Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19068.
Il giudice di appello nel confermare la sentenza di primo grado può anche d’ufficio sostituirne la motivazione
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D’altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d’appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul “devolutum”, e logicamente ciò include anche l’integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme reclamate a titolo di fideiussioni prestate dal ricorrente, la Suprema Corte, richiamando l’enunciato principio e rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, nel rigettare il gravame, aveva confermato il provvedimento monitorio opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4889; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 gennaio 2002, n. 696).
Ordinanza|| n. 19068. Il giudice di appello nel confermare la sentenza di primo grado può anche d’ufficio sostituirne la motivazione
Data udienza 7 giurno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Polizza fideiussoria – Risoluzione contratto – Esclusione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30197/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4971/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. Pasquale Gianniti.
RILEVATO
che:
1- Su ricorso di (OMISSIS), il Tribunale di Roma con decreto n. 16106/2013 ingiungeva all’Istituto (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 25.767,08, oltre accessori, in relazione a fideiussioni n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Avverso il decreto ingiuntivo veniva fatta opposizione.
Il giudice di primo grado, rigettandola, confermava il decreto ingiuntivo n. 16106/2013.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5158/2020 rigettava l’appello proposto dall’Istituto e, quindi, confermava la sentenza del giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’Istituto (OMISSIS).
Ha resistito con controricorso la societa’ (OMISSIS).
Il difensore della societa’ resistente ha depositato memoria a sostegno delle proprie richieste.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso e’ affidato ad un “unico ed assorbente motivo”, con il quale l’istituto ricorrente denuncia violazione dell’articolo 111 Cost., e degli articoli 132 e 161 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, invece di rilevare il difetto di motivazione in cui era incorso il giudice di primo grado, ha motivato sulle questioni in relazione alle quali quest’ultimo non aveva motivato.
Osserva la parte ricorrente che il giudice di primo grado non aveva scrutinato in sentenza due eccezioni sollevate in sede di atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Precisamente, in rito aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS), mentre nel merito aveva rilevato (al punto 1.5 della opposizione) di aver richiesto a (OMISSIS) con lettera raccomandata del 19 settembre 2011 lo svincolo delle garanzie per cui e’ causa, ritenendo concluso l’impegno contrattuale con il beneficiario della polizza (il Ministero dell’Universita’ e della Ricerca), concludendo con la richiesta (formulata in via di ulteriore subordine) di dichiarare la domanda ex adverso proposta infondata per detto motivo.
Aggiunge la parte ricorrente che non intende confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata proprio perche’ il giudice d’appello, errando, non aveva dichiarato la nullita’ assoluta della sentenza del giudice di primo grado, ma aveva dichiarato che vi era stata motivazione implicita.
2. Il ricorso e’ infondato.
La corte territoriale, nella sentenza impugnata, dopo aver ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado ed il contenuto dei due motivi di appello, rigettate alcune eccezioni preliminari sollevate dalla societa’ appellata;
– ha rigettato il primo motivo di impugnazione con cui era stato sostenuto che il giudice di primo grado non aveva provveduto sull’eccezione di legittimazione attiva di (OMISSIS) e di insussistenza del credito, argomentando che entrambe le eccezioni erano state implicitamente rigettate e spiegando peraltro perche’ avrebbero dovuto rigettarsi;
-ha rigettato il secondo motivo di impugnazione prospettante la risoluzione del contratto di fideiussione, argomentando sul fatto che l’Istituto non aveva la facolta’ di recedere unilateralmente dal contratto di fideiussione con una mera disdetta ex articolo 1373 c.c., in quanto non aveva provato l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca (intercorrente tra detto istituto ed il Ministero dell’Universita’ e della Ricerca), oggetto di garanzia, e, d’altra parte, la (OMISSIS), quale banca cofinanziatrice, aveva espressamente negato su tale presupposto la possibilita’ di svincolo dell’Istituto.
Cosi’ operando, la corte di merito, ben lungi dall’incorrere dal vizio denunciato dall’Istituto ricorrente, ha dato corretta applicazione al consolidato orientamento di legittimita’ (Cass. 696/2002; Cass. 4889/2016) secondo il quale il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, puo’, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purche’ la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D’altronde, sono gli articoli 353 e 354 c.p.c., a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d’appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul devolutum, e logicamente cio’ include anche l’integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, liquidate come in dispositivo, nonche’ la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
rigetta il ricorso condannando parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in Euro 5500 oltre agli esborsi per Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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