che e’ fondata, invece, sul danno in concreto arrecato e sull’accertamento di un nesso strumentale tra la dazione-promessa e il compimento di un determinato o comunque ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio.
Se infatti l’oggetto dell’accordo corruttivo con cui il pubblico ufficiale vende “solo” la sua funzione e’ l’impegno a considerare in futuro, cioe’ a curare, gli interessi del privato corruttore ed a tutelarlo, appaiono condivisibili le impostazioni dottrinarie e le affermazioni contenute in altre sentenze della Corte di cassazione secondo cui “il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravita’ (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensivita’ del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedelta’ ed imparzialita’ del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell’altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto” (ed in particolare, della imparzialita’ dell’azione amministrativa) meritando quindi una pena piu’ severa (cosi’, Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018 (dep. 2019), Palozzi, Rv. 274984; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261353, e sostanzialmente, Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Masobrio, Rv. 276783; Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801).
E’ fondato ritenere che la nuova formulazione dell’articolo 318 c.p., ora rubricata come corruzione per l’esercizio della funzione, abbia inciso notevolmente sulla struttura della norma, mutandone la natura; mentre infatti nella precedente versione la fattispecie era pur sempre costruita come reato di danno, connesso alla compravendita di un atto d’ufficio (purche’ non contrario ai doveri), nella nuova tipizzazione il legislatore ha inteso ricomprendere tutte le forme di compravendita della funzione non connesse causalmente al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio.
Dunque, una offensivita’ “diversa” e “minore”, rispetto a quella insita nel reato di corruzione propria, che giustifica una risposta sanzionatoria minore.
L’articolo 318 c.p. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere (OMISSIS) o altre utilita’ in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l’intesa programmatica – l’impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunche’ -, previene la compravendita degli atti d’ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l’imparzialita’ della pubblica amministrazione.
“Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravita’ (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensivita’ del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedelta’ ed imparzialita’ del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell’altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena piu’ severa” (cosi’, Sez. 6, n. 4486, Palozzi, cit.).
In tale ottica, la recente modifica apportata alla L. n. 3 del 2019, articolo 318, che ha consistentemente aumentato la pena per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, ha indubbiamente eliso una delle argomentazioni maggiormente valorizzate dall’indirizzo che riconduce all’articolo 319 c.p. “la messa a libro paga” del pubblico funzionario e contribuisce a sgomberare il campo da possibili fraintendimenti.
Sotto altro profilo, se la fattispecie di reato di cui all’articolo 319 c.p. e’ in rapporto di specialita’ unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all’articolo 318 c.p., e’ necessario che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potra’ che essere sussunto nella fattispecie generale, cioe’ nell’articolo 318 c.p..
Assume decisiva valenza non il mero riferimento astratto ed onnicomprensivo alla competenza dell’ufficio, di cui si e’ in precedenza detto, quanto, piuttosto, il contenuto del patto corruttivo.
Il tema si incrocia con l’accertamento probatorio dei fatti e, in particolare, con il senso e la natura dell’accordo.
E’ possibile che il patto corruttivo sia solo apparentemente muto, ma in realta’ il suo oggetto sia in concreto ricostruibile, nel senso che l’impegno da parte del pubblico ufficiale sia quello di compiere uno o piu’ specifici atti contrari ai doveri d’ufficio; non importa che l’atto specifico sia successivamente compiuto, quanto, piuttosto, la esatta determinazione del contenuto del programma obbligatorio che il pubblico ufficiale assume.
Si tratta di un accertamento che, sotto il profilo probatorio, deve essere compiuto caso per caso; potranno assumere rilievo la situazione concreta, le aspettative specifiche del corruttore, cioe’ il movente della condotta del corruttore – il senso ed il tempo della pretesa di questi-, la condotta in concreto compiuta dal pubblico agente, le modalita’ della corresponsione del prezzo.
Deve essere accertato il “colore” del patto corruttivo, il suo oggetto specifico, la sua riferibilita’ o meno al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio; se il contenuto del patto non “attiene” al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, la condotta e’ riconducibile all’articolo 318 c.p..
Il patto puo’ essere probatoriamente muto, nel senso che non sia individuabile nessuno specifico atto che il pubblico ufficiale si sia impegnato a compiere; e’ possibile che, a fronte della dazione di (OMISSIS) da parte del privato corruttore – anche con scadenze temporali fisse (es. una determinata somma al mese) -, il pubblico ufficiale assuma solo l’impegno “di sorvegliare”, “di vigilare” che gli interessi del privato, presi indebitamente “in carico”, non siano danneggiati nel corso del procedimento amministrativo.
Si tratta di ipotesi in cui la condotta sara’ riconducibile all’articolo 318 c.p..
2.5. I delitti di corruzione e l’esercizio dell’attivita’ amministrativa discrezionale.
Le considerazioni esposte assumono una maggiore complessita’ in tutti i casi in cui oggetto del mercimonio sia l’attivita’ amministrativa discrezionale, cioe’ un’attivita’ in cui la norma attributiva del potere consente all’amministrazione un ampio ambito di possibilita’ di azione.
Il tema del rapporto tra esercizio della discrezionalita’ amministrativa e corruzione involge l’interpretazione del sintagma “atto contrario ai doveri d’ufficio”, di cui all’articolo 319 c.p. ed assume una sua rilevanza problematica perche’ non tutte le regole che presiedono all’esercizio della funzione amministrativa discrezionale hanno lo stesso grado di precettivita’.
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione e’ diffusa l’affermazione secondo cui, ai fini della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 319 c.p., sono contrari ai doveri d’ufficio non solo gli atti illeciti o illegittimi perche’ assunti in violazione di norme giuridiche, riguardanti la loro validita’ ed efficacia, ma anche quelli che, “pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volonta’ del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialita’” (Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383; Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269347; Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273448).
La “sudditanza” del pubblico ufficiale al corruttore si tradurrebbe comunque in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell’an, nel quando o nel quomodo, si conformano all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, cit.).
In altri termini, anche se ogni singolo atto, di per se’ considerato, corrisponda ai presupposti normativi – come nel caso in cui il funzionario si adoperi al solo fine di velocizzare la definizione di un procedimento senza tuttavia inficiarne l’esito – l’inquinamento “alla base” della funzione imporrebbe di ritenere integrato il reato di corruzione propria.
In tal senso si e’ ritenuto integrare il reato di cui all’articolo 319 c.p. il comportamento del dipendente comunale addetto a istruire pratiche relative a gare d’appalto, che abbia percepito da un privato (OMISSIS) o altre utilita’ al fine di “velocizzare” la liquidazione di fatture nell’interesse di quest’ultimo, poiche’ “l’accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d’imparzialita’” (Sez. 6, n. 22707 del 11/04/2014, Lo Cricchio, Rv. 260275; nello stesso sembra porsi, Sez. 6, n. 33032 del 24/05/2018, (OMISSIS), non massimata).
Una soluzione interpretativa sovrapponibile ai casi, tuttavia obiettivamente diversi, in cui il funzionario non si limiti solo ad accelerare la definizione delle pratiche cui e’ interessato il corruttore, ma per fare cio’ faccia anche “altro”, come ad esempio, inverta l’ordine di trattazione delle pratiche, cosi’ violando il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 13, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza “tempestivamente e secondo l’ordine cronologico” (Sez. 6, n. 1777 del 21/11/2005, Abeysundera, Rv. 233114).
Ed invece, si assume, l’accettazione del compenso di per se’ farebbe perdere al funzionario l’imparzialita’ fondamentale per l’esercizio del potere discrezionale: per il solo fatto di avere accettato una retribuzione, il pubblico ufficiale agirebbe in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, non orientando le proprie scelte verso l’interesse pubblico.
Astrattamente, la giurisprudenza sottolinea che, a fronte dell’esercizio di un potere discrezionale, gli estremi della corruzione propria ricorrono solo nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia accettato dietro compenso di non esercitare la discrezionalita’ che gli e’ stata attribuita dall’ordinamento oppure di usare tale discrezionalita’ in modo distorto, alterandone consapevolmente i fondamentali canoni di esercizio e ponendo percio’ in essere una attivita’ contraria ai suoi doveri di ufficio.
Detta affermazione, tuttavia, viene collegata al principio secondo cui “integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando a una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l’interesse pubblico”, e questo perche’, “ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l’elemento decisivo e’ costituito dalla vendita della discrezionalita’ accordata dalla legge” (Sez. 6, n. 5577 del 03/02/2016, Maggiore Rv. 267187, in fattispecie in cui l’indagato, in qualita’ di Presidente della Commissione medica di verifica presso il ministero dell’economia e delle finanze, aveva ricevuto somme di (OMISSIS) da un medico legale per far ottenere benefici pensionistici ai suoi pazienti. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, per escludere il reato, la circostanza che, trattandosi di persone affette da gravi patologie, sarebbero stati comunque riconosciuti loro i benefici richiesti; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4454 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiorani, Rv. 269613, Sez. 6, n. 7903 del 17/01/2018, Morace, non massimata)
Si tratta di una interpretazione che deve essere esplicitata.
La questione non coincide con il tema del se la corruzione propria sia configurabile solo in presenza di un atto amministrativo illegittimo e, dunque, se il giudice penale debba compiere un sindacato sull’atto sovrapponibile a quello che compie il giudice amministrativo.
L’atto amministrativo non costituisce un presupposto del reato, ma e’ lo strumento di cui l’agente si serve per commettere il reato; l’atto viene in considerazione al fine della verifica del comportamento, della condotta che integra il reato.
Come sostenuto da autorevolissima dottrina, l’atto amministrativo viene “retrocesso a fatto”; non e’ l’atto a dover essere sindacato dal giudice penale ai fini della verifica della sussistenza del reato di corruzione propria, ma una condotta umana, e cioe’ come il pubblico ufficiale si sia posto rispetto alla funzione pubblica di cui e’ titolare e cosa abbia fatto in concreto per “giungere” all’atto.
Il giudice deve verificare la corrispondenza fra fatto storico e previsione normativa: deve stabilire se sia stata o meno realizzata una condotta abusiva, arbitraria, contraria a cio’ che i doveri di ufficio imponevano di fare.
La legittimita’ dell’atto, della quale il giudice deve tenere eventualmente conto, serve solo perche’ “essa puo’ concorrere a consentirgli di stabilire se si sia realizzata, o meno, una condotta abusiva o arbitraria”.
Anche con riguardo all’attivita’ discrezionale, se si ritiene che il fatto oggettivo della conclusione del pactum sceleris, che abbia ad oggetto il compimento di un atto discrezionale, sia di per se’ sufficiente a configurare il reato di corruzione propria, la distinzione tra il reato di cui all’articolo 319 e quello previsto dall’articolo 318 c.p. resta di difficile riconoscibilita’, perche’ anche nel reato di corruzione per l’esercizio della funzione, il pubblico ufficiale, accettando una remunerazione indebita, viola i doveri istituzionali di correttezza.
Ove si ritenga che la retribuzione del pubblico ufficiale implichi di per se’ la violazione del dovere di imparzialita’, la violazione di detto dovere finirebbe per costituire un contenitore generale al cui interno ricondurre una quantita’ indistinta di condotte la cui rilevanza, ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’articolo 319 c.p., sarebbe fatta derivare solo dalla esistenza dell’accordo corruttivo, “a prescindere” dalla concreta offesa della funzione amministrativa, dalla concreta violazione di questa, dalla inosservanza dei doveri specifici di ufficio.
Cio’ che deve essere rivisto e’ il “presupposto, di tipo “presuntivo-psicologico”, secondo cui una volta concluso l’accordo corruttivo, “il successivo (futuro e incerto) esercizio del potere pubblico non potra’ non essere inquinato, contaminato dall’interesse privato veicolato dell’intesa illecita”; si finisce per centrare il disvalore della fattispecie sul patto criminoso e per spostare l’antigiuridicita’ del comportamento del funzionario dai profili relativi alla condotta (la non conformita’ ai doveri di ufficio) a quelli che riflettono maggiormente l’elemento psicologico del reato (il dolo insito nell’accettazione del (OMISSIS) o della sua promessa).
In realta’, si osserva correttamente, al di la’ delle infedelta’ in quanto tali del pubblico ufficiale, ai fini della configurabilita’ del reato di corruzione propria rileva la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e delle decisioni da adottare, alla violazione, cioe’, della regola “giusta” nel concreto operare della discrezionalita’ amministrativa.
E’ necessario fare riferimento alle regole sottese all’esercizio dell’attivita’ discrezionale e si tratta di verificare se l’interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore; nel caso in cui l’interesse pubblico non sia stato condizionato, il fatto integrera’ la fattispecie di cui all’articolo 318 c.p..
Quello che deve essere verificato, cioe’, e’ se l’interesse perseguito in concreto sia sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, se questo sia stato soddisfatto, ovvero se esso sia stato limitato, condizionato, inquinato dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati posti a carico con l’accordo corruttivo.
E’ possibile che l’atto discrezionale, nonostante l’accordo corruttivo, realizzi l’interesse pubblico e che il comportamento del pubblico ufficiale non abbia violato nessun dovere specifico.
L’atto discrezionale ed il comportamento sottostante sono contrari ai doveri di ufficio nei casi in cui “siano state violate le regole sull’esercizio del potere discrezionale o ne siano stati consapevolmente alterati i fondamentali canoni di esercizio in vantaggio del corruttore”.
L’esistenza di un potere discrezionale non basta a far ritenere integrata la fattispecie di corruzione propria, che, invece, sussiste solo ove sia dimostrata la violazione di una delle regole sull’esercizio del corrispondente potere.
E’ necessario esaminare la struttura del patto corruttivo, da una parte, per accertare se sia o meno identificabile “a monte” un atto contrario ai doveri di ufficio; nel caso in cui cio’ non sia possibile, occorre verificare la condotta del pubblico agente nei settori che interferiscono con gli interessi del corruttore, per comprendere se il predetto funzionario, al di la’ del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti, di elusione della causa fondativa del potere attribuito, abbia, nonostante ed in conseguenza del patto, fatto o meno buon governo del potere assegnatogli, tenendo conto di tutti i profili valutabili, o se abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, a fronte di ragionevolmente possibili esiti diversi.
Anche in tal caso il profilo giuridico interferisce con quello processuale di accertamento probatorio dei fatti e assumera’ rilevante valenza l’interpretazione dell’oggetto del patto corruttivo; e’ possibile, come in precedenza detto, che un privato si rivolga ad un funzionario non per esserne pregiudizialmente favorito, ma per assicurarsi che la valutazione non sia condizionata da pregiudizi in suo danno o da indebite interferenze altrui, ipotesi nelle quali non potra’ prospettarsi a priori, nel caso in cui si compia un atto discrezionale, alcuna violazione dei doveri diversa da quella inerente all’indebita ricezione di un’utilita’ non dovuta (in tal senso, la Corte di cassazione si era in passato gia’ espressa, Sez. 6, n. 9927 del 10/07/1995, Caliciuri, Rv. 202877; Sez. 6, n. 11462 del 12/06/1997, Albini, Rv. 209699; Sez. 6, n. 1319 del 28/11/1997, Gilardino, Rv. 210442; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, Di Pinto, Rv. 213885).
In conclusione, se la pregiudiziale accertata rinuncia all’esercizio genuino della discrezionalita’ conduce all’adozione di atti contrari ai doveri di ufficio, non puo’ dirsi il contrario, e cioe’ che sia configurabile la corruzione propria per il solo fatto che il pubblico ufficiale abbia ricevuto (OMISSIS) in ragione del compimento della sua attivita’, anche discrezionale.
3. Corruzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’ambito delle attivita’ di ampliamento del campo nomadi di (OMISSIS) (capo 10 del primo decreto).
3.1. (OMISSIS) e (OMISSIS) (legale rappresentante della “(OMISSIS) societa’ cooperativa sociale integrata a r.l. onlus”) sono stati ritenuti colpevoli della corruzione di (OMISSIS) e (OMISSIS), funzionari del Comune, responsabili, rispettivamente, dell’attuazione del piano nomadi e dell’ufficio immigrazione; il prezzo della corruzione era consistito nell’assunzione della figlia della (OMISSIS) e di una conoscente di (OMISSIS).
La vicenda si colloca nell’ambito delle attivita’ finalizzate all’ampliamento di una preesistente struttura destinata a campo nomadi, gestita dalla (OMISSIS) di (OMISSIS).
La funzionaria (OMISSIS) si attivo’ nell’interesse dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) “perche’ la determina del settembre 2012, che finanziava i lavori del campo nomadi e prevedeva un canone rapportato al numero di ospiti del campo, superasse le obiezioni riscontrate in sede di visto dalla dirigente della Ragioneria generale (OMISSIS). Fu pure predisposta una seconda versione dell’originaria determina del settembre 2012 contenente il riferimento a 300 persone (anziche’ 180) in modo da giustificare il corrispettivo erogato e nel maggio 2013 fu superato un ulteriore blocco della pratica dovuto agli eccessivi costi”.
In cambio di tale attivita’, (OMISSIS) promise alla (OMISSIS) l’assunzione della figlia, neolaureata in ortodonzia, nell’ambito del progetto denominato “(OMISSIS)” presentato dalla cooperativa (OMISSIS) di (OMISSIS) e rivolto agli immigrati accolti nelle strutture del Comune di Roma, con un compenso mensile di Euro 1.500, ed al (OMISSIS) l’assunzione di una segretaria da lui indicata, con un compenso mensile di Euro 800.
La prova a carico sono fondate essenzialmente sulle conversazioni intercettate e sulle indagini in ordine alla gestione amministrativa della pratica.
I giudici di merito hanno ritenuto il ruolo della (OMISSIS) come di costante asservimento quantomeno sino all’inizio del 2014, cosi’ superando le obiezioni della difesa sulla assenza di collegamento temporale tra le attivita’ di ufficio svolta in favore dei corruttori nell’ultima parte del 2012 e nella prima parte del 2013 e le utilita’ conferite nel 2014.
Per tale reato sono stati proposti il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) ed il motivo di cui al punto 3.1 del ricorso di (OMISSIS).
I ricorsi sono infondati quanto alla sussistenza del reato, imponendosi la riforma limitatamente alla aggravante dell’agevolazione mafiosa.
3.2. Il motivo di (OMISSIS) relativo all’uso improprio della forma del giudizio immediato e’ infondato poiche’ i giudici di merito hanno rappresentato che, ancorche’ non fosse indicato il nome del (OMISSIS) nell’intestazione del capo 10, egli era stato interrogato anche con riferimento a tale reato. La difesa contesta solo genericamente tale dato fattuale, limitandosi ad esporre giurisprudenza sulla data materia. In definitiva, non risulta seriamente smentito che il ricorrente sia stato sottoposto a previo interrogatorio anche in riferimento al capo 10 del primo decreto, risultando quindi regolarmente disposto il giudizio immediato.
Il capo di imputazione, poi, risulta adeguatamente specifico, sia per il contenuto immediatamente desumibile dal suo testo, sia per l’effettiva possibilita’ di conoscenza della contestazione. In particolare, dalla lettura del capo di imputazione risultano ben caratterizzate le condotte di “messa a disposizione” e quelle di presunta attivita’ contraria ai doveri di ufficio: difatti si chiarisce quale sia l’ambito di intervento dei pubblici ufficiali, incaricati di seguire gli interessi delle cooperative di (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) lamenta anche che sia indicata la “violazione non di precipue disposizioni normative bensi’ del principio universale di imparzialita’ della P.A.”.
Si tratta di un argomento erroneo poiche’ il reato di corruzione ben ricorre quando oggetto della vendita sia un impegno alla “parzialita’”. Il tema che la difesa pone e’, in realta’, collegata ad una questione dibattuta in riferimento al diverso reato di abuso di ufficio e, quindi, in questa sede non ha alcuna rilevanza.
Sul tema della corretta qualificazione della corruzione ex articolo 319 c.p., invece, si tornera’ dopo.
3.3. Per quanto riguarda l’utilizzazione della sentenza resa in giudizio abbreviato nei confronti della (OMISSIS), il motivo e’ manifestamente infondato.
La contestazione della difesa e’ riferita all’uso della sentenza quale accertamento del fatto storico e non al diverso tema della utilizzazione di dichiarazioni tratte dalla sentenza.
La doglianza, cosi’ posta, e’ quindi manifestamente infondata perche’ la Corte di appello richiama la sentenza resa del giudizio abbreviato ma, diversamente da come appare con la solo parziale trascrizione nel motivo di ricorso di un brano della sentenza, non esaurisce certo la ricostruzione della vicenda con tale richiamo, facendo ampia ed autonoma valutazione delle prove sul punto.
La decisione resa in separato giudizio abbreviato e’, difatti, stata richiamata dalla Corte di appello solo per conferma di cio’ che viene dimostrato con le prove ritualmente acquisite in questo processo; cio’ esclude che ricorra la presunta violazione dell’articolo 238 bis c.p.p..
3.4. Per quanto concerne la motivazione, le contestazioni delle difese sono fondamentalmente articolate sul piano della presunta mancata risposta specifica ai motivi di appello e sulla non adeguatezza della ricostruzione dei fatti.
Invero, per quanto riguarda la completezza della risposta ai motivi di appello va considerato che, a fronte di una analitica contestazione da parte della difesa della ricostruzione della vicenda, una risposta adeguata e’ anche, come nel caso di specie, una completa e logica ricostruzione dei fatti che complessivamente superi le obiezioni della difesa, pur senza una analitica risposta per ogni specifica deduzione.
Sotto questo punto di vista, e’ evidente che la Corte di appello ha ampiamente ripercorso il materiale probatorio, ha ricostruito in termini completi senza vizi logici la vicenda sotto il profilo dei vari momenti di impegno della (OMISSIS) per sostenere le ragioni di (OMISSIS) ed indurre la funzionaria (OMISSIS) ad adottare i provvedimenti nei termini piu’ favorevoli richiesti dalle cooperative interessate.
Inoltre, la Corte territoriale ha correttamente ricollegato sul piano temporale e logico le vicende degli impegni da parte della (OMISSIS) e del (OMISSIS) in favore delle cooperative e le successive utilita’ offerte in cambio. Ha rilevato come i tempi siano sostanzialmente vicini in quanto la condotta della (OMISSIS) si protraeva per un arco temporale arrivato sino ai primi mesi del 2013 e nei mesi subito successivi iniziava la fase organizzativa del progetto nell’ambito sanitario in cui erano poi inseriti la figlia della (OMISSIS) e la persona di interesse di (OMISSIS).
Complessivamente, quindi, vi e’ una ricostruzione logica nel collegare le attivita’ di favore per (OMISSIS) e le utilita’ corrisposte ai funzionari: e’ indiscutibile, sulla base dei fatti accertati in sentenza, che le assunzioni furono compiute quale favore personale e non certo per una casualita’: del resto (OMISSIS) e’ inequivoco nel dire che (cfr. Rit 8416/13 progr. pr.1614) deve piazzare i figli dei dirigenti del Comune. E’ quindi del tutto ragionevole la valutazione dei giudici di merito nel senso che tali “piazzamenti” rappresentino il mantenimento di impegni assunti in precedenza.
3.5. Valutati quindi questi profili in cui si prospettava effettivamente una possibile erronea ricostruzione sulla scorta dei presupposti in fatto, le altre ampie osservazioni svolte nel ricorso di (OMISSIS) non devono essere valutate perche’ consistono sostanzialmente nella richiesta di rivisitazione del materiale probatorio per darne una diversa valutazione, anche in una prospettiva diversa da quella considerata dai giudici di merito: la sentenza considera le attivita’ svolte nel dato ruolo di funzionario del Comune per incidere sulle determine a firma della (OMISSIS) e, quindi, non interessa in questa sede accertare se tali atti fossero o non fossero atti rientranti nelle specifiche mansioni della (OMISSIS).
Resta il tema della qualificazione giuridica. Tale tema non e’ stato affrontato dalla sentenza di appello poiche’ non era rilevante una volta applicata la propria interpretazione dell’ambito di applicabilita’ dell’articolo 319 c.p. comprensivo di ogni caso di “compravendita della funzione”.
Tale interpretazione, pero’, come detto, non appare corretta, per cui va verificato se, alla luce del principio regolatore della distinzione tra le due figure criminose dell’articolo 318 e dell’articolo 319 c.p., come sopra indicato, sussiste il reato configurato dai giudici di merito o il meno grave reato di cui all’articolo 318 c.p..
Invero, la motivazione fa chiaro riferimento al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, essendo evidente nella motivazione “un nesso strumentale tra la dazione-promessa e il compimento di un determinato o comunque ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio”.
Pacifico che non spettava alla (OMISSIS) la adozione dei provvedimenti di pagamento per i lavori del campo nomadi; la funzionaria, secondo i giudici di merito, si preoccupo’, comunque, di veicolare delle informazioni anche artefatte pur di far approvare una misura maggiore dei pagamenti. La Corte di merito, difatti, con valutazione non sindacabile, nel leggere ed interpretare le conversazioni del dicembre 2012 in cui si fa riferimento ad una relazione datata al precedente ottobre per rappresentare una situazione che consenta il pagamento per 300 persone e non 180, conclude nel senso che “la (OMISSIS) quindi non si era limitata a dare informazioni sullo stato delle pratiche ma aveva recepito relazioni artatamente retrodatate suggerendo di presentare agli uffici del Dipartimento documenti posticci”.
Il fatto cosi’ accertato comporta chiaramente uno svolgimento di attivita’ contraria ai doveri di ufficio ed in favore del privato.
Anche rivisitando la decisione alla luce del corretto principio di diritto, la qualificazione giuridica risulta corretta.
La condanna per tale capo, invece, va annullata quanto all’applicazione della aggravante della agevolazione mafiosa: sul punto si rinvia a quanto verra’ sostenuto nella parte dedicata ai reati associativi.
4. Corruzione di (OMISSIS) nella veste di amministratore della azienda municipalizzata (OMISSIS) S.p.A. e di consigliere del (OMISSIS) (OMISSIS) – turbativa della gara (OMISSIS) di cui al bando 18/2011 (capi 11 e 12 del primo decreto).
4.1. I capi 11 e 12 vanno trattati insieme in quanto sono i due reati fine contestati a (OMISSIS), il quale e’ stato anche condannato per il concorso esterno ex articolo 110 c.p. nella associazione del capo 1.
Per il reato di cui al capo 11 sono stati condannati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Per il reato di cui al capo 12 sono stati condannati (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato amministratore delegato di (OMISSIS) S.p.A. dall’agosto 2008 all’agosto 2011 ed e’ stato nominato consulente del sindaco (OMISSIS) per le relazioni esterne dal 2 luglio 2008. Dall’agosto 2011 sino al 2013 svolgeva l’incarico di amministratore delegato della multiservizi S.p.A., controllata dall'(OMISSIS) al 51%,
Viene qui in questione il suo ruolo svolto nell’ambito di (OMISSIS) S.p.A. anche dopo la cessazione del suo incarico formale in quanto, sulla scorta delle dichiarazioni del direttore della amministrazione, finanza e controllo dell’ente, ” (OMISSIS), anche nel periodo in cui non era piu’ l’amministratore delegato di (OMISSIS) S.p.A. aveva comunque una qualita’ formale e sostanziale costituita dall’essere espressione del sindaco (OMISSIS); una qualita’ che egli spendeva e che era confermata dal sindaco. Egli anche nel periodo in cui non era piu’ amministratore delegato interveniva nei miei confronti, forte dei legami che si erano creati e del suo ruolo di consigliere del sindaco per sollecitarne dei pagamenti nei confronti della (OMISSIS) o di (OMISSIS)”.
Varie intercettazioni, secondo i giudici di merito, dimostrano il ruolo effettivo che (OMISSIS) svolse di fatto nel definire le deleghe per il nuovo amministratore delegato, nonche’ il suo sentirsi ed essere percepito quale dominus della societa’.
Per questo coinvolgimento di fatto, i giudici di merito lo hanno ritenuto pubblico ufficiale in riferimento alle vicende di cui appresso.
4.2. La prima vicenda (capo 11) consiste nel compimento dei seguenti atti da parte di (OMISSIS):
– lo sblocco di crediti vantati dal gruppo (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) municipalizzata per circa Euro 5.000.000, sblocco consentito mediante pressione sugli organi competenti, in violazione della “par condicio dei creditori”. – In cambio (OMISSIS) ottenne Euro 100.000, ovvero il 2% del totale, mediante assegni intestati alla (OMISSIS);
– l’intervento per lo sblocco di crediti vantati dal gruppo di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. Il ruolo del (OMISSIS) era consistito nell’avere garantito un incontro con il sindaco (OMISSIS); in cambio (OMISSIS) ottenne la somma di Euro 40.000;
– un intervento per garantire l’aggiudicazione della gara 18/2011 per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, aggiudicata il 5 dicembre 2012.
I giudici di merito hanno ricostruito il complesso dei vantaggi economici realizzati da (OMISSIS) in oltre Euro 600.000, superiore a quanto originariamente contestato dal pubblico ministero.
Secondo la sentenza impugnata, vari elementi confermerebbero i versamenti di (OMISSIS) ed altro: in particolare, vi sono intercettazioni assolutamente chiare nel contenuto testuale in cui si parla di somme elargite, intercettazioni con richieste dirette di (OMISSIS) (come nel caso della richiesta dell’acquisto in suo favore di un orologio, da computare sulla somma di Euro 30.000 dovutagli, o del sollecito di bonifici non ancora a lui pervenuti). Lo stesso (OMISSIS), peraltro, ha ammesso le dazioni presentandole, pero’, come casi di concussione.
Quanto alla aggiudicazione della gara 18/11 (per la quale e’ contestata la turbativa ex articolo 353 c.p. – capo 12), i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova che (OMISSIS) avesse concordato con (OMISSIS) i provvedimenti di assegnazione prima della loro aggiudicazione, come risulta dalle conversazioni intercettate: il costante interessamento ed il flusso di informazioni sulla gara nonche’ il versamento di somme di (OMISSIS) dimostrerebbero la turbativa, nonostante le dichiarazioni del direttore generale e amministratore delegato di (OMISSIS) abbiano riferito di non avere riscontrato alcuna anomalia della procedura di gara.
Sono stati ritenuti responsabili del reato di cui al capo 11 anche:
– (OMISSIS), limitatamente alla vicenda dei crediti (OMISSIS) spa, avendo espressamente condiviso la strategia del pagamento di Euro 40.000.
– (OMISSIS), per la partecipazione a tutte le attivita’ collegate e per esser stata la sua cooperativa il tramite per i pagamenti in favore della Fondazione di (OMISSIS), risultando significativo il dialogo in cui concorda con (OMISSIS) la strategia della corruzione.
Con riferimento a tali reati vanno valutati, per (OMISSIS) il ricorso dell’avv. Bartolo, quanto al primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, dodicesimo, quattordicesimo e sedicesimo motivo; per (OMISSIS) i motivi di cui ai punti 3.1.5 e 3.1.6; per (OMISSIS) l’ottavo motivo; per (OMISSIS) il quinto motivo.
I ricorsi sono fondati limitatamente al tema della qualificazione giuridica oltre che della esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa.
4.3. La questione principale riguarda il ruolo di pubblico ufficiale di (OMISSIS), che va escluso.
Del piu’ ampio capo di imputazione 11, in cui venivano contestate al (OMISSIS) anche condotte tenute quale extraneus in riferimento alla corruzione di altri pubblici ufficiali, all’esito della fase di merito la condanna e’ stata riferita alla condotta mirata a favorire lo sblocco di crediti vantati dal gruppo (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS) s.p.a. Il ruolo del (OMISSIS) era consistito nell’avere garantito un incontro con il sindaco.
Si aggiunge la contestazione del capo 12: (OMISSIS) si era attivato per garantire l’aggiudicazione della gara 18/2011 (aggiudicata il 5 dicembre 2012).
Il giudice di primo grado aveva qualificato (OMISSIS) quale pubblico ufficiale sia per la sua funzione di amministratore delegato di (OMISSIS) S.p.A., che per il ruolo di consigliere del sindaco (OMISSIS).
Il giudice di appello, invece, ha ritenuto che la qualifica sussista limitatamente al ruolo nella (OMISSIS) S.p.A., affermando che il ruolo di collaboratore del sindaco, a titolo gratuito, nella cura delle relazioni esterne (tale e’ il ruolo di “consigliere politico”) non comportava la qualifica pubblicistica.
E’ in discussione, quindi, solo una veste di pubblico ufficiale da ricollegare alla “funzione” in (OMISSIS).
La stessa Corte di appello ha considerato che il ruolo del (OMISSIS) in occasione delle condotte incriminate non fosse di amministratore “di diritto” dell’ente (OMISSIS), bensi’ di amministratore di fatto. E’ un dato pacifico, difatti, che ad agosto 2011 (OMISSIS) non avesse piu’ alcun ruolo formale in (OMISSIS) S.p.A., perche’ era giunto a termine il suo incarico apicale. Ne’ e’ stato riconosciuto alcun collegamento dei fatti in contestazione con la ulteriore attivita’ di (OMISSIS) di amministratore delegato della Multiservizi S.p.A. “controllata (OMISSIS) al 51%”.
Sostanzialmente, la Corte di appello ha ritenuto che (OMISSIS) esercito’ le funzioni di pubblico ufficiale di fatto proseguendo nel suo ruolo di dominus dell'(OMISSIS).
I presupposti di fatto su cui i giudici di secondo grado hanno basato la prova della prosecuzione del rapporto sono:
– le dichiarazioni di (OMISSIS), direttore generale dal settembre 2012 ad aprile 2013, la quale, riporta la sentenza, aveva affermato che, pur dopo la cessazione dell’incarico, (OMISSIS) esercito’ un perdurante dominio operativo in (OMISSIS) S.p.A. e continuo’ “ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell’ente presso il quale aveva prestato servizio” e “aveva comunque una qualita’ formale e sostanziale costituita dall’essere espressione del sindaco (OMISSIS); una qualita’ che egli spendeva e che era confermata dal sindaco. Egli anche nel periodo in cui non era piu’ amministratore delegato interveniva nei miei confronti, forte dei legami che si erano creati e del suo ruolo di consigliere del sindaco per sollecitarne dei pagamenti nei confronti della (OMISSIS) o di (OMISSIS)” (va considerato che (OMISSIS) fu inizialmente accusata del medesimo reato e, quindi, sarebbe stata necessaria una piu’ attenta valutazione della sua credibilita’ per l’ovvio interesse personale; tale valutazione non sembra esservi ma, per quanto appresso, la cosa non ha concreta influenza sulla decisione di questa Corte).
– vari commenti ascoltati nelle intercettazioni: (OMISSIS) il (OMISSIS) diceva di essersi interessato di definire le deleghe per il nuovo amministratore delegato (OMISSIS); si citano, inoltre, tre spezzoni di conversazioni in cui si fa riferimento ad una ingerenza di (OMISSIS).
Da questi presupposti la Corte e’ giunta alla conclusione che si e’ in presenza di elementi che ” (…) provano l’indubbia ingerenza negli affari riguardanti (OMISSIS) S.p.A. e, poiche’ il suo ruolo fu riconosciuto da parte di chi formalmente amministrava la societa’, deve senz’altro riconoscersi a (OMISSIS) la funzione di pubblico ufficiale” e che (OMISSIS) “continuo’ ad esercitare le funzioni di pubblico ufficiale e fu in grado di interferire anche con riferimento al recupero dei crediti (OMISSIS) spa, settore non strettamente legato al suo campo di attivita’”.
4.4. Va considerato che le conclusioni indicate, formulate sulla base di premesse in fatto alquanto generiche, sovrappongono due profili legati alla commissione del reato da parte di chi non e’ formalmente pubblico ufficiale al momento del reato che, pur se collegati, sono sostanzialmente ben dissimili:
– da un lato vi e’ l’ipotesi regolata dall’articolo 360 c.p. (cui la Corte di Appello fa riferimento indiretto, mediante il rinvio alle decisioni di questa Corte Sez. 6, Sentenza n. 39010 del 10/04/2013 Rv. 256596 e Sez. 6, Sentenza n. 20558 del 11/05/2010, Rv. 247394), relativa al caso in cui la qualifica di pubblico ufficiale sia stata determinante nella commissione del reato, non rilevando che, al momento della consumazione, la stessa qualifica gia’ posseduta sia venuta meno. In questo caso, pero’, questa ipotesi sicuramente non ricorre: la stessa ricostruzione dei giudici di merito esclude un qualsiasi “rapporto funzionale tra la commissione del reato e l’ufficio ricoperto” in precedenza, in quanto colloca temporalmente tutta l’attivita’ criminosa, dalla ideazione alla esecuzione del reato, dopo la cessazione del ruolo dell’imputato nell’ente. E, soprattutto, al ricorrente si contesta di aver utilizzato la attuale influenza che non era affatto dovuta alla precedente attivita’ in (OMISSIS) bensi’ al fatto di essere “espressione del sindaco (OMISSIS); una qualita’ che egli spendeva e che era confermata dal sindaco”;
– dall’altro lato, la Corte di appello fa riferimento alla ipotesi del pubblico ufficiale, quale funzionario di fatto; anche se i riferimenti giurisprudenziali a sostegno della propria decisione rinviano all’articolo 360 c.p., la conclusione della sentenza appare chiaramente nel senso della attualita’ del ruolo di pubblico ufficiale di (OMISSIS) al momento della commissione delle condotte di cui si discute. La Corte di merito, difatti, afferma, che gli elementi “menzionati provano l’indubbia ingerenza negli affari riguardanti (OMISSIS) S.p.A. e, poiche’ il suo ruolo fu riconosciuto da parte di chi formalmente amministrava la societa’, deve senz’altro riconoscersi a (OMISSIS) la funzione di pubblico ufficiale”.
4.5. I presupposti in fatto accertati dal giudice di merito non consentono di attribuire a (OMISSIS) la qualifica giuridica di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).
Sul piano definitorio, anche per il tramite del richiamo della giurisprudenza di questa Corte, la figura del funzionario di fatto e’ stata correttamente individuata per il soggetto che eserciti effettivamente una pubblica funzione con il tacito consenso o la acquiescenza o, quantomeno, la tolleranza della Amministrazione.
Che questo non sia quello che e’ avvenuto nel caso di specie risulta proprio da quei pochi riferimenti concreti fatti dalla Corte di appello all’esercizio di un “potere” di fatto del (OMISSIS).
Non si individua alcuna specifica attivita’ operativa svolta dal ricorrente rispetto a cui possa ritenersi l’esercizio effettivo della pubblica funzione: non bastano le generiche affermazioni sentite nel corso delle intercettazioni, di per se’ compatibili anche con la diversa (e piu’ probabile) situazione di influenza (per capacita’ di convincimento) sulle scelte gestionali, senza che ricorra una situazione di reale gestione (esercizio del potere decisionale) da parte del pubblico ufficiale, ancorche’ di fatto.
La condotta del (OMISSIS), come descritta dai giudici di merito, salva la valutazione degli ulteriori motivi, si inquadra invece agevolmente nella figura del traffico di influenze ex articolo 346-bis c.p. introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, (disposizione applicabile in quanto piu’ favorevole anche per le condotte precedenti inquadrabili nel piu’ grave reato di millantato credito ex articolo 346 c.p., rispetto al quale vi e’ continuita’ normativa: Sez. 6, n. 51688 del 28/11/2014, Rv. 267622; Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Rv. 275730).
Tale diversa qualificazione si attaglia chiaramente ai fatti in contestazione risolvendo anche il tema della sussistenza o meno di specifici atti contrari ai doveri di ufficio (questione che andava altrimenti posta quanto alla presunta violazione del “dovere di imparzialita’ nei confronti dei creditori”, dovere che, affermato cosi’ tout court, non sembra esistere sia nei comuni rapporti fra debitore e pluralita’ di creditori che nel piu’ peculiare rapporto tra societa’ in house e controparte dei rapporti di diritto privato – la par condicio creditorum citata nella sentenza impugnata riguarda situazioni diverse nella fase prefallimentare delle imprese, questione che qui non viene in rilievo).
La vicenda di cui al capo 11 come accertata dalla Corte di Appello all’epoca della commissione dei fatti, integrava una delle fattispecie rientranti nell’ampia previsione del reato di traffico influenze; in particolare, l’ipotesi del soggetto che, fuori del caso del concorso nel reato di corruzione, “sfruttando… relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio…., indebitamente fa dare…., a se’…., (OMISSIS) o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio”.
La condotta di (OMISSIS), nella ricostruzione dei giudici di merito, e’ certamente nel senso che egli accetto’ una rilevante remunerazione per influenzare in favore di (OMISSIS) le decisioni dei dirigenti di (OMISSIS) S.p.A. e, tramite il (OMISSIS), di (OMISSIS) S.p.A..
Va in particolare considerato:
innanzitutto i tempi dei vari segmenti di condotta rilevanti, soprattutto quanto alla data di alcuni dei versamenti in favore di (OMISSIS), sono antecedenti alla introduzione del reato di cui all’articolo 346-bis c.p. e, quindi, va considerato che il reato di cui all’articolo 346 c.p., millantato credito, nel cui ambito rientrava la condotta incriminata sino al 28 novembre 2012, aveva una portata piu’ limitata quanto al soggetto pubblico nei cui confronti e’ offerta la mediazione. La disposizione, difatti, limitava la sua applicazione al millantato credito verso un pubblico ufficiale o “un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio”. Va quindi considerato quale fosse la qualifica pubblicistica dei soggetti interessati dalla sua mediazione e, quindi, se fosse punibile la condotta di (OMISSIS) tenuta nella vigenza di quella disposizione.
Questo profilo, per quanto non trattato dalla Corte di Appello in quanto non rilevante secondo la qualificazione giuridica ritenuta preferibile, e’ comunque risolto sulla base dei fatti riportati nella decisione.
Per quanto riguarda la (OMISSIS) S.p.A., dalla sentenza risulta che questa era una societa’ in house providing del Comune di Roma; quindi, secondo la ricostruzione del quadro normativo che si legge nella sentenza Sez. U civili, n. 26283 del 25.11.2013, in base alla disciplina del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 113, comma 4, “….le societa’ in house hanno della societa’ solo la forma esteriore ma costituiscono in realta’ delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi”. In conseguenza, anche a ritenere che i soggetti nei cui confronti era offerta la mediazione per la finalita’ di indebito favoritismo fossero “semplici” incaricati di pubblico servizio, comunque rivestivano la qualita’ di pubblici impiegati nel senso di cui all’articolo 346 c.p. (sul punto, la Sez. 6, Sentenza n. 30441 del 2018 ha confermato la condanna dello stesso (OMISSIS) per assunzioni da lui disposte quando era direttore generale (OMISSIS) non rispettando le regole del concorso pubblico, modalita’ prevista dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, richiamato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 18, comma 1).
Per quanto riguarda l’intervento di (OMISSIS) finalizzato allo sblocco dei crediti nei confronti dell'(OMISSIS) S.p.A., la sua attivita’ di mediazione, finalizzata ai provvedimenti favorevoli a (OMISSIS), e’ stata individuata nel promovimento di un incontro con il (OMISSIS); in questo caso, quindi, la mediazione era attuata nei confronti di quest’ultimo, pacificamente un pubblico ufficiale.
Quanto alla corrispondenza della condotta accertata alla citata fattispecie del traffico di influenze:
– la sentenza ha accertato che (OMISSIS) aveva ricevuto le varie utilita’ esclusivamente in proprio favore promettendo di svolgere un’attivita’ di mediazione nei confronti dei pp.uu. sfruttando le relazioni realmente esistenti con gli stessi. In particolare, il ricorrente secondo la Corte di appello aveva mantenuto la capacita’ di incidere sulla dirigenza dell'(OMISSIS) In relazione al suo presentarsi, ed essere percepito, quale “espressione del sindaco”, tanto da essersi ipotizzata la sua posizione di funzionario di fatto;
– la mediazione era da ritenersi illecita. Secondo una ragionevole lettura della disposizione dell’articolo 346-bis c.p., che non definisce il limite della mediazione “lecita”, il reato sussiste quando l’intervento del soggetto attivo non corrisponda ad una legittima attivita’ di “lobbying”. Nel caso di specie, la finalita’ della mediazione era quella di fare ottenere al (OMISSIS), in difformita’ dalle ordinarie scelte degli enti, trattamenti di favore sui pagamenti dei crediti pregressi che, senza mediazione, non sarebbero stati garantiti, nonche’ un rilevante appalto in violazione delle regole di assegnazione, tanto da integrare il reato di turbativa di cui al capo 12. I fatti ricostruiti dalla Corte di appello, quindi, non lasciamo alcuno spazio per potere ipotizzare la liceita’ della mediazione nel caso concreto.
Il limite all’applicazione della disposizione, in base alla espressa clausola di riserva dell’articolo 346-bis c.p., e’ che non vi sia un’effettiva corruzione dei soggetti pubblici con i quali il mediatore ha i rapporti effettivi, reato in cui il mediatore concorrerebbe ex articolo 110 c.p.p.. Nel caso in oggetto, non e’ stata prospettata alcuna ipotesi di corruzione dei soggetti rispetto ai quali (OMISSIS) prospettava la sua mediazione; rileva, al riguardo, che la sentenza da’ atto che per la (OMISSIS), direttore generale di (OMISSIS), che ha riferito delle pressioni di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), e’ anche stata disposta archiviazione per l’iniziale ipotesi del suo concorso nel reato di cui al capo 12, per l’assegnazione della gara 18/2011.
Su queste premesse, chiarita quale sia la qualificazione giuridica dei fatti accertati dalla sentenza, possono esaminarsi innanzitutto i motivi riferiti alla sussistenza dei reati.
4.6. E’ innanzitutto infondato il sedicesimo motivo di (OMISSIS) mirato alla presunta genericita’ del capo di imputazione 11 ed alla riproposizione del ventesimo motivo di appello che assume non aver avuto adeguata risposta.
In realta’ il capo di imputazione e’ sufficientemente specifico, avendo di fatto consentito la sua adeguata difesa; la stessa lettura dei motivi di ricorso lo dimostra, essendo la parte stata in grado di prospettare anche la diversa qualificazione giuridica qui accolta (tema del sesto motivo di ricorso). A fronte di una adeguata risposta sul complesso dei temi proposti dal ventesimo motivo di appello, non rileva, quindi, la assenza di confronto con ogni singola deduzione in essa sviluppato.
E’ del tutto inammissibile per genericita’ il dodicesimo motivo con il quale (OMISSIS) lamenta la mancata ammissione di prove da lui indicate, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che si trattasse di prove “decisive” senza alcuna argomentazione a sostegno.
Il terzo ed il quarto motivo sono infondati in quanto propongono una lettura alternativa delle prove, con riferimento al capo 11). Peraltro, parte degli argomenti sono di fatto superati dalla diversa qualificazione giuridica rispetto alla quale, per la vicenda concreta, e’ sufficiente dimostrare la mediazione con i pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio.
Il motivo proposto da (OMISSIS) (punto 3.1.5 del ricorso quanto al capo 11) e’ infondato poiche’ la Corte di Appello ha affrontato il tema proposto dalla sua difesa, ovvero che si era in presenza di una condotta di concussione da parte di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), escludendone la fondatezza sulla base di una motivazione congrua rispetto alla quale le doglianze qui ripetute risultano chiaramente mirate ad una diversa ricostruzione in fatto. Anche in questo caso non rileva la assenza di risposta per ogni singola argomentazione, essendo sufficiente la adeguatezza della motivazione complessiva.
Peraltro, il motivo e’ formulato in tema di deduzione di omessa valutazione “completa” delle prove in atti, rinviando genericamente ai propri atti difensivi con i quali si faceva riferimento al presunto carattere intimidatorio nei confronti di (OMISSIS) dei provvedimenti, adottati nel 2009, di revoca dei subappalti; si tratta, quindi, di motivo che, quanto allo specifico capo 11, risulta mirato ad una non ammissibile rivalutazione del merito.
Il motivo di (OMISSIS) e’ infondato sia perche’ richiede una valutazione in fatto richiamando i motivi di appello e sia perche’ e’ del tutto generico rispetto agli argomenti della sentenza.
E’ infondato anche il quinto motivo nell’interesse di (OMISSIS) che, con argomenti alquanto generici, invita a rivalutare la deposizione del maresciallo (OMISSIS) per ricostruire un disinteresse dell’imputato con riferimento ai crediti (OMISSIS) ed una sua condotta di mera connivenza. Al di la’, poi, di tale genericita’, va considerato come dagli argomenti in tema di reato associativo si desume il ruolo di partecipe del (OMISSIS) quando, indipendentemente dal compimento di atti concreti, sia comunque partecipe di dialoghi che dimostrino il pieno interessamento a quelli che risultano “affari” della associazione.
Con riferimento al capo 11, quindi, i ricorsi vanno accolti limitatamente alla riqualificazione del fatto ex articolo 346-bfs c.p., senza l’aggravante della “finalita’ agevolatrice”, con rinvio alla Corte di appello limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
4.7. In ordine al capo 12 per il quale sono stati condannati (OMISSIS) e (OMISSIS), i ricorsi vanno rigettati, salva la esclusione della aggravante di mafia.
In riferimento all’aggiudicazione della gara 18/11 i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova che (OMISSIS) avesse concordato con (OMISSIS) i provvedimenti di assegnazione prima della loro aggiudicazione: le conversazioni intercettate in cui emerge il costante interessamento ed il flusso di informazioni sulla gara valutate insieme al concomitante versamento di somme di (OMISSIS) in favore diretto od indiretto di (OMISSIS) dimostrano, secondo la Corte di appello, la turbativa ancorche’ il direttore generale e l’amministratore delegato di (OMISSIS) S.p.a. abbiamo sostenuto di non avere riscontrato alcuna anomalia nella procedura di gara.
(OMISSIS) al punto 3.1.6 del suo ricorso afferma che la sentenza “non prende in considerazione i motivi di appello ma, addirittura, non spiega in che modo sarebbe stata consumata la condotta delittuosa”.
(OMISSIS) muove una pluralita’ di critiche con i motivi quinto e settimo del ricorso dell’avv. (OMISSIS):
– vi sarebbero stati vari travisamenti delle prove, in particolare laddove la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la gara 18/11 sia stata indetta quando il ricorrente era ancora amministratore della municipalizzata, che (OMISSIS) abbia ammesso di aver ricevuto (OMISSIS) per la gara, che egli abbia avvisato (OMISSIS) della intervenuta aggiudicazione;
– non sarebbe stato correttamente compreso il contenuto della sentenza di primo grado;
– non vi e’ stata risposta ai motivi di appello;
– non si e’ dato atto della violazione dell’articolo 521 c.p.p. per la diversa quantificazione del presunto compenso;
– non e’ stata considerata la portata della assoluzione dei soggetti intranei, ovvero (OMISSIS), che presiedeva la commissione aggiudicatrice, ed il responsabile unico del procedimento.
Per tali argomenti va innanzitutto considerato la evidente “eccessivita’” dei motivi di ricorso che, con la “tecnica” dell’integrale trascrizione dei motivi di appello, richiedono una nuova valutazione di merito al di la’ di quelli che possono essere i profili di carenza od errore di valutazione della Corte di appello; tale modalita’ di redazione rende particolarmente arduo selezionare i temi deducibili in questa sede di legittimita’.
Va invero considerato che i travisamenti in questione o sono irrilevanti (ad es. l’avere ritenuto la gara indetta quando (OMISSIS) era ancora amministratore, e’ un errore, se del caso, del tutto irrilevante nel caso concreto) o non sono affatto “travisamenti”: sono il risultato di una interpretazione delle prove -insindacabile – e non di un errore di percezione del dato probatorio.
Tali presunti travisamenti, comunque, rilevabili o meno che siano in questo giudizio di legittimita’, nell’ottica della complessiva motivazione data dalla Corte di Appello non incidono affatto sulla complessiva ricostruzione della vicenda.
Va invero considerato che:
La Corte di appello ha offerto una motivazione completa e logica per fondare la condotta mirata alla turbativa, basata sulla capacita’ di pressione di (OMISSIS) per influenzare la assegnazione della gara; inoltre, si e’ rilevato come i flussi di (OMISSIS) fossero esattamente corrispondenti alla fase di aggiudicazione e come in una intercettazione del 16 maggio 2014 (vedi pag. 98 e 106) (OMISSIS) facesse un chiaro riferimento ai soldi versati in relazione a tale gara.
Non ha rilievo neanche l’argomentazione della difesa secondo la quale non vi e’ prova diretta delle condotte finalizzate ad alterare il risultato: la turbativa fu comunque realizzata dagli accordi tra (OMISSIS) e (OMISSIS) per spartirsi i cinque lotti in cui fu divisa la gara, accordo garantito da (OMISSIS) che fu retribuito da entrambe le parti.
Cosi’ risolte le doglianze di (OMISSIS), vanno disattese anche le deduzioni di (OMISSIS) che sono del tutto generiche quanto alla mancata risposta ai motivi di appello: il ricorso non fa alcun chiaro riferimento a quali dei temi posti in sede di impugnazione di merito non sia stata data risposta con la motivazione complessiva.
Infine, e’ manifestamente infondata la doglianza di (OMISSIS) relativa alla confisca.
La difesa, facendo riferimento a precedenti di questa Corte, intende affermare che nei confronti di (OMISSIS) la confisca potesse essere disposta solo per le somme che erano state a lui versate personalmente e non anche per le somme che, pur prezzo della sua corruzione/mediazione, su sua indicazione erano state destinate a terzi.
La tesi e’ insostenibile non avendo certamente una diversa natura il prezzo del reato laddove il reo indichi altro soggetto per la materiale consegna. Va solo precisato che e’ del tutto fuorviante la giurisprudenza citata dal ricorso che riguarda una situazione certamente non comparabile, ovvero quella in cui il prezzo della corruzione e’ stato solo promesso ma mai versato; in tale caso correttamente si e’ esclusa la confisca dell’equivalente di tale prezzo solo promesso, ma e’ situazione che non ha nulla in comune con il caso di specie in cui la somma promessa e’ stata anche corrisposta secondo le modalita’ volute da (OMISSIS).
In definitiva, va pienamente confermata la condanna per il capo 12), con la esclusione della aggravante di “mafia” (sul punto si rinvia alla parte in cui si trattera’ dei reati associativi e della contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa rivolta a (OMISSIS)).
5. Turbativa della gara relativa al servizio di raccolta delle foglie (capo 13 del primo decreto).
5.1. Per il reato di cui al capo 13 e’ stato condannato (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS), nei cui confronti si e’ proceduto separatamente.
L’attivita’ di raccolta delle foglie per conto di (OMISSIS) S.p.A. era stata svolta fino dal 2011 dalle cooperative facenti capo al (OMISSIS) e, dopo varie proroghe, era stata indetta una gara con inviti spediti ad otto ditte diverse. Cio’ poneva a rischio la possibilita’ di vittoria di (OMISSIS).
Tale gara, comunque, fu poi vinta dalle cooperative di (OMISSIS) ((OMISSIS) e (OMISSIS)), secondo l’accusa, grazie a condotte collusive.
Gli elementi a carico risulterebbero da una conversazione in cui (OMISSIS) interveniva sulla direzione di (OMISSIS) S.p.A. ( (OMISSIS)), lamentando la indizione di una gara aperta; ne conseguiva un apparente impegno del (OMISSIS) a risolvere la questione in favore di (OMISSIS) impedendo la vincita delle imprese concorrenti.
Il reato, secondo la Corte di appello, e’ stato commesso in quanto due imprese concorrenti furono escluse per questioni formali, come aveva auspicato proprio (OMISSIS) con l’espressione usata nel corso delle intercettazioni “l’unica speranza e’ che sbagliano i documenti”.
(OMISSIS) per tale imputazione ha rilevato la rottura logica tra le premesse, quanto alla condotta valutata, e le conclusioni che ne sono state tratte.
5.2. Invero, il vizio di motivazione e’ assolutamente evidente.
Si consideri, innanzitutto, che la originaria contestazione faceva riferimento a “collusioni materialmente intervenute tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), intese tra l’altro a predeterminare il contenuto delle assegnazioni”; nella decisione, invece, non risulta alcuna collusione di tale genere, anche solo descritta.
La Corte, invece, ha individuato una diversa condotta, cui attribuisce rilievo ai fini del reato: si e’ riferito di una conversazione in cui (OMISSIS) lamenta la scelta di Perrone, presidente della commissione di gara, di invitare otto imprese e si limita ad auspicare che le concorrenti commettano errori formali nel presentare i documenti.
Da tale affermazione la Corte stessa non ha fatto derivare alcun elemento, anche solo di sospetto, di una condotta percepibile di “collusione” finalizzata ad alterare il risultato di gara; si e’ limitata, invece, in termini del tutto apodittici, a rilevare che due imprese “furono escluse per questioni assolutamente formali”, ritenendo tale affermazione sufficiente per descrivere il fatto commesso e affermare il suo rilievo ai fini penali.
Risulta, invece, che, per una prima impresa, la stessa Corte di appello abbia chiarito che la questione c.d. “formale” riguardava la mancanza di copia del documento di identita’ del sottoscrittore, senza tuttavia alcuna indicazione di perche’ tale circostanza fosse sospetta e in un qualsiasi modo condizionata da (OMISSIS) e (OMISSIS). Per l’altra impresa, invece, non e’ stato spiegato per nulla quale fosse la ragione della esclusione ma l’informazione e’ desumibile dalla sentenza di primo grado, ove e’ detto che l’impresa non era iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali, requisito essenziale; si tratta quindi di una ragione di esclusione che obiettivamente esclude che fosse conseguente ad un intervento anomalo per impedire la partecipazione nei tempi e modi compatibili con la conversazione incriminata.
In definitiva, quindi, la motivazione e’ totalmente carente nella individuazione della condotta collusiva ed e’ manifestamente illogica nel ritenere significativo il solo generico auspicio di (OMISSIS).
Considerando che manca del tutto una prospettazione in fatto corrispondente ad una turbativa della gara, considerando anche che vi e’ stato l’esame di tutto il materiale probatorio disponibile, come risulta ancor di piu’ dalla particolarmente ampia motivazione della sentenza di primo grado sulla questione, per tale reato va disposto l’annullamento senza rinvio con la formula “il fatto non sussiste”.
6. Corruzione di (OMISSIS) in relazione alla gara sulla raccolta differenziata multimateriale (capi 14 del primo decreto e 3 del secondo decreto).
6.1. Quanto al capo 3 del secondo decreto (in cui e’ stato ricompreso il fatto contestato al capo 14 del primo decreto), (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile della corruzione di (OMISSIS), direttore generale di (OMISSIS) S.p.A. (nei cui confronti si procede separatamente) in relazione alla gara dell'(OMISSIS) 30/13 (raccolta differenziata multimateriale).
(OMISSIS), come emerso da una intercettazione del 23 dicembre 2013, su richiesta di (OMISSIS) avrebbe accettato di spostare in avanti il termine per la presentazione delle offerte per i quattro lotti della gara. La ragione di tale dilazione del termine era chiaramente esplicitata dal (OMISSIS) che necessitava di avere il tempo per trovare gli accordi necessari tra i partecipanti. Le ulteriori conversazioni del (OMISSIS) nei giorni successivi confermavano il suo attivarsi per rivedere a proprio favore gli accordi tra i partecipanti al fine di puntare ai lotti piu’ convenienti, non essendo i vari lotti di identico valore.
Quindi, il provvedimento dell’ente del 20 dicembre 2013, che spostava il termine di presentazione delle offerte dal 7 gennaio al 20 gennaio 2014, risulta essere un atto compiuto nell’interesse delle cooperative di (OMISSIS).
Il prezzo di tale condotta di (OMISSIS) e’ stato individuato nel sostegno politico di (OMISSIS) che, di li’ a poco, si attivava per garantire che (OMISSIS) non fosse rimosso dal suo incarico, rischio che quest’ultimo correva per i provvedimenti in corso di adozione per il cattivo stato di pulizia della citta’ di Roma. Il 10 luglio 2014, difatti, (OMISSIS) intrattiene varie conversazioni che dimostrano il suo attivarsi per tale sostegno e, alla fine, appare vantare il risultato ottenuto (ovvero la prosecuzione dell’incarico).
A tale prezzo, i giudici di merito aggiungono anche il vantaggio consistito nell’avere (OMISSIS) chiesto ed ottenuto da (OMISSIS) la prestazione lavorativa di un operaio per ripulire una sua cantinola, fatto contestato nel separato capo 14 del primo decreto e, quindi, ritenuto parte del complessivo prezzo della corruzione.
6.2. Il motivo di (OMISSIS) contro tale capo e’ infondato:
– quanto alla doglianza sulla carenza di risposta ai motivi di appello ed alle altre difese, perche’ e’ adeguata la risposta complessiva a tale motivo, considerato che il ricorrente non ha affatto indicato quali sarebbero stati i punti sui quali sarebbe mancata la risposta;
– quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante ascolto della conversazione, in quanto neanche si prospetta quale concreto e diverso risultato era ragionevole attendersi rispetto alla prospettazione della Corte di appello sulla scorta delle trascrizioni.
Infine, e’ del tutto irrilevante il rilievo di (OMISSIS) riferito all’accordo con (OMISSIS): che tale accordo vi sia stato, difatti, non e’ posto in dubbio perche’ e’ esattamente quello che ha ipotizzato la Corte territoriale che ritiene che l’atto indebito in contestazione, ovvero il posticipo della data ultima di presentazione delle domande per favorire (OMISSIS), fosse proprio strumentale a consentire a quest’ultimo di gestire i suoi rapporti con (OMISSIS). La questione, del resto, e’ ampiamente trattata dalla Corte di appello ed oggetto della contestazione di turbativa d’asta del capo 16 del primo decreto.
Anche per questi reati, ovviamente, deve essere esclusa l’aggravante della agevolazione mafiosa.
7. Turbativa della gara per il trasporto dei rifiuti all’estero (cd. Federambiente) (capo 15 del primo decreto).
7.1. Si tratta della turbativa della gara indetta il 31 luglio 2013 dal consiglio di amministrazione (OMISSIS) S.p.A. in relazione all’emergenza rifiuti da trasportare all’estero a causa della chiusura della discarica in localita’ (OMISSIS). Si tratti una gara cui (OMISSIS) partecipo’ con (OMISSIS), non vincendola. La turbativa e’ rappresentata dal fatto che, pur se (OMISSIS) escluse la possibilita’ per (OMISSIS) di partecipare alla gara provvisoria, essendo state invitate le ditte indicate da (OMISSIS) in attesa di procedere alla gara Europea, dette comunque indicazioni al (OMISSIS) per farlo partecipare con la suindicata (OMISSIS), segnalandogliene le modalita’.
(OMISSIS) con il motivo di cui al punto 3.4 del ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge; rileva che lui aveva gia’ notizia della gara sulla scorta di due articoli comparsi su un quotidiano, prodotti nel corso del giudizio di primo grado, quindi la condotta di (OMISSIS) era priva di alcuna efficacia ai dati fini; inoltre, smentisce in diritto la affermazione della Corte di Appello secondo la quale non importa che l’esito della partecipazione del (OMISSIS) alla gara sia stato negativo.
7.2. Il ricorso di (OMISSIS), che sostiene l’irrilevanza della notizia datagli da (OMISSIS) e, comunque, l’esito non a lui favorevole della gara, e’ infondato:
– che la indizione della gara fosse “conoscibile” sulla scorta degli articoli di giornale non dimostra, come sostiene la difesa sulla scorta di diverse valutazioni dei fatti, che l’imputato ne fosse gia’ a conoscenza, tanto che la ricostruzione della vicenda sulla scorta della intercettazione e’ proprio nel senso che (OMISSIS) allerto’ (OMISSIS);
– la affermazione del ricorso che la turbativa ex articolo 353 c.p. sia configurabile solo quando sia effettivamente alterato l’esito della gara, pur tratta da una decisione di questa Corte, in realta’ e’ in palese contrasto con la previsione della norma che ritiene sufficiente un “turbamento, situazione che puo’ verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa”.
Va, comunque, esclusa l’aggravante della agevolazione mafiosa.
8. Turbativa della gara di (OMISSIS) S.p.A. per la raccolta differenziata multimateriale (capo 16 del primo decreto).
8.1. Il reato riguarda la turbativa della gara di appalto 30/2013 di (OMISSIS) S.p.A. per la raccolta differenziata multimateriale.
La turbativa e’ collegata agli episodi di corruzione di cui ai capi 14 del primo decreto e 3 del secondo decreto: il direttore generale (OMISSIS), come e’ stato gia’ esposto, accettava di spostare il termine ultimo della gara in modo da rendere possibile a (OMISSIS), in accordo con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di trovare gli accordi (in particolare con (OMISSIS)) per condizionare l’aggiudicazione.
Alla turbativa avrebbero concorso, oltre a (OMISSIS), (OMISSIS), che partecipo’ alla riunione organizzativa in cui si decise la strategia da tenere con gli altri partecipanti, prospettando l’opportunita’ del pagamento di tangenti e che nel corso di altre conversazioni intercettate manifesto’ la consapevolezza degli accordi illeciti, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) che, intercettati, risultarono parimenti partecipi consapevoli agli accordi per il condizionamento alla gara.
Tale capo non era stato appellato da parte di (OMISSIS). Contro la sentenza di appello ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
8.2. I loro motivi, che investono solo il profilo della partecipazione dei tre ricorrenti al reato non ponendo in discussione la sua sussistenza, sono infondati non risultando ne’ la carenza in se’ della motivazione sulla loro colpevolezza e sui motivi di appello ne’ la contraddittorieta’ tra le premesse in fatto e le conclusioni cui giungono i giudici di merito.
Come si rileva a pagina 116 della sentenza di appello, la difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) aveva gia’ dedotto con la impugnazione la assenza di contributo causale delle ricorrenti avendo queste partecipato soltanto alla riunione del 5 maggio 2014; in risposta a tale motivo si rileva una ampia e diffusa motivazione con la quale la Corte di appello, con riferimento alle circostanze di fatto emergenti dalle intercettazioni, dimostra come per entrambe le ricorrenti risultasse dimostrata la partecipazione alla fase di predisposizione della strategia complessiva dei rapporti con la concorrenza per la partecipazione e il condizionamento della gara. Quindi ne’ sussiste il dedotto vizio di motivazione ne’, comunque, il ricorso contesta espressamente tali argomentazioni.
Lo stesso vale per il ricorso di (OMISSIS) che, di fatto, ripete gli argomenti gia’ a base del suo motivo di appello non tenendo conto degli argomenti (pagina 119 della sentenza di appello) con i quali i giudici di merito chiarivano la sua modalita’ di partecipazione alla attivita’ di collusione per falsare il risultato della gara.
La sentenza va quindi confermata in punto di responsabilita’, con esclusione della aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
9. Corruzione di (OMISSIS), dirigente di (OMISSIS) Spa (capo 17 del primo decreto).
9.1. Nel processo di merito e’ stata accertata la corresponsione da parte di (OMISSIS) di un importo mensile fisso di Euro 5.000, poi ridotto, per un lungo arco di tempo in favore di (OMISSIS), dirigente della (OMISSIS) S.p.A. Tale pagamento era finalizzato ad ottenere la disponibilita’ di costui per quanto di possibile interesse nello svolgimento delle attivita’ delle sue cooperative.
La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto (OMISSIS), nella data qualita’, pubblico ufficiale, qualificando il reato ai sensi dell’articolo 318 c.p..
Nel contesto di tale “messa a disposizione”, i giudici di merito hanno accertato uno specifico intervento di (OMISSIS) per favorire il pagamento dei crediti vantati dalle cooperative di (OMISSIS) a fronte di una condizione di insolvenza della societa’:
“dall’ottobre 2012 le cooperative riferibili a (OMISSIS) avevano maturato nei confronti di (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, crediti per un valore di circa 5 milioni di Euro per prestazioni effettuate in relazione alle gare aggiudicate alla (OMISSIS), fino al 2005, nella forma di (OMISSIS). Ha accertato inoltre che in relazione alla gara bandita il 28.2.2012, aggiudicata il 19.6.2012 alla (OMISSIS) e a (OMISSIS) (cd. (OMISSIS)), i servizi furono in parte subappaltati alla (OMISSIS)”.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si era attivati in vario modo per recuperare tali crediti: “Tra il 2012 e il 2014 vennero corrisposti alle cooperative di (OMISSIS) crediti per un ammontare complessivo di circa 6 milioni e mezzo di Euro (circa un milione e 600.000 Euro sotto la gestione (OMISSIS) e 5 milioni circa sotto la gestione (OMISSIS) e (OMISSIS)) pagati in 4 fasi, anche se la (OMISSIS) accetto’ una riduzione dell’importo (del 7,5% nella prima fase e del 20% nella seconda)”.
(OMISSIS) intervenne in questo contesto per facilitare il pagamento, agendo come intermediario di (OMISSIS), amministratore delegato di (OMISSIS) S.p.A., anche se la Corte di appello ha ritenuto ambiguo il suo ruolo, considerato che egli era legato sia a (OMISSIS) che a (OMISSIS).
In sostanza, il dato significativo era il suo intervento per il pagamento di tali crediti: “(…) in effetti l’11.2.13 (OMISSIS) spa sbloccava 267.475,34 Euro in favore della (OMISSIS). Il 14.2.13 era nominato il nuovo amministratore delegato di (OMISSIS) spa, (OMISSIS). (OMISSIS) si interessava anche sotto la nuova amministrazione di (OMISSIS) spa. Il 19.2.2013 (OMISSIS) e (OMISSIS) si incontravano al bar (OMISSIS). Il 27.2.13 (OMISSIS) spa sbloccava l’ulteriore somma di 596.114,19 Euro”.
9.2. Con i motivi sopra sintetizzati la decisione viene contestata.
(OMISSIS) sostiene che (OMISSIS) riceveva soldi in via del tutto personale da (OMISSIS) e, del resto, non risulta alcun atto di (OMISSIS) in favore delle cooperative.
(OMISSIS) afferma di avere dato un personale aiuto economico al (OMISSIS) e, comunque, ritiene che questi non aveva la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, non era configurabile il reato contestato.
(OMISSIS), oltre alla contraddittorieta’ tra motivazione e dispositivo ed alla violazione dell’obbligo di correlazione tra contestazione e sentenza di cui nella sintesi dei motivi, esclude la propria qualita’ di pubblico ufficiale o funzionario di fatto e colloca la vicenda, tuttalpiu’, nell’ambito del traffico di influenze.
9.3. I ricorsi vanno accolti nei (OMISSIS) della diversa qualificazione, oltre che dell’esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Nell’ordine vanno affrontati prima i motivi che riguardano la individuazione del reato per il quale e’ stata disposta la condanna, reato di corruzione ex articolo 318 o ex articolo 319 c.p., e la sussistenza della qualifica pubblicistica in capo al (OMISSIS).
Il capo di imputazione contestava il reato di cui all’articolo 318 c.p. commesso nel 2013. In particolare, ” (OMISSIS) quale dirigente e procuratore speciale di (OMISSIS) S.P.A., dunque incaricato di pubblico servizio” riceveva (OMISSIS) “per l’esercizio della sua qualita’ pubblicistica in tutte le situazioni che involgevano le cooperative riconducibili a (OMISSIS)”.
La qualifica pubblicistica del (OMISSIS), pero’, nella sentenza di primo grado, muta: a pagina 1517 il Tribunale aveva affrontato il tema della posizione-nell’ambito dell'(OMISSIS) spa – di (OMISSIS), formalmente dirigente, dando atto della assenza di indagini specifiche sul suo ruolo effettivo (“in controesame il maresciallo escusso precisava che non era stato accertato come fosse composta la direzione commerciale suddetta ne’ che funzione specifica avesse”) ed a pagina 1518 lo aveva definito “un pubblico ufficiale a disposizione della associazione”.
Successivamente, a pag. 1667, il Tribunale nuovamente lo aveva definito espressamente “pubblico ufficiale”, rilevando che il suo ruolo in favore della associazione era ricollegabile alla sua posizione apicale e non a specifiche funzioni.
Nessuna ragione veniva tuttavia indicata che giustificasse la modifica rispetto all’originaria qualifica di incaricato di pubblico servizio riportata nel capo di imputazione.
Per tale ruolo, il Tribunale aveva condannato espressamente (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 318 c.p., conformemente sia al ruolo di pubblico ufficiale riconosciuto, che alla condotta di “messa a disposizione”, senza la individuazione di specifiche attivita’ contrarie a doveri d’ufficio.
La Corte di appello ha affrontato espressamente solo il tema della generica funzione pubblica dell’imputato, considerando non rilevante ai fini della decisione il fatto che (OMISSIS) avesse o meno operato nell’ambito delle proprie mansioni ribadendo, invece, la sufficienza di una sua ingerenza di mero fatto consentita, all’interno dell’ente (ritenuto implicitamente pubblico), dalla generica funzione di dirigente.
In definitiva, la Corte di appello, ha definito l’imputato pubblico ufficiale, illecitamente pagato in ragione del proprio ruolo nella societa’ (OMISSIS) S.p.A.
Dalla lettura del punto 10.3.34 della sentenza di appello, ove effettivamente si legge “corruzione propria aggravata, reati meglio descritti nei capi 1 e 17 I decreto”, sembra, pero’, che sia stata anche mutata in peius la qualificazione giuridica della condotta (da articolo 318 ad articolo 319 c.p.).
