Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29324.
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall’art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull’allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull’aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l’ inadempimento del venditore rispetto all’obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata. (Nella specie alla mancata consegna finale del bene stesso si era giunti attraverso una fase intermedia in cui era stato consegnato un aliud pro alio, poi restituito).
Ordinanza|| n. 29324. La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
Data udienza 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Domande – Nuove – In genere domanda nuova in appello – Nozione – Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria – Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria – Esclusione – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10069/2022 proposto da:
(OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1747/2021 del 14/10/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 6/10/2023.
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
FATTI DI CAUSA
L’acquirente (OMISSIS) conveniva dinanzi al Giudice di pace di Messina la venditrice (OMISSIS) s.r.l. in risoluzione della vendita di un ciclomotore (avvenuta il (OMISSIS)), facendo valere che gli era stato consegnato il modello del 2010, anziche’ il modello del 2011 richiesto. L’acquirente esponeva: (a) nella documentazione a corredo del ciclomotore la data 14/7/2010 era stata corretta in 24/1/2011 e dal numero di telaio si inferiva il 2010 come anno di fabbricazione; (b) il venditore replicava che quello era il modello piu’ recente in circolazione; (c) si raggiungeva un accordo: il motociclo era restituito e il prezzo gia’ integralmente versato era imputato a corrispettivo di un altro esemplare di fabbricazione 2011 da consegnare; (d) quest’ultimo non veniva mai consegnato.
In primo grado la venditrice veniva condannata a restituire all’acquirente il prezzo pagato e tuttavia la domanda di risoluzione veniva rigettata, sul presupposto della inesistenza di cause di risoluzione.
In secondo grado e’ stato accolto l’appello principale della venditrice, dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’acquirente. Il Tribunale argomenta che il contratto di compravendita e’ ancora efficace, per cui la venditrice ha diritto di conseguire di nuovo la somma pagata a suo tempo dall’acquirente a titolo di prezzo, mentre la domanda di risoluzione del contratto di vendita del motociclo modello 2011, proposta dall’acquirente in via di appello incidentale e da lui fondata sulla mancata consegna del bene, e’ da dichiarare inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, in quanto domanda nuova.
Il giudice di appello argomenta nei termini seguenti (in sintesi). Le allegazioni dei fatti contenute nella citazione introduttiva del processo non sono compatibili con le allegazioni contenute nella domanda proposta in secondo grado, che e’ pertanto diversa da quella iniziale. In primo grado l’acquirente ha fondato la domanda di risoluzione sulla consegna di un bene diverso da quello pattuito (aliud pro alio), allegando che la venditrice convenuta aveva consegnato un bene privo di una qualita’ ritenuta indispensabile dall’acquirente. A sostegno, il Tribunale cita il seguente passo della citazione introduttiva del processo: la venditrice “si e’ resa responsabile di un inadempimento contrattuale, avendo (consegnato) al (compratore) un bene qualitativamente difforme rispetto alle risultanze contrattuali”; quindi l’acquirente domanda di “dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di acquisto”. In secondo grado, prosegue il Tribunale, l’attore ha svolto una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con le allegazioni in primo grado, raccontando di un accordo tra le parti per modificare l'”originario contratto, il quale avrebbe avuto ad oggetto la compravendita non piu’ del modello 2010 del motociclo, bensi’ del modello 2011. Su questa base, il giudice di appello ritiene che la domanda di risoluzione proposta in secondo grado sia diversa da quella di primo grado, specificamente poiche’ si fonda non gia’ sulla consegna di un bene difforme da quello pattuito, bensi’ sull’omessa consegna del bene. Infatti, l’allegazione di un accordo delle parti per modificare l’oggetto del contratto non e’ compatibile con le originarie allegazioni in primo grado da parte dello stesso acquirente.
Ricorre in cassazione l’acquirente con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso, illustrato da memoria.
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l’acquirente censura che il giudice di appello (a) abbia considerato diversa dalla domanda di primo grado quella da lui proposta con l’appello incidentale; (b) in particolare, l’abbia interpretata come diretta alla risoluzione del contratto per omessa consegna del diverso ciclomotore chiamato a sostituire quello gia’ restituito alla venditrice. Si deduce violazione degli articoli 320, 318 e 113 c.p.c..
Il ricorrente cita testualmente la precisazione della domanda in primo grado: “alla data del 23/05/2011 in esito alla restituzione concordata il contratto si e’ risolto con il consequenziale diritto da parte dell'(acquirente), attesa la mancata consegna di un nuovo ciclomotore, di ottenere la restituzione del prezzo pagato pari ad Euro 4.100 (e il) risarcimento dei danni. Emerge chiaramente, pertanto, che una volta restituito il mezzo da parte dell'(acquirente) e non ottenuto (…) alcun nuovo ciclomotore da parte della convenuta, l’odierno attore ha interesse a che il Giudice di pace (…) voglia dichiarare risolto per inadempimento il contratto (…) ed all’esito condannare la (venditrice) alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni”. Egli cita inoltre dalla comparsa conclusionale in primo grado: “Una volta accettato il reso, l’oggetto del contratto di vendita, per comune volonta’ delle parti, non puo’ piu’ essere la vecchia motocicletta ma necessariamente una diversa aventi le caratteristiche richieste dall'(acquirente) (…). Non essendo mai stata consegnata alcuna nuova motocicletta, pertanto, la domanda di risoluzione (…) appare fondata. (…) Con il verbale di reso datato 23/5/2011 (le parti) hanno rideterminato il nuovo e diverso oggetto del contratto”. Con tale verbale la venditrice “si e’ obbligata nei confronti dell'(acquirente) alla consegna di altra motocicletta al cui acquisto e’ stata imputata la somma gia’ (dalla venditrice) ricevuta”.
