Il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato

Consiglio di Stato, Sentenza|18 gennaio 2021| n. 534.

Il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato ha per effetto il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d’uso dell’immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l’immobile non può soddisfare quella diversa funzionalità che comporta il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra. Il mutamento di destinazione d’uso può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.

Sentenza|18 gennaio 2021| n. 534

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato – Effetti – Individuazione – Configurabilità – Ipotesi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7796 del 2014, proposto da
Re. Ri., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Pi., Ma. Ra. e Fa. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Pi. in Roma, via (…)
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Se. Si., domiciliato in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5474/2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft teams”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Parte appellante ha impugnato avanti il T.A.R. per il Lazio la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 2599 del 28 ottobre 2003, con la quale era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per il mutamento abusivo di destinazione d’uso da abitazione ad uso studio (cambio di destinazione d’uso da abitazione ad ufficio per mq 120 senza opere murarie).
2 – A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
a) eccesso di potere per difetto istruttoria, inapplicabilità della sanzione pecuniaria;
b) violazione ed erronea applicazione art. 37 del DPR 380/2001, eccesso di potere per travisamento fatti, erroneo inquadramento della fattispecie, illegittimità della sanzione;
c) eccesso di potere per genericità e incongruenza della motivazione nella determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione.
3 – Con successivi motivi aggiunti parte appellante ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 12.9.2006, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma a titolo di sanzione, interessi e diritti di notifica.
4 – Il T.A.R., con la sentenza n. 5474/2014, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
5 – Con l’appello si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del DPR 380/2001, il travisamento dei fatti, l’erroneo inquadramento della fattispecie ed il difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione.
A tal fine l’appellante ricorda che la contestata variazione d’uso era stata posta in essere dal locatario dell’immobile, che aveva adibito l’unità abitativa a proprio studio professionale.
Precisa che detta trasformazione era avvenuta per una limitata parte dell’immobile e senza opere murarie.
Inoltre, sottolinea che la stessa, dopo aver ricevuto nell’aprile del 1999 il provvedimento di sospensione lavori, avente ad oggetto il detto cambio di destinazione d’suo, appena ottenuto lo sfratto del locatario, aveva provveduto all’immediato ripristino dell’originaria destinazione dell’immobile, sicché già alla data del 15.9.2000 era stata ristabilita l’originaria destinazione d’uso.
Rivendica infine come tali fatti non siano mai stati contestati dal Comune e come gli stessi siano stati posti a fondamento dell’ordinanza cautelare di accoglimento del TAR (n. 6182/2006).
6 – L’appello non deve trovare accoglimento.
In linea generale, il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato ha per effetto il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d’uso dell’immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l’immobile non può soddisfare quella diversa funzionalità che comporta il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra. Il mutamento di destinazione d’uso può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2014, n. 3279).
Il presupposto del mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante ai fini dell’eventuale adozione della sanzione è che l’uso diverso, anche senza opere a ciò preordinate, comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. L’aggravio di servizi – quali, ad esempio, il pregiudizio alla viabilità ed al traffico ordinario nella zona, il maggior numero di parcheggi nelle aree antistanti o prossime l’immobile – è l’ubi consistam del mutamento di destinazione che giustifica la repressione dell’alterazione del territorio in conseguenza dell’incremento del carico urbanistico come originariamente divisato, nella pianificazione del tessuto urbano, dall’amministrazione locale e su queste basi, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 25/09/2017, n. 4469).
6.1 – Avuto riguardo al caso in esame, conformemente a quanto già argomentato dalla giurisprudenza, deve ritenersi che un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione (Consiglio Stato sent. n. 6562/18 del 20.11.2018: “non può condividersi dunque quanto talora affermato dalla giurisprudenza più risalente, secondo cui il cambio d’uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, non sia mai soggetto a permesso di costruire, e ciò anche perché un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione. Pertanto, il mutamento di destinazione d’uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all’ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l’ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d’uso che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di vigilanza. Ed infatti, l’art. 7 della legge regionale Lazio 2 luglio 1987, n. 36 modificato dall’articolo 35 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15, stabilisce che “le modifiche di destinazione d’uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruire mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette a denuncia di attività da parte del sindaco. Nei centri storici, come definiti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d’uso residenziali”).
7 – Non rileva che, a seguito dello sfratto dell’occupante l’immobile, l’appellante ha ripristinato l’originaria destinazione d’uso e che l’immobile, almeno a partire dal 15.9.2000, non era più utilizzato per la finalità alla quale l’aveva adibito il locatore, tanto è vero che l’appellante a seguito dello sfratto vi avrebbe trasferito la propria residenza.
Risulta invece dirimente il fatto che, dal punto di vista oggettivo, deve ritenersi pacifica la commissione dell’abuso, come confermato dalla stessa appellante che ne attribuisce la responsabilità al conduttore.
Tale secondo aspetto non risulta tuttavia corroborato da alcun riscontro certo, ponendosi anzi in contrasto con il contenuto degli atti che hanno regolato il rapporto di locazione (vedasi in particolare il tenore dell’atto di transazione con il conduttore), dai quali emerge la consapevolezza e la sostanziale autorizzazione della proprietaria al cambio di destinazione d’uso, da cui l’attribuzione anche alla stessa della relativa responsabilità .
8 – L’appello non deve trovare accoglimento nemmeno in riferimento al calcolo della sanzione.
La censura dedotta in appello appare del tutto generica, limitandosi a dedurre che non sarebbe dato comprendere le modalità con le quali è stata calcolata la sanzione.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che nel corpo del provvedimento è stata richiamata la nota n. 936545 del 14.10.2003 dell’Ufficio tecnico erariale, che ha comunicato che l’aumento del valore venale dell’immobile è valutabile in Euro6000.
Tale dato costituisce un idoneo parametro, non contestato dall’appellante, che in base all’art. 37 TUE, secondo cui la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, consente il calcolo della sanzione definitiva.
In definitiva l’appello non deve trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico di parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, che si liquidano in Euro2.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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