In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un “trust inter vivos” con effetti “post mortem”

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18831

Massima estrapolata:

In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un “trust inter vivos” con effetti “post mortem” per la divisione dei beni in esso conferiti, l’azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l’azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all’art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall’art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.

Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18831

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. R.G. 4738 del 2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio legale (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N. R.G. 31946 del 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, depositate in cancelleria il 13 maggio 2019, con cui l’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe cittadine italiane residenti in Italia, sono le uniche eredi nonche’ beneficiarie del 50% ciascuna del patrimonio del padre (OMISSIS), importante esponente dell’industria farmaceutica, cittadino italiano nato a (OMISSIS), gia’ residente in (OMISSIS) e deceduto in (OMISSIS).
In data 15 maggio 2007 (OMISSIS), in qualita’ di settlor, costituiva un trust, denominato (OMISSIS), a cui trasferiva la proprieta’ del (OMISSIS); trustee di tale trust, poi sottoposto alla legge neozelandese, veniva nominata, per effetto di variazione in data 14 agosto 2007, la (OMISSIS), una societa’ della (OMISSIS), mentre beneficiari erano designati lo stesso (OMISSIS) e, in caso di suo decesso, le figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), in parti uguali.
Con testamento pubblico ricevuto in data 20 giugno 2007 dal notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) e integrazione olografa del 15 novembre 2009, (OMISSIS) nominava eredi del suo patrimonio, sempre in parti uguali, le due figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), scegliendo che la sua successione fosse regolata (“nella misura in cui cio’ sia possibile”) dal diritto svizzero e designando esecutore testamentario (OMISSIS) e, in caso di suo impedimento o di non accettazione, quale esecutore testamentario sostituto, (OMISSIS).
Deceduto il de cuius, in data (OMISSIS) le beneficiarie del trust hanno sottoscritto a Lugano, insieme al trustee, il Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue (ovvero Accordo, Indennizzo, Rilascio e Impegno ad astenersi dall’iniziare azioni legali), in cui le sorelle (OMISSIS) hanno, tra l’altro, riconosciuto, concordato ed accettato che la distribuzione di (OMISSIS) e la distribuzione di (OMISSIS) sono di pari valore e costituiscono pari beneficio per ciascuna di esse. Tale accordo e’ stato sottoposto, come il trust, alla legge neozelandese. In attuazione del Deed, il trustee, senza sciogliere il trust, ha disposto un’assegnazione dei beni in trust anticipata rispetto al termine di durata dello stesso, assegnando a (OMISSIS) 81 milioni di Euro, pari alla meta’ del valore del (OMISSIS), e attribuendo l’intero capitale sociale della holding lussemburghese (OMISSIS) s. a’ r.l. ( (OMISSIS)) a (OMISSIS).
2. – A seguito della cessione, da parte di (OMISSIS) in data 30 novembre 2015, del (OMISSIS) a una societa’ spagnola (il (OMISSIS)) per il controvalore di 365 milioni di Euro, oltre a 35 milioni di euro in forza di una clausola di earn out, (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella (OMISSIS), chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza del diritto di credito in capo all’attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di Euro 81 milioni gia’ incamerata, impregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del (OMISSIS), da ricalcolarsi per effetto dell’annullamento per dolo, ex articolo 761 c.c., e, in subordine, della rescissione per lesione ultra quartum, ex articolo 763 c.c., dell’atto di “apporzionamento” del (OMISSIS) e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del (OMISSIS) calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di societa’ similari nel periodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del (OMISSIS) come riveniente dalla cessione al (OMISSIS), con l’emissione della conseguente pronuncia di condanna, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno o di indebito arricchimento.
A sostegno delle domande, l’attrice ha dedotto, in particolare, che la quota in denaro ricevuta da (OMISSIS) sarebbe frutto di una “sottovalutazione ad arte del (OMISSIS) legata alla strategia di (OMISSIS) che… ha voluto che ci si avvalesse del criterio di stima del valore del Gruppo che il padre aveva dettato per il solo caso in cui al termine della durata del trust il Gruppo fosse ancora in attivita’ e una sola delle figlie desiderasse proseguire nell’attivita’ e l’altra volesse essere liquidata in denaro”. Secondo l’attrice, il principio dell’eguale beneficio doveva essere rispettato sino alla scadenza della durata del trust e se (OMISSIS), senza preannunciarlo al trustee ne’ all’altra beneficiaria, aveva deciso di vendere quanto acquisito, le posizioni delle due beneficiarie dovevano essere riportate ad equilibrio. Ad avviso di (OMISSIS), la sorella (OMISSIS) era legittimata passiva all’obbligo restitutorio e risarcitorio nel determinando ammontare, atteso che, indipendentemente dai passaggi societari realizzati per procedere alla vendita del (OMISSIS), restava sottoposta al principio della equiparazione delle posizioni delle beneficiarie del trust.
2.1. – Costituendosi in giudizio, (OMISSIS) ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’arbitro unico previsto dall’articolo 15 del Deed sottoscritto tra la stesse (OMISSIS) ed (OMISSIS) e dal trustee (OMISSIS) il (OMISSIS), arbitro da nominarsi secondo le norme svizzere sull’arbitrato internazionale della Camera di commercio (OMISSIS).
2.2. – E’ intervenuto in giudizio (OMISSIS), in qualita’ di esecutore testamentario del de cuius (OMISSIS), sostenendo le ragioni dell’attrice.
