Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25712.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c. – applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che – in violazione del suddetto riparto dell’onere probatorio – aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull’asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo “specimen” in possesso dell’istituto).
Ordinanza|| n. 25712. In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
Data udienza 14 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Rapporto bancario – Ordine di bonifico – Esecuzione – Responsabilità della banca – Configurazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9184/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimato –
sul controricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5628/2018 depositata il 13/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30 ottobre 2013 il Tribunale di Cassino condannava la convenuta (OMISSIS) S.p.A. al pagamento di US 259.000 a (OMISSIS), oltre accessori, accertando l’esclusiva responsabilita’ della Banca per avere eseguito quattro bonifici di pari complessivo importo, tra luglio e agosto 2006, nonostante le difformita’, ravvisabili ictu oculi, delle firme riportate sugli ordini di bonifico rispetto allo specimen in possesso della stessa Banca.
Adita dalla (OMISSIS) S.p.A. (subentrata a (OMISSIS)), la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2018, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, riconoscendo, oltre alla responsabilita’ della Banca per il comportamento dei dipendenti della filiale di Atina giudicato non conforme ai criteri di prudenza e diligenza del bonus argentarius (avendo omesso di controllare che le firme apposte sui bonifici corrispondessero allo specimen e che l’interlocutore di una telefonata con un sedicente (OMISSIS) fosse effettivamente l’appellato), la corresponsabilita’ ex articolo 1227 c.c., comma 1, dello stesso (OMISSIS) per avere colposamente contribuito al verificarsi dell’evento dannoso (la indebita esecuzione dei bonifici apocrifi), avendo portato a conoscenza di terzi il proprio “codice cliente” utilizzato per eseguire i bonifici o non avendo adottato le dovute cautele per custodirlo.
La Corte ha graduato il concorso di colpa condannando per il 70% la Banca e per il 30% gli appellati eredi del (OMISSIS) ( (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Gli eredi (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla Banca con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev’essere esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il motivo di ricorso incidentale della Banca che deduce la violazione degli articoli 1176, 1227 e 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello ritenuto che la falsificazione degli ordini di bonifico fosse rilevabile ictu oculi riportandosi agli esiti dell’A.T.P., dal quale non sarebbe emersa, al contrario, alcuna grossolana contraffazione, essendovi piena corrispondenza tra le firme apposte in calce agli ordini e lo specimen depositato. Nel comportamento della Banca non sarebbe riscontrabile una violazione del dovere di diligenza del buon banchiere, essendosi i suoi dipendenti comportati diligentemente (avevano verificato le firme corrispondenti a quelle in loro possesso e avuto conferma telefonica dei bonifici formalmente regolari anche nell’indicazione del “codice anagrafe”), con la conseguenza che si doveva escludere ogni responsabilita’ della Banca o comunque accertarne un minore concorso di colpa rispetto alla misura del 70% stabilita nella sentenza di appello.
Il motivo e’ infondato.
La sentenza ha accertato la responsabilita’ della Banca, la quale non ha assolto all’onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta al buon banchiere, ex articolo 1176 c.c., comma 2, sulla base di plurimi elementi convergenti che avrebbero dovuto indurre i dipendenti addetti a riconoscere agevolmente la falsita’ (incontestata ed accertata dal consulente all’esito dell’A.T.P.) delle sottoscrizioni degli ordini o, quantomeno, a farne dubitare e a sospenderne l’esecuzione per il tempo necessario a nuovi e approfonditi accertamenti.
Ed infatti, la Corte territoriale ha accertato, all’esito dell’istruttoria compiuta (testimoniale e tecnica mediante acquisizione della relazione svoltasi nell’A.T.P.): la “palese difformita’” o “eclatante diversita’” di tali sottoscrizioni da quelle in possesso della Banca (contratto di apertura del conto corrente in valuta US e specimen) e da quelle autentiche apposte su altri documenti del (OMISSIS), o l’esistenza “quantomeno (di un) ragionevole dubbio” sulla loro autenticita’, rilevabile “attraverso un esame diretto e tattile” “con estrema facilita’, anche ad un occhio non esperto, e a maggior ragione ai dipendenti di una Banca”. E cio’ in considerazione dell’esatta riproduzione di tre sottoscrizioni identiche perche’ fotocopiate da quella apposta sul primo ordine inviato alla Banca; della modalita’ di trasmissione degli ordini mediante corriere estero; della improvvisa movimentazione di un conto fermo da anni mediante ben quattro bonifici di notevoli importi in un ristretto arco temporale; della non chiara destinazione delle somme; della circostanza che il correntista (OMISSIS) era poco conosciuto nella filiale di (OMISSIS) risiedendo all’estero da molti anni e che nessun dipendente della Banca aveva una attendibile conoscenza della sua voce; della “assenza su tutti gli ordini di bonifico della residenza dell’ordinante e… mancanza nella scheda cliente esistente presso la filiale del numero telefonico del cliente che non ha consentito neppure una comparazione col recapito telefonico indicato… nei suddetti ordini”; del mancato raggiungimento di una prova attendibile (tramite il deposito dei tabulati telefonici) che i dipendenti avessero contattato davvero il (OMISSIS) presso un recapito telefonico a lui direttamente riferibile (i giudici di merito non hanno accertato che la Banca avesse contattato il vero (OMISSIS) ma che la Banca era stata contattata da una persona e non ne aveva verificata la effettiva identita’).
