Lavoratori mobili addetti a prestazioni discontinue

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 22 ottobre 2019, n. 26963.

La massima estrapolata:

Per la categoria dei lavoratori mobili addetti a prestazioni discontinue, l’art. 4, lett. a), della direttiva 2002/15/CE sancisce l’impossibilità di prevedere una durata media della settimana lavorativa superiore alle quarantotto ore, come limite massimo, a garanzia del diritto del lavoratore, ma non preclude al legislatore nazionale la fissazione di una durata inferiore dell’orario lavorativo ordinario, con conseguenti riflessi sul computo del lavoro straordinario, per il quale occorre tenere conto del limite orario fissato dalla normativa più favorevole per il lavoratore.

Sentenza 22 ottobre 2019, n. 26963

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17780/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 6/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/03/2015 R.G.N. 109/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Udine condannava la societa’ (OMISSIS) s.r.l. a pagare a (OMISSIS), operaio specializzato con inquadramento nel 3 livello super del c.c.n.l. settore trasporti merci, a titolo di differenze retributive per compenso del lavoro straordinario svolto e per indennita’ di trasferta, Euro 23.825,12, oltre accessori di legge, in relazione a rapporto di lavoro protrattosi dal 14.4.2003 al 16.4.2004 e dal 1.7.2004 al 30.3.2006.
2. La Corte d’appello di Trieste, in riforma della indicata pronuncia, con sentenza del 12.3.2015, riduceva l’importo dovuto ad Euro 22.203,35, osservando che doveva ritenersi applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 13.6.2000, che, con esclusione dei tempi di riposo intermedio, considerava quale lavoro straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali corrispondenti all’orario normale indicato nel contratto individuale di lavoro per prestazioni lavorative discontinue. Aggiungeva, per quanto rileva nella presente sede, che, in relazione alle previsioni delle norme dei regolamenti comunitari ed al Decreto Legislativo n. 234 del 2007, sull’orario di lavoro dei lavoratori che effettuavano operazioni mobili di autotrasporto, il D.Lgs., suindicato era entrato in vigore dopo la cessazione del rapporto di lavoro del (OMISSIS), mentre le direttive comunitarie, suscettibili quanto al relativo contenuto, di immediata applicazione, avevano efficacia cogente solo nei confronti degli Stati membri cui erano rivolte.
3. Di tale decisione domanda la cassazione la societa’, affidando l’impugnazione a due motivi. Il (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la societa’ denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 2 e violazione della direttiva comunitaria 2002/15/CE, entrambe in relazione al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, formulando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sull’assunto che la sentenza abbia errato nel ritenere applicabile al caso in esame il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, il cui articolo 2, prevede per il lavoratori mobili l’esclusione da tale disciplina per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE; richiama sentenza della CGUE del 5.10.2004 C-397, riunita a C-403/0, che ha affermato che la direttiva 93/104 integra le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto, ricordando che gli obblighi degli stati membri derivanti da una direttiva valgono per tutti gli organi degli stessi, ivi compresi quelli giurisdizionali, per cui non v’e’ ragione di non ritenere direttamente applicabile la Direttiva 2002/15/CE, cui lo Stato Italiano aveva l’obbligo di conformarsi entro e non oltre il 23 marzo 2005. Secondo la ricorrente, la specificita’ delle norme risulta confermata dal tenore letterale del Decreto Legislativo n. 234 del 2007, che, all’articolo 4, comma 1, dispone che la durata media della settimana lavorativa non puo’ superare le 48 ore e dalle definizioni di lavoratore mobile fornite dal Decreto Legislativo n. 237 del 2007 e dalla direttiva, sostanzialmente coincidenti.
1.2. Viene sollecitato pertanto il rinvio pregiudiziale, con la richiesta di chiarire se, in caso di mancata trasposizione della direttiva, l’articolo 4, lettera a) della stessa, che fissa in 48 ore la durata media della settimana lavorativa per i lavoratori mobili – cosi’ come definiti dall’articolo 3, lettera d) – sia suscettibile di produrre un effetto diretto, e si ritiene giustificato il rinvio in vista della necessita’ di porre quesito diretto, in quanto rilevante per la pertinenza della questione in ragione della riconducibilita’ dello straordinario richiesto dal (OMISSIS) all’applicabilita’ o meno dell’orario normale previsto dalla direttiva (48 ore), ovvero dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 3 (40 ore).