3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano, richiamando la clausola n. 15 del Deed prevedente l’arbitrato svizzero (“qualunque lite, controversia o istanza che scaturisca da o in relazione al presente Atto, comprese la validita’, l’invalidita’ o le violazioni del presente Atto, sara’ composta come tra le parti a mezzo di arbitrato ai sensi delle Norme svizzere sull’arbitrato internazionale della Camera di commercio (OMISSIS)”: cosi’ nella traduzione giurata in atti).
4. – Ha resistito, con controricorso, (OMISSIS), chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano.
Ad avviso della controricorrente, la materia del contendere verte – tenuto conto anche della circostanza che petitum e causa petendi sono stati emendati dall’attrice con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1), depositata il 17 febbraio 2017, quattro giorni prima della notifica del ricorso per regolamento preventivo in cassazione – non sulla caducazione del Deed, ma sull’attuazione della divisione della massa ereditaria secondo il criterio dell’eguale beneficio dettato dal de cuius (OMISSIS), cittadino italiano, deceduto a (OMISSIS). Le singole attribuzioni dei cespiti ereditari non infirmerebbero la natura successoria della controversia di scioglimento della comunione tra coeredi: la clausola per arbitrato estero (con arbitro svizzero, sede a (OMISSIS) e applicazione del diritto neozelandese per successione di cittadino italiano), inerente all’attribuzione di un singolo cespite che compone l’asse ereditario, non osterebbe alla giurisdizione italiana in materia successoria, quale sancita dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 50. Difatti il Deed avrebbe assolto la sola funzione di attribuire un cespite dell’asse da dividere, nel quadro e nel contesto del complessivo scioglimento della comunione ereditaria ancora in corso sotto le cure dell’esecutore testamentario (OMISSIS); la lesione subita da (OMISSIS) attraverso il Deed ben potrebbe e dovrebbe essere conosciuta incidenter tantum in funzione del complesso oggetto successorio e divisionale della controversia di cui il Deed costituirebbe soltanto una singola parte; e sussisterebbe controversia divisionale ereditaria anche quando, come nella specie, ferme le quote testamentarie fissate dal de cuius, si controverta sui valori dei beni rispettivamente attribuiti, qui manifestamente distanti rispetto alla volonta’ del testatore di ripartire il suo patrimonio tra le due figlie in eguale misura.
5. – Ha resistito, con separato controricorso, (OMISSIS).
Preliminarmente, ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per due ordini di motivi: perche’ esso e’ stato proposto prima della scadenza del termine per il deposito della memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, quindi antecedentemente all’accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione; perche’ nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana, con la conseguenza che il giudizio arbitrale, sia estero o interno, comporta necessariamente una questione di competenza, ai sensi dell’articolo 819-ter c.p.c.
Quanto al merito della questione di giurisdizione, il controricorrente, a sostegno delle conclusioni di sussistenza della giurisdizione italiana, rileva che la clausola compromissoria di cui all’articolo 15 del Deed non sarebbe applicabile alla controversia oggetto del giudizio di merito, il quale non avrebbe ad oggetto la validita’ del Deed in se’ considerato – unica ipotesi per la quale sarebbe stata pattuita la clausola compromissoria – bensi’ l’esito della divisione ereditaria operata per mezzo dello stesso e la conseguente violazione delle disposizioni testamentarie dettate dal padre defunto con la setter of wishes del 5 maggio 2007, lettera indirizzata, pochi giorni prima dell’istituzione del trust, anche al (OMISSIS), nella duplice veste di esecutore testamentario e di protector, affinche’ questi vegliasse sul rispetto delle sue volonta’.
6. – La societa’ (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
7. – Nelle conclusioni scritte ex articolo 380-ter c.p.c. depositate il 30 ottobre 2017, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutte le parti della causa sono residenti o hanno sede in Italia.
8. – Con ordinanza 20 novembre 2018, n. 29879, le Sezioni Unite hanno dichiarato ammissibile l’istanza di regolamento preventivo, respingendo le eccezioni preliminari sollevate dal pubblico ministero e dal controricorrente (OMISSIS), e hanno richiesto all’Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento sulle questioni attinenti al fondo della questione di giurisdizione.
Nel respingere le eccezioni preliminari, le Sezioni Unite hanno affermato:
– che il regolamento preventivo di giurisdizione puo’ essere proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano non solo allorche’ convenuto nella causa di merito sia un soggetto domiciliato o residente all’estero, ma anche quando il convenuto, domiciliato e residente in Italia, abbia contestato la giurisdizione italiana in forza di deroga convenzionale a favore di un arbitrato estero;
– che il controricorrente (OMISSIS) non ha indicato in che cosa avrebbe dovuto consistere l’accertamento istruttorio, utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, che sarebbe stato vanificato dalla proposizione “anticipata” del regolamento preventivo;
– che, in presenza di clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso da’ luogo ad una questione di giurisdizione e non di competenza ai sensi dell’articolo 819-ter c.p.c.
9. – In prossimita’ della camera di consiglio, fissata per il 18 giugno 2019, il pubblico ministero ha depositato nuove conclusioni scritte, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
L’Ufficio del Procuratore Generale ha evidenziato che il trust in questione deve essere qualificato come donazione indiretta ex articolo 809 c.c., rientrante nell’ambito dei negozi transmorte inter vivos, sicche’ la comunione insorta tra i beneficiari va configurata come ordinaria e non successoria, con conseguente impossibilita’ d’includere l’istituto in esame nel campo di applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 50 dettato in tema di giurisdizione con esclusivo riguardo alla “materia successoria”.
