La mera presentazione dell’istanza di condono

Consiglio di Stato,Sentenza|4 marzo 2021| n. 1858.

La mera presentazione dell’istanza di condono dell’opera principale ed originaria, non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi successivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali, fino al momento dell’eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive. Inoltre, le opere devono esser conservative, mai aggiuntive e, certo, non opere inammissibili per contrasto col D.lgs. 42/2004, sicché la sanzione demolitoria è non già sproporzionata, ma giusta e doverosa, come le ulteriori conseguenze di legge

Sentenza|4 marzo 2021| n. 1858

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Accertamento di conformità – Ordine di demolizione – Domanda di condono edilizio – L. n. 47/1985 – Illegittimità dell’opera principale non condonata – Continuazione dell’illecito – Illeciti sopravvenuti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 8619/2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. e Fr. La. e Si. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
– il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio e
– il Ministero dei beni e delle attività culturali – MIBAC, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del TAR Campania – Salerno, sez. II, n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti e concernente il rigetto dell’istanza attorea per l’accertamento di conformità proposto per taluni abusi realizzati in un immobile sito a (omissis),-OMISSIS-, nonché del contestuale ordine di loro demolizione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo MIBAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 24 settembre 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo, nessuno presente per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. -OMISSIS- dichiara d’esser proprietario d’un immobile nel secondo piano sottostrada dell’edificio di civile abitazione a tre livelli, sito in (omissis), alla-OMISSIS- e realizzato in base alla licenza edilizia n. -OMISSIS-.
Durante l’esecuzione dei relativi lavori, vi furono talune difformità dal progetto assentito, ossia la realizzazione di terrazze a livello dei singoli appartamenti, per il condono delle quali il 30 aprile 1986 il sig. -OMISSIS- e gli altri proprietari proposero l’istanza ex art. 31 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, tuttora pendente.
Per altri lavori di manutenzione straordinaria nel suo appartamento, il 29 gennaio 2010 il sig. -OMISSIS- propose al Comune di (omissis) una DIA che, assentita per silentium, fu definita con dichiarazione di fine lavori del 12 maggio 2011.
A seguito del frazionamento in due unità del suo appartamento e di ulteriori lavori, a suo dire, di manutenzione e di creazione d’una pertinenza, il 16 dicembre 2016 il sig. -OMISSIS- chiese al Comune di (omissis) l’accertamento di conformità di tali opere aggiuntive, ai fini tanto urbanistico-edilizi, quanto paesaggistici ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il Comune, dopo averlo avvisato ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 con la nota prot. n. 2937 del 6 marzo 2017, col provvedimento prot. n. 5519 dell’11 maggio 2017 respinse l’istanza per accertamento di conformità e, con contestuale ordinanza n. 16/2017, gli ingiunse la rimozione delle opere abusive rimaste non sanate. Il rigetto dell’istanza d’accertamento si basò sul fatto che gli abusi accertati: A) costituirono nuove costruzioni, vietate per l’area d’impianto (zona 2 del PUT dell’Area Sorrentino-amalfitana; zona di “rispetto ambientale” del PRG di (omissis)); B) accedettero ad un edificio abusivo, soggetto già alla procedura di condono ex l. 47/1985.
2. – Avverso tal statuizione insorse quindi il sig. -OMISSIS- innanzi al TAR Salerno, con il ricorso NRG -OMISSIS-/2017, deducendo: I) – l’illegittima ed immotivata qualificazione di siffatte opere come nuove costruzioni e non come lavori di manutenzione straordinaria, ammissibili, come il frazionamento (in sé consentito dall’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 con mera CILA), nella zona 2 del PUT, non avendo creato nuove volumetrie, né cambio di destinazione d’uso, fermo restando che il realizzato portico non crea nuovi volumi secondo l’art. 63 del RUEC di (omissis), nei limiti (peraltro rispettati) colà previsti; II) – l’omessa sospensione d’ogni attività sanzionatoria pendente la procedura di condono (art. 44 della l. 47/1985); III) – l’indebita applicazione nella specie anche della sanzione pecuniaria posta dall’art. 31, co. 4-bis del DPR 380/2001 a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore (e comunque ormai prescritta ai sensi dell’art. 28 della l. 24 novembre 1981 n. 689), in assenza d’adeguata istruttoria o del regolamento comunale; IV) – l’omessa indicazione dell’area di sedime acquisibile dal Comune in caso di mancata esecuzione dell’impugnata ordinanza.