9.4. Insomma, risulta che la decisione di primo grado ha ritenuto sussistere l’ipotesi dell’articolo 318 c.p. e poiche’ vi e’ stata piena conferma della condanna per tale capo da parte della Corte di secondo grado, dalla stessa motivazione di quest’ultima appare chiaro che, pur se vi e’ la di ione equivoca di “corruzione propria aggravata”, la condanna e’ stata confermata per il reato di cui all’articolo 318 c.p..
Quindi, non vi e’ stato alcun mutamento di qualificazione giuridica del fatto, ma un mero errore che, sulla base della lettura complessiva delle due sentenze, non produce alcuna conseguenza.
Va invece rilevato che vi e’ stata una qualificazione diversa del ruolo del ricorrente, definito pubblico ufficiale, a fronte della iniziale contestazione del ruolo di incaricato di pubblico servizio.
Nelle due decisioni di merito non si legge alcun argomento che supporti la diversa qualificazione.
Nella contestazione si afferma che (OMISSIS) S.p.A. esercita un pubblico servizio. Tale premessa non e’ stata oggetto dei motivi di ricorso (del resto lo stesso (OMISSIS), pur se genericamente, definisce la attivita’ di (OMISSIS) S.p.A. di pubblico interesse) e, quindi, puo’ ritenersi accertata, considerato che e’ certamente possibile l’esercizio di una pubblica funzione tramite una societa’ formalmente di diritto privato.
Ovviamente, in assenza di contestazioni, non e’ compito del giudice di legittimita’ verificare di ufficio se la societa’ esercitasse effettivamente una pubblica funzione.
La specifica attivita’ del ricorrente, pero’, non viene indicata, ne’ quanto alle sue specifiche mansioni, ne’ quanto alla presunta ingerenza di fatto, in quelle tipiche del pubblico ufficiale.
Va, allora, ritenuta corretta la qualificazione del capo di imputazione proprio alla luce degli argomenti spesi nelle due decisioni e della non contestazione: poiche’ il ruolo specifico di (OMISSIS) non e’ chiaramente individuato, ma risulta comunque un dirigente della societa’ e che partecipa all’attivita’ di pubblico servizio; cio’ consente la sua qualificazione ex articolo 358 c.p., ed in tale ruolo e’ in grado di influire anche sulla attivita’ dei vertici della societa’ con riferimento proprio alle attivita’ qualificanti la conduzione del pubblico servizio.
In tal caso, pero’, trattandosi della corruzione dell’incaricato di pubblico servizio, la qualificazione giuridica corretta e’, evidentemente, quella del reato di cui agli articoli 318, 320 e 321 c.p..
9.5. Gli altri motivi sono tutti infondati.
Non sono valutabili in questa sede gli argomenti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in base ai quali si vorrebbe ricostruire diversamente le ragioni della dazione di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) sulla scorta di una interpretazione alternativa del materiale probatorio sul quale i giudici di merito si sono espressi in modo completo e non illogico, non restando ambiti di valutazione del giudice di legittimita’.
La qualificazione giuridica e’ corretta, salvo la precisazione relativa al ruolo di incaricato di pubblico servizio, poiche’ non rileva la particolare attivita’ di mediazione con (OMISSIS) per il pagamento in questione, bensi’ rileva la costante disponibilita’ in favore delle cooperative che i giudici di merito hanno ricostruito quale contropartita di un versamento fisso mensile.
In definitiva, va confermata la sentenza con riferimento al capo di imputazione 17), diversamente qualificato nei termini sopraddetti, e con esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. L’annullamento con rinvio, quindi, riguarda la nuova determinazione della pena nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sia per l’esclusione dell’aggravante, che per la minore pena prevista per il reato di cui agli articoli 318, 320 e 321 c.p..
10. Turbativa di gara per la raccolta differenziata del comune di S. Oreste e corruzione (capi 18 e 19 del primo decreto).
10.1. Secondo la Corte di Appello, (OMISSIS), prima dell’aggiudicazione della gara per la raccolta differenziata del piccolo Comune di Sant’Oreste, si sarebbe accordato con (OMISSIS), nella qualita’ di responsabile dell’Ufficio tecnico dello stesso Comune (che assumeva l’iniziativa della corruzione), per sostituire le offerte originariamente presentate con altre appositamente predisposte, in modo da garantirsi l’aggiudicazione della gara; (OMISSIS) in cambio della sua condotta avrebbe ricevuto la somma di almeno Euro 10.000.
La Corte ha assolto il sindaco, (OMISSIS), ritenendo non provato il suo coinvolgimento nella iniziativa di (OMISSIS), unico soggetto che tratto’ effettivamente con il (OMISSIS) ricevendo il (OMISSIS). (OMISSIS) verso’ in tutto Euro 16.000.
Tali reati sono stati confessati da (OMISSIS) che non ha proposto impugnazione. Per il solo reato di turbativa e’ stata condannata anche (OMISSIS).
10.2. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono infondati, salva la esclusione della aggravante di agevolazione mafiosa.
Quanto al motivo proposto da (OMISSIS), a fronte di una puntigliosa motivazione in cui la Corte di appello ha indicato i numerosi elementi probatori posti a fondamento del giudizio di penale responsabilita’, derivanti da molteplici fonti di prova, il motivo di ricorso e’, in parte, generico, non essendo stato dedotto alcunche’ sulle ragioni per cui (OMISSIS) sarebbe stato portatore di un interesse inquinante nei riguardi di (OMISSIS), e quindi, avrebbe dovuto accusarlo falsamente (sul tema si rinvia alle considerazioni fatte per la posizione dell’imputato (OMISSIS)), e, in parte, propone una rilettura, non consentita, del materiale probatorio ed una sua valutazione parcellizzata, svalutando, in maniera assertiva, la portata delle intercettazioni, rispetto alle quali le dichiarazioni di (OMISSIS) sono state considerate quale mero riscontro.
(OMISSIS), poi, ripropone un argomento che e’ gia’ stato posto in sede di impugnazione di merito, ovvero che non vi era affatto un suo proposito di sostituire l’offerta gia’ presentata perche’ era stato accertato che l'”offerta economica non e’ mai stata modificata”; si tratta innanzitutto di un argomento non valutabile in questa sede perche’ relativo all’apprezzamento delle prove e, comunque, infondato perche’ non tiene alcun conto della complessiva e particolarmente ampia motivazione della sentenza che ha ribadito la sua responsabilita’ proprio tenendo conto di questa sua obiezione. Peraltro, (OMISSIS) non nega il concorso nella complessiva attivita’ di collusione finalizzata ad alterare la gara.
Va quindi disposto annullamento con rinvio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), per la sola rideterminazione della pena per la definitiva esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa. L’annullamento con rinvio per la stessa ragione va disposto anche in favore di (OMISSIS) che non ha impugnato la condanna – in primo grado in punto di responsabilita’ ma ha, invece, proposto ricorso avverso la sentenza di appello per la parte in cui accoglieva l’impugnazione dei pubblici ministeri, riconoscendo l’aggravante dell’articolo 416-bis.1 c.p..
11. Corruzione di (OMISSIS) (capo 7 del secondo decreto). 11.1. I giudici di merito hanno accerto che (OMISSIS), nell’operare con le sue cooperative nel settore di lavori nel settore del verde pubblico, aveva corrotto (OMISSIS), direttore del (OMISSIS) e (OMISSIS), funzionario del Servizio Giardini dello stesso dipartimento.
Con riferimento al primo, vi e’ stata la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) (per (OMISSIS) si e’ proceduto separatamente) per il capo 7 del secondo decreto, ovvero la “messa a disposizione” del direttore, retribuita con l’assunzione di due sue nipoti presso due cooperative.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito sulla scorta del contenuto di alcune conversazioni e di servizi di osservazione, risultavano contatti fra gli imputati finalizzati all’assunzione delle nipoti di (OMISSIS) e successivi contatti nel corso dei quali (OMISSIS) forniva informazioni e dimostrava la propria disponibilita’ a favorire le cooperative di (OMISSIS) in vista della pubblicazione e aggiudicazione delle gare per la pulizia degli arenili del litorale e per la manutenzione del verde e dei canili, oltre ai lavori afferenti le pulizie di (OMISSIS).
La Corte di appello ha valorizzato anche delle conversazioni fra (OMISSIS) e (OMISSIS) in cui il primo aveva fatto chiaro riferimento all’essersi comprato i favori di (OMISSIS), persona facilmente corruttibile, considerando il suo ruolo significativo nella assegnazione di lavori di interesse. In particolare, si rilevava la capacita’ di (OMISSIS) di assegnare lavori al di fuori del “circuito politico”, decidendo in forma autonoma con il meccanismo delle offerte al massimo ribasso, avvalendosi di (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno contestato la decisione con i motivi sopra sintetizzati, in particolare sostenendo il primo che non e’ stata indicata in alcun modo la relazione tra il presunto favore nei confronti del p.u. e le iniziative di quest’ultimo in favore di (OMISSIS) e delle sue cooperative. Si fa solo riferimento alle espressioni utilizzate dallo stesso (OMISSIS) (“prende soldi”; “Mi sono comprato (OMISSIS)”), prive, pero’, di alcun riscontro e sostenendo il secondo che non e’ stata individuata alcuna sua condotta casualmente orientata al reato del quale, peraltro, veniva a conoscenza solo dopo la sua presunta commissione.
11.2. Entrambi i ricorsi per tale reato sono infondati.
La Corte di Appello ha collocato la vicenda in un contesto nel quale dalle stesse intercettazioni e’ emersa la scelta consapevole di creare una situazione di compiacenza nei confronti delle cooperative mediante ricorso a pagamenti per la “messa a disposizione”, indipendentemente dalla individuazione di specifici atti contrari.
In tale contesto la Corte ha individuato una condotta chiaramente di favore, ovvero la assunzione, nell’ambito delle cooperative, delle due nipoti di (OMISSIS), segnalando anche come emergesse testualmente dalle intercettazioni l’informazione sulla loro inesperienza, a conferma che la scelta non fosse certamente casuale e motivata dalle esigenze di personale. Ha poi ricostruito sulla scorta di conversazioni e di specifiche attivita’ relative al lavoro di competenza dell’ufficio di (OMISSIS) l’ambito dell’attivita’ di ufficio di quest’ultimo con chiaro riferimento anche a specifiche gare su cui sarebbe stato possibile un suo intervento. In tale quadro, la Corte di appello ha anche chiaramente motivato sul ruolo attivo assunto da (OMISSIS) che, con (OMISSIS), concordava la strategia per l’utilizzazione dei favori di tale funzionario; questi era da loro particolarmente apprezzato perche’ persino in grado di garantire vantaggi indebiti senza necessita’ di un previo accordo con il contesto politico. Rileva, peraltro, nella complessiva motivazione della Corte di appello, anche il rapporto fra (OMISSIS) e (OMISSIS) (“l’uomo di (OMISSIS)”).
A fronte di tale motivazione, completa e priva di palesi vizi logici, contrastata solo con argomenti generici, non vi e’ alcuna ulteriore verifica di competenza del giudice di legittimita’.
Va, invece, esclusa la aggravante dell’agevolazione mafiosa con conseguente rinvio per rideterminazione della pena.
12. Corruzione di (OMISSIS) e turbativa della gara per la manutenzione del verde delle ville storiche (capi 25 e 26 del primo decreto).
12.1. (OMISSIS), di concerto con (OMISSIS) e in accordo con i suoi collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), corrompeva (OMISSIS), funzionario del Servizio Giardini del dipartimento diretto da (OMISSIS) (a sua volta corrotto, si veda la vicenda del capo 7 del secondo decreto). Secondo l’accusa:
– (OMISSIS) avrebbe versato a (OMISSIS) la somma di Euro 25.000 per l’assegnazione alle sue cooperative dei servizi di pulizia delle strade a seguito dell’emergenza neve;
– (OMISSIS) avrebbe promesso il versamento di Euro 30.000 per il suo intervento relativo allo stanziamento per la manutenzione delle piste ciclabili con lo scorporo del pagamento dell’IVA (dalla cifra di 800.000 Euro che inizialmente la ricomprendeva) – le cooperative di (OMISSIS) erano aggiudicatarie delle cinque gare finanziate con tale stanziamento;
– (OMISSIS) si sarebbe adoperato per l’assegnazione alla (OMISSIS) dei lavori per la manutenzione ordinaria delle aree a verde delle ville storiche agevolandola nelle varie fasi e, in particolare, per le difficolta’ derivanti dalla qualita’ del progetto presentata dalla cooperativa concorrente (OMISSIS) di (OMISSIS), tale da incidere sulla prospettiva di vincita della gara (turbativa del capo 26).
I fatti sono dimostrati dalle intercettazioni e dalle indagini sulle pratiche amministrative. Quanto alla turbativa della gara ( (OMISSIS) presiedeva la commissione aggiudicatrice) relativa alle ville storiche, (OMISSIS) venne informato della forte concorrenzialita’ del progetto, definito “bellissimo”, della concorrente cooperativa (OMISSIS) di (OMISSIS); tale informazione gli consenti’ sia di intervenire sul concorrente perche’ desistesse dalla partecipazione, sia di apportare integrazioni alla propria domanda per renderla piu’ competitiva.
Per il reato di turbativa sono stati condannati (OMISSIS) e (OMISSIS) mentre per il reato di corruzione sono stati condannati anche (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Costoro, difatti, risultano avere partecipato alla conversazione del 28 marzo 2013 in cui si determino’ l’ammontare della tangente da corrispondere in Euro 30.000.
Questi reati sono stati ammessi da (OMISSIS) che non ha proposto appello ne’ ricorso.
Ha proposto ricorso (OMISSIS), nei cui confronti, su sua richiesta, e’ stata pronunciata sentenza ex articolo 599-bis c.p.p., per profili relativi alla pena ed alla confisca, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che hanno anche rilevato una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
12.2. I motivi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono infondati.
La Corte di appello ha offerto argomenti specifici, privi di manifesti errori logici, quanto alla attivita’ connessa alla corruzione svolta nel corso della riunione del (OMISSIS), in cui, secondo la propria ricostruzione, fu determinata collegialmente la entita’ della tangente da corrispondere al (OMISSIS), cosi’ portandosi a perfezione il reato. Quindi, non sussiste ne’ carenza ne’ illogicita’ della motivazione, non spettando, ovviamente, a questa Corte effettuare una propria valutazione delle prove utilizzate dai giudici di merito. Questo risolve i motivi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) che chiedono una diversa valutazione del ruolo di ciascuno nel corso di quella che, presieduta da (OMISSIS), era una riunione destinata a decisioni condivise.
Inoltre e’ chiara anche la insussistenza della dedotta mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza: secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’accordo corruttivo si colloca nell’arco temporale che corrisponde alla contestazione; nella riunione del (OMISSIS) si svolgeva una ulteriore fase, ovvero la determinazione di quanto dare al corrotto per il servizio offerto. Tale riunione, quindi, e’ stata valorizzata per ritenere la partecipazione dei collaboratori di (OMISSIS) alla complessiva attivita’ di corruzione.
Per quanto riguarda (OMISSIS), il ricorso, peraltro assai generico, non considera come, al di la’ di valere anche per lui la partecipazione alla determinazione delle condizioni della tangente da corrispondere, sia stato individuato un suo concreto interesse nella vicenda perche’ una delle attivita’ cui era finalizzata la corruzione riguardava lavori aggiudicati alla (OMISSIS), cooperativa gestita dal (OMISSIS).
Va, invece, esclusa l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con conseguente rinvio al solo fine della rideterminazione della pena, anche nei confronti di (OMISSIS), ricorrente contro l’accoglimento degli appelli con applicazione di detta aggravante.
12.3. Sono inammissibili i due motivi di ricorso presentati nell’interesse di (OMISSIS), che possono essere valutati congiuntamente.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di concordato in appello, e’ ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volonta’ della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.
In particolare, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex articolo 599-bis c.p.p., volto a censurare la quantificazione della pena o la valenza della base probatoria posta a fondamento della misura patrimoniale, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimita’ ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione, che non ricorre nel caso di specie, dell’irrogazione di una pena o di una misura di sicurezza illegali (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
13. Corruzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capi 1 e 2 del secondo decreto).
13.1. (OMISSIS), con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avrebbe corrotto (OMISSIS), presidente del Consiglio comunale di (OMISSIS), e (OMISSIS), della sua segreteria (ritenuto un pubblico ufficiale di fatto), per essersi messo a disposizione delle cooperative di (OMISSIS). Il primo avrebbe ricevuto la somma di Euro 10.000 versati all’associazione (OMISSIS), l’assunzione nella Coop (OMISSIS) di una persona da lui indicata e la promessa di Euro 150.000, il secondo Euro 1000 al mese.
Le condotte contestate a (OMISSIS) al capo 2 sono:
– di aver facilitato l’aggiudicazione alle cooperative di (OMISSIS) di gare indette da (OMISSIS), tra cui quella 30/13 per la raccolta del multimateriale;
– di aver concorso alla riconferma del Direttore Generale di (OMISSIS) (OMISSIS);
– di aver dirottato i fondi regionali al (OMISSIS) (Ostia) in funzione della loro utilizzazione per gare a cui erano interessate cooperative del gruppo (OMISSIS);
– di aver contribuito allo sblocco di fondi destinati ad attivita’ sociale di interesse delle cooperative di (OMISSIS) (crediti per la gestione di campi nomadi);
– di aver pilotato la sostituzione di (OMISSIS), direttore del (OMISSIS), non gradita per avere ridotto le tariffe per i minori stranieri non accompagnati (Fu nominato la (OMISSIS), gradita perche’ legata ai due corrotti).
– di aver contribuito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (tra cui quello relativo alle spese effettuate per l’assistenza dei (OMISSIS), a cui avevano provveduto cooperative del gruppo (OMISSIS)) approvato con delibera assembleare del 30.10.2014.
hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
13.2. Quanto alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ utile per ragioni di ordine espositivo fare dapprima riferimento al ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS).
Rinviando l’esame dei primi due motivi di ricorso alle considerazioni esposte ai paragrafi 3 e 5 della parte relativa alle questioni preliminari e quello del dodicesimo e del tredicesimo motivo al paragrafo sulle statuizioni civili, quanto al terzo motivo di ricorso, assume il ricorrente di aver dedotto con l’atto di appello che l’imputazione, al di la’ del riferimento agli atti contrari ai doveri d’ufficio, non indicasse in concreto le condotte illecite tenute dal ricorrente per l’esercizio della funzione e, sotto altro profilo, che non si sarebbe potuto configurare un concorso formale tra i reati di cui agli articoli 318 e 319 c.p., entrambi contestati.
La sentenza sul punto sarebbe silente, essendosi la Corte limitata ad osservare per tutti gli imputati come nei capi di imputazione fossero sufficientemente delineati gli episodi criminosi e, dunque, fosse consentito conoscere i profili fondamentali dei fatti loro addebitati.
Anche la descrizione fattuale di tutti gli atti contrari ai doveri di ufficio sarebbe connotata, secondo il ricorrente, da una terminologia aspecifica.
Si tratterebbe di una nullita’ a regime intermedio, deducibile fino alla sentenza di primo grado.
Il motivo e’ infondato.
Il motivo e’ testualmente riproduttivo del sesto motivo di appello e censura la risposta fornita dalla Corte di appello alle pag. 18- 19 della sentenza; si tratta di un motivo inammissibile, quanto al riferimento all’articolo 318 c.p., ed infondato, quanto agli assunti riguardanti l’articolo 319 c.p..
Sotto un primo profilo, la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei “vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti” (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime “sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da’ luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non puo’ dar luogo ad alcun vizio di legittimita’ della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’articolo 619 c.p.p., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta” (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451).
La questione di diritto proposta, a cui la Corte ha fornito una risposta, deve dunque essere valutata al fine di verificare se il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione della legge.
In relazione all’articolo 318 c.p. il motivo, come detto, e’ inammissibile per carenza di interesse, atteso che (OMISSIS) e’ stato condannato solo per il reato di corruzione propria (pag. 3169 sentenza di primo grado; pag. 569 sentenza impugnata).
Quanto alla descrizione delle condotte di corruzione propria, al di la’ della obiettiva genericita’ del motivo, la Corte di cassazione ha in piu’ occasioni affermato il principio secondo cui non e’ ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa.
La contestazione, in particolare, non va riferita soltanto al capo d’imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ecelestino, Rv. 253582).
Dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non vi e’ incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificita’, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi, mentre non e’ necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’oggetto della contestazione (Sez. 5, n. 10033 del 19/11/2017, Iogha’, Rv. 269455; Sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 5, n. 6335/ 14 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758).
Nel caso di specie, l’imputazione e’ costruita nel senso che l’imputato avrebbe compiuto una serie di atti contrari ai doveri d’ufficio in favore di (OMISSIS), e dei soggetti a questi riconducibili, in cambio del conseguimento di molteplici utilita’.
Diversamente dagli assunti difensivi, la tecnica utilizzata nella redazione della imputazione e’ stata quella di descrivere le condotte contrarie ai doveri d’ufficio che l’imputato avrebbe compiuto e le utilita’ conseguite; si e’ fatto riferimento alle singole vicende inquinate, al tipo di attivita’ che (OMISSIS) avrebbe posto in essere, alle gare specifiche in cui l’imputato sarebbe intervenuto per tutelare l’interesse privato di cui si era fatto carico, alla incidenza che il ricorrente avrebbe avuto nella adozione delle delibere dell’assemblea capitolina (destinazione fondi al (OMISSIS), sblocco dei fondi per il sociale, riconoscimento dei debiti fuori bilancio), all’influenza nelle nomine di dirigenti.
Si sono individuate le specifiche utilita’ che (OMISSIS) avrebbe conseguito e si sono indicate le fonti di prova poste a fondamento delle contestazioni.
Non puo’ pretendersi che nel decreto di rinvio a giudizio il fatto debba essere necessariamente puntualizzato in ogni suo elemento specifico, anche perche’ cio’ puo’ non essere compatibile col momento processuale in cui il decreto viene emesso e in cui – di norma – si dispone del solo materiale investigativo unilateralmente acquisito dal P.M.; il decreto, cristallizzando l’accusa nel suo nucleo qualificante e nella sua tipicita’, deve esplicitare e fissare l’oggetto della contestazione ed il “thema probandum”, indicando sommariamente le relative fonti, e preludere cosi’ all’approfondimento dell’attivita’ dibattimentale per la definitiva puntualizzazione e qualificazione dei fatti contestati.
Gli elementi accessori e quelli che si concretano nella prova del fatto non incidono sul requisito della enunciazione dello stesso, che risulta nella specie di agevole individuazione, e non integrano, qualora siano omessi o precisati in maniera elastica e incerta, la mancanza o l’incompletezza della imputazione, si’ da creare difficolta’ all’esercizio del diritto di difesa.
Il ruolo di ciascun imputato, il nesso di causalita’ tra la relativa condotta e la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il mercimonio della pubblica funzione al servizio di interessi di parte sono stati chiaramente enunciati ed e’ quanto basta per escludere la sanzione della dedotta nullita’ del decreto dispositivo del giudizio.
La prova in ordine ai detti elementi e il conseguente accertamento delle specifiche modalita’ operative delle azioni illecite appartengono al successivo momento processuale del dibattimento ed e’ negli esiti di questo che va ricercata.
Peraltro, rispetto ad una difesa articolatissima che si e’ sviluppata con atti di impugnazione di centinaia di pagine con cui si e’ contestato in modo puntuale ogni rivolo della prospettazione d’accusa, ogni singolo elemento valorizzato al fine del giudizio di penale responsabilita’, il motivo e’ strutturalmente generico, non essendo stato spiegato ed indicato quale prerogativa difensiva sia stata in concreto inficiata, quale diritto e quale valore siano stati danneggiati.
13.3. Sono infondati, ai limiti di inammissibilita’, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, relativi alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
Rinviando a quanto gia’ detto nella parte generale, non e’ chiara quale sarebbe la radicale eterogeneita’ del fatto accertato – nei suoi elementi essenziali – rispetto a quello contestato e quale sarebbe il pregiudizio dei diritti della difesa, tenuto conto dello sviluppo concreto del processo, di come l’imputato si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione e di come il diritto di difesa sia stato esercitato.
Sotto altro profilo, al di la’ dei profili strettamente lessicali – puntualmente evidenziati dal ricorrente – dalle sentenze di merito emerge chiaramente come i giudici abbiano in concreto esaminato analiticamente le singole condotte contestate nella imputazione e siano giunti, sulla base delle articolate evenienze istruttorie e degli articolatissimi rilievi difensivi, a formulare il giudizio di penale responsabilita’ facendo riferimento ad una ricostruzione degli accadimenti che si pone in rapporto di diretta e immediata derivazione dalla imputazione.
Esemplificativo dell’approccio del motivo di impugnazione e’ l’assunto secondo cui nella imputazione non vi sarebbe riferimento al contributo di 5.000 Euro che (OMISSIS) avrebbe ricevuto e che e’ stato utilizzato nella struttura motivazionale per provare la corruzione; e tuttavia, se e’ vero che formalmente il contributo in questione non e’ indicato fra quelli che (OMISSIS) avrebbe ricevuto in ragione del compimento degli atti contrari ai suoi doveri d’ufficio, e’ altrettanto vero che l’imputazione non limita le utilita’ oggetto di corruzione a quelle espressamente indicate, perche’ l’imputazione e’ costruita intorno all’assunto secondo cui l’imputato avrebbe ricevuto “promesse ed erogazioni continuative”, tra cui quelle poi quelle specificamente descritte.
Dunque non e’ condivisibile l’assunto secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato condannato per condotte non contestate e valorizzate “a sorpresa” dai giudici di merito.
13.4. E’ infondato, ai limiti della inammissibilita’, il sesto articolatissimo motivo di ricorso.
Si e’ gia’ detto di come la tesi difensiva, sviluppata in relazione a numerosi temi d’accusa, e’ che la ricostruzione alternativa proposta dall’imputato, attraverso una serie di contributi probatori, non sarebbe stata mai vagliata dalla Corte, che si sarebbe “limitata” ad una ricostruzione parziale – e viziata – delle singole vicende prese in considerazione.
La tesi difensiva si articola e si sviluppa in relazione: a) all’analisi ed alla valutazione delle conversazioni del coimputato (OMISSIS) in ordine ai rapporti tra questi ed il coimputato (OMISSIS) ed al fatto che nessuna conversazione avrebbe avuto come autore diretto (OMISSIS); b) alle smentite individualizzanti che le affermazioni captate da (OMISSIS) avrebbero ricevuto proprio con riguardo a (OMISSIS) ed all’assunto secondo cui (OMISSIS) operasse “per conto” di questi; c) ai rilievi difensivi riguardanti la prova degli elementi strutturali del reato contestato; d) alle condotte in concreto contestate.
E’ utile riportare, in relazione alle singole condotte contestate al ricorrente, la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di appello.
1) Quanto al tema della aggiudicazione a (OMISSIS) ed ai soggetti a questi riconducibili delle gare indette da (OMISSIS) s.p.a. la Corte ha evidenziato come:
a) (OMISSIS), per quel che concerne la gara (OMISSIS), parlando con (OMISSIS) disse a questi che non era necessario l’intervento specifico di (OMISSIS) il quale, a dire dello stesso (OMISSIS), avrebbe dovuto invece interessarsi per il milione di Euro “ancora da spendere” in ambito (OMISSIS);
b) il 10 aprile 2014 (OMISSIS) disse a (OMISSIS) di “ricordare” a (OMISSIS), che doveva incontrarsi con (OMISSIS), il nome di un dato ingegnere che avrebbe dovuto essere segnalato;
c) (OMISSIS) chiese a (OMISSIS) conto dell’incontro tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) assicuro’ la disponibilita’ “all’apertura verso la cooperazione”, circostanza questa che indusse (OMISSIS) a riferire “hanno recepito quindi..”.
2) Quanto alla sostituzione della Dott.sa (OMISSIS) a capo del (OMISSIS) con un nuovo soggetto gradito allo stesso (OMISSIS), la Corte ha evidenziato:
a) che la (OMISSIS) avesse ridotto le tariffe per i servizi (OMISSIS) e per i servizi (OMISSIS), pure forniti da (OMISSIS), e come questi fosse interessato, al momento della sostituzione della stessa (OMISSIS), a collocare in quella posizione una figura a lui gradita, inizialmente individuata in tale (OMISSIS);
b) i numerosi contatti registratisi nell’ottobre del 2013 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di “pilotare” la nomina di (OMISSIS);
c) come, in realta’, il 2.11.2013 fu invece nominata Isabella (OMISSIS), la quale, nondimeno, per (OMISSIS) e per lo stesso (OMISSIS), era un soggetto gradito, in quanto aveva come riferimento (OMISSIS) ” la (OMISSIS) e’ sua, ce pensa (OMISSIS)”;
d) i successivi contatti – dal gennaio 2014- tra (OMISSIS) e (OMISSIS) chiaramente rivelatori della circostanza che la (OMISSIS) “era” di (OMISSIS);
3) Quanto al pagamento dei servizi (OMISSIS) per il 2013 ed all’interesse che (OMISSIS) aveva affinche’ fossero riconosciuti i debiti fuori bilancio nei riguardi della (OMISSIS), si e’ chiarito:
a) che (OMISSIS) si era “affidato” direttamente a (OMISSIS), ricevendo da queste assicurazioni, e come cio’ fosse stato chiaramente rappresentato da (OMISSIS) a (OMISSIS) (conversazione 22.1.2014 “con (OMISSIS) e’ chiuso… mi sto’ a compra’ tutti”; conversazione del 23.1.2014 “ma debiti fuori bilancio, lo mo’ m’affido a (OMISSIS)”; conversazione n. 1752 ” me so comprato (OMISSIS)…. 10.000 Euro gli ho portato”);
b) che (OMISSIS) provvide costantemente ad informare (OMISSIS) della evoluzione della vicenda;
c) come (OMISSIS), pur di riuscire a “sbloccare” la situazione, intendesse versare (OMISSIS) anche ad altri consiglieri comunali, oltre che a (OMISSIS) ” (OMISSIS) c’ha detto .. quanto a (OMISSIS) senno’ lo non faccio un cazzo” e come proprio detta disponibilita’ a coinvolgere anche altri soggetti nella vicenda avesse suscitato la reazione negativa di (OMISSIS);
d) come (OMISSIS) avesse dubbi sulla capacita’ di (OMISSIS) di smuovere la situazione nel senso sperato;
e) che, dopo il parere favorevole (emesso il 25.9.2014) da parte della Prima Commissione Bilancio e della Quinta commissione – politiche sociali- al proseguimento della pratica relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio dei (OMISSIS), (OMISSIS), tramite (OMISSIS), comunico’ la necessita’ che fossero i Capigruppo consigliari a fare in modo che la questione fosse inserita nell’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea capitolina, non potendo esser “portata” solo dallo stesso (OMISSIS);
f) che tale comunicazione non fu gradita da (OMISSIS), che rimprovero’ a (OMISSIS) di non fare “gioco di squadra” con (OMISSIS), altro consigliere comunale (conversazioni del 14.10.2014), cioe’ che non fosse in grado di procedere efficacemente;
g) l’1.10.2014 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e tale Nucera, “braccio destro di (OMISSIS)” si incontrarono in un ristorante;
h) il 2.10.2014 (OMISSIS) confido’ a (OMISSIS) di avere sentito (OMISSIS) “un discorso strano con (OMISSIS)… insomma ho avuto il sospetto che (OMISSIS) prende i soldi e non li gira a (OMISSIS)”;
i) il 28.10.2014 (OMISSIS) informo’ (OMISSIS) che la delibera relativa ai debiti fuori bilancio era stata calendarizzata;
I) la delibera che riconosceva i debiti fuori bilancio per l’accoglienza al (OMISSIS) per il periodo gennaio- giugno 2091 fu approvata il 30.10.2014, cioe’ proprio entro il termine che (OMISSIS) aveva auspicato ed in relazione al quale (OMISSIS) aveva manifestato dubbi sulla possibilita’ concreta che cio’ potesse accadere.
4) Per quel che concerne lo sblocco della somma di tre milioni di Euro di competenza del (OMISSIS), si e’ spiegato che:
a) (OMISSIS) e (OMISSIS) intervennero sulla Dott.ssa (OMISSIS), che era il capo del dipartimento in questione, in favore di (OMISSIS);
b) il 21.1.2014, (OMISSIS), dopo aver incontrato (OMISSIS), mando’ un sms a (OMISSIS) dicendo “con (OMISSIS) tutto ok, poi ti dico”; il 22.1.2014 (OMISSIS) ripetette il concetto a (OMISSIS);
c) il 23.1.2014, (OMISSIS), alla presenza di (OMISSIS) e (OMISSIS), disse di essersi “comprato” (OMISSIS), al quale aveva promesso 150.000 Euro se questi gli avesse “fatto prendere” i tre milioni di Euro per le pratiche per le quali era interessato il (OMISSIS) diretto dalla (OMISSIS);
d) il 30.1.2014 (OMISSIS) disse di dover incontrare (OMISSIS) ed il 31.1.2014 riferi’ a (OMISSIS) come l’incontro’ fosse andato “molto bene” e come la (OMISSIS) stesse predisponendo la delibera da tre milioni di Euro per l’affidamento del campo nomadi per trenta mesi alla (OMISSIS);
e) il 5.2.2014 (OMISSIS) affermo’ nuovamente di dover incontrare (OMISSIS) e, successivamente, che l’incontro era andato “bene, no bene, benissimo”;
f) (OMISSIS) chiese a (OMISSIS) di predisporre un elenco delle pratiche che “c’hanno sul (OMISSIS)”;
g) nell’ufficio di (OMISSIS) furono rinvenuti, all’esito di una perquisizione, due promemoria su carta intestata (OMISSIS) di cui uno relativo al “campo F”, datato 14.1.2014, e l’altro, datato 27.1.2014, relativo al contenzioso (OMISSIS) (di (OMISSIS) e (OMISSIS)) con il Comune.
La Corte di appello ha poi posto in connessione le condotte, cosi’ come ricostruite, con le utilita’ che (OMISSIS) avrebbe ricevuto, evidenziando che:
1) il 6.5.3013, (OMISSIS), su richiesta espressa di (OMISSIS), esegui’ un bonifico di 5000 Euro da parte della Cooperativa (OMISSIS) (OMISSIS) al mandatario elettorale di (OMISSIS);
2) il 17.1.2014 dal conto intestato alla Cooperativa (OMISSIS) fu effettuato un bonifico di 10.000 Euro all’associazione (OMISSIS), “riconducibile a (OMISSIS)” (il tema e’ collegato all’incontro che (OMISSIS) riferi’ di avere avuto il 14.1.2014 proprio con (OMISSIS));
3) il versamento in questione aveva la propria causa giustificativa non nella volonta’ di corrispondere un mero contributo elettorale, atteso che in quel momento (OMISSIS) non era impegnato in competizioni politiche, ma nella vicenda relativa all’iter che, in seguito, porto’ all’adozione della delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui si e’ detto ampiamente in precedenza, ed, in particolare, alla calendarizzazione dei lavori da parte dell’imputato;
4) (OMISSIS), nell’ottobre 2014, su indicazione di (OMISSIS), assunse, su espressa richiesta di (OMISSIS), tale (OMISSIS).
Rispetto a tale complesso quadro di riferimento, il motivo di ricorso, pur essendo molto articolato, perde di valenza.
E’ utile premettere che l’onere motivazionale del giudice e’ soddisfatto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti, senza che sia necessario un esame dettagliato delle stesse laddove ciascun rilievo risulti disatteso dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340; versamento dei 5.000 Euro fosse il prezzo della corruzione-, non avrebbe avuto senso l’affermazione- successiva di mesi- “me so comprato (OMISSIS)” e cio’ contrasterebbe anche con l’assunto del Tribunale secondo cui la data dell’accordo corruttivo risalirebbe al gennaio del 2014); si aggiunge che la Corte non avrebbe spiegato perche’, se (OMISSIS) percepiva davvero un compenso di mille Euro al mese per l’attivita’ svolta in favore di (OMISSIS), detta attivita’ dovrebbe essere ascritta a (OMISSIS).
Si tratta di aspetti centrali su cui la Corte ha motivato adeguatamente, mettendo in relazione il contenuto delle conversazioni intercettate, la cui portata e’ obiettivamente chiara, con le utilita’ che (OMISSIS) ricevette nel tempo, evidenziando la connessione tra la dazione delle utilita’ e lo stato dei procedimenti per i quali (OMISSIS) aveva interesse; al di la’ dei riferimenti alle dazioni di somme di (OMISSIS) a (OMISSIS) ed ad ipotetiche causali alternative lecite relative ai 10.000 Euro all’associazione (OMISSIS), il ricorso e’ silente in ordine alla dazione dei 5.000 Euro – per il quale non si spiega perche’ (OMISSIS), nonostante la somma non fosse stata richiesta da (OMISSIS), dette immediatamente esecuzione a quanto (OMISSIS) aveva fatto intendere- alla promessa della dazione di 150.000 Euro nel caso in cui fosse stata sbloccata la somma di tre milioni di competenza del (OMISSIS) – ai due resoconti trovati nella stanza di (OMISSIS), alla assunzione di (OMISSIS), alla connessione temporale tra la dazione dei 10.00 Euro (17.1.2014) e gli accadimenti precedenti e successivi di quel periodo, di chi pure si e’ detto.
Su questi fondamentali profili, il ricorso non “attacca” la motivazione del provvedimento impugnato.
Ancora, quanto alle condotte che (OMISSIS) avrebbe compiuto, si afferma, con specifico riferimento all’approvazione della delibera (OMISSIS) (30.10.2014), che la Corte non avrebbe spiegato perche’ (OMISSIS) si sarebbe espresso su (OMISSIS), cioe’ del soggetto corrotto, in termini fortemente critici (“noi con (OMISSIS) non andiamo da nessuna parte… il gioco di squadra che manca”), ma non si tiene conto di quanto gia’ detto, e cioe’ che le riserve di (OMISSIS) erano legate al timore che (OMISSIS) “non bastasse” ad ottenere quel che si voleva ottenere; in tal senso, si e’ logicamente valorizzato dalla Corte il fatto che (OMISSIS), in un dato momento, cerco’ di “avvicinare” anche altri consiglieri comunali e come proprio cio’ desto’ la reazione di (OMISSIS) (pag. 170 telefonata n. 7445).
Si assume che:
a) non sarebbe stata presa posizione sul tema relativo alle modalita’ ed alla tipologia della calendarizzazione delle proposte di deliberazione in consiglio comunale, ovvero su quello riguardante la formazione dell’ordine dei lavori dell’assemblea capitolina (la proposta di deliberazione d’interesse di (OMISSIS) sarebbe stata la penultima su 58, il potere di formazione dell’ordine sarebbe stato erroneamente ritenuto dalla Corte una prerogativa del presidente del consiglio comunale, laddove, invece, l’articolo 22, comma 3, del regolamento comunale lo attribuirebbe alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, di concerto con il Presidente del consiglio comunale); detti temi, se adeguatamente valutati, avrebbero reso manifesta, secondo il ricorrente, l’assenza di favoritismi da parte di (OMISSIS) ed in tal senso si richiamano prove dichiarative indicate con l’atto di appello e la documentazione prodotta;
b) la sentenza non spiegherebbe in cosa e come (OMISSIS) avrebbe fatto convergere l’opinione dei consiglieri sulla decisione di inserire la delibera che interessava (OMISSIS) nell’ordine del giorno;
c) la Corte non avrebbe preso posizione sull’argomento secondo cui (OMISSIS) si sarebbe mosso automaticamente in ragione di un proprio accordo corruttivo con (OMISSIS), con conseguente estraneita’ concorsuale del ricorrente.
La motivazione sarebbe viziata anche:
1) quanto alla presunta volonta’ di (OMISSIS) di aiutare (OMISSIS) nella attivita’ imprenditoriali con l'(OMISSIS) s.p.a.; detto segmento fattuale sarebbe fuori dal perimetro imputativo e rivelerebbe la contraddittorieta’ della motivazione, tenuto conto della revoca delle statuizioni civili proprio nei riguardi di (OMISSIS) S.p.A.;
2) nella parte relativa alla nomina della Dott.ssa (OMISSIS) al (OMISSIS) a seguito dell’avvicendamento del dirigente (OMISSIS); non sarebbe stato valutato il motivo di appello con cui venivano segnalate alcune deposizioni ( (OMISSIS), (OMISSIS)), da cui sarebbe emerso che l’avvicendamento sarebbe stato fisiologico, che (OMISSIS) non aveva rapporti personali con la Dott.ssa (OMISSIS), che non aveva mai perorato la nomina di questa; ne’ sarebbe stato considerato il contenuto di una informativa di polizia con cui si faceva risalire la nomina della Dott. (OMISSIS) alla vicinanza di questi con altri soggetti.
Si tratta di argomenti lungamente sviluppati nell’atto di appello, in relazione ai quali la Corte ha tuttavia congruamente motivato (pag. 178 – 179 sentenza impugnata): si sono indicate le conversazioni da cui logicamente si e’ fatta discendere la prova che (OMISSIS) “usasse” (OMISSIS) come tramite per giungere a (OMISSIS); si e’ chiarito che il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si “aggiungeva” a quello tra il primo e (OMISSIS); si e’ spiegata la ragione per cui la nomina della Dott.ssa (OMISSIS) fu in qualche modo collegata anche a (OMISSIS), circostanza, questa, che, peraltro, non esclude che quella nomina potesse essere caldeggiata anche da altri; si e’ descritto il ruolo che (OMISSIS) ebbe per le pratiche (OMISSIS), quello avuto per l’assunzione della (OMISSIS) – su cui il ricorso e’ silente – quello per lo sblocco dei fondi per il sociale in relazione alle pratiche del (OMISSIS).
Non assume decisiva valenza l’assunto secondo cui la formazione dell’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea fosse di competenza della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; assume rilievo l’articolo 22 del regolamento del Consiglio comunale di Roma che prevede “La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari: a) esamina le questioni relative all’interpretazione dello Statuto Comunale che siano state proposte al di fuori della seduta del Consiglio Comunale, sentiti, ove ritenuto opportuno, la competente Commissione Consiliare Permanente e il Segretario Generale; b) definisce, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio nonche’ la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo”.
La calendarizzazione dei lavori dell’assemblea era “atto” di (OMISSIS), fatto da (OMISSIS): questi contribui’ a calendarizzare -entro il termine indicato da (OMISSIS) – i lavori, inserendo, in conformita’ ai voleri di (OMISSIS), la delibera con cui si riconobbero i debiti fuori bilancio per i quali era stato “comprato”: questo spiega il contenuto delle conversazioni intercetatte.
Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso.
13.5. Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, relativi alla qualificazione giuridica dei fatti, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Si e’ gia’ detto di come, a fini della configurabilita’ del reato di corruzione propria, rilevi, a differenza della fattispecie di cui all’articolo 318 c.p., il compimento di un atto in violazione dei doveri d’ufficio e come, a tal fine, assuma decisiva valenza il contenuto del patto corruttivo, il modo, i tempi con cui il potere pubblico e’ esercitato.
Il tema, si e’ detto in precedenza, attiene alla violazione della regola “giusta” nel concreto operare della discrezionalita’ amministrativa.
Si e’ detto di come sia necessario fare riferimento alle regole sottese all’esercizio dell’attivita’ discrezionale e come si debba verificare se l’interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore; nel caso in cui l’interesse pubblico non sia stato condizionato, il fatto integrera’ la fattispecie di cui all’articolo 318 c.p..
Quello che deve essere verificato, cioe’, e’ se l’interesse perseguito in concreto sia sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, se questo sia stato soddisfatto, ovvero se esso sia stato limitato, condizionato, inquinato dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati posti a carico con l’accordo corruttivo.
Occorre esaminare la struttura del patto corruttivo per accertare se sia o meno identificabile “a monte” un atto contrario ai doveri di ufficio; occorre verificare la condotta del pubblico agente nei settori che interferiscono con gli interessi del corruttore, per comprendere se il predetto funzionario, al di la’ del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti, di elusione della causa fondativa del potere attribuito, abbia, in conseguenza del patto, fatto o meno buon governo del potere assegnatogli – tenendo conto di tutti i profili valutabili- o se abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, a fronte di ragionevolmente possibili esiti diversi.
In applicazione dei principi indicati, i fatti devono essere ricondotti alla fattispecie di corruzione propria e non a quelle invocate dal ricorrente.
Il tema attiene quanto meno all’approvazione della delibera n. 120 del 2014.
E’ stato evidenziato come (OMISSIS) calendarizzo’ – ovvero contribui’ a calendarizzare – la questione relativa al riconoscimento del debiti fuori bilancio che condusse poi all’adozione della delibera n. 120 del 30.10.2014; dunque, l’imputato pose in essere un atto del suo ufficio non solo rinunciando di fatto ad esercitare ogni potere valutativo, ma facendo indirettamente sapere a (OMISSIS) della necessita’ di intervenire sui capigruppi per fare in modo che quella decisione fosse calendarizzata (progressivo n. 84287 del 14.10.2014 richiamato dalla sentenza impugnata in cui (OMISSIS), altro consigliere comunale, informo’ (OMISSIS) che, secondo (OMISSIS), “vabbe’ ma a me m’o’ devono di i Capigruppi che deve essere emesso all’ordine del giorno, non lo posso porta’ io… quindi ce ne so’, chi abbiamo-).
(OMISSIS), si e’ spiegato, comprese cosa stesse accadendo e auspico’ che (OMISSIS) parlasse con (OMISSIS), cioe’ con un altro consigliere “loro due sono”; si e’ chiarito come sin dal luglio di quell’anno (OMISSIS) avesse informato (OMISSIS) della incidenza dei Capigruppo nella formazione dell’ordine dei lavori e della necessita’ di “attivarsi”, aggiungendo, non casualmente, che, se cio’ fosse accaduto, (OMISSIS) avrebbe assolto il suo compito: “Lui lo fa”.
Una condotta violativa dei doveri di ufficio per contenuto, per tempi e per modalita’; (OMISSIS), che aveva preso in carico l’interesse del privato corruttore, incontrato in piu’ occasioni, rinuncio’ ad ogni valutazione comparativa sul se e sul quando quella delibera dovesse essere calendarizzata, e fece in modo che (OMISSIS), che aveva interesse che quella decisione fosse assunta entro il 30.10.2014, sapesse che per fare cio’, per ottenere questo obiettivo, occorreva “intervenire” anche sui Capigruppi, cioe’, occorreva, in ragione della previsione regolamentare, creare le condizioni ed il “consenso”.
Sul punto il ricorso e’ silente, ne’ risulta quale sarebbe l’elemento rivelatore dalla corretta contemperazione degli interessi che (OMISSIS) fece per calendarizzare quella delibera proprio entro il termine auspicato da (OMISSIS), quale l’interesse pubblico perseguito attraverso quelle modalita’.
Dunque, un patto corruttivo che non si limitava a prevedere il generico asservimento della funzione in favore dell’interesse del corruttore, ma che di fatto comporto’ l’adozione di un atto che, a prescindere dalla sua regolarita’ formale, per come adottato, fu contrario ai doveri di ufficio.
13.6. Sono inammissibili il decimo e l’undicesimo motivo, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
La Corte di appello ha evidenziato la obiettiva gravita’ della condotta, il perdurante asservimento della funzione di pubblico ufficiale, il ruolo propositivo avuto dall’imputato – che addirittura rimprovero’ (OMISSIS) per la scarsa fiducia risposta nei suoi riguardi – la varieta’ e l’entita’ delle utilita’ promesse e corrisposte; nulla e’ stato in concreto dedotto, essendosi il ricorrente limitato ad una valutazione comparativa del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato rispetto a quello riservato ad altri imputati ed a prospettare un difetto di motivazione, in realta’ insussistente, rispetto alla invocata circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
Quanto al dodicesimo ed al tredicesimo motivo, si rinvia al paragrafo relativo alle statuizioni civili.
13.7. La posizione di (OMISSIS).
Quanto al primo motivo, si assume che per il reato previsto dal capo 1) (articolo 318 c.p.) (OMISSIS) non sarebbe stato attinto da un titolo custodiale e, dunque, non avrebbe potuto essere disposto il giudizio immediato per detto reato; l’imputato, quindi, avrebbe dovuto essere giudicato per tutti i reati con il rito ordinario.
La violazione della sequenza procedimentale prevista per il giudizio ordinario avrebbe prodotto una nullita’, ex articolo 178 lettera b) e c) c.p.p., assoluta, perche’ sarebbe stato determinato un indebito mutamento del giudice naturale, ma anche a carattere intermedio, per l’omesso interrogatorio dell’imputato in ordine ad un reato connesso per il quale non risulterebbe il requisito della evidenza della prova.
La Corte di appello non avrebbe dato risposta ai motivi di impugnazione, essendosi limitata ad affermare erroneamente che l’interrogatorio fosse stato assunto per entrambi i capi di imputazione davanti al g.i.p. dopo l’emissione del titolo cautelare.
Le questioni dedotte non sarebbero superate nemmeno alla luce del ritenuto assorbimento da parte della Corte di appello del reato di cui al capo 1) in quello di cui al capo 2), atteso che il tema relativo alta competenza dovrebbe essere valutato al momento della proposizione della “domanda” (cosi’ il ricorso) e non all’esito di questa.
La conseguenza del patologico sviluppo procedimentale sarebbe quella indicata nell’articolo 453 c.p.p., comma 2, e dunque anche i fatti di cui al reato sub capo 2) del decreto, in quanto connesso con un reato per il quale sarebbero mancanti le condizioni per la scelta del rito, avrebbe dovuto essere accertato con il rito ordinario, essendo indispensabile la riunione.
13.8. Il tema attiene al rapporto tra giudizio immediato cautelare e reato cumulativo per il quale non vi e’ stata misura.
Il giudizio immediato presenta la peculiarita’ di svilupparsi attraverso differenti modelli applicativi il cui comune elemento unificatore e’ costituito dalla mancata previsione della celebrazione dell’udienza preliminare; la struttura del procedimento ruota intorno alla diversita’ dei possibili promotori – il pubblico ministero e l’imputato – e risente del ruolo e della funzione che, per ciascuno di questi soggetti, assume l’udienza preliminare.
Pur nella molteplicita’ dei modelli procedimentali, il principio fondante e’ quello per cui l’imputato, al di la’ delle ipotesi di rinuncia, non puo’ essere privato della udienza preliminare e dei diritti ad essa sottesi se non in presenza di un rigoroso accertamento dei presupposti costitutivi per l’instaurazione del giudizio immediato.
Cio’ spiega, si e’ fatto notare in dottrina, la maggiore complessita’ della disciplina che connota il giudizio immediato instaurato su istanza del pubblico ministero, rispetto a quello introdotto su richiesta dell’imputato.
Sino all’introduzione del c.d. giudizio immediato custodiate, il giudizio immediato poteva essere instaurato dal pubblico ministero solo sulla base della evidenza della prova, qualora la stessa fosse emersa in tempi assai ristretti novanta giorni dall’acquisizione della notizia di reato – ed in un contesto investigativo in cui comunque fosse stata offerta alla persona sottoposta alle indagini la possibilita’ di difendersi.
A questa evenienza si e’ aggiunta la previsione contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 453 c.p.p., introdotta dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, che legittima l’organo dell’accusa a richiedere il giudizio immediato nei confronti della persona “in stato di custodia cautelare”.
Si tratta di una disposizione che lega la modalita’ di esercizio dell’azione penale alla sussistenza di un provvedimento custodiale che abbia raggiunto una certa stabilita’ e prevede che il pubblico ministero “richiede” il giudizio immediato entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, “per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare” (articolo 453 c.p.p., comma 1 bis).
La norma in parola supera il rapporto fisiologico tra procedimento principale e procedimento incidentale cautelare, caratterizzato dalla permeabilita’ del secondo rispetto al primo e dalla impermeabilita’ del procedimento di merito rispetto al titolo cautelare e si pone invece in linea di continuita’ con l’idea secondo cui, in presenza di determinate condizioni, e’ possibile che le decisioni che si intendano assumere in sede di merito possano essere in qualche modo condizionate da quelle adottate in ambito cautelare.
Una tendenza, inaugurata con l’inserimento del comma 1-bis nell’articolo 405 c.p.p.; il giudizio immediato c.d. custodiale e’ introdotto storicamente dopo due anni dalla precedente iniziativa legislativa che aveva modificato l’articolo 405 c.p.p., ma prima che la Corte costituzionale dichiarasse l’illegittimita’ della disposizione appena richiamata.
La permeabilita’ della fase di merito rispetto a quella cautelare si manifesta, come detto, nel senso che la consistenza indiziaria accertata in sede cautelare, stabilizzata dall’eventuale esperimento della procedura di riesame, giustifica l’apertura del processo omettendo la celebrazione dell’udienza preliminare.
La rivisitazione sistematica dei rapporti tra procedimento principale e’ stata oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale che, nel dichiarare incostituzionale l’articolo 405 c.p.p., comma 1 bis, ha evidenziato i limiti strutturali con i quali e’ necessario confrontarsi in presenza di norme che si muovano nello stesso senso, cioe’ invertendo il rapporto tra fase di merito e fase cautelare (Corte Cost., n. 121 del 2009).
Si e’ sottolineato come ogni intervento sulle dinamiche che regolano i rapporti in questione debba necessariamente tenere conto di una serie di considerazioni di sistema.
Il principio di “impermeabilita’” del procedimento principale agli esiti del procedimento cautelare, ha osservato la Corte costituzionale, possiede “un preciso fondamento logico-sistematico”, costituito dal fatto che una valutazione operata “in un procedimento a cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non puo’… condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo e’ strumentale”.
La impermeabilita’ del procedimento principale ad accogliere gli esiti del procedimento cautelare costituisce infatti un logico corollario del carattere tendenzialmente accusatorio dell’attuale codice di procedura penale, e, dunque, la limitazione degli effetti condizionanti dalla cautela al merito e’ funzionale a garantire e preservare la scelta positiva di tenere ben distinta la fase delle indagini preliminari da quella del processo.
Cio’ non implica, osserva ancora la Corte, la impossibilita’ assoluta per il legislatore di intervenire sul rapporto tra procedimento di merito e procedimento cautelare e di prevedere possibilita’ condizionanti di quest’ultimo sul primo; non e’ cioe’ esclusa “pregiudizialmente ed in assoluto” la compatibilita’ costituzionale di disposizioni che “in particolari frangenti o per particolari aspetti” agiscano nel senso indicato, ma, spiega la Corte, per mutare e, per cosi’ dire, invertire il rapporto fisiologico tra merito e cautela e’ indispensabile attenersi a “solidi canoni di razionalita’, quanto a presupposti ed effetti”.
Alla luce di tali precisazioni, devono essere valutate quelle opzioni interpretative relative ai presupposti costitutivi del giudizio immediato custodiale che propendono in senso divergente rispetto al rapporto fisiologico tra procedimento di merito e procedimento cautelare, nel senso di ampliare la portata del rito in questione, ampliandone i presupposti.
Il giudizio immediato custodiale e’ subordinato a due presupposti.
In primo luogo, occorre la corrispondenza tra reato custodiale e reato per il quale si chiede l’immediato (articolo 453, comma 1- bis).
In secondo luogo, in caso di processo cumulativo, e’ necessaria la presenza dei requisiti dell’immediato in tutti i reati connessi, pena la separazione se i requisiti non vi sono, ovvero, nel caso in cui la riunione risulti indispensabile, la prevalenza “in ogni caso” del rito ordinario (articolo 453, comma 2).
Il senso della norma e’ chiaro: la opportunita’ del simultaneus processus implica la prevalenza del rito piu’ garantito, perche’ segnato dal controllo giudiziale circa i presupposti per un utile avvio della fase dibattimentale; una disposizione normativa chiara, che si pone peraltro in senso conforme alle affermazioni di principio della Corte costituzionale.
La questione del rapporto tra giudizio immediato custodiale e procedimenti connessi e’ conseguente al fatto che raramente i due presupposti indicati sono presenti in tutti i procedimenti connessi.
Sul tema, come puntualmente si e’ evidenziato in dottrina, rilevano i lavori della Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, insediata dal Ministro della Giustizia nel 2006.
La Commissione aveva ipotizzato un correttivo per superare l’inconveniente derivante dalla difficolta’ oggettiva di instaurare il giudizio immediato in tutti i casi di procedimenti aventi ad oggetto piu’ reati – connessi tra loro- in relazione ai quali tuttavia il titolo custodiale fosse stato emesso solo per alcuni dei reati;
era stato infatti previsto l’accesso al rito immediato per tutti i reati connessi meno gravi a condizione che la misura cautelare fosse intervenuta per il reato piu’ grave: intervenuta la custodia cautelare per il reato piu’ grave, i reati connessi meno gravi avrebbero seguito il piu’ grave nel rito immediato.
Si tratta tuttavia di una soluzione non recepita successivamente dal legislatore che ha introdotto il giudizio immediato custodiale e che non ha modificato il preesistente articolo 453 c.p.p., comma 2, come invece era stato prospettato.
Non diversamente, il tema si pone nei casi di processi soggettivamente cumulativi; si fa riferimento ad un processo per criminalita’ organizzata nel quale solo nei riguardi di alcuni sia stata emessa la custodia cautelare, mentre per gli altri vi siano misure coercitive non custodiali.
Anche in tal caso, si era ipotizzata nella Commissione di studio indicata una speciale e nuova – rispetto al giudizio immediato – ipotesi di esercizio dell’azione penale mediante atto di citazione diretta a giudizio con riguardo alle imputazioni contestate con un’ordinanza applicativa di misura coercitiva, anche non custodiale, sempre che il provvedimento restrittivo fosse stato confermato in sede di riesame.
Un meccanismo semplificato, si e’ osservato in dottrina, ispirato al presupposto della superfluita’ del controllo giurisdizionale sulla sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, precluso laddove fosse stata giudizialmente verificata la solidita’ del quadro di gravita’ indiziaria espresso nel titolo cautelare.
Dette opzioni non sono state recepite.
Dunque, da una parte, i principi fissati dalla Corte costituzionale, dall’altra, il dato normativo dell’articolo 453 c.p.p., comma 2, rimasto invariato sia nel Decreto Legge n. 23 maggio 2008 n. 98, sia nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
Ne consegue che, nel caso di procedimenti oggettivamente o soggettivamente cumulativi, ai fini della instaurazione del giudizio immediato custodiale e’ necessaria la coesistenza del primo e fondamentale presupposto quello della corrispondenza tra il reato per cui e’ stato emesso il provvedimento custodiale e quello per il quale si richiede il giudizio immediato (articolo 453 c.p.p., comma 1bis)- e la sussistenza dei requisiti voluti per l’immediato custodiale in tutti i procedimenti connessi.
La Corte di cassazione ha gia’ chiarito come l’articolo 453 c.p.p., comma 2, trovi applicazione anche al giudizio immediato custodiale, posta la generalita’ tanto della regola della separazione dei procedimenti relativi a reati connessi per i quali non sussistano le condizioni per l’instaurazione del giudizio immediato, quanto della regola di prevalenza del rito ordinario rispetto al rito Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111).
Nella motivazione della sentenza, cioe’, il giudice di merito non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame specificatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e delle risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187).
Il motivo di ricorso, in particolare, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al motivo, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano tuttavia il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori e per giungere a cio’ si sottolinea una valenza diversa del singolo elemento di prova, della singola conversazione intercettata, del singolo rivolo argomentativo dei giudici di merito.
Si sostiene, quanto alla valutazione delle conversazioni del coimputato (OMISSIS) ed ai rapporti di questi con (OMISSIS) e (OMISSIS), che la Corte non avrebbe considerato i molteplici temi di prova, che pure erano stati portati alla sua cognizione, relativi: a) all’acredine che (OMISSIS) avrebbe avuto in un dato momento nei confronti del ricorrente – elemento, questo, si evidenzia, incompatibile con la consumazione di un accordo illecito, tenuto conto che detta acrimonia si sarebbe manifestata in un momento temporale affatto successivo a quello della presunta consumazione dell’accordo criminoso (si richiamano conversazioni); b) alla complicita’ duale e diretta tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e, quindi, alla infondatezza dell’assioma secondo cui tutto cio’ che sarebbe imputabile a (OMISSIS) lo sarebbe anche a (OMISSIS) (vengono richiamate conversazioni, e, in particolare, una in cui speciale, nel caso in cui la connessione tra i reati imponga la riunione dei rispettivi procedimenti.
Ha spiegato la Corte che si tratta di regole che esprimono la volonta’ del legislatore che prescrive le cadenze procedimentali tipiche del rito ordinario – con le garanzie e le facolta’ connesse all’avviso della conclusione delle indagini preliminari e all’udienza preliminare – qualora si proceda per reati per i quali il giudice per le indagini preliminari ritenga di escludere la sussistenza dei presupposti del rito speciale (Sez. 4, n. 17700 del 14/04/2015, Pmt ed altri, Rv. 263446).
Si tratta peraltro di un principio indirettamente confermato dall’indirizzo secondo cui in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta ed un altro per il quale e’ prevista l’udienza preliminare, il pubblico ministero puo’ formulare una richiesta congiunta di giudizio immediato, se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all’articolo 453 c.p.p. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 15189 del 14/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266689; Sez. 6, n. 14186 del 10/12/2013, dep. 2014, Scalese, Rv. 258 746).
Dunque, anche nel caso di connessione fra reati per i quali si debba celebrare l’udienza preliminare e reati per si procede a citazione diretta, in tanto e’ possibile emettere il decreto di giudizio immediato in quanto per tutti i reati sussistano i presupposti previsti dalla legge; il presupposto e’ sempre costituito dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ciascuno dei reati, atteso che diversamente la connessione tra gli stessi opera in senso inverso, cioe’ nell’imporre per tutti i reati la celebrazione del processo nelle forme ordinarie.
13.9. Alla luce delle considerazioni esposte, il motivo di ricorso e’ infondato.
Non e’ in contestazione che (OMISSIS) non sia mai stato attinto da un autonomo titolo custodiale per il reato formalmente contestato al capo 1 del secondo decreto che dispone il giudizio (pagg. 2044 sentenza del Tribunale).
E tuttavia, il motivo di ricorso sarebbe fondato se davvero a (OMISSIS) fossero stati contestati due distinti reati connessi e fosse stato emesso un decreto di giudizio immediato c.d. custodiale, in assenza del titolo cautelare per uno di essi. Se cosi’ fosse, la conseguenza sarebbe la nullita’ del decreto di giudizio immediato per entrambi i reati, atteso il disposto di cui all’articolo 453 c.p.p., comma 2.
Cio’ che deve essere tuttavia verificato e’ se il fatto oggetto del capo 1 del secondo decreto con cui fu disposto il giudizio immediato, sia “altro” rispetto a quello descritto al capo 2 dello stesso decreto (corruzione propria), se, cioe’, i due reati abbiano una propria autonomia strutturale per la diversita’ dei fatti in essi descritti e contestati.
Dalla lettura delle imputazioni – e, dunque, prescindendo dalla risultanze probatorie che hanno indotto i giudizi di merito a ritenere assorbito il fatto di cui al capo 1 in quello di cui al capo 2 – emerge che con il capo 1 si e’ contestato a (OMISSIS) di essersi fatto corrompere, in ragione della sua appartenenza alla segreteria del Presidente del consiglio comunale di Roma – cioe’ di (OMISSIS)-, da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ricevendo la somma di 1000 Euro al mese.
Una vendita della funzione senza indicazione di un atto oggetto del mercimonio.
Con il capo 2, si contesta all’imputato di avere concorso con (OMISSIS), quest’ultimo pubblico ufficiale, anche nel reato di corruzione propria in relazione agli atti contrari ai doveri di ufficio materialmente compiuti dallo stesso (OMISSIS) ed indicati nel capo di imputazione; detta corruzione sarebbe stata compiuta in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cioe’ sostanzialmente con gli stessi soggetti con cui (OMISSIS) avrebbe concorso nel reato sub 1, e nell’ambito dello stesso contesto spazio- temporale.
Dunque, secondo l’imputazione, una corruzione, quella di (OMISSIS), che si sarebbe rivelata attraverso gli atti posti in essere in concorso con (OMISSIS) e per tale ragione trasmodata nel reato di corruzione propria, contestato al capo 2; un patto corruttivo articolato, la cui attuazione si sarebbe protratta nel tempo, concretizzandosi anche attraverso il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio.
Ne deriva che, al di la’ della previsione di un capo autonomo di imputazione che aveva ad oggetto il solo reato previsto dall’articolo 318 c.p. – quello sub 1, cio’ che sostanzialmente era contestato sin dall’inizio a (OMISSIS) era un unico fatto, che ben avrebbe potuto essere “confinato” all’interno di un unico capo di imputazione: un’unica, articolata, vicenda corruttiva, quella di cui al capo 2 del secondo decreto di giudizio immediato per la quale era stata emessa ordinanza custodiale.
Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso attesa la legittimita’ del decreto di giudizio immediato.
13.10. Sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che devono essere valutati alla luce della ricostruzione fattuale e delle considerazioni esposte in ordine alla posizione giuridica dell’imputato (OMISSIS).
Con il secondo motivo si e’ dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere la Corte condannato il ricorrente per il reato di cui all’articolo 319 c.p. attribuendogli la qualifica di pubblico ufficiale; la Corte di appello avrebbe modificato la veste soggettiva dell’imputato rispetto a quella indicata nelle imputazioni, in cui, invece, (OMISSIS) era stato considerato come incaricato di pubblico servizio e concorrente extraneus per i comportamenti tenuti da (OMISSIS) (quest’ultimo considerato pubblico ufficiale); si deduce anche violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualifica in fatto di pubblico ufficiale.
Con il terzo motivo, si e’ lamentata la erronea qualificazione dei fatti attribuiti all’imputato che, si assume, avrebbero dovuto essere ricondotti all’articolo 346 bis c.p. e non al contestato reato corruttivo.
Si e’ gia’ detto: a) del rapporto corruttivo che legava (OMISSIS) a (OMISSIS); b) delle condotte poste in essere da (OMISSIS); c) della rilevanza, ai fini della configurazione del reato di corruzione propria, del modo, dei tempi e della rinuncia ad ogni valutazione comparativa del potere pubblico con cui fu calendarizzata e approvata dal Consiglio Comunale di Roma la delibera n. 120 del 30.10.2014, che riconobbe la legittimita’ dei debiti fuori bilancio; d) del ruolo evidente di collegamento tra (OMISSIS) e (OMISSIS) che (OMISSIS) ebbe in tutto il periodo e per tutte le questioni per le quali (OMISSIS) asservi’ la sua azione agli interessi di (OMISSIS); e) della specifica, capillare, attivita’ assicurata da (OMISSIS) proprio in relazione al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio posto in essere da (OMISSIS); f) di come nell’ufficio di (OMISSIS) furono trovati i due promemoria redatti su carta intestata alla (OMISSIS) relativi al campo F) ed la contenzioso (OMISSIS) (di (OMISSIS) e (OMISSIS)) con il Comune.
Tali elementi sono stati posti in connessione con quelli da cui si e’ fatta discendere la prova delle utilita’ che (OMISSIS) avrebbe ricevuto da (OMISSIS) e dai soggetti a questi riconducibili.
La Corte, riprendendo la sentenza di primo grado, ha evidenziato:
a) come, dall’esame del libro relativo alla contabilita’ occulta di (OMISSIS) gestito dalla (OMISSIS) – sia emerso che in un dato numero di volte – almeno da novembre del 2013 a novembre del 2014 – in determinati giorni in cui furono annotati prelevamenti di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), questi si incontro’ con (OMISSIS);
b) come, con riferimento specifico alla annotazione compiuta l’1.8.2014 – da cui emerge che proprio quel giorno (OMISSIS) avrebbe prelevato 15.000 Euro – sia stata intercettata una conversazione tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) in cui il primo affermo’ ” a me mi servono per tutti i pagamenti del mese. Mi servono 15.000… allora mi servono 2500 1.500 per (OMISSIS), 1 per (OMISSIS), 1.000…..” (cfr. sentenza pag. 177 in cui si richiama il contenuto della conversazione n. 6312 del RiT 8416);
c) come tali elementi assumano valore se rapportati con il contenuto della conversazione n. 1752 del 23.1.2014 in cui (OMISSIS) affermo’ “il capo segreteria suo (riferito a (OMISSIS)) noi gli diamo 1000 Euro al mese”;
d) la illogicita’ sul tema di alcune dichiarazioni di (OMISSIS).
Sotto ulteriore profilo, la Corte ha spiegato che (OMISSIS) era pienamente consapevole della corruzione di (OMISSIS) (pag. 173 della sentenza): si sono richiamati i molteplici incontri tra (OMISSIS) e (OMISSIS) ai quali prese parte (OMISSIS) ed il ruolo da questi avuto per l’assunzione di (OMISSIS); si e’ richiamata la conversazione n. 9577 del 6.5.2013 in cui (OMISSIS) chiese a (OMISSIS) il bonifico per ” (OMISSIS)” e come subito (OMISSIS) inoltro’ a (OMISSIS) le coordinate bancarie del mandatario elettorale di (OMISSIS), sul cui conto il giorno successivo fu effettuato dalla Cooperativa (OMISSIS) un bonifico di 5000 Euro.
Dunque, un’articolata- seppur non sempre ordinata – ricostruzione fattuale da cui la Corte ha fatto conseguire la responsabilita’ penale dell’imputato ritenendo che: (OMISSIS) fosse al servizio di (OMISSIS); (OMISSIS) fosse al servizio di (OMISSIS); (OMISSIS) avesse un ruolo di collegamento tra (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) ben sapeva del ruolo e del rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) ebbe un ruolo attivo nella commissione dell’attivita’ illecita da patte di (OMISSIS) e, in particolare, nella adozione della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
(OMISSIS) riceveva (OMISSIS) per concorrere nel fatto corruttivo di (OMISSIS); (OMISSIS) compro’ (OMISSIS) ed il suo stretto collaboratore perche’ (OMISSIS) era funzionale all’altro.
Questa e’ la ricostruzione fattuale della Corte di appello in relazione alla quale il diritto di difesa ed il diritto alla prova sono stati pienamente esercitati; questo il fatto obiettivamente non “diverso” rispetto a quello descritto nelle originarie imputazioni, poi correttamente unificate; questo il fatto non strutturalmente diverso anche rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale.
Va escluso che i fatti possano essere ricondotti all’articolo 346 bis c.p. che strutturalmente si differenzia dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione compiuta da chi si adopera per promuovere un accordo corruttivo al quale resta tuttavia estraneo (in tal senso, Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736).
Con la introduzione del reato di traffico di influenze illecite si e’ intesa sanzionare penalmente la condotta del mediatore che compia atti diretti a mettere in contatto il pubblico ufficiale ed il privato, si’ da creare le condizioni per la commissione di delitti di corruzione propria e di corruzione in atti giudiziari; la clausola di sussidiarieta’ con la quale esordisce la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice “fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter” dimostra che il legislatore ha inteso sanzionare una condotta in certo modo meramente preparatoria da parte di chi resta esterno rispetto alla conclusione del patto corruttivo. (Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348).
Ricostruiti i fatti nel senso indicato, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi in piu’ occasioni affermati dalla Corte di cassazione secondo cui nel delitto di corruzione, che e’ a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, e’ ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attivita’ di collegamento funzionale al patto corruttivo, di collante tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 3606, del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348; Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, in motivazione; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234361).
Rispetto a tale complesso quadro di riferimento, non assume decisiva valenza la obiettivamente inutile, oltre che tecnicamente confusa, motivazione della sentenza impugnata relativa alla attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale a (OMISSIS), su cui il motivo di impugnazione e’ stato sviluppato con serie argomentazioni.
La responsabilita’ a titolo di compartecipazione di (OMISSIS) sarebbe stata configurabile anche nel caso in cui a questi non fosse stata riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.
(OMISSIS) stipulo’ un patto corruttivo a struttura complessa con cui, da una parte, acquisto’ i servigi di (OMISSIS) e, dall’altra, quelli di (OMISSIS) che sapeva della corruzione del suo “capo” e fu “stipendiato” per collegare (OMISSIS) con (OMISSIS), per “cucire” i due concorrenti necessari del reato; (OMISSIS) promise a (OMISSIS) il proprio contributo, mettendosi al servizio di questi in ragione di (OMISSIS), dell’attivita’ e degli atti di questi; (OMISSIS) sapeva che (OMISSIS) rappresentava (OMISSIS) ed il “sistema” che intorno a questi ruotava.
L’imputato fu retribuito da (OMISSIS) per il suo ausilio alle parti costitutive di quel accordo, per la sua “promessa di aiuto”, per la sua capacita’ di garantire l’attuazione del contratto illecito.
13.11. Infondato e’ anche il quarto motivo di ricorso.
A fronte di un motivo di appello obiettivamente generico, relativo all’entita’ delle somme erogate a (OMISSIS), la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato sulla base di quali elementi si sia giunti a confiscare la somma di 14.000 Euro all’imputato; il motivo di ricorso e’ tendenzialmente volto, da una parte, a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale fondata sull’assunto secondo cui (OMISSIS) non avrebbe corrisposto a (OMISSIS) la somma di mille Euro al mese, e, dall’altra, ad attribuire un diverso significato ed un diverso peso agli elementi valorizzati dalla Corte di appello.