Dopo avere sottolineato che le norme di applicazione necessaria operano esclusivamente come limite all’applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato dalla norma di conflitto, senza incidere sul diverso problema dell’individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale, il pubblico ministero ha affermato che le esercitate azioni di cui agli articoli 761 e 763 c.c. non sono poste a presidio di diritti indisponibili, sottratti in quanto tali all’ambito applicativo dell’articolo 4, comma 2 Legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
10. – In prossimita’ della camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deve essere preliminarmente disattesa l’istanza, avanzata dalla difesa di (OMISSIS), di riunione del presente giudizio per regolamento preventivo a quello, pendente tra le stesse parti, iscritto al N. R.G. 11328 del 2017 e fissato per la decisione nella stessa adunanza camerale del 18 giugno 2019. I due ricorsi si riferiscono infatti a giudizi di merito diversi, non confluiti in un unico procedimento a quo.
2. – Passando al fondo della questione di giurisdizione, si tratta di stabilire, innanzitutto, se vi siano criteri di collegamento che consentano di ricondurre alla giurisdizione dello Stato italiano la controversia riguardante l’apporzionamento tra i beneficiari del bene conferito in trust e, in particolare, se la detta controversia sia suscettibile di essere ricompresa tra quelle concernenti la divisione ereditaria, per le quali la giurisdizione del giudice italiano e’ regolata dalla L. n. 218 del 1995, articolo 50.
3. – Nello svolgere tale indagine, occorre muovere dall’esame delle domande azionate nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, risultanti dal petitum e dalla causa petendi dell’atto di citazione, come emendati con la prima memoria ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1).
Questo esame deve essere condotto alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice anche nelle questioni di diritto internazionale privato – per il quale la giurisdizione del giudice italiano e quella del giudice straniero vanno determinate non gia’ in base al criterio della prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione soggettiva che l’istante da’ all’interesse di cui chiede domanda la tutela), ma in base al diverso criterio secondo cui, ai fini del relativo riparto, non e’ sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (Cass., Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16296; Cass., Sez. U., 26 maggio 2015, n. 10800).
4. – Oggetto della controversia promossa e’ la pretesa creditoria di (OMISSIS) alla maggiore somma (oltre a quella di Euro 81 milioni, gia’ incamerata), fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del (OMISSIS), da ricalcolarsi per effetto dell’annullamento per dolo o della rescissione per lesione ultra quartum dell’atto di apporzionamento del (OMISSIS), ovvero, in via subordinata, per effetto della condotta dannosa e ingannevole posta in essere dalla sorella o dell’indebito arricchimento di costei.
L’attrice ha infatti domandato la condanna di (OMISSIS) al pagamento in proprio favore “della maggior somma dovuta, oltre a quella di Euro 81.000.000 gia’ incamerata, impregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del (OMISSIS)… e/o fino a concorrenza del 50% del valore del (OMISSIS) al giugno 2013 (non essendo oggetto della domanda il Deed (OMISSIS)), calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di societa’ similari nel periodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del (OMISSIS) come riveniente dalla cessione al (OMISSIS)”.
Questa domanda di condanna al pagamento della maggior somma e’ stata avanzata, in via principale, “per effetto dell’annullamento ex articolo 761 c.c. dell’atto di apporzionamento del (OMISSIS) e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del (OMISSIS) al giugno 2013 (non essendo oggetto della domanda il Deed (OMISSIS))” e, in via subordinata, “per effetto della rescissione ex articolo 763 c.c. dell’atto di apporzionamento del (OMISSIS) e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del (OMISSIS) al giugno 2013 (non essendo oggetto della domanda il Deed (OMISSIS))”.
In ulteriore subordine, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta, “previo accertamento dell’elemento soggettivo incidente”, al risarcimento in proprio favore dei danni come provati in corso di giudizio o, in subordine, come ritenuti in via equitativa e, comunque, in misura mai inferiore a Euro 120.000.000″, ovvero, in via ulteriormente subordinata, “in forza dell’articolo 2043 e/o dell’articolo 1375 e/o dell’articolo 1440 c.c.”. Ha poi domandato la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance e, in estremo subordine, la condanna “al pagamento a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c…. della maggior somma, rispetto a quanto gia’ incamerato, che resta impregiudicato ad ogni effetto, fino a concorrenza del 50% del (OMISSIS)”.
In sostanza, l’attrice ha lamentato: (a) di avere prestato in buona fede il consenso a ricevere la somma di Euro 81 milioni determinata con l’applicazione del criterio indicato dal padre per il caso in cui almeno una figlia intendesse proseguire la gestione del (OMISSIS), atteso che tanto la sorella (OMISSIS) aveva dichiarato di volere fare (“celando… di avere in corso gia’ delle trattative con diversi potenziali acquirenti”); (b) che il criterio valutativo immaginato dal de cuius, basato su un metodo patrimoniale misto che considerasse un modesto avviamento, aveva lo scopo di preservare risorse per il processo di sviluppo del Gruppo nell’ipotesi che una delle figlie mantenesse il controllo, laddove con la cessione in data 30 novembre 2015 ad (OMISSIS) – per un importo pari a 400 milioni di Euro, tra cash ed earn out (OMISSIS) “ha abbandonato il ruolo imprenditoriale che fu del padre e che aveva dichiarato in allora di voler conservare”; (c) che alla data del (OMISSIS) (OMISSIS) “ha manifestato un consenso all’apporzionamento de quo viziato in quanto determinato” da “artifizi” e da “raggiri”, “senza i quali non lo avrebbe mai espresso”; (d) che “l’apporzionamento del (OMISSIS) non corrisponde per ben piu’ di un quarto al valore effettivo del 50% della quota” spettante ad (OMISSIS), “essendo addirittura pari al solo 19%”. Ed in via subordinata l’attrice ha dedotto: (e) di avere in ogni caso “il diritto di ottenere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1440 c.c., dalla sorella (OMISSIS) il risarcimento del danno subito, il cui ammontare dovra’… ricomprendere anche il mutamento delle condizioni contrattuali, tenuto conto del possibile contenuto dell’accordo che sarebbe stato concluso in difetto del comportamento dannoso serbato dalla convenuta”; (f) che (OMISSIS) ha conseguito, con l’apporzionamento del (OMISSIS), in difetto di una giusta causa, un vantaggio di natura patrimoniale in danno della sorella, che, a seguito del medesimo atto, ha subito un correlativo ingiustificato depauperamento.
