Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 25573.
L’erede che abbia provveduto ad accettare l’eredità ha potere di gestione della massa ereditaria includente anche le quote degli altri chiamati all’eredità
In tema di successione in presenza di più eredi, l’erede che abbia provveduto ad accettare l’eredità (con o senza inventario) ha potere di gestione della massa ereditaria includente anche le quote degli altri chiamati all’eredità che non abbiano ancora accettato. Di talché nel caso in cui egli si sia visto costretto a porre in essere azioni giudiziarie ed operazioni finalizzate alla gestione della massa, i relativi costi vanno posti a carico anche degli altri eredi.
Sentenza|| n. 25573. L’erede che abbia provveduto ad accettare l’eredità ha potere di gestione della massa ereditaria includente anche le quote degli altri chiamati all’eredità
Data udienza 3 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Successioni – Asse ereditario – Titolari della quota ereditaria – Chiamato all’eredità – Giacenza di eredità pro quota – Cass. 5113/2000 – Cass. 2611/2001 – Universum ius del de cuius – Cass. 2611/2001 – Cass. 5443/1994 – Art. 460 c.c. – Artt. 511, 490 n. 2 e 754 c.c.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14026/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– RICORRENTE-
contro
(OMISSIS) E (OMISSIS).
(OMISSIS) E (OMISSIS).
-INTIMATI-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 471/2017, pubblicata in data 28.3.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.5.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso.
L’erede che abbia provveduto ad accettare l’eredità ha potere di gestione della massa ereditaria includente anche le quote degli altri chiamati all’eredità
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto ingiuntivo n. 362/2008, il Tribunale di Fermo ha ordinato a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi beneficiati di (OMISSIS), il pagamento di Euro 15037,69 in favore dell’avv. (OMISSIS) per la difesa in un giudizio amministrativo dinanzi al Tar Abruzzo avente ad oggetto l’impugnativa di una variante al locale PRG con cui un immobile facente parte dell’asse ereditario, ricompreso in un’area di lottizzazione, era stato privato dell’edificabilita’.
Avverso l’ingiunzione hanno proposto opposizione (OMISSIS) e (OMISSIS), titolari della quota ereditaria di un sesto, sostenendo che il mandato professionale era stato conferito dalla sola (OMISSIS), unica chiamata che all’epoca aveva accettato l’eredita’ (con beneficio di inventario), per cui solo quest’ultima doveva rispondere del debito..
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilita’ dell’opposizione per tardiva costituzione degli opponenti, regolando le spese.
La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS), che ne hanno chiesto l’integrale riforma.
La Corte anconetana, dichiarata la procedibilita’ dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, evidenziando che l’incarico era stato conferito solo da (OMISSIS) e che gli opponenti, che solo successivamente avevano accettato l’eredita’, erano rimasti estranei al rapporto professionale, affermando che “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, e’ solo l’avvenuto conferimento del relativo incarico. Le argomentazioni di parte appellata secondo cui il conferimento dell’incarico sarebbe avvenuto nell’interesse di tutti gli eredi costituiva la prova evidente che alcun rapporto professionale era mai intervenuto tra l’avv. (OMISSIS) e gli odierni appellanti”.
Ha posto le spese a carico dell’appellata, con distrazione a favore degli avv.ti (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiaratisi antistatari.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dall’avv. (OMISSIS) con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno depositato atti difensivi.
La causa e’ stata decisa nelle forme di cui all’articolo 23, comma 8-bis, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
L’erede che abbia provveduto ad accettare l’eredità ha potere di gestione della massa ereditaria includente anche le quote degli altri chiamati all’eredità
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 511, 752 e 754 c.c., sostenendo che l’incarico professionale era stato conferito per impugnare una variante al PRG del Comune di Corropoli con cui era stata mutata la destinazione urbanistica del cespite immobiliare di maggior valore dell’asse, privandolo dell’edificabilita’, e che, pertanto, il rapporto professionale era stato costituito per salvaguardare il valore di mercato del bene nell’esercizio dei poteri di amministrazione e di conservazione dei beni ereditari che competevano all’erede beneficiato, sicche’ l’obbligo di pagare il compenso professionale doveva gravare, quale peso ereditario, anche sugli opponenti, avendo essi accettato l’eredita’.