13.12. La doglianza di (OMISSIS) sulla assoluta mancanza di motivazione sul suo atto di appello e’ infondata.
(OMISSIS) era stato condannato in primo grado per il capo 2, non essendogli contestato il capo 1. La sentenza di appello, a pag. 186, afferma che (OMISSIS) non ha proposto impugnazione per tale reato. La difesa, pero’, sostiene che la decisione e’ sbagliata in quanto a pagina 58 del proprio atto di appello risultava formulato un motivo specifico. Ne consegue una carenza assoluta di motivazione rispetto alla impugnazione.
La decisione della Corte di Appello e’ corretta.
Si rammenta che con il capo 1 del secondo decreto si contestava la corruzione di (OMISSIS), retribuito con Euro 1.000 al mese per la “vendita della funzione” di addetto alla segreteria del presidente del Consiglio comunale (OMISSIS) ed al capo 2 la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio propri del (OMISSIS). Tali reati erano stati tenuti distinti dal Tribunale.
Sul piano letterale il punto 6.1 dell’atto di appello di (OMISSIS) era titolato “la corruzione di (OMISSIS): la sentenza” e sottotitolato “capo 1 del II giudizio immediato”. Quindi il capo 2 non era indicato quale oggetto della impugnazione.
Va tenuto conto che l’appello di per se’ non investiva tutti i capi di imputazione per i quali vi era stata condanna per cui non poteva ritenersi evidente che vi fosse un semplice errore nella indicazione del capo 1 “la corruzione di (OMISSIS)” anziche’ il capo 2 “la corruzione di (OMISSIS)”.
La lettura del contenuto del motivo di appello, inoltre, diversamente da quanto affermato nel ricorso, chiarisce che l’impugnazione era realmente riferita alla sola corruzione di (OMISSIS) quale descritto nel capo 1 e non alla corruzione di (OMISSIS). Il tema del motivo, difatti, era proprio quello della (non) corresponsione di Euro 1000 al mese a (OMISSIS), mentre il capo 2 riguardava le condotte di (OMISSIS); del resto la difesa, per sostenere che non vi era stata la corruzione di (OMISSIS), piu’ volte nel testo dell’impugnazione ricorda che (OMISSIS) aveva invece confessato la corruzione di (OMISSIS), oggetto del capo 2.
Quindi l’appello di (OMISSIS) non investiva il capo 2 del secondo decreto, con conseguente infondatezza del motivo in oggetto.
13.13. (OMISSIS), come riportato, sostiene che la sentenza non avrebbe individuato alcun suo apporto causale alla corruzione di (OMISSIS) ma si limita a utilizzare una intercettazione che, riferita soltanto al fatto che (OMISSIS) esponeva ai collaboratori di avere ricevuto richieste di (OMISSIS) dal (OMISSIS), dimostra soltanto la sua connivenza, ovviamente non punibile. Si tratta, pero’, di un argomento infondato, essendo limitato ad una generica contestazione di adeguatezza delle prove senza confrontarsi con la motivazione che e pone ampiamente gli elementi che dimostrano la condivisione della scelta di ricorrere all’appoggio di (OMISSIS), corrompendolo.
13.14. E’ infondato anche il motivo di (OMISSIS) e (OMISSIS) che, a parte la doglianza sulla assenza di risposte ai loro motivi di impugnazione, affermano comunque la assenza di prove di un loro concorso materiale o morale nella corruzione commessa dal solo (OMISSIS), non essendo sufficiente che ne fossero a conoscenza per attribuire loro la responsabilita’ in concorso.
Premesso, sul piano formale, che la decisione sui motivi di appello non richiede la analitica risposta ad ogni profilo dedotto ma e’ sufficiente una complessiva valutazione che individui gli elementi indicativi della diretta partecipazione al fatto, la Corte ha comunque individuato correttamente tali elementi:
– con riferimento al (OMISSIS), nel rispondere ad un motivo analogo a quello qui dedotto, la Corte di Appello ha rilevato che non vi e’ stata una semplice attivita’ collegata al ruolo di contabile perche’ l’imputato curava espressamente un pagamento consapevolmente finalizzato alla corruzione.
– con riferimento alla (OMISSIS), secondo la ricostruzione della Corte di Appello la stessa non si era limitata a prendere atto della corruzione, ma partecipo’ in pieno alle riunioni organizzative in cui si discusse della gestione di tale attivita’ corruttiva.
13.15. Il motivo di ricorso presentato da (OMISSIS) e’ inammissibile.
La Corte, non violando il divieto di regormatio in peius (si tratta di un assunto che il ricorrente ha formulato in modo diffuso anche per altri motivi e che e’ infondato), ha chiarito che: a) (OMISSIS), diversamente dagli assunti difensivi, prese parte attivamente alla riunione del 15.1.2014, proprio nel momento in cui si parlo’ di (OMISSIS) ed interloqui’ direttamente con (OMISSIS), con la (OMISSIS) con (OMISSIS); in tal senso sono stati ricostruiti in modo non illogico i dialoghi tra i soggetti in questione, individuando il contributo dialettico concreto offerto dal ricorrente ed il chiaro riferimento illecito dell’argomento; b) la conferma del coinvolgimento di (OMISSIS) nel reato in esame, deriva dalla sua partecipazione alla riunione del 23.1.2014 e, in particolare, dal contenuto della conversazione ambientale, da interpretarsi, anche in questo caso diversamente dagli assunti difensivi, non in ragione del momento in cui essa intervenne rispetto alla dazione, ma in connessione con gli elementi in precedenza indicati; c) l’imputato fu presente anche nella riunione del 26.9.2014, con (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui questi fece ancora chiaro riferimento a (OMISSIS) e alla “benzina” messa.
Da tale ricostruzione fattuale si e’ fatta discendere l’inferenza per cui (OMISSIS) partecipo’ a quelle riunioni perche’ pienamente consapevole e compartecipe della strategia corruttiva.
Rispetto a tale struttura motivazionale, il motivo di ricorso, da una parte, e’ obiettivamente orientato a sollecitare una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate ed, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, ad evidenziare lacune motivazionali in relazione ad elementi obiettivamente inidonei a destrutturare il complessivo ragionamento dei giudici di merito.
L’onere motivazionale del giudice e’ soddisfatto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti, senza che sia necessario un esame dettagliato delle stesse laddove ciascun rilievo risulti disatteso dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111).
Come detto, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito, cioe’, non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187).
La sentenza non puo’ essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ considerati maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che “sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento” (cosi’, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).
13.16. Va esclusa l’aggravante della agevolazione mafiosa per le ragioni di cui si e’ detto e si dira’, con effetto anche nei confronti di (OMISSIS), ricorrente per tale profilo.
14. Corruzione di (OMISSIS) e (OMISSIS) per agevolare le cooperative di (OMISSIS) nella gestione degli immigrati (capo 29 del primo decreto).
14.1. L’assunto accusatorio e’ che (OMISSIS), quale componente del Tavolo di Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale, organismo pubblico che avrebbe operato anche prima di essere incardinato formalmente nel 2012 nelle strutture del Ministero nell’Interno, avrebbe favorito il Consorzio di (OMISSIS) – a cui apparteneva anche (OMISSIS) con le cooperative “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”-, orientando l’assegnazione di flussi di immigrati alle strutture gestite dallo stesso, favorendo l’apertura di centri in luoghi a questo graditi, comunicando i contenuti delle riunioni e le posizioni espresse dai rappresentanti delle istituzioni del tavolo di coordinamento, effettuando pressioni finalizzate all’apertura di centri in luoghi graditi al gruppo di (OMISSIS) (cosi’ l’imputazione).
A fronte di dette attivita’, (OMISSIS) avrebbe ricevuto 5.000 Euro al mese per se’ e una retribuzione di 1.500 Euro al mese per (OMISSIS); questi avrebbe svolto le funzioni di intermediario tra (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS).
In tale contesto, a (OMISSIS) e’ contestato di avere, nella qualita’ di esponente di soggetti economici interessati alle vicende amministrative della (OMISSIS), corrotto, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) per la vendita della funzione e per il compimento di atti contrari a doveri di ufficio.
14.2. Il ricorso proposto da (OMISSIS) ed il motivo di ricorso presentato da (OMISSIS) sull’imputazione in esame sono infondati.
14.3. E’ infondato il primo motivo del ricorso presentato da (OMISSIS) relativo alla nullita’ del decreto che dispone il giudizio immediato per genericita’ ed indeterminatezza del capo di imputazione.
A differenza degli assunti difensivi, l’imputazione, che fa riferimento ad una ipotesi di concorso nel delitto di corruzione propria, descrive con sufficiente chiarezza le condotte ascritte ai singoli correi ed anche il contributo che (OMISSIS) avrebbe apportato alla fattispecie plurisoggettiva, attribuendogli, rispetto ad fatto corruttivo che si sarebbe protratto per piu’ anni, il ruolo di intermediario tra il gruppo di (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS).
Rinviando alle considerazioni esposte con riguardo alle posizioni degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), nella specie si e’ correttamente applicato il principio secondo cui “in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell’ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell’oggetto materiale del reato costituisce ragione di nullita’ soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio criminoso contestato, mentre l’omissione e’ improduttiva di conseguenze giuridiche quando, come nel caso di specie, “dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del fatto per il quale il giudizio e’ stato disposto” (cosi’; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261147; Sez. 1, n. 12149 del 02/03/2005, Cifarelli, Rv. 231615).
14.4. Inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), con cui si deduce l’omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello con riguardo alle testimonianze di (OMISSIS), teste indicato nella lista difensiva e non ammesso, e (OMISSIS), teste non indicato in lista ma “utilizzato in sede di motivazione” (cosi’ il ricorso); si tratta di deposizioni ritenute necessarie per la verifica della veridicita’ delle affermazioni di (OMISSIS) contenute nelle conversazioni intercettate e poste, si assume, da sole a fondamento della penale responsabilita’ del ricorrente.
Rinviando sul tema a quanto si dira’ in ordine alla posizione di (OMISSIS), secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666).
Ai fini del sindacato sulla decisione di non procedere alla rinnovazione della istruttoria, cio’ che deve essere valutato e’ se esista un vizio della deliberazione assunta sulla regiudicanda e della relativa motivazione, e, posto che esista, se detto vizio appaia conseguente, dipendente, derivante dalla erronea decisione di non provvedere all’integrazione della prova, d’ufficio o su richiesta delle parti processuali.
Cio’ che conta non e’ la qualita’ della risposta che la Corte territoriale ha inteso dare alle istanze di prova della difesa, ma la desumibilita’ o meno dal tessuto argomentativo della sentenza – posto in relazione alle censure difensive di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale, dipendente dalla decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale al fine di chiarire la circostanza dedotta dalla difesa dell’imputato. Nel caso di specie, al di la’ di generiche affermazioni, questa connessione non e’ stata affatto esplicitata dal ricorrente.
Il motivo di ricorso e’ silente sul punto, essendosi l’imputato limitato ad affermare che le due testimonianze richieste, quelle di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sarebbero servite “per verificare se le affermazioni di (OMISSIS) corrispondono al vero” (cosi’ testualmente il ricorso a pag. 9) e che il teste (OMISSIS) era stato indicato “nei Rit che hanno formato oggetto e fonte di prova secondo la motivazione della sentenza” (cosi’ il ricorso a pag. 14).
Dunque, pare di comprendere, deposizioni volte a dimostrare che le affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate fossero inattendibili attraverso le dichiarazioni dei testi evocati in dette conversazioni; e tuttavia, al di la’ di un riferimento altrettanto generico contenuto in un altro motivo di ricorso, nulla e’ stato spiegato su quali fatti avrebbero dovuto essere ascoltati i due testi, perche’ detti fatti avrebbero avuto la capacita’ di disarticolare l’intero ragionamento probatorio, tenuto conto che se l’interesse non esplicitato fosse quello di chiedere ai due testimoni se avessero ricevuto da (OMISSIS) denaro, la circostanza fattuale in questione avrebbe avuto una valenza limitata, atteso il disposto dell’articolo 198 c.p.p., comma 2.
Quanto alle valutazioni in ordine alla attendibilita’ del contenuto delle conversazioni intercettate, si rinvia a quanto in prosieguo si dira’ in ordine alla posizione dell’imputato (OMISSIS).
14.5. Inammissibile e’ anche il sesto motivo di ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), relativo alla nullita’ del procedimento e della sentenza per la mancata tempestiva ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato.
La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che – a seguito delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 115, articolo 96, dal decreto L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 l’inosservanza del termine per provvedere sull’istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza e’ stata presentata o e’ pervenuta) non e’ sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarita’, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullita’ riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice.
Il citato Decreto Legge n. 92 del 2008, all’articolo 12 ter, ha infatti eliminato l’ipotesi di nullita’ in precedenza prevista nell’ipotesi che il giudice non decidesse nei termini sull’istanza di ammissione al patrocinio legge e la giurisprudenza esclude che sussista tale nullita’ quando, come nel caso di specie, l’imputato sia stato comunque difeso dal suo difensore e non siano stati indicati in concreto pregiudizi per il diritto di difesa derivanti dal ritardo nella decisione.
Nessun pregiudizio per la difesa si realizza quando l’imputato e’ assistito dal difensore di fiducia, il cui impegno professionale, ovviamente, non puo’ mutare in ragione dell’alea riguardante il pagamento del compenso.
Dunque, una carenza di interesse all’impugnazione, essendo stato comunque il ricorrente difeso in modo professionale dal difensore da lui scelto e, lo si ribadisce, non essendo stata nemmeno prospettata una concreta ed effettiva violazione del diritto di difesa, che abbia compromesso, o anche reso piu’ disagevole, l’esercizio del diritto (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Lakhifi, Rv. 269746; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, Catabiani, Rv. 247362; Sez. 6, n. 6866 del 15/01/2009, Orefice, Rv. 243662; Sez. 1, n. 3607 del 16/01/2009, Barletta, Rv. 242528).
14.6. Infondati, ai limiti della inammissibilita’, sono i motivi relativi al giudizio di penale responsabilita’ (terzo, quarto, quinto).
Non e’ sostanzialmente in contestazione che tra (OMISSIS) e (OMISSIS) vi fosse un accordo corruttivo, ne’ il rapporto di connessione sostanziale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (sulla manifestazione concreta di tale accordo, pag. 1793 e ss. sentenza di primo grado).
In tale quadro di riferimento, la Corte di appello, con una motivazione adeguata e priva di illogicita’ evidenti, soprattutto se valutata insieme a quella del Tribunale, ha chiarito in punto di fatto che:
1) la collaborazione di (OMISSIS) con il Comitato di coordinamento inizio’ nell’aprile del 2011, dunque prima della formale istituzione del Tavolo di coordinamento (sul punto, sono state richiamate le dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso (OMISSIS); in tal senso, attraverso richiami documentali, si e’ evidenziato nella sentenza di primo grado come gia’ prima del 2012 fu istituito un Comitato di Coordinamento ex articolo 1, comma 2, ordinanza Pcdm n. 3933 del 13.4.11 – composto, oltre che dal Capo della Protezione Civile, dal Ministero dell’Interno, nelle persone del Direttore Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del o Dipartimento per le Liberta’ Civili e l’Immigrazione, nonche’ da un rappresentante della Regione coordinatrice della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante dell’Anci e uno dell’Upi – e come (OMISSIS), gia’ prima di essere formalmente nominato componente del Tavolo, partecipo’ al comitato per conto dell’Upi – convocazione per il 6.5.11, per il 5.8.11 e per il 26.9.11);
2) le utilita’ corrisposte da (OMISSIS) ad (OMISSIS) e (OMISSIS) furono poste in essere nel tempo ad (OMISSIS) sotto forma di pagamento di canoni di locazione sui conti correnti della moglie e del figlio, e, quanto a (OMISSIS), tramite un contratto di lavoro occasionale, fittiziamente intestato alla cittadina extracomunitaria (OMISSIS) (conversazione n. 52633 del 2.8.2013 in cui (OMISSIS), parlando con altri, farebbe espresso riferimento al contratto di lavoro), nonche’ con somme corrisposte in parte allo stesso (OMISSIS) ed in parte al di lui fratello;
3) al di la’ delle argomentazioni difensive relative alla dichiarazioni di (OMISSIS), il pagamento delle somme di denaro a (OMISSIS) sarebbe provato: a) da numerose conversazioni in cui (OMISSIS) rivelerebbe espressamente che l’imputato fosse destinatario di 1.500 Euro al mese (cfr. pag. 156 della sentenza impugnata in cui si richiama, tra le altre, la conversazione n. 3240 del 20.4.2013); b) da due contratti di lavoro tra (OMISSIS) e la cooperativa “Un Sorriso” di Coltellacci, uno per il periodo dal 15.3.2012 al 14.1.2013 con il compenso di 1500 Euro al mese, ed uno per il periodo dal 5 agosto al novembre 2013 per un corrispettivo di 8 Euro netti per ogni ora effettiva di lavoro; c) dalla documentazione prodotta dallo stesso Coltellacci (estratti conto) e dagli accertamenti dell’Anagrafe tributaria; d) dal fatto che anche i pagamenti compiuti in favore di (OMISSIS) erano in favore di (OMISSIS) (conversazione, richiamata dalla Corte di appello, intercettata il 4.7.2013) e che anche i pagamenti in favore di ulteriori terzi erano poi “girati” al ricorrente;
4) (OMISSIS) sarebbe stato partecipe – consapevole del sistema corruttivo; sul punto, la Corte ha richiamato le conversazioni n. 53998 e 53993 del 6.8.2013 in cui (OMISSIS), parlando con una sua collaboratrice prima di incontrare (OMISSIS), farebbe chiaro riferimento a somme mensilmente corrisposte a questi;
5) una parte del prezzo della corruzione fu destinata a (OMISSIS), che ricevette denaro dal giugno 2011 al 2014; (OMISSIS), che conosceva l’accordo corruttivo tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) (pag. 1792 della sentenza del Tribunale in cui si fa riferimento alla conversazione n. 5772 del 22/09/2014 Rit. 5641/14), era per (OMISSIS) il riferimento del gruppo di (OMISSIS) (cfr. pag. 159 sentenza impugnata che richiama la conversazione del 27.3.2014 n. 1481 Rit 564/14); in tal senso assume rilievo la motivazione del Tribunale (pag. 1789) secondo cui (OMISSIS) era il “collante” fra (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) (conversazione n. 3295 Rit n. 8146/13 del 28.3.2014 in cui (OMISSIS), conversando con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), afferma: ” (OMISSIS) piglia 5.000 Euro al mese da tre anni”, (OMISSIS): “lo so”; (OMISSIS) continuava: ” (OMISSIS) piglia 2.000 Euro al mese da 3 anni e glieli abbiamo dati in tempi di pace e in tempi di guerra…in tempi di guerra glieli abbiamo dati, cioe’ quando non c’avevamo piu’ un cazzo.. costavano, dice: “Va beh, facciamo in investimento”… e l’investimento ha pagato perche’ arrivano. Dopodiche’ (OMISSIS), non contento, dice: “Embe’, mo che avete vinto (OMISSIS) e abbiamo contribuito…””);
6) i contratti di lavoro fossero solo uno strumento per “coprire” i pagamenti a (OMISSIS), considerato dallo stesso (OMISSIS) “il referente del gruppo, diciamo (OMISSIS), e’ il nostro referente per quel gruppo li'” (cfr., conversazione richiamata dalla Corte a pag. 159 tra lo steso (OMISSIS) e tale (OMISSIS) e, soprattutto, la lunga, puntigliosa ricostruzione compiuta dal Tribunale, solo richiamata dalla Corte);
7) (OMISSIS) riceveva da (OMISSIS) e (OMISSIS) soldi a prescindere dai contratti di lavoro e la ragione giustificativa delle dazioni era costituita dal fatto che (OMISSIS), per (OMISSIS), “era” (OMISSIS); (OMISSIS) era il “cane” di (OMISSIS) (cosi’ (OMISSIS), nelle conversazioni evidenziate dalla Corte n. 2989 – 2990 del 29.5.2014) e costituiva per (OMISSIS) il riferimento per il gruppo di (OMISSIS) (in tal senso la Corte ha richiamato le conversazioni intercettate tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) da cui si e’ fatta discendere la prova che le dazioni erano addirittura anticipate personalmente da (OMISSIS) senza fare nessun riferimento ai contrati di lavoro, cfr. pag. 159 sentenza impugnata).
Rispetto alla articolata ricostruzione fattuale compiuta, soprattutto, dal Tribunale e, solo in parte, richiamata dalla Corte di appello, i motivi di ricorso perdono di capacita’ persuasiva perche’, da un lato, non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, dall’altra, tendono ad una rivisitazione del significato probatorio dei singoli elementi ed a sollecitare una nuova valutazione in fatto, preclusa in sede di legittimita’.
In tal senso, i ricorrenti ripercorrono il tema:
a) della non coincidenza temporale tra i pagamenti effettuati a (OMISSIS), iniziati nel giugno 2011, ed il momento in cui (OMISSIS) assunse un “ruolo” presso il Tavolo di coordinamento, senza tuttavia considerare quanto e’ stato evidenziato dai giudici di merito in ordine al ruolo attivo che (OMISSIS) aveva ricoperto presso il Comitato di coordinamento, istituito presso il Ministero dell’interno nel coordinamento sin da maggio 2011, e, dunque, la sostanziale coincidenza tra pagamenti a (OMISSIS) e ruolo di (OMISSIS);
b) della non coincidenza temporale dei pagamenti effettuati a (OMISSIS) rispetto a quelli corrisposti ad (OMISSIS), senza tuttavia considerare che lo stesso (OMISSIS) avrebbe riferito in dibattimento di avere ricevuto denaro da (OMISSIS) da “fine 2011 fino al novembre del 2014”) (pag. 1793 sentenza Tribunale);
c) della base probatoria parziale su cui sarebbe stato fondato il giudizio di responsabilita’ penale, che, si assume, sarebbe basato solo sul contenuto di alcune conversazioni intercettate; anche in tal caso non si considera quanto i giudizi di merito hanno nel complesso evidenziato, e cioe’ le pluralita’ di fonti da cui si e’ fatta discendere la prova del reato posto in essere a titolo di compartecipazione criminosa (dichiarative, documentali e tecniche; cfr. pag. 1855 sentenza Tribunale in cui si evidenzia come dell’argomento della dazione di denaro a (OMISSIS) per il suo “ruolo di continua informazione e di costante intermediazione con (OMISSIS)”, (OMISSIS) parlasse in modo inequivoco con l’ex moglie dello stesso (OMISSIS) -alla quale era legato da un rapporto sentimentale “in un contesto dunque di assoluta sincerita’”);
d) della valenza giustificativa dei contratti di lavoro, senza confrontarsi con l’inesistenza probatoria della ricostruzione alternativa lecita indicata rispetto alla molteplicita’ di elementi che, al di la’ del dato formale, chiariscono l’anemia di quei contratti, la loro inidoneita’ strutturale a spiegare: 1) la reale causale per cui (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero davvero interessati a (OMISSIS); 2) il motivo concreto per cui (OMISSIS) dovesse pagare per anni una persona con la quale non aveva rapporti formali, al di la’ dei fatti per cui e’ processo; 3) perche’ Coltelacci dovesse stipulare contratti con una cittadina extracomunitaria che poi “girava” il denaro proprio a (OMISSIS); 4) perche’ dovesse essere corrisposto denaro in favore dei fratelli di (OMISSIS), che poi “giravano” a questi il denaro.
e) il tema della causale dei pagamenti e del ruolo di (OMISSIS), senza considerare, anche in questo caso, i numerosissimi elementi, puntualmente riportati dai giudici di merito, che comprovano che (OMISSIS), da una parte, per (OMISSIS) e (OMISSIS), era un soggetto “fungibile” ad (OMISSIS), era cioe’ il soggetto che, per conto di (OMISSIS), parlava ed aveva i contatti con loro, e, dall’altra, per (OMISSIS), costituiva il referente di (OMISSIS) e del suo gruppo; (OMISSIS) era, come correttamente osservato dal Tribunale, il collante del patto corruttivo, era il collegamento materiale tra corruttori e corrotto e, per tale ragione, era necessario “pagare” la sua intermediazione; il prezzo della corruzione fu sin dall’inizio, almeno in parte, destinato a (OMISSIS) in ragione del fatto che egli aveva un compito chiaro e noto a tutti.
Ne consegue l’infondatezza dei motivi di ricorso.
14.7. Ne’ dubbi possono sussistere in ordine alla qualificazione di fatti per cui si procede ed alla loro riconducibilita’ al reato di corruzione propria.
Va escluso che i fatti possano essere ricondotti all’articolo 346 bis c.p., che si differenzia dal punto di vista strutturale dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione compiuta da chi si adopera per promuovere un accordo corruttivo al quale resta tuttavia estraneo (in tal senso, Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736).
Si e’ gia’ detto di come con l’introduzione del reato di traffico di influenze illecite si e’ intesa sanzionare penalmente la condotta del mediatore che compia atti diretti a mettere in contatto il pubblico ufficiale ed il privato, si’ da creare le condizioni per la commissione di delitti di corruzione propria e di corruzione in atti giudiziari; la clausola di sussidiarieta’ con la quale esordisce la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice “fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter”, dimostra che il legislatore ha inteso sanzionare una condotta in certo modo meramente preparatoria da parte di chi resta esterno rispetto alla conclusione del patto corruttivo. (Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348).
Ricostruiti i fatti nel senso indicato, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi in piu’ occasioni affermati dalla Corte di cassazione secondo cui nel delitto di corruzione, che e’ a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, e’ ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attivita’ di collegamento funzionale tra le parti del patto corruttivo, in un’opera di collante tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 3606, del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348; Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, in motivazione; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361).
Nel caso in esame, come si e’ osservato, si sono evidenziate una serie di condotte poste in essere da (OMISSIS) in violazione ed in contrasto con i doveri d’ufficio, retribuite con compensi fissi a scadenza mensile; dette condotte erano finalizzate ad agevolare gli interessi di (OMISSIS) (sul punto, ampiamente, il Tribunale).
Si e’ altresi’ evidenziato come (OMISSIS), al servizio di (OMISSIS) e (OMISSIS), agisse nell’ambito di un organismo pubblico incardinato nelle strutture del Ministero nell’Interno competenti in materia di protezione dei richiedenti asilo e, dunque, nel perimetro della concreta sfera di intervento e di influenza propria e delle sue pubbliche funzioni – inquinando i processi decisionali di governo in senso favorevole ai soggetti corruttori, i cui interessi erano stati presi in carico e perseguiti senza alcuna valutazione comparativa con quelli pubblici sottesi alla funzione conferita.
Il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali e richiede che il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto (Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234359; piu’ di recente in senso analogo, Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, Margiotta, Rv. 267060, Sez. 6, n. 20502 del 2/3/2010, Martinelli, Rv. 247373, secondo cui “ai fini della configurabilita’ del reato di corruzione propria, non e’ determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma e’ necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto”).
(OMISSIS), nell’ambito di un patto corruttivo ampio, di volta in volta persegui’ l’interesse inquinante di (OMISSIS) e (OMISSIS) attraverso una pluralita’ di singoli atti rientranti nella concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, ancorche’ non preventivamente individuati.
(OMISSIS) di quel patto corruttivo era concorrente originario, ancorche’ non necessario; l’imputato fu retribuito da (OMISSIS) e (OMISSIS) sin dall’inizio per il suo ausilio alle parti costitutive di quel accordo, per la sua “promessa di aiuto”, per la sua capacita’ di garantire l’attuazione del contratto illecito.
14.8. Inammissibili sono il settimo e l’ottavo motivo del ricorso di (OMISSIS), avendo la Corte di appello chiarito, quanto all’invocata circostanza attenuante prevista dall’articolo 114 c.p., ed alle circostanze attenuanti generiche, il ruolo tutt’altro che secondario rivestito dall’imputato, anche in ragione della durata temporale in cui (OMISSIS) sarebbe stato retribuito da (OMISSIS) (pagg. 556 – 580 sentenza impugnata); rispetto a tale congrua motivazione, nulla di specifico e’ stato dedotto.
14.9. Non diversamente, e’ inammissibile il nono motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato il criterio di determinazione della somma confiscata (pag. 581 sentenza impugnata, in cui si fa riferimento in modo non manifestamente illogico ad un calcolo matematico che avrebbe dovuto condurre alla ablazione di una somma addirittura superiore) ed essendo il motivo di impugnazione fondato essenzialmente sulla quantificazione delle somme che (OMISSIS) avrebbe personalmente conseguito e dichiarato anche ai fini delle imposte – in ragione del rapporto di lavoro di cui e’ detto – della cui effettiva ragione giustificativa, tuttavia, si e’ ampiamente detto.
14.10. Non vi e’ stato appello ne’ ricorso di (OMISSIS) per tale reato; va comunque disposto l’annullamento limitatamente all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p. per le ragioni gia’ esposte.
15. Corruzione del consigliere comunale (OMISSIS) (capo 4 del secondo decreto).
15.1. (OMISSIS) aveva erogato a (OMISSIS), consigliere rappresentante al Comune del Centro Democratico, remunerazioni commisurate all’importo dei lavori assegnati di volta in volta alle sue cooperative e disposto, su sua richiesta, l’assunzione di (OMISSIS) in cambio del suo interessamento per formare il consenso politico e istituzionale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, approvato il 30.10.14, che giovava anche alle cooperative di (OMISSIS).
La difesa di (OMISSIS) non ha appellato questo capo e la responsabilita’ di (OMISSIS) e’ stata accertata con sentenza della Corte di appello di Roma in data 6.7.2017 divenuta definitiva il 13.7.2018.
E’ stata anche intercettata una conversazione da cui risulta una palese trattativa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) per essere quest’ultimo messo a “libro paga”
(OMISSIS) non ha impugnato la condanna in primo grado in punto di responsabilita’ ne’ ha proposto ricorso al riguardo; in ogni caso, la vicenda rileva per le successive valutazioni in ordine al reato associativo. Va comunque disposto in favore di (OMISSIS) l’annullamento quanto all’applicazione dell’aggravante della agevolazione mafiosa, per le ragioni gia’ dette e per quelle che saranno in seguito esposte quanto alla esistenza dell’associazione mafiosa.
16. Corruzione dei consiglieri comunali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 5 del secondo decreto).
16.1 Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, con riferimento alla vicenda dei debiti fuori bilancio, (OMISSIS) aveva sollecitato anche altri consiglieri comunali fra cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, d’accordo con (OMISSIS) della cooperativa (OMISSIS), aveva programmato di retribuirli, oltre che con l’assunzione di persone di loro interesse, con la complessiva somma di Euro 130.000.
(OMISSIS) non ha impugnato la condanna di primo grado in punto di responsabilita’ ne’ ha proposto ricorso al riguardo. In base alle ragioni generali va esclusa la aggravante della agevolazione mafiosa e, comunque, si riporta tale vicenda per le successive valutazioni in ordine al reato associativo.
17. Corruzione del consigliere comunale (OMISSIS) (capo 6 del secondo decreto).
17.1. Al capo 6 del secondo decreto e’ contestato a (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), il delitto previsto dall’articolo 318 c.p..
(OMISSIS) avrebbe retribuito (OMISSIS), consigliere della assemblea capitolina e, dunque, pubblico ufficiale, asservendo le funzioni dell’imputato al servizio degli interessi delle sue cooperative; questi sarebbe stato il referente attraverso cui (OMISSIS) mirava ad “accaparrarsi” i lotti riservati alle cooperative “riconducibili” ai partiti di “destra” sulla base degli accordi spartitori.
(OMISSIS) si sarebbe attivato:
– per lo sblocco dei pagamenti (OMISSIS);
– per la procedura dei debiti fuori bilancio;
– per la proroga dei servizi affidati alle cooperative di (OMISSIS) nel settore del verde pubblico (cfr. capo 13 II decreto), firmando e votando la cd. mozione (OMISSIS), nonche’ attivandosi per fare incontrare (OMISSIS) a (OMISSIS).
In cambio di tale attivita’, dal conto corrente intestato alla cooperativa Formula Sociale il 23.4.2013 fu effettuato il versamento di 20.000 Euro a titolo di contributo elettorale in favore di (OMISSIS), mandatario elettorale del comitato per (OMISSIS).
Hanno proposto ricorso sia (OMISSIS) che (OMISSIS).
17.2. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ nel complesso infondato.
Inammissibile per genericita’ e’ il primo motivo di ricorso, quanto alla mancata rinnovazione dibattimentale per escutere il teste (OMISSIS).
Prescindendo da ogni considerazione sul se la testimonianza di (OMISSIS) possa davvero ritenersi, come affermato dal ricorrente, una prova “sopravvenuta” o “scoperta” dopo il giudizio di primo grado, trattandosi in realta’ di una testimonianza a cui la parte aveva rinunciato (pag. 197 sentenza impugnata), secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666).
E’ diffusa in giurisprudenza l’affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere alla rinnovazione deve essere specificatamente motivata – occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria – nell’ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione puo’ essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base della pronuncia di merito, che, tuttavia, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione in ordine alla responsabilita’ dell’imputato, con la conseguente mancanza di necessita’ di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).
Ai fini del sindacato sulla decisione di non procedere alla rinnovazione della istruttoria, cio’ che tuttavia deve essere valutato e’ se esista un vizio della deliberazione assunta sulla regiudicanda e della relativa motivazione, e, posto che esista, se detto vizio appaia conseguente, dipendente, derivante dalla erronea decisione di non provvedere all’integrazione della prova, d’ufficio o su richiesta delle parti processuali.
Si e’ notato, in conformita’ ad alcuni precedenti, che “puo’ essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello” (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236).
Dunque, cio’ che conta non e’ la qualita’ della risposta che la Corte territoriale ha inteso dare alle istanze di prova della difesa, ma la desumibilita’ o meno dal tessuto argomentativo della sentenza – posto in relazione alle censure difensive di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale, dipendente dalla decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale al fine di chiarire la circostanza dedotta dalla difesa dell’imputato.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso e’ strutturalmente generico, non avendo il ricorrente chiarito perche’ le dichiarazioni del teste (OMISSIS), il cui oggetto non e’ stato in nessun modo indicato, avrebbero dovuto avere una efficacia disarticolante dell’intero ragionamento probatorio riguardante l’esistenza di un accordo corruttivo tra (OMISSIS) e (OMISSIS); non e’ stato specificato quali fossero i fatti concreti che (OMISSIS) avrebbe dovuto riferire per dimostrare non l’assenza di prove di un proprio coinvolgimento, quanto, piuttosto, l’estraneita’ di (OMISSIS) ai fatti a questi contestati.
17.3. Infondati, al limite della inammissibilita’, sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente e che attengono al giudizio di responsabilita’ penale.
Nell’ambito di un’adeguata motivazione, la Corte di appello ha indicato le numerose conversazioni, il cui significato letterale non e’ stato contestato, in cui (OMISSIS), conversando con soggetti a lui vicinissimi ( (OMISSIS), (OMISSIS)), ha descritto il ruolo di (OMISSIS), il proprio legame con l’imputato, la serieta’ e l’affidabilita’ di (OMISSIS) (“come sta sul pezzo (OMISSIS) non ho mai visto nessuno”), l’utilita’ di quel rapporto, atteso che (OMISSIS), eletto nelle file del centrodestra, consentiva a (OMISSIS) di interferire anche in quella parte politica (“stamo de qua e stamo de la’”).
In tale contesto si e’ spiegato:
a) perche’, ed in ragione di quali elementi, il contenuto di quelle conversazioni utilizzate per formulare il giudizio di penale responsabilita’, ancorche’ intervenute tra terzi, debbano considerarsi attendibili, trattandosi di conversazioni intercorse tra imputati ed in relazione a concrete dinamiche operative criminali: non e’ chiaro perche’ i dialoghi in questione avrebbero dovuto essere inquinati;
b) il ruolo che (OMISSIS) avrebbe avuto nel tenere i rapporti tra (OMISSIS), le persone che a questi facevano riferimento, e (OMISSIS), amministratore delegato, in ordine alle vicende che riguardavano lo sblocco dei crediti nei confronti dell'(OMISSIS) s.p.a. (“la pratica nostra sull'(OMISSIS) l’ho affidata a (OMISSIS)”);
c) perche’, con quali modalita’ e sulla base di quali elementi si e’ ritenuta raggiunta la prova dell’apporto concreto fornito da (OMISSIS) in relazione alle due delibere adottate il 9-10 aprile 2013 e il 30.10.2014 per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (il tema e’ quello trattato al capo 11 del primo decreto);
d) il coinvolgimento diretto di (OMISSIS) anche in relazione agli accadimenti riguardanti la proroga dei servizi affidati alle cooperative di (OMISSIS) nel settore del verde pubblico (i fatti sono indicati nel capo 13 del secondo decreto) e per la gara per la manutenzione del verde (i fatti sono attinenti al capo 25) del primo decreto).
Tali elementi sono stati posti in correlazione con il tema delle utilita’ che (OMISSIS) avrebbe ricevuto; in particolare, il 23.4.2013, nell’ambito di rapporti e contatti precedenti e, soprattutto, successivi, in un momento di fermento elettorale in ragione dell’elezioni comunali a Roma nel 2013, fu effettuato un versamento di 20.000 Euro dalla cooperativa “Formula Sociale” a titolo di contributo elettorale in favore di (OMISSIS), “mandatario elettorale del comitato per (OMISSIS)”.
Il senso di quel versamento e’ stato ricostruito dai giudici di merito, che hanno chiarito come, dopo le elezioni comunali del 2013 ed il cambio di maggioranza, (OMISSIS) si fosse lamentato, parlando con (OMISSIS), della mancata vittoria della coalizione di Centrodestra perche’, se cio’ fosse accaduto, “avrebbe potuto contare sui favori di alcuni esponenti del Centrodestra e indicava specificamente (OMISSIS)” (cosi’ pag. 2056 sentenza Tribunale, in cui e’ fatto un inequivoco riferimento alla conversazione del 28.5.2013: “ao, l’avevamo comprati tutti, eh”; (OMISSIS): “se vinceva (OMISSIS), ce l’avevamo tutti comprati, partivamo..fiuuu (fonetico come a indicare una partenza a razzo). C’avevamo l’Assessore ai Lavori Pubblici, (OMISSIS) doveva sta’ su ai Servizi Sociali”).
Quel versamento aveva una funzione prospettica perche’ volto ad assicurarsi che l’interesse inquinante di (OMISSIS) fosse preso in carico dal pubblico potere nel caso in cui le elezioni fossero state vinte dai partiti di Centrodestra.
(OMISSIS) era stato “comprato” per cio’ che sarebbe potuto accadere e cio’ illumina e riempie di contenuto penalmente rilevante quanto in seguito accadde: (OMISSIS) era “debitore” di (OMISSIS) e, nonostante l’esito delle elezioni, mise al servizio del suo creditore la sua funzione di consigliere comunale.
Sulla base di tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso perdono di progressiva specificita’.
Si e’ riproposta la questione relativa alla valenza probatoria delle conversazioni intercorse tra (OMISSIS) con terzi soggetti in cui si sarebbe fatto riferimento a (OMISSIS), senza tuttavia indicare nessuna concreta ragione per la quale (OMISSIS), dialogando con i suoi piu’ stretti collaboratori, avrebbe dovuto accusare falsamente (OMISSIS).
La giurisprudenza di legittimita’ e’ costantemente orientata nel senso che “il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non e’ equiparabile alla chiamata in correita’ e pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non e’ pero’ soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3”, (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 2684141; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv 247447; Sez. 4, n. 35860 del 28/09/2006, Della Ventura).
Da tale presupposto si e’ fatta discendere la non applicabilita’ della norma di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3, e dunque la non necessita’ di rinvenire, in presenza di conversazioni contenenti dichiarazioni gteroaccusatorie, riscontri di carattere esterno.
Sul punto, si rinvia alle considerazioni sul tema fatte in relazione alla posizione del coimputato (OMISSIS).
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 192, 195, 526 e 271 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost. e l’articolo 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reita’ e correita’, rese nell’ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilita’, come avviene per le chiamate in reita’ o correita’ rese dinanzi all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria; nella occasione si e’ sottolineata la impossibilita’ di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reita’ o correita’ – ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, puo’ essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici al conversante, il quale e’ animato dalla volonta’ di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l’intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell’intercettazione in corso, di far conoscere all’autorita’ giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato (Sez. 6, n. 258006 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673).
Nel caso di specie, nessun interesse inquinante da parte di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e’ stato anche solo in astratto prospettato, nessuna ragione e’ stata anche soltanto ipotizzata per dubitare che, mentre (OMISSIS) parlava con i suoi collaboratori piu’ stretti o con (OMISSIS) di fatti rilevanti penalmente e di accadimenti in corso, avrebbe dovuto, nella consapevolezza di essere intercettato, accusare ingiustamente (OMISSIS).
Si e’ riproposto, sotto altro profilo, il tema della mancata considerazione da parte dei giudizi di merito della documentazione secondo cui (OMISSIS), nel corso della sua attivita’ politica avrebbe perseguito obiettivi contrastanti con gli interessi di (OMISSIS), senza, tuttavia, spiegare perche’ l’attivita’ in generale compiuta dal ricorrente escluderebbe il coinvolgimento dello stesso nei fatti specifici per i quali si procede.
Si e’ affermato che la sentenza sarebbe viziata in ordine alla prova della esistenza delle utilita’ che (OMISSIS) avrebbe conseguito e del nesso di correlazione fra le utilita’ in questione e la vendita della funzione.
Quanto alla prima questione, si e’ gia’ detto; nulla e’ stato in concreto dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che quella specifica dazione, da una parte, non sarebbe stata espressamente menzionata nella imputazione – il cui tenore testuale, tuttavia, e’ idoneo a ricomprenderla -, e, dall’altra, non sarebbe stata valorizzata dal Tribunale.
Quanto al nesso di corrispettivita’ tra dazione e vendita della funzione, si e’ gia’ chiarito, allorche’ si e’ affrontata in generale la questione dei rapporti tra le fattispecie previste dagli articoli 318 e 319 c.p., che per la nuova fattispecie di corruzione funzionale il compenso che il pubblico agente riceve costituisce la remunerazione per “la presa in carico” degli interessi di cui e’ portatore il privato.
Si e’ gia’ detto di come, attraverso l’articolo 318 c.p. il legislatore abbia inteso punire di per se’ la condotta del pubblico ufficiale che, dietro compenso di una utilita’, si prenda cura di un interesse privato, a prescindere dal compimento di un atto dell’ufficio; l’articolo 318 c.p. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilita’ in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l’intesa programmatica, l’impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la precisa individuazione di alcunche’; essa previene la compravendita degli atti d’ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l’imparzialita’ della pubblica amministrazione.
Si e’ gia’ argomentato sulla natura di reato di pericolo della fattispecie prevista dall’articolo 318 c.p., e della tutela anticipata che con essa il legislatore persegue rispetto al reato di corruzione propria.
Nel caso di specie, rispetto alla corresponsione di denaro del 23.4.2013 che riguardo’ (OMISSIS), sono stati individuati una serie di elementi fattuali, precedenti e successivi alla dazione – tutti indicati dai giudici di merito – che riempiono ed illuminano la causale di quella dazione e confermano la esistenza del patto corruttivo.
Anche in relazione a tale profilo, il motivo di ricorso, lungi dall’attaccare il provvedimento impugnato, si risolve in una generale critica destrutturata.
Si e’ sostenuto che la sentenza sarebbe viziata per non avere considerato che (OMISSIS) avrebbe al piu’ ricevuto denaro per una condotta posta in essere solo “in occasione del suo ufficio, ma non implicante, lo svolgimento di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente” (cosi’ testualmente il ricorso a pag. 16).
In realta’, non e’ determinante che la condotta attenga alle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma e’ necessario e sufficiente che rientri nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (fra le tante, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019 Caccuri, Rv. 275935).
La preposizione “per” contenuta nell’articolo 318 c.p., designa innanzitutto la causa della dazione, ricollegandola all’esercizio della funzione o del potere da parte dell’agente pubblico, ma anche la finalita’ in vista della quale si remunera indebitamente (o si promette di farlo) l’agente pubblico.
Il concetto di funzione attiene all’insieme delle attivita’ e di compiti attribuiti al pubblico funzionario.
Nel caso di specie, la Corte ha spiegato come l’attivita’ in concreto compiuta da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) fu espressione della sua qualita’ di consigliere comunale ed in tal senso si e’ evidenziata quella volta alla adozione di delibere dell’assemblea del Comune di Roma.
Sotto ulteriore profilo si sono riproposte una serie di questioni, gia’ portate alla cognizione della Corte di appello e da questa valutate in modo non manifestamente illogico, che tendono a rivisitare il significato dei singoli elementi di prova.
Anche in questo caso, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica generalizzata; la frammentazione del ragionamento sottesa ai motivi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori, per giungere a conclusioni differenti sulla valenza di elementi di prova valorizzati in chiave accusatoria.
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione autonoma e non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talche’ la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Ne discende l’infondatezza dei motivi in esame.
17.4. Inammissibile, per difetto di interesse, e’ il quinto motivo di ricorso, relativo alla assunta contraddittorieta’ del dispositivo rispetto alla motivazione.
Rispetto al chiaro tenore della imputazione, della decisione, del dispositivo e della stessa motivazione della sentenza, la discrasia segnalata dal ricorrente attiene ad un rivolo della motivazione contenuto a pagg. 582-583 della sentenza, in cui la Corte, nel determinare la pena, evoca una “riqualificazione” di cui, tuttavia, non vi e’ concreta traccia nel provve i nto, atteso che, proprio nello stesso paragrafo richiamato dal difensore, la Corte, escludendo la continuazione, ha rideterminato la pena facendo riferimento alla fattispecie contestata.
17.5. Sono inammissibili il sesto ed il settimo motivo.
La Corte di appello ha chiarito con motivazione congrua ed esente da illogicita’ la ragione per cui non possono essere riconosciute le invocate circostanze attenuanti generiche, attesa la pervicacia dimostrata, la propensione a delinquere, la portata temporale della condotta criminosa; cio’ nondimeno si e’ ridotta la pena al fine di adeguarla a quelle inflitte ad altri imputati “per fattispecie simili”.
Nulla di specifico sul punto e’ stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. Quanto all’ottavo motivo, si rinvia al paragrafo relativo alle statuizioni civili.
17.6. Il motivo proposto da (OMISSIS) e’ del tutto generico.
Alla luce delle considerazioni esposte in ordine alla posizione di (OMISSIS), il motivo di ricorso ricorso perde valenza.
L’imputato, infatti, si limita ad affermare, in palese contrasto con il contenuto evidente della sentenza di merito, che non sarebbe stato individuato alcun esercizio della funzione del (OMISSIS) in suo favore e dell’essere le sue elargizioni al (OMISSIS) dei liberi contributi per la campagna elettorale.
Si tratta di temi su cui si e’ gia’ detto.
Va, comunque, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., per le ragioni gia’ indicate in precedenza e per quelle che saranno ulteriormente esposte nella parte della motivazione dedicata all’associazione mafiosa.
18. Corruzione di (OMISSIS), presidente del (OMISSIS) di Roma Capitale (capo 8 del secondo decreto).
18.1. Nell’ambito delle due gare per i servizi di potatura degli alberi e per la pulizia degli arenili del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati ritenuti responsabili di avere erogato somme non inferiori a 30.000 Euro al presidente del (OMISSIS) (OMISSIS), per tramite del suo intermediario Solvi (condannato in via definitiva).
A (OMISSIS) e’ stato contestato a) di aver rivendicato la competenza del (OMISSIS) in materia di lavori per la pulizia delle spiagge, consentendo cosi’ lo stanziamento e la distribuzione dei relativi fondi regionali; b) di aver comunicato al gruppo di (OMISSIS) notizie e informazioni sulla procedura di selezione delle imprese cui affidare i lavori relativi agli interventi di potatura delle alberature stradali e di pulizia delle spiagge assegnati alla cooperativa (OMISSIS).
(OMISSIS), con riferimento ad entrambe le gare, avrebbe fornito informazioni utili e, con riferimento a quella per la pulizia degli arenili, recepito la lista delle imprese da invitare predisposta dallo stesso (OMISSIS).
Per tale capo hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
18.2. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
Riservando l’esame del primo motivo a quanto si dira’ nel paragrafo relativo alle statuizioni civili e quello del secondo e del terzo motivo alle valutazioni contenute nei paragrafi in cui si sono trattate le specifiche questioni preliminari, il quarto motivo di ricorso – relativo alla violazione di norme processuali per non essersi la Corte pronunciata sul motivo di appello riguardante la mancata risposta del primo giudice sulla questione della nullita’, per genericita’, del capo di imputazione – e’ inammissibile, quanto al riferimento all’articolo 318 c.p., infondato, quanto alle condotte indicative del reato di corruzione propria.
In relazione all’articolo 318 c.p., il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse, atteso che (OMISSIS) e’ stato condannato solo per il reato di corruzione propria (pag. 581 sentenza impugnata).
Quanto al reato di corruzione propria, l’imputazione e’ costruita, come detto, nel senso che l’imputato avrebbe, nell’ambito di un generale asservimento della sua funzione agli interessi di (OMISSIS), compiuto anche atti contrari ai doveri d’ufficio in favore dello stesso (OMISSIS) e dei soggetti a questi riconducibili, in cambio del conseguimento di somme di denaro non inferiori a Euro 30.000.
La tecnica utilizzata nella redazione della suddetta imputazione e’ stata quella di descrivere le condotte contrarie ai doveri d’ufficio che l’imputato avrebbe compiuto e le utilita’ conseguite.
Sulla base di tale presupposto descrittivo, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza per le stesse ragioni gia’ esposte per l’imputato Coratti, alle quali si rinvia.
18.3. E’ infondato anche il quinto motivo di ricorso, relativo al difetto di correlazione fra accusa e sentenza, per le ragioni gia’ esposte in sede di esame del quarto e del quinto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS).
Non e’ innanzitutto indicato in cosa consisterebbe la radicale eterogeneita’ del fatto accertato – nei suoi elementi essenziali – rispetto a quello contestato e, in particolare, quale sarebbe stato il pregiudizio dei diritti della difesa, tenuto conto, come gia’ detto, dello sviluppo concreto del processo, di come l’imputato si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione e di come in concreto il diritto di difesa sia stato esercitato.
Al di la’ di profili strettamente lessicali valorizzati dal ricorrente, dalle sentenze di merito emerge chiaramente come i giudici di merito abbiano in concreto esaminato e ricostruito le condotte sostanzialmente contestate all’imputato e siano giunti, sulla base delle articolate evenienze istruttorie e degli articolatissimi rilievi difensivi, a formulare il giudizio di penale responsabilita’ sulla base di una ricostruzione fattuale, che si pone in obiettiva derivazione dalla imputazione.
Il nucleo costitutivo del fatto per il quale (OMISSIS) e’ stato condannato e’, come detto, che questi avrebbe ricevuto denaro per fare in modo che a (OMISSIS) ed alle imprese a questi riconducibili fossero aggiudicati le gare per i lavori assegnati al (OMISSIS), di cui l’imputato era Presidente, relative alla potatura degli alberi e per la pulizie delle spiagge; si e’ spiegato analiticamente cosa l’imputato avrebbe fatto e su detta ricostruzione fattuale il diritto di difesa e’ stato ampiamente assicurato ed esercitato.
Dunque, diversamente dagli assunti difensivi, non e’ condivisibile l’assunto secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato condannato per condotte non contestate e valorizzate “a sorpresa” dai giudici di merito.
18.4. Il sesto, articolatissimo, motivo di ricorso, strutturato in modo sostanzialmente sovrapponibile al sesto motivo presentato nell’interesse di (OMISSIS).
Anche in questo caso, l’assunto costitutivo sviluppato in relazione a numerose tematiche di rilevante valenza e’ che la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, attraverso una serie di contributi probatori, non sarebbe stata vagliata dalla Corte, che si sarebbe “limitata” ad una valutazione parziale, calibrata solo sul contenuto delle conversazioni intercettate, viziata nella analisi delle singole vicende fattuali prese in considerazione.
Il vizio della sentenza emergerebbe in relazione a temi fondanti quali quelli della configurabilita’ degli atti contrari ai doveri di ufficio e delle utilita’ ricevute; in relazione a ciascuno dei temi indicati sono stati articolati, come si dira’, molteplici sottorivoli argomentativi.
Sotto altro profilo, (OMISSIS), si afferma, sarebbe stato consapevole di essere intercettato e cio’ avrebbe dovuto imporre una valutazione stringente della attendibilita’ soggettiva del dichiarante e della attendibilita’ intrinseca del dichiarato.
Il motivo e’ infondato, ai limiti della inammissibilita’.
E’ utile riportare brevemente anche per (OMISSIS), in relazione alle singole condotte contestate, la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
La Corte, evidenziata l’intervenuta sentenza di condanna irrevocabile del coimputato Solvi in ordine ai fatti per cui si procede, anche in ordine al ruolo di mediazione che questi avrebbe avuto, ha ricostruito, sostanzialmente in modo autonomo, i fatti nel modo seguente:
a) (OMISSIS) contava di beneficiare di un finanziamento di un milione di Euro “veicolato da (OMISSIS)” al Comune di Roma per ottenere commesse “sulla manutenzione del verde”;
b) il 27.3.2014 (OMISSIS) chiese a (OMISSIS) di assumere una persona nel suo interesse;
c) il 5.5.2014 il Comune di Roma pubblico’ l’avviso per la procedura negoziata riservata alle cooperative e relativa alla pulizia delle spiagge;
d) il 6.5.2014 (OMISSIS), da una parte, invio’ una nota all’assessorato all’ambiente, al ragioniere generale ed al direttore del dipartimento tutela ambiente del Comune di Roma, con cui rivendico’ la “competenza in materia di litorale” del (OMISSIS), e, dall’altra, cerco’ (OMISSIS), che ancora non sapeva di detta rivendicazione (pag. 2119 sentenza primo grado);
e) l’8.5.2014, quando ancora non aveva ancora saputo dell’ostacolo che (OMISSIS) aveva frapposto, (OMISSIS) effettuo’ un bonifico di 5.000 Euro all’associazione culturale “(OMISSIS)” – che faceva riferimento a (OMISSIS) – per la campagna elettorale di tale (OMISSIS), candidato al parlamento Europeo;
f) il 10.5.2014 (OMISSIS), saputo della rivendicazione di competenza del (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), incontro’, insieme a (OMISSIS), lo stesso (OMISSIS) ed, all’esito, manifesto’ il convincimento di “averlo quasi convinto”, nonche’ la volonta’ di assicurarsi non solo la soma di 450.000, gia’ stanziata per il (OMISSIS), ma quella piu’ ampia di un milione di Euro (“Ostia e’ conquistata… ho quasi convinto il Presidente… tutto il milione a lui… a fa’ lui la gara riservata alle cooperative sociali”);
g) il 12.5.2014 il Comune di Roma revoco’ il bando per la pulizia delle spiagge in precedenza pubblicato, a seguito della rivendicazione della competenza da parte del (OMISSIS);
h) (OMISSIS) confermo’ a (OMISSIS) e (OMISSIS) che per (OMISSIS) le gare sarebbero state due (potature e pulizie degli arenili) e quello stesso giorno chiari’ a (OMISSIS) e (OMISSIS) “la lista delle erogazioni ai politici in vista delle lezioni Europee… 5 su (OMISSIS) ad (OMISSIS)”;
i) (OMISSIS) chiese ed ottenne un nuovo incontro’ con (OMISSIS), tenutosi il 16.5.2014, cui partecipo’ anche (OMISSIS);
I) prima dell’arrivo di (OMISSIS), (OMISSIS) chiamo’, una prima volta, la (OMISSIS) per chiederle di avere una copia del bando revocato e, una seconda volta, dicendole di inviare il bando revocato direttamente all’indirizzo di posta elettronica che in quel momento (OMISSIS) aveva fornito;
m) nel corso dello stesso giorno, la Commissione Direzionale Ambiente e territorio del (OMISSIS) individuo’ cinque imprese, di cui quattro facenti capo a (OMISSIS), “per i lavori a somma urgenza per indagini sulla stabilita’ delle alberature stradali e conseguenti interventi di potatura”;
n) sempre il 16.5.2014 (OMISSIS), parlando con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiari’ “so’ stato a (OMISSIS). Avemo preso (OMISSIS)… 400.00 al verde….le spiagge fanno due lotti: 350 e 300. 300 li pija (OMISSIS) e 350… noi (OMISSIS) e’ nostro, e’ solo nostro; non c’e’ maggioranza o opposizione, e’ mio” e, facendo l’elenco delle persone cui corrispondeva denaro “noi nell’ambito de ste cose… nell’ambito di questa monnezza, pe tene’ i voti gia’ semo arrivati a 43.000 Euro… (OMISSIS) 30. 10 (OMISSIS)…”;
o) il 20.5.2014 (OMISSIS) consegno’ le buste relative al bando di gara per la potatura degli alberi;
p) il 23.5.2014 la Commissione aggiudico’ in via provvisoria alla cooperativa (OMISSIS) i lavori in questione;
q) il 12.6.2014 (OMISSIS) si reco’, a seguito di un appuntamento, presso l’abitazione di (OMISSIS); nell’occasione, davanti al tentativo di parcheggiare la autovettura da parte della collaboratrice Chiaravalle in un posto distante dalla casa dello stesso (OMISSIS), (OMISSIS) disse: ” no, non cammino, perche’ c’ho delle cose in mano che e’ meglio non camminacce”;
r) dopo una serie di contatti con cui (OMISSIS) sollecito’ (OMISSIS) a seguire l’iter amministrativo relativo alla gara per i lavori di pulitura delle spiagge, non ancora bandita, l’11.7.2014 (OMISSIS), alla presenza di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fece riferimento ad un nuovo incontro avuto con (OMISSIS), nel corso del quale aveva avuto conferma da questi che gli inviti erano pronti (“Vi facciamo gli inviti la settimana prossima”) e che lo stesso (OMISSIS) aveva ricevuto da (OMISSIS) la lista, predisposta da (OMISSIS), delle imprese da invitare (la Corte ha spiegato, rispondendo al motivo di appello, che la lista in questione era proprio quella predisposta da (OMISSIS) e che quelle imprese furono invitate);
s) il 31.7.2014 il servizio per la pulizia degli arenili fu affidato alla cooperativa (OMISSIS), unica ad avere presentato l’offerta;
t) l’1.8.2014 (OMISSIS) affermava a (OMISSIS) “abbiamo preso le potature. Ora abbiamo preso le spiagge… li comandano in due, (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
18.5. Sulla base di tale ricostruzione fattuale la Corte di appello ha indicato e spiegato in maniera adeguata il ruolo di intermediario ricoperto da (OMISSIS) nei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) ed i rapporti di vicinanza tra lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS), desunti, soprattutto, dalla presenta di (OMISSIS) ai due incontri tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 10 e 16 maggio.
Inoltre, si e’ ritenuta raggiunta la prova che (OMISSIS), in violazione dei propri doveri d’ufficio, forni’, per entrambe le gare, notizie utili a (OMISSIS) e, per quel che concerne la gara relativa alla pulizia degli arenili, ricevette dallo stesso (OMISSIS) la lista delle imprese da invitare; si e’ chiarito infine che il prezzo della corruzione, pari a 30.000 Euro, fu consegnato almeno in parte a (OMISSIS) il 12.6.2014.
Rispetto a tale ricostruzione il motivo di ricorso e’ costruito innanzitutto sul tema della inattendibilita’ dei dialoghi captati: si assume che (OMISSIS) sarebbe stato consapevole di essere intercettato, sicche’ questo avrebbe dovuto imporre una maggiore cautela nella valutazione del contenuto delle conversazioni, che nella specie, sarebbe stata omessa.
L’assunto e’ infondato.
La giurisprudenza di legittimita’ e’ costantemente orientata nel senso che “il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non e’ equiparabile alla chiamata in correita’ e pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non e’ pero’ soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3” (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 2684141; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv 247447; Sez. 4, n. 35860 del 28/09/2006, Della Ventura).
Da tale presupposto si fanno discendere due corollari: a) la non applicabilita’ della norma di cui all’articolo 192, comma 3, del codice di rito e, dunque, la non necessita’ di rinvenire, in presenza di conversazioni contenenti dichiarazioni eteroaccusatorie, riscontri di carattere esterno; b) l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’.
E’ stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 192, 195, 526 e 271 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., e l’articolo 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reita’ e correita’, rese nell’ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilita’, come avviene per le chiamate in reita’ o correita’ rese dinanzi all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria; nell’occasione, si e’ sottolineata la impossibilita’ di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reita’ o correita’ ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, puo’ essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici – al conversante, il quale e’ animato dalla volonta’ di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l’intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell’intercettazione in corso, di far conoscere all’autorita’ giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato (Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673).
Si tratta di un principio condivisibile tenuto conto che chi comunica a terzi un fatto, dice la verita’ (principio di affidabilita’, sul quale si fonda la normale vita di relazione) e mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di normalita’) e cio’ specialmente se dalla veridicita’ del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per se’ o per altri (principio di responsabilita’).
La dichiarazione e’ normalmente attendibile se dotata di adeguata capacita’ dimostrativa del fatto da provare e questa sara’ tanto maggiore quanto meglio il dichiarante sia in grado di rappresentare il fatto e quanto piu’ l’oggetto della dichiarazione sia “significativo”; giova in tale senso la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna e’ genericamente lacunosa ed incompleta, per l’impossibilita’ di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali.
Nel caso di specie, nessun interesse inquinante da parte di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e’ stato anche solo in astratto prospettato, nessuna ragione e’ stata in concreto indicata per ritenere che (OMISSIS), nella ipotetica consapevolezza di essere intercettato, mentre parlava con i suoi collaboratori piu’ stretti di fatti penalmente rilevanti anche per se’, mentre rendeva dichiarazioni confessorie in relazione a gravi reati descrivendo accadimenti, circostanze specifiche, ruoli soggettivi e contributi individuali, dovesse – proprio in quei contesti – accusare ingiustamente o millantare privilegiati rapporti con (OMISSIS) con il quale, invece, aveva tutto l’interesse a coltivare il rapporto personale in ragione della utilita’ che avrebbe potuto conseguire.
E’ possibile che (OMISSIS), nel dialogare con le persone a lui piu’ vicine, abbia sovrapposto profili fattuali diversi, abbia in buona fede comunicato inesattezze o approssimazioni su singoli aspetti o su specifiche circostanze, abbia caricato di enfasi i fatti descritti, ma cio’ non consente affatto di ritenere soggettivamente ovvero intrinsecamente inattendibili (OMISSIS) e il contenuto del dichiarato oggetto di captazione.
Cio’ vale soprattutto se, come nel caso di specie, non solo i dialoghi intercettati sono stati confermati dallo stesso (OMISSIS) in dibattimento, ma esistono indubbi riscontri alle dichiarazioni captate, puntualmente indicati dai giudici di merito.
Al di la’ di specifici profili, su cui pure si dira’, i giudizi di merito, ma soprattutto il Tribunale, hanno puntualmente risposto agli argomenti poi riproposti dall’imputato con il ricorso per cassazione (pagg. 2190 e ss. della sentenza di primo grado).
Si e’ evidenziato che: a) (OMISSIS) era il soggetto che poteva assicurare a (OMISSIS) i profitti derivanti dalle gare relative ai lavori per la potatura degli alberi e per la pulizia degli arenili; b) (OMISSIS), dopo aver rivendicato il 6.5.2014 la competenza del X dipartimento a decidere in materia di litorale”, il 10.5.2014 incontro’ (OMISSIS), da cui fino a qual momento era stato ignorato (pag. 2181 sentenza primo grado); c) l’incontro si tenne dopo che l’imputato, appena due giorni prima, aveva ricevuto da (OMISSIS) un contributo di 5.000 Euro senza causale (pag. 2126 sentenza primo grado); d) all’esito di quell’incontro, (OMISSIS), interloquendo con i suoi collaboratori, fece riferimento non solo a notizie gia’ note (la notizia di gara riservata alle cooperative, l’importo delle somme stanziate) ovvero a previsioni poi non completamente avveratisi (l’aggiudicazione del servizio in una zona del territorio piuttosto che un’altra, l’assegnazione di uno dei lotti alla cooperativa (OMISSIS), poi in realta’ aggiudicato alla cooperativa “(OMISSIS)” dello stesso gruppo – pag. 2181 sentenza Tribunale), ma spiego’ il senso di quell’incontro, cioe’ quello di avere ricevuto dal Presidente di quel Municipio sostanziale conferma dell’importo erogato, di aver saputo il numero delle gare e delle imprese invitate alla gara (pag. 205 sentenza appello che richiama il progressivo n. 4394 del 13.5.2014); d) fu (OMISSIS), evidentemente interessato, a sollecitare il 14.5.2014 un nuovo incontro con (OMISSIS) ed a chiedere ed ottenere da (OMISSIS) una copia del bando revocato, segno dell’interesse dell’imputato e del suo ruolo non di mero ricettore passivo delle richieste di (OMISSIS); e) a (OMISSIS) fu fatta pervenire da (OMISSIS) la lista delle imprese che dovevano essere invitate per la pulizia degli arenili, elemento, quest’ultimo, rivelatore del coinvolgimento dell’imputato.
Si tratta di inferenze che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sono basate solo sugli esiti delle conversazioni intercettate, essendo state queste, come e’ stato sottolineato dai giudici di merito, riscontrate dalle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS) e dalla documentazione acquisita e non smentite dai contributi probatori dai testimoni della difesa che, secondo la Corte, non hanno “aggiunto nulla… per scagionare l’imputato”.
Si e’ chiarita la interferenza temporale e la connessione obiettiva fra i dialoghi intercettati e la documentazione relativa alle procedure di affidamento:
a) il 19.5.14, cioe’ tre giorni dopo l’incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS) al cui esito il primo disse che” (OMISSIS) era nostro”, il (OMISSIS) individuo’ le imprese da invitare per la potatura del tratto di strada (OMISSIS);
b) il 22.5.14 il (OMISSIS) emise la determina di impegno di 474.000 per pulire le spiagge di (OMISSIS) cosi’ preparando il terreno ai successivi inviti;
c) il 23.5.2014 vi fu l’aggiudicazione provvisoria alla (OMISSIS) dei lavori per la potatura degli alberi;
d) il 12.6.2014 fu pagata almeno una parte del prezzo della corruzione; sul punto, le conversazioni sarebbero riscontrate dalle stesse dichiarazioni di (OMISSIS), secondo cui egli consegno’ 6.550 Euro quel giorno a (OMISSIS) nonche’ dalla annotazione sul libro della contabilita’ della (OMISSIS) proprio della somma in questione, seppure in data 13.6.2014, cioe’ il giorno dopo;
e) l’11.7.2014 fu intercettata la conversazione da cui e’ stata tratta la prova della consegna a (OMISSIS) della lista, predisposta da (OMISSIS), delle imprese da invitare per la gara relativa ai lavori di pulizia del litorale;
f) il 31.7.2014 fu affidato alla cooperativa (OMISSIS) il servizio di pulizia degli arenili;
g) l’1.8.2014 (OMISSIS) riferi’ a (OMISSIS) ” abbiamo preso le potature. Ora abbiamo preso le spiagge… li comandano in due, (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
18.6. Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso, da una parte, tende, attraverso il vizio di motivazione, a rivisitare il “peso” probatorio dei singoli elementi, sollecitando una diversa ricostruzione fattuale, e, dall’altra, non si confronta con il testo delle sentenze.
Quanto al tema degli atti contrari ai doveri di ufficio, si insiste sul tipo e sull’oggetto delle informazioni che (OMISSIS) avrebbe fornito a (OMISSIS) in ordine alle procedure amministrative relative alla due gare, sul fatto che esse fossero gia’ in possesso di (OMISSIS), sulle imprecisioni in cui (OMISSIS) sarebbe incorso nelle conversazioni; e tuttavia non si considerano le risposte puntigliose fornite dal Tribunale in ordine alla sostanziale inesistenza delle dedotte imprecisioni ovvero alla accessorieta’ di esse (si e’ sottolineato come gli importi a cui fece riferimento (OMISSIS) nel suo “dialogare” non fossero troppo diversi da quelli effettivi, al come la “(OMISSIS)” fosse in realta’ una impresa dello stesso gruppo di quella indicata da (OMISSIS); in verita’ anche l’assunto secondo cui (OMISSIS) avrebbe erroneamente indicato nella conversazione n. 4394 che gli inviti erano prossimi ad essere inviati e’ smentito dalla lettura del contenuto di quella conversazione, integralmente richiamato dal Tribunale, da cui emerge che (OMISSIS) era perfettamente consapevole dell’invio gia’ compiuto di quegli inviti), ovvero non si considera il dato obiettivo che in quegli in incntri si parlo’ delle gare e che l’imputato forni’, anche solo in via confermativa, notizie, anche solo in parte non conosciute, che non aveva ragione di diffondere.
Si ripropone la questione della consegna da parte di (OMISSIS) dell’elenco delle imprese che avrebbero dovuto essere invitate per la gara relativa ai lavori per le spiagge e della possibile ricostruzione alternativa difensiva, senza considerare, anche in questo caso, la precisa ricostruzione compiuta dal Tribunale e la adeguata risposta della Corte di appello che ha indicato, richiamando una ulteriore conversazione (la n. 71835 del 21.7.2014), la ragione per cui si e’ ritenuta raggiunta la prova del fatto in questione e, dunque, della consegna di quella lista.
Si e’ argomentato lungamente sul rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), sul peso – in realta’ accessorio – della testimonianza di (OMISSIS), sul fatto che la Corte avrebbe sul punto meramente recepito il contenuto della sentenza con cui e’ stata definita la posizione di (OMISSIS); il ragionamento dei giudici di merito, lungi dal ripiegare pigramente sul fatto accertato con la sentenza di condanna per (OMISSIS), che pure non puo’ giuridicamente costituire un fatto irrilevante, mostra una propria tenuta argomentativa autonoma.
In realta’, a fronte di un motivo di ricorso articolatissimo, nulla e’ stato tuttavia dedotto: a) sul perche’ (OMISSIS) decise di incontrare (OMISSIS) – che fino a quel momento non aveva prestato attenzione nei suoi riguardi – proprio dopo aver rivendicato la propria competenza “sul litorale” ed avere ricevuto un contributo di 5.000 Euro; b) perche’ (OMISSIS) chiese ed ottenne da (OMISSIS) la copia del bando revocato; c) perche’ (OMISSIS) chiese di incontrare (OMISSIS) nuovamente il 16.5.2014 e quale fosse l’interesse dell’imputato; d) perche’ (OMISSIS) decise di farsi consegnare la lista delle imprese da invitare e perche’ durante quegli incontri decise di fornire informazioni a (OMISSIS) su quelle gare.
Ne consegue l’infondatezza anche sul punto del motivo di ricorso.
18.7. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne il tema delle utilita’ ricevute.
In relazione a conversazioni dal contenuto obiettivamente chiaro, puntualmente riportate dai giudici di merito (conversazione del 16.5.2014), i quali hanno spiegato in modo coerente e non manifestamente illogico: a) perche’ non sarebbe decisiva la conversazione del 13.5.2014 in cui la somma da destinare a (OMISSIS) sembrerebbe essere diversa e minore; b) come il prezzo della corruzione fu di 30.000 Euro; c) che parte della somma fu consegnata, a dire dello stesso (OMISSIS), il 12.6.2014 a casa di (OMISSIS) (ambientale 10089 richiamata dalle sentenze, di cui si e’ detto), si e’ sostenuto che: 1) (OMISSIS) avrebbe prelevato quella somma con quelle annotazioni per giustificare proprie appropriazioni di denaro; 2) comunque quella somma, ove pure consegnata, avrebbe avuto una causale diversa, quella cioe’ di un contributo per la campagna elettorale Europea; 3) al piu’ la somma – comunque sconnessa da un qualsiasi atto funzionale sarebbe stata di 5.000 Euro; 4) non vi sarebbe la prova che la somma fu davvero consegnata a (OMISSIS) e da questi girata a (OMISSIS); 5) a differenza di quanto dichiarato da (OMISSIS) – secondo cui questi consegno’ a (OMISSIS) 6.500 Euro nella contabilita’ occulta della Cooperativa (OMISSIS) risultava si’ un’annotazione della somma in questione, ma solo nel giorno successivo; 6) a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ricorrente non fu trovato sostanzialmente nulla; 7) nessuna movimentazione bancaria sarebbe stata registrata per (OMISSIS) quanto alla cifra di 30.000; 8) nessun elemento comproverebbe che (OMISSIS), incassata la tangente, l’abbia poi consegnata a (OMISSIS); 9) lo stesso (OMISSIS) aveva dichiarato che mai (OMISSIS) era stato destinatario di tangenti; 10) (OMISSIS) era rimasto silente con la (OMISSIS) in ordine alle ragioni del suo incontro con (OMISSIS).
Anche in questo caso, valgono le stesse considerazioni gia’ esposte.
Il motivo di ricorso tende a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale e comunque non inficia la portata probatoria complessiva a fondamento del giudizio di penale responsabilita’.