5. – Ad avviso del Collegio, la controversia cosi’ introdotta non rientra nella materia successoria.
5.1. – Occorre premettere che anche la divisione ereditaria afferisce alla materia successoria, come e’ dimostrato, per un verso, dalla collocazione delle norme del codice civile rivolte a disciplinare la divisione (articolo 713 e ss.) nel titolo IV del Libro II “Delle successioni”, e, per l’altro verso, dalle norme di conflitto e di giurisdizione dettate, nel sistema italiano di diritto internazionale privato, dalla L. n. 218 del 1995, la quale, all’articolo 46, comma 3, inserito nel capo VII “Successioni”, detta una disposizione apposita rivolta a ricomprendervi tutte le ipotesi di divisione ereditaria, e dunque anche quella amichevole o contrattuale.
Cio’ posto, deve tuttavia escludersi che il consenso espresso dalle beneficiarie all’apporzionamento tra le stesse, ad opera del trustee, dei beni conferiti in vita dal disponente (OMISSIS) nel (OMISSIS) (il (OMISSIS)), integri un atto avente ad oggetto un bene caduto in successione ereditaria.
Invero, sotto quest’ultimo profilo, va rilevato – in conformita’ delle conclusioni alle quali e’ pervenuto il pubblico ministero con la requisitoria depositata il 13 maggio 2019 – che con il (OMISSIS) non si e’ realizzata una devoluzione mortis causa di sostanze del disponente (OMISSIS).
Il (OMISSIS) e’ stato infatti costituito con atto inter vivos e, durante la vita del settlor, si e’ avuto il passaggio della proprieta’ del (OMISSIS) nella sfera giuridica del trustee, investito del compito fiduciario di gestire le partecipazioni societarie nell’interesse dei beneficiari e di devolvere ad essi detto patrimonio al termine del trust.
Tali beni non sono caduti in successione perche’ essi si trovavano, al tempo dell’apertura della stessa, gia’ fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprieta’ in via definitiva e per atto inter vivos al trustee; i beneficiari finali – le figlie (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno acquistato i beni direttamente dal trustee e non gia’ per successione mortis causa dal de cuius.
In altri termini, nel caso di trust liberale tra vivi (qual e’ il (OMISSIS)) che produce effetti, sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente, quel che il disponente ha pienamente trasferito in vita non concorre a formare l’asse ereditario.
Il Collegio condivide l’opinione, espressa dalla prevalente dottrina, che qualifica una vicenda attributiva come quella di specie (nella quale il settlor, istituendo con atto inter vivos il trust e conferendovi la proprieta’ del (OMISSIS), ha utilizzato lo strumento per finalita’ che attengono alla trasmissione alle figlie, con effetti post mortem, del proprio patrimonio avente ad oggetto le partecipazioni societarie), in termini di donazione indiretta, riconducibile nell’ambito della categoria delle liberalita’ non donative, di cui all’articolo 809 c.c. Infatti, l’arricchimento dei beneficiari e’ stato realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee), il titolare del quale – titolare, altresi’, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust – e’ stato investito del compito di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall’atto istitutivo.
Va quindi esclusa la natura mortis causa del trasferimento dal trustee ai beneficiari finali, che costituisce il secondo segmento dell’operazione, perche’ – come e’ stato rilevato – tale atto traslativo ha investito ormai sfere giuridiche diverse da quelle dell’originario disponente: rispetto a tale trasferimento, la morte del settlor non ha alcuna rilevanza causale, potendo al piu’ individuare il momento di esecuzione dell’attribuzione finale.
5.1.2. – Questo approdo interpretativo e’ confermato dal regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato Europeo, non applicabile ratione temporis (il regolamento si applica, ex articolo 83, alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015, mentre il Dott. (OMISSIS) e’ deceduto anteriormente, il (OMISSIS)), e tuttavia significativo per ricostruire le linee di tendenza del quadro normativo di riferimento. Infatti, l’ambito d’applicazione del regolamento si estende a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ma ne sono esclusi non solo le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust (e con la precisazione che in caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si applica la legge applicabile alla successione per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari), bensi’ anche i diritti e i beni trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, fatto salvo quanto previsto in tema di collazione e di riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione (v. considerando 9, 13 e 14, nonche’ articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettere g e j, e articolo 23, paragrafo 2, lettera i).
5.2. – La difesa della controricorrente (OMISSIS), a sostegno della diversa tesi della natura ereditaria della controversia, sottolinea alcune circostanze di fatto che, a suo avviso, dimostrerebbero l’unitarieta’ e la continuita’ dell’intento del defunto nel ricondurre il tutto – testamento e trust – a una sola, perfetta e solenne unita’ volitiva. In particolare, viene richiamata la lettera olografa del 5 maggio 2007, scritta di pugno dal de cuius e indirizzata al suo commercialista, Dott. (OMISSIS), fiduciario, esecutore testamentario e protector del (OMISSIS). In tale documento, (OMISSIS) espresse al (OMISSIS), “in aggiunta e complemento a quanto stabilito nel testamento”, e “in considerazione del fatto” che sarebbe stato lui il suo “esecutore testamentario”, il desiderio che il patrimonio venisse pariteticamente ripartito tra le figlie anche in relazione al costituendo trust successorio (“i beneficiari dovranno essere, dopo la mia morte, le mie figlie (OMISSIS) e (OMISSIS)”; “il protector del Trust dovrai essere Tu”).
