Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18596.
Il giudizio relativo alla nullità del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall’attore
Non è precluso alla parte che abbia domandato accertarsi la nullità del contratto per una determinata causa, richiedere, con la prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, che il contratto sia dichiarato nullo per altra ragione. Vero è che l’articolo 183, del Cpc distingue il caso della proposizione di domande «nuove», intese come «ulteriori» o «aggiuntive», da quello della modificazione delle domande iniziali, che non si aggiungono a quelle originarie, ma si sostituiscono ad esse, ponendosi, rispetto alle medesime, in un rapporto di alternatività, o anche di subordinazione: talché le domande «ulteriori» o «aggiuntive» possono trovare ingresso solo nei ristretti limiti segnati dall’articolo 183, comma 5, del Cpc (ove siano, cioè, conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione del convenuto). È altrettanto vero, però, che essendo la domanda di accertamento della nullità negoziale soggetta al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute, il giudizio relativo alla nullità del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall’attore e non può ritenersi pertanto preclusa la proposizione, nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di una domanda basata su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con la citazione.
Ordinanza|| n. 18596. Il giudizio relativo alla nullità del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall’attore
Data udienza 12 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Nullità del contratto per una causa – Richiesta nella memoria ex articolo 183, n. 1, Cpc di nullità per altro motivo – Ammissibilità. (Cc, articolo 1421; Cpc, articolo 183)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21256/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), la quale e’ costituita anche in proprio;
ricorrente
contro
(OMISSIS) soc. coop. p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS), presso il quale e’ pure domiciliata;
controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 5437/2017 depositata il 27 dicembre 2017 della Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
Il giudizio relativo alla nullità del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall’attore
FATTI DI CAUSA
1. – Con citazione notificata l’11 novembre 2011 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno proposto opposizione al precetto loro intimato dalla (OMISSIS). Gli attori hanno domandato: accertarsi l’interposizione fittizia di (OMISSIS) e (OMISSIS)nel contratto di mutuo stipulato il 16 luglio 2008, dichiarandosi per l’effetto l’invalidita’ o l’inefficacia del precetto sia nei confronti delle predette che dei terzi datori di ipoteca; accertarsi l’esistenza di un contratto di mutuo tra la banca predetta, da un lato, e (OMISSIS) ed (OMISSIS), dall’altro, “dichiarando l’invalidita’ del contratto di mutuo fondiario quale titolo di cui al precetto ovvero riqualificando il contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario semplice e, per l’effetto, dichiarare l’invalidita’ del precetto con conseguente inefficacia dello stesso ai fini espropriativi”.
Si e’ costituita la (OMISSIS), la quale ha domandato, in via riconvenzionale subordinata, la condanna degli attori al pagamento delle somme portate dall’atto di precetto.
In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Como ha pronunciato sentenza con cui ha rigettato l’opposizione.
2. – Quest’ultimo provvedimento e’ stato impugnato avanti alla Corte di appello di Milano. Il gravame, cui ha resistito la (OMISSIS), e’ stato poi respinto con sentenza del 27 dicembre 2017.
3. – I (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno impugnato per cassazione la pronuncia di appello facendo valere cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso la banca, la quale ha svolto un ricorso incidentale condizionato su tre motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi dei due ricorsi possono riassumersi come segue. 1.1. – Col primo motivo del ricorso principale e’ denunciata la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c. e dell’articolo 99 c.p.c..
Deducono i ricorrenti in via principale che la Corte di appello aveva ritenuto che la causa andasse decisa esclusivamente in base all’esistenza o meno della prova dell’interposizione fittizia, talche’, in mancanza di controdichiarazione scritta, l’opposizione andava respinta. Si deduce che i Giudici di merito avrebbero dovuto di contro procedere all’interpretazione del contratto di mutuo fondiario al fine di rilevarne la nullita’. E’ precisato che il rilievo d’ufficio della nullita’ puo’ avvenire anche in appello e che fin dall’atto introduttivo gli opponenti avevano dato evidenza della mancanza di causa del contratto; si ricorda, in proposito, essere stato rappresentato che nulla le sottoscrittrici del documento contrattuale relativo al mutuo avevano ricevuto dalla banca e che nulla potevano, di conseguenza, restituire alla stessa.