Escluso, per le ragioni gia’ indicate, che (OMISSIS) in quelle conversazioni abbia raccontato il falso ed escluso che vi siano motivi per ritenere che lo stesso (OMISSIS) sia inattendibile nella parte in cui ha confermato il contenuto di quelle conversazioni intercettate, aggiungendo di avere consegnato a (OMISSIS) il 12.6.2014 la somma di Euro 6.500; considerate, inoltre, l’annotazione sul libro contabile della (OMISSIS) proprio di 6.500 Euro, seppur avente data 13.6.2014, cioe’ il giorno successivo a quello indicato da (OMISSIS), nonche’ l’intercettazione telefonica del 12.6.2014, quella tra (OMISSIS) e (OMISSIS), interpretata correttamente in senso confermativo dell’assunto accusatorio, traspare la genericita’ del motivo di ricorso, perche’ basato su argomentazioni che attengono a segmenti fattuali non decisivi, perche’ finalizzato a proporre una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali senza tuttavia indicare specifiche fratture logiche della motivazione o precise carenze motivazionali, quanto agli elementi portanti del ragionamento probatorio.
Le discrasie logiche ovvero le carenze motivazionali eventualmente rilevate non assumono rilevante valenza perche’ non hanno decisivita’, sono cioe’ inidonee ad incidere il compendio probatorio ed ad incrinarne la capacita’ dimostrativa.
18.8. E’ infondato il settimo motiva di ricorso, relativo alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui all’articolo 346 bis c.p..
Secondo il ricorrente, sarebbe viziata l’affermazione della Corte secondo cui le condotte dell’imputato rientrerebbero nei poteri funzionali del Presidente del (OMISSIS) di Roma Capitale; si evidenzia, invece, che le norme richiamate (erroneamente indicate dalla Corte) dello Statuto di Roma Capitale non riguarderebbero i poteri del Presidente, ma quelli della Giunta municipale.
Dalle norme in questione e, soprattutto, dall’articolo 27 dello Statuto, emergerebbe che il Presidente del Municipio non aveva nessun potete funzionale in materia di procedure d’appalto, la cui gestione era attribuita alla dirigenza amministrativa ai sensi dell’articolo 107 T.U.E.L..
Non essendo stato provato nemmeno che l’imputato abbia posto in essere, verso soggetti terzi, una qualche forma di ingerenza connaturata – direttamente o indirettamente – ad un potere funzionale del pubblico ufficiale, seppur generico, non sarebbe configurabile il delitto di corruzione.
Secondo la stessa Corte di appello (OMISSIS) avrebbe al piu’ esercitato solo una “mera influenza” sull’aggiudicazione delle due gare e tale comportamento, si assume, sarebbe riconducibile all’articolo 346 bis c.p..
L’assunto non puo’ essere condiviso.
Si e’ gia’ detto di come la Corte di cassazione abbia in piu’ occasioni affermato che il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati “propri funzionali”, perche’ elemento necessario di tipicita’ del fatto e’ che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto; nel senso che occorre che essi siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest’ultimo.
Non ricorre il delitto di corruzione se l’intervento del pubblico ufficiale, in esecuzione dell’accordo illecito, non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio ovvero non sia in qualche maniera a quest’ultimo ricollegabile, e, invece, sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente e’ assolutamente carente di potere funzionale.
Ai fini della configurabilita’ del reato di corruzione non e’ cioe’ determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che si tratti di atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilita’ di ingerenza, sia pure di mero fatto.
In particolare, si e’ asserito che, ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, e’ sufficiente una generica competenza dell’agente, derivante dalla sua appartenenza all’ufficio pubblico, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volonta’ dell’ente pubblico, culminante nell’emanazione dell’atto. Tale competenza non va, peraltro, necessariamente riferita all’atto terminale del procedimento amministrativo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non formalizzato) della serie procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento (non quindi l’atto) assume ai fini della realizzazione del reato previsto dall’articolo 319 c.p..
In definitiva, alla nozione di “atto di ufficio” non puo’ essere ricondotta la condotta commessa “in occasione” dell’ufficio, che percio’ non concreti l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente.
Nel caso di specie, e’ necessario fare riferimento all’articolo 27, commi 23 e 24, dello Statuto di Roma Capitale, che stabiliscono che la Giunta del Municipio, presieduta dal Presidente del Municipio, “collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l’ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio (…). La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza”.
Dunque, (OMISSIS), in qualita’ di Presidente del Municipio e della Giunta del Municipio (articolo 27, comma 21, in questione) era competente ad impartire le direttive necessarie alla dirigenza per l’espletamento dei compiti a questa assegnati.
In tale quadro di riferimento, assume rilevante valenza quanto indicato dalla Corte di appello e, cioe’, che (OMISSIS), il Municipio e la dirigenza, a tacer d’altro, recepirono la lista, predisposta da (OMISSIS), delle imprese da invitare alla gara per la pulizia delle spiagge.
Dunque, un atto su cui l’imputato aveva ed ebbe diretta influenza per ragioni di competenza; dunque, diversamente dagli assunti del ricorrente, non una mera sollecitazione ad un soggetto terzo, ma una condotta inerente la propria competenza.
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
18.9. L’ottavo motivo, relativo alla dosimetria della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e’ inammissibile per le stesse ragioni indicate per il coimputato (OMISSIS), alle quale si rinvia.
18.10. Quanto al nono motivo, inerente la condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale nei confronti di Roma Capitale e del Ministero dell’Interno, si rinvia al paragrafo sulle statuizioni civili.
18.11. Infondato e’ anche il decimo motivo di ricorso, quanto alla disposta confisca di Euro 30.000, avendo la Corte spiegato come la somma in questione coincida con il prezzo pattuito della corruzione.
18.12. Il motivo di (OMISSIS) e’ infondato.
E’ infondata la prima parte del motivo con il quale si dubita della realizzazione della condotta incriminata da parte di (OMISSIS); al riguardo, a parte la considerazione che si tratta di questioni in fatto, sono esaustivi gli argomenti gia’ svolti in riferimento ai motivi di (OMISSIS).
E’ infondata anche la seconda parte del motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto dimostrato il suo concorso nel reato. Innanzitutto, va considerato che viene richiesta una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, in particolare quanto ai rapporti di (OMISSIS) con il (OMISSIS), proponendosi la rivalutazione di una conversazione intercettata e delle dichiarazioni del testimone Carletti, offrendosi anche una interpretazione del possibile diverso contenuto della documentazione che il ricorrente aveva consegnato a (OMISSIS). Inoltre, nel proporre una diversa valutazione, il motivo non tiene conto della specifica risposta sulle stesse deduzioni da parte della Corte di appello, in particolare quanto agli elementi che, in contrasto con quanto ritenuto dal testimone citato, dimostravano i contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) anche dopo il 12 aprile 2014.
Si tratta, quindi, di un motivo, per tale seconda parte, non deducibile ex articolo 606 c.p.p., perche’ propone questioni attinenti al merito ed e’ comunque inammissibile per genericita’ perche’ non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata.
Per (OMISSIS) e (OMISSIS), che non ha impugnato la condanna per tale reato, va comunque esclusa la aggravante della agevolazione mafiosa per le ragioni gia’ dette e per quelle che saranno in seguito esposte quanto alla esistenza dell’associazione mafiosa.
19. Corruzione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)Daniele (OMISSIS)
(OMISSIS)Buzzi (OMISSIS)Garrone (OMISSIS)Caldarelli (OMISSIS)Di Ninno (OMISSIS)Nacamulli (OMISSIS)Carminati (OMISSIS)Coltellacci (OMISSIS)Bolla (OMISSIS)Magrini(OMISSIS)Pedetti (OMISSIS)
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) avrebbero ottenuto dai pubblici ufficiali (OMISSIS), direttore del Dipartimento delle Politiche Abitative della Regione Lazio, (OMISSIS), consigliere comunale e presidente della VII Commissione Patrimonio Politiche abitative, e (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente), assessore alla casa del Comune di Roma (“il primo, in violazione dei doveri di imparzialita’ con riguardo alla tempistica con l’adozione della Determinazione (OMISSIS) con cui sono stati destinati oltre 7 milioni di Euro per realizzare interventi per contrastare il disagio abitativo, il secondo ed il terzo con varie attivita’ istituzionali”) il rinnovo dei servizi di assistenza di emergenza alloggiativa a favore della (OMISSIS) a valori sovradimensionati (Euro 24,30 “pro capite” al giorno – per un valore complessivo di oltre 5 milioni di Euro in un anno), in cambio dell’acquisto, effettuato da (OMISSIS) in concorso con i suoi collaboratori, di 14 appartamenti di proprieta’ della Coop (OMISSIS) per consentirne il salvataggio finanziario.
Sarebbe stato stipulato un accordo testualmente finalizzato al salvataggio da parte della (OMISSIS) della cooperativa Deposito Locomotive, mediante l’acquisto di 14 appartamenti, in cambio del rinnovo della convenzione in atto tra Comune e la (OMISSIS) sull’emergenza alloggiativa per l’anno 2014 al prezzo dell’anno precedente, come sopra riportato.
L’accordo tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe stato raggiunto nel corso di un incontro con (OMISSIS) il 12 novembre 2013, al quale (OMISSIS) fece partecipare anche (OMISSIS) e (OMISSIS).
Successivamente, secondo i giudici di merito, attraverso la turbativa delle gare di cui ai capi 10) e 11) del secondo decreto, (OMISSIS) avrebbe inquinato le procedure indette dal funzionario Barletta a seguito dell’intervento del Servizio Ispettivo del Mef, che aveva rilevato l’anomalia della assegnazione dei servizi in questione mediante proroghe; in tal modo lo stesso (OMISSIS) si sarebbe assicurato la prosecuzione di queste attivita’ di assistenza anche per l’ulteriore periodo agosto-dicembre 2014.
Tutti gli imputati, salvo (OMISSIS), hanno proposto ricorso.
19.2. Sono fondati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e vanno invece rigettati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Dai fatti esposti nelle sentenze di merito, risulta che:
– gli accordi finalizzati alla operazione di salvataggio finanziario della (OMISSIS), da realizzare con l’acquisto di 14 appartamenti, erano iniziati con il contatto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 9 novembre 2013, intercettato dagli inquirenti; dal contenuto di tale colloquio si comprende che vi era gia’ stata una valutazione anche da parte di (OMISSIS) sulla opportunita’ di tale operazione;
– (OMISSIS) l’11 novembre aveva riferito a (OMISSIS) dell’appuntamento preso con (OMISSIS) per tale questione;
– il 12 novembre (OMISSIS) aveva informato (OMISSIS) che, non potendo allontanarsi dai propri uffici – ove era in corso una verifica della Guardia di Finanza – all’appuntamento sarebbero andati per conto suo (“ti mando”) (OMISSIS) e (OMISSIS),
– dopo la riunione, (OMISSIS) aveva comunicato a (OMISSIS) l’esito dell’incontro, facendo riferimento all’intesa di (OMISSIS) con (OMISSIS) ed alla disponibilita’ dei fondi;
– i successivi contatti intercettati tra (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) sarebbero ulteriormente esplicativi nei riferimenti all’intervento di (OMISSIS) per il salvataggio della Cooperativa;
– il 18 novembre (OMISSIS) aveva riferito a (OMISSIS) i termini dell’accordo;
– il 19 novembre vi era stato un incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in cui era stato esplicitato il riferimento all’operazione in questione;
– sempre il 19 novembre, (OMISSIS) aveva informato dei termini dell’accordo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e anche (OMISSIS), affermando testualmente ” (OMISSIS) ha trovato 16 milioni di Euro che li da’ a (OMISSIS)… l’accordo e’ questo: lui ce rifa’ la convenzione per il 2014 a 24 Euro e… senza riduzioni e noi compriamo le case”; nel corso del piu’ ampio dialogo, venivano spiegati vari dettagli significativi dell’operazione;
– il 21 novembre 2013 veniva firmato il contratto preliminare tra (OMISSIS), rappresentante del consorzio (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentante della (OMISSIS), avente ad oggetto la vendita di 14 appartamenti. In tale contratto era espressamente prevista la clausola condizionale (che appare corrispondere a quanto aveva suggerito la (OMISSIS) nel corso dell’incontro del 19 novembre) di “rinnovo allo stesso prezzo pro die pro capite per il 2014 della convenzione per l’esecuzione del servizio d’emergenza alloggiativa entro la data del 20 dicembre 2013 da parte di Roma Capitale nei confronti del promissario acquirente all’avveramento della quale era specificatamente condizionata l’esistenza stessa dell’atto senza possibilita’ di rivalsa della promittente venditrice”;
– le successive attivita’ di adozione delle determine e di non interruzione del servizio di emergenza alloggiativa corrispondono al tempo di stipula del contratto definitivo; in particolare, il 17.12.2013 la Giunta Regionale adottava la delibera n. 470 che prevedeva il finanziamento di 16.500.000 di Euro in favore di Roma Capitale e di altri comuni per esigenze abitative;
– il 19.12.2013 veniva emessa la determina n. 704 con cui si stabiliva la non interruzione del servizio affidato al Consorzio (OMISSIS) fino al 28.2.2014 al corso unitario di 24, 30 Euro;
– il 20.12.2013 (OMISSIS) firmava la determina n. (OMISSIS) con cui veniva destinata la somma di Euro 7.182003 a Roma Capitale “per la realizzazione di interventi per il contrasto del disagio abitativo”; nella stessa giornata (OMISSIS) stipulava il contratto definitivo per l’acquisto dei 14 appartamenti e 3.362.000 Euro versando 901.000 Euro.
Su tale quadro si innesta, l’ammissione dei fatti da parte di (OMISSIS).
19.3. La particolarita’ di questa vicenda, caratterizzata dalla finalita’ politica di salvataggio della cooperativa (la Corte di appello ha sottolineato come tale salvataggio costituisse la remunerazione per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) comporta una piu’ stringente valutazione delle condotte dei concorrenti, non essendovi stato un “tornaconto” strettamente personale.
Inoltre, proprio perche’ la modalita’ di remunerazione dei pubblici ufficiali corrotti fu caratterizzata da una attivita’ complessa, ovvero l’acquisto degli immobili alle date condizioni, vi sono state attivita’ che, connesse alla gestione dell’operazione economica, non possono essere riferite alla fase di commissione del reato, che di per se’ e’ stato realizzato con la conclusione del contratto di acquisto e l’impegno alle attivita’ in favore di (OMISSIS) e dei complici.
19.4. (OMISSIS) propone motivi infondati.
Il secondo motivo e’ infondato in quanto non vi e’ alcun rilevante difetto di correlazione tra accusa iniziale e fatti accertati in sentenza.
L’assunto difensivo e’ basato su un dato formale, ancorche’ obiettivo, riguardante l’apparente rigida limitazione della condotta attribuita nella imputazione al ricorrente e relativa alla adozione della determina (OMISSIS), ma e’ indubbio che la contestazione, per come descritta nel complesso dei fatti, fosse chiaramente riferita al complessivo accordo di scambio tra l’intervento in favore della cooperativa (OMISSIS) e i provvedimenti finalizzati al rinnovo dei servizi di interesse di (OMISSIS).
Tali accuse sono state espressamente contestate e proprio rispetto a queste sono state sviluppate le difese, di cui la Corte di appello ha tenuto conto nella motivazione.
Non era necessario che l’imputazione formale riportasse analiticamente tutte le circostanze significative, ne’ era precluso alla decisione di appello valutare come rilevanti, nell’ambito delle attivita’ necessarie per offrire a (OMISSIS) l’utilita’ che gli era stata promessa, circostanze che il giudice di primo grado non aveva inteso valorizzare, fermo restante il nucleo centrale del fatto in contestazione.
Anche il terzo motivo e’ infondato.
Il ricorrente propone una valutazione del materiale probatorio per una diversa ricostruzione in fatto, finalizzata a smentire il collegamento tra gli accordi emersi dalle intercettazioni e le attivita’ del (OMISSIS).
Si tratta della ripetizione in questa sede del tema del “nesso funzionale” tra i fondi stanziati dalla Regione (erogati materialmente dopo gli arresti degli imputati) e il rinnovo delle convenzioni alle (OMISSIS), asseritamente, si assume, frutto di una scelta politica che rispondeva all’esigenza di superare i “residence ghetto” e non gia’ di quella di favorire le cooperative di (OMISSIS).
Su tale specifico profilo la sentenza di appello si e’ ampiamente e logicamente pronunciata, affrontando anche il tema della illegittimita’ dei rinnovi delle convenzioni con (OMISSIS). La richiesta di diversa valutazione dei fatti, con nuovo apprezzamento di prove, non e’ consentita in questa sede e, comunque, va considerato come non sia stato nemmeno prospettato un concreto elemento per ritenere non attendibile il contenuto delle conversazioni intercettate e, dunque, il contenuto inequivoco dell’accordo corruttivo relativo alio scambio tra il salvataggio della Cooperativa Deposito Ferrovieri ed i benefici per (OMISSIS).
Il motivo, infine, sviluppa anche una critica sull’esservi differenza tra le sentenze dei due gradi di giudizio che avrebbero concluso diversamente sulla individuazione del momento di perfezionamento dell’accordo corruttivo, in un caso con la telefonata del 9/11 e nell’altro con l’incontro del 12/11; sostiene inoltre il ricorrente che mancherebbe la prova del contenuto di tale incontro. Si tratta, pero’, di valutazioni in fatto e, comunque, manifestamente infondate in considerazione di quanto esposto dalla sentenza.
Non diversamente, e’ infondato il quarto motivo di ricorso.
La qualificazione dei fatti da parte dei giudici di merito e’ senz’altro corretta.
Nella specie, si e’ in presenza di una corruzione propria, ex articolo 319 c.p., in quanto l’accordo corruttivo riguardava l’affidamento e le condizioni dell’affidamento dei servizi alla (OMISSIS) in chiara violazione dei doveri di ufficio perche’ legata sul piano causale all’intervento di (OMISSIS) per il salvataggio della cooperativa (OMISSIS).
In applicazione dei principi in precedenza indicati, nel caso di specie, il patto corruttivo non e’ “muto”: il suo oggetto e’ stato ricostruito dai giudici di merito, nel senso che l’impegno da parte dei pubblici ufficiali era quello di “assicurare” un risultato specifico attraverso il necessario compimento di una serie di atti contrari ai doveri d’ufficio, che involgevano distinti livelli politico – amministrativi e diversi soggetti che, nell’ambito delle loro rispettive posizioni – in seno alla Regione Lazio ed al Comune di Roma – dovevano garantire a (OMISSIS) ed al suo gruppo il “Rinnovo allo stesso prezzo pro die pro capite per il 2014 della convenzione per l’esecuzione del servizio d’emergenza alloggiativa entro la data del 20 dicembre 2013”; cio’ era necessario per il salvataggio della Cooperativa (OMISSIS).
L’esatta ricostruzione del contenuto del programma obbligatorio che i pubblici ufficiali assunsero con il patto illecito, consente di ricondurre i fatti oggetto del processo al reato di corruzione propria. I pubblici ufficiali, assumendo un’obbligazione di risultato (garantire a (OMISSIS) la continuita’ dei servizi alle condizioni favorevoli da questi indicate), rinunciarono in via preventiva ed assoluta ad ogni possibile valutazione comparativa tra possibili interessi concorrenti ed il perseguimento dell’interesse pubblico, in concreto condizionato e piegato alla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore.
L’interesse perseguito attraverso gli atti amministrativi che portarono a trasferire il denaro prima dalla Regione Lazio al Comune di Roma ed alla “gestione” degli accadimenti successivi – con particolare riguardo alla necessita’ di garantire a (OMISSIS) la continuita’ del servizio (proroghe e procedure pubbliche contestate ai capi 10) e 11) – fu inquinato e condizionato dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati, illegittimamente recepiti con l’accordo corruttivo volto al salvataggio della Cooperativa (OMISSIS) ed al perseguimento degli interessi politici sottesi.
La Corte ha spiegato in modo chiaro come l’operazione del salvataggio della cooperativa (OMISSIS) fosse connessa al rinnovo delle convenzioni.
19.5. Il ricorso di (OMISSIS), che contesta la propria responsabilita’ per il reato in oggetto, e’ chiaramente infondato poiche’ e’ evidentemente mirato ad una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede, pur se il ricorrente parla di “veri e propri travisamenti delle prove”. In realta’, (OMISSIS) non smentisce di avere partecipato alle varie fasi della operazione, giungendo sino all’acquisto diretto di appartamenti della cooperativa da salvare, ma afferma di non avere avuto consapevolezza dell’accordo intervenuto, ovvero che il proprio intento fosse solo quello di partecipare alla operazione “non gia’ con animo corruttivo” per ottenere un maggior corrispettivo, “ma esclusivamente per evitare di essere estromesso al servizio in ambito consortile”.
Non si tratta, quindi, di prove travisate ma di una richiesta, non consentita in questa sede, di nuova valutazione del merito; gli argomenti svolti, peraltro, si scontrano con una ricostruzione assolutamente logica della Corte di appello che considera giustamente significativa la partecipazione del (OMISSIS) all’incontro prodromico alla stipula del contratto che suggello’ il patto corruttivo e, a dimostrazione della sua piena consapevolezza, la partecipazione all’acquisto degli immobili, ovvero proprio al pagamento del prezzo per ottenere i vantaggi.
19.6. Anche il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
La sentenza impugnata individua condotte significative di un suo consapevole ruolo nella commissione della corruzione.
La Corte di appello ha spiegato che (OMISSIS) prese direttamente parte all’incontro, di cui si e’ detto, con (OMISSIS) del 12.11.2013, in sostituzione di (OMISSIS), e come, subito dopo detto incontro, informo’ questi della “disponibilita’” di (OMISSIS), del fatto che quest’ultimo avesse ribadito di avere gia’ parlato con (OMISSIS), della disponibilita’ dei 16 milioni Euro e della necessita’ di farne una richiesta per poterne disporre con il bilancio.
E’ stata evidenziata inoltre la sua presenza all’incontro del 19.11.2013, in cui (OMISSIS) esplicito’ il patto corruttivo; si e’ chiarito come, nell’occasione, l’imputato intervenne direttamente nel dialogo, dando espressi suggerimenti, sollecitando tutti (“qui bisogna correre”), manifestando dubbi, ribadendo l’importanza dell’accordo e manifestando il proprio pieno coinvolgimento (pag. 215 – 216 sentenza impugnata).
L’imputato prese parte attivamente anche agli eventi successivi, consapevole del nesso che esisteva fra il rinnovo delle convenzioni e il salvataggio della cooperativa (riunione 7 gennaio e successive conversazioni intercettate).
La Corte di appello ha fatto discendere la responsabilita’ concorsuale dell’imputato valorizzando il fatto obiettivo che (OMISSIS), diversamente dagli assunti difensivi, non fu occasionale ed inconsapevole spettatore di un generale ed articolato accordo corruttivo, ma si pose come diretto interlocutore di (OMISSIS) e (OMISSIS) sia nella fase precedente, che in quelle contestuale e successiva alla conclusione del patto corruttivo.
Rispetto a tale quadro di riferimento, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’articolo 606 c.p.p..
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non puo’ essere tuttavia annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ considerati maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa in modo non manifestamente illogico dai giudici del merito, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, senza spiegare perche’ (OMISSIS) fosse sempre presente e costantemente informato, perche’ (OMISSIS) dovesse inviare un inconsapevole estraneo a riunioni di importanza strategica in funzione della stipula dell’accordo corruttivo.
Ne discende il rigetto del motivo di ricorso.
19.7. Per (OMISSIS) e (OMISSIS) risulta fondato il motivo unico che rileva la grave carenza di motivazione sul loro ruolo nella commissione della corruzione.
Per (OMISSIS), la Corte di appello ha ritenuto significativo il suo interessamento alla gestione finanziaria dell’acquisto degli appartamenti, ma non ha indicato nessun ruolo attivo nella fase rilevante per la commissione del reato, tanto e’ vero che si e’ fatto riferimento solo a quanto emerso successivamente alla data di consumazione della corruzione.
Per (OMISSIS), la Corte ha ritenuto significativo il suo ruolo nel fissare quale dovesse essere il contenuto del contratto preliminare, ma anche nel suo caso la motivazione non ha individuato un momento di effettiva partecipazione all’accordo corruttivo.
Il ricorso comune di (OMISSIS) e (OMISSIS), quindi, deve essere accolto e va disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza di un effettivo concorso nella commissione del reato, secondo le circostanze ed i tempi sopra indicati. In ogni caso, deve escludersi l’aggravante dell’agevolazione mafiosa per quanto detto e per quanto si dira’ in seguito in ordine alla esistenza dell’associazione mafiosa.
19.8. Sono fondati i rilievi di (OMISSIS) poiche’ dalla sua partecipazione alla riunione del 19 novembre viene tratta la conclusione che egli partecipo’ alla corruzione, ma la motivazione risulta carente in ordine al suo effettivo apporto, risultando solo che (OMISSIS) ebbe a riferirgli i termini dell’accordo.
Ferma restata l’esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa, va disposto rinvio per nuovo giudizio sulla sua responsabilita’ per tale reato.
19.9. Per quanto riguarda (OMISSIS), e’ assorbente la decisione sul secondo motivo di ricorso, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti per tale imputazione.
Risulta che l’attivita’ lavorativa del ricorrente nella cooperativa ebbe inizio nel gennaio 2014 e, quindi, che questi non ebbe alcun ruolo nella fase di commissione del reato; secondo la stessa Corte di appello il ruolo di (OMISSIS) sarebbe stato quello di “gestire” le scadenze della convenzione, recandosi spesso negli uffici dell’assessore (OMISSIS) e del Dipartimento.
Dunque, attivita’ riferibili non alla commissione del reato, bensi’ alla mera gestione della convenzione che, con quella corruzione, era stata assicurata.
Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, fondato sul “pactum sceleris” tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.
Da cio’ consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilita’, solo tra le parti dell’accordo illecito e se entrambe le condotte del corrotto e del corruttore – in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente; il reato si realizza alternativamente al momento dell’accettazione della promessa ovvero con il ricevimento effettivo dell’utilita’.
Cio’ che dunque deve essere processualmente accertato e’ se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilita’, se quella utilita’ sia collegata all’esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilita’ sia connessa, se quell’atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.
Nel caso di specie, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati, atteso che pretende di attribuire a (OMISSIS), in via postuma, la veste di parte di un accordo corruttivo pregresso, gia’ concluso ed intercorso tra altri; la tesi e’ che un terzo, che non abbia concorso in qualunque modo alla conclusione del patto illecito, possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che, conoscendo successivamente l’esistenza del patto illecito tra altri, si adoperi alla realizzazione dell’accordo corruttivo.
Si tratta di una conclusione tecnicamente non condivisibile.
La condotta del terzo, compiuta successivamente alla conclusione dell’accordo corruttivo intercorso integralmente tra altri e che non implica la novazione del precedente patto e la realizzazione di un nuovo patto corruttivo, ma che attiene alla sola fase esecutiva dell’accordo, non modifica la struttura del patto gia’ concluso, ne’ consente di aggiungere all’unico patto pregresso un nuovo contraente postumo; essa puo’ assumere al piu’ rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato (a titolo esemplificativo, favoreggiamento reale).
Pertanto, essendo evidentemente irrilevanti ai fini in questione gli altri incarichi che (OMISSIS) avrebbe affidato in tale contesto al (OMISSIS), la motivazione e’ assolutamente carente e, dalle sue premesse in fatto, risulta positivamente esclusa la responsabilita’ di (OMISSIS) nei cui confronti la sentenza per tale capo 9) deve essere annullata senza rinvio per non avere commesso il fatto.
19.10. Quanto alla posizione di (OMISSIS), del piu’ ampio contenuto del suo motivo, va ritenuta infondata la questione relativa alla qualificazione del fatto nei termini di cui si e’ detto e va, invece, ritenuta fondata la doglianza in ordine alla mancata individuazione di una condotta di concorso nel reato.
Anche in questo caso, la motivazione si limita a dare atto della presenza del ricorrente in occasione degli incontri del 19 novembre, 3 gennaio e 12 febbraio. In assenza di qualsiasi altra valutazione che non sia la mera indicazione di tali occasioni, e’ sufficiente rammentare che per gli ultimi due l’imputato si sarebbe limitato ad ascoltare le informazioni sulla operazione ormai gia’ compiuta e, quanto alla presenza alla riunione del 19 novembre, la sentenza afferma semplicemente che (OMISSIS) fu presente ricevendo le informazioni sulla attivita’ in atto, formulando osservazioni che, senza alcun approfondimento, non sembrano significare altro se non la presa d’atto di un accordo gia’ intervenuto. Anche in questo caso, quindi, manca una motivazione in ordine alla effettiva partecipazione alla corruzione, considerando che, pur con il particolare ruolo di (OMISSIS) nella decisione sulle strategie di intervento con metodi corruttivi, per la vicenda in questione va considerata la particolare genesi: non esecuzione dell’ordinario disegno corruttivo, ma accettazione di quella particolare proposta legata alla esigenza politica di salvataggio della cooperativa dei ferrovieri in fase di dissesto.
Ferma restando l’esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa, va disposto rinvio per nuovo giudizio sulla responsabilita’ per tale reato.
19.11. E’ fondato anche il motivo di ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) relativo al reato in questione: anche in questo caso, si e’ fatta discendere la prova della partecipazione del ricorrente alla corruzione da elementi riferibili ad una fase successiva alla conclusione del patto corruttivo (“si attivo’ per la realizzazione del programma corruttivo”: cosi’ testualmente la sentenza impugna a pag. 237).
Nell’ambito di una stringata motivazione, la Corte di appello, al di la’ del riferimento alla conversazione del 19.11.2013, ha valorizzato il dato, oggetto di separata imputazione, per cui (OMISSIS) sarebbe intervenuto al fine dell’adozione del provvedimento di proroga del servizio di assistenza alloggiativa.
Va pero’ considerato che, fermo restando quanto si dira’ in ordine alla irregolarita’ degli affidamenti dei servizi, la Corte di appello non ha motivato espressamente sulla partecipazione effettiva di (OMISSIS) alla corruzione, non chiarendo, da una parte, se il contributo che l’imputato avrebbe apportato nella fase esecutiva fosse stato gia’ promesso da questi al momento della conclusione del patto corruttivo – atteso che, se cosi’ fosse, sarebbe configurabile la compartecipazione criminosa dell’imputato – ovvero fu compiuto in maniera avulsa e senza collegamento con il momento della stipula dell’accordo, e, dall’altra, in che misura possa essere desunta la prova del contributo concorsuale dalle conversazioni intercettate il 19.11.2013.
A differenza della posizione giuridica dell’imputato (OMISSIS), la cui condotta non solo e’ successiva alla stipula del patto corruttivo, ma e’ slegata strutturalmente da questo, avendo avuto inizio il suo coinvolgimento nel 2014, per (OMISSIS) si impone invece l’annullamento con rinvio; in applicazione dei principi indicati, dovra’ essere verificata la specifica consapevolezza e partecipazione alla corruzione commessa in una fase definita con la firma del contratto preliminare, come gia’ detto.
19.12. (OMISSIS) non ha proposto ricorso in ordine alla responsabilita’ ma, per le
ragioni gia’ dette, va pronunciato annullamento in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
19.13. L’accordo illecito relativo al salvataggio della Cooperativa ferrovieri, nella ipotesi di accusa fatta propria dai giudici di merito, aveva consentito alle cooperative di (OMISSIS) di ottenere le proroghe dei servizi relativi alla accoglienza di 580 persone sul territorio e dei servizi di assistenza nei residence di (OMISSIS) e (OMISSIS), sostanzialmente alle stesse condizioni.
Dopo tale fase vi era stato, pero’, l’intervento del Ministero dell’Economia che, rilevata l’anomalia del costante ricorso alle proroghe, aveva imposto di procedere all’affidamento dei servizi mediante procedure competitive.
Il Comune di Roma si era adeguato ed aveva emanato dei bandi per affidare questi servizi: in particolare, si era proceduto in via di urgenza per lo svolgimento dei servizi nella seconda meta’ del 2014, facendo ricorso a procedure negoziate in attesa dello svolgimento di una gara Europea, che richiedeva tempi piu’ lunghi.
Per potere continuare a svolgere tali prestazioni, secondo i giudici di merito, (OMISSIS) ed i soggetti a lui collegati avrebbero commesso le turbative contestate ai capi 10 ed 11 del secondo decreto.
Il capo 10, per il quale sono stati condannati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riguarda la turbativa della procedura negoziata per l’accoglienza di 580 persone dal 1 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, per un importo di circa Euro 1,6 milioni.
Il capo 11, per il quale sono stati condannati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riguarda la turbativa della procedura negoziata per l’assegnazione dei servizi presso i residence di (OMISSIS) e (OMISSIS), per un importo di circa Euro 1,6 milioni.
Secondo l’accusa (OMISSIS), avendo saputo che erano state attivate tali procedure negoziate, si attivo’ per indurre i possibili interessati a desistere dalla partecipazione alle procedure, condizione che gli avrebbe consentito di non avere concorrenti e mantenere sicuramente la gestione dei servizi che riteneva “propri”.
19.14. La ricostruzione dei fatti, per quanto di rilievo, e’ nei termini che seguono.
Il dirigente del Dipartimento politiche abitative aveva inviato una lettera di invito a quindici esercenti servizi di emergenza ed assistenza a persone in difficolta’, iscritti nel registro unico cittadino.
Dalla trascrizione di intercettazioni operata dalla sentenza di appello e dalle connesse verifiche risulta che:
– il 14 luglio 2014 (OMISSIS) aveva appreso dei bandi predisposti dal dirigente Barletta, considerata una persona non influenzabile, tanto da definirlo espressamente come “un osso durissimo”. Solo il giorno successivo (OMISSIS) aveva appreso che “e’ una manifestazione d’interesse non e’ una gara” e che il Dipartimento politiche abitative aveva inviato una lettera di invito a quindici esercenti il dato tipo di servizi;
– (OMISSIS) considerava i servizi indicati al capo 10, quelli per l’accoglienza di 580 persone, “propri”, con chiaro riferimento ad essere il loro affidamento, ovvero la loro prosecuzione, la contropartita del suo intervento in favore della Cooperativa (OMISSIS);
– i concorrenti piu’ forti e, quindi, temibili erano stati da subito individuati dagli interlocutori nelle cooperative “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”;
– (OMISSIS) aveva inviato immediatamente un sms ai rappresentanti delle prime due con il contenuto “Ti dovrebbe essere arrivata dal dip politiche abitative una ricerca di mercato e’ un mio servizio dal 2010 vedi tu”;
– il responsabile di “(OMISSIS)” aveva risposto in termini di disponibilita’ ad assecondare (OMISSIS), chiarendo di volere rispettare i suoi ambiti ed invitandolo a ricambiare il favore in futuro;
– in un contatto con il responsabile di “(OMISSIS)”, (OMISSIS) aveva chiarito il proprio intento di mandare deserta la gara, anche in questo caso ribadendo la diversita’ delle attivita’, essendo “sua” “quello dei 580”;
– (OMISSIS) aveva affermato di avere avuto contatti diretti con Europe Consulting per non farla partecipare.
Il 21 luglio 2014 venivano presentate le manifestazioni di interesse; scaduto il termine alle ore 12, risultavano aver manifestato il loro interesse:
– per i servizi di accoglienza per 580 persone le cooperative (OMISSIS), (OMISSIS) (di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (di Obradovic e Picarelli);
– per i servizi di via (OMISSIS) le cooperative (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (di (OMISSIS)), (OMISSIS) (di (OMISSIS)) e (OMISSIS);
– per i servizi di via (OMISSIS) le cooperative (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (del gruppo (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS)).
Proseguite le attivita’, il 13 agosto la commissione presieduta dal dirigente del dipartimento prendeva atto che unica offerente era stata la (OMISSIS) di (OMISSIS).
19.15. In definitiva, secondo l’accusa, (OMISSIS) sarebbe riuscito ad evitare, mediante accordi illeciti, che altri operatori partecipassero alle procedure attivate dal Comune, in maniera tale da poter poi essere l’unico a presentare l’offerta e quindi aggiudicarsi le gare. Tale operazione sarebbe stata posta in essere d’accordo con (OMISSIS) e con l’aiuto dei suoi collaboratori, nonche’ con il contributo, per alcune procedure, di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (dominus de (OMISSIS)) e (OMISSIS), Presidente del Consorzio (OMISSIS) e Vice Presidente di (OMISSIS) (sempre del Gruppo (OMISSIS), cui facevano capo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nonche’ dell’imprenditore (OMISSIS).
Per questi due reati (OMISSIS) non ha proposto appello, ne’ ha formulato in questa sede motivi di ricorso.
Tutti gli altri imputati hanno proposto ricorso.
19.16. La decisione deve essere differenziata con riferimento alle due imputazioni in quanto, con riferimento ai due servizi oggetto della seconda, capo 11, la sentenza non offre una motivazione adeguata in ordine alla sussistenza del reato e, quindi, alla responsabilita’ dei singoli.
Anche per questi reati la prova dei fatti, pur in risposta alle deduzioni della difesa, e’ lasciata essenzialmente alla mera trascrizione di intercettazioni per le parti ritenute significative della turbativa che, in entrambi i casi, sarebbe consistita nella collusione per evitare la partecipazione di soggetti diversi dalla cooperativa di (OMISSIS).
In realta’, sia nella parte dedicata alla trascrizione delle intercettazioni, che in quella valutativa della posizione dei singoli imputati (“5.9.2.2. Posizione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)”), mentre il riferimento e’ chiaro per quanto riguarda l’interessamento di (OMISSIS) al servizio per la ospitalita’ di 580 persone, e’ invece generico per quanto riguarda le due gare del capo 11.
La premessa, del resto, e’ che l’accordo per l’acquisto degli immobili di cui al capo 9 prevedeva come contropartita per (OMISSIS) la prosecuzione del servizio in questione al capo 10 e non quelli del capo 11: i messaggi e le conversazioni con i concorrenti avevano riguardato espressamente questo servizio, considerato “proprio” da (OMISSIS) e dai complici, mentre i possibili riferimenti agli altri servizi erano stati solo indiretti.
Riporta la Corte di appello che, dopo il 21 luglio 2014, pervenute le manifestazioni di interesse, (OMISSIS) si era attivato proprio perche’ erano state presentate le manifestazioni di interesse per l’accoglienza di cui al capo 10, ma non risulta – o non e’ stato indicato – un suo chiaro interessamento per quanto riguarda le altre gare; un riferimento appare rilevarsi nella conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) relativa al problema della cooperativa Ambiente Lavoro di (OMISSIS) (“perche’ l’incontro e’ saltato, perche’ (OMISSIS) sta alzando il livello” “(OMISSIS) s’e’ candidato a (OMISSIS), che e’ di (OMISSIS), (OMISSIS), che e’ nostro, (OMISSIS) che e’ nostro, (OMISSIS) che e’ di (OMISSIS) e basta. A tutte tranne 580”), dialogo al quale effettivamente fa seguito una richiesta a (OMISSIS) (“Mandagli un sms e me lo ammorbidisci un po’ insomma”). Ma, a parte che si tratta di conversazioni che non ricevono una effettiva valutazione della Corte di appello che, invece, le ha meramente trascritte nella decisione, da esse non si evincono sicuri elementi quanto alla specifica collusione per evitare la partecipazione di altri soggetti alle procedure del capo 11.
Con riferimento al capo 11, quindi, lo schema della ricostruzione della responsabilita’ di (OMISSIS) e dei complici si esaurisce nel mero dato di fatto, riportato acriticamente, che la gara non ebbe altri partecipanti ed in una generica possibilita’ che vi fossero stati dei contatti.
Si tratta di elementi che sono, anche se posti in collegamento, del tutto generici per due ordini di ragioni. Innanzitutto, la stessa sentenza dimostra che le pressioni concrete riguardarono la diversa gara della emergenza dei 580 persone e non anche gli altri servizi, se non indirettamente. In secondo luogo, la mancata partecipazione di altre imprese e’ un dato che da solo non puo’ considerarsi determinante, senza la valutazione diretta delle ragioni di tale mancata partecipazione.
In particolare, si deve tenere conto che proprio la sentenza ha rappresentato, mediante le trascrizioni delle conversazioni, che vi era una sorta di regola di rispetto reciproco da parte di alcuni operatori economici delle aree di attivita’ di ciascuna di esse; questo rende il loro comportamento del tutto equivoco, potendo esservi stata una adesione spontanea di ciascun operatore a tale “regola”, al di fuori di una specifica collusione nel caso di specie.
19.17. Allo stato, quindi, concludendo prima per il capo 11, la motivazione e’ carente e si rende necessario il rinvio per nuovo giudizio perche’, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata sostanzialmente descrittiva delle prove senza tuttavia una valutazione della loro portata, sia chiarito se sia possibile giustificare che anche per queste diverse gare vi fosse stata una collusione effettivamente idonea a produrre la turbativa.
Ai rilievi sulla configurabilita’ del reato vanno aggiunte anche le valutazioni dei motivi riferiti alla responsabilita’ individuale per il capo 11. Qualora il giudice di rinvio dovesse ritenere di poter ricostruire la sussistenza del reato, ritenendo esservi stata una condotta di collusione tra (OMISSIS) e le imprese concorrenti per alterare il risultato della assegnazione dei servizi, andra’ valutata anche la responsabilita’ individuale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dalla esposizione del materiale probatorio risulta, con riferimento a (OMISSIS), come i Giudici di merito abbiano sostanzialmente posto sullo stesso piano le attivita’ di per se’ non illecite di acquisizione di informazioni, e quelle, invece, di maggiore utilita’ nella necessaria valutazione ai fini del reato contestato, di contatto con i possibili concorrenti per indurli a desistere; si e’ poi valorizzata la consapevolezza dell’imputato della vicenda della Cooperativa (OMISSIS) ma cio’, in realta’, attiene alla conoscenza della questione delle modalita’ di prosecuzione della gestione dei servizi del capo 10. Dunque, per la specifica posizione del ricorrente, la sentenza non sembra indicare prove diverse da quelle relative al servizio per l’assistenza di 580 persone.
Anche per quanto riguarda (OMISSIS), le conversazioni trascritte ed utilizzate a suo carico hanno immediata riferibilita’ alla vicenda del capo 10; in particolare, nel contatto tra (OMISSIS) con Europe Consulting – caso nel quale sicuramente l’imputato si era attivato personalmente per ottenere la desistenza del concorrente (“io gli ho detto, per i 580 quello e’ nostro”); si tratta di una attivita’ riferibile alla turbativa del capo 10. Ed ancora, lo stesso si desume con immediatezza dalla trascrizione della conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in presenza di (OMISSIS).
Quindi, in caso di conferma della sussistenza del reato di cui al capo 11, andra’ individuato e fatto oggetto di specifica motivazione il ruolo in tale contesto svolto da (OMISSIS) e (OMISSIS).
La stessa questione in ordine al ruolo specifico, invece, non si pone per quanto riguarda (OMISSIS) poiche’ la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile per tale reato non per avere commesso singoli atti finalizzati alla turbativa, bensi’ per avere condiviso la strategia complessiva iniziata con la corruzione del capo 9. In particolare, e’ stato correttamente interpretato in tale senso il rendiconto compiuto da (OMISSIS) al (OMISSIS) delle attivita’ in corso di svolgimento.
L’annullamento, in quanto riferito alla sussistenza del reato contestato al capo 11, comporta l’operativita’ dell’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p., e, quindi, giova anche a (OMISSIS).
19.18. Diversa, invece, la conclusione per il capo 10, per quanto riguarda la configurabilita’ del reato, potendosi sotto questo profilo generale considerare unitariamente le doglianze dei ricorsi.
E’ un dato di fatto acclarato, con riferimento al capo di imputazione numero 9, il forte interesse, anche per la notevole resa economica, di (OMISSIS) per il servizio alloggiativo in favore delle 580 persone e, quindi, il forte allarme per la possibilita’ che, sulla scorta della attivita’ del dirigente (OMISSIS) (definito “osso durissimo”), potesse arrivarsi ad una assegnazione di tale servizio secondo una regolare competizione.
I riferimenti alle pressioni nei confronti dei concorrenti perche’ desistessero dal partecipare ovvero confermassero la loro intenzione di non partecipare per non violare i rispettivi ambiti di operativita’ (in tal senso, assume rilievo il comportamento del responsabile di “(OMISSIS)” che ritiene di dover essere “ringraziato” con analoghi comportamenti nelle aree di proprio interesse) consentono di ritenere adeguata la motivazione.
19.18.1. Per quanto riguarda la posizione di (OMISSIS), la difesa ha reiterato l’argomento, gia’ sottoposto alla Corte di appello, fondato sull’avere l’imputato esaurito la propria attivita’ prima della indizione della gara, il 29 luglio 2014.
Il motivo e’ infondato.
Non puo’ che rinviarsi alle ragioni gia’ esposte dalla Corte di appello che ha spiegato come il meccanismo della procedura negoziata, per come gestito nel caso concreto, comportasse che anche la fase finalizzata alla manifestazione di interesse su invito della Amministrazione rientrasse nella attivita’ di scelta del contraente.
Il reato di cui all’articolo 353 c.p., ben risulta commesso gia’ prima della fase di procedura negoziata sulla scorta delle manifestazioni di interesse. La condotta, infatti, era gia’ tale da incidere sul meccanismo utilizzato per la scelta del contraente in condizioni di competizione fra piu’ imprese.
Che, poi, si sia in presenza di accordi clandestini idonei ad incidere, sulla scorta della ricostruzione dei fatti da parte della sentenza impugnata, sulla scelta del contraente e’ della massima evidenza.
Quanto alla contestazione di avere il ricorrente, in base alle prove esposte, in realta’ inciso sull’affidamento di servizi diversi da quelli oggetto del capo di imputazione 10, la stessa e’ chiaramente riferita alla ricostruzione in fatto sulla quale, come si e’ detto, vi e’ congrua motivazione, coerente con i presupposti riportati nella sentenza e, quindi, non vi sono margini di intervento per il giudice di legittimita’.
Infine, sulla proposta di qualificazione della condotta in termini di astensione dagli incanti, vale la risposta data dalla Corte di appello in adesione alla corrente interpretazione degli articoli 353 e 354 c.p., da parte della giurisprudenza di legittimita’.
Quando infatti, come nel caso di specie, il destinatario della promessa o dell’offerta non si limiti ad astenersi dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della utilita’, ma partecipi all’intesa illecita finalizzata ad impedire o turbare la gara ovvero ad allontanare gli offerenti, ricorre il reato previsto dall’articolo 353 c.p. (Sez. 6″ n. 1934 del 20/10/2009, Busoni, Rv. 258831).
19.18.2. (OMISSIS) propone una diversa ricostruzione della vicenda, fondandola anche sulla pretesa inidoneita’ delle varie imprese invitate dal dirigente (OMISSIS) a svolgere i dati servizi. Resta, invece, determinante il dato, accertato nel corso delle intercettazioni, dell’interessamento dell’indagato ai contatti con le altre imprese cui si chiedeva di desistere. Quindi l’evidenza dei fatti rappresentati smentisce la difesa.
19.18.3. Il quarto motivo di (OMISSIS) e’ parimenti infondato perche’ contesta una ricostruzione in fatto sulla cui correttezza vale quanto gia’ detto.
19.18.4. Infine, e’ infondata la difesa di (OMISSIS) sia quanto alla dedotta non configurabilita’ del reato alle date condizioni, argomento cui si e’ gia’ data risposta, che quanto alla pretesa assenza di una propria condotta significativa rispetto al reato. Anche sul punto vale quanto considerato dalla Corte di appello, che ha valutato in modo non illogico il materiale probatorio per considerare che il ricorrente, a prescindere dalla commissione delle singole condotte finalizzate alla turbativa, aveva condiviso la strategia complessiva in esecuzione del programma criminale generale. In tal senso e’ stato correttamente interpretato il rendiconto compiuto da (OMISSIS) al (OMISSIS) delle attivita’ in corso di svolgimento. Cosi’ adeguatamente e logicamente ricostruiti i fatti, non residuano ambiti di valutazione per il giudice di legittimita’.
Per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) va definitivamente esclusa, per le ragioni indicate e che saranno ulteriormente specificate in prosieguo, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa; ne deriva l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
20. Corruzione di (OMISSIS) in relazione agli immobili di via (OMISSIS) e di via (OMISSIS) (capo 12 del secondo decreto).
20.1. Con il capo 12 e’ stata contestato a (OMISSIS), dipendente del dipartimento patrimonio del comune di Roma, di avere, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dapprima segnalato a (OMISSIS) e (OMISSIS) un immobile di proprieta’ del Comune (OMISSIS) al fine di occuparlo, e, successivamente, di aver tenuto condotte intese alla legittimazione ex post della occupazione compiuta; in tal senso sarebbe stato stipulato un contratto di locazione con la (OMISSIS), sfruttando le condizioni che il Comune riconosceva alle cooperative che operavano per conto dell’ente pubblico (essenzialmente un canone ridotto sino all’80%); dunque un canone di affitto per un immobile di circa 1.000 mq. a prezzi irrisori, di 6-700 Euro al mese; in cambio, (OMISSIS) avrebbe ricevuto da (OMISSIS) utilita’ a contenuto economico, consistenti nella stipula il 14.6.2012 di un contratto di locazione per un immobile di proprieta’ della di lui moglie ad un valore superiore a quello di mercato.
Secondo i giudici di merito, (OMISSIS), in quanto inserito stabilmente nell’ufficio di staff dell’assessore, con contratti a tempo determinato rinnovati di anno in anno, avrebbe rivestito la qualifica di pubblico ufficiale.
La sentenza di primo grado, in maggiore adesione al testo della imputazione, aveva individuato il prezzo della corruzione nella maggiorazione dell’importo del canone di locazione, sostenendo come ” (…) a fronte dei servigi di (OMISSIS) l’utilita’ era costituita dal pagamento di un canone d’affitto da parte della (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), per l’utilizzo di un appartamento di 3 vani ad uso casa – famiglia in via (OMISSIS). La (OMISSIS) prendeva in affitto degli appartamenti per soddisfare le proprie esigenze connesse all’emergenza alloggiativa, utilizzandoli per i servizi offerti dalla cooperativa al Comune. Nel caso de quo il canone mensile corrispondeva a 1.500 Euro, prezzo ritenuto eccessivo rispetto al canone di locazione per immobili analoghi”.
Hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS), che pure aveva svolto in sede di appello ampie difese sulla sussistenza e sulla propria responsabilita’ per la corruzione di (OMISSIS), non ha proposto al riguardo alcun motivo di ricorso. Invero appare probabile un errore di redazione materiale dell’atto poiche’ l’undicesimo motivo, che seguendo la sequenza degli altri motivi avrebbe dovuto riguardare il capo 12 del secondo decreto, e’ invero la mera duplicazione del settimo motivo, con differenze insignificanti; un tale errore, se vi e’, comunque non risulta in alcun modo emendabile.
In ragione del tenore favorevole, opera comunque in favore di (OMISSIS) l’estensione degli effetti degli altri ricorsi ex articolo 587 c.p.p..
20.2. I motivi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati per quanto riguarda la configurabilita’ di un rapporto causale tra la presunta attivita’ svolta da (OMISSIS) ed il “prezzo” corrispostogli, collegato alla locazione dell’appartamento del coniuge.
La decisione sul punto, che comporta la insussistenza del fatto contestato e l’annullamento senza rinvio, e’ una soluzione immediata ed assorbente che rende superfluo valutare gli altri temi relativi alla qualifica pubblicistica, al collegamento tra la stessa e la presunta attivita’ in favore di (OMISSIS), alla identita’ tra fatto contestato e fatto ritenuto dalla sentenza di primo grado – sia quanto agli immobili cui sarebbe riferito il “favore” per (OMISSIS), che quanto al prezzo, se consistente nel mero fatto della stipula del contratto di locazione della unita’ immobiliare del coniuge o nella entita’ del canone.
A fronte di una conversazione intercettata, dalla quale sarebbe emerso il “suggerimento” da parte del (OMISSIS) “sin dal novembre del 2012”, si e’ cercato un vantaggio qualificabile come prezzo di una corruzione; in tal senso, si e’ fatto riferimento in termini generici al preesistente rapporto contrattuale tra la moglie del (OMISSIS) e la cooperativa di (OMISSIS). La genericita’ risulta proprio dal diverso modo in cui e’ stato qualificato “vantaggioso” il contratto stipulato in epoca, ictu oculi, decisamente lontana dal “favore”.
Il capo di imputazione risulta formulato nel senso di essere stato previsto un “vantaggio” immediato per l’informazione e la “assistenza contrattuale” fornita da (OMISSIS): la stipula del contratto di locazione con un canone superiore a quello di mercato.
La sentenza di primo grado, giudicando su tale contestazione, ha ricostruito il prezzo della corruzione in modo alquanto confuso.
Il primo giudice (pag. 2365) ha riportato innanzitutto l’informazione dell’essere il canone previsto per l’immobile del coniuge superiore a quello di mercato, ritenendo di desumerlo dalle intercettazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS); il ricorso a tale generica informazione, invero, dimostra che sul punto non vi e’ stata alcuna acquisizione di prove di accusa sull’effettiva congruita’ di tale canone.
A parte la estrema sintesi con la quale il primo giudice ha ritenuto che gli imputati avrebbero “confessato” tale peculiare misura del canone, si valorizza in termini negativi la giustificazione data da (OMISSIS) alla quantificazione del canone stesso, ovvero il non essere stata prevista alcuna “caparra” (presumibilmente di tratta del deposito cauzionale). Sempre nell’ottica di trarre dalle dichiarazioni degli stessi imputati la prova dello scambio di favori, da un lato, vi e’ una non chiara valutazione basata su appunti manoscritti – sembra che il Tribunale voglia negare che vi sia stata una “caparra” – e dall’altro vi e’ una presunta individuazione di versamenti di somme ulteriori: “Dagli estratti conti risultava infatti che (OMISSIS) otteneva la somma complessiva di 46.000 Euro: 1.000 Euro in piu’ rispetto al periodo di locazione luglio 2012-dicembre 2014 al prezzo pattuito di 1.500 Euro al mese, cosi’ lucrando ancor piu’ rispetto ai 300 Euro mensili dei canoni di mercato”.
Invero la sentenza di primo grado ha eluso – come dimostra la particolare brevita’ di trattazione del tema centrale per ricostruire la responsabilita’, nonostante la prolissita’ complessiva della motivazione su tale vicenda – un serio accertamento della corrispondenza fra la stipula del contratto di locazione del coniuge del (OMISSIS) e la disponibilita’ manifestata da quest’ultimo per il (OMISSIS); si e’ risolto il pur ragionevole dubbio su tale relazione con la asserzione che il fatto che il contratto sia di molto antecedente, semplicemente, non rileverebbe.
Tale evidente totale assenza di motivazione sulla correlazione tra “do” e “des”, unita alla motivazione altrettanto generica sulla entita’ dei canoni, dimostra che la affermazione di sussistenza di tale reato, nella decisione del primo giudice, fosse priva di concreto supporto probatorio.
20.3. La sentenza di secondo grado non risolve le incertezze relative al collegamento tra l’attivita’ a favore e la presunta utilita’, a parte le altre questioni poste dalla difesa.
La sentenza riporta in sintesi quanto gia’ esposto dal primo giudice, e mantiene innanzitutto una scarsa chiarezza sul quale sarebbe il “plus” che renderebbe prezzo di corruzione la locazione: da un lato, difatti, la Corte ha continuato a fare riferimento ad un valore superiore ai valori di mercato (desunto sempre da una selezione di una parte delle dichiarazioni degli imputati, escludendo la parte – che pur e’ trascritta nelle sentenze – in cui costoro avevano giustificato un tale eventuale maggior valore), seppure “non era di molto superiore”, dall’altro ha individuato un “nuovo” vantaggio economico, rilevando che “l’imputato si era assicurato un contratto costante e un reddito sicuro, che di per se’ rappresenta un valore”. Ed a tale fine, si e’ valorizzato infine anche il dato (tale sembrerebbe essere il senso del “versamento ogni anno della caparra”) del pagamento anticipato delle mensilita’.
Cio’ che continua obiettivamente a non essere stato chiarito e’ il dato essenziale, ovvero il collegamento tra il contratto, stipulato nel giugno del 2012, e le attivita’ di informazione ed assistenza da parte del (OMISSIS), compiute, secondo la ricostruzione (OMISSIS) di merito, sostanzialmente nel corso del 2013 e del 2014.
Cio’ che non e’ stato spiegato, in particolare, e’ perche’ il contratto in favore del coniuge di (OMISSIS), stipulato nel giugno del 2012, avrebbe un rapporto sinallagmatico con un’attivita’, obiettivamente non significativa, compiuta da (OMISSIS) dopo molti mesi, atteso che, al di la’ di un riferimento ad un precedente contatto avuto nel novembre del 2012, la richiesta di (OMISSIS) di poter occupare l’immobile e’ del 26.3.2013 (cfr., pag. 254 sentenza impugnata).
La Corte di appello, pur osservando che era stato dedotto che “comunque il contratto di locazione risaliva a luglio 2012, quindi mesi prima della presunta segnalazione da parte del (OMISSIS)” non offre alcuna risposta sul punto.
20.4. La valutazione finale e’ che, sulla scorta degli stessi fatti esposti dai giudici di merito vi e’ la evidente impossibilita’ di collegare il risalente contratto al “favore” che (OMISSIS) avrebbe compiuto e, inoltre, non risulta sia stato acquisito alcun elemento che possa dimostrare che il contratto sia stato originariamente stipulato a condizioni non corrispondenti a quelle di mercato o sia stato successivamente mutato in corrispondenza dei presunti atti di ufficio in favore di (OMISSIS).
In definitiva, l’attivita’ di ricerca di un possibile “prezzo” per valutare se informazioni e suggerimenti dati da (OMISSIS) nelle conversazioni intercettate fossero indice di una corruzione, non ha dato alcun esito in termini. A fronte della completa ostensione degli elementi di fatto ritenuti utili, l’unica conclusione possibile e’ la non sussistenza del fatto come contestato. La decisione va percio’ adottata senza rinvio non prospettandosi alcuna possibilita’ di una diversa conclusione, annullamento che riguarda non solo le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), ma si estende, come anticipato, anche a (OMISSIS), ex articolo 587 c.p.p..
21. Corruzione di (OMISSIS)Daniele (OMISSIS)
(OMISSIS)Buzzi (OMISSIS)Ozzimo (OMISSIS)Tomasetti Tatiana (OMISSIS)Ozzimo (OMISSIS)Buzzi (OMISSIS)
(OMISSIS)Buzzi (OMISSIS)
(OMISSIS)Tomassetti Tatiana (OMISSIS)Buzzi (OMISSIS)Ozzimo (OMISSIS)
(OMISSIS) ha dedotto la violazione dell’articolo 238 bis c.p.p., per essere stata valutata la sentenza emessa nei confronti del solo (OMISSIS) in sede di giudizio abbreviato, non rispettando le regole di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3, e per la mancata risposta ai motivi di appello.
Il ricorso e’ infondato.
Per quanto riguarda la questione della violazione dell’articolo 238 bis c.p.p., il ricorso si limita a richiamare il contenuto della norma stessa, senza altro aggiungere, assumendo che la sua violazione sia evidente.
Invero, la Corte di appello fornisce una motivazione del tutto autonoma sulla responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato in questione, rispetto alla quale il ricorrente nulla deduce: la Corte riporta e valuta le conversazioni rilevanti, spiegando perche’ dalle stesse risulti che (OMISSIS) manifesto’ la disponibilita’ ad attivarsi nell’interesse di (OMISSIS), nei termini sopra detti; allo stesso modo considera le prove, ovvero i pagamenti formalmente registrati a titolo di contributi elettorali e le intercettazioni in cui viene espressa la loro effettiva causale ( (OMISSIS) afferma testualmente che (OMISSIS) “si e’ guadagnato lo stipendio”) di prezzo della corruzione.
Solo alla fine, la Corte di appello menziona la sentenza che ha condannato (OMISSIS), affermando di condividerne la motivazione in quanto conforme alla propria. Quindi, la sentenza di condanna di (OMISSIS) e’ stata utilizzata sostanzialmente per mera conferma della validita’ delle valutazioni del tutto autonome della Corte di appello, non risultando alcuna violazione della norma invocata.
Per il resto, il motivo e’ del tutto generico: tale e’ innanzitutto la doglianza di non aver la Corte di appello spiegato “le ragioni giuridiche per le quali l’appello non debba essere accolto”, non tenendo conto della completa rivisitazione del materiale probatorio; quanto all’unica deduzione specifica, ovvero di essere in se’ lecita la erogazione di Euro 20.000 per il contributo elettorale, va considerato che la Corte di appello ha convincentemente spiegato come nelle intercettazioni fosse chiaramente detto che tale pagamento era il prezzo dei favori garantiti da (OMISSIS).
Per quanto riguarda la doglianza in ordine alla mancata risposta ai motivi di appello, la stessa e’ stata formulata in termini solo generici e, comunque, la decisione della Corte di Appello risulta completa ed esaustiva nella considerazione degli argomenti contrari della difesa.
Va, quindi, soltanto esclusa la aggravante della agevolazione mafiosa con conseguente rideterminazione della pena.
22. Corruzione di (OMISSIS) (Capo 14 secondo decreto).
22.1. Secondo le sentenze, (OMISSIS) in cambio di vantaggi consistiti nell’acquisire sconti e legittimazioni all’acquisto in sede di dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Roma, avrebbe conferito a (OMISSIS), collaboratrice di (OMISSIS), consigliere comunale e presidente della Commissione (OMISSIS) e vice-presidente della Commissione Urbanistica, utilita’ consistenti nell’assunzione della figlia (OMISSIS), effettivamente assunta presso la cooperativa (OMISSIS) per un periodo di 8 mesi prorogato.
(OMISSIS) non ha impugnato la condanna in primo grado in punto di responsabilita’, ne’ ha proposto ricorso al riguardo. Ha pero’ impugnato la sentenza di appello per la parte in cui accoglieva l’impugnazione dei pubblici ministeri, riconoscendo l’aggravante della agevolazione mafiosa. Quindi va esclusa tale ultima aggravante per le ragioni gia’ dette e, comunque, si riporta tale vicenda per le successive valutazioni in ordine al reato associativo.
23. Offerta di corruzione di (OMISSIS) (capo 15 secondo decreto).
23.1. Al capo 15 del secondo decreto e’ contestato a (OMISSIS) il delitto di istigazione alla corruzione; l’imputato, nella sua veste di consigliere della assemblea capitolina e Presidente della VII Commissione patrimonio e Politiche abitative del Comune di Roma, avrebbe chiesto a (OMISSIS) di acquistare due appartamenti in (OMISSIS)ti ad una societa’ a lui riconducibile e cio’ avrebbe fatto per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio, consistenti nel promuovere in assemblea capitolina deliberazioni intese a garantire consistenti sconti e legittimazioni all’acquisto alle Onlus – tra cui rientravano le cooperative dello stresso (OMISSIS) – in sede di dismissione del patrimonio immobiliare del comune di Roma.
In punto di fatto, secondo i giudici di merito:
a) (OMISSIS), in cambio del suo interessamento in favore di (OMISSIS), propose la vendita a questi di due appartamenti di proprieta’ della societa’ “Segni di qualita’”, poi non portata a compimento;
b) l’imputato era stato socio fino al 24/10/2012 della societa’ indicata, insieme ad (OMISSIS), ma, anche dopo la cessione delle sue quote allo stesso (OMISSIS), aveva mantenuto interessenze nell’impresa;
c) (OMISSIS) presiedeva la Commissione patrimonio del Comune di Roma, istituita, con delibera n. 59 del 9/10/2013, al fine di reperire risorse per incidere su un rilevante debito di bilancio; con la delibera in questione erano stati individuati una serie di immobili per i quali si prevedeva la vendita ad un prezzo di mercato diminuito, con diritto di preferenza ai conduttori;
d) al numero 197 e 299 dell’elenco erano stati inseriti gli immobili di via (OMISSIS) e di via (OMISSIS), ai quali (OMISSIS) era interessato;
e) il 13/01/2014 la delibera fu emendata dalla Commissione presieduta da (OMISSIS) e fu inserita la previsione di uno sconto del 40% rispetto al prezzo di mercato e l’estensione del diritto di preferenza anche ai custodi, oltre che ai conduttori.
23.2. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta responsabilita’ penale per il capo di imputazione in esame, e’ infondato ma il fatto deve essere giuridicamente riqualificato.
Si e’ gia’ detto di come, secondo il ricorrente, la contestazione sarebbe collegata a quella di cui al capo 14, avente ad oggetto la condotta agevolatrice prestata da (OMISSIS) per consentire l’applicazione alle cooperative di (OMISSIS) di una scontistica vantaggiosa sia per il canone di locazione, che per il prezzo di acquisto di immobili di proprieta’ del comune di Roma; la Paone, si assume, si sarebbe adoperata a fare “da tramite” tra Alessandra (OMISSIS) e (OMISSIS) – capo del dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione dell’assessorato di (OMISSIS) – per “scrivere gli emendamenti al meglio”.
In tale contesto la Corte non avrebbe adeguatamente considerato l’opera dell’assessore al patrimonio (OMISSIS) (si richiama una conversazione intercettata) e della stessa (OMISSIS), che sarebbero stati gli artefici degli emendamenti alla proposta di dismissione di parte del patrimonio immobiliare, in relazione ai quali era stata proposta una percentuale di sconto maggiore; sulla base di tali presupposti, il contributo offerto da (OMISSIS) sarebbe stato irrilevante avendo l’organo collegiale (cioe’ la commissione VII presieduta dallo stesso (OMISSIS)) adottato all’unanimita’ gli emendamenti proposti da (OMISSIS).
Per quel che riguarda l’utilita’ che (OMISSIS) avrebbe conseguito (l’acquisto di due immobili da parte di (OMISSIS) dalla societa’ “Segni di qualita’”), il rapporto precontrattuale si sarebbe svolto direttamente tra (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetto indagato la cui posizione e’ stata successivamente archiviata; (OMISSIS), al piu’, avrebbe solo anticipato l’offerta di acquisto dei due appartamenti a (OMISSIS), ma poi sarebbe rimasto estraneo allo sviluppo della trattativa, che sarebbe stata portata avanti solo da (OMISSIS).
23.3. Con riferimento al giudizio di penale responsabilita’, basato essenzialmente sul contenuto di conversazioni intercettate, la Corte di appello, riprendendo solo in parte la piu’ puntuale ricostruzione del Tribunale, ha chiarito che:
a) (OMISSIS), incontrato (OMISSIS) il 19.11.2013, disse subito a (OMISSIS) di recarsi dalla (OMISSIS) “per scrivere gli emendamenti”, in quanto (OMISSIS) aveva detto di concordare “tutto” con questa;
b) quello stesso giorno, (OMISSIS), parlando con i suoi collaboratori, spiego’ il contenuto dell’incontro avuto con (OMISSIS), ritenuto funzionale alla necessita’ di fare approvare due emendamenti, uno sulla quantistica dello sconto per l’immobile di via (OMISSIS), che (OMISSIS) voleva dell’80% del prezzo, e, l’altro, relativo all’immobile di Via Frantoio, per il quale (OMISSIS) pretendeva che il diritto di prelazione fosse esteso anche ai custodi e quindi a se’ stesso, che di quell’immobile era in qualche modo “custode”, riferendo anche della telefonata fatta da (OMISSIS) alla (OMISSIS) per “prendere un appuntamento”;
c) il 7.1.2014 (OMISSIS) rassicuro’ (OMISSIS) sull’emendamento e sulla sua approvazione;
d) il 13.1.2014, (OMISSIS) presento’ un emendamento corrispondente a quello predisposto dalla (OMISSIS) ed inviato via mali da questa alla Paone il 19.11.2013; l’emendamento fu poi approvato dalla Commissione;
e) il 5.2.2014, (OMISSIS), con riferimento all’immobile di via (OMISSIS), assicuro’ (OMISSIS) che il lunedi’ successivo sarebbe stata approvata la delibera;
f) il 10.2.2014, la Commissione, su richiesta di (OMISSIS), espresse parere favorevole alla concessione in favore della Cooperativa (OMISSIS) dell’immobile di proprieta’ del Comune di Roma di via (OMISSIS);
g) il canone fu confermato con la delibera n. 312 del 24.10.2014 della Giunta del Comune di Roma.
Tali elementi sono stati posti in connessione dalla Corte di appello con le ulteriori evidenze probatorie, relative al tema della offerta dei due immobili della Societa’ “(OMISSIS)” a (OMISSIS).
In tal senso, si sono evidenziati:
1) i contatti intercorsi tra la fine di gennaio ed il 4 febbraio 2014 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), riguardanti la vendita di un appartamento della societa’ “(OMISSIS)” a quest’ultimo;
2) le spiegazioni fornite il 5.2.2014 da (OMISSIS) a (OMISSIS) sull’acquisto dell’immobile in questione e come fosse a costoro chiaro che la richiesta, al di la’ del riferimento formale a (OMISSIS), fosse in realta’ proveniente da (OMISSIS) (“Il Presidente della Commissione patrimonio… se gli compro il patrimonio, lui se l’e’ comprato da (OMISSIS), (OMISSIS) gli ha fatto il prezzo di favore e non riesce piu’ a paga’”);
3) le informazioni che il 12.2.2014 (OMISSIS) dette a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiarendo che la richiesta avesse ad oggetto due appartamenti e ponendo in modo inequivoco in connessione la richiesta in questione con l’attivita’ di (OMISSIS) (progressivo n. 8416 del 2013);
4) i colloqui tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 19.4.2014 relativi alla convenienza dell’acquisto di quei due immobili che “l’uomo di (OMISSIS)” – cioe’ (OMISSIS) continuava a proporre, al coinvolgimento diretto di (OMISSIS), al come la possibilita’ di acquistare quegli immobili dovesse essere legato da parte di (OMISSIS) ad una possibile incidenza sull’attivita’ amministrativa futura a lui favorevole;
5) le ragioni per cui la proposta di acquisto non ebbe seguito per l’intervento dello stesso (OMISSIS), che attribuiva la provenienza soggettiva della proposta a (OMISSIS) e (OMISSIS) e non certo al solo (OMISSIS).
23.4. Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di appello, in modo logico e privo di contraddizioni, ha ritenuto raggiunta la prova sia della riferibilita’ a (OMISSIS) della iniziativa relativa alla vendita a (OMISSIS) dei due appartamenti della societa’ amministrata da (OMISSIS), sia della incidenza diretta dell’imputato rispetto all’attivita’ compiuta dalla settima commissione del comune di Roma in ordine agli immobili cui era interessato (OMISSIS).
Il motivo di ricorso rivela, innanzitutto, una evidente genericita’ estrinseca in quanto scisso dalla motivazione della sentenza.
Si ripropongono i temi riguardanti il ruolo avuto dalla (OMISSIS) nel procedimento che porto’ all’approvazione degli emendamenti a cui (OMISSIS) era interessato, il rapporto tra questa e l’assessore (OMISSIS) e, dunque, alla irrilevanza del contributo di (OMISSIS) rispetto alla formazione della volonta’ dell’organo collegiale, al ruolo avuto da (OMISSIS) nella trattativa per l’acquisto dei due immobili, al contenuto della offerta di acquisto dei due immobili.
Si tratta di questioni che, da una parte, tendono a sollecitare una rivisitazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e, dall’altra, che perdono di valenza alla luce della motivazione delle sentenze di merito.
Si omette, di considerare il ruolo avuto dall’imputato nella predisposizione di quegli emendamenti, l’indirizzo che (OMISSIS) dette a (OMISSIS) di recarsi dalla (OMISSIS), la telefonata tra l’imputato e quest’ultima, le rassicurazioni fornite dal ricorrente – non da altri- a (OMISSIS) sul buon esito di quegli emendamenti concordati, la chiara riferibilita’ da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) a (OMISSIS) della “vicenda” relativa alla proposta di acquisto dei due immobili, le aspettative di utilita’ che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano da (OMISSIS) -e non certo da (OMISSIS)- nel caso in cui avessero deciso di recepire quella proposta di acquisto dei due immobili.
Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso.
23.5. I fatti ricostruiti devono essere tuttavia riqualificati giuridicamente.
Non e’ in contestazione, in punto di fatto, che l’attivita’ con la quale (OMISSIS) sollecito’ l’acquisto dei due appartamenti a (OMISSIS) fu compiuta in ragione della sua qualita’ di Presidente della settima Commissione, ma in un momento sostanzialmente successivo alla data in cui furono approvati gli emendamenti che (OMISSIS) aveva richiesto e ottenuto.
La Corte di appello ha altresi’ evidenziato come, al momento in cui (OMISSIS) propose l’acquisto dei due immobili, (OMISSIS) avesse inteso quella proposta come proiettata verso il futuro, cioe’ in relazione a cio’ che di favorevole lo stesso (OMISSIS) avrebbe potuto ottenere in futuro da (OMISSIS), se solo avesse acquistato gli immobili che questi proponeva: (OMISSIS) era interessato a definire il rinnovo della convenzione a condizioni vantaggiose ovvero ad altra iniziativa (conversazione del 19.2.2014 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), riportata a pag. 262 della sentenza: ” (OMISSIS): ” lo non ho debiti con te – riferito a (OMISSIS) – (…) ho chiamato (OMISSIS), gli ho detto, famo il campo nomadi, c’e’ (OMISSIS) che ha i terreni, noi c’avevamo il NOA – il nulla osta ambientale – facciamo il campo nomadi”).