5.2.1. – Il Collegio ritiene che tale deduzione difensiva non sia idonea a dimostrare che con il (OMISSIS) si sia realizzata una devoluzione mortis causa di sostanze del disponente.
Com’e’ noto, infatti, l’atto mortis causa e’ diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso e’ percio’ destinato a produrre, e produce, prima di tale evento. L’evento della morte riveste un ruolo diverso nell’atto post mortem, perche’ qui l’attribuzione e’ attuale nella sua consistenza patrimoniale e non e’ limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte.
Seguendo tale insegnamento, va ribadito che, nella specie, con l’istituzione del (OMISSIS) – nel quale il settlor ha conferito le proprieta’ azionarie del Gruppo chimico-farmaceutico, indicando se stesso quale beneficiario in vita e, dopo la sua morte, le due figlie quali beneficiarie paritetiche – si e’ determinato un immediato passaggio nella sfera giuridica del trustee, realizzandosi cosi’ il dato dell’attualita’ dello spoglio da parte del disponente; e la di lui morte non ha costituito il punto di origine della situazione regolata ne’ e’ penetrata nella giustificazione causale dell’attribuzione, ma ha rappresentato soltanto termine o condizione, e dunque modalita’ della stessa.
5.3. – Ne’ la controversia puo’ dirsi successoria in applicazione dei precedenti di questa Corte nei casi (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nel primo caso (Cass., Sez. U., 27 ottobre 2008, n. 25875), infatti, si trattava di una controversia avente ad oggetto, quale domanda principale, la petizione di eredita’ e il conseguente scioglimento della comunione ereditaria, e proprio in ragione di tali domande svolte in via principale la giurisdizione italiana e’ stata riconosciuta, in applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 50 essendosi aperta in Italia la successione; e la giurisdizione italiana e’ stata ritenuta sussistente anche in relazione all’azione di rendiconto svolta nei confronti di piu’ professionisti, in considerazione del carattere pregiudiziale rispetto a quella principale di petizione di eredita’ esercitata nei confronti del coerede, attesa la funzione unitariamente ricostruttiva di un altrettanto unitario asse ereditario cui l’azione esperita mirava in concreto.
Analogamente, nel secondo caso, questa Corte (Cass., Sez. U., 15 marzo 2012, n. 4132) ha affermato che qualora la figlia proponga un’unica azione per l’accertamento della propria qualita’ di erede e di divisione dell’asse ereditario contro la moglie del padre, cittadino italiano defunto nel (OMISSIS), nonche’ contro i trustee dei trust di Jersey, istituiti dal de cuius, per la resa del conto e il risarcimento del danno, sussiste la giurisdizione del giudice italiano L. n. 218 del 1995, ex articolo 50 essendo il de cuius cittadino italiano al momento della morte, tanto sulla domanda principale di petitio hereditatis quanto sulla causa di rendiconto, che puo’ essere riconosciuta incidenter tantum.
Nell’una e nell’altra vicenda, pertanto, le domande svolte in via principale miravano ad accertare e dichiarare la qualita’ di erede dell’attrice e a ottenere la divisione dell’asse ereditario, sicche’ la verifica della giurisdizione italiana e’ stata compiuta tenendo conto delle questioni dedotte con tali domande che vertevano in materia successoria.
Nell’odierna causa promossa dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 31946 del 2016) non e’ stata invece proposta nessuna domanda di petizione di eredita’ ne’ di scioglimento della comunione ereditaria: l’oggetto della domanda – quale risulta in particolare dalle precisazioni e dalle modificazioni contenute nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1), – riguarda la pretesa creditoria nei rapporti interni tra le beneficiarie dell’apporzionamento nascente dalla dedotta sproporzione delle due attribuzioni (l’assegnazione di 81 milioni di Euro a (OMISSIS) e l’attribuzione dell’intero capitale sociale della holding lussemburghese (OMISSIS) s.a’.r.l. a (OMISSIS)), secondo l’attrice determinato dal dolo e comunque dal comportamento illegittimo della sorella nella stipulazione tra di esse dell’atto “divisionale”, asseritamente in contrasto con la volonta’ paterna, il quale, con la lettera di istruzioni al protector del 5 maggio 2007, aveva richiamato l’esigenza di un’effettiva parita’ tra le due figlie nella ripartizione del proprio patrimonio. La domanda – nel contestare la vincolativita’ dell’atto di scioglimento della comunione, evidentemente ordinaria e non ereditaria, realizzatosi attraverso il Deed tra le sorelle beneficiarie del (OMISSIS), e nel tendere alla ricostruzione, determinazione e revisione del valore complessivo dell’atto di apporzionamento del (OMISSIS) – si riallaccia, secondo la prospettazione dell’attrice, al criterio dell’egual beneficio espressamente voluto dal padre, avendo costui previsto una deroga di favore (nella valutazione del valore del patrimonio del trust per quanto riguarda le societa’, con l’applicazione di un metodo patrimoniale misto che considerasse un moderato avviamento) alla continuatrice di stirpe aziendale, deroga che – si sostiene – nella specie non sarebbe applicabile, stante l’asserito comportamento doloso di (OMISSIS), che non avrebbe rilevato alla sorella le proprie reali intenzioni di non volere neanch’essa proseguire le attivita’ paterne.