Espone la ricorrente che nella pendenza del giudizio, era stata avviata la liquidazione concorsuale dell’eredita’ nella quale era stato insinuato il credito professionale, senza che alcuno degli opponenti avesse sollevato eccezioni.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 111 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte distrettuale omesso di considerare che gli opponenti avevano accettato l’eredita’ in data successiva sia all’accettazione con beneficio di inventario da parte di (OMISSIS), sia al conferimento del mandato professionale, dovendo rispondere dei debiti ereditari – incluso il compenso professionale – ai sensi dell’articolo 511 c.c. – benche’ l’incarico professionale fosse stato conferito dall’unica erede all’epoca accettante.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c., 5 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e 97 Cost., lamentando che la sentenza abbia liquidato, a titolo di spese processuali per l’appello, l’importo di Euro 5200,00 superiore ai massimi tabellari senza dar conto delle ragioni della decisione, trascurando inoltre che il decreto ingiuntivo era stato opposto solo da (OMISSIS) e (OMISSIS), tenuti a versare l’importo di Euro 2500,00 ciascuno e che il valore della causa non superava Euro 5200,00.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 85-93 c.p.c., per aver la Corte territoriale disposto la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori degli appellanti, che avevano rinunciato al mandato prima della precisazione delle conclusioni.
2. I primi due motivi sono fondati.
L’incarico professionale era stato conferito dalla sola (OMISSIS), che all’epoca era l’unica chiamata ad aver accettato (con beneficio di inventario) l’eredita’ di (OMISSIS); in tale qualita’ era titolare di poteri di amministrazione e conservazione dell’asse anche nell’interesse degli altri chiamati.
Va premesso che, allorquando solo taluni dei chiamati abbiano accettato l’eredita’, non e’ possibile procedere per gli altri alla nomina di un curatore al limitato fine di amministrazione parziale del patrimonio ereditario, per la parte eventualmente spettante al mero e concorrente chiamato all’eredita’, non essendo ammessa la giacenza di eredita’ pro quota (Cass. 5113/2000; Cass. 2611/2001).
L’erede accettante succede, quindi, nell’universum ius del de cuius e, avendo diritto di amministrare la sua quota indivisa dell’eredita’, non puo’ non coinvolgere nell’esercizio di tale diritto anche la quota degli altri coeredi o di eventuale spettanza di chi sia solo chiamato non accettante (Cass. 2611/2001; Cass. 5443/1994).
In effetti, anche il semplice chiamato a succedere ha poteri di amministrazione della massa (articolo 460 c.c.) e puo’ compiere tutti gli atti che non comportino accettazione o che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, ad esclusione delle attivita’ che non avrebbe diritto di compiere se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (articolo 460 c.c.; Cass. 13738/2005; Cass. 10060/2018; Cass. 14499/2018).
Va percio’ considerato che l’iniziativa giudiziale intrapresa da (OMISSIS) e il conferimento del mandato professionale rispondevano – in effetti – alla sola esigenza di contestare tempestivamente la legittimita’ della variante allo strumento urbanistico locale, che aveva privato dell’edificabilita’ uno dei cespiti piu’ rilevanti dell’asse, non potendosi attendere che gli altri chiamati accettassero l’eredita’, occorrendo proporre la domanda dinanzi al g.a. entro un termine perentorio.
La costituzione del rapporto professionale era necessaria ad avviare le indispensabili iniziative finalizzate alla conservazione del valore dei beni ereditari, nell’esercizio di facolta’ che competevano all’unico chiamato accettante nell’interesse anche degli altri (articoli 511, 490 n. 2 e 754 c.c.), essendo anche questi ultimi tenuti al pagamento del compenso, per aver successivamente accettato l’eredita’, con effetto dall’apertura della successione..
La stessa accettazione dell’eredita’ con beneficio di inventario, da parte di (OMISSIS), le impediva di compiere atti di alienazione dei beni ereditari (o comunque atti di amministrazione straordinaria incidenti sulla consistenza dell’asse) senza autorizzazione del Tribunale, ma non precludeva l’esercizio dei poteri di conservazione e amministrazione dei beni coerenti con lo scopo di salvaguardare le ragioni dei creditori, essendo indubbio che il deprezzamento del cespite di maggior valore dell’asse avrebbe potuto incidere in misura anche significativa sui risultatati della liquidazione (Cass. 5832/1979; Cass. 3294/1968; nel senso che il potere di amministrazione si estende anche alla cosa legata senza che possa diversamente incidere il volere del legatario: Cass. 3294/1968; Cass. 5832/1979; Cass. 852/1972, nonche’ Cass. 3863/1958 secondo cui tra gli atti che l’erede e’ tenuto a compiere rientra anche l’azione volta a liberare i beni dalle ipoteche iscritte dai creditori dopo l’apertura della successione; per l’insussistenza di tale obbligo, data l’inefficacia dell’iscrizione effettuata nel corso della procedura beneficiata: Cass. 3863/1970).
La pendenza della liquidazione concorsuale non ostava, infine, alla condanna degli eredi al pagamento del debito, poiche’ il divieto posto dall’articolo 506 c.c. concerne unicamente le azioni esecutive, sicche’ non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell’erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale – accertativo o esecutivo – azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale (Cass. 4704/2001, Cass. 8104/2016; Cass. 23398/2022).
In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.
La sentenza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui compete
anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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