Dunque, una condotta di sollecitazione da parte di (OMISSIS), concreta e seria in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui fu formulata, perche’ posta in essere subito dopo aver dato prova della propria capacita’ di essere efficace e di assecondare i voleri di (OMISSIS), ma, tuttavia, proiettata per il futuro (in giurisprudenza, sulla serieta’ dell’offerta, Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, Shirman, Rv. 266498; Sez. 6, n. 3176 dell’11/01/2012, Stabile, Rv. 251577).
La Corte di cassazione ha in piu’ occasioni chiarito che la condotta di sollecitazione da parte del pubblico ufficiale, punita dall’articolo 322 c.p., copre uno spazio autonomo, che si distingue sia da quello della costrizione – cui fa riferimento l’articolo 317 c.p., nel testo come modificato dalla L. n. 190 del 2012, – che da quello dell’induzione – che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell’articolo 319 quater c.p., introdotta dalla medesima L. n. 190 – in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni e che tuttavia tenda a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui liberta’ di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall’assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta e, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualita’ o dei poteri (Sez. 6, n. 23004 del 04/02/2014, Pigozzo, Rv. 259951; Sez. 6, n. 19190 del 25/01/2013, Rv. 255074).
I fatti, anche in ragione dei principi gia’ esposti in ordine ai rapporti tra le fattispecie di corruzione propria e corruzione per l’esercizio della funzione, devono essere ricondotti alla fattispecie prevista dall’articolo 322 c.p., comma 3: (OMISSIS), sulla base di quanto accaduto e della serieta’ ed affidabilita’ da lui mostrata, sollecito’ (OMISSIS) a dargli una utilita’ – l’acquisto dei due appartamenti per l’esercizio futuro delle sue funzioni, senza specificare null’altro, senza fare riferimento ad un atto da compiere o compiuto.
Una sollecitazione non accolta da (OMISSIS), atteso che, diversamente, sarebbe stato realizzato il delitto di corruzione.
Dunque la sentenza, in ragione della diversa qualificazione dei fatti, deve essere annullata con rinvio quanto al capo 15) del secondo decreto di giudizio immediato, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
24. Turbativa della gara per il servizio Centro Unico di Prenotazione e violazione del segreto di ufficio (capo 16 del secondo decreto).
24.1. Il capo 16 del secondo decreto riguarda il reato di turbativa di gara (articolo 353 c.p.) ed una ipotesi di violazione del segreto di ufficio (articolo 326 c.p.), strumentale a tale turbativa.
Si tratta della gara finalizzata all’acquisizione del servizio Centro Unico di Prenotazione (Cup) che gestisce tutte le prenotazioni delle prestazioni sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Lazio, indetta nel 2014, per un importo superiore ai 90 milioni di Euro (per tre anni di servizio). Il bando prevedeva quattro lotti.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS), assieme ai suoi collaboratori, con l’aiuto di (OMISSIS), nella qualita’ di consigliere regionale PDL, e di (OMISSIS), nella qualita’ di componente la commissione aggiudicatrice della gara CUP, mediante intese, collusioni e accordi fraudolenti tra i partecipanti alla gara e con lo stesso (OMISSIS), che avrebbe comunicato a (OMISSIS) e a (OMISSIS) lo sviluppo delle decisioni della commissione medesima, le offerte degli altri concorrenti e ogni altra notizia utile al raggiungimento dello scopo – ossia favorire l’aggiudicazione di uno dei lotti alla RTI Sol.Co.- avrebbero turbato la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
I giudici di merito in piu’ parti della motivazione hanno fatto riferimento ad irregolarita’ “a monte” della gara, non collegate agli illeciti commessi da (OMISSIS) e dai suoi sodali. La gara, peraltro, fu poi annullata in autotutela a seguito di verifiche amministrative, giustificate dalla adozione dei provvedimenti cautelari emessi in questo processo con le connesse attivita’ di acquisizione di atti della gara.
Secondo la ricostruzione della Corte di appello, il bando di gara sarebbe stato regolare e, soprattutto, non alterato in favore di (OMISSIS); anche lo svolgimento della gara sarebbe risultato del tutto regolare sul piano formale.
Si e’ tuttavia chiarito che:
– appresa la notizia del bando di gara in questione, particolarmente appetibile per il valore, il 5 Aprile 2014 si riunivano in via (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), decidendo di partecipare insieme alla cooperativa (OMISSIS), dal momento che si riteneva che la (OMISSIS) non potesse vincere la gara da sola;
– in questa occasione, per l’importanza dell’affare, i soggetti indicati avrebbero deciso di rivolgersi al consigliere regionale (OMISSIS) per ottenere il suo appoggio per concorrere nell’area che ritenevano riservata alla “destra”;
– l’appoggio offerto da (OMISSIS) sarebbe consistito nel “chiedere spazio” a Venafro, che doveva “gestire la partita” per conto dell’allora governatore della Regione Lazio, e nel caldeggiare a tal fine la nomina di (OMISSIS), persona in rapporti con (OMISSIS), quale componente della commissione di gara, nomina che in un primo momento non ando’ in porto, in quanto solo successivamente (OMISSIS), per ragioni legate alla incompatibilita’ di altro componente della commissione, sarebbe subentrato nella commissione in questione;
– il collegamento personale di (OMISSIS) con (OMISSIS) sarebbe dimostrato, oltre che dai numerosi contatti tra i due, anche da favori che nel corso del tempo vennero garantiti al funzionario, quali, in particolare, la pulizia di una sua palestra, l’interessamento per sostenerlo presso gli organi competenti per una futura nomina in un importante incarico nell’amministrazione ad Ostia ed il procacciamento di un incontro, avvenuto il 13.9.2014, con una prostituta all’esito di una serata conviviale, favore quest’ultimo che si intreccia con il tema della rivelazione di notizie di ufficio riservate che, secondo l’impostazione d’accusa-recepita dalla Corte di appello – (OMISSIS) avrebbe compiuto al fine di inquinare la gara;
– (OMISSIS), nel corso dei lavori della commissione di gara, avrebbe procurato a (OMISSIS) (proprio il 13.9.2014) l’informazione che la concorrente Manutencoop, benche’ riammessa, non avrebbe vinto la gara per errori formali, informazione ritenuta fondamentale in quanto consentiva a (OMISSIS) di attivarsi per sfruttare la possibilita’ di aggiudicarsi anche un secondo lotto (“aver avuto l’informazione ha consentito a (OMISSIS) di andare “dall’uomo dei conti di (OMISSIS)” per cercare di ottenere quel risultato insperato”);
– in definitiva, si rese possibile l’aggiudicazione in ATI di un terzo lotto, grazie alle intese garantite dalle informazioni indebite.
Dunque, secondo la ricostruzione della Corte di appello, un duplice modo di incidenza sull’esito della gara: un inquinamento “a monte”, attraverso la nomina “pilotata” di (OMISSIS), ed un inquinamento successivo, compiuto attraverso la ipotizzata rivelazione di segreti di ufficio da parte dello stesso (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha confermato le condanne per il reato di cui all’articolo 353 c.p., nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)e e (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati anche per la rivelazione del segreto di ufficio ex articolo 326 c.p., in concorso con (OMISSIS).
(OMISSIS) non ha presentato appello e nemmeno il ricorso.
Il ricorso e’ stato presentato dagli altri imputati.
24.2. I ricorsi sono fondati.
Con riferimento a tale vicenda, come e piu’ che per altre imputazioni, le motivazioni delle sentenze di merito sono particolarmente ampie, caratterizzate soprattutto dalla trascrizione di intercettazioni, anche non strettamente utili; tale ampiezza senza una adeguata selezione del materiale effettivamente rilevante per la decisione rende anche difficile – in presenza di attivita’ in se’ non illecite quali la partecipazione alla gara, le scelte strategiche di (OMISSIS) e dei concorrenti di accorpamento delle imprese per partecipare in associazione etc. – comprendere quali siano i fatti concreti ritenuti integrare il reato.
Si anticipa, quindi, che il vizio di motivazione per cui per tale capo di imputazione va disposto l’annullamento con rinvio consiste, innanzitutto, nella sua grave carenza nella stessa indicazione del fatto per il quale e’ stata disposta la condanna.
La Corte di appello, rifacendosi alla motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ha riferito dell’interessamento di (OMISSIS) che, appositamente contattato, avrebbe costruito un accordo politico finalizzato ad assicurare uno dei lotti alle cooperative vicine ai partiti dell’area della destra politica, ottenendo altresi’ la nomina di (OMISSIS) nella commissione di gara, per consentire a (OMISSIS), che da (OMISSIS), secondo la ricostruzione d’accusa, avrebbe ricevuto costantemente informazioni, di influire sui meccanismi di gara compromettendone regolarita’ e trasparenza.
Si tratta di condotte che integrano altresi’ la fattispecie della turbativa d’asta ex articolo 353 c.p., essendo evidente, secondo i giudici di merito, come gli imputati, nel cercare di aggiudicarsi uno dei lotti attraverso contatti politici, avrebbero influito sui meccanismi di gara previsti dalla normativa e, dunque, compromesso le regole che presiedono ad una regolare e trasparente procedura basata sulla valutazione esclusivamente tecnica del migliore offerente.
Dalla motivazione della sentenza, pero’, sebbene piu’ volte la Corte di appello abbia fatto riferimento alla possibile divisione per aree politiche dei lotti della gara – divisione che in vario modo avrebbe poi interessato il gruppo di (OMISSIS) non risulta affatto la “predisposizione” di una turbativa della gara ad opera della commissione aggiudicatrice, anche in considerazione dell’esito del processo nel quale e’ stata disposta l’assoluzione di (OMISSIS), capo di gabinetto della Regione Lazio.
L’ipotesi della presunta partecipazione di (OMISSIS) ad un accordo spartitorio con assegnazione (irregolare) di un lotto destinato alla “destra”, pur se utilizzata in alcune parti della motivazione anche per riconoscere la responsabilita’ individuale di alcuni degli imputati, e’ restata confinata nell’ambito del sospetto, proprio sulla scorta delle motivazioni dei giudici di merito che hanno del tutto escluso che fosse stato predisposto un “bando su misura” per (OMISSIS) e che, anzi, hanno attestato la piena regolarita’ formale della gara.
In definitiva, la sentenza impugnata ha escluso che la turbativa sia consistita nella alterazione dei risultati della gara ad opera dei componenti della commissione di aggiudicazione.
24.3. La condotta integrante reato si colloca, quindi, in un altro momento, all’esterno, cioe’, dall’ambito delle attivita’ proprie della commissione aggiudicatrice.
La Corte di appello ha riportato una conversazione ambientale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 17 settembre 2014, da cui emergerebbe espressamente la condotta di turbativa e la violazione del segreto di ufficio che l’avrebbe resa possibile: “Risulta molto chiaro da questa conversazione che grazie alla cena organizzata da (OMISSIS), (OMISSIS) aveva ricevuto da (OMISSIS) la fondamentale informazione che (OMISSIS), benche’ riammessa, non avrebbe vinto la gara, congiuntura questa che dava a (OMISSIS) la possibilita’ di aggiudicarsi anche un secondo lotto. (OMISSIS) aveva anche precisato che il secondo lotto al quale (OMISSIS) avrebbe potuto ambire era quello di riferimento della sinistra ( (OMISSIS)) e non della destra ( (OMISSIS)). Aver avuto l’informazione ha consentito a (OMISSIS) di andare “dall’uomo dei conti di (OMISSIS)” per cercare di ottenere quel risultato insperato. La conversazione rende chiaro anche il ruolo fondamentale avuto da (OMISSIS) in questa vicenda: era stato (OMISSIS), infatti, a suggerire di contattare (OMISSIS) per consentire a (OMISSIS) di “inserirsi” nella gara in quota opposizione (“ho chiamato (OMISSIS), e (OMISSIS)… e’ andato da (OMISSIS)”)”.
In definitiva, la condotta posta a fondamento della condanna per il capo 16 sarebbe consistita nell’avere gli imputati colluso, attraverso informazioni riservate indebitamente ottenute (da (OMISSIS)), per alterare il risultato dalla gara.
La motivazione, pero’, non e’ specifica ne’ nell’indicare quale sarebbe stato il segreto violato (da parte di (OMISSIS)), ne’ quale idoneita’ avrebbe avuto, almeno potenzialmente, l’informazione ricevuta rispetto all’esito della gara.
La sentenza ricostruisce, come detto, i rapporti tra (OMISSIS) con il commissario di gara (OMISSIS).
L’oggetto della violazione del segreto da parte di (OMISSIS) consisterebbe nell’avere riferito in occasione della cena del 13 settembre che (come diceva (OMISSIS) a (OMISSIS) nel colloquio citato) “Guarda che… questi hanno… hanno sbajato, quindi non possiamo fargli vince il lotto…. Li abbiamo ammessi per… (incompr.) solo non possono vincere”.
In realta’, e’ la stessa sentenza che riporta come il 9 settembre (OMISSIS) avesse gia’ questa “informazione”: (OMISSIS), difatti, in una riunione intercettata in via (OMISSIS) spiegava ai soci “il terzo o il quarto piu’ il secondo, perche’ il secondo, la (OMISSIS) ha sbagliato documentazione, l’hanno ammessa senza riserva per evita’ problemi, ricorsi eccetera, pero’ oggettivamente c’hanno difficolta’… insomma stiamo optando per il secondo e il quarto, se va male abbiamo preso gia’ (inc) abbiamo preso il terzo” “. (pag. 2372 sentenza Tribunale).
(OMISSIS), dunque, sapeva gia’ che l’ammissione con riserva della (OMISSIS) era stata fatta “per evitare problemi” e che, in sostanza, la societa’ in questione fosse fuori gioco.
Quindi, in base a quanto riferito nella sentenza impugnata, non e’ dato comprendere quale notizia riservata ulteriore (OMISSIS) avrebbe fornito nel corso dell’incontro conviviale del 13 settembre; (OMISSIS) gia’ sapeva, come era possibile trattandosi di informazioni pubbliche (cosi’ riporta la stessa sentenza di appello), dell’ammissione con riserva di (OMISSIS) – dovuta alla riscontrata irregolarita’ della documentazione prodotta da tale cooperativa – e, soprattutto, sapeva che quella ammissione con riserva aveva in qualche modo inficiato le prospettive di aggiudicazione di quella impresa, che l’ammissione era stata fatta solo “per evitare problemi”.
Dunque, non e’ chiaro quale sarebbe stata la notizia indebitamente rivelata che avrebbe poi consentito la condotta di turbativa.
Ne’ e’ stata indicata, a fronte della presunta violazione del segreto o, comunque, della comunicazione di informazione sull’andamento della gara, quale sarebbe stata la capacita’ inquinante concreta della notizia rivelata.
24.4. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio previsto dall’articolo 326 c.p., importa, per la sua configurabilita’ sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo.
Si tratta, in particolare, di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, atteso che la rivelazione del segreto e’ punibile, non gia’ in se’, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta.
Di conseguenza, il reato non sussiste, non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioe’ che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero, come nel caso di specie, a persone che, ancorche’ estranee ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano gia’ conosciute: fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilita’ dell’evoluzione della notizia oltre i termini dell’apporto da esse fornito (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).
24.5. Sotto altro profilo, la motivazione e’ gravemente carente nell’indicare quale fu in concreto la condotta di turbativa, gia’ descritta in modo alquanto vago nel capo di imputazione.
Nel caso di specie, la sentenza sostiene che “aver avuto l’informazione ha consentito a (OMISSIS) di andare “dall’uomo dei conti di (OMISSIS)” per cercare di ottenere quel risultato insperato”; si tratta di un’affermazione non chiara.
La Corte presumibilmente si affida al contenuto del dialogo di (OMISSIS) e (OMISSIS) del 17 settembre, quando (OMISSIS), dopo avere fatto riferimento all’inevitabile rigetto della richiesta di (OMISSIS), avrebbe acquisito consapevolezza circa la possibilita’ di avere una ulteriore chances.
La sentenza si e’ limitata a riportare il dato probatorio, senza sviluppare alcuna valutazione – lasciata al lettore – mentre si comprende che il consiglio di (OMISSIS) (che non sembra un segreto di ufficio) fosse stato solo quello di fare “pressione” sul “gestore” politico della gara.
E tuttavia, anche a volere ritenere adeguata una motivazione limitata alla trascrizione del dato probatorio, quest’ultimo avrebbe potuto avere rilievo solo a fronte della obiettiva individuazione di una situazione di pericolo concreto, non delineata dalla Corte di appello, rispetto al procedimento di assegnazione ed all’esito della gara (secondo le regole in tema di configurabilita’ del reato di cui all’articolo 353 c.p.).
24.6. Esclusa dunque la stabilita’ della motivazione della sentenza impugnata quanto al collegamento di strumentalita’ necessaria tra la contestata rivelazione di segreto d’ufficio e la prospettata turbata liberta’ degli incanti, nel senso che la rivelazione sarebbe stata lo strumento con cui la gara sarebbe stata turbata, il ragionamento probatorio della Corte di appello e’ viziato anche nella parte in cui, al fine della configurazione del reato di cui all’articolo 353 c.p., si e’ ritenuto di valorizzare la nomina di (OMISSIS) di componente della commissione per affermare che in tal modo (OMISSIS) avrebbe inquinato sin dall’inizio la procedura.
Sul punto, la stessa Corte ha chiarito che (OMISSIS) non fu nominato sin dall’origine come membro della Commissione aggiudicatrice di gara, ma subentro’ a seguito della sostituzione di (OMISSIS), che era in una situazione di incompatibilita’ e che aveva rinunciato all’incarico; come si e’ anticipato, (OMISSIS) venne nominato successivamente da (OMISSIS), presidente della Commissione, dopo che quest’ultima interpello’ (OMISSIS), ricordandosi della precedente segnalazione. Sicche’ fu la congiuntura della incompatibilita’ della (OMISSIS) a permettere la nomina dell’imputato.
Ne’ al riguardo, sono stati indicati elementi concreti volti a dimostrare che la sostituzione della (OMISSIS) fu “pilotata” dall’esterno per riparare al precedente errore, quello, cioe’, di non avere nominato sin dall’inizio (OMISSIS).
Ne consegue che, rispetto alla ricostruzione fattuale indicata, la tesi accusatoria, secondo cui (OMISSIS) avrebbe inquinato gia’ “a monte” la gara attraverso la nomina di (OMISSIS), perde di capacita’ persuasiva.
24.7. Si impone quindi l’annullamento con rinvio perche’ il giudice di appello proceda ad una nuova valutazione, indicando quale sia stata la condotta di effettiva turbativa della gara, in forma di “condizionamento” della gara dall’esterno, avendo la sentenza impugnata escluso, come gia’ detto, che quella gara fu formalmente viziata dall’attivita’ della commissione aggiudicatrice; nonche’ indicando quale sia stato il segreto di ufficio violato ed il suo carattere strumentale alla turbativa; escludendo, ovviamente, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Tale decisione riguarda tutti i condannati per questo reato, ivi compreso, per l’effetto estensivo, (OMISSIS), non ricorrente sul punto.
La decisione in tale senso assorbe i temi posti con i motivi relativi alla responsabilita’ individuale.
25. Turbativa della gara della Prefettura di Roma per la individuazione di centri di accoglienza per migranti (capo 18 del secondo decreto).
25.1. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), vice presidente della coop (OMISSIS), e’ stato condannato per aver turbato la gara indetta dalla Prefettura di Roma con bando del 30.6.2014, del valore di 10 milioni di Euro, per l’individuazione di centri presso i quali assicurare l’accoglienza di 1.278 migranti gia’ presenti sul territorio e almeno altri 800 richiedenti protezione internazionale.
Secondo i giudici di merito, le conversazioni intercettate, anche in questo caso, provano che (OMISSIS), dopo aver stretto un’Associazione Temporanea di imprese (ATI) con la cooperativa (OMISSIS), si accordo’ con (OMISSIS), addirittura formalizzando l’intesa per iscritto il 1 agosto 2014, per mantenere alto il prezzo e spartirsi i posti per l’accoglienza migranti con l’appoggio politico.
(OMISSIS) non ha impugnato la condanna in primo grado in punto di responsabilita’ ne’ ha proposto ricorso al riguardo. In base alle ragioni generali, va esclusa la aggravante della agevolazione mafiosa e, comunque, si riporta tale vicenda per le successive valutazioni in ordine al reato associativo.
26. Corruzione di (OMISSIS), consigliere comunale e consigliere regionale (capo 23 del secondo decreto).
26.1. Per il reato di corruzione sono stati condannati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). (OMISSIS) non aveva proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado e non ha presentato ricorso in riferimento a tale reato.
La Corte di appello ha ritenuto la responsabilita’ penale di (OMISSIS), quale consigliere comunale e consigliere regionale, per aver posto le sue funzioni al servizio di (OMISSIS) e (OMISSIS) e per avere compiuto specifici atti contrari ai suoi doveri di ufficio, ricevendo in cambio dagli imputati, che agivano di concerto con (OMISSIS), una serie di utilita’, tra cui l’assunzione di alcune persone da lui segnalate, la promessa di 80.000 per il tipografo, un bonifico di 15.000 Euro conferito al suo comitato elettorale, la somma di 50.000 Euro come risulta da una conversazione intercettata, una somma complessiva di 98.00 Euro conferita tramite la (OMISSIS) srl di (OMISSIS), societa’ con un solo dipendente assunto part-time.
Si e’ valorizzata una conversazione ambientale del 28 marzo 2014 (Rit 8416/13 progr. 3294) in cui (OMISSIS) riferirebbe in termini espliciti che (OMISSIS) aveva consegnato denaro a (OMISSIS) nel loro comune interesse (“50.000 Euro a (OMISSIS), cioe’ glieli ha dati (OMISSIS) e (OMISSIS) sta a meta’ con noi”); tale dazione sarebbe stata collegata al finanziamento per pagare le attivita’ svolte dalle cooperative per piste ciclabili e verde; l’interesse diretto di (OMISSIS) sarebbe stato dovuto alla sua partecipazione ai medesimi servizi con la propria cooperativa (OMISSIS).
Secondo la ricostruzione (OMISSIS) di merito, l’intervento di (OMISSIS) sarebbe stato di tipo “politico” per l’approvazione dell’emendamento di bilancio e, poi, di assistenza agli interessi di (OMISSIS), in quanto il ricorrente avrebbe seguito la gestione della relativa pratica presso la Ragioneria tenendo informato lo stesso (OMISSIS).
Ha osservato in definitiva la Corte di Appello che (OMISSIS) fu retribuito “perche’ intervenisse in favore degli interessi dell’associazione”.
Un’altra delle attivita’ espressamente contestate attiene al sostegno politico dato con il proprio voto favorevole alla mozione dell’assessore (OMISSIS) relativa alla proroga dell’affidamento dei lavori sul verde pubblico alle cooperative sociali e, quindi, di interesse di (OMISSIS). La Corte di appello, valutato il complesso delle attivita’ collegate alla approvazione di tale mozione di indirizzo politico ed alle successive problematiche relative ai fondi necessari, ha rilevato che (OMISSIS) “continuo’ a seguire la questione e in un passaggio molto delicato prese l’iniziativa di organizzare presso di se’ una riunione nel corso della quale fu avviata la soluzione del problema che poi fu effettivamente risolto da (OMISSIS)”.
(OMISSIS) aveva contribuito nell’interesse di (OMISSIS) “anche all’assestamento di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 che riguardava il pagamento dei debiti per i lavori del campo nomadi e dei debiti fuori bilancio per interventi urgenti in relazione all’emergenza dei (OMISSIS) (minori stranieri non accompagnati), e di essersi pure attivato perche’ l’8-10 aprile 2013 all’ultima seduta della consiliatura (OMISSIS) fossero riconosciuti i debiti fuori bilancio per l’emergenza dei bambini del (OMISSIS) non accompagnati”.
(OMISSIS), preoccupato della carenza di fondi per i minori, il 14 novembre 2012, come da intercettazione, interesso’ (OMISSIS) per la risoluzione del problema.
Nella stessa data fu intercettata un’altra telefonata in cui, in particolare, (OMISSIS) riferiva “per i nomadi ho gia’ parlato, perdonami, questa volta con (OMISSIS), su questo col prelevamento di fondo di riserva in una settimana ce la leviamo”, impegnandosi poi a raccogliere ulteriori informazioni, rendendone conto il successivo 15 novembre.
Da un’ulteriore conversazione del 21 novembre 2012 emerge l’interessamento di (OMISSIS), in particolare le sue sollecitazioni rivolte ai soggetti competenti, per la predisposizione dell’assestamento di bilancio che riguardava campo nomadi e minori non accompagnati.
Il 10 aprile 2013 ” (OMISSIS) sollecito’ (OMISSIS) anche perche’ fosse apposto il parere favorevole dei revisori cosi’ da consentirne l’approvazione finale nell’ultima seduta della giunta (OMISSIS)”. La Corte di appello ha affermato che, pur non risultando prova di una specifica attivazione di (OMISSIS) per sollecitare il parere dei revisori, certamente questi si interesso’ della intera vicenda amministrativa. La sua mancata partecipazione al voto finale, avendo egli un diverso impegno, non avrebbe avuto rilievo perche’ l’imputato aveva la certezza della approvazione anche in sua assenza.
Infine, e’ contestato a (OMISSIS), nella qualita’ di consigliere regionale, di aver favorito la destinazione di fondi regionali al Comune di Roma poi orientati verso il (OMISSIS) ed altri, in modo da favorire le attivita’ cui partecipava (OMISSIS).
L’interessamento di (OMISSIS), si e’ affermato dalla Corte, sarebbe risultato da conversazioni a partire dal 14 marzo 2014, nel corso delle quali (OMISSIS) aveva riferito chiaramente di un intervento del predetto per la assegnazione dei fondi al Municipio di (OMISSIS). Nell’ampia serie di circostanze riportate in sentenza, intercettazioni, pedinamenti, etc., risulta anche l’interessamento diretto di (OMISSIS).
Inoltre, nelle predette vicende sarebbe stato costantemente coinvolto (OMISSIS), anche quale intermediario con (OMISSIS), risultando utilizzata la sua societa’ (OMISSIS) s.r.l. per fare pervenire al politico le somme sopra indicate.
(OMISSIS) ha contestato con i suoi motivi la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo configurabile il diverso reato di cui all’articolo 318 c.p., non risultando deviazioni dai suoi doveri istituzionali, nonche’ non essendovi elementi a sostegno della asserita percezione di utilita’, trattandosi di millanterie di (OMISSIS).
(OMISSIS) ribadisce di avere dimostrato l’inconsistenza delle singole accuse, negando di avere ottenuto favori da (OMISSIS), sostenendo inoltre che la sentenza non avrebbe valutato i suoi argomenti.
(OMISSIS) ritiene che non siano stati individuati suoi comportamenti rilevanti.
I ricorsi sono infondati.
26.2. Vanno considerati, innanzitutto, i motivi di (OMISSIS) che, in modo piu’ ampio, contesta sia la adeguatezza dei presupposti in fatto per giustificare il giudizio di sussistenza del reato, che la qualificazione giuridica dei fatti.
Per la decisione, vanno rammentate le regole in tema di distinzione tra corruzione per la funzione e corruzione propria (articoli 318 e 319 c.p.p.).
Come si e’ gia’ detto, la Corte di appello ha aderito ad una interpretazione dell’articolo 319 c.p., secondo la quale in esso rientra sempre la “vendita della funzione”. Si e’ invece chiarito, nei paragrafi precedenti, che una condotta di corruzione mediante messa a disposizione della propria attivita’ di pubblico ufficiale, senza una chiara individuazione, anche solo per genere, di atti contrari ai doveri di ufficio, rientra nella previsione di cui all’articolo 318 c.p..
Nel caso, invece, in cui risulti dimostrato che l’accordo fosse finalizzato (anche) alla commissione di atti contrari ovvero dallo svolgimento del rapporto stesso risulti che atti di tal genere siano stati compiuti, risultera’ integrato il reato di “corruzione propria”, che, quindi, si pone quale ipotesi speciale rispetto a quella di cui all’articolo 318 c.p..
Questa Sezione ha gia’ avuto modo di sostenere che nell’ipotesi di stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri si realizza un fenomeno unitario, una forma di progressione criminosa, che, in forza del principio dell’assorbimento, consente un un:’-3 inquadramento giuridico sotto la fattispecie piu’ grave della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (cosi’, Sez. 6, n. 4486 dell’11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984). Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta, quindi, segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravita’ da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione), ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensivita’ del reato, con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
La base della condotta incriminabile consiste di per se’ nel creare la “situazione di pericolo” con il “generico asservimento della funzione” e l’eventuale individuazione anche di specifici atti contrari ai doveri di ufficio consente di ritenere realizzato il danno richiesto dalla piu’ grave ipotesi dell’articolo 319 c.p..
26.3. Quanto detto consente di ritenere infondati il nono ed il decimo motivo per la parte in cui discutono della apparente regolarita’ degli atti compiuti dal ricorrente. Tale regolarita’, come gia’ si e’ spiegato nella parte generale, non e’ tuttavia determinante perche’ cio’ che e’ in discussione e’ il comportamento dell’imputato e, in particolare, se e come egli esercito’ in concreto il pubblico potere, se rinuncio’ o meno in modo pregiudiziale ad ogni comparazione di interesse, se il suo agire fu condizionato dall’interesse privato preso in carico.
Si e’ detto che il tema attiene alla ricostruzione dell’oggetto del patto corruttivo e di come in questo senso possano assumere rilievo una serie di circostanze.
Si e’ detto di come, al di la’ delle infedelta’ in quanto tali del pubblico ufficiale, ai fini della configurabilita’ del reato di corruzione propria rilevi la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e delle decisioni da adottare, alla violazione, cioe’, della regola “giusta” nel concreto operare della discrezionalita’ amministrativa.
E’ necessario fare riferimento alle regole sottese all’esercizio dell’attivita’ discrezionale e si tratta di verificare se l’interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore; nel caso in cui l’interesse pubblico non sia stato condizionato, il fatto integrera’ la fattispecie di cui all’articolo 318 c.p..
Quello che deve essere verificato, cioe’, e’ se l’interesse perseguito in concreto sia sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, se questo sia stato soddisfatto, ovvero se esso sia stato limitato, condizionato, inquinato dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati posti a carico con l’accordo corruttivo.
E’ necessario esaminare la struttura del patto corruttivo, da una parte, per accertare se sia o meno identificabile “a monte” un atto contrario ai doveri di ufficio; nel caso in cui cio’ non sia possibile, occorre verificare la condotta del pubblico agente nei settori che interferiscono con gli interessi del corruttore, per comprendere se il predetto funzionario, al di la’ del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti, di elusione della causa fondativa del potere attribuito, abbia, nonostante ed in conseguenza del patto, fatto o meno buon governo del potere assegnatogli, tenendo conto di tutti i profili valutabili, o se abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, a fronte di ragionevolmente possibili esiti diversi.
Innanzitutto, va considerato che la Corte di appello ha ricostruito una serie di flussi di denaro destinati al (OMISSIS), per cifre che certamente non appaiono correttezza della motivazione al riguardo, ma non individua profili di carenza della motivazione o suoi errori logici, proponendo invece la ricostruzione alternativa della millanteria di (OMISSIS) che, ponendosi quale mediatore, avrebbe in realta’ incassato le somme in questione. Poiche’ la Corte di appello ha affrontato anche tale ipotesi alternativa, motivando correttamente sulla sua infondatezza, non residuano ambiti di valutazione, esclusa ovviamente la possibilita’ di procedere in questa sede a nuovo apprezzamento delle prove.
Non e’, inoltre, concretamente smentita la correttezza della motivazione che ha individuato per tutti i singoli casi l’evidente intervento del (OMISSIS), anche solo nel seguire l’andamento delle pratiche di (OMISSIS), condotta indicativa della esecuzione concreta della “messa a disposizione” quale contropartita dei rilevanti pagamenti in suo favore.
26.4. E’ pero’ necessario in questa sede individuare in termini chiari se vi siano anche degli atti contrari ai doveri di ufficio nell’ambito della piu’ ampia condotta di messa a disposizione, per potere giustificare la condanna per il piu’ grave reato di cui all’articolo 319 c.p..
Tale tema viene in questione sulla scorta del nono motivo, e non e’ stato risolto espressamente dalla Corte di merito per la quale, come detto, il tema non appariva rilevante dal proprio punto di vista di interpretazione della norma.
Nel considerare se nel testo della sentenza, tra le condotte in favore di (OMISSIS), risultino chiaramente descritti atti contrari ai doveri di ufficio, senza necessita’ di apprezzare il materiale probatorio, va precisato che basta che si tratti di atti “promessi”, senza necessita’ di accertarne l’effettivo compimento.
Difatti, in tema di corruzione propria, il reato e’ perfezionato con l’impegno a compiere atti contrari ai doveri di ufficio sufficientemente individuati, senza necessita’ che siano realizzati.
Nel caso di specie, va considerato che (OMISSIS), per quanto accertato e motivato dalla Corte di appello, per il suo ruolo essenzialmente politico, era “utilizzato” per fare uso dei suoi poteri al fine di incidere nell’ambito delle specifiche competenze dei dirigenti del Comune.
La Corte territoriale ha individuato nelle conversazioni intercettate alcune direttive inviate da (OMISSIS) a (OMISSIS) in relazione alle due questioni del campo nomadi e del (OMISSIS) (“Mi dicono che la giunta nel maxi emendamento abbia previsto 15 milioni per i minori e O per i nomadi. Vedi tu, e’ urgente intervenire” e aggiungeva “Per chiudere bene dovrebbe essere 10 ai minori e 5 ai nomadi. Senti (OMISSIS). Decidono oggi e la Giunta approva domani” – cfr. Rit 6100/13 progr. 624 ore 15.17″), cui corrisponde il tentativo di (OMISSIS), sollecitato proprio da (OMISSIS), di modificare l’atto gia’ predisposto con contenuto vincolato agli interessi del (OMISSIS).
In questo caso, con una operazione di mera “constatazione”, si rileva nel testo del provvedimento impugnato la chiara indicazione di un atto contrario ai doveri di ufficio che il (OMISSIS) si era impegnato a compiere: modificare le scelte gia’ operate sulla destinazione e distribuzione dei fondi disponibili “spostando” tre milioni di Euro per il campo nomadi (“… stanno mettendo quindici milioni per l’emergenza dei minori. Ma scusa santa pupa, ma togli tre, tre mijoni e mettili sui campi nomadi no-… ma inventate ‘na cosa, leva tre mijoni e li metti sui campi nomadi cazzarola la… lo gia’ c’ho parlato co’ (OMISSIS) e (OMISSIS) je va bene e insomma… ho parlato pure co’ (OMISSIS) adesso, l’ho visto qui a (OMISSIS)”).
Dunque, una diversa distribuzione dei fondi legata non ad una valutazione dell’interesse pubblico, quanto, piuttosto, al perseguimento dell’interesse del privato corruttore.
In tale modo risulta che nel programma concreto della vendita dei poteri connessi alla funzione di (OMISSIS) e’ rientrato l’impegno ad atti contrari ai doveri ufficio, cosi’ realizzandosi quella progressione criminosa che specializza il fatto facendolo rientrare nella ipotesi di corruzione propria.
Risulta sufficiente per tale conclusione la valutazione di tale unica vicenda, non potendosi qui affermare se per le altre condotte tenute da (OMISSIS) vi sia stato un impegno o meno a condotte contrarie ai doveri d’ufficio, perche’ sarebbe comunque necessario un approfondimento in merito che non puo’ essere fatto in questa sede.
26.5. Risolti nel senso della infondatezza i motivi di (OMISSIS), vanno valutate le posizioni degli altri due ricorrenti che, oltre a porre questioni gia’ affrontate con le risposte ora date, affrontano fondamentalmente il tema del proprio ruolo nella corruzione.
26.5.1. Il motivo di (OMISSIS) e’ infondato.
Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che non vi sarebbe stata una adeguata risposta ai suoi motivi di appello, enumerando tutti gli argomenti specifici con i quali aveva escluso il rilievo delle singole condotte attribuite al (OMISSIS). Poi, afferma che la Corte di appello avrebbe adottato la decisione nei suoi confronti considerando solo la intercettazione in cui si parla di una somma da lui versata al (OMISSIS), elemento che ritiene insufficiente.
Invero il motivo non tiene affatto conto del contenuto della sentenza di appello che, invece, considera espressamente i punti citati dal ricorrente: la Corte di appello ha tenuto conto del fatto che (OMISSIS) non fosse responsabile della procedura di approvazione dell’emendamento alle piste ciclabili, ma ha ampiamente spiegato che egli fu responsabile della iniziativa politica che porto’ a tale approvazione, sulla scorta sia delle dichiarazioni del proponente l’emendamento ( (OMISSIS)), sia, soprattutto, di una conversazione intercettata in cui (OMISSIS) vanta la paternita’ dell’emendamento (con la significativa affermazione “e’ l’unico emendamento che ho fatto in cinque anni che mi vorrei rivendere politicamente”). Tale determinante iniziativa politica, spiega la Corte, era condizionata dall’interesse di (OMISSIS) nei termini detti.
I giudici considerano come nella conversazione del 28.3.2014 (OMISSIS) riferisse espressamente ai suoi collaboratori che (OMISSIS) (che aveva un interesse personale per una quota di lavori assegnata ad una sua cooperativa) aveva pagato (OMISSIS) anche per loro conto. Il ricorso, in modo peraltro alquanto confuso, obietta che tale conversazione era di un anno successivo al fatto, lasciando intendere che il pagamento in questione fosse stato effettuato in epoca corrispondente alla data della conversazione, quindi non poteva essere il prezzo per la data attivita’ di (OMISSIS), troppo remota.
In realta’, il motivo fonda su una lettura erronea della sentenza. Questa non ritiene affatto che il pagamento fosse stato effettuato nei tempi indicati dalla difesa e, invece, con argomentazioni logiche chiarisce come il dialogo intercettato avesse un significato univoco: (OMISSIS) aveva pagato (OMISSIS) per ottenere il suo diretto interessamento nei lavori per le piste ciclabili.
Infine, il ricorso sostiene che (OMISSIS) non avrebbe avuto alcun ruolo nella “mozione (OMISSIS)”, sottoscritta da altri consiglieri comunali ed approvata all’unanimita’; e che non avrebbe avuto alcun ruolo risolutore per la delibera di assestamento di bilancio del 23.11.2014 per i debiti del campo nomadi.
Anche per tale parte, si tratta di argomenti che non tengono conto che la sentenza ha ampiamente motivato sui corrispondenti motivi di appello:
– per quanto riguarda la mozione (OMISSIS), all’esito di un’ampia rivisitazione del materiale probatorio (essenzialmente intercettazioni), la Corte ha spiegato che e’ certo che (OMISSIS) si impegno’ a seguire la questione per conto dei (OMISSIS). Percio’ organizzo’ lui la riunione per arrivare a sbloccare i finanziamenti e prorogare gli incarichi per la gestione del verde in favore delle cooperative di (OMISSIS). Non e’ rilevante che, come rileva la difesa, la riunione avesse veste ufficiale, rilevando che (OMISSIS) l’aveva finalizzata alla gestione degli interessi del privato;
– per quanto riguarda l’assestamento di bilancio, la motivazione risponde ai motivi di appello dimostrando l’intervento di (OMISSIS) per giungere alla sua approvazione, cosi’ manifestando in concreto la sua “messa a disposizione”; il suo intervento risulta inefficace solo per la resistenza opposta dalla dirigente (OMISSIS), come si e’ gia’ detto.
26.5.2. Anche il motivo proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
In termini generali, il ricorso parte dal presupposto di una carenza di motivazione sui propri motivi di appello ma poi sviluppa argomenti mirati essenzialmente ad una nuova valutazione sulla scorta di un esame frazionato della sua complessiva condotta e degli elementi a carico.
In tale modo, il motivo non tiene conto innanzitutto degli argomenti con i quali la sentenza ha espressamente risposto sulle stesse questioni esaminate nel ricorso di (OMISSIS), quanto alla effettivita’ delle attivita’ svolte da (OMISSIS),
Peraltro, tenuto conto che la contestazione e’ essenzialmente relativa, come detto, alla “messa a disposizione”, non e’ neanche rilevante opporre che non fossero individuati specifici risultati in relazione all’interessamento del politico nelle varie occasioni, essendo in questione il fatto in se’ dell’intervento a favore delle cooperative in esecuzione del patto corruttivo.
Infine, e’ del tutto generico ed elusivo l’argomento sul vizio di motivazione della sentenza quanto al ruolo proprio del (OMISSIS); il ricorso non tiene conto di come questi sia stato chiaramente individuato sia per la pluralita’ di interlocuzioni dei correi con lui per la gestione delle singole vicende che, soprattutto, per la sua diretta mediazione al fine di consentire il passaggio di denaro in favore del soggetto corrotto.
26.6. Va, quindi, soltanto esclusa la aggravante della agevolazione mafiosa con conseguente rideterminazione della pena, anche nei confronti di (OMISSIS) per quanto gia’ detto.
27. Intestazione fittizia della villa di (OMISSIS) acquistata da (OMISSIS) (capo 9 del primo decreto).
27.1. Il Tribunale ha accertato che nel maggio 2014 (OMISSIS) completo’ l’operazione di acquisto di una villa in (OMISSIS) per l’importo di Euro 500.000, intestando tale immobile alla convivente (OMISSIS). La ragione di tale intestazione apparente era la necessita’ per (OMISSIS) di sottrarsi al rischio delle misure di prevenzione la cui applicazione temeva in ragione dei suoi precedenti penali.
Per tale condotta (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui alla Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (reato oggi previsto dall’articolo 512 bis c.p.), con il concorso di (OMISSIS), che si sarebbe occupato delle trattative con la venditrice, (OMISSIS), custodendo parte del denaro utilizzato per il pagamento.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, in risposta ai motivi di impugnazione, ha rilevato che la trattativa per l’acquisto con la venditrice era stata condotta dal (OMISSIS) e che parte del prezzo era stata pagata per contanti ed un’altra parte con apertura di credito e mutuo a carico della (OMISSIS) e della madre, ma con previsione del pagamento delle rate da parte di (OMISSIS); solo una piccola quota fu pagata in contanti della stessa (OMISSIS).
Il fatto e’ stato ritenuto aggravato “dalla finalita’ di agevolare l’associazione di tipo mafioso, perche’ essa ha consentito il reimpiego, per la parte consegnata in contanti, di somme provenienti dalle attivita’ riconducibili all’associazione stessa”.
(OMISSIS), nei suoi motivi – come sopra riassunti -, contesta tale decisione affermando che effettivamente il costo dell’immobile fece carico essenzialmente alla (OMISSIS) ed alla madre, e che, comunque, non vi erano ragioni per le quali il ricorrente dovesse temere una misura di prevenzione.
(OMISSIS) con il settimo motivo del suo ricorso contesta che risulti accertato un suo concorso nel reato.
27.2. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato per quanto riguarda la sussistenza del reato.
I suoi argomenti, difatti, sono tesi a contestare le premesse in fatto che, invece, risultano chiaramente motivate dai giudici di merito che ne hanno tratto conseguenze logiche.
I giudici di merito hanno ricostruito sulla scorta del contenuto di una pluralita’ di conversazioni intercettate la disponibilita’ di denaro occultato dal (OMISSIS) e provento di pregressi reati, come lui stesso ha riferito in piu’ colloqui intercettati.
Si e’ dato atto di come, sempre nel corso di colloqui intercettati, l’imputato abbia manifestato espressamente il timore per possibili provvedimenti giudiziari conseguenti alla individuazione di tali sue disponibilita’ di fonte illecita; ed indicava questo timore quale espressa ragione per la quale non voleva risultare nella veste di diretto acquirente di immobili ancorche’ ad uso abitativo proprio.
Quindi il presupposto della volonta’ di sottrarsi di misure di prevenzione e’ stato chiaramente dimostrato.
La Corte di appello ha anche affrontato il tema della eventuale partecipazione della convivente e della di lei madre all’acquisto ed ha motivato sulle ragioni per le quali l’investimento e’ stato pressoche’ completamente a carico del (OMISSIS); oltre alla quota in contanti, di cui si riferisce in modo chiarissimo nelle intercettazioni, anche la quota apparentemente versata dalla fittizia intestataria e dalla madre, ovvero il provento di mutuo a carico della madre, sono state riportate in modo non manifestamente illogico e, quindi, con motivazione non sindacabile alle disponibilita’ di (OMISSIS).
In particolare, nella sentenza di primo grado, dalle pagine 626 e ss., viene dato atto della sostanziale irrilevanza della documentazione a sostegno della diversa provenienza di parte dei fondi ed e’ risultato come fosse stato stabilito sin dalla stipula che le rate di mutuo dovessero essere pagate dallo stesso (OMISSIS).
A fronte della chiara esposizione degli elementi di fatto e della logica motivazione che ne e’ conseguita non residuano ambiti di valutazione del giudice di legittimita’.
Va, comunque, esclusa la aggravante in contestazione, in questo caso non solo per la inesistenza della associazione mafiosa da agevolare, come si dira’, ma anche perche’ e’ comunque testuale, secondo le stesse premesse in fatto poste dai giudici di merito, che il denaro impiegato da (OMISSIS) non era neanche in ipotesi appartenente alla associazione, bensi’ suo personale e, inoltre, certamente proveniente da precedenti delitti commessi in un diverso contesto.
27.3. Deve essere accolto, invece, il ricorso di (OMISSIS).
A parte il rilievo della diversa valutazione del suo rapporto con (OMISSIS), come si dira’ a proposito della esclusione della sua responsabilita’ per il reato associativo, i giudici di merito hanno certamente esposto con chiarezza il suo coinvolgimento nella vicenda, avendo (OMISSIS) condotto per conto di (OMISSIS) le trattative con la venditrice, essendo gia’ previsto che con la sua impresa avrebbe poi proceduto ai lavori di ristrutturazione dell’immobile; hanno inoltre accertato che lo stesso (OMISSIS) era detentore per conto del (OMISSIS) di parte almeno del suo denaro, nascosto in contanti.
Non e’ stato, pero’, considerato se e quale sia stato lo specifico apporto di (OMISSIS) alla realizzazione della condotta tipica, che non puo’ esaurirsi nella conservazione del denaro o nella conduzione di trattative senza fare il nome dell’interessato, attivita’ in se’ neutrali ai fini del reato in contestazione.
Rinviando in generale alle considerazioni che saranno formulate in ordine alle imputazioni contestate ai capi 20 e 21, cio’ che e’ stato omesso nella sentenza impugnata, a fronte delle deduzioni della difesa, e’ la specifica valutazione dell’apporto dato da (OMISSIS) alla condotta specifica di attribuire ad altri la proprieta’ apparente del bene e del dolo di concorso.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale puo’ manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia cio’ non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalita’ efficiente con le attivita’ poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicita’ della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’articolo 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realta’ (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
L’atipicita’ del contributo causale del complice, benche’ positivamente stabilita dal modello codicistico dell’articolo 110 c.p., non coincide con l’indeterminatezza (o meglio con l’indifferenza) probatoria dell’opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realta’.
Il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioe’ condizione “necessaria” secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della “condicio sine qua non” proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto (Cosi’, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).
Il criterio di imputazione causale dell’evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicita’ della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilita’ del singolo concorrente.
Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione e’ consolidata nel ritenere che la volonta’ di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attivita’ costitutiva del concorso puo’ essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. E tuttavia cio’ che rileva e’ l’unitarieta’ del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicche’ e’ sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901).
Tali considerazioni assumono ulteriore valenza ove si consideri che per il reato in esame e’ richiesto il dolo specifico.
Il delitto previsto dall’articolo 12 quinquies cit. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non e’ sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarita’ o disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’ (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705 in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di assoluzione dell’intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l’appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalita’ di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale).
Cio’ che avrebbe dovuto essere chiarito, dunque, e’ se ed in che misura (OMISSIS) pose in essere un contributo necessario alla realizzazione del reato, se l’imputato sapeva cio’ che (OMISSIS) aveva pianificato in relazione a quell’immobile e se, recepi’ il dolo specifico richiesto dalla fattispecie.
Sul punto la motivazione e’ silente.
Per tale reato, quindi, va disposto l’annullamento con rinvio della sentenza in riferimento al solo (OMISSIS) per nuovo giudizio sull’esservi un effettivo e volontario apporto causale alla fittizia intestazione, tenuto anche conto della sua diversa posizione rispetto ai fatti alla luce della decisione per le altre imputazioni.
28. Frodi fiscali e trasferimento fraudolento di valori contestati a (OMISSIS) e (OMISSIS) (capi 22 del primo decreto, 20 e 21 del secondo decreto).
28.1. (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella sua qualita’ di amministratore unico e socio della Coperativa sociale onlus a responsabilita’ limitata (OMISSIS), sono stati ritenuti responsabili di frodi fiscali e trasferimento fraudolento di valori.
(OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), nel suo ruolo di amministratore di fatto, anche al fine di consentire alla Cooperativa (OMISSIS) di evadere le imposte dirette ed indirette, avrebbe emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti (le fatture sono indicate nella imputazione).
(OMISSIS), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, avrebbe attribuito fittiziamente a soggetti di sua fiducia ed a cooperative a lui riconducibili “la titolarita’ delle quote e della carica sociale di amministratore unico della Cooperativa (OMISSIS)”; in tale contesto ad (OMISSIS) sarebbe stata fittiziamente in (OMISSIS)ta una quota di capitale di 100 Euro, dopo avergli attribuito il ruolo di amministratore unico, il 30 giugno 2012 (cosi’ testualmente l’imputazione).
28.2. I ricorsi in ordine ai reati in questione sono fondati e la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al capo 21 del secondo decreto perche’ il fatto non sussiste e con rinvio quanto ai capi 22 del primo decreto e 20 del secondo decreto.
Sono fondati, infatti, il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e il sedicesimo motivo di ricorso di (OMISSIS).
Questa Corte di cassazione ha chiarito in molteplici occasioni che il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12 quinquies, Decreto Legge cit., attualmente previsto dall’articolo 512 bis c.p., integra un’ipotesi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale e’ la consapevole determinazione di una situazione di difformita’ tra titolarita’ formale dei beni, soltanto apparente, e titolarita’ di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione descritta dalla norma incriminatrice, precisando che il delitto si perfeziona al momento in cui e’ realizzata l’attribuzione fittizia (Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, Lo Giudice, Rv. 254528; Sez. 5, n. 25568 del 02/04/2007, Tumeo, Rv. 237703).
Il reato si realizza attraverso l’attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilita’, in base ad una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarita’ o la disponibilita’ del bene, in realta’ rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente e il delitto puo’ sussistere anche in relazione ad un’attivita’ economica in corso. Si e’ infatti affermato che, quando e’ riferito ad un’attivita’ imprenditoriale, il reato si puo’ configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell’impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un’impresa o societa’, sorta in modo lecito, si inserisca un terzo quale socio occulto, che, attraverso lo schema della interposizione fittizia, persegua le finalita’ illecite previste dall’articolo 12 quinquies cit. (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343). In tal senso si e’ puntualizzato che l’interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561), occorrendo tuttavia che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilita’ e diretta ad uno scopo elusivo (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835).
Inoltre, per la configurabilita’ del delitto e’ necessario che l’operazione negoziale attenga a soggetti ed a beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale: e’ necessario cioe’ che la fittizia intestazione sia oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie, cioe’ dalla finalita’ di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 29526 del 27/06/2013, Maviglia, Rv. 256112; Sez. 1, n. 28458 del 26/03/2013, (OMISSIS), Rv. 256782; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242; Sez. 1, n. 4703 del 9/11/2012, Lo Giudice, Rv. 254528; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340).
28.3. La Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Infatti, secondo i giudici di secondo grado, la responsabilita’ degli imputati deriverebbe dalle risultanze di molteplici fonti di prova (intercettazioni, dichiarazioni) da cui emergerebbero le seguenti circostanze: (OMISSIS) sarebbe stato messo “alla testa” della cooperativa da (OMISSIS), in quanto persona di sua fiducia; detta nomina sarebbe servita a (OMISSIS) per svolgere un’attivita’ di impresa senza “comparire ufficialmente” (cosi’ la sentenza a pag. 309), in quanto questi temeva aggressioni al suo patrimonio illecitamente accumulato; la cooperativa non avrebbe disposto di mezzi e personale e non avrebbe mai effettuato lavori, sicche’ sarebbe stata utilizzata solo per “dirottare somme di denaro a (OMISSIS)…in forza della fatturazione (soggettivamente inesistente perche’ promanante da soggetto che non aveva eseguito i lavori” (cosi’ la sentenza impugnata a pag. 313); (OMISSIS) avrebbe avuto piena consapevolezza che la (OMISSIS) fosse uno strumento “per far pervenire liquidita’ a (OMISSIS) che cosi’ poteva eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione” (pag. 311 sentenza impugnata).
Si tratta di elementi che rivelano una frattura evidente tra l’ipotesi accusatoria, posta a fondamento della imputazione, e le concrete risultanze probatorie: l’imputazione non attiene alla effettiva destinazione delle somme che – direttamente o indirettamente – giungevano nel patrimonio della cooperativa, ovvero alla finalita’ che, attraverso la (OMISSIS), (OMISSIS) o altri intendevano perseguire, ovvero, ancora, alla “copertura” che (OMISSIS) pote’ fornire a (OMISSIS) nel consentire a questi di svolgere attivita’ di impresa, quanto, piuttosto, alla intestazione fittizia della quota di 100 Euro del capitale sociale.
Cio’ che doveva essere provato era il fatto che la intestazione di quella quota di 100 Euro del capitale sociale della (OMISSIS) ad (OMISSIS) fosse frutto di un negozio fiduciario ovvero fosse soggettivamente simulata e che detta simulazione o detta intestazione fiduciaria fossero state compiute al fine specifico di eludere su quel bene – cioe’ sulla quota di cento Euro – il rischio di applicazione della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniale.
E’ possibile, cioe’, che (OMISSIS) fosse un fedele strumento di (OMISSIS), fosse un mero esecutore della volonta’ di (OMISSIS), che cioe’ avesse un riferimento soggettivo a cui “rispondere”, ma tutto cio’ non consente di per se’ di ritenere provata la simulazione della intestazione della quota di 100 Euro ad (OMISSIS), peraltro avvenuta a distanza di mesi dalla assunzione dello stesso (OMISSIS) nella carica di amministratore unico della societa’; ne’ e’ stato in nessun modo provato che (OMISSIS) avesse un potere di disposizione su quella quota di capitale, cioe’ che quella quota non appartenesse davvero ad (OMISSIS).
Ne’ e’ obiettivamente chiaro perche’ (OMISSIS) dovesse creare una situazione di difformita’ tra titolarita’ formale dei beni (soltanto apparente) e titolarita’ di fatto in relazione ad un bene – la quota – del valore di soli cento Euro.
Sotto altro profilo, pur volendo prescindere dal tema della intestazione fittizia della quota, la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato ipotizzato, non e’ sufficiente l’accertamento della mera disponibilita’ del bene da parte di chi non ne risulti formalmente titolare, ma occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419).
Sul punto, la sentenza e’ silente, non avendo in nessun modo spiegato se ed in che misura “l’acquisto” della quota di cento Euro sarebbe stato compiuto con denaro di (OMISSIS).
28.4. La sentenza impugnata e’ silente anche sotto il profilo del dolo specifico dell’ipotizzato reato. Occorreva cioe’ provare che l’acquisto di quella quota di capitale di 100 Euro – e non dei beni che direttamente o indirettamente “entravano” nel patrimonio della cooperativa – fosse finalizzata ad eludere, rispetto a quel bene – cioe’ alla quota – l’applicazione della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniale.
Si e’ sostenuto autorevolmente che lo scopo richiesto dai reati a dolo specifico assume un duplice significato: da un lato, si riferisce all’intenzione dell’agente di provocare un evento lesivo, dall’altro, all’oggettiva idoneita’ dell’azione a produrre a tale risultato.
Secondo l’impostazione in parola, un reato a dolo specifico non puo’ essere integrato se non attraverso atti idonei a conseguire lo scopo verso il quale si rivolge l’intenzione dell’agente; detta interpretazione sarebbe imposta dal principio costituzionale di offensivita’, in quanto solo attribuendo una rilevanza anche oggettiva allo scopo caratteristico dei reati a dolo specifico si potrebbe sottrarre questa categoria di reati da sospetti di illegittimita’ costituzionale.
Si e’ proposto, da una parte, di collegare il dolo specifico al fatto obiettivo, esigendo l’idoneita’ di questo rispetto al raggiungimento del risultato finale e, dall’altra, di utilizzare la disposizione sul reato impossibile quando tale obiettivo non possa essere concretamente realizzato.
Lo scopo, si e’ detto, nei reati a dolo specifico deve avere un ruolo causale rispetto all’azione esterna che deve configurarsi come parziale realizzazione di quel fine: in conseguenza, la condotta puo’ dirsi tipica solo se si pone in connessione condizionante con il contenuto finalistico descritto dalla norma penale.
La giurisprudenza di legittimita’ richiede che il finalismo proprio del dolo specifico svolga un ruolo dominante, polarizzante nell’esplicazione della condotta volontaria (cosi’, ad esempio in tema di abuso d’ufficio, ma anche quanto al reato di strage).
Dunque, un dolo che svolge un ruolo centrale nella manifestazione della condotta, che deve essere oggetto di rigorosa prova; un accertamento che deve prescindere da comode presunzioni, da sbrigative scorciatoie, che non coincide di per se’ con il fatto oggettivo della intestazione fittizia, e, soprattutto, un accertamento del quale il giudice deve dare conto in motivazione.
Occorre la prova che l’intestazione fittizia sia compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale (Sez. 6, n. 49832 del 19/034/2018, Matarrelli, Rv. 274286).
In tal senso,come detto, si giustifica l’affermazione secondo cui il delitto previsto dall’articolo 12 quinquies cit. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non e’ sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarita’ o disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’ (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705 in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di assoluzione dell’intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l’appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalita’ di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale).
Nel caso di specie, a fronte di una condotta (l’intestazione fittizia di una quota di cento Euro) gia’ non provata in se’ ed oggettivamente inidonea a conseguire lo scopo verso il quale si sarebbe rivolto l’intenzione dell’agente, la Corte di appello, per giungere ad affermare la responsabilita’ dell’imputato, ha finito per sovrapporre distinti profili e fare coincidere la prova del fatto oggetto della imputazione – cioe’ la fittizia intestazione della quota di capitale di quella cooperativa ad (OMISSIS) al fine di eludere su quel bene l’applicazione delle norme in tema di prevenzione patrimoniale – con quella del fatto che, attraverso (OMISSIS), (OMISSIS) “gestisse” quella cooperativa ed attraverso essa conseguisse denaro.
Ne deriva che sul capo in esame la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto non sussiste.
28.5. Sono fondati anche il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) ed il diciassettesimo motivo di ricorso di (OMISSIS), relativi alla contestazione di frode fiscale in concorso, ascritta loro nei due separati capi di imputazione, 22 del primo decreto e 20 del secondo decreto.
La Corte di appello ha posto a fondamento del giudizio di penale responsabilita’ una serie di elementi di prova (risultanze di intercettazioni, documenti provenienti dallo stesso ricorrente, dichiarazioni di (OMISSIS), in quanto soggetto cui era riconducibile la societa’ (OMISSIS) s.r.l.), per ritenere che le fatture indicate nella imputazione furono emesse per operazioni inesistenti, anche solo in parte, attesa la genericita’ della documentazione quanto alla data in cui sarebbero state compiute le prestazioni ed i servizi resi.
La tesi recepita dalla Corte e’ che quelle fatture furono emesse dalla (OMISSIS) in favore della cooperativa (OMISSIS) per consentire l’uscita contabile di denaro da quest’ultima verso (OMISSIS), cioe’ il soggetto cui sostanzialmente era riferibile la cooperativa (OMISSIS).
Si e’ gia’ detto di come la (OMISSIS) fosse stata utilizzata per “dirottare somme di denaro a (OMISSIS)…in forza della fatturazione (soggettivamente inesistente perche’ promanante da soggetto che non aveva eseguito i lavori”, cosi’ testualmente la sentenza impugnata a pag. 313).
In tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso sono estrinsecamente generici, e quindi inammissibili, nella parte in cui ripropongono le stesse argomentazioni gia’ portate alla cognizione della Corte di appello in ordine alla inesistenza delle operazioni sottostanti a quelle fatture, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Sono invece fondati i motivi di ricorso nella parte relativa alla valutazione della finalita’ specifica sottesa alla condotta contestata.
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione e’ consolidato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalita’ extra evasiva, non perseguita dall’agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162; Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442; Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390).
Si sostiene, in modo condivisibile, che quando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniughi con una distinta e autonoma finalita’ extra tributaria, sempre che quest’ultima non sia perseguita dall’agente in via esclusiva, non vi sono serie ragioni giuridiche per dubitare della compatibilita’ del dolo specifico di evasione fiscale rispetto alla concorrente finalita’ extra evasiva (che, nella specie, sarebbe consistita, secondo la stessa ricostruzione della Corte di appello, nella esigenza di “portare” denaro a (OMISSIS)).
Tuttavia, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ancorche’ non esclusivo, deve essere accertato sul piano probatorio: il carattere concorrente della finalita’ di evasione fiscale non equivale a ritenere sussistente detta finalita’ attraverso una semplificazione probatoria che, sostanzialmente, finisce per presumerla, ovvero facendo ricorso ad espressioni per cui, accertata la finalita’ extra evasiva principale, si ritenga provata “anche” la finalita’ evasiva.
Nel caso di specie, i giudici di appello, provata la finalita’ principale sottesa alla emissione di quelle fatture da parte della (OMISSIS), cioe’ quella di consentire di dirottare somme di denaro dalla Cooperativa (OMISSIS) a (OMISSIS), hanno poi apoditticamente affermato che detta operazione fu compiuta “anche” per permettere a quest’ultima cooperativa, destinataria delle fatture, di detrarre un costo inesistente.
Occorreva invece provare che (OMISSIS) emise quelle fatture per operazioni inesistenti anche al fine specifico di consentire alla Cooperativa (OMISSIS) di evadere le imposte e non solo per consentire di far affluire nei conti della (OMISSIS) denaro da destinare a (OMISSIS).
28.6. Ne discende che sul capo in esame, la sentenza deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello, applicando i principi indicati, verifichera’ se ed in che termini sia configurabile il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice in capo all’imputato.
29. Frode fiscale contestata a (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 23 del primo decreto).
29.1. Con il capo 23 del primo decreto era stato contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS) il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, in quanto ” (OMISSIS) nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., anche al fine di consentire alla (OMISSIS) l’evasione delle imposte dirette e indirette, avrebbe emesso verso la societa’ medesima fatture relative a operazioni inesistenti ” per oltre 200.000 Euro nonche’ una fattura di 36.000 Euro per una ulteriore operazione inesistente al fine di consentire alla (OMISSIS) s.r.l. l’evasione di imposte.
La Corte di appello ha ritenuto che l’ipotesi iniziale fosse stata smentita in quanto si sarebbe trattato di fatture relative a lavori effettivamente svolti dalla impresa di (OMISSIS) per l’ampliamento del campo nomadi di (OMISSIS): pur avendo la committente (OMISSIS) formalmente appaltato i lavori alla ditta (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS) con direzione lavori affidata all’architetto (OMISSIS), le opere sarebbero state compiute dalla (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS).
I giudici di merito, pero’, hanno accertato che dietro lo schermo di tali lavori, effettivamente svolti, fosse stata emessa anche una fattura, la n. 3/2014, indicata in imputazione per Euro 20.000, ma di importo di Euro 38.430, in realta’ non riferibile ad alcun lavoro bensi’, come risultato dalle intercettazioni, “strumentale alla restituzione a (OMISSIS) di denaro di cui egli era creditore verso (OMISSIS) (…) e (OMISSIS) intese favorire (OMISSIS)”.
La Corte, in definitiva, dopo aver argomentato sulla finalita’ principale dell’operazione – il trasferimento di denaro in favore di (OMISSIS) -, ha ritenuto che comunque (OMISSIS) avesse tratto da tale operazione una propria utilita’, consistente nella possibilita’ di evadere le imposte.
Come sopra riportato, sia (OMISSIS) che (OMISSIS) ritengono invece di avere dimostrato l’effettivita’ delle operazioni portate dalle fatture e comunque che non vi era alcun fine di evasione fiscale.
29.2. I motivi sono fondati.
Vanno premesse le regole in diritto gia’ sopra richiamate in relazione alla analoga imputazione di cui ai capi 22 del primo decreto e 20 del secondo decreto.
Innanzitutto, non e’ chiaro quale sia il fatto, e la relativa qualificazione giuridica, per cui e’ stata disposta la condanna.
Secondo la originaria contestazione, (OMISSIS) avrebbe emesso una falsa fattura per consentire a terzi ((OMISSIS)) l’evasione fiscale.
Il Tribunale (pag. 1014) era giunto alla conclusione che “In definitiva (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno dichiarati colpevoli in relazione alla sola fattura n. 3/14 contestata al capo 23, invero emessa al fine di far conseguire al primo l’utile coincidente con l’importo riportato nella fattura stessa (e senza che in contrario si possa obiettare che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, richiede a sua volta il dolo specifico dell’evasione fiscale, sussistendo il reato anche nell’ipotesi di finalita’ concorrente”. Non si era precisato quale fosse il soggetto alla cui evasione fiscale era stata (anche) finalizzata l’operazione ma, in base al destinatario della fattura ed a quanto riportato nella imputazione, presumibilmente si sarebbe trattato della (OMISSIS).
La Corte di appello e’ giunta tuttavia ad una ben diversa conclusione, rilevando che (OMISSIS) ” (…) aveva piena consapevolezza della necessita’ che (OMISSIS) rientrasse di somme a lui spettanti ed egli, traendo il proprio tornaconto consistente nella possibilita’ di evadere le imposte, mise a disposizione la (OMISSIS) per favorire la finalita’ dell’associazione di regolare i rapporti economici con uno dei due capi”. Ovvero, l’operazione sarebbe finalizzata (anche) alla evasione fiscale di (OMISSIS) e non piu’ della (OMISSIS).
In tal modo, il fatto ricostruito non e’ piu’ quello di emissione di una fattura per consentire a terzi l’evasione fiscale, ma quello sanzionato dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
In ogni caso, secondo entrambe le ricostruzioni del fatto, sussistono i vizi denunciati.
Nel caso in cui la Corte di appello abbia ritenuto l’operazione finalizzata (anche) all’evasione fiscale da parte di (OMISSIS), avrebbe dovuto accertare la condizione fissata dal citato articolo 2, comma 2, ovvero l’effettiva utilizzazione della fattura nelle dichiarazioni della societa’ emittente.
Ove invece la Corte di appello abbia inteso confermare la decisione di primo grado, facendo riferimento implicito al contenuto del capo di imputazione per ritenere che il soggetto beneficiario dell’evasione fosse la (OMISSIS), non sarebbe stata data la prova del dolo specifico del reato di cui al citato articolo 8.
E’ vero che in comuni operazioni commerciali anche la sola inesistenza della operazione, quando l’emittente la fattura sia un soggetto Iva, puo’ costituire una prova adeguata e che il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi puo’ anche non essere esclusivo, ma gli stessi giudici di merito hanno descritto l’assoluta peculiarita’ dell’operazione.
Nel caso in esame, difatti, la vicenda e’ tutta incentrata sulla ritenuta esigenza di coprire i flussi di denaro in favore di (OMISSIS), tanto che la possibile finalita’ di evasione di terzi non e’ stata considerata in termini espliciti, con la conseguenza di avere nei due gradi di giudizio conclusioni apparentemente del tutto difformi sull’effettivo evasore; per tale ragione non poteva essere sufficiente per dimostrare il dolo del reato di cui all’articolo 8 cit., il fatto stesso della falsita’ dell’operazione.
29.3. Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio perche’, esclusa comunque la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ritenuto definitivamente comprovato il dato dell’inesistenza dell’operazione, venga innanzitutto precisato quale sia il reato che si ritiene commesso; nel primo dei casi indicati, andra’ dimostrata la effettiva utilizzazione della fattura in dichiarazione/i fiscali e, nell’altro, la finalita’ di evasione nei termini gia’ rappresentati quanto alla contestazione dei capi 22 del primo decreto e 21 del secondo decreto, nonche’ le modalita’ di concorso del “beneficiario” (OMISSIS).
30. Trasferimento fraudolento di valori contestati a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 24 del primo decreto).
30.1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati per la fittizia attribuzione al consorzio (OMISSIS) e alla (OMISSIS) di somme pari, rispettivamente, a 1.000.000 Euro e 141.000 Euro, in realta’ spettanti a (OMISSIS). I giudici di merito hanno ritenuto provato anche in questo caso la finalita’ di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Dalle intercettazioni e’ risultato che la Cooperativa (OMISSIS) sarebbe stata utilizzata per dirottare somme di denaro a (OMISSIS), in particolare le somme dovute all’appaltatrice (OMISSIS) (quale reale esecutrice dei lavori) e “dirottate”, in forza della fatturazione (soggettivamente inesistente perche’ promanante da soggetto che non aveva eseguito i lavori) effettuata dalla (OMISSIS) a quest’ultima societa’ (e, quindi, al suo dominus (OMISSIS)).
La Corte di appello ha valutato gli argomenti difensivi, sostanzialmente fondati sull’assunto secondo cui i lavori svolti dalla (OMISSIS) sarebbero stati effettivi e che (OMISSIS) non avesse motivi di temere una misura di prevenzione, ed ha invece ritenuto provata l’inesistenza dei lavori da parte della (OMISSIS), la quale si sarebbe limitata solo ad incassare gli importi per i lavori svolti dalla cooperativa di (OMISSIS).
(OMISSIS) non ha proposto appello ne’ ricorso per cassazione in ordine a tale reato.
(OMISSIS) con il ricorso ha sostenuto l’evidente effettivita’ dei lavori effettuati e la assenza di ragioni per un intento fraudolento di omissione non avendo alcun intento di elusione delle misure di prevenzione.
(OMISSIS), come sopra riportato, afferma che risulta come non abbia ne’ partecipato alla intestazione, ne’ ne sia stato consapevole.
30.2. I motivi sono infondati.
Il motivo di (OMISSIS) e’ del tutto generico e, comunque, mirato alla rivalutazione del fatto. La parte si e’ limitata ad una generica doglianza in ordine ad una insoddisfacente risposta da parte della Corte di appello, senza tuttavia considerare l’effettivo contenuto della motivazione che, invece, ha ampiamente argomentato sulla conduzione dei lavori e sulla assenza di interventi della (OMISSIS); in tale contesto, si e’ inoltre, confermato come la condotta di (OMISSIS) fosse tesa ad occultare le sue disponibilita’ economiche proprio per evitare misure ablative.
Il motivo, pur apparentemente piu’ ampio, di (OMISSIS) e’ parimenti infondato poiche’ diretto ad una autonoma rivalutazione delle prove per potere affermare un suo ruolo di mero contabile non consapevole della finalita’ della intestazione soggettiva e del contrasto con la reale esecuzione dei lavori; in realta’ la Corte ha scrupolosamente motivato, rilevando, sulla scorta delle intercettazioni, come “proprio (OMISSIS) spiegava che la (OMISSIS) era uno strumento per regolare i rapporti economici tra (OMISSIS) e (OMISSIS)”, risultando quindi proprio il ricorrente avere un ruolo di ideatore dei meccanismi fraudolenti in questione.
Anche in questo caso, deve essere soltanto esclusa l’aggravante della agevolazione mafiosa, esclusione che vale anche nei confronti di (OMISSIS) per le ragioni dette, con rinvio al fine della rideterminazione della pena.
31. Favoreggiamento personale commesso da (OMISSIS) (capo 28 del primo decreto).
31.1. A (OMISSIS) e’ contestato di avere contribuito all’accertamento della presenza di una microspia collocata dagli inquirenti presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); in tal modo l’imputato avrebbe confermato i sospetti dei titolari dello studio, che all’epoca sarebbero stati destinatari di indagine per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (posizioni poi archiviate); (OMISSIS) avrebbe individuato la microspia, che tuttavia sarebbe stata lasciata nel posto in cui era stata collocata.
Il ricorso e’ fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
31.2. Con i primi tre motivi di ricorso e’ stata posta la questione del se il decreto di giudizio immediato debba contenere l’avviso riguardante la facolta’ di chiedere la sospensione del procedimento per la messa alla prova.
Sostiene il ricorrente che:
a) il Tribunale, all’udienza del 24/11/2015, avrebbe rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per l’ammissione alla messa alla prova assumendo che il reato per il quale si procedeva fosse punito con una pena superiore a quella prevista dall’articolo 168 bis c.p.; cio’ sarebbe stato affermato perche’ aderendo all’opzione interpretativa secondo cui ai fini della individuazione della pena indicata nell’articolo 168-bis c.p. si sarebbe dovuto tenere conto anche alle circostanze aggravanti – in quel momento si procedeva per un reato che, in quanto aggravato ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 1991, articolo 7, era punito con una pena superiore al limite consentito;
b) il principio appena indicato fu successivamente non condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui, invece, ai fini dell’individuazione dei reati ai quali e’ astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’articolo 168 bis c.p., alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238);
c) il Tribunale, investito nuovamente della questione dopo l’intervento delle Sezioni unite, non avrebbe fornito risposta;
d) la Corte di appello, a sua volta, avrebbe rigettato il motivo di impugnazione sul presupposto dell’assenza di una previsione normativa impositiva dell’obbligo di inserire nel decreto di giudizio immediato l’avviso della facolta’ di accedere alla messa alla prova, non potendo, per l’eccezionalita’ della norma, farsi riferimento ad applicazioni analogiche di altre disposizioni contenute nel codice di rito.