Questa fu poi sospesa con l’ordinanza n. 404/2017, con cui il TAR chiese una dettagliata relazione circa gli accertamenti svolti dal Comune, nonché i “… presupposti del contestato diniego e della pedissequa ingiunzione demolitoria…”.
Nel frattempo, però, il Comune aveva già emanato la prot. 8082 del 10 luglio 2017, con la quale fu comunicata al ricorrente la sospensione della valutazione definitiva sulla pratica di condono edilizio ex l. 47/1985 “… nelle more che vengono effettuate le demolizioni ed il ripristino di tutte le opere abusive presenti nel manufatto…”. Tal sospensione fu impugnata dal sig. -OMISSIS- col primo atto per motivi aggiunti, deducendo: a) la nullità per violazione dell’ordinanza cautelare n. 404/2017; b) l’inosservanza delle garanzie partecipative a favore dei soggetti (anche terzi), presentatori della già sospesa istanza di condono edilizio del 1986. Anche tal provvedimento fu sospeso dal TAR con l’ordinanza n. 600/2017, stabilendo che il Comune provvedesse pure alla ridefinizione “… del procedimento di conformazione edilizia instaurato da parte ricorrente con l’espressa finalità di procedere al ripristino dello status quo ante…”.
A seguito del parere paesaggistico negativo della CEC in data 6 luglio 2017 sull’istanza attorea di compatibilità paesaggistica di detti abusi e dopo aver avvisato il sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, con nota prot. n. 27072 del 2 novembre 2017 la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino espresse il proprio parere negativo, per l’assorbente accertata insanabilità di dette opere, trattandosi di illeciti incrementi di volumi e superfici e non di mera manutenzione straordinaria.
Sicché il sig. -OMISSIS- s’è gravato pure contro tal provvedimento e gli atti presupposti, col secondo atto per motivi aggiunti, deducendo: A) – l’acritico avallo della Soprintendenza alle statuizioni edilizie del Comune, invece di procedere all’autonoma delibazione della vicenda ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 e a valutarne la sanabilità ; B) – l’omessa valutazione specifica della compatibilità paesaggistica delle opere stesse (qualificabili come manutenzione straordinaria), oltre al difetto di motivazione dell’impugnato rigetto; C) – l’illegittima inversione, da parte del Comune, della sequenza tra i procedimenti instaurati (istanza per accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 15087 del 16 dicembre 2016; istanza di accertamento di conformità edilizia prot. n. 15088 di pari data), illegittimamente anteponendo la definizione del secondo al primo; D) – la violazione del decisum cautelare.
Col terzo atto per motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- ha infine impugnato la nota prot. 9922 del 16 agosto 2018, con cui il Comune ha respinto in via definitiva la richiesta sull’accertamento di compatibilità paesaggistica e gli atti presupposti, deducendo in diritto: I) – la nullità di quegli atti emanati in violazione dei decisa cautelari recati dalle citate ordinanze del TAR; II) – l’illegittimità sia del presupposto parere della Soprintendenza ABAP, che dell’indebita inversione tra le due procedure di accertamento, urbanistico e di compatibilità paesaggistica; III) – il difetto di motivazione e di istruttoria, pure per quel concerne la natura e la qualificazione dell’intervento, i pretesi effetti illeciti del frazionamento e del nullo impatto ambientale delle opere.
