Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26185.

Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento

Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizi.

Ordinanza|| n. 26185. Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento

Data udienza  21 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio degli edifici – Controversie – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione – Grava sull’attore – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale

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