Il secondo motivo denuncia l’omesso rilievo che il verbale di reso del 23/5/2011 dimostra che il bene consegnato all’acquirente (e poi da lui restituito) non aveva le caratteristiche pattuite e che le parti avevano concordato la consegna (poi mai avvenuta) di un altro ciclomotore di fabbricazione 2011. Si deduce omesso esame circa fatto decisivo e violazione degli articoli 1497, 1453, 1322, 1197 e 1455 c.c. e degli articoli 112, 115 e 116.
Il terzo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla consegna del ciclomotore di fabbricazione 2011 secondo l’accordo del 23/5/2011, di modifica del contratto originario. Si deduce violazione degli articoli 1470, 1476 e 1477 c.c..
2. – I motivi possono esaminarsi contestualmente, stante la connessione reciproca.
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
I primi due motivi sono fondati, il terzo e’ assorbito.
L’errore di diritto commesso dal giudice di appello e’ di aver applicato l’articolo 345 c.p.c. sotto il profilo del divieto di proposizione di domande nuove in appello ad un caso in cui non vi e’ stata proposizione di una domanda nuova. Ci si trova dinanzi ad una fondamentale identita’ di petitum (il diritto di un compratore alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per inadempimento) e di causa petendi (la finale mancata consegna del bene pattuito). E’ infatti irrilevante cio’ che al giudice di appello e’ parso invece determinante: che alla mancata consegna finale del bene pattuito si sia giunti attraverso una fase intermedia in cui e’ stato consegnato un aliud pro alio poi restituito. Profilo decisivo – al fine di riconoscere nell’accordo del maggio 2011 l’esito di una rinegoziazione del contratto originario tale da lasciarne inalterata la sostanza (e cioe’ da escluderne il carattere novativo) – riveste la circostanza che l’importo gia’ integralmente versato dall’acquirente a titolo di prezzo sia rimasto presso il venditore e sia stato imputato a corrispettivo di un nuovo esemplare di fabbricazione 2011, in conformita’ al perseverante interesse dell’acquirente, poi frustrato dalla definitiva mancata consegna. Talche’ non si giustifica la dichiarazione d’inammissibilita’ della domanda tratta ad oggetto dell’appello incidentale dell’acquirente: si tratta sempre dello stesso diritto (alla restituzione del prezzo, previa risoluzione del contratto).
Il risultato e’ in linea con i criteri desumibili dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 sul tema della modificazione/mutamento della domanda giudiziale. In quel caso di specie gli attori avevano modificato nel termine accordato ex articolo 183 c.p.c., comma 5 (applicabile ratione temporis) l’originaria domanda ex articolo 2932 c.c. in domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ dell’immobile (sul presupposto del carattere definitivo e non preliminare del contratto).
Chiamata a pronunciarsi se tale operazione concreti la proposizione di una inammissibile domanda nuova o una ammissibile modifica, al cospetto di una disciplina silente sul punto centrale, Cass. SU 12310/2015 fanno reagire l’articolo 345 c.p.c., comma 1 sull’interpretazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 5. Secondo tale pronuncia, possono ritenersi inammissibili solo domande le cui qualita’ di novita’ corrispondono a quei tratti di novita’ che sono propri delle domande ammesse in appello esplicitamente dall’articolo 345 c.p.c., comma 1, seconda parte (“Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche’ il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”) in deroga alla regola della inammissibilita’, la quale e’ assunta implicitamente (ma univocamente) in termini molto ristretti. Fuori dai tratti che accomunano le domande eccezionalmente ammissibili in appello (nonostante il loro carattere di novita’), la legge vuole il contrario: cioe’ l’ammissibilita’. Il principale tratto comune alle domande nuove ammesse ex articolo 345 c.p.c., comma 1, seconda parte e’ che con esse si richiedono utilita’ maturate dopo la sentenza di primo grado, le quali sono consequenziali al bene avuto di mira con la domanda introduttiva; sono domande che si aggiungono senza potersi sostituire a quest’ul-tima, proiettandosi sul tratto ulteriore della stessa linea tracciata dalla domanda di prime cure. Ne segue che “possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale”, mentre non possono essere considerate nuove (e quindi sono ammissibili) le domande “diverse che pero’ non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternativita’” (cosi’, Cass. SU 12310/2015, p. 19).
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
Questa operazione rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di “massimizzare la portata dell’intervento giurisdizionale (…) cosi’ da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale” (cosi’, Cass. SU 12310/2015, p. 21).
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
Come una specie di “prova del nove”, si tenga presente l’argomentazione svolta da Cass. SU 12310/2015 con la mente rivolta al caso di specie: ammesso che la domanda restitutoria del prezzo (previa risoluzione del contratto) fondata sulla mancata nuova consegna concordata nel maggio 2011 sia “diversa” (cosi’ come argomentato dalla sentenza impugnata) dalla domanda restitutoria (previa risoluzione) fondata sull’originaria consegna di un aliud pro alio, si tratta – parafrasando Cass. SU 12310/2015 – di una diversita’ che non si aggiunge a quella originaria, ma la sostituisce e si pone pertanto, rispetto a quest’ultima, in un rapporto di alternativita’, nella prospettiva di “risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale”.
3. – Sono accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, e’ assorbito il terzo motivo, e’ cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e’ rinviata la causa al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato, cui e’ demandata altresi’ la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
La domanda nuova in appello è solo quella che si aggiunge alla domanda principale
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresi’ la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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