3. – L’adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 14 maggio 2019, ha disatteso la pretesa attorea, perché :
1) – il rigetto dell’accertamento di conformità edilizia si è basato sulla natura di nuova costruzione riconoscibile alle opere sanzionate e per aver queste acceduto ad un edificio abusivo in pendenza del condono edilizio;
2) – il ricorrente s’appuntò solo contro la prima proposizione, non considerando che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se, da soli, riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria o degli interventi edilizi minori), sono illeciti quanto l’opera principale cui ineriscono;
3) – la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere già illecite e non sanate impone al Comune di ordinarne la demolizione e costituisce di per sé sola una motivazione autosufficiente a sorreggere il rigetto del condono, fondato su una motivazione plurima (solo l’accertata illegittimità di tutti i motivi avrebbe potuto determinarne l’annullamento);
4) – è quindi assorbita ogni questione sulla natura (manutenzione, piuttosto che nuova costruzione) delle opere abusive realizzate, peraltro esattamente individuate e localizzate, donde l’assenza dell’omessa indicazione dell’area di sedime (peraltro rinviabile alla sede esecutiva della sanzione);
5) – l’insussistenza delle condizioni di compatibilità paesaggistica degli abusi, ai sensi dell’art. 167, co. 4, lett. a) del D.lgs. 42/2004, rese in radice superfluo e ne precluse in limine l’accertamento di merito, donde la legittimità della scelta comunale, pure per evitare inutili aggravi procedimentali, di anteporre l’esame di tal profilo ed altrettanto legittima fu la scelta della Soprintendenza di limitare il proprio apprezzamento al rilievo pregiudiziale di non conformità urbanistico-edilizia di tali opere;
6) – l’irrilevanza della dedotta violazione delle decisioni cautelari, poiché dall’infondatezza dei motivi di gravame discende la caducazione degli effetti interinali prodotti da esse e, quindi, pure la reviviscenza della nota comunale n. 5519/2017, primo atto impugnato ad esser sospeso.
Appella quindi il sig. -OMISSIS-, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per: I) – non aver colto che, nell’asserire l’omessa considerazione attorea del secondo motivo per cui l’accertamento fu respinto (nuove opere illecite su edificio abusivo condonando), quest’ultimo era stato lecitamente assentito ed assistito pure dai lavori di cui alla DIA del 2010 e, comunque, per la loro modestia le opere ulteriori sono d’edilizia libera gestibili con mera CILA e non sanzionabili ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 (tranne quello del vano cucina, che, però, si vuol demolire); II) – la necessità di statuire sulla reale natura e consistenza delle opere sottoposte ad accertamento di conformità, prima di ravvisare nella pendenza di tal condono un motivo preclusivo e lesivo in via autonoma; III) – l’omessa valutazione, da parte del TAR, della doglianza attorea sulla sproporzione della sanzione demolitoria rispetto alla natura delle opere in questione, né quelle sull’ingiustizia della sanzione pecuniaria ex art. 38 del DPR 380/2001 e dell’acquisizione gratuita; IV) – la natura d’illegittimo provvedimento soprassessorio che si ravvisa nella sospensione del procedimento di condono ex l. 47/1985, in violazione dell’obbligo di definizione dei procedimenti amministrativi posto dall’art. 2 della l. 241/1990; V) – la possibilità di sanare i minimi abusi sì commessi, ma senza aumento di cubature e superfici utili, su un fabbricato a suo tempo regolarmente assentito dal Comune, donde la fondatezza della censura sulla violazione del giudicato cautelare, ove gli impose di riconsiderare tutta la vicenda a fronte della volontaria demolizione dell’unico volume aggiuntivo.
Il Comune di (omissis), pur se ritualmente intimato, non s’è costituito in giudizio. Resiste invece il MIBAC, concludendo per il rigetto dell’appello.
Il 4 settembre u.s., l’appellante ha depositato agli atti di causa l’istanza rivolta al Tribunale di Salerno, al fine d’ottenere il dissequestro penale proprio del vano cucina sul terrazzo, per poterlo demolire una volta assentiti i relativi lavori.
