Dipendente che abusa delle assenze per malattia

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 8 luglio 2019, n. 18283.

La massima estrapolata:

Il dipendente che abusa delle assenze per malattia può essere legittimamente licenziato, anche quando il disvalore della condotta sia da ricollegare alla specifica metodica adottata dal lavoratore, consistente nel comunicare sistematicamente le proprie assenze all’ultimo momento utile e nel collocarle a ridosso dei giorni di riposo.

Sentenza 8 luglio 2019, n. 18283

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9583-2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., ( (OMISSIS) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 11/2018 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEI. DIST. DI SASSARI, depositata il 11/01/2018 R.G.N. 268/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 11 depositata l’11.1.2018 la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal datore di lavoro, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato a (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a. in data 9.7.2015.
2. La Corte territoriale ha rilevato che gli elementi istruttori raccolti, di fonte documentale, avevano confermato integralmente i fatti oggetto della contestazione nonche’ gli episodi precedenti, contestati a titolo di recidiva e gia’ sanzionati con provvedimenti di carattere conservativo (rimprovero scritto del 16.7.2014, multa di 4 ore del 7.8.2014, sospensione dal servizio del 13.11.2014, sospensione dal servizio del 17.11.2014, tutti provvedimenti non impugnati), concernenti tutti il mancato rispetto delle formalita’ previste dal contratto collettivo applicato in azienda (settore elettrico) per la giustificazione delle assenze, ed ha ritenuto detto reiterato ed intenzionale comportamento, valutato complessivamente, di notevole gravita’ e tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, posta nella condizione di non poter mai attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente. La Corte ha, infine, condannato il lavoratore appellante alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, pari a “Euro 1.00,00 per la fase di studio, Euro 700,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali e quanto altro dovuto; quanto al primo grado, in complessivi Euro 5.500,00 per compensi per le quattro fasi del giudizio, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge”.
3. Lo (OMISSIS) ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La societa’ resiste con controricorso e propone altresi’ ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 5 e articolo 2697 c.c. nonche’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato la contestazione svolta nel ricorso introduttivo del giudizio (ricorso in opposizione L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 51) e nell’atto di reclamo circa la legittimita’ di due sanzioni conservative (13.11 e 17.11.2014, sospensione dal lavoro), richiamate, quale recidiva, dalla lettera di contestazione del 14.5.2015. La valutazione della legittimita’ dei provvedimenti adottati nel novembre 2014 si imponeva alla luce del tenore del CCNL di settore, che prevede la possibilita’ di adottare la sanzione del licenziamento esclusivamente in caso di reiterato comportamento preceduto da due provvedimenti di sospensione dal lavoro.
2. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e articolo 25 del CCNL applicato (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, trascurato l’impugnazione delle due sanzioni conservative del novembre 2014 in considerazione della “parziale sovrapponibilita’ dei fatti oggetto di contestazione”.
3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, articoli 2106 e 2119 c.c. (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, omesso di rispondere alla censura di sproporzionalita’ della sanzione espulsiva, trascurando la concreta portata dei fatti da ultimo contestati e consistenti nel ritardo di 13 minuti nella comunicazione dell’assenza di malattia e nella trasmissione con un giorno di ritardo, in due occasioni, di un numero di protocollo di certificato medico.
4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte territoriale, accolto il reclamo incidentale della societa’ (e dichiarato legittimo il licenziamento) ed omesso di valutare le doglianze avanzate in sede di reclamo principale dallo (OMISSIS) relative alla effettiva sussistenza dei fatti contestati e della loro rilevanza disciplinare.
5. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 nonche’ vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato di considerare che la societa’, nonostante richiesta espressa del lavoratore, non ha mai proceduto all’audizione personale dello (OMISSIS).
6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, liquidato in maniera del tutto arbitraria e completamente svincolata dai parametri dettati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. Tenuto conto che la domanda principale dello (OMISSIS) aveva valore indeterminato (richiedendo, lo stesso, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre indennita’ risarcitoria e retribuzioni sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro), la Corte avrebbe dovuto quantomeno applicare i valori medi delle tabelle (allegate) del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
7. Va premesso che il lavoratore pur essendo stato erroneamente indicato, nell’intestazione della sentenza impugnata, come (OMISSIS), nella motivazione della sentenza (nonche’ nel ricorso e nel controricorso) e’ stato piu’ volte correttamente indicato come (OMISSIS).
8. I primi due motivi del ricorso principale sono infondati.