6. – Poiche’, dunque, la presente controversia concerne gli esiti di una attribuzione inter vivos e non mortis causa discendente dall’apporzionamento di beni conferiti in trust e non fanno parte dell’oggetto della causa i meccanismi di riequilibrio – tipici della materia successoria – della collazione e della riduzione delle liberalita’ indirette, il titolo di giurisdizione, nel rapporto tra la giurisdizione italiana e quella degli altri Stati, va ricercato, non secondo i criteri speciali dettati dalla L. n. 218 del 1995, articolo 50 ma in base al criterio generale di cui all’articolo 3 legge.
In applicazione di quest’ultima disposizione, la causa rientra nell’ambito della giurisdizione italiana, essendo la convenuta (OMISSIS) domiciliata e residente in Italia.
La causa rientra nell’ambito della giurisdizione italiana anche in applicazione della disposizione generale sulla competenza dettata dall’articolo 4 del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorita’ giurisdizionali di tale Stato membro”).
7. – Si tratta a questo punto di stabilire se il titolo di giurisdizione italiana sia o meno neutralizzato dalla convenzione derogatoria a favore dell’arbitrato svizzero contenuta nell’articolo 15 del Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue.
8. – A tale quesito deve darsi risposta positiva.
8.1. – Con la clausola compromissoria contenuta nell’articolo 15 del Deed le parti hanno stabilito di risolvere “qualunque lite, controversia o istanza che scaturisca da o in relazione al presente Atto, comprese la validita’, l’invalidita’ o la violazione delle condizioni del presente Atto” a mezzo di “arbitrato ai sensi delle Norme svizzere sull’arbitrato internazionale della Camera di commercio (OMISSIS) (le Norme) vigenti alla data in cui l’Avviso di arbitrato viene presentato ai sensi delle Norme” (prevedendosi che “Il numero di arbitri sara’ uno, la sede dell’arbitrato sara’ (OMISSIS) e il procedimento arbitrale sara’ condotto in inglese”; con tale clausola le parti hanno anche rinunciato “a qualunque obiezione in merito alla sede di tale procedura arbitrale e a ogni contestazione in ordine alla competenza del foro adito”). (nell’originale: “The parties to this Deed: Agree that any dispute, controversy or claim arising out of or in relabon to this Deed, including the validity, invalidity or breach of the terms of this Deed, shall be resolved as between the parties by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce (the Rules) in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with the Rules. The number of arbitrators shall be one, the seat of arbitration shall be (OMISSIS) and the arbitral proceedings shall be concluded in English. Hereby waive any objection to the laying of venue of any such arbitration proceedings and any claim that such proceedings have been brought in an inconvenient forum”).
Con il Deed – che ha visto come parti la (OMISSIS), da un lato, ed (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, queste ultime in veste di promittenti – le promittenti hanno premesso di avere richiesto ad (OMISSIS) di esercitare i suoi poteri ai sensi del (OMISSIS), inclusi il potere di distribuzione e il potere di anticipazione.
Le promittenti hanno inoltre riconosciuto, concordato ed accettato (secondo quanto prevede l’articolo 3): di avere piena conoscenza di tutti i fatti materiali relativi alle azioni indennizzate; di stipulare l’atto senza fare affidamento su garanzie, dichiarazioni o altro, sia in relazione alla natura che al merito delle azioni indennizzate che altrimenti; che la valutazione inclusa nella relazione di valutazione del (OMISSIS) e’ una stima accurata del valore del (OMISSIS) alla data dell’atto, fermo restando che tale valutazione e’ basata su informazioni contabili del (OMISSIS) del 2011; che la distribuzione di (OMISSIS) e la distribuzione di (OMISSIS) sono di pari valore e costituiscono pari beneficio per ciascuna di esse, in generale e ai fini del (OMISSIS); che esse sono a conoscenza del fatto che (OMISSIS) non puo’ al momento essere certa che non ci sia alcuna probabilita’ che le autorita’ tributarie procedano ad investigazioni in relazione al (OMISSIS); che (OMISSIS) ha determinato di trattenere la riserva fiscale sino alla data di cessazione della riserva fiscale; che (OMISSIS) ha determinato di esercitare i propri poteri sul (OMISSIS) e sul (OMISSIS) in modo da far si’ che, fino alla data specificata, il fondo di ciascun trust sia trattenuto nel trust al fine, tra gli altri, di proteggere gli interessi dei beneficiari successivi e di far si’ che la responsabilita’ del trustee del (OMISSIS) siano adempiute dal fondo dei (OMISSIS) e (OMISSIS).
8.2. – Le domande articolate dall’attrice, tanto in via principale quanto in via subordinata, investono tutte direttamente il Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue del (OMISSIS), ossia l’accordo di attribuzione con cui, insieme al trustee, (OMISSIS) e (OMISSIS), quali uniche beneficiarie del (OMISSIS), hanno pattuito il riparto, nella misura del 50% ciascuna, dello specifico bene rappresentato dal compendio societario costituito in trust, attraverso la liquidazione anticipata dei diritti economici ad (OMISSIS), con l’assegnazione di 81 milioni di Euro, e l’attribuzione della proprieta’ del Gruppo a (OMISSIS).
Non e’ questa la sede per stabilire se il Deed sia un atto divisionale o un atto che abbia semplicemente permesso di definire e di perfezionare la liberalita’ indiretta a favore di ciascuna delle due beneficiarie, l’una e l’altra liberalita’ poi suscettibili di essere considerate, per effetto della collazione, nella successiva fase della divisione ereditaria.