A parere del ricorrente, invece, la norma a cui dovrebbe farsi riferimento sarebbe quella prevista dall’articolo 464 bis c.p.p., e del diritto di ricevere avviso della facolta’ di chiedere la messa alla prova si avrebbe conferma, secondo l’imputato, dalla sentenza n. 201 del 2016 della Corte costituzionale che dichiarando la illegittimita’ dell’articolo 460 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga detto avviso – ha chiarito, da una parte, come il procedimento di sospensione con messa alla prova debba essere equiparato ai riti alternativi con conseguente funzione di garanzia dell’avviso della facolta’ di richiederne l’accesso, e, dall’altra, che, la’ dove il termine di accesso al rito sia previsto a pena di decadenza in una fase antecedente all’udienza, l’imputato deve essere posto nella condizioni di avere conoscenza di tale facolta’.
Dunque, si sostiene, l’ordinanza emessa dal Tribunale doveva essere annullata con conseguente declaratoria di nullita’ del decreto di giudizio immediato e restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari.
Si tratta di una ricostruzione fattuale – sostanzialmente recepita dalla Corte di appello – che pone due distinte questioni.
La prima attiene, sul piano oggettivo, al se il decreto che dispone il giudizio immediato debba contenere l’avviso della facolta’ di chiedere la sospensione del procedimento per l’ammissione alla messa alla prova; la seconda e’ se siano contemplati rimedi restitutori nei casi, come quello in esame, in cui la parte, deducendo tempestivamente l’omesso avviso, richieda la messa alla prova e questa venga rigettata sull’assunto, successivamente rivelatosi infondato, dell’assenza dei presupposti per l’ammissione.
31.3. Quanto al primo dei profili indicati, si tratta di una questione su cui la Corte costituzionale e’ stata gia’ in passato chiamata a pronunciarsi.
Assume rilievo la sentenza n. 201 del 2016 con cui e’ stata dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 460 c.p.p., comma 1, lettera e), per contrasto con l’articolo 24 Cost., “nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facolta’ dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova”.
Secondo la Corte costituzionale, l’istituto della messa alla prova, introdotto con gli articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater c.p., “ha effetti sostanziali, perche’ da’ luogo all’estinzione del reato, ma e’ connotato da un’intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova”.
Sulla base di tale dato di presupposizione, e’ stato chiarito che “il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facolta’ difensive per la richiesta dei riti speciali non puo’ non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facolta’ di richiederlo. Poiche’ nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova e’ anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’articolo 460 c.p.p., comma 1, lettera e), per i riti speciali, della facolta’ dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’articolo 24 Cost., comma 2. L’omissione di questo avvertimento puo’ infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente”.
In tale contesto e’ intervenuta la sentenza n. 14 del 2020 con cui la Corte costituzionale, manipolando l’articolo 456 c.p.p., ha incluso la procedura di cui all’articolo 168 bis, tra quelle che, afferendo alla piena esplicazione del diritto di difesa da parte dell’imputato, devono essere l’oggetto di una comunicazione specifica e dedicata in caso di notifica del decreto di giudizio immediato.
Dunque, una nullita’ che, nella specie, da una parte, era stata dedotta dalla parte, ma, dall’altra, era stata sanata, in quanto la parte, chiedendo la sospensione del procedimento per l’ammissione alla messa alla prova, si era avvalsa, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., lettera b), della facolta’ al cui esercizio l’atto omesso era preordinato.
Davanti alla richiesta della parte, il Tribunale rispose affermando che non vi fossero le condizioni concrete per accedere al rito, in ragione della imputazione formulata che, secondo una determinata interpretazione, prevedeva per il reato per cui si procedeva una pena superiore a quella indicata nell’articolo 168 bis c.p.p., a causa della contestazione della circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7; lo stesso Tribunale, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, che avevano chiarito come nella specie l’elemento ostativo per procedere alla sospensione del processo non vi fosse, non forni’ adeguata risposta.
A sua volta la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta sulla base dell’assunto, inconferente, che il decreto di giudizio immediato non dovesse contenere l’avviso di richiedere la messa alla prova.
31.4. Cio’ che avrebbe dovuto essere valutato dai giudici di merito e’ la seconda questione in precedenza indicata e cioe’ se – ed entro quali limiti fossero ammissibili rimedi restitutori nei casi, come quello in esame, in cui la parte, dedotto tempestivamente l’omesso avviso, chieda nondimeno di essere ammesso alla messa alla prova e la richiesta venga rigettata sull’assunto, successivamente rivelatosi infondato, dell’assenza dei presupposti per l’ammissione (sul tema, Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925).
Costituisce principio di diritto acquisito che – come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice – l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non e’ immediatamente impugnabile, ma e’ appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 586 c.p.p., in quanto l’articolo 464 quater c.p.p., comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237; Sez. 3, n. 6046 del 27/09/2016, dep. 2017, Tortorelli, Rv. 268828).
Il tema su cui la Corte di appello avrebbe dovuto rispondere non era dunque quello del se il decreto che dispone il giudizio immediato dovesse o meno contenere l’avviso di chiedere la messa alla prova, atteso che l’imputato aveva comunque chiesto l’amissione al rito, quanto, piuttosto, se, a seguito dell’intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, all’imputato fossero riconoscibili rimedi restitutori, in considerazione del fatto che dapprima gli era stata rigettata la richiesta di sospensione del procedimento per l’accesso alla messa alla prova sulla base di un presupposto poi rivelatosi infondato, e, successivamente, preclusa la possibilita’ di accedere al rito, nuovamente richiesto.
La Corte di appello sul punto e’ rimasta silente, limitandosi a ritenere inammissibile la richiesta di messa alla prova.
31.5. La questione perde di concreta rilevanza in ragione della fondatezza dei motivi di ricorso (quarto, quinto e sesto) relativi al giudizio di penale responsabilita’.
In punto di fatto, secondo la Corte di appello:
a) il 10.6.2013, (OMISSIS) giunse alle ore 15.10 presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e si allontano’ a parlare con questi;
b) alle 15,12 (OMISSIS) riferi’ a (OMISSIS) di avere appreso il giorno precedente da tale (OMISSIS) – che la Corte di appello ha escluso essere (OMISSIS) – “che la stanza e’ sotto intercettazione” e (OMISSIS) dichiaro’ che occorreva fare accertare cio’;
c) l’11.6.2013 (OMISSIS), in quel momento indagato per gravi reati, si incontro’ con gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) presso un bar e successivamente si reco’ all’interno dello studio con i due professionisti;
d) (OMISSIS), su richiesta dell’avvocato (OMISSIS), si trattenne nella stanza di questi e “dietro le sue indicazioni, individuo’ la microspia, portandola alla luce, per poi decidere insieme all’avvocato di lasciarla li’ dov’era” (cosi’ la sentenza impugnata a pag. 331);
e) l’intervento di (OMISSIS) nella stanza sarebbe durato circa cinque minuti e consistette nella “verifica della effettiva collocazione” della microspia.
Si tratta di una ricostruzione argomentativa che, anche in questo caso recependo la decisione emessa da questa Corte in sede cautelare, non tiene conto di una serie di dati fattuali che pure erano stati specificamente indicati nei motivi di appello e che attengono:
a) alla circostanza che, al momento in cui il fatto sarebbe stato commesso, il solo soggetto indagato era l’avvocato (OMISSIS), cioe’ un soggetto con cui l’imputato non ebbe formalmente contatti;
b) al fatto che gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), cioe’ i soggetti con cui (OMISSIS) ebbe contatti, sapessero gia’ della esistenza delle microspia all’interno dello studio;
c) alla circostanza che l’avvocato (OMISSIS), cioe’ il soggetto che porto’ (OMISSIS) nella sua stanza, sapesse non solo della presenza della microspia, ma anche dl luogo in cui questa si trovava;
d) al contenuto della deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che, nel corso del dibattimento, aveva circoscritto la presenza di (OMISSIS) all’interno di quella stanza non in alcuni minuti, come sostenuto dalla Corte di appello, ma in quindici secondi.
Tali dati, su cui la Corte di appello ha fornito una motivazione obiettivamente sbrigativa, assumono rilevante valenza perche’ potenzialmente in grado di disarticolare il ragionamento probatorio da cui si e’ fatta conseguire la prova della condotta oggettiva di favoreggiamento che, secondo i giudici di merito, sarebbe consistita nella individuazione della microspia e del posto in cui questa era collocata.
La motivazione della sentenza e’ instabile perche’, al fine di attribuire rilievo penale alla condotta in concreto posta in essere dall’imputato, valorizza un dato, quello del tempo in cui (OMISSIS) si sarebbe fermato nella stanza dell’avvocato, che, a sua volta, e’ instabile, perche’ affermato senza tenere conto dei rilievi difensivi ancorati a solidi profili fattuali.
La giurisprudenza di legittimita’ ha in molteplici occasioni evidenziato come la condotta del reato di favoreggiamento personale, che e’ un reato di pericolo, deve consistere in un’attivita’ che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia cioe’ provocato una negativa alterazione – quale che sia – del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, (OMISSIS), Rv. 264125, intervenuta in sede cautelare proprio sui fatti oggetto del processo; Sez. 6, n. 9415 del 10/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 2004, Brugellis, Rv. 228257; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv.262799).
Ai fini della configurazione del reato e della idoneita’ della condotta e’ necessario verificare la consistenza dell’aiuto fornito, il senso della condotta rispetto alla sua capacita’ di sviare l’attivita’ investigativa ovvero di turbare quella di ricerca e acquisizione della prova.
Il reato puo’ essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 217108), mentre non e’ necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneita’ della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251649).
31.6. Nel caso in esame, le risultanze dibattimentali avevano modificato in modo significativo la piattaforma indiziaria presa in considerazione in sede cautelare dalla Corte di cassazione, e prospettavano rilevanti questioni che imponevano di considerare, innanzitutto, come (OMISSIS) non avesse compiuto “una minuziosa e ripetuta ispezione effettuata all’interno degli uffici dello studio legale per “bonificarlo” da un congegno elettronico idoneo alla registrazione delle conversazioni che vi erano” (questo il dato fattuale preso in considerazione dalla Corte di cassazione in sede cautelare e richiamato testualmente ed in modo acritico dalla Corte di appello), essendo stato il suo intervento limitato a pochi secondi.
Andava inoltre considerato che l’imputato non aveva affatto provocato una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso, essendosi invece limitato a confermare un fatto gia’ noto, senza modificare lo stato dei luoghi ne’ “bonificare” alcunche’ e non avesse neppure compiuto alcuna attivita’ di individuazione del posto in cui era collocata la microspia, perche’ detto luogo era gia’ noto all’avvocato (OMISSIS), che lo indico’ al ricorrente.
31.7. La Corte di appello ha argomentato ignorando tali temi, limitandosi a riproporre la trama argomentativa che aveva ricevuto in sede cautelare l’avallo della Corte di cassazione ed ad affermare in maniera assertiva che la condotta avesse una “indubbia ed oggettiva finalita’ elusiva delle indagini”, senza tuttavia nemmeno spiegare perche’ (OMISSIS), che in quel momento era sottoposto ad indagini per concorso esterno in associazione mafiosa e per altri gravi reati, dovesse necessariamente sapere che quella microspia non fosse funzionale ad accertare fatti che potessero direttamente interessarlo; sul punto la Corte di appello si e’ limitata a ritenere che (OMISSIS), in ragione del suo spessore criminale, dovesse “certamente” essere informato che “il giudice non puo’ ricercare le tracce di reati presso gli studi dei difensori degli indagati” (cosi’ a pag. 332 la sentenza impugnata).
Il vizio della sentenza attiene a temi fondanti che svuotano di valenza anche in senso prospettico – il quadro accusatorio; ne deriva che sul capo in questione la sentenza deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
IV. I reati associativi.
I. La questione dell’associazione mafiosa nella giurisprudenza.
1. Premessa.
Le questioni poste nelle sentenze di merito e nei motivi di ricorso rendono opportuno premettere quali siano i principi applicabili nella vicenda in esame.
Il tema e’ quello del se ed a quali condizioni sia configurabile il reato di associazione di tipo mafioso in realta’ territoriali sempre piu’ distanti da quelle che hanno storicamente ispirato l’introduzione della fattispecie criminosa.
La scelta del legislatore del 1982 di costruire il reato previsto dall’articolo 416 bis c.p., facendo riferimento ad un modello specifico (quello della c.d. mafia tradizionale, radicata in determinate zone geograficamente note) non consente, naturalmente, di ritenere che il reato sia configurabile solo nelle realta’ criminali prese in considerazione dal legislatore nella descrizione del modello.
Il dato letterale della norma e’ chiaro: da una parte, viene descritta una tipicita’ gia’ nota perche’ derivante da contesti criminali conosciuti – la mafia siciliana -, dall’altra, e’ tratteggiato un modello fluido a cui e’ possibile attingere ogni qual volta si sia in presenza di una criminalita’ organizzata che, per caratteristiche strutturali e, come si dira’, per il metodo impiegato nel suo agire, sia in grado di sprigionare qualitativamente una carica offensiva del tipo di quella caratterizzante i contesti gia’ noti.
L’articolo 416 bis c.p., u.c., consente di applicare le disposizioni contenute nei commi precedenti oltre che alla camorra ed alla ‘ndrangheta, anche “alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
La esportabilita’ del modello a realta’ criminali diverse rispetto a quelle che hanno ispirato l’introduzione del reato presuppone anche la consapevolezza della evoluzione delle modalita’ operative delle associazioni criminali e, dunque, in tal senso si e’ avvertita l’esigenza di interpretare non in senso statico gli elementi di struttura della fattispecie ed, in particolare, quelli del c.d. “metodo mafioso” e dell’assoggettamento omertoso, tipizzati dall’articolo 416-bis c.p., comma 3: una situazione dialettica, inevitabilmente in movimento, fra “diritto legislativo” e “diritto giurisprudenziale”, che, tuttavia, e’ utile evidenziarlo subito, non puo’ giungere a piegare le esigenze di tassativita’ della fattispecie e la prevedibilita’ delle decisioni ad esigenze di semplificazioni probatorie ed a necessita’ di andare al “cuore” sostanziale di intricate vicende.
2. L’associazione mafiosa come reato associativo.
L’associazione mafiosa non e’ un reato associativo “puro”, che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omerta’ per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma.
La questione, come e’ noto, attiene alla interpretazione del dato normativo “si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo”.
Si tratta di una espressione che rende esplicita la necessita’ che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso; occorre che il sodalizio “dimostri” di possedere detta forza e di essersene avvalso.
Non e’ in discussione la natura di reato di pericolo del delitto in esame, in qualche occasione utilizzata per piegare il dato letterale della norma ad opzioni interpretative diverse.
Tuttavia, affermare che il reato di associazione di stampo mafioso sia un reato di pericolo, non significa che “per l’integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, configurato dal legislatore quale “reato di pericolo” e’ sufficiente che il gruppo criminale sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omerta’” (cosi’, in giurisprudenza, Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio; nello stesso senso, Sez. 5, n. 38412 del 25/06/2003, Di Donna, Rv. 227361; Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003, Peluso, Rv. 227994).
Il reato di associazione di tipo mafioso e’ un reato di pericolo perche’ la esistenza dell’associazione pone in pericolo l’ordine pubblico, l’ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica ed altri interessi ancora ma, come e’ stato rilevato, cio’ non consente affatto di ritenere che gli elementi costitutivi della fattispecie possano anche eventualmente manifestarsi, ovvero che, probabilmente, potrebbero manifestarsi, forse, se necessario, in futuro.
In tal senso devono essere riviste le affermazioni secondo cui con l’articolo 416 bis c.p., si incriminerebbero le mere potenzialita’, per quanto serie, di un futuro uso del metodo mafioso.
Si e’ osservato che, diversamente dall’associazione per delinquere semplice, l’associazione mafiosa non e’ strutturata sulle “intenzioni”, ma su una rete di effettive derivazioni causali.
Dunque, non un’associazione per delinquere, ma un’associazione che delinque; il metodo mafioso costituisce il mezzo, lo strumento, il modo con cui l’associazione persegue gli scopi indicati dalla norma e per tale ragione e’ necessaria, sempre, la sua concreta manifestazione esterna.
Si e’ sottolineato che l’associazione mafiosa esiste se il sodalizio possiede – e i sodali sfruttano – un “prestigio criminale” derivante dal vincolo associativo e “da una pregressa consuetudine di violenza, che consente di infiltrarsi, sfruttando una succubanza “diffusa” e limitandosi se del caso a “lanciare avvertimenti anche simbolici o indiretti”, in ambiti politici, amministrativi, imprenditoriali: in tutti quei luoghi e contesti, insomma, dove e’ possibile trarre e moltiplicare profitti economici agendo in maniera “organizzata”.
Si tratta di un’opzione interpretativa coerente, da una parte, con lo sviluppo dei lavori parlamentari, che, partendo da una originaria proposta che prevedeva un reato meramente associativo, giunsero all’attuale norma, incentrata sull’uso dell’indicativo “si avvalgono”, e, dall’altra, con i principi costituzionali di materialita’ e tassativita’ della fattispecie di cui all’articolo 25 Cost..
In tal senso si pone la giurisprudenza maggioritaria, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di cui all’articolo 416-bis c.p., occorre che l’associazione abbia conseguito in concreto, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacita’ di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva (tra le altre, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656; Sez. 2, n. 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254031; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268676; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, 269043; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264623).
La capacita’ intimidatrice del metodo mafioso “deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno. Non puo’ essere limitata ad una mera potenzialita’ astratta; deve, piuttosto, trovare conforto in elementi oggettivi che possano consentire all’interprete di affermare che l’azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare – per l’assoggettamento e l’omerta’ provocate e correlate alle concrete iniziative illecite poste in essere – l’ambiente territoriale economico, sociale, politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l’ordinato assetto (…). Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua “esteriorizzazione” quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine “avvalersi”; esteriorizzazione che puo’ avere le piu’ diverse manifestazioni purche’ si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o piu’ soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell’affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell’esistenza della prova del metodo mafioso” (cosi’, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, cit.).
Cio’ che e’ essenziale e’ che la fonte della forza di intimidazione derivi dall’associazione, cioe’ dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e non dal prestigio criminale del singolo associato.
La fama criminale e’ quella impersonale del gruppo; un’associazione per delinquere che tra i suoi partecipi o tra i suoi capi annoveri un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa, per cio’ solo, un’associazione di tipo mafioso.
La Corte di cassazione ha in piu’ occasioni affermato che “a qualificare o ad escludere la configurabilita’ di un’associazione di tipo mafioso e’ essenziale anzitutto che questa si avvalga o meno della forza di pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso nel senso che, anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati gli autori delle singole manifestazioni di minaccia o di danno, resterebbe pur sempre l’incombente pericolo del permanere della societa’ criminale costituita anche da altri affiliati rimasti liberi” (Sez. 1, n. 6330 del 11/10/1986, Musacco, Rv. 176087; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, Marnaro, Rv. 228479 secondo cui “e’ l’associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacita’ di sopraffazione”; nello stesso senso, Sez. 6, n. 2812 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537; Sez. 5, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753; Sez. 1, n. 22242 del 16/05/2011, Baratto, Rv. 250704).
L’associazione e’ mafiosa se il suo prestigio criminale del gruppo resta intatto anche nel caso in cui siano isolati e sterilizzati i personaggi dotati di fama criminale personale.
La “forza d’intimidazione del vincolo associativo” determina come proiezione esterna “assoggettamento e omerta’” nei contesti ove opera il sodalizio.
Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la condizione di assoggettamento e di omerta’ correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso deve essere, come si dira’, sufficientemente diffusa, anche se non generale, e puo’ derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia comune la convinzione che la collaborazione con l’autorita’ giudiziaria non impedira’ ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell’organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi. (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258637; Sez. 6 del 13 dicembre 1995, Abo El Nga Mohamed).
Il profilo relativo alla necessita’ che la capacita’ intimidatrice sia esternata, obiettivamente percepita ed attuale si distingue da quello relativo alle modalita’ con cui tale capacita’ si manifesta.
Non e’ condivisibile la tesi secondo cui sarebbe sempre necessario il compimento di atti associativi integranti gli estremi della violenza o minaccia, almeno in forma tentata, quale riflesso empirico dell’avvalimento del metodo mafioso.
Si tratta di una impostazione che, come ha evidenziato anche la dottrina, per un verso, “chiede troppo” perche’ mal si adatta a tutti i casi in cui il sodalizio e’ riconosciuto “all’esterno come talmente potente da consentire ai suoi membri di avvalersi della sua forza di intimidazione senza neanche ricorrere alla soglia minima della minaccia penalmente rilevante”, e, dall’altra, chiede “troppo poco” perche’ rischia di ritenere configurabile un’associazione mafiosa e la necessaria capacita’ di intimidazione anche “nei casi in cui perfino ripetuti atti di violenza e minaccia possono ben costituire, al contrario, il sintomo di una forza di intimidazione ancora non sufficientemente collaudata, ossia di per se’ non ancora in grado di piegare la volonta’ dei terzi”.
La necessita’ di esteriorizzazione della capacita’ di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell’associazione e dei singoli partecipi; la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono solo un modo, uno strumento – eventuale, possibile, come altri – con cui quella forza di intimidazione puo’ manifestarsi, ben potendo quest’ultima esternarsi anche con il compimento di atti non violenti, ma pur sempre espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorieta’ del vincolo associativo.
In tal senso, si afferma in giurisprudenza, che il ricorso alla violenza o alla minaccia non costituisce una modalita’ con cui puntualmente debba manifestarsi all’esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, “piu’ che l’effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell’associazione che, per la sua fama negativa e per la capacita’ di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere” (in tal senso, Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000, Frasca, Rv. 215965; Sez. 6, n. 31461 del 07/06/2004, Foriglio, Rv. 230019; Sez. 1, n. 34974 del 10/07/2007, Brusca, Rv. 237619; Sez. 6, n. 34874 del 15/07/2015, Paletta, Rv. 264647).
In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice puo’ essere desunta da circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacita’ attuale dell’associazione di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettivita’, o parte di essa – come si dira’ – abbia della efficienza del gruppo criminale nell’esercizio della coercizione fisica (Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011 Baratto, Rv. 250704; Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, Marinaro, Rv. 228479; nell’enunciare questo principio la Corte ha precisato che le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggiamenti omertosi conseguono, piu’ che a singoli atti di sopraffazione, al c.d. prestigio criminale dell’associazione che, per la sua fama negativa e per la capacita’ di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si e’ accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo).
La forza di intimidazione pero’ deve essere manifestata e percepita.
Il tema ha una dimensione fattuale e probatoria.
Si tratta di profili che devono essere accertati sul piano processuale “caso per caso”: la forza di intimidazione puo’ essere manifestata, come detto, in qualunque modo, e quindi anche con una richiesta, che, per circostanze soggettive od oggettive, riveli una forma di minaccia proveniente dall’associazione, con un comportamento con cui un soggetto, noto per essere riferibile ad un gruppo mafioso, “si fa avanti”, anche con il semplice silenzio o con un gesto solo apparentemente amichevole.
Una fattispecie, quella prevista dall’articolo 416 bis c.p., che si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirico ed accertamento probatorio, tra tipicita’ e contesti mutevoli; una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni “nuove” ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano capaci di “studiare” le nuove forme di criminalita’ organizzata, formate, rispettivamente, da stranieri ovvero da associazioni che si sono manifestate nel nord Italia come emanazione, spesso “silente”, di sodalizi fortemente radicati nelle regioni meridionali, di “nuove mafie”.
3. La c.d. “riduzione di scala” dell’operativita’ e dell’accertamento della fattispecie.
In tale contesto, la giurisprudenza sulle c.d. mafie straniere ha svolto un ruolo importante sotto uno specifico profilo: si e’ chiarito infatti che l’associazione mafiosa non deve necessariamente avere un’organizzazione tentacolare, in grado di controllare un determinato territorio, inteso nella sua dimensione spaziale totalitaria, nella dimensione soggettiva sistemica.
Si e’ compreso che l’associazione di stampo mafioso puo’ sussistere anche se si e’ in presenza di realta’ strutturalmente modeste (le “mafie piccole”), che esercitano la propria forza di intimidazione in modo oggettivamente limitato cioe’ in zone territorialmente circoscritte ed in ambiti di quote di attivita’ – ovvero soggettivamente parziale – cioe’ solo su alcune categorie di soggetti.
Si tratta di un tema e di una giurisprudenza che si sono prestati alla elaborazione di “sottotipi applicati” della norma incriminatrice.
Cosi’, in tema di c.d. mafia cinese, si e’ detto che “il reato previsto dall’articolo 416 bis c.p., e’ integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio, hanno la finalita’ di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e di omerta’ delle vittime” (Sez. 6, n. 35914 del 04/10/2001, Hsiang, Rv. 221245); con riferimento alla c.d. “mafia nigeriana” e alla “Brigada romena” si e’ affermato che il reato di associazione di tipo mafioso, configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, e’ integrato quando la “mafia straniera”, pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la finalita’ di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti ad una determinata comunita’, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione ed omerta’ delle vittime (cosi’, Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee, Rv. 269747 e Sez. 6, n. 43898 dell’8/06/2018, R., Rv. 274231; in senso analogo, Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376, con riferimento alla “Vor v’zacone” di origine moldava attiva tra il Veneto e l’Emilia).
Dette sentenze non hanno posto in discussione la necessita’ che la forza di intimidazione sia manifestata in concreto, e non solo in via “potenziale”, ma hanno conformato ed adeguato la elaborazione giurisprudenziale consolidata al “nuovo” fenomeno, “lavorando” sull’oggetto del controllo, sulla dimensione soggettiva dei controllati, sulla possibilita’ di controllare una porzione dello spazio territoriale ovvero solo di alcune delle attivita’, anche lecite.
Da un controllo completo del territorio, delle attivita’ e dei soggetti che su di esso operano, ad un “assoggettamento intimidatorio di ben piu’ delimitate proporzioni, riservato per solito agli appartenenti alla stessa comunita’ etnica di provenienza o comunque a determinati ambiti di attivita’ (…) in specifiche aree urbane o rotte illegali”.
Si e’ trattato di una elaborazione che ha contestualizzato e relativizzato la nozione stessa di mafiosita’, che, superando il contesto della c.d. “mafia storica”, e’ capace di porsi in relazione con le peculiarieta’ dello specifico fenomeno criminale, con le condizioni socio-culturali dei destinatari, con le peculiarita’ dei territori, delle attivita’ controllate ed in ragione delle quali la forza di intimidazione si manifesta.
Cio’ che conta non e’ la dimensione del radicamento, la sua estensione, ma il “fatto” che il gruppo abbia comunque “raggiunto” una evoluzione ed una reputazione criminale, propria o per derivazione; cio’ che conta – ripetono le sentenze – non e’ tanto il numero delle persone assoggettate, quanto, piuttosto, la “diffusivita’” del fenomeno, cioe’ la capacita’ dell’associazione di condizionare, attraverso il metodo, un numero non determinato di soggetti, pur nei limiti in cui il sodalizio si muove.
Non basta che il sodalizio criminale si fondi su precise regole interne, su rigidi e anche violenti protocolli interni, tali da esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare, ma occorre un elemento ulteriore costituito dal metodo mafioso, seguito dall’associazione per la realizzazione del programma associativo nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l’attivita’ delittuosa (cfr. Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone, Rv. 216633).
In senso simmetrico si pone il principio espresso in sede cautelare nel presente procedimento secondo cui “ai fini della configurabilita’ del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo puo’ essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumita’ personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale” (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, (OMISSIS), Rv. 264126).
La legalita’ delle operazioni di “riduzione della scala” del reato di cui all’articolo 416 bis c.p., derivanti dalla necessita’ di adeguamento dei requisiti strutturali “storici” del reato al fine di “legare” ed “esportare” il modello in contesti diversi da quelli in cui si sono sviluppate le c.d. mafie tradizionali, si correla tuttavia con la dimensione probatoria e di rigoroso accertamento dei fatti che, soli, possono scongiurare il rischio di una “bagatellizzazione” del reato di associazione di tipo mafioso e di una non consentita valorizzazione di un “metodo anticipato”, ridotto, presunto.
La c.d. “riduzione della scala”, di cui si e’ detto, non esonera e non consente scorciatoie probatorie.
4. Le mafie delocalizzate e le “nuove” mafie.
Le considerazioni formulate assumono rilievo in relazione al tema delle c.d. mafie delocalizzate e, come nel caso di specie, alle “nuove mafie”; la questione attiene al se e come i requisiti di tipicita’ della fattispecie debbano conformarsi davanti a fenomeni criminali come quelli indicati.
Il tema e’ stato sviluppato innanzitutto per le organizzazioni criminali formate da soggetti, emigrati nelle regioni settentrionali o in altri Stati, ma comunque “legate” alle associazioni mafiose tradizionali.
Come evidenziato nel provvedimento con cui, ai sensi dell’articolo 172 disp. att. c.p.p., e’ stata disposta la restituzione degli atti alla Sezione della Corte che, ritenendo sussistente un contrasto giurisprudenziale sul tema, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, il problema sembra non porsi in tutti i casi in cui il nuovo aggregato costituisca una struttura autonoma ed originale che si proponga di adottare la medesima metodica delinquenziale delle “mafie storiche”, atteso che in tali casi “e’ necessario accertare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all’articolo 416 bis c.p., e, dunque, l’esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell’ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omerta’” (cosi’, decreto del 23 luglio 2019 del Presidente Aggiunto della Corte di cassazione).
Piu’ controversi sono invece i casi in cui il sodalizio e’ una mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza da essa o, comunque, in collegamento funzionale con la “casa madre”.
Si discute se la “cellula”, cioe’ il gruppo derivato, debba esplicitare in concreto ed in termini di attualita’ nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacita’ di intimidazione (in tal senso Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, dep. 2020, Albanese; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043, secondo cui ai fini della configurabilita’ della natura mafiosa della diramazione di un’associazione di cui all’articolo 416-bis c.p., costituita fuori dal territorio di origine di quest’ultima, e’ necessario che l’articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile, e in conseguenza ha annullato la sentenza che aveva qualificato una organizzazione operante in (OMISSIS) come mafiosa – la c.d. locale di (OMISSIS) -, in assenza di prova dell’esternazione in loco della metodologia mafiosa e sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti della ‘ndrangheta calabrese e dell’adozione dei rituali tipici di quest’ultima; conformi sono anche Sez. 1, n. 13143 del 09/03/2017, Nesci D.; Sez. 6, n. 22546 dell’11/04/2018, Rullo; Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403; Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262398; Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv. 264120; Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037) ovvero sia sufficiente accertare il solo collegamento tra la “cellula” delocalizzata e la “casa madre”, nonche’ la mutuazione da parte della prima delle caratteristiche di quest’ultima per “ritenere sussistente il pericolo presunto per l’ordine pubblico”, che connota una associazione di tipo mafioso, anche in ragione della c.d. “riserva di violenza”.
Secondo una impostazione giurisprudenziale, infatti, il reato sarebbe configurabile anche nel caso in cui la c.d. cellula non manifesti sul territorio “nuovo” di insediamento il metodo mafioso e la fama criminale della casa madre da cui essa deriva; il reato sussisterebbe in presenza della sola prova “dell’essere cellula” – cioe’ con la sola prova di essere la cellula una diramazione di una consorteria mafiosa tradizionale – perche’ cio’ espliciterebbe di per se’ l’esistenza di una capacita’ potenziale di sprigionare una forza intimidatrice, idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed omerta’ quanti vengano a contatto con essa (Sez. 2, n. 29850 del 18/05/2017, Barranca; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, Nesci; Rv. 274138; Sez. 5, n. 31666 del 3/03/2015, Bandiera; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290).
Si tratta di una impostazione che sembra escludere la necessita’ della esteriorizzazione della forza intimidatrice per valorizzare il dato dalla sua “esistenza in potenza” (Sez. 2, n. 4304 dell’11/01/2012 Romeo, in cui “la forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso della “locale” della ‘ndrangheta sono stati tratti: a) dai rituali attraverso cui avviene l’affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all’interno dell’associazione mafiosa, b) dalla vita sociale interna dell’associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione e’ ricollegata irrogazione di sanzioni; si assume che “nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalita’ della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalita’ della consorteria mafiosa”).
Si e’ affermato che per qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale e’ necessaria la capacita’ potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volonta’ di quanti vengano in contatto con gli affiliati all’organismo criminale (Sez. 1, n. 5888 del 10/01/2012, Garcea, Rv. 252418).
Una impostazione efficacemente esposta anche da Sez. 2, n. 24851 del 04/03/2017, Garcea, Rv. 270442 secondo cui “il tenore dell’articolo 416 bis c.p., u.c., con riferimento a camorra, ‘ndrangheta ed altre associazioni che perseguono scopi corrispondenti a quelli indicati dalla norma richiama l’uso della forza intimidatrice del vincolo, ma senza menzionarne gli effetti in termini di assoggettamento e omerta’. L’assenza di riferimenti alle ricadute in termini di stringente condizionamento delle aree di insediamento non puo’ ritenersi casuale e ascrivibile a un impreciso richiamo degli elementi strutturali del comma 3, giacche’ la portata estensiva della disposizione non solo alla camorra, alla ‘ndrangheta ma anche alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, induce ad optare per un consapevole affrancamento da un elemento di fattispecie ritagliato sulla specificita’ della mafia siciliana, paradigma del precipitato storico della norma. A cio’ consegue che l’esternazione del metodo in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie atipiche non debba essere parametrata in termini giuridicamente necessitati alla valutazione dell’impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale. Ne’ simile interpretazione si presta ad essere tacciata di irragionevolezza, giacche’ la condizione di assoggettamento e di omerta’ costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa (storicamente ricorrente ma non causalmente obbligato) e la permeabilita’ del contesto sociale all’uso strumentale dell’intimidazione mafiosa e’ una variabile fortemente condizionata – in tempi recenti anche nelle stesse aree originarie del fenomeno – dai settori d’interesse malavitoso, dal piu’ o meno spiccato senso civico e dallo sviluppo di un adeguato senso della legalita’ che portano ad un inevitabile scollamento tra l’obiettiva espressione intimidatoria dell’associazione e la concreta penetrazione sociale sicche’ il postulato di una necessaria incisione della realta’ in termini macroscopici non appare rispondente ai parametri di concreta offensivita’ della fattispecie”.
Dunque, ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., u.c., per le c.d. locali, ma anche per le “nuove mafie”, non sarebbe richiesta una concreta manifestazione della capacita’ di intimidazione del sodalizio – cioe’ del metodo mafioso – tale da produrre assoggettamento omertoso.
4.1. Si tratta di opzioni interpretative che non possono essere condivise e che, se recepite, lascerebbero sullo sfondo rilevanti questioni insolute e dubbi di legittimita’ costituzionale.
Sotto un primo profilo, quella in esame e’ una questione che risente della tendenza a sovrapporre il tema relativo alla necessita’ che anche la c.d. “locale” manifesti, in concreto, sul territorio “conquistato”, la capacita’ di intimidazione del suo agire, con quello del modo, delle forme, con cui detta capacita’ possa essere manifestata ed avvertita.
In tal senso, assumono rilievo paradigmatico le considerazioni di Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753, in cui la Corte ha affermato, nell’ambito di una articolata motivazione, che, in forza del collegamento con la sede centrale, la struttura delocalizzata si fa apprezzare per intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione che, appunto, non puo’ essere presunta in forza di dati meramente esteriori, fossero anche i medesimi moduli organizzativi sul territorio, dovendo piuttosto essere inverata “dall’avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento”.
In forza di questa caratteristica – si e’ detto – le articolazioni delocalizzate rientrano nell’ambito operativo dell’articolo 416 bis c.p., perche’ “sono capaci di avvalersi” (cosi’ testualmente la motivazione) – di una forza di intimidazione intrinseca “senza necessita’ di forme di esteriorizzazione eclatante del metodo mafioso e della forza di intimidazione”.
In realta’, anche per le c.d. diramazioni locali, cioe’ per le cellule di derivazione da mafie storiche, vale il principio per cui, in tanto il reato previsto dall’articolo 416 bis c.p., e’ configurabile, in quanto la “cellula” abbia gia’ conseguito, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacita’ di intimidazione esteriormente riconoscibile, una fama criminale riconosciuta che produce un assoggettamento e che, tuttavia, puo’ essere manifestata anche con il compimento di atti non violenti e non di minaccia, che pero’ richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio e che in quanto tali siano avvertiti.
La manifestazione della capacita’ di intimidazione deve esserci; puo’ essere provata sul piano processuale da ogni circostanza obiettiva idonea a dimostrare la capacita’ attuale dell’associazione di incutere timore e la generale percezione della efficienza del gruppo criminale.
Non e’ sufficiente che la c.d. locale abbia moduli organizzativi, regole e rituali uguali a quelli della associazione da cui deriva (ad esempio la ‘ndrangheta), ma e’ necessario che il “nuovo territorio”, ovvero i soggetti del nuovo territorio che con il gruppo si relazionano, capiscano che il proprio “interlocutore” e’ l’associazione mafiosa; e’ necessario che la cellula spenda, con qualunque forma, la fama criminale del gruppo di derivazione, faccia cioe’ capire, con qualunque modo, di essere l’associazione mafiosa, non essendo sufficiente che “possa farlo capire” e che cio’ possa, se necessario, essere avvertito.
Sotto altro profilo, l’opzione interpretativa recepita da parte della giurisprudenza, che, come detto, valorizza sul piano giuridico – direttamente o implicitamente – il dato testuale dell’articolo 416 bis c.p., u.c., non puo’ essere condiviso perche’, a voler ragionare in tal modo, il delitto di associazione di tipo mafioso sarebbe un delitto a geometria variabile, a struttura mobile, con una tipicita’ mutevole a seconda che si tratti di un’associazione “storica”, ovvero una diramazione di essa che operi in un’altra parte del territorio, ovvero, ancora, una delle “altre associazioni” di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 8; in tali ultimi due ipotesi, sostanzialmente, non sarebbe necessario che la capacita’ di intimidazione, manifestandosi in concreto, generi assoggettamento e omerta’.
In maniera condivisibile si e’ fatto notare che quella in esame e’ “una interpretazione fondata, da una parte, sull’assunto secondo cui, dimostrando il collegamento con la cellula madre si arriva a ritenere provata l’importazione della forza intimidatrice, e, dall’altra, da una tendente svalutazione del dato dell’assoggettamento omertoso, del dato del “timore percepito” dai consociati, storicamente considerato come uno dei parametri per la valutazione della effettivita’ della carica”.
Un ragionamento giuridico, quello recepito dall’indirizzo giurisprudenziale descritto, che adombra una frattura, una scissione tra l’esistenza del reato e la necessaria manifestazione e percezione dell’agire mafioso; un’associazione mafiosa che, in alcuni casi, a determinate condizioni e latitudini, puo’ prescindere: a) dal fatto che il suo agire, la sua capacita’ intimidatoria, il suo metodo sia in concreto manifestato e avvertito; b) dagli effetti psicologici del metodo mafioso, ed, in buona sostanza, dall’assoggettamento omertoso nel contesto, anche soggettivamente o oggettivamente ridotto, in cui l’associazione opera.
Una impostazione secondo cui alle c.d. locali dovrebbe applicarsi una norma,
quella di cui all’ultimo comma 416 bis c.p., dettata in realta’ per le “altre associazioni, comunque localmente denominate” e non anche per le “cellule locali” di un’unica associazione mafiosa.
A voler ragione diversamente si dovrebbe ipotizzare che, rispetto ad associazioni mafiose come la camorra e la ‘ndrangheta, la struttura dello stesso reato sarebbe mutevole a seconda che l’associazione operi solo nel territorio in cui si e’ costituita ovvero in un’altra regione o, comunque, in un’altra parte del territorio o in un’altra nazione.
Una tipicita’ piu’ robusta in alcuni casi e meno in altri rispetto alla stessa associazione mafiosa.
4.2. Considerazioni simili valgono anche per le nuove “altre” associazioni, come quella contestata nel presente processo, per le quali pure e’ necessario, ai fini della esistenza del delitto, che il gruppo manifesti la propria capacita di intimidazione, la propria fama criminale – non quella di un singolo associato – e che detta capacita’ produca assoggettamento omertoso, seppur nel senso in precedenza indicato.
Diversamente ragionando, non sarebbero chiari innanzitutto i criteri con cui dovrebbero essere individuate le “altre” associazioni, in relazione alle quali sarebbe sufficiente una tipicita’ diversa e minore.
Esistono associazioni mafiose, accertate nel corso del tempo con numerose sentenze divenute irrevocabili, che operano in diversi territori ed in diverse regioni dello Stato (ad esempio, quella denominata “Sacra Corona Unita)”, che, tecnicamente, sono “altre associazioni” rispetto a quelle indicate nell’articolo 416 bis c.p., u.c., e rispetto alle quali, tuttavia, non si dubita della necessita’ che, ai fini della configurabilita’ del delitto in esame, debbano sussistere tutti i requisiti tipici descritti dalla norma incriminatrice.
Prescindere dalla necessita’ che tutte le associazioni mafiose manifestino la propria capacita’ di intimidazione e determinino assoggettamento omertoso, significa costruire in modo dicotomico la tipicita’ della stessa fattispecie incriminatrice; un’opzione interpretativa che non pare esente da dubbi di legittimita’ costituzionale, sotto il profilo del principio di tassativita’ e determinatezza.
Sotto ulteriore profilo, si e’ notato, che, ove si accogliesse l’opzione interpretativa di cui si e’ detto, ci si troverebbe in presenza di un’associazione mafiosa che, pur essendo “minore” – in quanto depurata da alcuni elementi di struttura – e, dunque, caratterizzata da una minore offensivita’, sarebbe tuttavia sanzionata con la medesima pena riservata alle mafie tradizionali.
Soggetti partecipi ad associazioni mafiose diversamente tipiche e diversamente caratterizzate dovrebbero essere sottoposti allo stesso trattamento sanzionatorio.
Ne’ sarebbe chiaro, si sottolinea in modo condivisibile, come dovrebbe accertarsi sul piano probatorio la volonta’ di una delle “altre” associazioni mafiose di infiltrarsi un determinato settore, ove si dovesse prescindere dagli elementi in questione e, dunque, dalla verifica dell’assoggettamento omertoso e dall’impatto dell’agire mafioso sui soggetti che in quel settore operano.
5. Considerazioni conclusive.
Alla luce della ricostruzione compiuta e’ utile riportare alcune considerazioni conclusive:
L’associazione mafiosa non e’ un reato associativo “puro” e per la configurazione del reato di cui all’articolo 416-bis c.p. e’ necessario che il gruppo abbia fatto un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice “dolo” di farvi ricorso o la mera probabilita’ di farvi ricorso: occorre che il sodalizio dimostri di possedere detta forza e di essersene avvalso.
Ai fini della esistenza del reato di associazione di stampo mafioso e’ necessario che la forza di intimidazione derivi dall’associazione in se’ e non dal prestigio criminale del singolo associato, nel senso che, anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati i singoli associati, anche quelli dotati di rilevante personale fama criminale, nondimeno l’associazione manterrebbe la propria fama criminale.
Il profilo relativo alla necessita’ che la capacita’ di intimidazione del sodalizio sia manifestata, obiettivamente percepita ed attuale si distingue da quello riguardante le modalita’ con cui tale capacita’ e’ esteriorizzata; la forza di intimidazione puo’ manifestarsi in qualunque modo, anche in assenza di atti di intimidazione, e la prova di essa deve essere accertata in concreto, potendo rilevare a tal fine qualsiasi circostanza obiettiva idonea a dimostrarla.
Il delitto previsto dall’articolo 416-bis c.p. puo’ sussistere anche in presenza di realta’ criminali strutturalmente modeste che esercitino la propria forza di intimidazione in modo oggettivamente limitato ovvero soggettivamente parziale, cioe’ solo su alcune categorie di soggetti; la norma incriminatrice tuttavia mantiene la sua tipicita’ anche in presenza di c.d. “sottotipi applicati”, nel senso che anche in dette ipotesi e’ necessario che la capacita’ di intimidazione sia in concreto manifestata all’esterno e produca assoggettamento omertoso, non essendo sufficiente che l’associazione si fondi su precise regole interne, su rigidi e anche violenti protocolli solo interni, anche se in grado da esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare.
Anche nel caso di organizzazioni criminali che costituiscono una articolazione territoriale di associazioni mafiose tradizionali, in quanto legate da un rapporto di dipendenza da esse o che, comunque, siano in collegamento funzionale con la “casa madre”, ai fini della configurabilita’ del reato non e’ sufficiente la sola prova dell’essere cellula di una associazione tradizionale, ma e’ necessario anche in tal caso che l’articolazione manifesti sul “nuovo” territorio la propria capacita’ di intimidazione e che da essa derivi assoggettamento omertoso.
Anche per le c.d. “nuove mafie”, e’ necessario che il gruppo manifesti la propria capacita’ di intimidazione, la propria – non quella del singolo associato -fama criminale e che da detta capacita’ produca assoggettamento omertoso, seppur nel senso in precedenza indicato.
La tipicita’ della fattispecie associativa mafiosa e’ sempre la stessa, anche per le c.d. nuove mafie, di cui all’articolo 416 bis c.p., u.c., piccole o grandi che siano.
II. L’associazione contestata nel presente procedimento.
1. L’ipotesi dell’unica associazione mafiosa.
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Come si e’ gia’ detto, a fronte della contestazione nel primo decreto di giudizio immediato del reato di associazione mafiosa di cui al capo 1 (con identica contestazione al capo 22 del secondo decreto per un ulteriore concorrente) il Tribunale aveva riqualificato tali reati ai sensi dell’articolo 416 c.p., e ritenuto la sussistenza di due diverse associazioni, escludendo sia l’aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, convertito nella L. n. 203 del 1991, sia quella di cui all’articolo 629 c.p., articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, in relazione ai reati contestati ai capi da 2 a 7 del primo decreto.
La Corte di Appello, invece, in accoglimento degli appelli del Procuratore presso il Tribunale e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha ritenuto che l’associazione fosse unica e di stampo mafioso, ritenendo sussistere per vari dei reati fine le aggravanti di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ed all’articolo 629 c.p., e articolo 628 c.p., comma 3, n. 3.
Tale conclusione e’ stata raggiunta valutando diversamente una parte delle prove; altre prove, invece, sono state valutate di per se’ in modo conforme al primo giudice, ma, in ragione di un apprezzamento congiunto ed unitario con altri elementi, sono state diversamente apprezzate quanto alla capacita’ dimostrativa dei fatti; nell’ambito della quantita’ di materiale acquisito, e’ stata inoltre compiuta una diversa selezione delle prove ritenute utili.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Tutti i ricorrenti hanno contestato l’accoglimento degli appelli dei pubblici ministeri con la conseguente diversa qualificazione dei fatti, e non anche l’originaria decisione del Tribunale sulla esistenza delle due associazioni semplici.
Questo comporta che oggetto della presente decisione e’ soltanto la correttezza della decisione di riforma in peius della prima condanna, quanto alla sussistenza di una unica associazione ed al suo carattere mafioso, con quanto ne consegue in termini di aggravamento dei reati fine.
Oltre al tema della unicita’/diversita’ di associazioni e mafiosita’, va valutata, per molti dei ricorrenti che sviluppano motivi specifici al riguardo, la questione della partecipazione individuale.
Preliminarmente, va detto che, risultando fondati i motivi di ricorso relativi all’errore di qualificazione della associazione per delinquere quale unica e di stampo mafioso, non verranno considerati i motivi che pongono questioni formali, che dovranno considerarsi assorbiti.
Inoltre, atteso che l’accoglimento tiene conto degli argomenti principali presenti in tutti i motivi di ricorso, non si fara’ riferimento analitico agli stessi se non per quanto riguarda la partecipazione di ciascun ricorrente alla associazione.
1.1. La decisione della Corte di appello di riformare in senso peggiorativo la sentenza del Tribunale e di ritenere esistente un’unica associazione mafiosa richiedeva innanzitutto una motivazione “rafforzata”, in modo non dissimile dalla motivazione richiesta per la sentenza di appello che modifichi una decisione di assoluzione in primo grado.
L’obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare in senso peggiorativo la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria, che di condanna.
E’ nota la risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui per la riforma della sentenza di primo grado, caratterizzata come nella specie da un solido impianto argomentativo, vi e’ l’obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all’assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell’imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l’incompletezza o l’incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 2, 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564).
Una linea interpretativa che e’ stata sviluppata e completata dalla giurisprudenza piu’ recente che ha chiarito come la Corte di appello non puo’ riformare in chiave di condanna la sentenza assolutoria impugnata dl pubblico ministero, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).
Si nota correttamente che una motivazione rafforzata e’ quella che ha una “forza persuasiva superiore”, in grado cioe’ di conferire alla decisione la maggior solidita’ possibile, che presuppone ed impone al giudice una cautela decisionale, cioe’ un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa – per cosi’ dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica.
Fare riferimento ad una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice e’ tenuto a compiere nell’attivita’ di giudizio: tappe segnate direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate.
Dunque, una motivazione “sempre piu’ vincolata nelle sue cadenze”.
Si pone in particolare il tema del se la stessa garanzia debba essere assicurata anche nei casi in cui il pubblico ministero chieda con l’appello una riforma peggiorativa- sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto – non di una sentenza di assoluzione o, piu’ latamente, di proscioglimento, ma di una decisione di condanna, nel senso che chieda la riqualificazione del fatto in un reato piu’ grave rispetto a quello ritenuto dal primo giudice.
In senso positivo sembra orientarsi parte della giurisprudenza della Corte di cassazione almeno nei casi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto derivi da una diversa valutazione delle risultanze probatorie, anche dichiarative (Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis, Rv. 273742, in cui la Corte ha evidenziato che la denunciata reformatio in peius era scaturita unicamente dal difforme indirizzo adottato dai giudici di appello in punto qualificazione giuridica del fatto, rimasto assolutamente immutato nelle sue coordinate storiche e, dunque, in forza di identica valutazione delle risultanze probatorie, anche di tipo orale).
Nello stesso senso, si e’ affermato che la necessita’, per il giudice di appello, di redigere una motivazione “rafforzata” sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell’erroneita’ di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall’uno o dall’altro, ed il vizio a tal fine denunciabile e’ solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).
In senso estensivo pare invece porsi Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019 (OMISSIS), Rv. 277094, che, riprendendo il percorso motivazionale della sentenza delle Sezioni unite “Troise”, ha affermato il principio secondo cui, anche nel caso di riqualificazione in peius del fatto contestato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, il giudice di appello sarebbe tenuto ad una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente.
Al di la’ dell’ultimo precedente richiamato, che, come detto, estende ulteriormente la garanzia, un obbligo di motivazione rafforzata si pone almeno in tutti i casi in cui nel giudizio di appello i fatti siano diversamente riqualificati a seguito di una mutazione della loro struttura conseguente ad un diverso apprezzamento delle prove.
Sul tema si e’ fatto peraltro autorevolmente rilevare come, pur essendo articolato l’intero sistema processuale penale sulla distinzione tra “l’ordine dei fatti e l’ordine del diritto”, si sia tuttavia progressivamente giunti a riconoscere la sostanziale impossibilita’ di separare, nella conoscenza umana, la componente valoristica da quella fattuale: “tutte le verita’ sono tali sia in forza del linguaggio che le esprime, sia in forza dei fatti”.
Con specifico riferimento alla valutazione giuridica, si e’ rilevato che l’accertamento che consegue al giudizio in diritto (la condotta di cui all’imputazione e’ sussumibile o meno nella fattispecie giuridica contestata) non si concreta solo in un’operazione di raffronto semantico tra entita’ linguistiche, in quanto, anche in detta attivita’ di raffronto, il giudizio giuridico e’ intriso di valutazioni in fatto.
In realta’, pur volendo prescindere dal tema, nella specie non decisivo, del se l’obbligo di motivazione rafforzata si ponga anche nel caso in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto non consegua ad una diversa valutazione delle prove e dunque ad una diversa ricostruzione dei fatti, non vi e’ dubbio che, nella specie, per potere affermare che vi fossero connessioni tra i due contesti criminali, tali da configurare un’unica associazione, che vi fosse un prestigio criminale “del gruppo”, che vi fosse l’utilizzazione di metodiche mafiose (negate dal primo giudice per la inesistenza di dati fattuali dimostrativi), con conseguente assoggettamento omertoso nel senso indicato, la Corte di appello ha rivisto e ricostruito strutturalmente i fatti attraverso una diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal Tribunale.
Dunque, vi era la necessita’ da parte della Corte di appello di una motivazione in termini di assoluta persuasivita’, che rispettasse la regola della certezza (“oltre ogni ragionevole dubbio”) di responsabilita’ per il reato in questione.
La sentenza di appello, quindi, avrebbe dovuto confrontarsi con quella di primo grado e individuare i possibili errori di valutazione, gli eventuali elementi pretermessi o travisati, le valutazioni poco convincenti, per poter poi sostenere in termini di certezza la non sostenibilita’ della tesi del Tribunale e la piena fondatezza, invece, della propria.
1.2. La Corte di appello, riformando in senso peggiorativo la sentenza di primo grado, non ha osservato, sul piano del metodo, le regole appena indicate, ed ha costruito una diversa “regola” di motivazione, facendo una non corretta applicazione della legge.
Nella fase di indagine di questo processo, furono emesse misure cautelari per le quali furono proposte impugnazioni e vi furono decisioni di questa Corte di cassazione che confermarono sostanzialmente le accuse.
In particolare, la Corte di appello ha fatto riferimento, per la maggiore completezza delle questioni trattate, alla sentenza n. 24535 del 2015 di questa stessa Sezione.
La decisione oggi in esame presenta un aspetto del tutto peculiare: la Corte di appello non ha articolato il proprio ragionamento probatorio prendendo spunto dal contenuto della sentenza di segno contrario di primo grado, rispetto alla quale avrebbe dovuto motivare in termini “rafforzati”, ma da quello della sentenza della Corte di cassazione emessa nella fase cautelare, che aveva confermato le tesi dell’accusa, cui la Corte aderisce, ritenendo rispetto alla stessa non persuasiva la decisione di merito del Tribunale.
Si anticipa che, delle varie questioni che una simile impostazione pone, la piu’ rilevante e’ che, persino se fosse corretto un tale metodo, e’ di massima evidenza che la decisione di questa Corte in fase cautelare era intervenuta sulla scorta di fatti ben diversi, quanto alla consistenza della presunta banda mafiosa, essendo state prospettate circostanze di fatto che, nel processo, non sono state dimostrate.
La stessa sentenza impugnata, del resto, offre una ricostruzione diversa dalla Corte di cassazione in sede cautelare.
La Corte di appello ha fatto frequenti richiami nella propria motivazione alle decisioni di questa Corte, senza pero’ richiamare le vicende fattuali descritte in tali sentenze ed affermando apoditticamente la identita’ dei fatti con espressioni quali “la forza dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione non puo’ essere ignorata quando la Corte, pur nella fase cautelare e dunque a livello di indizi, si e’ pronunciata sui medesimi fatti che sono oggetto del successivo giudizio di merito” (pag. 355), fino ad operare un immotivato recepimento delle decisioni riguardanti la fase cautelare, ad esempio valorizzando le strette relazioni con altri gruppi mafiosi ovvero affermando “che la Cassazione con le sentenze n. 24535/2015 e n. 24536/2015 ha ritenuto coerenti e adeguatamente motivate le ordinanze emesse il 17 e il 23 dicembre 2014 dal Tribunale del Riesame di Roma (a conferma dell’ordinanza del Gip in data 28.11.2014)”, per poi concludere che “gli indizi di fatto vagliati dalla Cassazione sono del tutto coincidenti (tranne la disponibilita’ di armi da parte degli associati, che questa Corte ha escluso) con i fatti accertati in questo processo e in questo grado e danno concordemente la prova che gli associati facevano leva sulla forza di intimidazione del vincolo associativo e approfittavano della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne derivava, prevaricando le imprese aspiranti agli appalti delle quali veniva annullata la liberta’ di concorrenza (…). La completa corrispondenza dei fatti su cui si e’ basata la Cassazione nella fase cautelare e di quelli accertati da questa Corte fa ritenere pe certo che, nel controllo da parte dell’associazione sulla gestione dei servizi comunali che interessavano le cooperative, e per effetto di sistematiche attivita’ corruttive nei confronti di funzionari infedeli, nonche’ di una incombente capacita’ di intimidazione delle imprese concorrenti derivante dal vincolo associativo, la liberta’ di queste ultime nelle gare di appalto veniva condizionata dalle decisioni di (OMISSIS) che le stesse imprese subivano”.
2. I limiti della ricostruzione operata dalla Corte di appello.
Invero, tale valutazione si rivela gravemente erronea.
E’ di palmare evidenza che non solo non risulta la “disponibilita’ di armi”, ma neanche sono state dimostrate nel giudizio le “strette relazioni con altri gruppi mafiosi” (la stessa motivazione della sentenza di appello le esclude); mentre lo “sfruttamento della forza di intimidazione” e’ circostanza che questa Corte di cassazione, nelle sentenze citate, basava su di un determinato materiale indiziario, ma che il Tribunale, sulla scorta dell’istruttoria dibattimentale, che certo non e’ stata di mero completamento di prove formate in fase di indagine, ha smentito.
Quanto detto e’ gia’ sufficiente per affermare che le decisioni di questa Corte di cassazione sono certamente determinanti per individuare le regole di diritto applicabili la’ dove determinati fatti siano accertati, conformemente, del resto, al ruolo del giudice di legittimita’. Non possono, invece, valere per ritenere di per se’ accertati tali stessi fatti addirittura smentendo la successiva istruttoria dibattimentale.
Tenuto pero’ conto del particolare uso fatto dalla Corte di appello delle decisioni “cautelari” di questa Corte, e’ necessario un ulteriore approfondimento.
Al di la’ della erroneita’ della operazione semplicistica di attribuire a quanto accertato in indagine una valenza presuntiva di stabilita’ e, dunque, di parametro condizionante della valutazione dell’esito della istruttoria dibattimentale, e’ bene considerare in dettaglio che, sulla scorta della lettura dei provvedimenti, e’ indiscusso che questa Corte in sede cautelare abbia deciso su fatti diversi da quelli che la stessa Corte di appello ha ricostruito.
L’imputazione originaria, capo 1, che, per quanto risulta dalle decisioni di questa Corte, risultava sostanzialmente accolta in tutta la sua ampiezza in fase cautelare, prevedeva:
– un ambito territoriale ben piu’ ampio;
– il ruolo di (OMISSIS) quale “capo e organizzatore”, con il ruolo di sovrintendere e coordinare tutte le attivita’ dell’associazione, in grado di impartire direttive agli altri partecipi e di reclutare imprenditori, fornendo loro protezione e inoltre mantenendo “rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali operanti su (OMISSIS), nonche’ con esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario, con appartenenti alle forze dell’ordine e ai servizi segreti”;
– l’esistenza di armi “in dotazione al sodalizio”;
– il ruolo di (OMISSIS) quale organizzatore, ma a livello subordinato, destinato a gestire le attivita’ economiche dell’associazione;
– l’esistenza di una relazione diretta soprattutto con la associazione mafiosa denominata “‘ndrangheta”;
– le attivita’ economiche accertate erano finanziate con i proventi dei delitti dell’associazione.
Le sentenze pronunciate in sede cautelare da questa Corte di cassazione sono effettivamente intervenute su tale perimetro d’accusa, che in fase cautelare appariva sufficientemente dimostrato.
Ed infatti si legge testualmente, quanto al ruolo di vertice di (OMISSIS), in un contesto in cui compariva come esponente di una rete interconnessa di bande mafiose, che questi “avvalendosi dei suoi piu’ stretti collaboratori, esercitava un controllo totale sulle multiformi attivita’ di tale prima associazione, rapportandosi di volta in volta, quale riconosciuto punto di riferimento degli altri suoi membri, anche con esponenti dell’amministrazione capitolina, con funzionari delle forze dell’Ordine, con i capi di altre organizzazioni criminali insediatesi nella Capitale, oltre che con criminali comuni (…) Secondo la ricostruzione compiuta dai Giudici di merito, infatti, il gruppo del (OMISSIS) risulta aver avuto contatti significativi, fra l’altro, con il “clan” dei fratelli (OMISSIS), con il “clan (OMISSIS), con (OMISSIS) – esponente della cd. “(OMISSIS)” e tramite del sodalizio con la mafia siciliana di (OMISSIS) – nonche’ con l’organizzazione facente capo ai fratelli (OMISSIS) e con (OMISSIS), a sua volta in rapporti con gli esponenti della criminalita’ organizzata romana. Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) e’ emerso, inoltre, che il “clan” mafioso (OMISSIS) si rivolgeva al gruppo del (OMISSIS) in caso di delitti da commettere sul territorio di (OMISSIS).
Ulteriori rapporti di collaborazione sono stati individuati con (OMISSIS) e (OMISSIS), esponenti di famiglie della “‘ndrangheta” operanti in Roma nei cui confronti e’ stata parimenti applicata la misura della custodia cautelare in carcere – ed entrambi ritenuti inseriti a pieno titolo nell’organizzazione romana allo scopo di mantenere le relazioni fra le due compagini criminali. Si evince altresi’ dall’ordinanza impugnata che il (OMISSIS) e’ da anni in rapporti d’affari con il “clan” (OMISSIS) di (OMISSIS) – radicato nel territorio vibonese e con saldi collegamenti con le cosche dei (OMISSIS), dei (OMISSIS), dei (OMISSIS), dei (OMISSIS) e dei (OMISSIS) – attraverso la figura di (OMISSIS), ritenuto imprenditore di riferimento di quel sodalizio di stampo “‘ndranghetista”. Al riguardo, i Giudici di merito hanno posto in rilievo la circostanza che sia il (OMISSIS) che il (OMISSIS), quali referenti della cosca (OMISSIS), risultano essere stati accreditati, proprio a seguito di un incarico del (OMISSIS), presso la famiglia dei (OMISSIS), che ha indicato quale suo referente per le attivita’ in (OMISSIS) il (OMISSIS), affinche’ venisse inserito nel sistema delle cooperative gestite dal (OMISSIS). Essi hanno poi evidenziato le linee operative di un accordo tra il sodalizio romano e lo stesso “clan” dei (OMISSIS), attraverso la costituzione di una cooperativa, la “(OMISSIS) – onlus”, destinata a gestire l’appalto per la pulizia del mercato (OMISSIS)” (sentenza n. 24535 del 2015).
In questo ruolo di capo, nella fase delle indagini, come dava atto questa Corte, (OMISSIS) gestiva direttamente e personalmente i rapporti corruttivi, e la percezione esterna della forza intimidatrice espressa dal sodalizio e’ stato un elemento centrale, secondo l’esito delle prime indagini, per l’acquisizione degli appalti.
2.1. Senonche’ i fatti posti alla base della decisione cautelare di questa Corte non sono affatto i medesimi emersi in dibattimento ed accertati dal primo giudice ovvero diversamente accertati dalla Corte di appello.
Innanzitutto, appare evidente, dalla semplice lettura della sentenza di secondo grado, che non risulta affatto il ruolo di (OMISSIS) quale terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi la cui forza era in un qualsiasi modo mutuata nella associazione del capo 1.
Nessun ruolo era gestito da (OMISSIS) con settori finanziari, servizi segreti o altro; la gestione delle relazioni con gli amministratori era compito quasi esclusivo di (OMISSIS), avendo (OMISSIS) relazioni determinanti solo con alcuni ex commilitoni nella medesima area politica di estrema destra che, in un dato periodo, erano stati inseriti nella amministrazione comunale; nel processo, peraltro, emerge la non conoscenza tra (OMISSIS) e (OMISSIS), pur valorizzata nella fase cautelare in relazione all’esigenza di (OMISSIS), che era collegato politicamente all’area di sinistra, di ottenere entrature con l’area di destra che nel dato periodo era giunta ad amministrare la citta’ di (OMISSIS).
In definitiva, risulta evidente come questa Corte di cassazione non avesse affatto deciso in sede cautelare su un quadro fattuale sostanzialmente identico, e neanche “prossimo”, a quello emerso dal dibattimento, per come descritto nella sentenza di primo grado ed in quella di secondo grado.
Quest’ultima, del resto, si e’ limitata ad affermare in plurime occasioni, ma in termini sempre del tutto assertivi, la identita’ del quadro fattuale, nonostante si fosse in presenza di una imponente istruttoria dibattimentale con raccolta di prove e nuovi temi proposti da tutte le parti. Per fare uso dei “precedenti cautelari”, la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare il tema in concreto, spiegando in cosa consistesse tale identita’.
Vi e’, invece, la sintesi finale in cui la Corte di appello ha descritto quale fosse la associazione mafiosa emersa dal dibattimento; ma con tale sintesi si smentisce testualmente che vi sia identita’ fattuale con la “consistenza” della associazione giudicata in fase cautelare come descritta nelle pagine sopra indicate.
Si legge nella sentenza di appello: “Puo’ concludersi quindi, in accoglimento degli appelli del PM e del PG, che quella costituita da (OMISSIS) e (OMISSIS) fu una associazione di tipo mafioso di nuova formazione, di piccole dimensioni e operante in un ambito limitato. Come si e’ detto, nel settore degli appalti essa agi’ come gruppo imprenditoriale ed era identificabile e riconoscibile all’esterno. Proprio per queste sue caratteristiche l’associazione ha cessato la sua operativita’ con gli arresti effettuati il 2.12.2014 che coinvolsero i capi e quasi tutti gli altri associati. Anche l’amministrazione giudiziaria dell’associazione ne ha disarticolato l’organizzazione impedendo l’ulteriore prosecuzione della sua attivita’. Pertanto, non puo’ essere applicata alla fattispecie la massima secondo cui “in tema di delitto associativo di stampo mafioso, l’arresto non sempre interrompe la permanenza nel reato, giacche’ l’associato puo’ ben continuare a far parte del sodalizio e mantenere i contatti con i complici in liberta’ anche durante lo stato di detenzione”. Per quanto la data iniziale di operativita’ dell’associazione, non indicata, come e’ stato rilevato da alcune delle difese, nel capo di imputazione, va premesso che, come si e’ visto trattando i paragrafi “Il peso di (OMISSIS) e il distributore di (OMISSIS)” e “Il mondo degli appalti di (OMISSIS) e la sede di via (OMISSIS)”, entrambi i gruppi che facevano capo a (OMISSIS) e (OMISSIS) operavano gia’ da tempo, e che con il loro incontro del settembre 2011 organizzato da (OMISSIS), i due imputati divennero i capi-organizzatori di un’unica associazione che aveva i settori di attivita’ e le caratteristiche di cui fin qui si e’ detto” (pag. 468)
Questa ricostruzione dimostra come la stessa Corte di appello, pur non dandone espressamente atto, sia consapevole che la associazione mafiosa emersa dal processo non corrisponda a quella prospettata nel corso delle indagini, rispetto alla quale questa Corte di cassazione aveva ritenuto esservi le caratteristiche di mafiosita’.
In definitiva, la sentenza di appello certamente doveva fare riferimento a quanto gia’ affermato dalle decisioni emesse in sede cautelare da questa Corte di Cassazione per la parte in diritto, in cui si rammentavano principi fondamentali in tema di associazioni mafiose delocalizzate, ma non poteva utilizzarla per ritenere automaticamente provata la sussistenza di una associazione mafiosa nel caso di specie.
2.2. Chiarito, quindi, questo errore di impostazione, deve essere valutata l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nel rivedere la decisione di primo grado in accoglimento delle impugnazioni della parte pubblica. La questione e’ stata posta con specifici motivi da tutti i ricorrenti condannati per il reato associativo.
La Corte di appello ha riformato la decisione del Tribunale innanzitutto nella parte in cui si era ritenuto che non fosse configurabile un’unica associazione criminale, come delineata nel capo di imputazione, ma due sodalizi, distinti tra loro, con autonomi ambiti di operativita’, senza un organico e permanente collegamento, fatta eccezione dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte ha sottolineato, inoltre, come il Tribunale avesse sottovalutato la conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in cui e’ contenuto il cosiddetto “manifesto programmatico” di (OMISSIS) nel quale sono descritti le sue idee e i suoi programmi.
In tale contesto, si e’ riformata la prima decisione nella parte in cui si era escluso che l’associazione fosse di tipo mafioso.
Dunque, secondo la Corte di appello, quella costituita da (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe stata un’associazione di tipo mafioso di nuova formazione, di piccole dimensioni e operante in un ambito limitato, disarticolata a seguito degli arresti effettuati il 2.12.2014 che coinvolsero i capi e quasi tutti gli altri associati.
Tuttavia, in ragione dei principi generali in precedenza indicati, la Corte di appello, motivando in modo rafforzato nel senso indicato, avrebbe dovuto accertare, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, che: a) la “nuova” formazione mafiosa avesse conseguito una propria fama, un proprio prestigio criminale, autonomo e distinto da quello delle persone fisiche che la componevano; un’associazione capace di mantenere il proprio prestigio criminale anche nel caso in cui fossero stati isolati e sterilizzati i personaggi dotati di fama criminale personale; b) l’associazione, seppure in un ambito oggettivo e soggettivo determinato con una riduzione di scala, quello cioe’ in cui in concreto operava, avesse in concreto manifestato la sua capacita’ di intimidazione, seppur non necessariamente attraverso atti violenti o di minaccia; c) detta manifestazione della capacita’ di intimidazione fosse stata percepita e avesse prodotto assoggettamento omertoso sul “territorio” in cui l’associazione era attiva.
La sentenza del Tribunale, invero, aveva deciso nei termini detti con argomenti in se’ assai lineari perche’, una volta accertato (in modo incontrovertibile in quanto e’ la stessa conclusione cui e’ giunta la Corte di appello) che non si era in presenza di “derivazioni” di bande mafiose preesistenti, aveva semplicemente constatato la pressoche’ totale assenza di elementi di fatto che collegassero sostanzialmente le due attivita’ associative e di elementi indicativi dell’esercizio di un metodo mafioso nell’ambito di tali stesse attivita’; in particolare, non erano stati individuati elementi dimostrativi di un tale metodo, sia sotto il punto di vista delle modalita’ delle condotte materiali degli associati, sia, soprattutto, sotto il punto di vista della percezione da parte di coloro che dovevano subire tale ipotetica intimidazione derivante dal vincolo associativo. Cio’, era stato evidenziato, soprattutto per l’ambito piu’ rilevante dei fatti oggetto di indagine, ovvero le vicende delle cooperative e degli appalti pubblici, in cui le metodiche illecite che il Tribunale ha scoperto essere state utilizzate per raggiungere gli scopi prefissati dal gruppo di (OMISSIS) erano ben altre.
In estrema sintesi, per fondare la propria decisione di rigetto della impostazione dell’accusa, il Tribunale aveva valorizzato:
a) quanto alla diversita’ delle attivita’ criminali dei due gruppi:
– il dato temporale della partecipazione di (OMISSIS) alla organizzazione dedita agli appalti; la nuova associazione si sarebbe costituita a seguito di un primo incontro di (OMISSIS) e (OMISSIS) alla fine del 2011, cioe’ prima dell’operativita’ criminale del gruppo di (OMISSIS), la cui prima estorsione fu compiuta nel novembre 2012. Il dato assume rilievo perche’ il Tribunale (pag. 3071) aveva individuato il preciso momento iniziale dell’attivita’ criminale legata ad un momento di impedimento fisico del (OMISSIS) (“La riscossione dei crediti insoluti nell’interesse di (OMISSIS) costitui’ l’occasione per l’avvio delle attivita’ di recupero poste in essere da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”); dunque non poteva ritenersi che l’associazione che operava in (OMISSIS) avesse conferito la propria carica di violenza ed intimidazione nella neo associazione, nata a seguito della fusione con quella di (OMISSIS);
– la pressoche’ totale assenza di rapporti tra i due gruppi di persone. Vi sarebbe stata solo la coincidenza dell’attivita’ nell’uno e nell’altro di (OMISSIS) e qualche sporadico contatto di (OMISSIS). Il Tribunale (pag. 3061) aveva evidenziato che l’unico ulteriore rapporto tra persone delle due compagini, quello tra (OMISSIS) e (OMISSIS), era del tutto ininfluente ai fini di interesse, poiche’ (OMISSIS) “operava solo quale guardaspalle a pagamento, volutamente tenuto fuori dagli affari che (OMISSIS) andava intessendo con l’imprenditore”.
b) Quanto alla assenza delle condizioni per ritenere mafiose le due associazioni:
– la circostanza che le associazioni non fossero certamente espressione delle mafie tradizionali e che quindi si doveva accertare la autonoma e concreta manifestazione della capacita’ di intimidazione con conseguente assoggettamento ed omerta’. Ma, si era osservato, non poteva farsi riferimento al concetto di violenza potenziale (definita quale “riserva di violenza” nei contesti di mafia “percepita”), non essendovi alcuna notorieta’ di tale gruppo di nuova formazione tra i possibili destinatari dell’atteggiamento mafioso. Per quanto riguarda l’unico ambito nel quale atti di violenza o minaccia vi erano state, ovvero quello del “distributore”, “le accertate condotte di intimidazione furono rivolte contro un numero limitato di parti offese (undici) che avevano avuto tutte rapporti pregressi con il distributore. Per questa ragione (OMISSIS) e i suoi associati erano temuti nelle zone contigue a (OMISSIS) ma nelle stesse zone, e tanto meno in un territorio urbano piu’ esteso, non fu mai percepita una carica di intimidazione proveniente dalle loro condotte e nessuno si rese conto di un contesto di mafiosita’ per il quale fosse messo in condizione di assoggettamento”;
– che nelle attivita’ delle cooperative, dopo l’inserimento di (OMISSIS), non fosse mai stato accertato l’effettivo utilizzo strumentale dei suoi metodi intimidatori quale apporto alla associazione;
– il fatto che vi fosse gia’ un nucleo interno alle cooperative che operasse anche con metodiche corruttive per l’assegnazione di commesse pubbliche ed un nucleo politico amministrativo asservito che, destinatario di tale corruzione, offriva garanzie di raggiungimento delle finalita’ delle cooperative sociali. (OMISSIS) entrava nel gruppo gia’ cosi’ operante alla fine del 2011.
