Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24963. Per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Universita’ come lettori di lingua straniera

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1. Il ricorso e’ articolato in quattro motivi.
1. Con i primi due motivi si sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato l’eccezione, ritualmente proposta dagli attuali ricorrenti, di inammissibilita’ dell’appello dell’Universita’ di Catania per mancato rispetto dell’articolo 434, comma 1, nel testo introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134. In particolare:
1.1. con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, configurandosi tale mancato esame come violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una eccezione decisiva;
1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., perche’ la Corte d’appello, non esaminando la suddetta eccezione, non ha considerato che l’atto di appello dell’Universita’ non rispettava le prescrizioni di cui al nuovo testo dell’articolo 434 c.p.c..
2. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1 conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, in relazione al principio di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell’UE ed ai principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99, nonche’ in relazione all’articolo 12 preleggi ed all’articolo 117 Cost., comma 1, per avere la Corte territoriale considerato viziata da illogicita’ la motivazione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto applicabile l’articolo 1, comma 1 Decreto Legge n. 2 cit. negando, nel contempo, l’applicabilita’ della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, che di tale articolo 1 ha fornito l’interpretazione autentica.
Si assume l’erroneita’ di tale statuizione perche’ si pone in frontale contrasto sia con le sentenze della Corte di Giustizia in materia ove e’ stata espressamente sottolineata la necessita’ di garantire a tutti i lettori i diritti quesiti fin dalla prima assunzione sia con la giurisprudenza di legittimita’ che ha sempre affermato che alle sentenze della Corte di Giustizia UE va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario e come tali vanno applicate con efficacia “erga omnes” nell’ambito della UE anche da parte dei giudici nazionali.
Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto sancire l’irrilevanza della mancata stipulazione del contratto CEL da parte dei ricorrenti, facendo comunque applicazione del Decreto Legge n. 2 cit., articolo 1, comma 1, e cosi’ equiparando il trattamento dei lettori assunti prima del Decreto Legge n. 120 del 1995, i cui rapporti sono stati convertiti a tempo indeterminato da sentenze passate in giudicato e dei CEL, come gia’ affermato dalla giurisprudenza di legittimita’.
Quest’ultima giurisprudenza ha anche precisato che, avendo la sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 C-212/99, valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace “erga omnes”, le disposizioni del Decreto Legge n. 2 del 2004 cit. di adeguamento alla suddetta sentenza, devono riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non dipendenti da una delle Universita’ espressamente contemplate e divenuti collaboratori ed esperti linguistici (ai sensi del Decreto Legge n. 120 del 1995, articolo 4 conv. nella L. n. 236 del 1995 e prima ancora dei Decreto Legge non convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi).
3. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 del TFUE (gia’ articolo 39 TCE). Questione di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, del Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1, conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, in relazione al suindicato articolo 45 del TFUE e ai principi affermati dalla sentenza della CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99.
Si rileva che l’interpretazione effettuata dalla Corte di appello determina una doppia discriminazione in danno dei ricorrenti in quanto, da un lato riserva loro un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto alla generalita’ dei lavoratori nazionali cui e’ riconosciuta la progressione economica in carriera e, dall’altro lato, nell’ambito della stessa categoria dei lettori di madrelingua, senza alcuna valida ragione porta all’attribuzione di un trattamento deteriore ai lettori di lingua straniera i cui rapporti sono stati convertiti in rapporti a tempo indeterminato in sede giudiziale (con sentenze ora divenute definitive) rispetto a coloro che non hanno agito in sede giudiziale ed hanno poi stipulato i contratti CEL, categorie sostanzialmente identiche.
4. Nella parte finale del motivo, si propone, in subordine rispetto al mancato accoglimento delle censure relative all’interpretazione della normativa citata, di sollevare questione pregiudiziale alla CGUE in merito alla compatibilita’ con l’articolo 45 TFUE e con la sentenza CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99 del Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1 conv. dalla L. n. 63 del 2004 e della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, come interpretati dalla Corte territoriale.
2 – Esame delle censure.

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