Col secondo mezzo del ricorso principale si oppone la violazione o falsa dell’articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. Si deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che gli attori, con la prima memoria di cui alla norma richiamata, avevano mutato la domanda. Si rileva che col detto atto i fatti gia’ descritti in citazione erano stati semplicemente precisati e chiariti.
Il terzo motivo del ricorso principale propone una censura di violazione o falsa applicazione dell’articolo 184 c.p.c.. Si osserva che la Corte del merito avrebbe dovuto stabilire che i documenti tardivamente prodotti in primo grado erano inutilizzabili ai fini decisori, non potendo essa espungerli dal fascicolo processuale.
Col quarto mezzo (OMISSIS) ed (OMISSIS) censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1421 c.c. e della l. n. 108/1996. Lamentano che la Corte di Milano, investita della decisione quanto alla lamentata usurarieta’ del contratto di mutuo ipotecario, nulla abbia sul punto statuito; la censura e’ svolta avendo anche riguardo al mancato accertamento ufficioso della nullita’ del contratto per contrarieta’ alla disciplina di cui alla l. n. 108/1996.
Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1813, 1814 e 833 c.c.. Ci si duole che il contratto di mutuo non sia stato sottoposto al giudizio di meritevolezza quanto agli interessi che in esso erano implicati.
1.2. – Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato prospetta l’improcedibilita’ dell’appello per carenza di interesse stante la cessazione della materia del contendere. Con l’atto di gravame – e’ dedotto – si era eccepito che il precetto intimato era divenuto inefficace, stante l’estinzione del procedimento esecutivo: si assume, in conseguenza, che la controparte non aveva piu’ interesse a proseguire il giudizio di cognizione vertente sull’opposizione ex articolo 615 c.p.c..
Col secondo e col terzo mezzo di ricorso incidentale condizionato vengono riproposte le domande riconvenzionali gia’ svolte dalla banca nei confronti degli opponenti, e volte ad ottenere in via subordinata la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento dell’importo di Euro 405.879,68, oltre interessi.
2. – Va accordata precedenza di trattazione al primo motivo del ricorso incidentale condizionato della banca, che investe una questione preliminare (relativa alla carenza di interesse degli appellanti) di cui la Corte di merito non si e’ occupata.
2.1. – Merita ricordare, al riguardo, che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorita’ solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (Cass. 12 agosto 2022, n. 24750; Cass. 14 marzo 2018, n. 6138).
Ora, la banca rileva (pagg. 67 s. del controricorso) che nella comparsa di risposta di appello ebbe a dedurre cio’: dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado il giudice dell’esecuzione aveva approvato il piano di riparto e la procedura esecutiva si era conseguentemente estinta.
Va allora considerato che l’estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l’interesse alla decisione se si e’ in presenza di opposizioni all’esecuzione in ordine all’esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 10 luglio 2014, n. 15761; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498).
Il primo motivo del ricorso incidentale e’ dunque privo di fondamento.
3. – Possono esaminarsi congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, che si occupano degli accertamenti relativi al difetto di causa del contratto di mutuo e al dato per cui lo stesso non sarebbe stato meritevole di tutela: accertamenti non domandati con la citazione introduttiva del giudizio.
3.1. – In sintesi, la Corte di appello ha evidenziato che nell’atto di citazione gli opponenti avevano richiesto l’accertamento dell’interposizione fittizia di (OMISSIS) e (OMISSIS) nel contratto di mutuo dedotto in giudizio, oltre che la declaratoria di invalidita’ del distinto contratto di mutuo fondiario che sarebbe stato realmente concluso da (OMISSIS) ed (OMISSIS), ovvero la sua riqualificazione come contratto di mutuo ipotecario semplice, mentre solo con la prima memoria autorizzata ex articolo 183, comma 6, c.p.c. gli stessi attori avevano richiesto l’accertamento della nullita’ del contratto per difetto di causa, perche’ non meritevole di tutela e perche’ concluso in violazione delle regole relative al merito creditizio. Il Giudice distrettuale ha ritenuto che tali nuove domande fossero inammissibili, siccome fondate su fatti non allegati nell’atto di citazione, e che la domanda vertente sul merito creditizio presentasse, altresi’, contenuto generico. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui, dopo essersi dato atto che la simulazione contrattuale non risultava provata, si era affermato che il contratto concluso era da qualificare come mutuo fondiario; ha infine osservato che la declaratoria di nullita’ del contratto ex officio trovava ostacolo nel principio per cui il rilievo della nullita’ dell’atto doveva coordinarsi col principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: con la conseguenza che, domandata in giudizio la declaratoria di invalidita’ del contratto, la pronuncia del giudice andava circoscritta alle ragioni enunciate dall’interessato.