4. – A tal ultimo riguardo ed in via preliminare d’ogni disamina nel merito dell’appello, il ricorso in epigrafe ed altri atti causa (compresa l’ordinanza n. 5863 del 19 novembre 2019) hanno dato per scontato che il vano cucina sul terrazzo fosse stato già abbattuto o che l’appellante fosse in procinto di demolirlo sua sponte, tanto da aver ottenuto la sospensione della sentenza. L’istanza attorea del 1° settembre 2020 dimostra invece che tal intento, ammesso che vi sia mai stato, era ed è rimesso alla volizione dell’AGO, finora non manifestatasi e, in ultima analisi, del tutto superflua. Sicché gli abusi accertati con la nota comunale n. 5519/2017 restano tuttora nella loro consistenza e sono nella disponibilità del medesimo appellante.
4.1. – Nel merito, l’appello non ha pregio e va disatteso.
Come s’è accennato dianzi, con la nota n. 5519/2017 il Comune respinse l’istanza per accertamento di conformità e, con contestuale ordinanza n. 16/2017, ingiunse all’appellante la rimozione delle opere abusive rimaste non sanate. Detti abusi consisterono: a) nella realizzazione, sul terrazzo, d’un nuovo volume adibito a cucina, costruito con pareti in cartongesso e copertura in lamiera grecata coibentata ricoperta da stuoie di incannucciato, interamente rifinito con impianto idrico ed elettrico funzionanti (m 1,90 x m 3,80 x h m 2,75) e contestuale vano finestra di ca. m 1 x m 1,35, munito di infisso; b) nella chiusura di una porta interna, murata, che di fatto frazionò l’appartamento in due unità immobiliari; c) nella trasformazione del pergolato esterno posto sul terrazzino d’arrivo delle scale (adiacente al volume) in una tettoia con copertura in finte tegole e grondaia; d) in tre tende parasole presenti sui balconi del prospetto E, per le quali all’UTC di (omissis) non risultò alcuna richiesta d’autorizzazione. Il rigetto dell’istanza d’accertamento discese: A) dalla natura di nuove costruzioni, riconoscibile in tali manufatti, ma altresì vietate per l’area d’impianto (zona 2 del PUT dell’Area Sorrentino-amalfitana; zona di “rispetto ambientale” del PRG di (omissis)); B) tali opere accedettero ad un immobile abusivo, sottoposto alla procedura di condono ex l. 47/1985 non ancora esitata.
Evidente s’appalesa quindi, e ben evincibile, dalla nota comunale n. 5519/2017, l’unitarietà di tutti gli abusi, preordinati a realizzare, fin dal frazionamento dell’appartamento attoreo, un nuovo corpo edilizio con maggiori cubature e superfici, in area plurivincolata. Parimenti chiaro è l’intento del sig. -OMISSIS- non solo di rappresentare gli abusi come frazionati (per assoggettarli tutti solo a titoli semplificati e, al più, spuntare qualche piccola sanzione pecuniaria), ma soprattutto di non giungere mai alla rimozione spontanea dell’abuso “principale” (cioè, il più evidente, il frazionamento con un nuovo ed autonomo appartamento). E ciò nonostante la valutazione dell’abuso edilizio presupponga una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ognun intervento a sé stante, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr. Cons. St., VI, 7 novembre 2019 n. 7601). Inoltre, al di là dell’impossibilità d’ottenere la legittimazione ex post degli abusi stessi per l’assenza irrimediabile del titolo paesaggistico -nella specie motivatamente negato sia dal Comune che dalla competente Soprintendenza ABAP-, è stato in sé atto autonomamente efficace e preclusivo d’ogni tentativo di sanatoria l’illecita prosecuzione di opere abusive su edificio soggetto a condono non ancora definito (cfr. Cons. St., VI, 8 maggio 2018 n. 2738, che conferma la possibilità dei soli interventi edilizi conservativi e giammai modificativi dei caratteri e delle esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità ; id., 2 settembre 2019 n. 6044).
