Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28418.
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).
Ordinanza|| n. 28418. Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro
Data udienza 9 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Sinistro stradale – Danno da perdita dell’anno scolastico – Danno da ritardato ingresso nel mondo del lavoro – Artt. 1223, 1226, 2056 e 2059, cc – Principio della integrale riparazione del danno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9628/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS), Pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2451/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/05/2023 dal Cons. Dott. ANNA MOSCARINI.
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro
RILEVATO
che:
La signora (OMISSIS) e la madre (OMISSIS) convennero in giudizio avanti al Tribunale di Milano, con atto di citazione dell’11/9/2014, i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ la (OMISSIS) SpA, rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice dell’autovettura Polo Wolksvagen, chiedendo l’accertamento della responsabilita’ esclusiva dello (OMISSIS) nella causazione di un sinistro stradale e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguentemente patiti dalla (OMISSIS), allora (OMISSIS), investita dalla Polo condotta dallo (OMISSIS) mentre, sostava come pedone in un (OMISSIS);
la (OMISSIS) domando’ il risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza del sinistro, sia patrimoniali (da mancato guadagno in ragione dei numerosi accompagnamenti della figlia a visite e cure mediche), sia non patrimoniali, in ragione dello sconvolgimento della propria vita a seguito dei danni riportati dall’unica figlia convivente;
la (OMISSIS) si costitui’ in giudizio, limitando la propria difesa al solo profilo del quantum, mentre i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) rimasero contumaci;
il Tribunale adito, disposta una CTU, accerto’ la responsabilita’ esclusiva dello (OMISSIS) nella causazione del sinistro, accolse la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla (OMISSIS) applicando una personalizzazione del 20%, riconobbe la congruita’ delle spese mediche documentate ma rigetto’ la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante alla (OMISSIS) dalla bocciatura scolastica subita nell’anno del sinistro e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro; accolse in parte la domanda risarcitoria formulata dalla (OMISSIS), rigetto’ la domanda di pagamento delle spese stragiudiziali;
successivamente, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), con sentenza del 30/9/2020 la Corte d’Appello di Milano ha aumentato l’ammontare del risarcimento dei danni liquidati dal giudice di primo grado, rigettato peraltro la specifica doglianza con cui si chiedeva la liquidazione del danno da perdita dell’anno scolastico e da conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro subito dalla (OMISSIS);
avverso la suindicata sentenza della Corte di merito la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
ha resistito (OMISSIS) SpA con controricorso;
il ricorso e’ stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c., violazione del principio della integrale riparazione del danno – la ricorrente formula due censure;
innanzitutto lamenta l’omessa liquidazione della percentuale massima consentita a titolo di personalizzazione del danno censurando, sotto il profilo della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguata la percentuale del 20% sul presupposto che “il grado di invalidita’ accertata dal Tribunale supera appena la soglia minima per non far luogo ai parametri di cui alla L. n. 57 del 2001, stabiliti per le micropermanenti che prevedono la personalizzazione massima nella misura del 20% con applicazione in via equitativa”;
secondo la ricorrente la motivazione e’ del tutto incongrua in quanto, pur riconoscendo la gravita’ delle lesioni, la Corte di merito non ha applicato per i danni (valutati, come nella specie, nella misura dell’11-12% in soggetti di anni (OMISSIS)), la percentuale di personalizzazione massima del 47%, ed ha ritenuto non provate le particolari circostanze atte a rendere il danno piu’ grave delle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa eta’, pur avendo la ricorrente allegato e provato di aver dovuto abbandonare la pratica di sport quali la scherma e la ginnastica artistica, svolte a livello agonistico, e di aver perso l’anno scolastico a causa delle numerose cure cui era stata costretta a sottoporsi; il giudice del merito ha altresi’ asseritamente violato l’articolo 2056 c.c., per non aver liquidato il danno in tutte le sue componenti;
con una seconda censura, sempre contenuta nel primo motivo, la ricorrente si sofferma sul danno derivante dalla perdita dell’anno scolastico non considerato dai giudici del merito ne’ a titolo di massima personalizzazione ne’ quale autonoma voce di danno patrimoniale; impugna il capo di sentenza (p.9) secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacita’ lavorativa non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entita’, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che l’evento dannoso abbia prodotto una contrazione effettiva del suo reddito ovvero che possa costituire, in generale, un “limite” per l’infortunato, nella ricerca e nell’espletamento di una occupazione lavorativa”; ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all’onere probatorio di dimostrare “l’incidenza dell’evento lesivo sulla evoluzione dei fatti verso il risultato favorevole non potendo tale prova essere tratta in via presuntiva in applicazione degli articoli 2727 e segg.”;
entrambe le censure sono per quanto di ragione fondate e vanno accolte nei termini di seguito indicati;
la Corte d’Appello ha errato nell’applicare un aumento del punto tabellare (20%) proprio delle micropermanenti ad una fattispecie di lesione macropermanente (11% o 12%);
la sentenza non e’ conforme ne’ alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio della integralita’ del risarcimento ponendo a carico del giudice del merito l’obbligo di motivare su tutte le singole componenti del danno incorrendo altrimenti in violazione dell’articolo 2056 c.c. (Cass., 3, n. 25634 del 14/11/2013; Cass., 3, n. 2003 del 23/9/2014; Cass., 3, n. 7513 del 27/3/2018; Cass., 3, n. 28988 dell’11/11/2019 n. 28988; Cass., 3, n. 25843 del 13/11/2020) ne’ alla giurisprudenza che ha valorizzato in particolare la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile;
quanto al primo profilo secondo le citate pronunce il giudice deve dar conto del peso specifico attribuito a ciascun fattore di probabile incidenza sul danno in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralita’ del risarcimento; quanto al secondo profilo si e’ da questa Corte affermata la risarcibilita’ del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialita’ dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri (v. Cass., n. 16541 del 2012, Cass., n. 2644 del 2013).
Orbene nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha invero disatteso il suindicato principio la’ dove si e’ limitata ad affermare che la mancanza di redditi non e’ di per se’ sufficiente ad escludere il danno risarcibile e che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze (Cass., 3, n. 25843 del 13/11/2020), desumibili anche in base alla prova presuntiva;
alla fondatezza nei suindicati termini del 1 motivo consegue, assorbito il 2 (con il quale la ricorrente denunzia nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sub specie di violazione dell’articolo 112 c.p.c., violazione del principio di soccombenza (articoli 91 e 92 c.p.c.) contraddittorieta’ della motivazione, violazione del principio dell’equo compenso e violazione dell’articolo 2233 c.c., comma 2) l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
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