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale investono il tema del difetto della causa negoziale, mentre il quinto quello della meritevolezza di tutela del contratto concluso. E’ da osservare, qui, che quanto deciso con riguardo all’osservanza delle regole sul merito creditizio non e’ stato oggetto di impugnazione e che, del resto, la relativa statuizione e’ retta da una motivazione aggiuntiva, centrata, come accennato, sulla genericita’ della relativa domanda.
3.2. – La controricorrente ha lamentato un difetto di autosufficienza dei tre motivi di ricorso in esame. E’ agevole replicare che la mancata specifica indicazione ed allegazione degli atti e dei documenti sui quali eventualmente si fondino i motivi di ricorso puo’ comportarne la declaratoria di inammissibilita’ solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o piu’ specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioe’ quando, senza l’esame di quell’atto, o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonche’ la valutazione della sua decisivita’, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). Nella fattispecie, i tre motivi risultano pienamente intellegibili; e’ sufficiente osservare che i temi giuridici sottoposti allo scrutinio della Corte attraverso i detti mezzi di censura sono due: quello dell’ammissibilita’ delle domande proposte dai ricorrenti odierni con la prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e quello della rilevabilita’ d’ufficio delle nullita’ contrattuali cui tali domande facevano riferimento (per l’ipotesi, e’ da intendere, che le domande in discorso fossero da ritenersi precluse). Ebbene, ai fini dell’esame di tali questioni (risolte dal Giudice del gravame nel senso dell’inammissibilita’ delle domande nuove e della non rilevabilita’ d’ufficio delle nullita’ non dedotte con l’atto introduttivo: pagg.3 ss. e 7 s. della sentenza impugnata) non era necessario che i ricorrenti fornissero indicazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel ricorso per cassazione.
La controricorrente ha altresi’ eccepito che l’accertamento della nullita’ del mutuo sarebbe precluso dal giudicato formatosi sul punto della validita’ del contratto. In realta’, l’accertamento, effettivamente contenuto nella sentenza, circa l’insussistenza dell’interposizione fittizia di persona, non era certamente di ostacolo all’esame della nullita’, per mancanza di causa, o immeritevolezza di tutela, del contratto denunciato come simulato (contratto che la Corte di appello ha invece escluso fosse stato oggetto di una interposizione fittizia): non si ravvisa alcuna incompatibilita’, sul piano logico-giuridico, tra l’accertata assenza di simulazione soggettiva di quel contratto e una nullita’ dello stesso per ragioni che ineriscono alla sua causa o al fatto che esso non sia meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico. Non puo’ d’altro canto sostenersi che sia passata in giudicato la statuizione di primo grado quanto alla validita’ del contratto di mutuo fondiario, visto che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, in appello si e’ dibattuto dell’ammissibilita’ delle domande di accertamento della nullita’ proposte ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e dell’attuabilita’ di un rilievo d’ufficio di quest’ultima. Il tema relativo alla detta invalidita’ e’ rimasto dunque vivo nel giudizio di gravame.
Pure da disattendere e’ il rilievo, svolto dalla banca, secondo cui le domande di accertamento spiegate nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c. sarebbero da considerare rinunciate ex articolo 346 c.p.c., in quanto non riproposte in appello. Gli odierni ricorrenti, siccome soccombenti – e non vittoriosi – in primo grado, erano tenuti a proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale: e tanto hanno fatto. E’ la parte totalmente vittoriosa in primo grado ad essere esentata dalla proposizione di appello (incidentale) sulle domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, potendosi limitare a riproporre le stesse in appello (per tutte: Cass. 6 aprile 2021, n. 9265; Cass. 13 maggio 2016, n. 9889).