Di ciò s’è fatto giustamente carico il TAR, iniziando la trattazione dall’omessa impugnazione del secondo ed autoconsistente motivo del rigetto comunale. Infatti, bene dice la sentenza che l’odierno appellante s’appuntò verso l’affermato contrasto delle nuove opere illecite, consistenti in una nuova costruzione in violazione della normativa di zona di relativa ubicazione, classificata 2 dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana e di “rispetto ambientale” dal PRG di (omissis). Invero la sentenza ha fatto constare la continuata ed unitaria illiceità del comportamento dell’appellante, in prosieguo a quelli oggetto del condono o, il che è lo stesso quanto agli effetti concreti, innestando i nuovi abusi sul corpo edilizio già difforme dalla licenza edilizia del 1967. L’appellante non precisò alcunché su tal profilo, come se esso non fosse già un’autonoma ragione preclusiva d’ogni possibile sanatoria, per cui la nuova illecita costruzione impedì, anzi rese inutile, l’accertamento di compatibilità paesaggistica, come giustamente individuarono la Commissione locale per il paesaggio-CLP e la Soprintendenza ABAP.
4.2. – Ma, anche se si volesse prescindere dalla continuazione dell’illecito, non per ciò solo il complesso unitario degli illeciti sopravvenuti (nuovo locale cucina, munito di accessori, chiuso ed ubicato sul terrazzo; chiusura della precedente porta interna; trasformazione del pergolato esterno, adiacente al nuovo volume, in una tettoia con copertura in finte tegole e grondaia) non determinò una nuova ed autonoma costruzione, frazionata e distinta dal preesistente appartamento attoreo.
Nel caso in esame, quindi, si ebbe non già una manutenzione straordinaria (peraltro “pesante” con opere), bensì la creazione d’un miniappartamento, piccolo, ma dotato di tutti i servizi ed autonomo, non derivante dalla mera suddivisione fisica dell’unità abitativa del sig. -OMISSIS-. Esso partì certo dal frazionamento di questa ed in una zona che non avrebbe permesso tal risultato, ma con l’aggiunta delle opere testé elencate, atte a renderlo del tutto autonomo e fisicamente distaccato dall’originaria consistenza del fabbricato. Sfugge invero al Collegio che l’appellante, a fronte d’un nuovo locale cucina sul terrazzo e della trasformazione del pergolato a guisa d’ingresso autonomo, li definisca come opere manutentive ed escluda l’esistenza materiale di nuovi volumi e superfici utili, che è invece in re ipsa nel tipo e nella sostanza delle opere stesse.
Ed ancor più priva di pregio logico è il ripudio attoreo di quanto constata la Soprintendenza ABAP, laddove precisò come le opere realizzate in assenza di titolo non rientrassero tra quelle ammissibili alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004. Tanto perché, implicando esse un incremento di superficie utile e di volume (secondo le definizioni in materia edilizia: cfr. Cons. St., 6 aprile 2020 n. 2250), non risultarono congruenti con le disposizioni del PUT e furono in contrasto con le esigenze dì tutela paesaggistica sottesa alla norma (giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti, Cons. St., VI, 10 dicembre 2014 n. 6049; id., 2 luglio 2015 n. 3289; id., 6 febbraio 2019 n. 895; id., II, 24 giugno 2020 n. 4045). Infatti, come giustamente rammenta la Soprintendenza, l’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 è attivabile solo per la realizzazione di quelle opere minori espressamente elencate al co. 4 e sempreché esse s’inseriscano in un preesistente contesto pienamente legittimo.
5. – Per il resto, non uno degli ulteriori argomenti attorei supera il vaglio di fondatezza.
Molto l’appellante insiste sulla natura bagatellare di tutti gli abusi accumulatisi nell’edificio di-OMISSIS-, ma quello oggetto della pratica n. 506/1986 di condono edilizio ex l. 47/1985 consisté nella realizzazione di terrazze a livello dei singoli appartamenti (con evidente modifica dei prospetti e delle superfici), di quello della DIA n. 1224/2010 e della relativa dichiarazione di fine lavori il sig. -OMISSIS- non fornisce neppure in questa sede la benché minima traccia documentaria (nonostante essi fossero atti personali da lui promananti) e quelli oggetto del presente giudizio consisterono, come si è visto, in nuove costruzioni atte ad alterare l’assetto edilizio già abusivamente realizzato in parziale difformità dalla licenza n. 136/1967 (quindi, opere tutt’altro che conservative dell’edificio). A parte l’apposizione di tende parasole (la cui valutazione spetta al Comune) ed i lavori di cui alla predetta DIA -di cui non si deve parlare per inadempimento dell’onere attoreo della prova-, entrambe le vicende inerenti, in varia guisa, al condono ex l. 47/1985 son state non “risibili”, bensì rilevanti ed unitarie modifiche dell’edificio e del relativo carico urbanistico, di talché il richiamo attoreo alla possibilità che le opere stesse fossero assunte al regime della CILA non ha senso, come d’altronde quanto dedotto nel primo mezzo d’appello e confutato nei paragrafi precedenti.