La scelta processuale dell’attrice e’ stata nel primo senso: proponendo la “domanda ai sensi dell’articolo 761 c.c.” e la “domanda ai sensi dell’articolo 763 c.c.” (cosi’, espressamente, a pag. 16 e a pag. 26 della memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1), ella ha contestato la vincolativita’ dell’esito dell’accordo divisorio tra le sorelle”. In tal modo (OMISSIS) ha configurato il Deed come un atto avente ad oggetto la divisione del patrimonio costituito nel (OMISSIS) e, su questa base, ha dedotto, a sostegno della richiesta di annullamento per dolo, che “non avrebbe prestato il proprio consenso all’apporzionamento de quo, qualora gia’ allora la sorella (OMISSIS) avesse disvelato le sue reali intenzioni circa il futuro del (OMISSIS)” (pag. 17 della citata memoria), e, a supporto della domanda di rescissione per lesione, che “lo squilibrio della ripartizione” ha comportato “un oggettivo difetto funzionale della divisione” (pag. 27 del medesimo atto).
Quantunque la controricorrente (OMISSIS) abbia esplicitato di non avere inteso mettere in discussione la validita’ del Deed, in realta’, avuto riguardo al petitum sostanziale, l’annullamento o la rescissione dell’apporzionamento ovvero, ancora e in via subordinata, l’accertamento che senza i dedotti raggiri usati dalla sorella l’accordo sarebbe stato concluso da (OMISSIS) a condizioni diverse e per lei piu’ vantaggiose o che l’apporzionamento stesso sarebbe privo di causa e avrebbe determinato un ingiustificato depauperamento per una delle stipulanti, costituiscono la fonte della pretesa creditoria avanzata in giudizio da (OMISSIS).
8.3. – Non e’ condivisibile la tesi della controricorrente secondo cui l’invalidita’ e la rescindibilita’ del Deed potrebbero essere rilevate e conosciute incidenter tantum.
E’ sufficiente osservare che sono oggetto di cognizione incidenter tantum, ai sensi dell’articolo 34 c.p.c., solo le questioni pregiudiziali in senso tecnico. Queste ricorrono allorche’ le parti controvertano su di un antecedente giuridico non necessitato in senso logico dalla decisione e potenzialmente idoneo a riprodursi tra le stesse parti in relazione ad ulteriori e distinte controversie, di guisa che la statuizione su di esso, per la pluralita’ di effetti derivabili, possa lasciarne impregiudicata la riemersione in altra sede processuale (Cass., Sez. II, 26 marzo 2015, n. 6172).
Nella specie, l’invalidita’ per dolo e la rescindibilita’ per lesione del Deed, in quanto contenente una valutazione del (OMISSIS) asseritamente inadeguata e la cui applicazione sarebbe frutto del dolo o del comportamento illegittimo di (OMISSIS), rientrano nell’oggetto della domanda e del processo e sono al di fuori del perimetro della pregiudizialita’: esse costituiscono la fonte della pretesa creditoria vantata da (OMISSIS) e la causa petendi della domanda avente come petitum l’accertamento del credito e la condanna della sorella a soddisfarlo. Non esistono, in altri termini, due temi controversi, uno dei quali l’asserito credito – possa essere oggetto di decisione, e l’altro l’invalidita’ per dolo o la rescindibilita’ per lesione del Deed – oggetto di cognizione incidenter tantum.
8.4. – Ne’, d’altra parte, puo’ dubitarsi della validita’ della detta clausola compromissoria, trattandosi di accordo di deroga della giurisdizione italiana che verte su diritti disponibili, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 4, comma 2: esso, infatti, e’ contenuto in un atto, il Deed, che concerne una situazione avente natura patrimoniale.
Ritiene questa Corte che la previsione del citato articolo 4, comma 2 legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato debba essere ricollegata, in via sistematica: (a) all’articolo 1966 c.c., comma 2, con cui si sancisce esplicitamente come non possano formare oggetto di transazione i diritti che, “per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita’ delle parti”; (b) all’articolo 806 c.p.c., che, salvo espresso divieto di legge, consente alle parti di “far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”; (c) all’articolo II della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 (l’adesione alla quale e’ stata autorizzata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62), disposizione che fa riferimento ad una questione suscettiva di essere regolata in via arbitrale (“une question susceptible d’etre reglee par voie d’arbitrage”) (cfr. Cass., Sez. U., 4 maggio 2006, n. 10219).
Questa Corte ha in proposito chiarito che l’area della indisponibilita’ deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (Cass., Sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600); e ha precisato che l’indisponibilita’ del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilita’ della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con cui si potra’ accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge (Cass., Sez. VI-1, 16 aprile 2018, n. 9344).
Si tratta di una conclusione conforme all’elaborazione della dottrina, la quale ha evidenziato che la disponibilita’ del diritto si concreta nella facolta’ che una parte ha di incidere su un proprio diritto soggettivo, determinandone il destino, e che, di conseguenza, il concetto di diritti indisponibili si riferisce a situazioni accertabili, se controverse, solo da parte dell’autorita’ giudiziaria.
A cio’ aggiungasi che l’eventuale presenza, nella fattispecie, di norme di applicazione necessaria (nell’accezione datane dalla L. n. 218 del 1995, articolo 17) – ossia di norme della lex fori operanti come limite all’applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto – non incide sul diverso problema della possibilita’ di compromettere in arbitrato estero la controversia, non potendosi presumere che il lodo dell’arbitrato estero si porra’ in concreto contrasto con la norma italiana di ordine pubblico (cfr. Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3841).
8.5. – Il Deed reca, oltre alla clausola arbitrale (articolo 15), gli articoli 16 e 17, con la previsione della giurisdizione del giudice straniero, delle Corti d’Inghilterra e del Galles (articolo 16) e di quella della Nuova Zelanda (articolo 17).