Tralasciando profili di inammissibilita’ collegati alla genericita’ del contenuto degli stralci del ricorso in opposizione e del reclamo riportati dallo (OMISSIS) (ove non emerge chiaramente la dedotta impugnazione delle due sanzioni conservative indicate dal lavoratore ne’, in particolare, la riproposizione in sede di reclamo con conseguente, decadenza ex articolo 346 c.p.c.), va rilevato che le censure avanzate dal lavoratore in sede di reclamo sono state esaminate dalla Corte territoriale nel rispetto del principio dell’onere della prova circa la sussistenza del giustificato motivo soggettivo dettato dalla L. n. 604 del 1966, articolo 5.
Va osservato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione puo’ essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimita’, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Ebbene, la sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dal ricorrente: dopo aver fatto una analitica ricognizione di tutti i singoli comportamenti negligenti addebitati allo (OMISSIS), delle lettere di contestazione disciplinare e delle sanzioni conservative adottate (rimprovero scritto, multa pari a 4 ore di retribuzione, due sospensioni dal lavoro e dallo stipendio, sanzioni che la Corte ribadisce piu’ volte “non impugnate”), sulla scorta della documentazione prodotta dalla societa’, ha rilevato che “L’esame degli inadempimenti contestati allo (OMISSIS) evidenzia una precisa metodica: la comunicazione effettuata entro le prime due ore dell’orario base (come richiesto dall’articolo 28 del CCNL applicato) e’ sempre prossima alla scadenza di queste, nonostante l’appellante ( (OMISSIS)) sia pienamente a conoscenza della propria malattia e, dunque, della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque gia’ in ritardo rispetto all’orario di ingresso. Per altri giorni invece la comunicazione e’ effettuata oltre l’orario consentito. Inoltre, la malattia risulta manifestarsi il giovedi’ e durare anche per il venerdi’, salvo riprendere il lunedi’ e durare uno o due giorni ancora. Ed ancora il certificato medico se comunicato – viene comunicato sempre in ritardo e senza neppure coprire tutti i giorni fruiti. E’ accaduto – come sopra riportato – anche che giorni di assenza non sono stati affatto giustificati.
9. Il terzo motivo del ricorso principale e’ inammissibile in considerazione dell’assoluta genericita’ della parte di testo riportata in corsivo (di cui si ignora l’appartenenza o meno ad un atto giudiziario, mancando ogni indicazione) nonche’ della novita’ della questione.
Della questione non vi e’ traccia nella sentenza impugnata, ne’ il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in sede di reclamo.
Invero, per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex articolo 346 c.p.c., e’ necessario che “la parte vittoriosa in primo grado, che abbia pero’ visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi” manifesti “in maniera esplicita e precisa la propria volonta’ di riproporre la domanda o le eccezioni respinte” (v. fra le altre Cass. 17-12-1999 n. 14267, Cass. sez. 1 20-7-2004 n. 13401).
10. Il quarto motivo del ricorso principale e’ inammissibilmente formulato per avere ricondotto sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Ne’ puo’ rinvenirsi un vizio di falsa applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del singolo caso in una norma che non gli si addice.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010).
Nella specie e’ evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta e dunque un vizio motivo da valutare alla stregua del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura che – come detto – e’ circoscritta all’omesso esame di un fatto storico decisivo, con riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione (cfr. Cass. S. U. n. 8053 del 2014).
La sentenza impugnata ha – come innanzi evidenziato – ampiamente esaminato i fatti controversi. La censura mira a contestare la valutazione della prova e non l’applicazione dei parametri normativi della proporzionalita’ della sanzione all’infrazione commessa e si risolve nel muovere all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili oltre che infondate.
11. Il quinto motivo di ricorso e’ inammissibile non essendo ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale attualmente imposto dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
12. Il sesto motivo di ricorso e’ inammissibile. Della questione non vi e’ traccia nella sentenza impugnata, ne’ il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in sede di reclamo.
13. Il ricorso incidentale e’ fondato.
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non sussistendo piu’ il vincolo legale della inderogabilita’ dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice e’ tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’articolo 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. (Cass. n. 30286 del 2017).
Invero, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento – come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilita’ puo’ essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (Cass. 3590 del 2018; Cass. n. 11601 del 2018).
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese di lite relative al grado del reclamo (“Euro 1.00,00 per la fase di studio, Euro 700,00 per la fase introduttiva”) risulta immotivatamente assai discostata dal parametro medio del valore professionale della prestazione, considerato che il valore minimo previsto dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 per le cause di lavoro, di valore indeterminabile, senza istruttoria e’ pari a Euro 3.513,00 (oltre a Euro 527,00 per spese) e quello medio e’ pari a Euro 7.025,00 (oltre a Euro 1.054,00 per spese).
14. In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale va accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso ed al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Sassari in diversa composizione, che provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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