Non appare perspicuo quanto detto dall’appellante alle pagg. 6/7 del ricorso in epigrafe, laddove, ribadendo la possibilità dell’uso della CILA (ed il Collegio si chiede perché mai non ha adoperato tal comunicazione), “… è proprio la natura risibile ed accessoria degli interventi a negare il carattere di autonomia al “considerato” provvedimentale. Ed è lo stesso Giudice di Primo Grado ad affermarlo nella parte della sentenza in cui riferisce che ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale non condonata solo quegli interventi edilizi costituenti “nuova costruzione” necessitanti di permesso di costruire ovvero riconducibili “alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche…”. In realtà la sentenza dice ben altro: “… la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, in mancanza di sanatoria, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione…”. È evidente che il Giudice di prime cure si sia soffermato a ribadire la ferma giurisprudenza, anche di questo Consiglio, sull’impossibilità d’ammettere interventi ulteriori su edifici sottoposti a condono edilizio in casi ben precisi, senza con ciò deflettere dalla valutazione unitaria di quelli perpetrati dall’appellante e dalla loro ascrizione alle “nuove costruzioni”. È appena da osservare che l’intervento abusivo, oltre ad esser in contrasto con l’art. 35, XIV co., I per. della l. 47/1985, ricade nella fattispecie ex art. 10, co. 1, lett. c) del DPR 380/2001, onde per definizione non è deducibile al regime della CILA di cui al precedente art. 6-bis, co. 1, proprio per il divieto colà contemplato. Ed è solo da osservare che, quand’anche il TAR non vi abbia provveduto, questo Giudice d’appello può integrarne la motivazione, nel senso che l’ulteriore abuso dell’appellante fu rilevante e soggetto ex ante tanto a PDC, quanto al regime autorizzativo ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, inapplicabile essendo il successivo art. 167, co. 4.
Sul secondo motivo, la questione è stata ben definita dal TAR, con la massima, qui condivisa, per cui, al di fuori del perimetro ex art. 35, XIV co. della legge n. 47, la mera presentazione dell’istanza di condono non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali, fino al momento dell’eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive. Inoltre, le opere devono esser conservative, mai aggiuntive e, certo, non opere inammissibili per contrasto col D.lgs. 42/2004, sicché la sanzione demolitoria è non già sproporzionata, ma giusta e doverosa, come le ulteriori conseguenze di legge. È altresì da soggiungere che rettamente il Comune impose, non come misura soprassessoria, ma qual intervento cautelare nell’esclusivo interesse pubblico, la previa rimozione degli ulteriori abusi (peraltro non sanabili), finora mai spontaneamente attuata, qual condizione per definire il condono edilizio, in caso contrario determinandosi la consolidazione dell’illecito a favore dell’appellante, a nulla rilevando, stante la pendenza della sanatoria, che all’inizio l’edificio fosse stato assentito legittimamente con la licenza n. 136/1967.
Neppure ha gran senso invocare, a fronte della sentenza di prime cure -che assorbe e supera ogni diversa statuizione cautelare assunta a sommaria cognitio-, il contrasto tra essa, definita con piena cognizione e l’ordinanza cautelare, anche perché già la mera descrizione degli abusi sanzionati in questa sede manifesta l’abnormità di essi e non dell’impugnata sentenza.
6. – In definitiva l’appello va respinto. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Le spese del grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 8619/2019 in epigrafe), lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore del Ministero resistente e costituito, delle spese del presente grado di giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regol. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2020, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere
,

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *