In tema di calunnia, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45482.

Le massime estrapolate:

In tema di calunnia, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un’effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l’errore si e’ fondato, in quanto l’ingiustificata attribuzione come vero di un fatto, di cui non si e’ accertata la realta’, presuppone la certezza della sua non attribuibilita’ sic et simpliciter all’incolpato

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45482

Data udienza 18 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CRISCUOLO ANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa l’11 marzo 2016 dal Tribunale di Milano nei confronti di (OMISSIS), appellata dal P.m. e dalla parte civile (OMISSIS).
Il (OMISSIS), imputato di calunnia per avere incolpato falsamente, con dichiarazioni rese ai CC di Melzo il 25 giugno 2012, la (OMISSIS) dei reati di porto abusivo d’arma e minaccia aggravata dall’uso dell’arma, era stato assolto per insussistenza del fatto. Secondo le dichiarazioni rese dal (OMISSIS), mentre si trovava all’esterno della sua agenzia immobiliare insieme al fratello Alessandro (ex convivente della donna) ed all’amico (OMISSIS), la (OMISSIS) era passata a bordo di un’autovettura e, procedendo a passo d’uomo con il finestrino abbassato, teneva nella mano destra, appoggiata al volante, la canna di una pistola di colore scuro, presumibilmente un revolver: sentendosi minacciato, aveva gridato, esortando gli altri a gettarsi per terra e, lanciatosi all’interno dell’ufficio, era stato colto da malore, dal quale si era ripreso solo dopo l’arrivo dell’ambulanza; sopraggiunti i CC poco dopo, avevano rintracciato la (OMISSIS) nella vicina piazza insieme alla figlia e ad un amico, ma la perquisizione aveva dato esito negativo.
Il Tribunale aveva giustificato l’esito assolutorio per insussistenza del fatto sia in base alla circostanza che nell’arco di tempo intercorso tra il momento in cui si era verificato il fatto e la perquisizione, di circa dieci minuti, la donna poteva essersi disfatta dell’arma, sia alla circostanza che il malore del (OMISSIS) non era simulato, ma reale, come confermato dal responsabile del 118 e dal certificato medico in atti.
La Corte di appello ha condiviso la valutazione del primo giudice e ha ritenuto infondate le censure del P.m. e della parte civile, valorizzando, in primo luogo, la personalita’ della donna, incline all’aggressivita’ ed alla conflittualita’ anche per fatti estranei al giudizio, come risultava dai ripetuti dissidi tra la stessa e altri soggetti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condomini della parte civile), riferiti dai CC e risultanti dalle denunce sporte nei confronti della (OMISSIS), nonche’ dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS) circa il manifestato intento della donna di far del male al (OMISSIS) tramite terzi con un’arma, oltre ai comportamenti minacciosi tenuti anche nei suoi confronti.
Da tale ricostruzione e dai rapporti conflittuali tra le parti, dei quali aveva gia’ dato atto il primo giudice, la Corte di appello ha desunto la verosimiglianza della minaccia avvertita dal (OMISSIS) il giorno dei fatti, tanto da accusare un malore certificato; ha ritenuto rilevante, non tanto il mancato rinvenimento dell’arma, che poteva essere stata occultata nell’arco di dieci minuti, quanto la ricostruzione del contesto personale e sociale in cui si inseriva l’episodio e che rendeva plausibile, non fraudolento ne’ forzato, l’erroneo convincimento dell’imputato in ordine al fatto ed all’illecito ascritto alla donna, con esclusione del dolo e non risultando provato che il (OMISSIS) avesse inscenato il malore, invece, certificato, per un fatto mai avvenuto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile, che ne chiede l’annullamento agli effetti civili per i seguenti motivi:
2.1 mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’errata e travisata ricostruzione dei fatti nonche’ omessa o erronea valutazione delle prove.
Si deduce che la motivazione e’ manifestamente illogica in relazione alla valutazione del contesto personale e sociale in cui si inserisce l’episodio con particolare riferimento ai rapporti pregressi tra le parti ed alla personalita’ della (OMISSIS); che e’ del tutto errata la valutazione della personalita’ della parte civile, ritenuta incline alla conflittualita’, omettendo ogni considerazione della produzione documentale in atti ed in particolare: a) della sentenza di condanna, ormai definitiva, a carico di (OMISSIS), fratello gemello dell’imputato, per maltrattamenti e lesioni in danno della (OMISSIS) e delle figlie, che chiarisce la ragione dell’elevata conflittualita’ scaturita successivamente alla fine della relazione, descrive le reali posizioni delle parti ed il ruolo dominante dell’imputato rispetto al fratello nell’operazione di stalking avviata, coinvolgendo altri soggetti, tra cui i vicini di casa della (OMISSIS); b) del dispositivo di condanna del (OMISSIS), del (OMISSIS), della (OMISSIS) e della (OMISSIS) (indicati dalla Corte di appello) in data 14 luglio 2017 per ingiurie e minacce in danno della (OMISSIS) e delle figlie; c) del procedimento pendente a carico dell’imputato per minaccia ai danni della parte civile, totalmente ignorati dalla Corte di appello, sebbene essenziali per il corretto inquadramento dei fatti. Si evidenzia, inoltre, la valutazione parziale delle dichiarazioni dell’ (OMISSIS), allegate integralmente, che ne ridimensionano il senso, in quanto il teste chiari’ di non aver sentito esattamente e di aver solo ipotizzato che la (OMISSIS) desiderasse far del male al (OMISSIS);
2.2 erronea applicazione degli articoli 368 e 43 cod. pen. nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e motivazione apparente, in quanto sul punto la Corte di appello si e’ limitata a richiamare sentenze di legittimita’, trascurando che nel caso di specie il (OMISSIS) riferi’ fatti concreti, denunciati in termini di certezza, chiari e precisi, cosicche’ non aveva dubbi sulla colpevolezza della denunciata, ma consapevolmente la accuso’, pur sapendola innocente. L’innocenza dell’imputata risulta dal fatto che la stessa non era in possesso di un’arma, non trovata nel corso delle perquisizioni, ne’ puo’ rilevare la mera supposizione che se ne fosse disfatta; l’inverosimiglianza delle accuse risulta dalle contraddizioni e dalle incoerenze nella descrizione dei fatti, in quanto il (OMISSIS) in denuncia dichiaro’ che la (OMISSIS) aveva nella mano destra la canna di una pistola, mentre in dibattimento ha dichiarato che gli sembro’ di aver visto una pistola ed i testimoni hanno reso versioni di segno diverso, in quanto l’appuntato (OMISSIS) ha dichiarato che il fratello dell’imputato gli aveva riferito che il fratello (OMISSIS) non aveva mai visto l’arma nelle mani della (OMISSIS) al suo passaggio, l’operatore del 118 intervenuto ha dichiarato che i presenti gli riferirono che la donna era addirittura entrata nell’agenzia, armata di una pistola, e l’ (OMISSIS) ha dichiarato di aver appreso dall’imputato, che aveva visto la pistola, cosicche’ non puo’ ritenersi frutto di un errore ragionevole, tale da escludere il dolo, quanto denunciato per l’inverosimiglianza dei fatti;
2.3 erronea applicazione dell’articolo 368 cod. pen. e degli articoli 526-546 cod. proc. pen. nonche’ mancanza e apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato ed errata applicazione delle regole in tema di prova, stante il mancato rinvenimento dell’arma all’esito delle perquisizioni, che di per se’ prova la falsita’ delle accuse, specie a fronte della dettagliata descrizione dell’arma fornita in denuncia. Tale dato certo e’ stato superato, attribuendo rilievo alla ricostruzione del contesto personale e sociale in cui l’episodio si inserisce; sono stati trascurati i motivi di appello e, per escludere il dolo, si fa ricorso con motivazione apparente ad un ragionamento per assurdo, affermando che per ritenere sussistente il dolo sarebbe stato necessario dimostrare che l’imputato avesse artatamente inscenato una pantomima per giungere ad una falsa denuncia nei confronti della donna ovvero che avesse inscenato il malore, trascurando le dichiarazioni dell’operatore del 118, secondo il quale il (OMISSIS) stava bene, era solo in po’ agitato e non era in pericolo di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, risultando oggettiva la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa della parte civile all’udienza del 5 ottobre 2017, che offre elementi di fatto in ordine ai rapporti tra le parti, contrastanti con la ricostruzione del contesto personale e sociale, valorizzata dai giudici di appello.
L’indubbia esistenza di una situazione di grave conflittualita’, conseguente alla cessazione della relazione sentimentale tra la (OMISSIS) e (OMISSIS), fratello dell’imputato, era stata gia’ considerata dal giudice di primo grado, che aveva dato atto delle denunce reciproche sporte dalle parti, che si attribuivano reciprocamente la responsabilita’ di tale conflitto, al fine di dar conto del contesto in cui si inseriva l’episodio, ma il quadro ricostruito dai giudici di appello, oltre a risultare piu’ ampio, risulta frutto di una lettura parziale degli elementi disponibili dalla quale e’ stata desunta una valutazione della personalita’ della parte civile, smentita dagli atti prodotti dalla difesa della ricorrente.
Risulta, infatti, omessa la valutazione della sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del fratello dell’imputato per maltrattamenti in danno della (OMISSIS) e delle figlie, la cui motivazione da’ atto della personalita’ dominante dell’imputato rispetto al fratello, dell’operazione di stalking cittadino, cui fu sottoposta la (OMISSIS) mediante affissione di immagini in citta’, delle minacce rivoltele, mediante invio di foto di cartucce e l’immagine di un proiettile, e del coinvolgimento in tale attivita’ persecutoria del (OMISSIS), amico anche dell’imputato, ma soprattutto, risulta omessa la valutazione della sentenza di condanna, emessa nei confronti dei vicini di casa della (OMISSIS) per ingiurie e minacce ai danni della stessa, che ribalta la valutazione espressa dai giudici di appello in ordine ai rapporti tra le parti ed alla inclinazione alla conflittualita’ della parte civile.
Ne discende che la parziale valutazione della Corte di appello ha viziato la lettura del contesto in cui si iscrive l’episodio in esame con sopravvalutazione dello stato emotivo dell’imputato, che avrebbe orientato ed avvalorato la percezione della condotta dell’imputata come minaccia armata.
Ma, ancor prima che sull’elemento psicologico del reato, l’attenzione andava posta sul fatto denunciato, risultando innegabili le discrasie e le contraddizioni, evidenziate dalla ricorrente, in quanto, a fronte di una denuncia precisa e dettagliata circa la condotta minacciosa della (OMISSIS) e sul tipo di arma impugnata, sorretta dalla dichiarata competenza dell’imputato in tema di armi, in dibattimento la versione dell’imputato risulta attenuata e contrastante con quella riferita dal fratello al militare intervenuto e con quella dell’ (OMISSIS), che da lui avevano appreso il fatto, in quanto, pur essendo entrambi presenti all’esterno dell’agenzia, nessuno dei due aveva visto l’arma, nonche’ con la versione resa dai presenti all’operatore del 118.
Corretta e’ l’obiezione difensiva anche in ordine alla valutazione parziale delle dichiarazioni dell’ (OMISSIS) circa una preannunciata minaccia armata della (OMISSIS) ai danni del (OMISSIS), in quanto dalla lettura integrale della deposizione, allegata al ricorso, risulta che il teste preciso’ di non aver sentito bene e di aver supposto che la (OMISSIS) avrebbe desiderato far del male al (OMISSIS) perche’ lo odiava.
E’ certo che a fronte di una descrizione precisa e dettagliata dell’arma, notata solo dall’imputato, l’arma non fu rinvenuta e che nella valutazione circa il lasso di tempo intercorso tra il fatto e l’intervento dei CC non si e’ tenuto conto della testimonianza di un’amica della (OMISSIS), casualmente incontrata nel parcheggio, che l’aveva accompagnata e si era trattenuta insieme a lei sino all’arrivo dei militari.
Le incongruenze dichiarative segnalate nel ricorso, la circostanza che solo l’imputato noto’ l’arma ed il mancato rinvenimento della stessa depongono per la falsita’ della denuncia, non potendo ascriversi al contesto conflittuale esistente tra le parti, tenuto conto della parziale e non corretta lettura dei rapporti tra le parti, di cui si e’ detto, l’erronea percezione del fatto, denunciato con precisione e dettagli, come realmente accaduto, non risultando l’errore ragionevole per la non corretta rappresentazione del fatto su cui l’errore e’ caduto, ne’ potendo ritenersi vera l’accusa solo in forza del malore avvertito dall’imputato, riscontrato e certificato.
Come affermato da questa Corte, in tema di calunnia, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un’effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l’errore si e’ fondato, in quanto l’ingiustificata attribuzione come vero di un fatto, di cui non si e’ accertata la realta’, presuppone la certezza della sua non attribuibilita’ sic et simpliciter all’incolpato (Sez. 6, n. 26819 del 27/04/2012, Rv. 253106; Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Rv. 259336).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili ex articolo 622 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvedera’ anche sul regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.