Si era accertato, all’esito del processo, che le uniche sistematiche attivita’ intimidatorie da parte di (OMISSIS) erano state solo quelle finalizzate alle attivita’ del gruppo di (OMISSIS) (peraltro “non mafiose”), il Tribunale aveva rilevato che “nessuna risultanza istruttoria dimostra, pero’, che (OMISSIS) ed i suoi sodali, nelle attivita’ illecite riguardanti la pubblica amministrazione, conoscessero ed intendessero avvalersi dei metodi e dei comportamenti utilizzati dal gruppo costituitosi presso il benzinaio di (OMISSIS). Era (OMISSIS) e solo (OMISSIS) e non l’altro gruppo in cui lo stesso operava – a conferire nell’accordo economico con (OMISSIS) le sue caratteristiche soggettive”.
In particolare, il Tribunale aveva sviluppato argomenti analitici per rilevare che i rapporti di collaborazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) non fossero affatto fondati sul presunto apporto da parte del primo dei suoi metodi minacciosi e violenti. Inoltre, si era considerato come dalle prove raccolte dovessero essere esclusi presunti casi di intimidazione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) da parte di (OMISSIS). Un unico episodio significativo della carica violenta di (OMISSIS) riguardava la richiesta di pagamento di debiti pregressi della (OMISSIS) nei confronti delle cooperative; in tale caso, secondo il Tribunale, (OMISSIS) sarebbe intervenuto minacciando i responsabili dell’impresa, ma si sarebbe trattato di un singolo episodio in cu la condotta aveva avuto di mira il risultato immediato, senza alcuna finalita’ o, comunque, senza concreto effetto di stabile intimidazione dei destinatari delle minacce.
2.3. Su tali premesse, e’ chiaro che la sentenza di appello, per potere arrivare ad affermare il contrario, ribaltando la decisione del primo giudice, era tenuta, come detto, non solo ad una motivazione “rafforzata”, individuando errori della decisione da riformare ed offrendo argomentazioni in termini di certezza e non di semplice maggiore plausibilita’ di una propria valutazione alternativa, ma aveva soprattutto, l’obbligo di individuare correttamente, gia’ in astratto, gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’articolo 416 bis c.p..
Il tema non attiene solo alla struttura della motivazione, ma, soprattutto, alla corretta applicazione della legge penale.
La sentenza di appello, esclusa la possibilita’ di attribuire decisiva valenza all’apodittico, e comunque erroneo, richiamo alle decisioni di legittimita’ in sede cautelare, da una parte, evoca concetti giuridicamente estranei alla tipicita’ della fattispecie e, dunque, inconferenti, quali quello di riserva di violenza, di potenziale capacita’ di intimidazione, di prestigio criminale della singolo componente ( (OMISSIS)) e non del gruppo, e dall’altra, non offre affatto una motivazione piu’ convincente perche’, senza confrontarsi con la ricostruzione probatoria del primo giudice, propone ricostruzioni di singole circostanze che non trovano neanche conseguenzialita’ logica.
Per quanto riguarda il profilo della unicita’ della associazione per delinquere, la Corte di appello argomenta dalla premessa secondo cui “il quadro che si presento’ dall’ottobre 2012 (data in cui iniziano le intercettazioni nei confronti di (OMISSIS) e sono accertati i reati-fine) sarebbe stato quello di un’unica organizzazione con una unita’ di azione, due capi e due rami diversi di attivita’, perche’ (OMISSIS), oltre a mantenere l’attivita’ di recupero crediti, avrebbe aggiunto un nuovo campo di attivita’ coinvolgendo (OMISSIS), gli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS) e utilizzando i suoi legami con (OMISSIS) e (OMISSIS). Si assume che tutti sapessero che (OMISSIS) era uno dei due capi dell’unica associazione perche’ altrimenti egli non avrebbe avuto alcun titolo a partecipare alle riunioni delle cooperative a via (OMISSIS) e a decidere le strategie associative con (OMISSIS); cio’, si assume, “legherebbe” tutto, perche’ la diversita’ di attivita’ e di fini non sarebbe incompatibile con l’unificazione degli associati sotto un unico centro di comando costituito dai due capi. Per di piu’ tutti gli associati conoscevano il passato criminale di (OMISSIS) e alcuni conoscevano anche il metodo che egli utilizzava per le attivita’ di recupero crediti al distributore”.
E’ chiaro il vizio logico, causato anche dall’erroneo uso delle decisioni cautelari; la Corte, in modo assertivo, si assume come provato proprio cio’ che, invece, andava dimostrato.
La Corte non poteva semplicemente limitarsi a collegare le due attivita’ dando per scontato che l’associazione fosse unica, soprattutto a fronte della assai analitica sentenza di primo grado, che aveva del tutto escluso qualsiasi relazione.
La sentenza di secondo grado assume come dimostrata la circostanza che tutti conoscessero (OMISSIS), nonostante il primo giudice avesse, con valide argomentazioni, dimostrato come cio’ non fosse vero. Del resto, la Corte di appello spesso costruisce le proprie valutazioni sulla insistente asserzione di una notoria fama criminale di (OMISSIS) senza tuttavia provare alcunche’ sul punto, ne’, nella stessa descrizione della Corte territoriale, si fa riferimento al fatto che si trattasse di una notorieta’ “mafiosa”, ne’ si argomenta sul rapporto tra la ipotizzata fama criminale del singolo e la fama criminale del gruppo.
La Corte di appello non ha configurato, ne’ individuato fra le due attivita’ alcun rapporto diverso dalla partecipazione ad entrambe di (OMISSIS) e, pur non mettendo in dubbio che (OMISSIS) mai si interesso’ delle vicende di (OMISSIS), ha ritenuto di svalutare tale carenza di prova sostenendo che “il fatto poi che (OMISSIS) non era a parte delle attivita’ svolte al distributore non esclude infatti l’esistenza di un’unica associazione perche’ non e’ necessario che tutti gli associati sappiano tutto ed e’ pure possibile che uno dei vertici non si interessi di un settore dell’associazione”. Anche tale affermazione deriva tuttavia da una chiara inversione logica: senza neanche tenere conto della argomentata ricostruzione del primo giudice, la Corte di appello sembra dare per assunto il presupposto che vi fosse un’unica associazione, limitandosi a cercare elementi di mero riscontro di tale tesi preconcetta o svalutando aprioristicamente elementi contrari.
Per insistere sulla unicita’ della associazione (che nella prospettiva della stessa Corte di appello era formata soltanto da undici persone o poco piu’), nonostante il disinteresse di (OMISSIS) per il “ramo” di (OMISSIS), la diversita’ dei fini particolari perseguiti dai due gruppi originari, la mancanza di conoscenza reciproca dei componenti dei due “rami”, la sentenza, piuttosto che individuare i fatti e le prove dimostrative della tesi, richiama argomenti tratti da precedenti giudiziari nella specie inconferenti. E’ vero che non e’ certamente necessario che, in una associazione, mafiosa o meno, tutti gli associati conoscano tutti o che tutti partecipino a tutte le attivita’, ma questo e’ un argomento tradizionalmente sviluppato per gruppi di dimensioni ben maggiori e che, comunque, non risolve la questione centrale della mancanza di prove positive della esistenza di una tale associazione.
Invero, la Corte di appello, pregiudizialmente mossa dalla convinzione della fondatezza della impostazione dell’accusa e dalla tesi che il primo giudice non avrebbe trovato sufficienti elementi di segno contrario rispetto a tale tesi, ha conseguentemente valorizzato circostanze note che, pero’, non sono in grado di dimostrare alcunche’ ai fini in questione, sia valutate singolarmente, che globalmente.
2.4. Tra queste circostanze vi e’ quella relativa al ruolo di (OMISSIS), che la Corte ha ritenuto di potere collocare anche nel contesto delle cooperative. (OMISSIS), personaggio noto per essere violento, fu incaricato di fare il “guardaspalle” di (OMISSIS) per ragioni di sicurezza personale. Mentre, come si e’ gia’ detto, il Tribunale aveva ragionevolmente considerato, sulla scorta di specifiche acquisizioni probatorie, che si trattasse di un incarico retribuito per un soggetto che cercava lavoro in questo ambito e che tale attivita’ non aveva comunque nulla a che fare con quella della associazione (a parte che (OMISSIS), come si dira’, non ne faceva parte), la Corte di appello, riprendendo il tema, e senza tenere conto di quanto affermato dal Tribunale, ha sviluppato argomenti di limitata valenza.
Oltre a valorizzare il servizio per conto di (OMISSIS), infatti, la Corte ha ritenuto che (OMISSIS) conoscesse il rapporto associativo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) solo perche’ una volta aveva accompagnato (OMISSIS) in via (OMISSIS) (quale mero autista), e, poi, che avrebbe avuto consapevolezza “di appartenere ad un’associazione piu’ ampia” per aver chiesto a (OMISSIS), ritenendolo un “ammanicato” con gli organi comunali, un favore per un amico per una pratica burocratica in un ufficio comunale.
Si tratta di argomenti obiettivamente inconsistenti, perche’ il fatto di “accompagnare” non assume significato di per se’ penalmente rilevante; non diversamente, sapere che (OMISSIS) avesse proprie relazioni non ha rilievo al fine della prova della consapevolezza di far parte di una piu’ ampia associazione mafiosa, la cui esistenza, anche in questo caso, si da’ per presupposta.
Si e’ inoltre valorizzata la posizione dell’imprenditore (OMISSIS), ma dalla lettura della sentenza non si comprende in quale modo la sua attivita’ avrebbe unito i due gruppi. A parte gli argomenti che saranno sviluppati successivamente per chiarire che a carico di (OMISSIS) non vi e’ alcun indizio di partecipazione alla associazione, la Corte di Appello ha ritenuto rilevante il semplice fatto che costui fosse stato introdotto nel circuito delle attivita’ delle cooperative; ma anche tale semplice dato, non essendo certamente ex se’ quella delle cooperative una attivita’ criminale, nulla significa e, soprattutto, nulla significa quanto alla “unicita’” di associazione.
Ulteriore argomento valorizzato dalla Corte di appello e’ quello relativo al ruolo di (OMISSIS), imprenditore incaricato di lavori edili per la realizzazione del campo nomadi di (OMISSIS). Con riferimento a questi, fermo quanto si dira’ anche per lui sulla esclusione della sua partecipazione alla associazione, in modo del tutto illogico si e’ affermato che “il Tribunale pero’ non ha motivato perche’ non ha dato peso al rapporto dell’imprenditore con (OMISSIS), e perche’ ha escluso qualsiasi sua relazione con il gruppo di (OMISSIS)”. Si e’ dato talmente per scontato cio’ che, invece, andava dimostrato, da criticare il Tribunale per non aver offerto la prova negativa dell’asserto di fondo, ovvero che (OMISSIS), in quanto in rapporti (in se’ non illegali) con (OMISSIS), avrebbe dovuto essere automaticamente considerato partecipe del “ramo” di (OMISSIS), contesto in cui, pacificamente, (OMISSIS) non risulta, dalla stessa sentenza di appello, avere svolto alcuna attivita’.
Si noti, poi, che nel testo della sentenza impugnata emerge il chiaro travisamento del riferimento alla consapevolezza di (OMISSIS) dei metodi violenti del (OMISSIS): il virgolettato dalla trascrizione di una intercettazione (progr. 17168 del 22.1.2014) riportato a pagina 376, per come “tagliato” rispetto al testo complessivo, e’ posto in modo da sostenere che (OMISSIS) avesse diretta conoscenza delle metodiche violente utilizzate da (OMISSIS) nelle sue attivita’, lasciando intendere che se ne avvantaggiasse. Ed invece un piu’ ampio stralcio della trascrizione della stessa conversazione, a pagina 494, dimostra che in realta’ (OMISSIS), pur frequentandolo da tempo, non avesse una personale conoscenza (che, e’ utile rammentare, non significa condivisione) della “criminosita’” del (OMISSIS), ma riportava le notizie tratte da internet e da una trasmissione televisiva; (OMISSIS), nel testo riportato, affermava che (OMISSIS) fosse persona dalla quale, comportandosi correttamente (chiaramente nei rapporti imprenditoriali), non vi era nulla da temere. Quindi, dallo stesso testo della sentenza la portata del ruolo di (OMISSIS) come “ponte” tra le due associazioni, che comunque non e’ logica conseguenza della conoscenza dei metodi di (OMISSIS), deriva sostanzialmente dal travisamento della conversazione utilizzata.
Ultimo elemento utilizzato dalla Corte di Appello e’ il dato occasionale di avere (OMISSIS) accompagnato (OMISSIS) alle riunioni delle cooperative senza parteciparvi (in realta’ e’ nota una sola occasione). Tale accompagnamento, che trova facile ed ovvia giustificazione nei rapporti personali tra i due, non appare avere alcuna attitudine a dimostrare la unicita’ della associazione.
2.5. In definitiva, a fronte degli argomenti del Tribunale, secondo il quale non emergeva alcun collegamento tra le attivita’ dei due gruppi, tanto che i componenti non si conoscevano tra loro e non conoscevano neanche le reciproche attivita’, la Corte di appello, pur confermando che non vi fosse alcuna comunanza di attivita’, tanto da riconoscere che (OMISSIS) non aveva alcuna partecipazione nelle attivita’ di (OMISSIS), assume come provata la esistenza di un’unica associazione.
Secondo la sentenza di appello “la conclusione del Tribunale secondo cui mancherebbero l’elemento oggettivo e quello soggettivo di un’unica associazione non ha alcun fondamento perche’ e’ provata la costituzione di un unico sodalizio destinato tra l’altro alla commissione di un numero indeterminato di reati, integrato dalla comune volonta’ di associarsi per contribuire a realizzare il programma dell’associazione. In definitiva la divisione in due distinte associazioni in sostanza e’ artificiosa e non e’ plausibile per questa Corte, essendo piu’ lineare e coerente la ricostruzione secondo cui un’unica associazione ha operato con (OMISSIS) per le estorsioni e con lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS) per gli appalti”.
Anche in detto passaggio argomentativo, la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale non avesse opposto elementi adeguati per escludere la unicita’ della associazione, il che conferma come il ribaltamento della sentenza di primo grado sia stato fondato non sulla base di un ragionamento critico sulla motivazione recepita da primo Giudice, quanto, piuttosto, sul fatto che questi non avesse adeguatamente motivato sul perche’ si fosse discostato dal fatto incontrovertibilmente “accertato” in fase cautelare dalla Corte di cassazione.
Invero, “depurata” la decisione dal rinvio acritico alle decisioni cautelari della Cassazione – rinvio erroneo, come si e’ detto, innanzitutto e soprattutto per la diversita’ dei fatti dalla stessa giudicati – la tesi della unicita’ dei due gruppi si fonda solo sulla presenza in entrambi contesti criminosi di (OMISSIS) e su occasionali contatti tra altri partecipi dell’una o dell’altra entita’.
E’ chiaramente fuori da ogni legittimo ambito di opinabilita’ che tali elementi di per se’ non possano dimostrare un comune pactum sceleris.
In definitiva, non solo non si e’ offerta una motivazione “rafforzata” e piu’ persuasiva di quella del Tribunale, ma, in una evidente confusione generata da una prospettazione di una quantita’ di circostanze di scarsa rilevanza, risultano, come gia’ affermato dalla sentenza di primo grado, del tutto assenti gli elementi di prova dimostrativi della esistenza di un’unica associazione, essendosi il giudice di appello limitato a segnalare elementi di fatto che, tutt’al piu’, potrebbero fungere da riscontro di prove che, pero’, non sono state individuate.
La motivazione, quindi, gia’ si presenta di per se’ gravemente carente nella dimostrazione dei punti essenziali con frequenti errori logici nel trarre conclusioni prive di nesso con le prove acquisite.
2.6. Il tema della non unicita’ di associazione non esaurisce quello della “mafiosita’”, che, in teoria, avrebbe potuto ipotizzarsi anche facendo riferimento a ciascuna delle due associazioni.
La “mafiosita’” avrebbe potuto cioe’ farsi discendere anche dalla figura di (OMISSIS) ove si fosse dimostrato che costui fosse stato “espressione” di una preesistente compagine mafiosa e che, cooptato all’interno delle attivita’ delle cooperative, con la loro sovrastruttura destinata alla commissione di reati “comuni” per facilitare l’attivita’ di impresa, avesse “inquinato” tale attivita’ attraverso iniezioni di mafiosita’ tali da far mutare la struttura del gruppo, il suo agire, il suo prestigio criminale, la sua percezione all’esterno con conseguente assoggettamento omertoso.
Ma la Corte di appello, come detto, non ha riproposto la tesi della “mafiosita’ derivata”, che pure, e’ doveroso ribardirlo, non sarebbe stata di per se’ sufficiente, alla luce dei principi di diritto in precedenza esposti, per dimostrare la mafiosita’ del “gruppo” di (OMISSIS), se non fosse stata data anche la prova della concreta manifestazione della capacita’ di intimidazione del sodalizio e del conseguente assoggettamento omertoso.
Si e’ invece configurata una “nuova”, autonoma, associazione mafiosa attraverso una non corretta applicazione dei principi, senza verificare la riconducibilita’ dei fatti all’interno dei requisiti tipici di fattispecie.
E tuttavia, come meglio si dira’, ci si e’ limitati a valorizzare l’attivita’ propria di (OMISSIS), unico a cui e’ stata riconosciuta un’autentica carica criminale, tanto da ritenere sottesa ad essa una “riserva di violenza”, e cio’ anche nei casi in cui le ipotizzate condotte di intimidazione sono state attribuite a (OMISSIS).
La Corte di appello non ha neppure affermato che vi sia stato l’esplicito impiego di un metodo mafioso nella normalita’ dei rapporti del gruppo delle cooperative, avendo fatto ricorso, erroneamente, al concetto di “riserva di violenza”, cercando in essa una possibile ragione della funzione di (OMISSIS) nella organizzazione delle cooperative e nella loro sovrastruttura criminale.
Oltre a cercare di recuperare nel contesto dell’associazione globale la carica di violenza rilevata nello svolgimento dei reati riferibili al contesto di (OMISSIS), si e’ inteso attribuire valenza ad alcune circostanze, ritenute indicative di possibili atteggiamenti violenti o minacciosi, utili a ricostruire il complessivo clima di intimidazione.
Prima di considerare come tali singole circostanze siano state valutate nella sentenza impugnata in termini diametralmente opposti rispetto alla sentenza di primo grado, con una motivazione piu’ spesso erronea che poco convincente, e’ utile premettere che, anche se fosse corretta la lettura della Corte di appello, non ne deriverebbe comunque la dimostrazione della erroneita’ della tesi del primo giudice e, quindi, la prova della esistenza della presunta associazione mafiosa: tali circostanze sono infatti di tale scarsa portata che, anche sommandole e procedendo ad una valutazione unitaria, non darebbero alcuna dimostrazione di un carattere mafioso delle associazioni o di almeno una di esse.
Si e’ evidenziata innanzitutto la comune provenienza dalla destra estrema sia di (OMISSIS), sia di alcuni soggetti inseriti nell’amministrazione romana; si tratta di affermazioni che, a prescindere dalla loro fondatezza, rivelano in realta’ una valenza probatoria neutra, non essendo chiaro perche’ detto argomento assumerebbe valore ai fini della prova della esistenza di una intimidazione mafiosa.
Sul tema, la sentenza di primo grado sviluppava ampie argomentazioni.
La stessa Corte di appello ha introdotto, oltre al tema della comune militanza politica, che in realta’ giustifica i rapporti tra i due principali associati in termini non di “mafiosita’”, anche il dato per cui, attraverso (OMISSIS), sarebbe stata apportata una imponente liquidita’ nelle attivita’ di (OMISSIS); e’ tuttavia indiscusso che tale liquidita’ fosse rappresentata dal denaro proveniente da un rilevante furto commesso da (OMISSIS) (furto avvenuto il 16/17 luglio 1999, citato piu’ volte nelle due sentenze di merito, che la Corte di appello chiarisce essere un “clamoroso furto al caveau della banca interna alla citta’ giudiziaria con la corruzione di un pubblico ufficiale e l’asportazione del contenuto di 147 cassette di sicurezza, molte delle quali in (OMISSIS)te a magistrati, per un valore di decine di miliardi di lire”).
Sotto altro profilo, in un passaggio la Corte territoriale ha indicato chiaramente dove dovrebbe essere ricercata la “mafiosita’”. E’ utile riportarlo integralmente: “Come si e’ gia’ detto la nuova associazione fu la risultante di due progetti espansionistici: quello di (OMISSIS) che, utilizzando la forza criminale del gruppo di (OMISSIS) e la sua capacita’ di intimidazione, voleva inserirsi anche nel settore amministrativo e imprenditoriale di cui (OMISSIS) era espressione, e quindi accedere dai reati di strada al “mondo di sopra” (come questo settore era stato da lui denominato nel suo manifesto programmatico), e il progetto di (OMISSIS) che voleva utilizzare la fama criminale di (OMISSIS) e i rapporti di amicizia e la comune militanza politica che quest’ultimo aveva avuto in passato con persone della destra politica, le quali avevano assunto nel Comune di Roma importanti responsabilita’ amministrative, per rafforzare e incrementare la sua posizione nel settore degli appalti pubblici. Nell’associazione (OMISSIS) conferi’ l’organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema di corruttela, (OMISSIS) i contatti con ambienti della destra che venivano dal suo passato ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) e soprattutto la sua forza di intimidazione (…). Il vantaggio di (OMISSIS) fu quello di giovarsi della forza di intimidazione di (OMISSIS) e dei favori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di coloro che governavano il Comune di Roma e gli enti partecipati dal Comune stesso. (OMISSIS) sapeva bene che la fama personale di (OMISSIS) e i suoi legami con il mondo della destra erano utili per convincere i funzionari comunali a fargli accaparrare lavoro”.
L’associazione, dunque, sarebbe diventata mafiosa in ragione dell’arrivo di (OMISSIS), con la sua capacita’ di intimidazione (con o senza la confluenza dell’associazione di (OMISSIS) in realta’ non sembra di per se’ neanche tanto rilevante) ed il suo patrimonio di contatti con la destra politica legata ai pregressi estremismi.
Il tema, come gia’ detto, attiene al rilievo attribuito dalla Corte di appello alla forza criminale del singolo nella creazione della associazione mafiosa quale prospettata dalla Corte di appello.
Sul punto si e’ gia’ detto.
Tuttavia, pur volendo ragionare con la Corte, nondimeno la quantita’ di circostanze riferite con una motivazione spesso ridondante finisce per indurre alla confusione nella individuazione di quelle che potrebbero essere significative.
Va premessa la irrilevanza ai fini in questione del dato che, apparentemente, viene indicato come migliore prova dell’effetto della nuova “alleanza” (OMISSIS)- (OMISSIS).
Si tratta del riferimento al forte aumento del fatturato delle cooperative di (OMISSIS) negli anni 2012/2013; tale dato, pur certamente coincidente nella esposizione dei fatti da parte della Corte di appello con la presenza di (OMISSIS), non ha pero’ alcuno sviluppo per dimostrare se ed in che in termini concreti detto aumento di fatturato fu causalmente legato all’intervento di (OMISSIS).
La stessa esposizione complessiva delle vicende fa comprendere che vi furono maggiori guadagni in ragione di alcune operazioni economiche certamente di comune interesse, ma per le quali non e’ risultato nessun ruolo determinante da parte di (OMISSIS) nella relativa conclusione. Dalla esposizione della sentenza (si tratta delle vicende esaminate quali reati fine) si evince che le stesse operazioni sarebbero state poste in essere anche senza la partecipazione di (OMISSIS). In altri casi si e’ dato atto che (OMISSIS) investi’ il proprio denaro, ma il conseguente aumento del fatturato delle cooperative non puo’ di per se’ considerarsi indicativo di mafiosita’.
In definitiva, quello che era apoditticamente presentato quale effetto macroscopico della “mafiosita’”, e che rappresentava il maggiore apporto di (OMISSIS), e’ di fatto escluso dalla stessa motivazione complessiva della sentenza impugnata.
2.7. La Corte di Appello, nell’ambito soprattutto nell’analisi dei singoli reati, pur non emergendo quasi mai un ruolo personale di (OMISSIS) nella gestione dei rapporti esterni delle cooperative per corruzioni, turbative etc., (come gia’ risulta dalla esposizione dei reati fine fatta sopra), ha tuttavia individuato casi in cui ” (OMISSIS) contava sulla forza di intimidazione di (OMISSIS)”.
Fermo il tema di fondo dell’essere o meno nota la presenza di (OMISSIS) agli interlocutori di (OMISSIS) e, comunque, del tipo di notorieta’ criminale di (OMISSIS) (il cui passato non era di tipo “mafioso”), si tratta di vicende rilette in termini opposti a quelli del Tribunale.
La prima e’ la presunta intimidazione nei confronti della dirigente (OMISSIS): in questo caso (OMISSIS) si sarebbe rivolto a (OMISSIS) per sbloccare la pratica relativa ai pagamenti dovuti alle cooperative per la realizzazione del campo nomadi (capo 10 del primo decreto), ferma nell’ufficio della (OMISSIS), dirigente della Ragioneria Generale, che avrebbe dovuto esprimere un parere in ordine alla regolarita’ contabile della determina di approvazione.
L’ipotesi che sia stato programmato un intervento “violento” o comunque vi siano state minacce derivava in questo caso dalle seguenti parole intercettate: “Anche in questo caso un minuto dopo, alle 14.28, (OMISSIS) chiedeva a (OMISSIS) (Rit. 2964/13 prgro. 5876) “…quell’altra, tocca partire dall’alto…perche’ lei proprio, notizie di 10 minuti fa, l’ha bocciata. Ha chiesto un altro sconto, una cosa…ecco, digli di intervenire al piano di sopra…senno’ tocca interveni’ pesantemente, pesantemente, pesantemente…”.
Il Tribunale, non arrestandosi davanti alla pur plausibile ipotesi di un semplice linguaggio violento, ha svolto ampia istruttoria sulla vicenda e, sentiti gli interessati, tra i quali la (OMISSIS), della quale si e’ sottolineata l’assoluta credibilita’, ha accertato che non vi furono affatto interventi gravi e diretti sulla persona della (OMISSIS), che la stessa mai aveva percepito indebite pressioni, ne’ dai suoi superiori ne’ dall’esterno, meno che mai violente.
A fronte degli argomenti del Tribunale, che pure aveva argomentato sul significato di una espressione che aveva il chiaro senso di una metafora o che comunque andava collegata all’intervento (non violento) sui dirigenti della (OMISSIS), la Corte di appello, anche in questo caso con una motivazione ridondante, e’ giunta ad attribuire un significato univoco alle poche parole intercettate, affermando, da una parte, che “non e’ invece provato che (OMISSIS) intervenne sulla (OMISSIS) (proprio perche’ ne conosceva le doti di funzionaria onesta) e il fatto che costei non si sia sentita intimidita prova soltanto che il sistema corruttivo puo’ essere arginato se vi sono funzionari onesti”, per poi, dall’altra, ritenere, senza alcuna conseguenzialita’ logica, che “e’ provato quindi l’intervento “pesante” richiesto da (OMISSIS) a (arminati e l’utilizzo da parte dell’associazione della sua forza di intimidazione esercitata attraverso (OMISSIS) e (OMISSIS) disponibili ad adeguarsi alle richieste di intervento da parte di (OMISSIS)”.
Un travisamento di quanto peraltro esposto dalla stessa Corte di appello che da’ per provato un intervento “pesante”, che essa stessa esclude essere stato dimostrato.
La Corte di appello ha fatto inoltre riferimento ad una disponibilita’ di (OMISSIS) nell’intervenire in modo intimidatorio nei rapporti con Cancelli, nei termini seguenti: “nella gestione di una fase della gara 30/13 cd. multimateriale risulta che (OMISSIS) propose un suo intervento mentre era in macchina con (OMISSIS) il 20.1.14 (Rit 3240/13 progr. 6649), dopo aver partecipato ad una riunione a via (OMISSIS) in cui era stata discussa la strategia da tenere nei rapporti con Cancelli (capo 16 I decreto). (OMISSIS) infatti disse a (OMISSIS) “E no, andiamoci a parla’, mo basta, te faccio compagnia””. Sarebbe quest’ultima espressione (“… basta, te faccio compagnia”) la dimostrazione dell’intento di (OMISSIS) di intimidire la controparte.
La Corte di appello sembra sostenere, soffermandosi con attenzione su alcuni passaggi della sentenza di primo grado, che, secondo lo stesso Tribunale, vi sarebbe nel caso di specie la prova di un atteggiamento intimidatorio; si tratta di un assunto che in realta’ non corrisponde al ragionamento del Tribunale, secondo cui, invece, “la conversazione in esame dimostra proprio l’estraneita’ di (OMISSIS) alla asserita precedente intimidazione di Cancelli in quanto certamente (OMISSIS) non aveva avuto un ruolo con riferimento alla nota frase inerente al fatto che Cancelli “si era messo paura”” (pag. 1486 ss.).
Si e’ fatto inoltre riferimento, in tema di gare per l’emergenza alloggiativa (capi 10 ed 11 del secondo decreto), all’idea di andare a parlare insieme a (OMISSIS) per gli accordi da prendere, ma non vi e’ nulla che alluda ad atteggiamenti di intimidazione.
Sempre nell’ottica della ricerca nelle conversazioni di qualsiasi parola “sopra le righe” – effettivamente, come dice la difesa, non rare per il gergo di un conclamato criminale quale e’ (OMISSIS) – si e’ richiamata la conversazione in cui il predetto, facendo riferimento ad un contrasto insorto con chi aveva costruito alcune palazzine nuove, usa la espressione tipo “te do fuoco” e “spianare” ed altro.
Al di la’ della diversita’ delle trascrizioni riportate nelle due sentenze (secondo la difesa anche in questo caso la sentenza di appello avrebbe utilizzato le trascrizioni della polizia giudiziaria in fase di indagini, recuperate dal testo della misura cautelare, e non le trascrizioni peritali), risulta chiaramente come siano espressioni metaforiche, senza nessun collegamento con minacce o pressioni di alcun genere, come del resto da’ atto la piu’ precisa sentenza di primo grado (pag. 2746 ss.).
La partecipazione di (OMISSIS) alle trattative per gli acquisti di appartamenti in (OMISSIS), quindi, non sono affatto indicative di un atteggiamento intimidatorio e, del resto, e’ del tutto congetturale l’affermazione “e l’accenno di (OMISSIS) all’eventualita’ di “spianare le palazzine” confermano che l’intervento di (OMISSIS) era inteso come un intervento intimidatorio”. La sentenza, evidentemente, non si confronta con le logiche ed ovvie conclusioni del Tribunale a pag. 2763 della propria decisione.
La Corte evidenzia ancora una presunta utilizzazione di metodi intimidatori nella vicenda di cui al capo 19 del primo decreto, valorizzando la dichiarazione di Ciambella, pur dando atto che questi era stato ritenuto inattendibile dal Tribunale tanto da avere disposto l’assoluzione per il reato in questione. Pur superando il tema della utilizzabilita’ di tali prove, comunque si e’ in presenza, anche in questo caso, di generiche asserzioni in cui, peraltro, neanche si intravede, dal testo della sentenza, quale sia la intimidazione e quale il suo carattere, se del caso, mafioso.
Ha carattere assertivo e privo di alcuna consistenza anche la affermazione riferita alla vicenda del capo 16 del secondo decreto, ove si legge “e (OMISSIS) non accondiscese certamente al patto corruttivo semplicemente perche’ era amico di (OMISSIS) ma piuttosto perche’ sapeva bene chi era (OMISSIS) e subiva la sua influenza”. E’ da considerare che si tratta di un elemento del tutto irrilevante, perche’ si utilizza una asserzione basata sul presupposto da provare come prova di quest’ultimo. Invero, non si comprende perche’ sia stato indicato.
Lo stesso vale per le vicende relative al timore manifestato per le conseguenze dell’arresto di (OMISSIS). La Corte di appello ha contestato fortemente la valutazione del Tribunale affermando “vanno accolte quindi le censure del PM alle vaghe motivazioni del Tribunale il quale, dopo avere trovato singolare che interventi di (OMISSIS) e (OMISSIS) non vi siano stati quando gli inquirenti avevano perquisito l’abitazione di (OMISSIS), muove inconsistenti considerazioni, prive di riscontri concreti, sulla loro preoccupazione per il possibile coinvolgimento del sindaco (OMISSIS) o per ripercussioni su una vicenda che interessava la societa’ Finmeccanica ma esclude una preoccupazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) per un possibile suo arresto ed esclude che nei confronti di (OMISSIS) vi siano stati loro atti di intimidazione riconducibili alla mafiosita’ del loro gruppo. Invece il PM ha correttamente fatto leva sulle indicate intercettazioni che dimostrano l’assoggettamento di (OMISSIS) finalizzato a ottenerne il silenzio. E in effetti (OMISSIS), proprio perche’ intimidito, non fece al giudice dichiarazioni compromettenti per l’associazione”.
E tuttavia, anche nella occasione, la motivazione della sentenza di primo grado e’ smentita da parte della Corte senza alcun serio confronto con la stessa, sulla scorta di mere asserzioni volte ad affermare, con il medesimo ragionamento probatorio circolare, che la vicenda rivelerebbe l’uso di un metodo mafioso: le parole indicate dovrebbero essere intese come esercizio di intimidazione mafiosa sul presupposto che sarebbe esistita a monte la data associazione mafiosa e, a tale punto, tali stesse parole diventerebbero prova della esistenza della associazione mafiosa. La decisione del Tribunale, basata su tutt’altro che “vaghe motivazioni” e “inconsistenti considerazioni”, e’ quindi risultata insuperabile.
2.8. Con riferimento alla lunga esposizione della “esteriorizzazione della forza di intimidazione”, la Corte ha valorizzato ulteriori poche circostanze per ritenerle confermative di un clima di intimidazione mafiosa, sul presupposto errato che questo fosse gia’ provato.
Si tratta, comunque, di argomentazioni del tutto generiche e che si smentiscono con la stessa lettura. In particolare:
– sulla vicenda relativa alla partecipazione della cooperativa “(OMISSIS)” di (OMISSIS) alla gara per la manutenzione delle aree verdi, si travisa, come gia’ si e’ detto, l’accondiscendenza di (OMISSIS), nel parlare con (OMISSIS), a non partecipare ad una gara in cui appariva favorito. La vicenda era stata ampiamente e correttamente ricostruita dal Tribunale come adesione volontaria ad un contesto di accordi (un vero e proprio cartello) fra cooperative che si riconoscevano reciproci spazi di interesse. Sul tema, la Corte di appello offre una diversa lettura in termini del tutto apodittici, nonostante il palese tono confidenziale ed amichevole delle conversazioni tra (OMISSIS) e (OMISSIS), prima facie incompatibile con il clima di intimidazione. La conclusione cui approda la sentenza impugnata, secondo cui non e’ la “consapevolezza di aver violato un accordo spartitorio a spiegare la reazione di (OMISSIS), come ha ritenuto il Tribunale, quanto piuttosto il timore di aver toccato un settore (manutenzione del verde delle ville storiche) che doveva rimanere appannaggio di (OMISSIS)” risulta, quindi, sulla scorta delle premesse in fatto, del tutto incomprensibile e illogica;
– lo stesso avviene in riferimento alle gare relative all’emergenza abitativa. Come si e’ detto sopra, discutendo dei ricorsi per i reati di cui ai capi 10 ed 11 del secondo decreto, l’accertamento contenuto nelle sentenze di merito e’ nel senso che (OMISSIS) si attivo’ per ottenere che i possibili concorrenti rispettassero il suo ambito di attivita’ e, da quanto risultato nei casi in cui sono state intercettate le reazioni di alcuni di tali concorrenti, e’ stato ben chiaro che si discuteva di accordi fra di loro. Qui la Corte di appello, senza alcun aggancio fattuale, smentisce acriticamente la decisione di primo grado sostenendo che i concorrenti contattati “si sentirono subito intimiditi”. In realta’, la stessa motivazione e’ ambigua perche’ riporta innanzitutto il materiale probatorio, riferito, come rilevato dal Tribunale, espressamente al reciproco rispetto degli spazi di manovra fra le cooperative del settore, per poi desumerne apoditticamente, senza alcuna ragione anche implicita, che i dialoghi intercettati siano indice di una qualche forma di intimidazione;
– un altro indice della assoluta inconsistenza delle argomentazioni di contrasto alla ricostruzione del primo giudice, si ha nel caso della gara della raccolta delle foglie, capo 13 del primo decreto, per il quale si e’ gia’ rilevato come la condanna fosse priva di qualsiasi base fattuale la’ dove si e’ discusso di turbativa di gara attribuendo a (OMISSIS) una non specificata capacita’ di fare escludere due concorrenti nonostante la inammissibilita’ delle loro domande fosse dovuta a difetti formali. In questo caso nella sentenza impugnata si formula una congettura su di una congettura nel punto in cui si afferma “ma nessuna delle due imprese produsse i necessari documenti, pur avendone facilmente la possibilita’, ed e’ da ritenere che probabilmente questa remissivita’ sia stata determinata dal clima di intimidazione creato dall’associazione”. Peraltro, per una delle due imprese la inammissibilita’ della domanda era dovuta alla mancanza del prerequisito di iscrizione all’albo pertinente e, quindi, la correzione della domanda era semplicemente impossibile (ne parla chiaramente la sentenza di primo grado a pag. 1536). Anche qui, con il rilievo di una ipotetica “remissivita’”, si dimostra che la sentenza e’ mirata non a dimostrare le condizioni della “mafiosita’”, bensi’ a cercare indizi di conferma di una tesi preconcetta;
– ed ancora, la Corte di appello ha valutato la gara di cui al capo 3 del secondo decreto, sostenendo che vi fosse stato un atteggiamento intimidatorio nei confronti di (OMISSIS) della cooperativa (OMISSIS). Anche in questo caso, la Corte, pur preso atto che il Tribunale aveva escluso, con motivazione financo ridondante, che nei rapporti con (OMISSIS) vi fossero stati atteggiamenti di intimidazione, ha offerto una diversa interpretazione della vicenda del tutto acritica e, comunque, non certamente piu’ convincente, sostenendo che ” (OMISSIS) aveva ceduto al nuovo accordo perche’, come gli altri imprenditori, aveva avuto paura che fosse messa a rischio la propria possibilita’ di partecipare agli appalti anche nelle future gare e quindi di poter continuare a lavorare”. Tale succinta conclusione, peraltro, dimostra come si confondano cose obiettivamente diverse, ossia le presunte pressioni dovute ai rapporti di forza nei contesti concorrenziali tra le cooperative – che e’ quanto emerge dalla stessa esposizione dei fatti della Corte di appello – e la intimidazione mafiosa che, invero, con tale vicenda si vorrebbe dimostrare ma non e’ chiaro come;
– lo stesso avviene nella parte in cui si e’ fatto riferimento ad ulteriori relazioni di (OMISSIS) con altre imprese con cui dividere i lavori; peraltro, come si e’ visto a proposito dei reati specifici, sono tutte vicende in cui ne’ vi e’ alcuna intimidazione manifesta, come chiarito dal Tribunale, ne’ comunque sono attivita’ in cui i rapporti esterni sono ascrivibili al soggetto presunto portatore della mafiosita’, ovvero (OMISSIS), che non risulta affatto noto ai soggetti che entravano in rapporti con (OMISSIS).
Cio’ e’ chiarito proprio dalla dichiarazione, riportata dalla Corte di appello, dell’amministratore di cooperativa (OMISSIS), che ha riferito della forza imprenditoriale di (OMISSIS) e dell’abuso di tale forza, ma che nulla porta a sostegno del carattere mafioso.
(OMISSIS), per come riportato in sentenza, avrebbe riferito del presunto “clima di prevaricazione e intimidazione nei confronti degli imprenditori del mondo delle cooperative (se non andavi a genio a lui avevi chiuso)”: e’ testuale il riferimento del teste ad un “clima” creato da (OMISSIS) anni prima del sorgere del rapporto con (OMISSIS) (sul punto giova ricordare come, secondo la Corte di appello, la “piccola associazione mafiosa” di cui si discute sarebbe invece sorta in coincidenza dall’inizio del rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS)) e, soprattutto, ad un atteggiamento intimidatorio nel contesto di un abuso di una posizione dominante assunta nel mercato; quindi tale dichiarazione, comunque, non assume rilievo al fine della prova di metodiche “mafiose”.
2.9. Quanto alle presunte condotte intimidatorie nei confronti dei pubblici amministratori, vicende prospettate dall’accusa al primo giudice che, al riguardo, aveva tuttavia lungamente motivato per rilevarne l’assoluta inconsistenza-trattandosi generalmente di casi di forzatura nella interpretazione di espressioni gergali e di violenza verbale (senza mai individuare un caso di minaccia diretta)-la Corte di appello ha interpretato e valutato, anche in questo caso, diversamente il dato probatorio senza, tuttavia, alcun serio raffronto con la motivazione del primo giudice.
Un primo caso citato in sentenza e’ quello delle presunte minacce a (OMISSIS) (per il pagamento dei crediti (OMISSIS) S.p.A.), la’ dove la Corte ha affermato “contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale i messaggi intimidatori di (OMISSIS) rivolti a (OMISSIS) tramite (OMISSIS) sono chiari e riferiti a se’ stesso come capo di un gruppo (“lo famo strilla’ come n’aquila sgozzata…entro dalla porta principale…vede lo che gli combino… vengo su con gli amici no…facciamo, gli facciamo una situazione”) e (OMISSIS), che li recapito’ al destinatario, ne riferi’ l’effetto (“te sei sereno-“)”.
Invero, pur prescindendo dal dato che non vi e’ alcuna seria smentita della argomentata ricostruzione del Tribunale della medesima vicenda, in un contesto in cui nessuna condotta seriamente violenta o intimidatoria e’ stata rilevata nei dati rapporti, le indicate espressioni, considerando anche la pregressa conoscenza tra tali soggetti, hanno tutta l’evidenza di un linguaggio di strada, denso di metafore, potendo desumersi cio’ dal dato obiettivo che (OMISSIS) non ha posto in essere nessuna delle minacce di cui ha parlato con il suo interlocutore.
E’ la stessa Corte che, preso atto che l’accusa anche in questo caso aveva tentato di amplificare il riferimento a presunte violenze nei confronti del (OMISSIS), riguardanti in realta’ un lontano passato della loro frequentazione dei medesimi contesti neofascisti, ha osservato che “(…) anche se (OMISSIS) non picchio’ (OMISSIS) per sollecitarlo a sbloccare i pagamenti, la conoscenza del passato criminale di (OMISSIS), anche in questo caso, amplifico’ la portata del suo intervento”.
Quindi e’ la stessa motivazione che smentisce la portata “mafiosa” di tale vicenda. La intimidazione che il caso di specie rivela e’, nella stessa ricostruzione della Corte di appello, quella “antica” di (OMISSIS). L’idea che la “conoscenza del passato criminale di (OMISSIS)…. amplifico’ la portata del suo intervento” e’ solo una generica congettura, anche di scarso rilievo, per discutere di “mafia”, essendo il riferimento a crimini comuni e nel contesto delle bande neofasciste.
La Corte ha citato, ancora, presunti interventi di (OMISSIS) in riferimento alla gara per la manutenzione delle piste ciclabili, caso nel quale non e’ neanche ben chiaro quale sarebbe l’atteggiamento intimidatorio, e la vicenda del presunto incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), capo della segreteria del sindaco (OMISSIS), vicenda quanto mai incerta e in cui, ammesso che vi sia stato l’incontro tra i due, neanche si intravede il carattere intimidatorio.
Infine, si citano vari altri casi in termini del tutto generici, assertivamente indicativi di conoscenza della carica criminale di (OMISSIS), ma che, invero, non fanno riferimento ad altro che alla figura del predetto ovvero inducono confusione per come “tagliati” ed isolati, pur avendo chiara e diversa spiegazione dal testo delle sentenze; cosi’, ad esempio, l’espressione “mandare i miei Mandinghi” viene utilizzata per dare l’idea del boss che manda i suoi “scagnozzi” violenti a minacciare la vittima, ma, dalla lettura della complessiva motivazione, corrisponde alla condotta di fare manifestare, magari rumorosamente come di prassi, sotto la sede dell’ente moroso i lavoratori restati senza stipendio per tale morosita’. Si e’ ancora in presenza di un palese travisamento della prova risultante dallo stesso testo della sentenza.
E’ costante la contraddittorieta’ intrinseca della Corte di appello con le sue stesse premesse. Da un lato, nella nuova e piccola associazione, l’atteggiamento mafioso sarebbe “portato” da (OMISSIS), dall’altro, secondo la stessa motivazione, quest’ultimo non sarebbe stato mai presente in queste operazioni, non sarebbe stato conosciuto dai presunti intimiditi (salvo i suoi “amici” ex militanti nei partiti di estrema destra assurti a ruoli di rilievo nella Amministrazione comunale del dato periodo) ne’ sarebbe stata in alcun modo paventata la sua presenza.
La Corte ha ripetuto piu’ volte che la conoscenza di (OMISSIS) non doveva essere necessariamente diretta – il che e’ certamente vero – ma non poteva limitarsi ad affermare, come certezza che non richiede dimostrazione, che vi fosse la consapevolezza da parte di “tutti” che, non cedendo alle lusinghe corruttive di (OMISSIS), sarebbe subentrata la violenza di (OMISSIS) (e di lui solo), tenuta in “riserva”.
In sentenza si riporta solo l’episodio di un recupero crediti posto in essere da (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS), in cui i responsabili “evidentemente non attinti da alcun grave e perdurante timore determinato dalla forza di intimidazione della associazione nel suo complesso, si ostinarono per lungo tempo a non pagare il dovuto a (OMISSIS) – che intervenne con un’azione giudiziaria ottenendo un decreto ingiuntivo – e mutarono repentinamente atteggiamento solo allorche’ ebbero il contatto diretto con (OMISSIS): cioe’ solo quando ebbero la diretta percezione di una situazione di pericolo, derivante pero’ dalle caratteristiche criminali del solo (OMISSIS)”.
L’episodio e’ particolarmente amplificato per la peculiarita’ della vicenda in cui entra in gioco (OMISSIS), ma non vi e’ modo (e, per vero, neanche il tentativo) di smentire la ricostruzione del Tribunale, secondo cui l’accusa “ha potuto proporre all’attenzione del Tribunale soltanto quattro episodi ritenuti significativi della mafiosita’ indirizzata verso gli imprenditori, senza peraltro neppure indicare gli stessi come testimoni, a chiarimento dei fatti ed a conferma delle intimidazioni subite ” e che per il caso (OMISSIS) rileva che (OMISSIS) manifesto’ “il suo tono intimidatorio, da delinquente di strada, nei confronti dei debitori riottosi” senza, invece, manifestare alcuna forza di una associazione mafiosa e senza volere creare alcun clima di intimidazione, valutazione che la Corte di appello si limita a smentire in modo assertivo. Da evidenziare, poi, che, nell’ottica dell’obiettivo della motivazione, quest’unico caso di intervento diretto di (OMISSIS) e’ un “recupero crediti” che nulla a che vedere con quello che sarebbe il core business della associazione mafiosa delle cooperative, ovvero l’espansione nella data area di interesse imprenditoriale.
2.10. La Corte di appello dedica poi un paragrafo alla “omerta’” che ritiene aver caratterizzato il contesto e che, a conferma della particolare inversione del rapporto fra indagini e processo, fonda essenzialmente sulla affermazione che le sentenze della Corte di cassazione emesse nella fase cautelare avrebbero “evidenziato la situazione di assoggettamento e di omerta’ promanante dall’associazione”, per poi considerare che “il contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni degli imprenditori concorrenti in dibattimento ha confermato il clima di omerta’”. Quindi, partendo da una tesi preconcetta, si afferma poi che nel dibattimento sarebbero state acquisiti riscontri (“confermato il clima di omerta’”).
In realta’ si tratta di una serie di affermazioni generiche.
Pur volendo prescindere dal considerare che dalla stessa motivazione della sentenza risulta l’interesse obiettivo da parte dei vari soggetti citati a tacere sulle questioni relative la gestione degli affari delle cooperative (caratterizzate, come si nota, da accordi sottobanco per pilotare gli affidamenti, anche a prescindere dagli indebiti accordi con gli amministratori), nulla in realta’ viene indicato per collegare obiettivamente una tale possibile “omerta’” all’intimidazione mafiosa. Ancora una volta si fraintendono e affastellano circostanze di segno diverso che, invero, in alcun modo valgono, dalla stessa lettura della motivazione, a dimostrare (e neanche a farvi da riscontro) la tesi che nella specie si sia manifestato assoggettamento omertoso nei confronti di un sodalizio di tipo mafioso.
A chiarimento della complessiva inversione del corretto ordine delle cose, e’ utile evidenziare come, a fronte della massima evidenza della gestione corruttiva dei rapporti, come risulta dalla esposizione delle circostanze relative ai reati fine, la Corte di appello abbia affermato in modo del tutto apodittico, senza che dal testo se ne possa intuire la base fattuale, che “l’associazione ebbe una capacita’ di infiltrazione nell’amministrazione, non solo attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo, ma anche con la corruzione e con la collusione dei corrotti che, come ha evidenziato il PM, determinarono l’assoggettamento dei funzionari e il timore degli imprenditori di essere esclusi dai provvedimenti amministrativi e dai contratti della pubblica amministrazione, nella consapevolezza di non potere competere con le cooperative la cui opera di corruzione si aggiungeva alla forza di intimidazione”.
La conclusione che sia stata principalmente la intimidazione mafiosa e, poi, “anche” la corruzione a determinare l’inserimento nelle attivita’ dell’amministrazione e’ assolutamente contraria ai fatti accertati dalla stessa Corte di appello.
Parimenti del tutto priva di basi fattuali, e’ la affermazione con la quale si e’ inteso smentire il Tribunale la’ dove si e’ sostenuto che questi avrebbe errato “nel ritenere che il gruppo delle cooperative abbia continuato a dedicarsi agli appalti pubblici e a commettere delitti di turbativa d’asta utilizzando soltanto i suoi precedenti metodi corruttivi senza fare ricorso a metodi intimidatori. Invero la Corte, come si e’ gia’ dimostrato e in accoglimento delle deduzioni espresse nei motivi di appello dal PM e dal PG, ribadisce che l’associazione si fondo’ sulla forza intimidatrice non solo di (OMISSIS), che era persona violenta, ma anche di (OMISSIS) il quale alla corruzione sistematica aggiungeva capacita’ di intimidazione”.
Una tale conclusione dimostra, anzi, come, proprio la palese irrilevanza della “individualita’” di (OMISSIS) per poter costruire sulla sua sola fama criminale una associazione mafiosa, abbia reso necessario fare riferimento anche alla presunta intimidazione di (OMISSIS) che, a parte non essere stata neanche ipotizzata nelle stesse premesse (OMISSIS) di secondo grado, in realta’ certamente non aveva alcuna connotazione di mafiosita’ quand’anche manifestata.
3. Esclusione del carattere di mafiosita’ e riaffermazione dell’esistenza di due associazioni “semplici”.
Dunque, una motivazione gravemente carente, con cui la Corte di appello, piuttosto che confrontarsi con il ragionamento probatorio del Tribunale, ha invece meramente recepito la decisione adottata dalla Corte di cassazione in ambito cautelare, senza, tuttavia, considerare la diversa base probatoria nel frattempo formatasi.
Una motivazione priva di quella “forza persuasiva superiore”, in grado di conferire alla decisione la maggior solidita’ possibile, rispetto a quella riformata in senso peggiorativo.
Non e’ stata fornita una diversa spiegazione razionale rafforzata rispetto a quella posta a fondamento della sentenza di primo grado, ne’ e’ stato chiarito, altrettanto razionalmente, perche’ determinate prove dovrebbero assumere una valenza dimostrativa obiettivamente opposta rispetto a quella ritenuta dal Tribunale.
Una sentenza, soprattutto, in cui non si e’ fatta corretta applicazione dei principi di diritto, in precedenza enunciati, che riguardano gli elementi strutturali del delitto di associazione di stampo mafioso.
Si e’ preteso di far derivare la capacita’ intimidatrice dell’associazione dal prestigio criminale non mafioso di uno degli associati e non da quello impersonalmente riferibile al gruppo.
Si e’ costruita la fattispecie facendo riferimento a nozioni, quali quelle di riserva di violenza ovvero di capacita’ potenziale di intimidazione, senza considerare che l’associazione mafiosa esiste solo se il sodalizio abbia conseguito, nel contesto – anche ridotto – di riferimento, una capacita’ intimidatrice effettiva, manifestata e obiettivamente riscontrabile, che puo’ certo esteriorizzarsi anche con atti e comportamenti non connotati necessariamente da violenza o minaccia, ma che devono essere evocativi del prestigio criminale del gruppo e come tale percepiti.
Una capacita’ di intimidazione attuale, concreta, obiettiva che sintetizza un principio di diritto fondante, ma che e’ stato declinato dalla Corte di appello in modo giuridicamente errato, perche’, in presenza di una chiara anemia probatoria, lo si e’ fatto discendere in modo automatico, e sostanzialmente presuntivo, dalla figura di (OMISSIS), richiamando concetti e principi inconferenti.
Non diversamente, si e’ svuotato di valenza penale il requisito dell’assoggettamento omertoso, fatto anche questo sostanzialmente discendere dalla quantita’ e dalla qualita’ dei reati fine, e, soprattutto, dall’ampiezza del sistema corruttivo accertato.
Un “sistema” gravemente inquinato, non dalla paura ma dal mercimonio della pubblica funzione.
Non si e’ tuttavia considerato, come si e’ osservato in dottrina, che la criminalita’ organizzata mafiosa si fonda sostanzialmente sul metus che deriva dalla violenza, dall’intimidazione, dalla costrizione, laddove, invece, la corruzione e’ un reato che si fonda sull’accordo illecito e paritario tra due persone.
L’omerta’ che deriva dalla manifestazione della capacita’ di intimidazione e che caratterizza l’associazione mafiosa e’ fondata sul timore; nella corruzione l’omerta’ e’ invece fondata, come nel caso di specie, sulla convenienza reciproca.
Nessuna prova esiste che i pubblici ufficiali coinvolti nell’odierno processo fossero stati “collocati” dalla criminalita’ mafiosa all’interno della pubblica amministrazione, ne’ che essi abbiano “venduto” la propria funzione per paura, per essere stati costretti da (OMISSIS) o da (OMISSIS) ovvero dall’associazione criminale che a questi facevano riferimento; e’ stato accertato un fenomeno diverso, di collusione generalizzata, diffusa e sistemica.
Una grave compromissione della pubblica funzione conseguente ad una scelta libera e consapevole, ancorche’ criminale, di un elevato numero di pubblici amministratori, di politici, di pubblici funzionari; un sistema inquinato e spartitorio nella gestione degli appalti e nella nullificazione del pubblico interesse, sacrificato a logiche di indebita locupletazione.
Ne’ sono emerse nei confronti degli imprenditori forme di condizionamento prevaricatore in grado di inibire la concorrenza, perche’ non sono state evidenziate modalita’ intimidative mafiose finalizzate, ad esempio, ad allontanare soggetti economici dalla partecipazione alle gare: i fatti “raccontano” di imprenditori che hanno accettato la logica spartitoria professata da (OMISSIS) e dai suoi sodali, basata, pero’, non sull’intimidazione, bensi’ sugli accordi corruttivi. In questo modo si e’ limitata la libera concorrenza, ma cio’ e’ avvenuto, lo si ribadisce, utilizzando forme di condizionamento corruttivo che non sono state precedute da alcun metodo intimidativo mafioso.
Le risultanze probatorie del processo non consentono affatto di affermare, sul piano generale ed astratto, che sul territorio del Comune di Roma non possano esistere fenomeni criminali mafiosi, quanto, piuttosto, che, con specifico riguardo al caso in esame, si e’ indebitamente piegata la tipicita’ della fattispecie prevista dall’articolo 416 bis c.p., per farvi confluire fenomeni ad essa estranei.
Ma le strettoie del diritto e del processo non possono essere superate per andare al cuore empirico della vicenda, massificando in tal modo condotte, responsabilita’ individuali, principi giuridici fondanti.
Volendo ricorrere ad una metafora, puo’ dirsi che una parte del “palazzo” non e’ stato “conquistata” dall’esterno, dalla criminalita’ mafiosa, ma si e’ consapevolmente “consegnata” agli interessi del gruppo che faceva capo a (OMISSIS) e (OMISSIS); un gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare.
La conclusione e’, quindi, l’accoglimento dei ricorsi sul punto essendo dimostrata l’infondatezza della decisione della Corte di appello che ha aderito alle tesi dell’accusa in ordine alla riqualificazione dei reati associativi, ritenendo l’associazione unica e la sua qualifica di “associazione di stampo mafioso”.
Si tratta di temi che svuotano di valenza – anche in senso prospettico – il quadro probatorio e minano radicalmente l’assunto accusatorio recepito dalla Corte di appello.
Essendovi stato un complessivo esame di tutto il materiale probatorio disponibile ed essendo risultata insuperabile la decisione di primo grado in ordine alla inesistenza di prove della identita’ delle due associazioni ed alla esistenza di prove della assoluta autonomia, alla assenza di prove di esistenza di una associazione di carattere mafioso quale configurata dai capi di imputazione originari e oggetto delle decisioni in materia di misure cautelari in fase di indagine e, inoltre, alla inesistenza di prove di una associazione mafiosa pur della diversa e limitata consistenza ritenuta dalla Corte di appello, comporta che la decisione sul punto vada annullata senza rinvio, non prospettandosi alcuna possibilita’ di una decisione di segno diverso, sulla base dei consolidati principi di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorche’ un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (cfr., Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012, Conti, Rv. 253380; Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Savina, Rv. 255784).
La decisione comporta “automaticamente” l’annullamento della decisione impugnata anche in relazione all’applicazione della aggravante della agevolazione mafiosa ex articolo 416 bis.1 c.p., e della aggravante di cui all’articolo 629 c.p., e articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, che presuppongono l’effettiva esistenza della associazione mafiosa.
Quanto alla aggravante del metodo mafioso ex articolo 416 bis.1 c.p., che la Corte di appello aveva ritenuto sussistere solo per i reati di estorsione (capi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del primo decreto), si rinvia a quanto gia’ detto in sede di valutazione dei ricorsi per tali imputazioni, dove si e’ escluso che, secondo la ricostruzione dei fatti da parte (OMISSIS) di merito, gli autori dei reati avessero utilizzato modalita’ tali da fare ritenere alle vittime che operassero per un’associazione mafiosa.
Resta, quindi, ferma la decisione di primo grado quanto alla esistenza di due associazioni per delinquere “semplici”, non essendovi motivi di ricorso finalizzati alla esclusione di tali reati.
III. Le singole partecipazioni.
1. Le due associazioni.
1.1. Per quanto gia’ detto, i ricorsi relativi alla responsabilita’ di ciascun ricorrente per il reato associativo vanno valutati considerando le due associazioni per delinquere ex articolo 416 c.p., come individuate dal primo giudice.
Nel piu’ ampio contesto fattuale delineato nella imputazione, la prima delle due associazioni sarebbe stata formata nel contesto spaziale del distributore (OMISSIS), luogo ove si incontravano (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS), oltre alla ordinaria attivita’ commerciale, era dedito anche a piccoli prestiti usurai, mediante sconto di assegni con versamento di contanti o in forma di anticipazioni di forniture di carburanti. A partire da un’occasione in cui ebbe necessita’ di gestire alcune situazioni di insolvenza, il ricorrente aveva iniziato una stabile collaborazione con gli altri tre imputati cui delegava il recupero dei suoi crediti con modalita’ minacciose e, talora, violente. In particolare, su richiesta di (OMISSIS), intervenivano (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali, a loro volta, delegavano le attivita’ di pressione sui debitori a (OMISSIS), persona adatta a tale compito per la sua indole aggressiva.
Tale attivita’ fu svolta in modo continuativo, non risultando solo i casi di estorsione per i quali si procede in questa sede, ma essendo stati indicati dal Tribunale altre vicende simili, di prestiti usurari ed indebite pressioni per i relativi pagamenti, emerse dalle intercettazioni.
Nella prospettiva del Tribunale, che sostanzialmente non e’ stata contestata perche’, come gia’ detto, non vi sono motivi di ricorso per la esclusione del reato associativo quale configurato dal primo giudice, sussistono gli elementi essenziali, per qualificare la condotta ai sensi dell’articolo 416 c.p.:
– vi sono rapporti continuativi finalizzati a tali attivita’ criminali;
– il programma di commissione di una pluralita’ di reati ha, nel caso di specie, le caratteristiche di indeterminatezza richieste per configurare l’associazione per delinquere, poiche’ risultano di volta in volta individuati i possibili destinatari delle attivita’ del gruppo;
– risulta quella minima struttura organizzativa richiesta per integrare il reato, per la divisione in ruoli tra chi effettuava i prestiti e chi si occupava di organizzare le attivita’ finalizzate al recupero e, infine, con il ruolo di manovalanza di (OMISSIS).
1.2. La seconda associazione criminale era composta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Tale associazione sostanzialmente corrispondeva alla organizzazione delle cooperative di (OMISSIS) ed ai soggetti che con questi operavano pur non essendone soci.
Sulla scorta dei numerosi reati fine accertati, l’oggetto dell’associazione e’ stato delineato nella commissione di reati volti alla acquisizione di servizi del Comune di Roma ed enti per essa operanti. I reati programmati erano essenzialmente di corruzione e turbativa di asta, tali da consentire l’espansione dell’attivita’ di impresa del gruppo di cooperative di (OMISSIS) nel settore dei servizi.
I soggetti associati erano divisi tra un nucleo che gestiva le cooperative e un altro, “politico-amministrativo”, di funzionari e politici corrotti che garantivano il successo di tali cooperative nei vari settori in cui le stesse operavano.
Nella ricostruzione dei giudici di merito, il dibattimento ha dimostrato la esistenza di un contesto generale di relazioni posto in essere da (OMISSIS) e dai suoi associati cui facevano seguito le specifiche iniziative assunte di volta in volta in relazione alla possibilita’ di partecipare, falsandole, a singole gare. In questo modo e’ stata ricostruita una organizzazione con ruoli specifici per ciascun associato e con un programma criminale di reiterazione di un numero indefinito di reati. Cio’ ha consentito di dare la qualificazioni giuridica ex articolo 416 c.p., di per se’ non oggetto di contestazione.
2. (OMISSIS).
Quanto si e’ detto fino ad ora, a proposito del reato associativo, comporta l’accoglimento del secondo motivo dedotto nel ricorso di (OMISSIS), accoglimento che assorbe il primo motivo, avente ad oggetto il diniego di rinnovazione dell’istruttoria in riferimento all’accoglimento degli appelli dei pubblici ministeri.
Va precisato che il secondo motivo, nella rubrica, riferisce solo della doglianza, per violazione di legge e vizio di motivazione, sulla sussistenza del reato di associazione mafiosa; anche nello svolgimento dei relativi argomenti si comprende che (OMISSIS) abbia inteso discutere solo del tema della mafiosita’ e della unicita’ dell’associazione.
Invero, nella parte finale del testo, si indica come erronea l’affermazione della Corte di appello che aveva ritenuto non contestata la sua partecipazione alla associazione operante in (OMISSIS). Sul punto, pero’, al di la’ di una generica doglianza sulla inadeguatezza della risposta della Corte di appello al relativo motivo di impugnazione, non sono sviluppati motivi specifici: vi e’ solo l’affermazione della mancanza di prova della divisione dei profitti tra gli associati laddove, com’e’ noto, tale mera assenza di condivisione dei guadagni e’ di per se’ sola irrilevante per ritenere esistente o meno una associazione per delinquere.
Quindi, o, come sembra piu’ probabile dalla rubrica del motivo, la parte non ha inteso contestare espressamente la partecipazione alla associazione, o, se del caso, ha sviluppato in ordine al tema della partecipazione alla associazione, per come ritenuta dalla sentenza di primo grado, un motivo del tutto generico.
In definitiva, all’esito della presente decisione, resta ferma l’affermazione di responsabilita’ in ordine alla partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere di (OMISSIS), nonche’ alla partecipazione anche alla seconda associazione, avendo cosi’ stabilito il Tribunale e non essendo stato dedotto alcun motivo sul punto da parte di (OMISSIS).
3. (OMISSIS).
I primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) sono analoghi a quelli dedotti nel ricorso di (OMISSIS), sicche’ valgono le considerazioni gia’ esposte.
In particolare, il secondo motivo, oltre a contestare la sentenza impugnata per la parte in cui ha accolto gli appelli sul tema della associazione unica e mafiosa, deduce espressamente anche il tema relativo alla partecipazione alla associazione di (OMISSIS). Al riguardo, pero’, vi sono solo minime argomentazioni a pag. 33 del ricorso, limitate ad una generica doglianza di mancata adeguata risposta della Corte ai relativi motivi di appello con i quali si sarebbe fatto rilevare che il ricorrente si limitava ad agire per conto di chi gli dava i singoli incarichi di minacciare altre persone e non per conto della associazione. Il motivo, per tale parte, e’ chiaramente viziato da genericita’. Quindi resta ferma la sua responsabilita’ ritenuta dal primo giudice per la partecipazione al gruppo di (OMISSIS).
4. (OMISSIS).
Il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) sviluppa argomenti in ordine alla erroneita’ della sentenza nel ritenere la sussistenza di una unica associazione e, comunque, al carattere mafioso anche del gruppo di (OMISSIS). Non svolge, invece, argomenti in contrasto alla condanna per la partecipazione alla associazione “semplice”.
Quanto gia’ detto in precedenza risponde in termini positivi al motivo e, come aveva deciso il giudice di primo grado, (OMISSIS) va ritenuto responsabile della sola partecipazione alla associazione di (OMISSIS).
5. (OMISSIS).
La presente decisione in tema di infondatezza della sentenza di riforma di quella di primo grado in relazione al carattere mafioso della associazione assorbe i temi sostanziali e le questioni processuali poste con il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) dall’avvocato (OMISSIS), nonche’ con il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell’avvocato (OMISSIS).
Non risultano proposti, invece, motivi riferibili alla partecipazione del ricorrente alle due associazioni. All’esito della decisione, quindi, (OMISSIS) va ritenuto responsabile di entrambi i reati associativi come stabilito dal giudice di primo grado.
6. (OMISSIS).
L’odierna decisione accoglie le questioni processuali e sostanziali di cui al motivo di cui al punto 1.2 ed motivo di cui al punto 2.1 del ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS). Non vi sono, invece, motivi in ordine alla sua partecipazione alla associazione delle cooperative. Ne consegue la conferma della condanna del ricorrente come disposta in primo grado.
La decisione rende non piu’ rilevante la valutazione del motivo di cui al punto 5.1 del ricorso che contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., comma 3, non applicabile essendo venuta meno la condanna per associazione mafiosa e per reati aggravati ex articolo 416 bis.1 c.p..
7. (OMISSIS).
I temi posti con il terzo ed il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) devono ritenersi accolti in base alle considerazioni espresse nella presente sentenza. Vanno valutati il quinto ed il sesto motivo che deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla mancanza di materialita’ di una sua condotta di partecipazione alla associazione e, comunque, alla mancanza del relativo elemento psicologico, ovviamente senza considerare gli argomenti collegati al profilo mafioso della associazione.
Il ricorso, in parte qua, e’ infondato.
All’imputato era contestato di avere, quale partecipe dell’associazione, costituito il punto di collegamento tra l’organizzazione e le istituzioni politiche, di aver creato flussi finanziari illeciti e di aver contribuito alle operazioni corruttive e di alterazione delle gare pubbliche.
E’ stato riconosciuto un suo diretto contributo nel concordare con (OMISSIS) la strategia corruttiva, come dimostrato dal ruolo assunto nelle singole vicende che gli sono state contestate. I “flussi finanziari” riguardano il suo contributo nel muovere somme in favore di (OMISSIS).
La motivazione risulta adeguata e priva di manifesti errori logici in quanto, accertata la partecipazione del ricorrente a vari reati fine e, soprattutto, alle valutazioni strategiche per la generalita’ delle operazioni delle cooperative di (OMISSIS), e’ stata coerentemente desunta da tali circostanze la sua volonta’ di partecipare al complessivo programma di acquisizione di commesse anche con modalita’ illecite.
I motivi proposti sono mirati ad una valutazione frammentaria delle varie condotte e non sono in grado di smentire la complessiva logicita’ della ricostruzione e, peraltro, la’ dove si contesta la portata della accertata partecipazione alla strategia corruttiva, si formulano argomenti riferibili solo alla non consapevolezza del carattere mafioso della organizzazione, tema non piu’ attuale. All’esito della decisione, quindi, (OMISSIS) va ritenuto responsabile del reato associativo relativo alle attivita’ delle cooperative, come stabilito dal giudice di primo grado.
8. (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il loro ricorso comune, con riferimento al reato associativo, deduce i motivi di cui ai punti 1.2 e 2.2. Quanto sopra esposto risolve le questioni processuali nonche’ in ordine alla loro estraneita’ al gruppo di (OMISSIS) ed al carattere mafioso della associazione.
Il motivo del punto 2.2 sembra, invero, contestare anche la loro partecipazione alla associazione semplice, ma nello sviluppo delle relative argomentazioni e’ del tutto generico. Quindi, a parte il dubbio sulla estensione del motivo anche a tale profilo, lo stesso va rigettato comunque per la evidente assenza di argomentazioni specifiche, limitate alla doglianza sulla inadeguata risposta ai motivi di appello, che, invece, hanno avuto di per se’ risposta dalla complessiva motivazione.
All’esito della presente decisione, quindi, resta ferma la loro condanna per il reato associativo “semplice” collegato alle attivita’ delle cooperative.
9. (OMISSIS).
La decisione di annullamento della sentenza in ordine al carattere mafioso dell’associazione risolve i temi proposti dalla difesa di (OMISSIS) con il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Va valutato il quarto motivo, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla affermazione della sua partecipazione alla associazione, motivi rilevanti anche sotto il profilo della associazione semplice.
Tale motivo e’ infondato.
All’imputato, quanto al reato associativo, e’ contestato di avere, prima, come consigliere al Comune di Roma e, poi, come consigliere della Regione Lazio, posto “al servizio dell’organizzazione le sue qualita’ istituzionali” e di aver svolto “una funzione di collegamento tra l’organizzazione, la politica e le istituzioni”, elaborando “insieme a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le strategie di penetrazione della Pubblica Amministrazione” e intervenendo “direttamente e indirettamente nei diversi settori della Pubblica Amministrazione di interesse dell’associazione”.
L’esclusione del carattere mafioso della associazione consente di prescindere dal trattare quelle parti della motivazione della Corte di Appello mirate a dimostrare la sua consapevolezza dell’agire mafioso e, invece, di limitare la valutazione della medesima decisione ai profili relativi alla sussistenza della condotta di partecipazione all’associazione collegata alle cooperative, quindi mirata solo agli illeciti per la acquisizione della gestione dei servizi.
La motivazione, invero, risulta adeguata.
Per quanto ampia parte delle circostanze valorizzate dai giudici di merito risultino indicative della esecuzione del reato contestato al capo 23 del secondo decreto, consistente, del resto, non nella singola programmazione di una corruzione, ma nella complessiva “vendita della funzione” in un ampio arco temporale, i giudici di merito hanno correttamente ricostruito anche una costanza dei rapporti con la “piccola” associazione, tale da dimostrare la contemporanea volonta’ di (OMISSIS) di contribuire alla realizzazione del complessivo programma criminale.
