Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29575.
La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari e la giurisdizione del giudice italiano
La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l’attività di patrocinio legale, prestata nell’ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Ordinanza|| n. 29575. La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari e la giurisdizione del giudice italiano
Data udienza 26 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Giurisdizione del giudice italiano – Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea – Giurisdizione – Applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 – Controversie in materia contrattuale – Autorità giurisdizionale del luogo di – Eccezione – Previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato – Cass. Sez. U – Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
Dott. ROLFI Federico V. A. – rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23486/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in proprio, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE BRESCIA n. 4912/2018 depositata il 26/06/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari e la giurisdizione del giudice italiano
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso l’ordinanza Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, e articolo 702-bis c.p.c., con la quale il Tribunale di Brescia, in data 26 giugno 2018, decidendo sull’opposizione proposta dagli odierni controricorrenti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, revocando il decreto opposto.
2. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che gli opponenti risultavano tutti residenti in (OMISSIS) ed avevano unicamente eletto domicilio in Italia presso un legale al fine di dare esecuzione alla sentenza favorevole conseguita nel giudizio nel quale si erano avvalsi del patrocinio dell’odierna ricorrente.
Richiamato il disposto di cui alla L. n. 218 del 1995, articolo 3 e articolo 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il Tribunale ha rilevato che l’obbligazione dedotta in giudizio, e cioe’ il pagamento delle prestazioni professionali della ricorrente, era priva del carattere della liquidita’, dovendo quindi essere adempiuta al domicilio del debitore, e quindi, nella specie, in (OMISSIS), con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano.
3. Al ricorso di (OMISSIS) resistono unitariamente con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
4. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c.
La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari e la giurisdizione del giudice italiano
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 3, comma 2.
Osserva la ricorrente che, ai fini della giurisdizione, il richiamo operato dalla L. n. 218 del 1995, articolo 3, comma 2, alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 deve ora intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012, i quali – per espressa previsione dettata al rispettivo articolo 68 – hanno sostituito, ai fini del richiamo, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
Per effetto di tale richiamo, la ricorrente, invoca l’applicazione del disposto di cui agli articoli 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012, previsioni le quali stabiliscono entrambe che sussiste la giurisdizione al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio e’ stata o deve essere eseguita, con la precisazione che nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e’ il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Argomenta, quindi, che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano, osservando, ulteriormente, che il Tribunale di Brescia ha, anche in questo caso erroneamente, affermato il carattere non liquido dell’obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che almeno il compenso per le prestazioni giudiziali doveva ritenersi liquido, in quanto liquidato nella sentenza che aveva definito il giudizio.
2. Premesso che il motivo di ricorso, pur se proposto con riferimento a una questione di giurisdizione, puo’ essere esaminato da questa sezione semplice, ex articolo 374 c.p.c., comma 1, poiche’ sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia’ pronunciate le Sezioni Unite, lo stesso e’ da ritenersi fondato.
Questa Corte, infatti, ha gia’ chiarito che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 3, comma 2, allorche’ il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie gia’ comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).
Successivamente il principio e’ stato ribadito, affermando che in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorche’ il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l’autorita’ giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023).
Stabilito, quindi, che la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, conseguentemente individuando l’autorita’ giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, si deve solo rammentare che, nel caso della prestazione di servizi – quale incontestabilmente era la prestazione dedotta come oggetto del contratto posto alla base delle pretese della ricorrente – tale luogo si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Poiche’, nella specie, la prestazione consisteva nell’attivita’ di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano, discendeva come conseguenza la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente.
3. La decisione del Tribunale di Brescia non si e’ conformata ai principi appena illustrati, e pertanto l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, il quale provvedera’ sulle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.
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