Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31460.
Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante
In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall’avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).
Ordinanza|| n. 31460. Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante
Data udienza 28 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Decorrenza 100254 ricorso per cassazione – Sentenza impugnata notificata – Poteri certificativi dell’avvocato – Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere – Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell’attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31105/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4874/2018 depositata il 13/07/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 9.1.1985 la s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina il Comune di (OMISSIS), esponendo di essere proprietaria di un’area di terreno occupata nell’anno (OMISSIS) dal Comune e da questo irreversibilmente trasformata con la realizzazione di un parco pubblico, senza che fosse intervenuto decreto di espropriazione, e che era stato annullato dal TAR del Lazio il decreto di occupazione, e chiese la condanna dell’ente territoriale convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Si oppose il Comune di (OMISSIS), eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza n. 1591 del 28.6.2002 il Tribunale adito, accertata l’illegittimita’ dell’occupazione e la destinazione edilizia dell’area, accolse la domanda, condannando il Comune di (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1.371.855,86, oltre rivalutazione e interessi.
2. Avverso tale decisione propose appello il Comune di (OMISSIS), notificando il relativo atto, presso il difensore, non gia’ alla s.r.l. (OMISSIS), bensi’ alla s.r.l. (OMISSIS), che, si costitui’ unitamente alla originaria attrice (OMISSIS) con unico atto, per eccepire preliminarmente la nullita’ dell’impugnazione e proporre appello incidentale tardivo.
Con sentenza n. 1841 del 29.4.2008 la Corte di Appello di Roma dichiaro’ inammissibile tanto l’appello proposto dal Comune di (OMISSIS), in quanto notificato a societa’ estranea al giudizio, quanto il gravame incidentale, per la sua ritenuta tardivita’.
3. Per la cassazione di tale decisione il Comune di (OMISSIS) propose ricorso, affidato a due motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli articoli 160, 163 e 164 c.p.c., nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il Comune affermo’ che erroneamente sarebbe stata esclusa l’efficacia sanante della costituzione della s.r.l. (OMISSIS), in quanto, ancorche’ l’impugnazione fosse rivolta contro altra societa’, con denominazione del tutto simile, l’atto era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado.
Con la seconda censura il Comune affermo’ la violazione delle norme sopra indicate sotto il profilo della possibilita’ di individuare, attraverso il tenore dell’atto, l’effettivo destinatario dell’atto di impugnazione, che, per altro, aveva conseguito il suo scopo, essendosi la controparte costituita.
Si opposero le societa’ intimate con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da unico motivo, per sostenere che nell’ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte e di riconoscimento, quindi, dell’efficacia sanante della costituzione nel giudizio di appello della (OMISSIS) s.r.l., anche il gravame proposta dalla stessa in via incidentale avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposto.
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Con sentenza n. 2441 del 1.12.2015 la Corte di Cassazione accolse entrambi i ricorsi, casso’ la sentenza impugnata e rinvio’, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
4. Debitamente riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma, giudice del rinvio, con sentenza n. 4874 del 13.7.2018 ha accolto l’appello principale del Comune e l’appello incidentale della (OMISSIS) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) la somma di Euro 8.075.204,37 e la somma di Euro 1.211.278,80, oltre accessori e spese dell’intero giudizio, con la compensazione delle spese quanto alla s.r.l. (OMISSIS). La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, contestata dal Comune; ha confermato l’irreversibile trasformazione del fondo occupato, considerato di natura edificabile, alla stregua del previgente programma di fabbricazione, stante il carattere espropriativo del vincolo a parco pubblico imposto dal piano regolatore generale, per la cui attuazione era stata adottata la Delib. Consiglio Comunale 5 settembre 1979, n. 77, che aveva disposto l’occupazione d’urgenza con procedimento mai terminato; ha determinato il risarcimento alla stregua del valore venale del bene, tenuto conto della disposta consulenza tecnica; ha accordato altresi’ il risarcimento del danno conseguente all’occupazione senza titolo sino alla irreversibile trasformazione del bene.
5. Avverso la predetta sentenza, dichiarata notificata in data 21.7.2018, con atto notificato il 19.10.2018 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di (OMISSIS), svolgendo cinque motivi.
Con atto notificato il 28.11.2018 hanno proposto controricorso (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
E’ stata formulata in data 9.3.2023 proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.. A tal fine il Consigliere delegato ha rilevato: “Il ricorrente indica il 21.7.2018 quale data di notifica del provvedimento impugnato. Nel fascicolo di ufficio non e’ stata rinvenuta copia della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, peraltro non indicata neppure tra i documenti depositati nell’elenco in calce al ricorso. Pertanto, si ravvisa l’improcedibilita’ del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 3, ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022)”.
Con atto in data 6.4.2023 il Comune di (OMISSIS), depositando nuova procura, ha chiesto tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
Con la predetta richiesta il Comune di (OMISSIS) ha sostenuto che al pari della relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, l’attestazione di conformita’ effettuata dagli avvocati in qualita’ di pubblici ufficiali ai sensi della L. n. 53 del 1994, e’ assistita anch’essa da pubblica fede, fino a querela di falso, e che la piena equivalenza, a tali fini, dei suddetti atti pubblici assume rilevanza dirimente, in ordine alla valutazione della procedibilita’ del ricorso.
Il ricorrente ricorda che secondo la L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, comma 1-bis, qualora non si possa procedere al deposito con modalita’ telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1. Il successivo comma 1-ter dispone che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
Inoltre l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, e’ considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
Poiche’ l’attestazione di un pubblico ufficiale, nell’esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza e/o da lui immediatamente percepiti, cio’ assumerebbe rilievo anche per l’attestazione fatta dall’avvocato quale pubblico ufficiale ai sensi della L. n. 53 del 1994, articoli 6 e 9.