Sotto la rubrica “Jurisdiction”, infatti, l’articolo 16 prevede che “ai sensi della clausola 15, le parti in questo Atto scelgono irrevocabilmente quale foro competente in via non esclusiva il Tribunale d’Inghilterra e del Galles” (cosi’ nella traduzione giurata in atti; nell’originale: “Subject to clause 15, the parties to this Deed irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of England and Wales”; a sua volta, l’articolo 17, rubricato “No intention to oust Court’s jurisdiction”, prevede che “Nulla nelle clausole 15 o 16 del presente atto sara’ letto o interpretato come inteso a escludere la competenza dell’Alta Corte della Nuova Zelanda” (nell’originale: “Nothing in clauses 15 or 16 of this Deed shall be read or construed as intended to oust the inherent jurisdiction of the High Court of New Zealandn.
8.5.1. – La difesa della controricorrente (OMISSIS), nella memoria depositata in prossimita’ della camera di consiglio del 18 giugno 2019, ha prospettato che un’interpretazione cauta e non demolitoria degli articoli 15, 16 e 17 del Deed debba condurre a concludere che le parti, consapevoli che le eventuali controversie sulla successione e sulla divisione del patrimonio del de cuius avrebbero presentato un legame stretto con l’ordinamento italiano e con la restante materia successoria dell’eredita’ (OMISSIS), abbiano voluto non gia’ escludere la giurisdizione italiana sul Deed, ma semmai affiancarvi altre giurisdizioni, prima tra tutte l’arbitrale svizzera, lasciate tuttavia alle scelta libera di ciascun contraente e ferma, per le controversie in materia di amministrazione del (OMISSIS), la giurisdizione neozelandese. La deduzione difensiva muove dal rilievo che le clausole del Deed sulla scelta del foro competente (articoli 15, 16 e 17), dato il loro contenuto “palesemente non esclusivo”, non potrebbero avere reale portata derogatoria della giurisdizione italiana, che rimarrebbe quella con il maggior numero di connessioni con la fattispecie controversa.
8.5.2. – Il Collegio non condivide detta interpretazione.
Essa muove dall’erroneo presupposto che, poiche’ la scelta dell’autorita’ giudiziaria inglese (e del Galles) e’ espressamente definita “non – esclusiva”, con cio’ le parti avrebbero inteso ammettere proprio “la possibilita’ che la jurisdiction sul Deed spettasse, oltre che all’arbitrato svizzero e al foro inglese, a ogni altra giurisdizione virtualmente competente, compresa quella del giudice italiano”.
In realta’, una lettura complessiva del tenore delle tre clausole, ancorata al loro significato letterale e rispettosa della volonta’ dei paciscenti, induce a scartare la tesi che l’espressa qualificazione come “non-esclusiva” della giurisdizione inglese valga a renderla concorrente con ogni altra autorita’ giudiziaria munita per legge di competenza giurisdizionale (compresa, quindi, quella italiana). La giurisdizione dei giudici inglesi (e del Galles) e’ “non-esclusiva” perche’ essa concorre con la giurisdizione statale dell’Alta Corte della Nuova Zelanda, la cui “inherent jurisdiction” in tema di administration del (OMISSIS) e’ ribadita e fatta salva con l’articolo immediatamente successivo.
In sostanza, la piana lettura, consecutiva ed integrata, delle tre clausole sopra citate (articoli 15, 16 e 17 del Deed) offre alle parti un ventaglio di possibilita’, rimesse alla scelta di chi promuove il giudizio, ma all’interno dei tre fori alternativamente previsti: l’arbitrato svizzero (amministrato, con sede a (OMISSIS), essendo pattuita la rinuncia a qualunque obiezione in merito alla sede di tale procedura arbitrale e a ogni contestazione in ordine alla competenza del foro adito); l’autorita’ giudiziaria inglese; e, venendo in considerazione un atto di amministrazione del (OMISSIS), l'”inherent jurisdiction” dell’Alta Corte della Nuova Zelanda.
Questo sistema, aperto all’interno, e’ chiuso ed esclusivo all’esterno, e pertanto, in se’ autosufficiente e completo, non ammette integrazioni “ortopediche” ab extra derivanti dall’innesto, sulle scelte operate dall’autonomia privata, di (tutte le) altre giurisdizioni statali munite, in base alla legge, di un criterio di collegamento con la fattispecie controversa.
In altri termini, la giurisdizione arbitrale svizzera, mentre e’ affiancata dalla (concorrente) giurisdizione inglese e da quella neozelandese e non deroga ad esse, deroga a tutti gli effetti a quella italiana sul Deed.
9. – Dovendo escludersi che l’arbitro svizzero non possa conoscere della causa (ai sensi della L. n. 218 del 1995, dell’articolo 4, comma 3,) o che la convenzione arbitrale sia “caduque, inoperante ou non susceptible d’etre appliquee” (agli effetti di quanto previsto dall’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Tale declaratoria non e’ preclusa dalla pendenza in Italia, tra le stesse parti, di altri giudizi connessi: dovendosi dare continuita’ al principio secondo cui la clausola compromissoria per arbitrato estero, che sia stata validamente stipulata a norma dell’articolo II della citata Convenzione di New York del 10 giugno 1958, comporta una deroga alla giurisdizione italiana che non viene meno per ragioni di connessione fra la controversia devoluta ad arbitri stranieri ed altra spettante alla cognizione del giudice italiano, salva restando l’eventuale sospensione di quest’ultima per ragioni di pregiudizialita’ (Cass., Sez. U., 12 gennaio 1982, n. 124).
10. – Sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, e’ dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
11. – La complessita’ e la novita’ delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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