2. con il secondo motivo, e’ dedotta la violazione dell’articolo 2697 c.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi che il lavoratore non abbia assolto all’onere della prova a suo carico incombente, essendo le prove assunte connotate da contraddittorieta’.
3. Il ricorso e’ infondato.
4. Con il primo motivo, si invoca l’efficacia diretta della Direttiva, adducendosi la mancata trasposizione entro il 23.3.2005 in virtu’ della previsione dell’obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alla stessa entro e non oltre la predetta data: a cio’ consegue che in relazione al periodo antecedente la data suddetta nulla poteva pretendersi e che al piu’, in astratto, la questione riguarderebbe il periodo dal 23.3.2005 al 30.3.2006, di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Si tratta di valutare le conseguenze della mancata trasposizione della Direttiva 2002/15/CE, articolo 4, lettera a), dopo il previsto limite temporale, ma al riguardo occorre considerare che tale direttiva non ha posto un limite inderogabile quanto ai presupposti della qualificazione del lavoro straordinario per la categoria dei lavoratori mobili che rendono prestazioni discontinue. Come messo in evidenza dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la normativa Europea si preoccupa di porre il limite dell’inderogabilita’ esclusivamente in senso peggiorativo e cosi’ deve ritenersi anche per i lavoratori mobili che esercitino operazioni di autotrasporto, lasciando invece liberi gli stati membri (e l’autonomia collettiva, in base a quanto stabilito dai principi generali) di introdurre normative di favore (articolo 10 della Direttiva: “Disposizioni piu’ favorevoli La presente direttiva non pregiudica la facolta’ degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative piu’ favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino piu’ favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L’attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori di cui all’articolo 2, par. 1)”.
6. Pertanto, pur condividendosi i rilievi della ricorrente sulla suscettibilita’ della direttiva di produrre un effetto diretto, con obblighi degli stati membri estesi agli organi giurisdizionali degli stessi, le argomentazioni della societa’ si fondano sul travisamento della portata dell’inderogabilita’ sancita dalla Direttiva, malgrado le chiare previsioni a proposito della unidirezionalita’ della stessa, ossia della sua limitata valenza in senso protettivo per il lavoratore: il fatto che il legislatore nazionale abbia previsto una durata dell’orario normale di lavoro inferiore, con riflessi sul computo della straordinario rientra appieno nell’ambito di derogabilita’ in melius che la normativa Europea consente. In definitiva, la previsione comunitaria si riferisce all’impossibilita’ di prevedere per i lavoratori mobili una durata media della settimana lavorativa superiore alle 48 ore, come limite massimo, a garanzia del diritto del lavoratore, ma non preclude al legislatore nazionale la fissazione di una durata inferiore dell’orario lavorativo ordinario.
7. Il secondo motivo prospetta la violazione dell’articolo 2697 c.c., sul rilievo che le risultanze istruttorie, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, sarebbero contraddittorie e per alcune dichiarazioni si tende a contestarne l’attendibilita’ in relazione alla impossibilita’ per i testi di riferire fatti svoltisi non alla loro presenza. Una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non puo’, tuttavia, dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’articolo 2697 c.c., puo’ porsi solo allorche’ il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia invertito gli oneri probatori. E poiche’, in realta’, una tale situazione non e’ rappresentata nel motivi anzi detto, la relativa doglianza e’ mal posta. Nella specie, la violazione della norma denunciata e’ tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimita’ neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.
8. Alle svolte considerazioni consegue il rigetto del ricorso.
9. Nulla va statuito sulle spese, atteso che il (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
10. Sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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