3.3. – Cio’ detto, i tre motivi oggetto di scrutinio devono ritenersi fondati. Le nullita’ di cui si discorre potevano infatti essere rilevate d’ufficio dal giudice e potevano, altresi’, essere fatte valere, nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c., dagli attori (che avevano domandato accertarsi, con l’atto introduttivo del giudizio, la nullita’ del contratto per interposizione fittizia di persona).
Come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita’ contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicche’ e’ individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26242; Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26243).
Per la medesima ragione, non e’ precluso alla parte che abbia domandato accertarsi la nullita’ del contratto per una determinata causa, richiedere, con la prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, che il contratto sia dichiarato nullo per altra ragione. Vero e’ che l’articolo 183, c.p.c., come ha ben chiarito Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, distingue il caso della proposizione di domande “nuove”, intese come “ulteriori” o “aggiuntive”, da quello della modificazione delle domande iniziali, che non si aggiungono a quelle originarie, ma si sostituiscono ad esse, ponendosi, rispetto alle medesime, in un rapporto di alternativita’, o anche di subordinazione (relazione, quest’ultima, presa specificamente in considerazione da Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22404): talche’ le domande “ulteriori” o “aggiuntive” possono trovare ingresso solo nei ristretti limiti segnati dall’articolo 183, comma 5, c.p.c. (ove siano, cioe’, conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione del convenuto). E’ altrettanto vero, pero’, che essendo la domanda di accertamento della nullita’ negoziale soggetta al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute, il giudizio relativo alla nullita’ del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullita’ fatti valere dall’attore e non puo’ ritenersi pertanto preclusa la proposizione, nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di una domanda basata su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con la citazione. Trova in altri termini applicazione, qui, la regola affermata per i diritti assoluti, reali o di status (cfr. Cass. 31 novembre 2006, n. 24702), rispetto ai quali l’attore puo’ mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni processuali stabilite dall’articolo 183 c.p.c..
4. – Il terzo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
4.1. – Esso e’ carente di concludenza. La tardivita’ della produzione documentale escludeva che gli scritti potessero essere posti a fondamento delle allegazioni attoree. Non si vede, allora, quale pregiudizio abbiano risentito i ricorrenti dall’espunzione dal fascicolo processuale dei documenti in questione (che non avrebbero potuto essere comunque utilizzati). Peraltro, secondo i ricorrenti principali, gli scritti in parola avrebbero dovuto svolgere la loro funzione probatoria rispetto al profilo di nullita’ della mancata osservanza delle regole circa il merito creditizio (cfr. pag. 15 del ricorso): ma si e’ detto che sul punto la Corte di appello ha rilevato che le deduzioni svolte dagli attori appellanti risultavano essere generiche; sicche’ le prove offerte non potevano comunque determinare l’accoglimento del capo di domanda che qui interessa, rispetto al quale si profilava un deficit di allegazione.
5. – Il quarto motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
5.1. – I ricorrenti muovono dal presupposto per cui, ai fini dell’accertamento della usurarieta’ degli interessi moratori sia sufficiente comparare il tasso dei detti interessi col tasso effettivo globale medio (TEGM) contemplato per la fattispecie contrattuale che interessa. Ora, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica per certo anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del TEGM non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sara’ dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell’articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andra’ effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM cosi’ come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597). I ricorrenti hanno pero’ mancato di esaminare la vicenda da detta angolazione: hanno omesso di considerare, in particolare, che all’epoca della conclusione del contratto di mutuo (risalente al 2008, come si legge in ricorso) il tasso medio degli interessi moratori era gia’ incluso nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM.
6. – Restano da esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale.
6.1. – I medesimi risultano essere palesemente inammissibili, non constando di censure portate avverso la sentenza di appello, ma della mera riproposizione delle domande riconvenzionali subordinate della banca che la Corte distrettuale non ha esaminato, reputandole, all’evidenza, assorbite in ragione del rigetto dell’opposizione a precetto. Come e’ noto, nel giudizio di cassazione e’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorche’ proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensi’ a questioni su cui il giudice di appello non si e’ pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facolta’ di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (per tutte: Cass. 12 giugno 2020, n. 11270).
7. – In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale; devono essere dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo del detto ricorso; va respinto il primo motivo e devono essere dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, che giudichera’ in diversa composizione, statuendo pure sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il terzo e il quarto; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, che giudichera’ in diversa composizione e a cui e’ pure demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’; ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
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