Secondo il ricorrente, dunque, il potere di attestazione non sarebbe limitato alla mera conformita’ degli atti, bensi’ si estenderebbe a tutto cio’ che viene dichiarato all’interno dell’attestazione, come fatto di cui l’avvocato/pubblico ufficiale acquisisce diretta cognizione, per il tramite di strumenti telematici in sua esclusiva disponibilita’, ivi compresa la data di notifica della sentenza ricevuta a mezzo p.e.c..
Nel caso in questione, quindi, l’avvenuto deposito, entro il termine indicato dall’articolo 369 c.p.c., comma 1, dell’attestazione di conformita’, effettuata dal difensore del ricorrente, con i poteri conferitigli dalla L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della sentenza alla copia “notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018” costituirebbe elemento idoneo ad escludere la sanzione dell’improcedibilita’.
Il Comune di (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. hanno presentato memoria rispettivamente in data 14.09.2023 e 16.09.2023.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente non contesta di non aver depositato, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, la relazione di notificazione del provvedimento impugnato, non indicata neppure tra i documenti depositati nell’elenco in calce al ricorso.
Ne consegue l’improcedibilita’ del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 3, ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022).
7. Il ricorso non supera neppure la cosiddetta “prova di resistenza”
perche’ la sentenza e’ stata pubblicata il 13.7.2018 e il ricorso e’ stato notificato solo il 19.10.2018 e quindi, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, data prima della quale materialmente la sentenza non avrebbe potuto essere stata notificata.
E’ stato infatti precisato che pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si e’ perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiche’ il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivita’ in relazione al termine di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2 (Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10.7.2013; Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; nonche’ punto 4.2 della sentenza 21349/2022 delle Sezioni Unite).
8. Come si e’ esposto in precedenza, il Comune di (OMISSIS) sostiene in diritto l’equipollenza della affermazione della data di notifica della sentenza impugnata contenuta nella relata di notifica del ricorso redatta ed effettuata dal difensore notificante ai sensi della L. n. 53 del 1994, poiche’ questa affermazione proverrebbe da un soggetto dotato al riguardo di poteri certificativi di pubblico ufficiale facenti fede sino a querela di falso.
La tesi cosi’ propugnata non puo’ certamente essere condivisa.
9. La L. 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modifiche e integrazioni concerne la facolta’ di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.
L’articolo 1 prevede che l’avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 c.p.c., e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo e’ iscritto a norma dell’articolo 7 della stessa legge, puo’ eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita’ previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, o a mezzo di posta elettronica certificata (in tal caso senza necessita’ di autorizzazione del consiglio dell’ordine) salvo che l’autorita’ giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge dispone che il notificante procedente debba scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto.
L’articolo 6, specificamente invocato dal ricorrente, stabilisce che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all’articolo 5, e’ considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
L’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, dispongono che qualora non si possa procedere al deposito con modalita’ telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1, e che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
10. Il punto essenziale, secondo il ricorrente, e’ che all’atto del deposito del ricorso, e’ stata depositata, in allegato alla copia analogica della sentenza notificata a mezzo p.e.c., l’attestazione di conformita’, effettuata dall’avvocato (OMISSIS) con i poteri conferitigli dalla L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della sentenza alla copia “notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018”.
Il ricorrente non ha tuttavia prodotto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute, del legale di controparte che aveva notificato la sentenza impugnata nella dichiarata data del 21.7.2018 e ha formulato l’attestazione di conformita’ esclusivamente con riguardo al documento “sentenza” e non gia’ al documento “relata di notifica” neppure prodotto.
Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante
I poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attivita’ del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformita’ delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformita’, disancorata dalle produzioni documentali effettuate, e cio’ vale evidentemente anche per la enfatizzata equiparazione al pubblico ufficiale.
Nessun rilievo ha quindi l’affermazione compiuta in sede di attestazione di conformita’ da parte dell’Avv. (OMISSIS) del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al Comune in data 21.7.2018, poiche’ tale affermazione non era accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notifica; tale dichiarazione, quindi, non possiede una efficacia maggiore della dichiarazione ricognitiva dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata agli effetti di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c., formulata in sede di ricorso.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamata nella proposta di definizione anticipata, e’ infatti chiarissima nel precisare che “la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex articolo 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex articolo 370 c.p.c., comma 3, e’ funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimita’ mediante la verifica d’ufficio della tempestivita’ dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato” e che “l’improcedibilita’… trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo… essa e’ compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa….la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va percio’ compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (Cass. SU n. 10648 del 2017). Ed infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’articolo 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che e’ anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimita’ piu’ consono”.
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Le Sezioni Unite escludono infine qualsiasi rilievo alla ammissione della data di notifica da parte del controricorrente, a meno che questi non abbia a sua volta depositato con il controricorso la relata mancante.
Secondo le Sezioni Unite “il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata e’ stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilita’, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente”.
11. Non rileva per le stesse ragioni la tardiva produzione della relata di notifica effettuata dal Comune ricorrente in data 21.3.2023 ben dopo la fase introduttiva del giudizio di legittimita’ e addirittura dopo aver ricevuto la proposta di definizione anticipata.
12. Per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti, che si sono difese unitariamente.
Ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 3, se la parte ha chiesto la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformita’ alla proposta, debbono trovare applicazione dell’articolo 96 c.p.c., commi 3 e 4, regola questa, a cui, in questo caso non vi e’ ragione alcuna di derogare.
Il Comune deve quindi essere condannato al pagamento, a favore della controparte, ex articolo 96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonche’ al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma pari ad Euro 3.000.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
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P.Q.M.
La Corte;
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 13.000 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, nonche’ al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma pari ad Euro 3.000 ex articolo 96 c.p.c., comma 4.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
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