Sono state cosi’ correttamente valorizzate le numerose richieste di intervento di vario genere considerati nel capo 23, osservandosi come la disponibilita’ di (OMISSIS) fosse costante; i plurimi incontri nel periodo di interesse con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che, pur non essendo dimostrativi della partecipazione alle attivita’ di gestione delle cooperative (come sembra affermare la Corte di Appello), sono, tuttavia, certamente indicativi dell’essere il politico uno dei punti di riferimento di (OMISSIS) e (OMISSIS); la stessa varieta’ degli interventi; l’attivismo nell’intervenire per favorire nomine di funzionari che l’associazione riteneva corruttibili o orientati verso scelte di fatto piu’ favorevoli per la propria espansione.
La Corte, del resto, ha riportato varie conversazioni (13.12.2012, Rit 7974/12, progr. 39; 5.5.2014, Rit 8416/13, progr. 4200; 6.8.2014, Rit 8416/13, progr. 6432) in cui (OMISSIS) e’ indicato espressamente come persona di riferimento dell’associazione all’interno delle due istituzioni di cui ha fatto parte.
Rileva anche la condotta tenuta nell’ambito del capo 16: a prescindere dalla decisione in tema di carenza della motivazione sulla sussistenza della turbativa, che impone una nuova valutazione di quella vicenda, la sentenza evidenzia nei fatti accertati un particolarmente evidente impegno di (OMISSIS) per la nomina di un commissario di gara gradito a (OMISSIS) e soci, elemento ritenuto indicativo di una chiara volonta’ di sostegno delle attivita’ della organizzazione e non solo di facilitare l’accesso al dato appalto.
A fronte di questa motivazione, in se’ completa e priva di errori logici, esclusa ovviamente ogni possibilita’ di sindacato sull’apprezzamento delle prove, e’ agevole rilevare la infondatezza del pur articolato motivo in quanto:
– la motivazione non e’ certamente carente, avendo la decisione risposto in termini complessivi alle questioni dedotte con l’appello;
– in particolare, in essa si e’ affrontato, in modo completo e non illogico, il tema della “millanteria” di (OMISSIS) e, per il resto, vi e’ stata adeguata motivazione sulla portata probatoria delle intercettazioni;
– e’ stata motivata la consapevolezza del contribuire alla associazione; il motivo, invero, pone legittimi dubbi sul tema in riferimento alla diversa consistenza dell’associazione di cui alla sentenza di appello, ma su tale profilo si e’ gia’ deciso in senso favorevole;
– per il resto, con il ricorso si contestano in modo frammentario le singole circostanze valorizzate dai giudici di merito (partecipazione ai reati fine, rapporti continuativi con i correi in corrispondenza dei momenti di utilita’ del suo intervento etc.), ma non si inficia la logicita’ della decisione, che utilizza il complesso di tali circostanze per dimostrare la consapevole adesione al programma del gruppo di (OMISSIS) e la volonta’ di dare il proprio contributo.
All’esito, quindi, resta ferma la sua condanna per il reato associativo “semplice” collegato alle attivita’ delle cooperative.
10. (OMISSIS).
Gli argomenti sopra svolti risolvono le questioni processuali poste con il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) nonche’ quelle sostanziali di cui al secondo ed al quarto motivo. Il terzo motivo, invece, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta partecipazione di (OMISSIS) alla associazione che, fermo restante il superamento dei temi relativi al profilo di mafiosita’ ed alla responsabilita’ anche per le vicende di (OMISSIS), riguarda comunque anche la partecipazione alla associazione semplice come configurata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, va considerato che, con la presente decisione, per (OMISSIS) e’ stata definitivamente confermata la responsabilita’ per la turbativa della gara di appalto 30/2013 di (OMISSIS) S.p.A. per la raccolta differenziata multimateriale. La turbativa e’ stata resa possibile dalla corruzione di cui ai capi 14 del primo decreto e 3 del secondo decreto, vicende in cui i giudici di merito avevano accertato la sua partecipazione alla attivita’ di collusione per alterare la gara. E’ stato, invece, disposto annullamento con rinvio per quanto riguarda la condanna per il reato di turbativa della gara Cup, capo 16 del secondo decreto; in questo caso l’annullamento riguarda il tema principale della effettiva sussistenza del reato, senza considerare gli argomenti relativi al ruolo del (OMISSIS) nella vicenda.
Va quindi osservato che la Corte di Appello ha affrontato espressamente il tema della partecipazione dell’imputato alla associazione con argomenti che sono chiaramente riferibili anche alla ipotesi, che qui residua, della partecipazione alla associazione semplice relativa al gruppo delle cooperative.
Nel confermare le valutazioni del primo giudice, la sentenza impugnata ha spiegato come il ricorrente fosse uno stabile collaboratore di (OMISSIS), elencando una serie di conversazioni intercettate nel corso delle riunioni in cui costui interloquiva anche con riferimento alle attivita’ certamente non riconducibili alla mera gestione lecita delle cooperative, ovvero in riferimento ai rapporti di corruzione e alle connesse turbative delle gare; si e’ attribuita rilevanza inoltre ai rapporti diretti che il ricorrente aveva avuto con (OMISSIS), nel periodo in cui costui ricopri’ uno specifico ruolo in (OMISSIS) S.p.A. ed opero’ nei termini di cui sopra si e’ detto, sintetizzando i fatti accertati dai giudici di merito.
Nel terzo motivo, a parte quanto riferibile al tema della maggior ampiezza e mafiosita’ della associazione, ovviamente non piu’ in discussione, la difesa deduce:
– il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza della contabilita’ in nero riferibile alle corruzioni;
– le intercettazioni sulle sue utenze non avrebbero dato alcun risultato utile;
– nel corso delle riunioni l’imputato avrebbe manifestato sempre un atteggiamento semplicemente passivo, non essendo mai stato neanche interpellato da (OMISSIS) sul da farsi;
– (OMISSIS) sarebbe stato interessato solo e soltanto degli interessi della cooperativa.
Il motivo, per tale parte, e’ infondato.
La Corte di Appello ha risposto ai motivi di impugnazione e con una motivazione in se’ completa e logica ha spiegato come la partecipazione alla gestione della cooperativa principale di (OMISSIS), con piena conoscenza delle modalita’ con le quali dovevano essere “attuati” i vari interventi, e con il ruolo diretto in taluni rapporti con soggetti esterni ed asserviti alla associazione, ben dimostri la piena partecipazione del ricorrente anche alla parte illecita delle attivita’ economiche in oggetto. La difesa, invero, si e’ limitata ad affermare un ruolo meramente passivo di (OMISSIS) nel ricevere le informazioni del (OMISSIS); ma una condotta apparentemente solo passiva va collocata nel contesto accertato, ovvero che (OMISSIS), nel corso delle riunioni “istituzionali” delle cooperative, era solito indicare le strategie cui si sarebbero dovuti poi attenere gli altri collaboratori, ivi comprese corruzione e condizionamento delle gare. Attesa la sede di legittimita’, ovviamente, non e’ compito di questa Corte alcun approfondimento sulla reale portata di tale materiale probatorio.
In conseguenza, resta confermata la decisione di primo grado che ha ritenuto (OMISSIS) concorrente nella associazione operante nell’ambito delle cooperative.
11. (OMISSIS).
Il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso di (OMISSIS) riguardano questioni sostanzialmente gia’ sopra accolte.
Il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente all’associazione delineata in sentenza.
Tale motivo, pero’, da una parte, attiene all’appartenenza all’associazione in quanto mafiosa, di cui si e’ detto, e, dall’altra, al dubbio sulla esistenza della associazione e sulla partecipazione alla stessa di (OMISSIS), anche come ritenuto dal Tribunale.
Si tratta di un motivo del tutto generico.
Il ricorrente, difatti, dato semplicemente atto di aver proposto un motivo di appello su tale tema, si e’ poi limitato all’affermazione, in se’ neanche corretta, che “la unicita’ di condotte cristallizzate nei capi 1) e 17) avrebbero imposto di motivare sul quid pluris della condotta associativa rispetto al reato fine atteso che da sempre e’ negata la possibilita’ di desumere la partecipazione al sodalizio dalla commissione dei reati fine e viceversa”.
In conseguenza, resta confermata la decisione di primo grado che riteneva (OMISSIS) concorrente nella associazione operante nell’ambito delle cooperative.
12. (OMISSIS).
Quanto considerato sopra in ordine al reato associativo risolve le questioni processuali e sostanziali posti con il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) nonche’ con i motivi aggiunti. Il ricorrente, invece, non ha formulato motivi specifici in ordine alla sua partecipazione alla associazione, come gia’ ritenuta dal tribunale.
In conseguenza, resta confermata la decisione di primo grado che ha ritenuto (OMISSIS) concorrente nella associazione operante nell’ambito delle cooperative.
13. (OMISSIS).
E’ fondato il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), che contesta la sua partecipazione al reato associativo, risultando dallo stesso testo delle sentenze di primo e secondo grado l’irrilevanza delle condotte a lui contestate a tale fine.
La Corte di Appello ricorda che “gli e’ contestato di avere partecipato all’associazione mettendo a disposizione le proprie imprese e attivita’ economiche nel settore dell’edilizia per la gestione degli appalti di opere e servizi conseguiti dall’associazione anche con metodo corruttivo”, che il Tribunale “ha ritenuto (OMISSIS) partecipe dell’associazione dedita alla commissione dei delitti di corruzione e turbativa d’asta, dalla quale trasse vantaggi economici, pur non riconoscendogli la qualifica di imprenditore colluso”.
La Corte di Appello, oltre a osservare che ” (OMISSIS) fu uno dei collegamenti intersoggettivi tra i due gruppi”, circostanza che, in concreto, era, tuttavia, priva di alcuna consistenza come gia’ detto, e’ giunta alla conclusione che “il rapporto sinallagmatico tra (OMISSIS) e l’associazione prova che egli era un imprenditore colluso, come ha indicato la Cassazione nella menzionata sentenza. La condotta di (OMISSIS), pero’, ando’ oltre il conseguimento di un vantaggio sinallagmatico, che di per se’ lo collocherebbe all’interno della categoria del concorso esterno (…), perche’ l’appellante godette della protezione dell’associazione, mise i suoi beni a disposizione per il raggiungimento dei fini della medesima, e ne condivise la forza di intimidazione, sicche’ la sua condotta deve essere qualificata quale partecipazione”. Oltre al consueto acritico rinvio alla decisione cautelare di questa Corte, vizio ricorrente nella decisione impugnata per superare le situazioni di carenza probatoria, la motivazione anche in questo caso e’ fondata sulla somma di circostanze eterogenee ma tutte inconsistenti, sia se lette singolarmente che complessivamente.
A fronte delle affermazioni generali, nel dettaglio la stessa sentenza ha di fatto escluso che il ricorrente fosse a conoscenza delle vicende di corruzione e turbativa delle gare. L’unica attivita’ individuata dalla Corte di Appello (che non ne ipotizza altre) in cui si sarebbe manifestata la “collusione” quale imprenditore, sarebbe consisterebbe nell’avere il ricorrente concesso “in locazione quattordici appartamenti (situati in (OMISSIS)) alle cooperative di (OMISSIS), che li destino’ al piano di emergenza abitativa nel Comune di (OMISSIS)”.
Per quanto la motivazione si diffonda sulle ragioni, palesemente qui irrilevanti, per cui il ricorrente preferi’ locare gli immobili anziche’ venderli (era difficile “piazzarli” sul mercato per la eccessiva quota del mutuo originario sull’edificio di nuova costruzione, restata poi a carico di parte dei singoli appartamenti, nonche’ per la difficolta di locarli, affermazione quest’ultima che non sembra neanche giustificata da alcun elemento concreto), cio’ che emerge chiaramente e’ la omessa indicazione delle ragioni per le quali tale locazione in favore di una cooperativa per le sue attivita’ evidentemente lecite dovesse considerarsi indizio di “collusione”.
La Corte di Appello ha valorizzato inoltre varie circostanze:
– si e’ ritenuto che (OMISSIS) fosse consapevole della esistenza della associazione di (OMISSIS) in base all’incarico dato a (OMISSIS) di fargli da guardaspalle (elemento travisato rispetto alla chiara esposizione da parte del Tribunale, come gia’ detto, della inconcludenza di tale dato) e dall’incarico ricevuto da (OMISSIS) di “consegnare a (OMISSIS) documenti riservati per (OMISSIS)”. Pur prescindendo dalla diversita’ di lettura rispetto a quella del Tribunale che, con riguardo alla stessa intercettazione (non trascritta in alcuna delle sentenze), ha letto che ” (OMISSIS) diceva a (OMISSIS) che avrebbe lasciato a lui, (OMISSIS) una busta contenente documenti da consegnare a (OMISSIS)” – quindi nessun “incarico” e nessuna riservatezza particolare dei documenti -, non vi e’ alcuna connessione logica tra tale circostanza e la conoscenza del rapporto associativo del gruppo di (OMISSIS).
– una generica indicazione di (OMISSIS) al (OMISSIS), quanto all’essere “buona regola” quella di “parlare poco e rispondere solo alle domande”, interpretata, sul presupposto dell’avvenuta adesione all’associazione, come un’affermazione di una “regola del silenzio”;
– avere manifestato la convinzione che (OMISSIS) intrattenesse rapporti personali che gli potevano facilitare la gestione delle pratiche con il Comune;
– aver fornito materiali edili per lavori di costruzione svolti da (OMISSIS). La sentenza, invero, non pone in dubbio che si trattasse di una vendita in se’ lecita – per oggetto e modalita’ – e che tale attivita’ edilizia fosse, come si dira’, anch’essa di per se’ lecita;
– una intermediazione di (OMISSIS) per le difficolta’ incontrate da (OMISSIS) nel farsi pagare quanto dovuto per la locazione di alcuni appartamenti da parte di (OMISSIS).
Sono tutte circostanze che non hanno alcun rilievo, anche in una valutazione unitaria, atteso che nessuna attiene, neanche indirettamente, ad una partecipazione alla attivita’ associativa. Si e’ voluto sostenere che le circostanze in questione siano, almeno in parte, indicative dell’essere il ricorrente a conoscenza della esistenza della associazione di (OMISSIS); ma questo non e’ sufficiente ai fini dell’affermazione del giudizio di responsabilita’, non comprendendosi la ragione – che la sentenza neanche spiega – per la quale la conoscenza del rapporto associativo tra altri soggetti dovrebbe essere di per se’ sufficiente ai fini della prova del concorso nella associazione.
In definitiva, tali circostanze sono indicative della totale carenza di qualsiasi ragione per ritenere il concorso del ricorrente nel reato associativo, rappresentando l’affastellamento di qualsiasi dato emergente dalle conversazioni riferibili al ricorrente.
Lo dimostra ulteriormente la valutazione di quale sarebbe stato l’apporto del ricorrente all’associazione, con la affermazione che “l’associazione dal rapporto con (OMISSIS) trasse a sua volta enormi vantaggi reperendo gli alloggi per l’emergenza alloggiativa, rafforzando la sua capacita’ di influenzare detto settore”, non essendo in discussione che il riferimento sia a quelle attivita’ delle cooperative di per se’ del tutto lecite.
La conclusione e’ l’annullamento senza rinvio non emergendo alcun indizio della partecipazione al reato associativo ne’, a fronte della completa ostensione degli elementi probatori, residuando alcuna diversa possibilita’ di diversa decisione in un giudizio di rinvio.
14. (OMISSIS).
Risulta fondato ed assorbente, rispetto agli altri, il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), relativo alla prova della partecipazione alla associazione.
La Corte di Appello ha ricordato che a costui e’ stato contestato di aver messo a disposizione le proprie imprese e attivita’ economiche nel settore dell’edilizia e del movimento terra per la gestione degli appalti di opere e servizi conseguiti dall’associazione anche con metodo corruttivo, di aver costituito flussi finanziari illegali al fine della loro veicolazione ai componenti apicali del sodalizio e di aver custodito per conto dell’associazione denaro contante provento delle attivita’ illecite.
Si e’ detto come le sentenze di merito abbiano accertato che il denaro contante, custodito da (OMISSIS), fosse proprio di (OMISSIS), in quanto provento dei reati “comuni” da lui commessi in diverso contesto, e che anche i presunti “flussi finanziari illegali” attenevano al solo personale interesse del (OMISSIS).
Per il resto la Corte di appello ha valorizzato la partecipazione dell’imputato ai lavori di costruzione del campo nomadi di cui si e’ detto, non considerando, tuttavia, che si trattava di attivita’ in se’ lecita, non risultando che il ricorrente sia stato in alcun modo coinvolto nelle irregolarita’ commesse da (OMISSIS). Vi sono invero sparsi riferimenti a contatti con altri membri della associazione che, essendo anche soggetti operanti in se’ lecitamente per le cooperative, non possono certamente confondersi con l’inserimento in una banda criminale “tradizionale”.
Vi e’ anche un riferimento specifico che, oltre ad essere di per se’ poco rilevante se non nel confermare un rapporto diretto con il solo (OMISSIS), e’ stato chiaramente travisato come emerge dallo stesso testo della sentenza. La Corte ha ritenuto significativo che “quando (OMISSIS) temeva di essere tratto in arresto, (OMISSIS) lo ospito’ in casa sua”, lasciando intendere che si trattasse di una disponibilita’ al favoreggiamento personale. La conversazione di riferimento, trascritta nella sentenza, e’ quella in cui ” (OMISSIS) si rivolgeva alla compagna (OMISSIS) “…hai problemi che (OMISSIS) viene a dormire un paio di sere a casa nostra -……ha detto, i problemi suoi….tu lo capisci, dico, finche’ stai cosi’ posso invita’ chi me pare. Quando sei latitante no, perche’ cioe’ te mettono in galera…”.
Si tratta percio’ di un travisamento, dimostrato dalla semplice “constatazione” del testo della sentenza.
Da questa conversazione si e’ fatta discendere la prova della volonta’ di (OMISSIS) di impedire la cattura di (OMISSIS) per il caso di adozione nei suoi confronti di un provvedimento restrittivo. Ma proprio la conversazione trascritta rivela un significato opposto: (OMISSIS), infatti, era disposto ad ospitare (OMISSIS) per i “problemi suoi”, ma non anche nel caso in cui questi fosse stato destinatario di un provvedimento restrittivo (“quando sei latitante no…”).
Dunque, la volonta’ di (OMISSIS) era quella di non favorire la eventuale latitanza di (OMISSIS).
La conclusione, quindi, non puo’ che essere l’annullamento senza rinvio non emergendo alcun indizio della partecipazione al reato associativo ne’, a fronte della completa ostensione degli elementi probatori, residuando alcuna diversa possibilita’ di decisione in un eventuale giudizio di rinvio. Nulla, difatti, dimostra che il ricorrente avesse consapevolezza reale delle metodiche corruttive per partecipare a quelle gare per cui tale metodo e’ stato accertato o per le turbative e che in qualche modo abbia contribuito al programma associativo per tali reati poiche’, per quanto accertato dai giudici di merito, si e’ limitato a rapporti leciti con il dato soggetto economico.
15. (OMISSIS).
La Corte di appello ha ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di concorso esterno nella associazione mafiosa.
I ricorsi, con riferimento alla sua partecipazione al reato associativo, sono fondati.
All’imputato, quanto al reato associativo, e’ contestato di avere, quale pubblico ufficiale a “libro paga”, partecipato “all’associazione fornendo uno stabile contributo per l’aggiudicazione di appalti pubblici, per lo sblocco di pagamenti in favore delle imprese riconducibili all’associazione” e di essersi fatto “garante dei rapporti dell’associazione con l’amministrazione comunale negli anni 2008/2013”.
Innanzitutto, va considerata la esclusione del carattere mafioso della associazione e quale sia risultato, all’esito della decisione di questa Corte in materia di reati fine, il ruolo del (OMISSIS).
Invero, la stessa Corte di appello ha ridimensionato il ruolo dell’imputato nella associazione sostenendo che la sua posizione fosse quella di concorrente esterno, sia per non avere condiviso il programma dell’associazione, sia per la sporadicita’ del suo intervento: “l’indubbia compresenza del perseguimento di interessi pubblici e di interessi personali di (OMISSIS) stesso e la richiesta dell’apporto di (OMISSIS) solo nelle circostanze in cui esso era “vitale” per la sopravvivenza stessa del gruppo di (OMISSIS) (come dimostrano l’acquisizione delle strategiche commesse da parte di AMA, e la soluzione delle gravi difficolta’ sopravvenute per i pagamenti di crediti di rilevante valore vantati dal gruppo del (OMISSIS)), autorizzano a qualificare l’apporto di (OMISSIS) come quello di un concorrente esterno”.
L’intervento del ricorrente, quindi, sarebbe stato coincidente con le presunte corruzioni (ovvero traffico di influenze, come sopra chiarito): “avendo voluto (OMISSIS) solo assicurare a (OMISSIS), dopo specifica contrattazione del corrispettivo dell’apporto che gli si chiedeva, contributi concreti e decisivi per la conservazione e il rafforzamento dell’associazione, tenuto conto dell’importanza che rivestivano per le cooperative l’acquisizione degli appalti nel settore dei rifiuti e il pagamento degli ingenti crediti da esse vantati”.
La Corte, pertanto, avrebbero dovuto individuate in modo chiaro le ragioni per le quali l’accettazione di uno specifico corrispettivo per una attivita’ di corruzione/esercizio di influenza dovesse essere, nella previsione dello stesso (OMISSIS), funzionale a garantire la conservazione e il rafforzamento dell’associazione.
Invero, nell’ampia motivazione, non e’ dedicato alcuno spazio per dimostrare che vi fosse una tale consapevolezza e volonta’ di contribuire alla associazione.
Manca, inoltre, la necessaria motivazione sulla consapevolezza di (OMISSIS) che il suo interlocutore non fosse soltanto il vertice di una cooperativa in se’ legale che cercava facilitazioni per gare ovvero cercava scorciatoie per superare lo scoglio di ritardi nei pagamenti. La Corte di appello si e’ limitata – oltre che fondare la propria decisione su quella assunta in sede cautelare da questa Corte, non considerando la valutazione della non minima incidenza della elefantiaca istruttoria dibattimentale – a poche affermazioni generiche ovvero del tutto congetturali: si veda, ad esempio, l’affermazione che ” (OMISSIS), al di la’ della responsabilita’ per le condotte specifiche contestate ai capi 11 e 12 del primo decreto, profondo conoscitore del mercato e addentro dei meccanismi di profitto di (OMISSIS) s.p.a., fu senz’altro consapevole di aver contribuito, con gli accordi corruttivi, a creare questa forza economica che consenti’ all’associazione di fare un salto di qualita’ assumendo condotte prevaricatorie e intimidatorie che allontanarono i concorrenti da una rilevantissima fetta del mercato degli appalti come e’ accaduto nei confronti di (OMISSIS) della cooperativa (OMISSIS) o alla (OMISSIS) in relazione alla gara 30/13″.
Dallo stesso testo della sentenza tali premesse risultano non essere state dimostrate e non risulta oggetto di valutazione il dato certamente essenziale, anch’esso riconosciuto dalla stessa Corte di appello, ovvero che il ricorrente avesse contatti e conoscenza esclusivamente con (OMISSIS); dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, particolarmente analitiche nell’esporre anche l’esito di pedinamenti e servizi di osservazione, risulta che in occasione degli incontri tra i due predetti, (OMISSIS) e (OMISSIS) attendevano nei paraggi, ricongiungendosi con (OMISSIS) appena questi lasciava (OMISSIS). La Corte di appello risolve il tema in modo semplicistico, affermando la non necessita’ della reciproca conoscenza tra tutti gli associati; una tale regola non esclude che vada dapprima dimostrata la consapevolezza della esistenza della associazione e della volonta’ di parteciparvi.
I pochi argomenti trattati in sentenza per affermare una tale consapevolezza della associazione sono di scarso peso. Una volta esclusa dalla stessa Corte di appello la prova della conoscenza di (OMISSIS) e (OMISSIS), rischia di essere del tutto congetturale affermare che “il dato temporale consente, in definitiva, di dedurre che (OMISSIS) si determino’ a favorire (OMISSIS) quando (OMISSIS) inizio’ a collaborare con lui”. Il fatto che la presunta corruzione di (OMISSIS) abbia dato il via libera a nuove commesse dell'(OMISSIS) s.p.a. in favore di (OMISSIS), dato certamente plausibile, non e’ pero’ ragione per ritenere che vi sia un diretto rapporto causale (e consapevole) con l’ingresso di (OMISSIS) in affari con (OMISSIS).
In definitiva, la motivazione della sentenza si limita a valorizzare le singole condotte di cui ai capi 11 e 12 del primo decreto ed altre condotte non meglio accertate ma, comunque, sempre nell’ambito dello schema di singola corruzione/mediazione illecita e del rapporto esclusivo con (OMISSIS), per desumere automaticamente la volonta’ di partecipare alla attivita’ della associazione.
Si manifesta, quindi, allo stato, una carenza di motivazione che impone un nuovo giudizio.
Va precisato quale debba essere l’ambito di valutazione del giudizio di rinvio in riferimento alla qualificazione del fatto.
Resta ferma l’esclusione da parte della Corte di Appello della ipotesi di responsabilita’ per il reato associativo essendo stato escluso il ruolo “tipico” di associato di (OMISSIS), in particolare quanto alla assenza di un suo ruolo nell’organizzazione e al non avere condiviso il programma dell’associazione.
I fatti, quindi, andranno valutati, nei limiti gia’ delineati dalla Corte di appello, nell’ambito del concorso eventuale ex articolo 110 c.p., nel reato associativo.
Seguendo i principi affermati in riferimento al reato di cui all’articolo 416 bis c.p., validi, mutatis mutandis anche per il reato associativo “semplice”, per integrare tale tipo di concorso e’ innanzitutto necessario che il contributo del concorrente esterno “si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacita’ operative dell’associazione” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Cio’ significa che si deve accertare che la condotta atipica del concorrente esterno abbia svolto una reale efficacia condizionante rispetto all’effetto di conservazione delle capacita’ operative ed il rafforzamento dell’associazione.
Su tale profilo, la Corte di appello si era espressa in termini del tutto apodittici ritendendo sufficiente dare atto del concorso nei reati fine.
E’ poi necessario individuare un dolo diretto che deve investire “sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo l’interessato nella consapevolezza e volonta’ di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio” (Sez. U Mannino, gia’ citata).
Un tale dolo non puo’ identificarsi semplicemente in quello dei reati fine che, in vicende specifiche come quella in oggetto, rappresentano anche la condotta finalizzata al concorso ex 110 c.p.; deve, invece, essere espressamente individuata una volonta’ di arrecare tale contributo esterno.
Il giudice di rinvio, quindi, nell’ambito della qualificazione del fatto contestato al (OMISSIS) quale concorso ex articolo 110 c.p., nel reato di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., nella cornice delle regole da ultimo indicate, dovra’ procedere a nuova valutazione che risolva le carenze della motivazione quanto alla concreta consapevolezza da parte di (OMISSIS) della esistenza della associazione per delinquere, come delineata, con la sua eventuale specifica volonta’ di contribuire al migliore funzionamento dell’associazione stessa nei termini detti.
V. Conclusioni.
I. Questioni sulle parti civili e altri motivi proposti nei ricorsi.
1. (OMISSIS).
1.1. Con il primo motivo (OMISSIS) ha censurato la Corte d’appello per aver respinto la richiesta di esclusione delle parti civili.
Il motivo e’ infondato con riferimento alla denunciata incompatibilita’ delle Amministrazioni giudiziarie delle varie Cooperative riconducibili a (OMISSIS) a costituirsi come parti civili una volta assunta la veste processuale di civilmente obbligata per la pena pecuniaria; va infatti considerato che l’Amministrazione giudiziaria ha assunto tale veste a seguito della citazione dei soli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (pagg. 544 sentenza impugnata) e non anche in relazione alle posizioni di (OMISSIS), rispetto alla quale, dunque, non si pone alcuna questione di incompatibilita’ con il loro ruolo di parti civili.
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria assume una obbligazione sussidiaria che si differenzia da quella del responsabile civile, in quanto mentre la responsabilita’ di quest’ultimo e’ solidale con quella dell’imputato ed ha per oggetto il risarcimento del danno da reato, quella del civilmente obbligato e’ invece una responsabilita’ sottoposta alla condizione sospensiva, consistente nella impossibilita’ dell’imputato – nella specie di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – di pagare la pena pecuniaria.
L’interesse del singolo imputato a citare il soggetto obbligato per la pena pecuniaria risiede cioe’ nella possibilita’ di evitare che la pena pecuniaria inflitta possa convertirsi in pena detentiva ai sensi dell’articolo 136 c.p..
Dunque, nessuna incompatibilita’ con la posizione di parte civile nei confronti di (OMISSIS); ne’ e’ irrilevante la circostanza che nei confronti del civilmente obbligato non sia stata emessa nessuna condanna.
Sotto altro profilo, il motivo e’ inammissibile nella parte in cui si e’ sostenuto che la domanda risarcitoria, azionata dall’Amministrazione giudiziaria mediante la costituzione di parte civile, non riguardasse anche (OMISSIS). Il motivo e’ aspecifico avendo fatto riferimento l’imputato non al contenuto dell’atto di costituzione civile, ma al contenuto della istanza inviata al giudice delegato con la quale si era richiesta “la necessaria autorizzazione per la costituzione”.
1.2. Il motivo e’ altresi’ infondato quanto alle costituzioni civili delle associazioni (OMISSIS) Onlus e (OMISSIS): rispetto all’affermazione della Corte, con cui si e’ chiarito in punto di fatto che le due associazioni conferirono, con un unico atto, sia la procura speciale sostanziale sia il potere di rappresentanza processuale (desunto anche dal conferimento del potere di nominare sostituti processuali e dal riferimento a tutti i gradi di giudizio), nulla di specifico e’ stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato a reiterare la questione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
1.3. Non diversamente il motivo e’ infondato, con riferimento alla costituzione di parte civile dell’Associazione (OMISSIS): la Corte sul punto ha innanzitutto chiarito come, diversamente dagli assunti difensivi, i capi di imputazione siano stati richiamati nell’atto di costituzione di parte civile, seppur “per relationem”.
Quanto al profilo della lamentata assenza della causa petendi, il motivo e’ inammissibile, avendo la Corte spiegato la ragione giustificativa dell’azione risarcitoria, richiamando l’articolo 3 dello Statuto dell’associazione e la finalita’ “di liberare gli imprenditori e i cittadini dalla morsa del crimine organizzato” e non avendo in realta’ il ricorrente dedotto la distinta questione riguardante la prova della effettiva esistenza di un danno risarcibile in favore della associazione in questione.
1.4. E’ infondato il motivo anche per quel che concerne il Consorzio (OMISSIS) ed altri: la Corte ha richiamato e recepito la non illogica motivazione adottata dal Tribunale che, correttamente, anche in ragione della complessita’ della vicenda, aveva evidenziato come una serie di rilevanti questioni attengano alla esatta configurazione del diritto risarcitorio e, dunque, potranno essere affrontate e risolte nella competente sede civile.
1.5. Il motivo e’ invece fondato relativamente alla costituzione di parte civile del Partito Democratico, atteso che la procura speciale fu conferita all’avvocato (OMISSIS), cioe’ dal Tesoriere del Partito, che non aveva la veste di rappresentante legale dello stesso, essendo questa attribuita per Statuto al segretario regionale.
1.6. Ed e’ fondato anche in relazione alla costituzione di parte civile dell’Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)), essendo stati esclusi il carattere mafioso dell’associazione per cui si procede e la circostanza aggravante prevista dall’articolo 416 bis. 1 c.p.. Il rigetto della questione dedotta gia’ in appello era stato infatti motivato proprio facendo riferimento al fatto che la Corte di appello avesse ritenuto la sussistenza dell’associazione mafiosa e della circostanza aggravante prevista dall’articolo 7 della L. n. 203 del 1991; sulla base di tale presupposto era stato riconosciuto correttamente il diritto al risarcimento nei confronti dell’associazione in esame che si propone il fine di “promuovere azioni di legalita’ volte alla tutela dei cittadini vittime dei delitti di cui agli articoli 416 bis, 629 e 644 c.p.”.
L’intervenuto annullamento della sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell’associazione di stampo mafioso e della circostanza aggravante, supera ed assorbe anche la ulteriore questione dedotta dal ricorrente, relativa al se la costituzione potesse avere effetti anche nei confronti degli imputati solo di reati connessi a quello associativo ma non anche per quest’ultimo.
2. (OMISSIS).
2.1. Per quanto riguarda il ricorso proposto da (OMISSIS), e’ fondato il dodicesimo motivo, limitatamente alla questione delle costituzioni di parte civile dell’Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata Associazione (OMISSIS)) e del Partito Democratico, per le stesse considerazioni ragioni esposte a propositi dei ricorso di (OMISSIS), alle quali si rinvia.
2.2. Quanto, invece, alla costituzione di parte civile della Regione Lazio, al di la’ della genericita’ della parte del motivo riguardante la contraddittorieta’ della motivazione, cio’ che si contesta e’ che la procura speciale per la costituzione fu, almeno in un primo momento, rilasciata dal Presidente della Giunta, cioe’, si assume, da un soggetto diverso dalla Giunta regionale, cui, invece, sarebbe attribuito lo specifico potere, ai sensi della L. 3 marzo 1953, n. 62, articolo 31, che disciplina il contenuto dello statuto regionale.
Non e’ in contestazione la circostanza che all’udienza del 26.1.2016, cioe’ subito dopo l’apertura del dibattimento, la gia’ costituita parte civile produsse la delibera della Giunta regionale con cui la costituzione fu confermata, ma assume il ricorrente che tale produzione, in quanto tardiva rispetto al termine indicato dall’articolo 79 c.p.p., non avrebbe potuto sanare la illegittimita’ del precedente atto di costituzione di parte civile.
La tesi non puo’ essere condivisa.
L’articolo 25, della legge indicata attribuisce al Presidente della Giunta regionale la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, anche il potere di promuovere davanti alle autorita’ giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie (alla norma e’ stata data attuazione attraverso l’articolo 21 dello Statuto della Regione Lazio).
Dunque, un potere ampio di azione davanti all’autorita’ giudiziaria, cautelativo in senso lato, destinato poi ad essere condiviso dalla Giunta regionale a cui il Presidente deve riferire.
Ne deriva che la legge richiamata dal ricorrente non precludeva al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’ente ed il potere di promuovere “provvedimenti cautelativi”, di adottare tempestivamente un atto – il conferimento della procura speciale per la costituzione in giudizio – destinato successivamente non ad essere ratificato in funzione sanante di una irregolarita’, ma confermato nella sua portata dall’organo competente – la Giunta dell’ente.
Il motivo e’ infondato anche in relazione all’assunto, obiettivamente generico, secondo cui la costituzione di parte civile della Regione non sarebbe giustificata per non essersi adoperato (OMISSIS) per evitare “la rimozione di (OMISSIS) dalla sua posizione”, avendo invece la Corte di appello chiarito le condotte che l’imputato pose in essere, nell’ambito di un generale asservimento inquinato delle sue funzioni.
2.3. Inammissibile e’ anche il tredicesimo motivo di ricorso: la Corte di cassazione ha affermato in piu’ occasioni che non e’ impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
3. (OMISSIS).
3.1. Il quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato con riferimento alla costituzione come parte civile dell’Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)) una volta che e’ stato escluso il carattere mafioso dell’associazione per cui si procede e la circostanza aggravante prevista dall’articolo 416 bis. 1 c.p.. In sostanza, valgono anche in questo caso le considerazioni fatte nell’esame dei precedenti ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
3.2. E’ invece infondato il motivo per la parte residua.
Si e’ dedotta la nullita’ della sentenza quanto alla condanna al risarcimento del danno nei riguardi della parti civili (indicate nel ricorso) per violazione dell’articolo 74 c.p.p.; si assume che in nessuna delle costituzioni di parte civile dei soggetti in questione vi sarebbe la prospettazione di un danno di diretta conseguenza della condotta di (OMISSIS) e “diverso” rispetto a quello per il quale hanno agito in giudizio Roma Capitale e la Regione Lazio, ottenendo la condanna dell’imputato.
A (OMISSIS), si aggiunge, non sono contestati ne’ il reato associativo, ne’ la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, ne’ i reati di estorsione e di usura o di turbativa d’asta e dunque le costituzioni di parte civile di associazioni antimafia, antiusura e antiracket, che pure hanno spiegato domanda risarcitoria anche per il capo sub 9), non sarebbero ammissibili.
Si sostiene in particolare:
– quanto alla parte civile Amministratori giudiziari delle cooperative riconducibili a (OMISSIS), che dette amministrazioni avrebbero assunto nel processo la qualifica di civilmente obbligati per la pena pecuniaria e dunque non avrebbero potuto costituirsi parte civile, tenuto conto, peraltro, che a (OMISSIS) e’ contestato il solo capo 9), in relazione al quale sarebbe coinvolta unicamente la (OMISSIS); ne’ sarebbe enunciato nell’atto di costituzione il pregiudizio diretto ed immediato “che avrebbe conseguito tale Consorzio”;
– quanto all’Associazione (OMISSIS), che non vi sarebbe aderenza dei fini statutari dell’associazione in questione rispetto ai fatti contestati all’imputato;
– quanto al (OMISSIS), che l’atto di costituzione sarebbe generico;
– quanto alla costituzione di (OMISSIS) – ente che opera per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori in Italia – che, per quel che concerne la prima categoria di diritti, detta costituzione sarebbe assorbita da quella degli enti territoriali, e, quanto ai consumatori, che non vi sarebbe nessun attinenza con i fatti di cui al capo 9).
In realta’, quanto alla costituzione di parte civile dell’Amministrazione giudiziaria delle Cooperative riconducibili a (OMISSIS), si rinvia, in parte, a quanto spiegato in relazione all’imputato (OMISSIS); il motivo e’ nondimeno generico anche quanto alla enunciazione del pregiudizio ed profilo del nesso di derivazione del danno rispetto al fatto reato, avendo la Corte di cassazione in piu’ occasioni spiegato come la responsabilita’ per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarita’ causale (Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269721; Sez. 2. N. 23046 del 14/05/2010, Cesarini, Rv. 247294).
Quanto all’Associazione (OMISSIS), estorsione e racket, al (OMISSIS), ed all’Associazione (OMISSIS) Onlus il motivo e’ inammissibile perche’ aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza ed essendosi limitato a riprodurre testualmente il motivo di appello.
4. (OMISSIS).
E’ inammissibile, perche’ generico, l’ottavo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS). Il ricorrente ha riproposto il contenuto di un motivo di appello a sua volta inammissibile per genericita’, in cui, tra l’altro, il riferimento alla costituzione della Regione Lazio era indicato a titolo esemplificativo; sotto altro profilo, il motivo e’ comunque inammissibile, quanto al nesso di derivazione del danno dalla “fonte produttiva” (cosi’ il ricorso), sulla base delle considerazioni gia’ esposte per la posizione di (OMISSIS).
5. (OMISSIS).
Nel suo ricorso, con il sesto motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio con argomentazioni generiche, e’ comunque assorbito dalla decisione che comporta la necessaria rideterminazione della pena.
5.1. E’ inammissibile il settimo motivo di ricorso di (OMISSIS), che sostiene una “incompatibilita’ ontologica tra i due diversi ruoli di parte civile e soggetto civilmente obbligato per il pagamento della pena pecuniaria in quanto soggetto avvantaggiatore dell’attivita’ delittuosa per cui viene emessa condanna”.
La questione, gia’ posta in termini identici in sede di appello, risulta priva di qualsivoglia argomentazione a supporto, limitandosi la parte ad affermare atecnicamente che la costituzione di parte civile “appare davvero incredibile”. Alla genericita’ della deduzione va aggiunto il rilievo della sua manifesta infondatezza.
Va infatti considerato che le amministrazioni giudiziarie hanno fatto valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del dipendente per i danni causati dalla violazione di obblighi contrattuali mentre la “obbligazione civile delle persone giuridiche” ex articolo 197 c.p., e’ una obbligazione sussidiaria corrispondente alla multa o all’ammenda, che sorge a carico dell’ente nei confronti dell’Amministrazione della giustizia.
Si tratta, quindi, di obbligazioni del tutto diverse, in particolare quanto ai soggetti ed al contenuto, senza alcuna interdipendenza. Per tale ragione, in assenza di norme specifiche, non puo’ ritenersi che la obbligazione ex articolo 197 c.p., impedisca lo stesso sorgere del diritto al risarcimento del danno della persona giuridica nei confronti del dipendente infedele o, comunque, che ne rappresenti una causa estintiva.
6. (OMISSIS).
Oltre ai motivi gia’ considerati, (OMISSIS) ha dedotto, con l’undicesimo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti ex articolo 62-bis c.p., motivo di evidente inammissibilita’ perche’ limitato alla generica doglianza sul mancato accoglimento della richiesta fatta in sede di merito, a fronte peraltro di una motivazione espressa della Corte di appello per non riconoscere tali attenuanti.
Inoltre, con il tredicesimo motivo ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla entita’ della confisca disposta, ritenendo che non vi sia riscontro alle intercettazioni in cui (OMISSIS) indicava le cifre corrisposte al ricorrente.
Anche tale motivo e’ inammissibile in quanto, essendovi stata una motivazione congrua e priva di manifesti errori logici sulla ricostruzione dei flussi finanziari in favore di (OMISSIS), il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimita’.
6.1. Riguardo alle statuizioni civili, deve ritenersi infondato il dodicesimo motivo di ricorso in cui nella prima parte si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta regolarita’ della costituzione della parte civile (OMISSIS) s.p.a. e nella seconda l’assenza di prova del danno subito dalla medesima parte civile.
Su tale motivo vale la risposta gia’ data dalla Corte di appello.
Quanto al primo profilo, la Corte di merito ha chiarito che, con l’atto di nomina del difensore, “la procura speciale e’ stata rilasciata anche al sostituto, avvocato (OMISSIS), che ha depositato l’atto di costituzione, che nella procura speciale il rappresentante di (OMISSIS) spa ha conferito i poteri sostanziali e processuali sia al difensore che al sostituto e che la procura e’ stata sottoscritta per autentica da entrambi i difensori”.
L’argomento della difesa e’ nel senso che la disposizione dell’articolo 122 c.p.p., consente al difensore di autenticare la procura speciale solo in riferimento al conferimento di poteri a lui stesso; non vi rientrerebbe, quindi, il conferimento di poteri al sostituto (il quale, non essendo il difensore ex articolo 100 c.p.p., non avrebbe un potere di autentica della firma).
La situazione, pero’, e’ diversa da come rappresentata nel ricorso e, in conseguenza, la deduzione e’ manifestamente infondata, come gia’ chiarito nella sentenza impugnata: secondo Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 2721690, il danneggiato puo’ conferire espressamente nella procura al difensore la facolta’ del sostituto di quest’ultimo di costituirsi parte civile: “Affinche’, dunque, il potere di “sostituzione” sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilita’ in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli articoli 76 e 122 c.p.p.: “necessario”, perche’ solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante e’ titolare, e “sufficiente” perche’ non puo’ pretendersi, all’estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto”.
Quindi non si e’ in presenza di un atto di conferimento di poteri in capo al sostituto, caso nel quale si sarebbe potuta porre la questione dedotta dalla difesa, ma di una maggiore ampiezza dei poteri conferiti al difensore. Vale, quindi, il potere di quest’ultimo di autenticare la firma dell’assistito sia ai sensi dell’articolo 100, che dell’articolo 122 c.p.p..
6.2. E’ manifestamente infondata anche l’ulteriore questione posta dalla difesa, essendo certamente sufficiente una succinta motivazione a giustificare ran” del diritto al risarcimento, poiche’ e’ del tutto pacifico che vi sia danno da reato per l’ente il cui rappresentante si sia fatto corrompere per perseguire interessi propri del privato corruttore e, comunque, ledendo l’immagine dell’ente stesso.
7. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) residua il quinto motivo che deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione delle attenuanti generiche, gli aumenti operati per la continuazione e la quantificazione della pena base. Si tratta di motivo dal contenuto generico e, comunque, inammissibile in quanto richiede una valutazione in fatto sulla configurabilita’ delle attenuanti e la determinazione della pena.
8. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) residuano i motivi di cui ai punti 5.3 e 5.5 del suo ricorso, con i quali si duole del diniego dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p., e dei criteri di determinazione delle pene; si tratta di motivi inammissibili per la palese genericita’ e, comunque, in quanto richiedono valutazioni di merito. La sola questione della determinazione delle pene sara’, in ogni caso, oggetto della valutazione del giudice di rinvio, restando invece definitivo il diniego della attenuante della partecipazione di “minima importanza”.
9. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) residuano tre motivi da valutare, tutti infondati.
9.1. Con il motivo di cui al punto 1.1 del ricorso la difesa di (OMISSIS) ha dedotto la nullita’ per violazione dell’articolo 146 bis disp. att. c.p.p., in relazione alla partecipazione a distanza al dibattimento.
Sono state ribadite questioni gia’ poste durante il processo. In particolare, si e’ sostenuto che il provvedimento che disponeva per (OMISSIS) la partecipazione al procedimento a distanza era stato disposto in via irrituale dal presidente della Corte di appello, in quanto la norma di riferimento non gli riconosceva tale potere, essendo irrilevante che tale provvedimento sia stato comunque ribadito dal collegio alla prima udienza utile; difatti, il ricorrente non vi aveva partecipato proprio per eccepire la nullita’ in questione. In ogni caso, quindi, quantomeno l’udienza del 6 marzo 2018 e’ stata tenuta invalidamente.
Inoltre, e’ stata dedotto il vizio di motivazione della ordinanza che disponeva la partecipazione a distanza in ordine alla ritenuta complessita’ del procedimento, che tale non era ed alla sussistenza di ragioni di sicurezza.
Sulla questione la Corte di appello ha gia’ ampiamente risposto (paragrafo “2.1. Partecipazione a distanza degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS)”).
Il motivo e’ infondato.
Il ricorrente pone due questioni che riguardano l’ordinanza collegiale del 6 marzo 2018, la prima con riferimento alla parte in cui ha deciso sulla sua eccezione di nullita’ del provvedimento del presidente della Corte di appello che disponeva il collegamento a distanza per (OMISSIS) per la stessa udienza del 6 marzo 2018, la seconda riferita alla parte in cui ha disposto la partecipazione di (OMISSIS) al dibattimento a distanza per le successive udienze.
Per quanto riguarda la prima questione, va considerato innanzitutto che il ricorso non indica quali siano le conseguenze di una eventuale nullita’ della sola udienza del 6 marzo 2018.
Va comunque considerata la manifesta infondatezza della eccezione. Pur se testualmente l’articolo 146 bis disp. att. c.p.p., non fa mai riferimento al giudizio di appello e, in particolare, nel prevedere che “La partecipazione al dibattimento a distanza e’ disposta… dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento”, non indica il presidente della Corte di Appello, e’ comunque applicabile la disposizione dell’articolo 598 c.p.p., che estende al giudizio di appello le disposizioni relative al giudizio di primo grado. Con riferimento alla norma in esame, del resto, non si apprezzano ragioni che la rendano non applicabile.
Per quanto riguarda la seconda questione, va considerato che con il ricorso e’ stata contestata per la prima volta la decisione del collegio di procedere per le udienze successive al 6 marzo 2018 con il collegamento dell’imputato (OMISSIS) a distanza.
Per quanto riguarda l’argomento mirato ad escludere che ricorressero le condizioni per utilizzare la modalita’ di partecipazione a distanza, basta rammentare che secondo la norma vigente alla data dell’ordinanza contestata, non essendo ancora applicabile la riforma della L. n. 103 del 2017, era sufficiente che si procedesse per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis, “nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere”. Era quindi irrilevante che vi fosse stata diversa qualificazione del reato di associazione mafiosa in primo grado, procedendosi comunque per tale reato a seguito dell’appello dei pubblici ministeri. Inoltre, la disposizione vigente richiedeva semplicemente lo stato di detenzione, “a qualsiasi titolo”, per cui anche sotto tale aspetto non era determinante che la detenzione non fosse al momento giustificata da reati di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis.
Quanto alle ragioni che la Corte ha utilizzato per giustificare l’utilizzazione della videoconferenza, ovvero sia la complessita’ del procedimento che le gravi ragioni di sicurezza, contrariamente a quanto apoditticamente e genericamente sostenuto nel ricorso (che definisce semplicemente la motivazione “apparente”) la motivazione sulla partecipazione a distanza risulta adeguata; la Corte, difatti, fa ampie e logiche considerazioni in ordine al numero di parti, di reati, di motivi da esaminare, etc., ed al relativo impatto sulla durata del procedimento nonche’ alle “gravi ragioni di sicurezza connesse alla necessita’ di effettuare la traduzione per un elevato numero di udienze da sedi di detenzioni lontane”.
Ovviamente, in questa sede non puo’ essere sindacato il merito della decisione; peraltro, che il processo fosse “complesso”, risulta ictu oculi, contrariamente alla generica affermazione in contrario della difesa.
9.2. Con il motivo di cui al punto 1.3 del ricorso, e’ stato dedotta la nullita’ del decreto di giudizio immediato per violazione dell’articolo 453 c.p.p., comma 2, poiche’ il giudizio e’ stato disposto anche in riferimento alla contestazione del ruolo di emissari del clan (OMISSIS) per il quale non era stata disposta la custodia cautelare. Per tali fatti si doveva procedere con rito ordinario.
Anche tale motivo e’ infondato: a prescindere dall’essere posta la questione rispetto ad un profilo della contestazione del reato associativo per il quale non vi e’ stata condanna (ne’ in primo ne’ in secondo grado e’ stata ritenuta fondata la parte della contestazione riferita al “clan (OMISSIS)”), non si e’ in presenza di un reato per il quale non vi era stata emissione di misura, ma di una specificazione del medesimo fatto che, certamente, non lo ha modificato in modo da renderlo diverso. Lo stesso ricorso, del resto, si limita ad una generica doglianza e non rappresenta affatto una diversita’ sostanziale del reato contestato nell’una e nell’altra fase. Si rinvia, sul tema del giudizio immediato cautelare, agli argomenti sopra svolti in risposta al primo motivo del coimputato (OMISSIS).
9.3. Infine, e’ inammissibile il motivo di cui al punto 5.2 del ricorso, con il quale (OMISSIS) si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p.. La Corte di appello, con motivazione ampia e priva di manifesti errori logici, ha concluso che “(…) le dichiarazioni di (OMISSIS) hanno in realta’ assicurato un mero rafforzamento del quadro probatorio gia’ sostanzialmente acquisito (…)” e le sue dichiarazioni non hanno portato alcun “valore aggiunto” sia quanto alla responsabilita’ degli altri imputati che all’individuazione ed apprensione di utilita’ derivanti dai reati. Il motivo, a fronte di tali argomenti, si risolve in una non consentita doglianza sul merito di tale decisione ed in una richiesta di una autonoma valutazione da parte di questa Corte del materiale probatorio che dimostrerebbe la tesi della difesa, valutazione preclusa in sede di legittimita’.
10. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) restano da valutare due motivi.
10.1. Con il quattordicesimo motivo e’ stato dedotto il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. Tale motivo e’ inammissibile in quanto invoca una valutazione di merito per l’applicazione di tali attenuanti, contestando il diverso apprezzamento fatto dalla Corte di Appello.
10.2. Con il quindicesimo motivo si e’ denunciata la violazione di legge ed il vizio di motivazione nel ritenere la presunzione di pericolosita’ ai fini di applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata; si tratta di motivo assorbito a seguito della decisione favorevole al ricorrente che impone la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
11. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) va considerata la inammissibilita’ del ventesimo motivo del ricorso dell’avvocato Placanica, che deduce la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p., ma che, pero’, si risolve in una non ammessa richiesta di diversa valutazione nel merito, e l’assorbimento del ventunesimo motivo, che contesta la applicazione di una presunzione assoluta di pericolosita’ sociale, questione che andra’ valutata dal giudice di rinvio nell’ambito della complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio e della esclusione del carattere “mafioso” delle associazioni criminali di appartenenza di (OMISSIS).
12. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) residuano i motivi di cui ai punti 5.3 e 5.5 del suo ricorso, con i quali si duole del diniego dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p. e dei criteri di determinazione della pena; si tratta di motivi inammissibili per la palese genericita’ e, comunque, in quanto richiedono valutazioni di merito. La sola questione della determinazione della pena sara’, in ogni caso, oggetto della valutazione del giudice di rinvio, restando invece definitivo il diniego della attenuante della partecipazione di “minima importanza”.
13. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) resta da valutare il primo motivo con il quale e’ stata dedotta la violazione di legge in riferimento alla nullita’ del giudizio immediato ed alla illegittimita’ costituzionale delle relative norme sotto vari profili, in definitiva contestando la possibilita’ che il provvedimento di giudizio immediato “custodiale” possa essere emesso dallo stesso giudice che ha disposto la misura cautelare.
Va confermata la manifesta infondatezza della questione come ritenuta in fase di merito: la incompatibilita’ del giudice integra una ragione di ricusazione, ma non la nullita’ della sentenza e, nel caso di specie, tale ricusazione non e’ stata proposta. Quindi la questione di presunta incompatibilita’ non e’ rilevante in concreto.
14. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) residuano i motivi di cui ai punti 5.3 e 5.5 del suo ricorso, con i quali si duole del diniego dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p., e dei criteri di determinazione della pena; si tratta di motivi inammissibili per la palese genericita’ e, comunque, in quanto richiedono valutazioni di merito. La sola questione della determinazione delle pene sara’, in ogni caso, oggetto della valutazione del giudice di rinvio, restando invece definitivo il diniego della attenuante della partecipazione di “minima importanza”.
15. (OMISSIS).
Per (OMISSIS) residua il dodicesimo motivo di ricorso con il quale si duole del diniego delle attenuanti generiche e dei criteri di aumento delle pene; si tratta di motivi inammissibili per la palese genericita’ e, comunque, in quanto richiedono valutazioni di merito (peraltro di dati generici e di scarsa consistenza quali “corretto contegno processuale” ed “incensuratezza”). La sola questione della determinazione della pena sara’, in ogni caso, oggetto della valutazione del giudice di rinvio.
16. (OMISSIS).
Oltre ai motivi gia’ valutati, nell’interesse di (OMISSIS) risulta proposto con il ricorso dell’avvocato (OMISSIS) il quindicesimo motivo, in cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all’articolo 323 bis c.p., comma 2, all’applicazione della liberta’ vigilata, alla continuazione, alle statuizioni civili.
Quanto alle attenuanti generiche ed all’attenuante speciale il motivo e’ inammissibile, perche’ richiede valutazioni di merito e, quanto, alla continuazione, il tema e’ solo enunciato ma non e’ sviluppato alcun argomento.
16.1. In relazione alle statuizioni civili (OMISSIS), nell’ambito del quindicesimo motivo, ha rilevato che la condanna e’ stata disposta anche nei confronti di Associazioni a tutela da attivita’ di estorsione ed usura, sebbene il ricorrente non sia stato condannato per alcuna di tali attivita’.
Il motivo risulta assorbito dalla decisione di annullamento in relazione alla partecipazione alla associazione per delinquere, dipendendo dalla decisione di merito in sede di rinvio la sussistenza di un danno nei confronti delle associazioni aventi finalita’ di tutela da tali tipologie di reati.
17. (OMISSIS).
Oltre al motivo gia’ valutato, Placidi ha articolato un secondo motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto molto severo in ragione dell’accertamento di un unico episodio di corruzione, peraltro non aggravato ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza.
Si tratta di un motivo inammissibile.
Rispetto ad una motivazione in cui la Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’entita’ della pena inflitta – di poco superiore al minimo edittale – facendo riferimento ad elementi concreti riguardanti la gravita’ dei fatti, il dolo e la pervicacia mostrata, nulla di specifico e’ stato dedotto.
18. (OMISSIS).
(OMISSIS) con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, all’applicazione della recidiva ed agli aumenti per la continuazione; si tratta di un motivo inammissibile in quanto del tutto generico, privo di qualsivoglia argomentazione a sostegno.
II. Posizioni definitive dei ricorrenti.
(OMISSIS).
Nei confronti di (OMISSIS) e’ definitivamente accertata la responsabilita’ per i reati contestati ai capi 2, 9 e 10 del secondo decreto.
Il giudice del rinvio proc(OMISSIS)’ ad un nuovo giudizio quanto al capo 11 del secondo decreto ed alla conseguente rideterminazione della pena.
(OMISSIS).
Nei confronti di (OMISSIS) e’ definitivamente accertata la responsabilita’ per i due reati associativi “semplici” nonche’ per i reati di estorsione con esclusione delle citate aggravati, reati per i quali e’ gia’ stato ritenuto il vincolo della continuazione.
Il giudice del rinvio dovra’ solo rideterminare la pena, anche quanto alla misura di sicurezza.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS) resta confermata la condanna per i reati di cui ai capi 16 e 25 del primo decreto, con esclusione della aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., sicche’ il rinvio e’ finalizzato alla sola rideterminazione della pena.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS) con l’odierna decisione risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa l’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., in tutti i casi in cui e’ stata contestata;
– disposta l’assoluzione per il reato di cui al capo 13 del primo decreto e per il reato di cui al capo 12 del secondo decreto;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 11 del primo decreto, qualificato quale reato di cui all’articolo 346 bis c.p.;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 17 del primo decreto, qualificato quale reato di cui agli articoli 320 e 321 c.p.;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 11 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per i capi 11 e 16 del secondo decreto, sia per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capi 1, 11 e 17 del primo decreto, come riqualificati, nonche’ capi 10, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 del primo decreto e capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18 e 23 del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
In definitiva per (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa in tutti i casi in cui era stata contestata la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 11 del primo decreto, qualificato quale reato di cui all’articolo 346 bis c.p.;
– disposta l’assoluzione per il reato di cui al capo 12 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 9 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per i capi 9 e 16 del secondo decreto che per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capi 1 e 11 del primo decreto, come riqualificati, nonche’ capi 10 e 25 del primo dcereto e capo 12 del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa in tutti i casi in cui era stata contestata la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
Il rinvio, quindi, e’ disposto solo la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 1 del primo decreto, come riqualificato, nonche’ capi 3 e 4 del primo dcereto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Con l’odierna decisione, per (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per i reati associativi “semplici”, come gia’ configurati dal Tribunale;
– esclusa in tutti i casi in cui era stata contestata la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 11 del primo decreto, qualificato quale reato di cui all’articolo 346 bis c.p.;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 17 del primo decreto, qualificato quale reato di cui agli articoli 320 e 321 c.p.;
– disposto l’annullamento senza rinvio, perche’ il fatto non sussiste, per il reato di cui al capo 21 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ in relazione al reato di cui al capo 22 del primo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 23 del primo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 9 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 11 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per i capi 22, 23 del primo decreto, 9, 11 e 16 (limitatamente alla condotta ex articolo 353 c.p.) del secondo decreto, che per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capi 1, 11 e 17 del primo decreto, come riqualificati, nonche’ capi 6, 9, 24, 25 del primo decreto e capi 2, 7, 10, e 23 del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Con riguardo a (OMISSIS) e’ disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza quanto al capo 12 del secondo decreto perche’ il fatto non sussiste.
(OMISSIS).
Quanto a (OMISSIS), il ricorso e’ rigettato.
E’ dunque definitivamente accertata la responsabilita’ dell’imputato per i reati contestati ai capi 29 del primo decreto e 9 del secondo decreto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
(OMISSIS).
Con riguardo a (OMISSIS), la sentenza e’ definitiva quanto alla responsabilita’ penale per il capo 2 del secondo decreto, mentre e’ annullata senza rinvio limitatamente alla statuizioni civili nei confronti delle parti civili (OMISSIS) e Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)); e’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ penale anche agli effetti civili per le parti diverse da quelle indicate e, dunque, per Roma Capitale, Regione Lazio, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa (OMISSIS), (OMISSIS), in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) Onlus e (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS).
(OMISSIS).
Quanto a (OMISSIS), la sentenza e’ annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste (capo 28 del primo decreto).
(OMISSIS).
In conclusione, per (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato configurato dal Tribunale;
– esclusa in tutti i casi in cui era all’articolo 416 bis.1 c.p..
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 9 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto per la valutazione di responsabilita’ per tale ultimo capo e per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 1 del primo decreto, come riqualificato, nonche’ capi 24 e 25 del primo dcereto e capo 2 del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Per quanto riguarda (OMISSIS), la sentenza e’ annullata senza rinvio per il capo 21 del secondo decreto perche’ il fatto non sussiste e con rinvio in relazione al capo 20 del secondo decreto.
(OMISSIS).
Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ rigettato.
E’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ penale per il reato contestato al capo 2 del secondo decreto, nel quale e’ stato ritenuto assorbito dalla Corte d’appello quello contestato al capo 1 del secondo decreto).
E’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ anche agli effetti civili nei confronti di Regione Lazio, Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) Onlus e (OMISSIS), (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS), annullata senza rinvio la sentenza quanto alla condanna per il reato associativo, e’ disposto annullamento con rinvio per la valutazione di responsabilita’ in ordine ai reati di cui ai capi 9 e 23, esclusa, comunque, l’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
(OMISSIS).
Con l’odierna decisione per (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa in tutti i casi in cui era stata contestata la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 9 del secondo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per i capi 9 e 16 (limitatamente alla condotta ex articolo 353 c.p.) del secondo decreto che per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 1 del primo dcereto, come riqualificato, nonche’ capi 16, 18 en 25 del primo dcereto e capo 2 del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Nei confronti di (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice” (nel suo caso rubricato al capo 22 del secondo decreto), come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per il capo 16 del secondo decreto che per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 22, come riqualificato, e capo 23 entrambi del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Nei confronti di (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p. per il reato di cui al capo 16 del primo decreto;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto.
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per il capo 16 (limitatamente alla condotta ex articolo 353 c.p.) del secondo decreto, che per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 1, come riqualificato, e capo 16 entrambi del primo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS) alla decisione di annullamento senza rinvio per l’unico reato contestato (capo 1) consegue la definitiva assoluzione.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS) risulta definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., in tutti i casi in cui e’ stata contestata.
Il rinvio, quindi, e’ disposto solo la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 1, come riqualifcato, nonche’ capi 2, 3 e 4 tutti del primo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS), e’ definitivo l’accertamento relativo alla responsabilita’ penale quanto al capo 9 del secondo decreto che dispone il giudizio.
La sentenza e’ annullata limitatamente alle statuizioni civili, che sono revocate, con riguardo alla parte civile Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)).
E’ definitivo l’accertamento anche agli effetti civili nei confronti di Roma Capitale, Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS) Onlus e (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS).
Quanto a (OMISSIS), la sentenza e’:
a) irrevocabile in relazione al capo di imputazione contestato al capo 10 del secondo decreto;
b) annullata senza rinvio quanto al capo 9 del secondo decreto indicato per non aver commesso il fatto;
c) annullata con rinvio quanto al capo 11 del secondo decreto.
Il rinvio e’ disposto per la valutazione della responsabilita’ penale per il capo 11 del secondo decreto e per la rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
(OMISSIS).
In definitiva, per (OMISSIS) risulta:
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della sussistenza del concorso esterno nella associazione delle cooperative di (OMISSIS);
– confermata la responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 353 c.p. (capo 12 del primo decreto) con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 11 del primo decreto, riqualificato ai sensi dell’articolo 346 bis c.p., con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p..
Il rinvio, quindi, e’ disposto per la nuova valutazione quanto alla responsabilita’ per il reato associativo e per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio, ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS), la sentenza e’ annullata con rinvio limitatamente al capo 9 del secondo decreto; il ricorso e’ rigettato quanto al capo 10 del secondo decreto in questione ed al capo 15 del detto decreto, in relazione al quale pero’ il fatto deve essere ricondotto alla fattispecie prevista dall’articolo 322 c.p., comma 3.
Il giudice del rinvio procedera’ in ordine alla valutazione sulla responsabilita’ per il reato di cui al capo 9 del secondo decreto e, quindi, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
(OMISSIS).
Per (OMISSIS) il ricorso e’ rigettato ed e’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ penale quanto al reato contestato al capo 19 del primo decreto.
Al rigetto consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del processo.
E’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ anche agli effetti civili nei confronti di Roma Capitale, Regione Lazio, Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS).
(OMISSIS).
In sintesi, con l’odierna decisione per (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– confermata la responsabilita’ per il fatto di cui al capo 17 del primo decreto, qualificato quale reato di cui agli articoli 320 e 321 c.p., con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
Il rinvio, quindi, e’ disposto per la sola rivalutazione del trattamento sanzionatorio, ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ rigettato.
E’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ penale quanto al reato contestato al capo 29 del primo decreto.
Al rigetto consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
E’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ anche agli effetti civili nei confronti di Roma Capitale, Ministero degli Interni, Regione Lazio, Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS) Onlus, (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS).
Quanto a (OMISSIS), imputato del reato contestato al capo 16) del secondo decreto, la sentenza e’ annullata con rinvio per nuovo esame.
(OMISSIS).
Per quel che riguarda (OMISSIS) la sentenza e’ annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili nei confronti delle parti civili (OMISSIS) e Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)); e’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ penale quanto al capo 8 del secondo decreto;
E’ definitivo l’accertamento anche agli effetti civili per le parti diverse da quelle su indicate e, dunque, per Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS) Onlus e (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del Presidente p.t., nonche’ dei consorziati personalmente (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS).
In definitiva, con l’odierna decisione per (OMISSIS) risulta:
– definitiva la condanna per il reato associativo “semplice”, come gia’ configurato dal Tribunale;
– esclusa in tutti i casi in cui era stata contestata la aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.;
– disposto annullamento con rinvio per valutazione della responsabilita’ quanto al capo 16 del secondo decreto;
Il rinvio, quindi, e’ disposto sia per la valutazione in ordine alla responsabilita’ per il capo 16 (limitatamente alla condotta ex articolo 353 c.p.) del secondo decreto che per la complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio (capo 1 del primo decreto, come riqualificato, nonche’ capi 8 e 23 del secondo decreto), ferma restante la continuazione gia’ ritenuta dai giudici di merito.
(OMISSIS).
Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ rigettato.
Per effetto del rigetto, l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del processo.
E’ definitivo l’accertamento della responsabilita’ penale quanto al reato contestato al capo 6 del secondo decreto, anche agli effetti civili per Roma Capitale, Regione Lazio, Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)), Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari, (OMISSIS) Onlus e (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS).
Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile. L’imputato deve essere dunque condannato al pagamento delle spese del processo e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
III. Le condanne alle spese in favore delle parti civili.
1. In applicazione della regola della soccombenza, vanno liquidate le spese di costituzione del grado in favore delle sole parti civili per le quali la sentenza impugnata non e’ stata annullata quanto al giudizio di penale responsabilita’; a tal fine occorre tenere conto che l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilita’ penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori (Cfr., tra la altre, Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).
2. Al fine di individuare le parti civili in favore delle quali deve essere disposta la condanna alle spese, si deve fare riferimento al dispositivo della sentenza del Tribunale, che ha espressamente indicato i reati in relazione ai quali gli imputati sono stati rispettivamente condannati in favore di ciascuna delle parti civili costituite (il dispositivo e’ riportato, ai fogli LI e LII della sentenza impugnata), nonche’ al contenuto della decisione della Corte di appello.
Sono dunque condannati:
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, sostenute nel presente grado dalla parte civile Roma Capitale, in persona del sindaco p.t (in favore della quale gia’ il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento pe i capi da 1 a 7, da 9 a 13, da 15 a 7, da 22 a 29 (I decreto) ed ai capi da 1 a 23 (II decreto) ad eccezione di quelli da 17 a 19, e, quindi, anche per i reati attribuiti ai ricorrenti);
– (OMISSIS) a pagare le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (capo 29 primo decreto);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, sostenute nel presente grado dalla parte civile Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., (in favore della quale gia’ il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento in relazione ai capi da 1 a 29 (I decreto) ad eccezione di quelli ai numeri 8, 20, 21, ed ai capi da 2 a 23 (II decreto), esclusi i capi 15, 17, 19, e, dunque, aveva ricompreso i reati attribuiti ai ricorrenti);
– (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Associazione (OMISSIS) (gia’ denominata (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento in relazione a tutti i capi del primo decreto con esclusione di quelli ai numeri 8, 14, 20 e 21, e per tutti i capi del secondo decreto ad eccezione di quello contestato al n. 19, e, dunque, anche per i reati attribuiti ai ricorrenti);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Cooperativa (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio Cooperative Sociali – Societa’ Cooperativa Sociale a.r.l., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e Lavoro, Formula Sociale Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale 3, in persona degli amministratori giudiziari (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva condannato limitatamente ai capi 1,2, 3, 13, 22 del secondo decreto, e, quindi, per i reati attribuiti ai ricorrenti);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva condannato al risarcimento dei danni per i capi da 2 a 11, 13, 14, da 16 a 18 e 23 (II decreto), dunque anche per i reati attribuiti agli imputati);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva condannato per i capi da 1 a 18 e da 21 a 23 del secondo decreto e dunque per i reati attribuiti ai ricorrenti);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva condannato al risarcimento dei danni per tutti i capi del secondo decreto ad eccezione del capo 19, e, dunque, anche per quelli attribuiti agli imputati);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcirrpento per tutti i capi del secondo decreto ad eccezione delle imputazione sub 15 – 17 – 19, e, dunque, anche per quelli attribuiti agli imputati);
– (OMISSIS) a pagare le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Consorzio (OMISSIS), in persona del Presidente p.t., nonche’ dei consorziati personalmente (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato (OMISSIS), antistatario;
– (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ separatamente liquidata dal giudice di appello e ne dispone il pagamento a favore dello Stato (in relazione a detta parte civile, gia’ il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per tutte le imputazioni oggetto del secondo decreto, ad eccezione di quelle di cui ai numeri 1, 15, 17).
3. Allo stato, non sono state prese in considerazione le seguenti parti civili: a) (OMISSIS)-Unione Regionale Lazio per le posizioni giuridiche diverse da quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto non definite; b) (OMISSIS), costituitasi solo nei confronti dell’imputato (OMISSIS), la cui posizione non e’ definita; c) (OMISSIS), in favore della quale il diritto al risarcimento del danno e’ stato riconosciuto per i capi da 1 a 7 del primo decreto e, dunque, per posizioni giuridiche diverse da quelle dei ricorrenti per i quali l’accertamento della responsabilita’ e’ definitivo; d) (OMISSIS), le cui conclusioni non sono riferite agli imputati per i quali l’accertamento di responsabilita’ e’ definitivo; (OMISSIS) s.p.a., costituitasi solo nei confronti di (OMISSIS), la cui posizione non e’ ancora definita.
P.Q.M.
Riqualificati i reati di cui ai capi 1 (primo decreto) e 22 (secondo decreto) ai sensi dell’articolo 416 c.p., e ritenuta la sussistenza di due associazioni, annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per non avere commesso il fatto;
annulla, inoltre, la stessa sentenza nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio per i reati associativi come riqualificati, nonche’ nei confronti di (OMISSIS) quanto al ritenuto concorso esterno nel reato associativo;
escluse le aggravanti di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., nonche’ quella di cui all’articolo 629 c.p., e articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, annulla la medesima sentenza nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento ai reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 29 (primodecreto), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 23 (secondo decreto), loro rispettivamente ascritti, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
annulla, inoltre, la medesima sentenza:
nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con riferimento ai reati di cui ai capi 22 e 23 (primo decreto), 9, 11, 16 e 20 (secondo decreto), nonche’ nei confronti di (OMISSIS) quanto al reato di chi al capo 9 (primo decreto), loro rispettivamente ascritti, in punto di responsabilita’;
– nonche’ nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo 11 (primo decreto) riqualificato ai sensi dell’articolo 346 bis c.p.;
– nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo 17 (primo decreto) riqualificato ai sensi degli articoli 320 e 321 c.p.;
– nonche’ nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo 15 (secondo decreto), riqualificato ai sensi dell’articolo 322 c.p., comma 3, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
– quanto al reato di cui al capo 13 (primo decreto) nei confronti di (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste;
– quanto al reato di cui al capo 28 (primo decreto) nei confronti di (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste;
– quanto al reato di cui al capo 9 (secondo decreto) nei confronti di (OMISSIS) per non avere commesso il fatto;
– quanto al reato di cui al capo 12 (secondo decreto) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste;
– quanto al reato di cui al capo 21 (secondo decreto) nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alle statuizioni in favore delle parti civili (OMISSIS) Unione Regionale Lazio ed Associazione (OMISSIS) e nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alle statuizioni in favore della parte civile (OMISSIS), statuizioni civili che revoca. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna:
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Roma Capitale;
– (OMISSIS) a pagare le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Ministero degli Interni;
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Regione Lazio;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile amministratori giudiziari delle cooperative (OMISSIS) Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Consorzio di Cooperative sociali a. r. I., (OMISSIS) Servizi Societa’ Cooperativa di Produzione e lavoro, Formula Sociale Cooperativa Sociale Onlus, (OMISSIS) Societa’ Cooperativa sociale;
– (OMISSIS), (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS) S.p.A.;
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare, in solido, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS);
– (OMISSIS) a pagare in solido le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Consorzio (OMISSIS), in persona del presidente p.t., nonche’ dei consorziati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (tramite il procuratore generale (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS)”;
liquida per ciascuna delle parti civili suindicate la somma di Euro 3.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato (OMISSIS), antistatario;
condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile (OMISSIS) nella misura che sara’ separatamente liquidata dal giudice di appello e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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