Si tratta di valutazioni e accertamenti di fatto incensurabili in questa sede perche’ compiutamente argomentati: la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio secondo cui la responsabilita’ della banca nei confronti del cliente, per aver eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non puo’ essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformita’ della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui e’ tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed e’ quindi ostativa alla configurabilita’ di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilita’ (v. Cass. n. 23580 del 2017 e n. 1764 del 1988, quest’ultimo precedente con riferimento a un ordine di bonifico perfettamente falsificato; cfr. n. 25894 del 2021).
Venendo ad esaminare il ricorso principale, con il primo motivo gli eredi (OMISSIS) deducono la violazione degli articoli 1227, 2043 e 2697 c.c., articoli 40 e 41 c.p., articoli 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Essi lamentano, in particolare, la mancanza di prova in ordine all’esistenza e alla funzione del “codice anagrafico” (o “codice cliente”) la cui diligente custodia da parte del (OMISSIS) – ad avviso dei giudici di merito – avrebbe ridotto il rischio della causazione dell’evento dannoso. Non sarebbe stato dimostrato che il (OMISSIS) avesse portato a conoscenza di terzi i propri dati personali, ne’ che la sua condotta fosse stata colposa (non essendo egli neppure a conoscenza di tali codici) ne’ sarebbe stata accertata la essenzialita’ dei predetti codici per l’esecuzione dei bonifici ne’, quindi, l’efficacia causale della condotta asseritamente concorrente del (OMISSIS) nella verificazione del danno, prova incombente pur sempre sul (e nella specie non data dal) debitore-danneggiante.
Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la rilevanza del codice anagrafico per l’esecuzione dei bonifici e delle operazioni di cassa, trattandosi piuttosto di un codice contenuto in un registro anagrafico che la Banca d’Italia e altri soggetti istituzionali utilizzano per lo svolgimento dei propri compiti.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
La Corte territoriale, laddove ha affermato che “e’ ragionevole ritenere che i ripetuti ordini con buona dose di probabilita’ non sarebbero passati se, in presenza di un diligente controllo del personale (OMISSIS), il (OMISSIS) avesse adoperato le ordinarie cautele per rendere non accessibile ad altri anche il proprio, riservato, codice cliente”, radica il concorso di colpa del danneggiato nel fatto, assunto come di sicuro rilievo causale, che senza i predetti codici non sarebbe stato possibile eseguire i bonifici e poiche’ tali codici avrebbero dovuto essere custoditi dal (OMISSIS), quest’ultimo sarebbe responsabile in parte per le conseguenze pregiudizievoli del proprio comportamento non diligente.
La sentenza impugnata presenta aporie argomentative che rendono la motivazione apparente e sintomo di falsa applicazione del parametro normativo richiamato, alla luce del principio secondo cui “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’articolo 1227 c.c., comma 1, … la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione).
In primo luogo, la Corte territoriale non ha compiuto alcun accertamento a proposito dei codici e della loro funzione per l’esecuzione dei bonifici, anche tenuto conto del tenore delle risultanze istruttorie riassunte nella sentenza impugnata (dove si legge che “il teste (OMISSIS) si e’ limitato, infatti, a riferire che sulle richieste di bonifico erano annotati dei codici numerici, ma ha affermato di non sapere di cosa si trattasse, e il teste (OMISSIS) ha aggiunto che nelle suddette richieste vi era anche il codice anagrafico del cliente, ma ha precisato di essersi limitato a esaminare, e non attentamente, il solo specimen, come del resto ha confermato lo stesso teste (OMISSIS)”); soprattutto, non ha verificato se gli stessi codici fossero necessari per l’esecuzione dei bonifici e dovessero essere forniti necessariamente dall’ordinante o potessero essere inseriti dalla Banca che ne era in possesso.
In secondo luogo, non suffragata da elementi probatori (non indicati in sentenza) e, quindi, apodittica e’ l’affermazione circa l’esistenza di un comportamento colposo del danneggiato per avere “portato a conoscenza di terzi (o non (avere) adoperato le dovute cautele per evitare che cio’ accadesse) i propri dati personali, costituiti dalla propria identificazione numerica”; inoltre giuridicamente incongruo e’ il giudizio di responsabilita’ come automatica conseguenza della eventuale omessa custodia di documenti o dati di cui il correntista danneggiato aveva (in tesi) la disponibilita’ (con il conseguenziale addebito allo stesso delle conseguenze lesive), in forza di un contratto (di conto corrente) la cui causa non e’ l’obbligo di custodia come in altre tipologie contrattuali (cfr. articolo 1766 c.c.).
E comunque, in terzo luogo, il fatto di non avere custodito un documento che si doveva custodire espone il contraente a responsabilita’ verso la Banca limitatamente ai danni “prevedibili” (articolo 1225 c.c.) ma e’ discutibile che fosse prevedibile che i codici di cui si tratta sarebbero stati usati con le modalita’ e nelle circostanze date, ben potendo il correntista fare legittimo affidamento sul comportamento diligente della Banca che, nella specie, e’ mancato.
In conclusione, la Corte, laddove ha affermato che “in presenza di un diligente controllo del personale (OMISSIS)… i ripetuti ordini… non sarebbero passati” se il (OMISSIS) si fosse adoperato per rendere non accessibile ad altri il proprio cliente, non ha considerato che – come accertato in sentenza – il diligente controllo del personale (OMISSIS) era mancato, circostanza quest’ultima che, di conseguenza, avrebbe potuto assumere una rilevanza causale esclusiva nella causazione del danno, tale da escludere quella del comportamento del danneggiato.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
Il ricorso principale e’, quindi, accolto. E’ assorbito il secondo profilo del ricorso incidentale che e’ volto a censurare la percentuale di responsabilita’ concorrente del (OMISSIS).
La sentenza impugnata e’ cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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