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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 22 agosto 2013, n. 35327

…omissis…

1. I ricorsi degli imputati A.F., A.S. e G.F., con riferimento all’utilizzazione che i giudici del merito hanno fatto delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, denunciano la violazione delle disposizioni poste dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e, segnatamente, l’utilizzazione erronea da parte del giudice d’appello del principio della cosiddetta “frazionabilità delle dichiarazioni”.

1.1. In proposito, il Collegio sottolinea la necessità di procedere previamente alla rigorosa verifica dell’attendibilità dei dichiaranti e delle relative dichiarazioni, secondo la metodologia più volte indicata da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. n. 1653 del 22.2.93; Marino; Sez. 2^ n. 15756 del 3.4.03, Papalia e n. 2350 del 26/01/05, Contrada; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri).

Il giudice deve, in primo luogo, affrontare il problema dell’attendibilità del dichiarante, in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio – economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto all’accusa. In secondo luogo, deve valutare la credibilità delle dichiarazioni rese, verificandone l’intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza. Infine, egli deve esaminare l’esistenza di riscontri esterni, ai fini della necessaria conferma di attendibilità.

L’esame deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità o un reità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (come prescrive l’art. 192 c.p.p., comma 3), se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

1.2. Per quanto concerne l’autonomia e la spontaneità di plurime dichiarazioni accusatorie, in caso di dubbio e tanto più di specifica censura degli appellanti – come nella vicenda processuale qui esaminata – è necessario verificare non soltanto se la convergenza di più dichiarazioni non sia l’esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se tale consonanza non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preconcetta malafede. Occorrendo, infatti, la certezza che i coimputati abbiano detto la verità, è indispensabile che il giudizio di attendibilità intrinseca sia particolarmente severo e scrupoloso, in modo da allontanare ogni ragionevole dubbio di reciproche influenze e di progressivo allineamento dei dettagli originariamente divergenti di ciascuna di esse (cfr. Cass. sez. 1^, n. 13279/90, Barbato; sez. 5^ 9001/2000, Madonia; sez. 6^, n. 6422/2004, Goddi).

1.3. Per la valutazione complessiva richiesta dall’art. 192 c.p.p., comma 3, ai fini del giudizio di responsabilità, le chiamate accusatorie e i riscontri esterni devono essere individualizzanti, ossia devono riguardare direttamente l’imputato in relazione allo specifico fatto storico a lui contestato: se oggetto della prova è lo specifico fatto e la sua attribuibilità al singolo imputato (art. 187 c.p.p.), oggetto della chiamata e dei riscontri d’attendibilità (art. 192 c.p.p., comma 3) deve essere lo stesso specifico fatto, con riferimento all’imputato cui è ascritto.

1.4. Giova anche precisare che affinchè le più chiamate in reità o correità, provenienti da soggetti diversi, possono valere come riscontro reciproco (sempre che esse risultino spontanee e tra loro indipendenti), è necessario che, per ogni singola chiamata, il giudice proceda alla verifica sopra indicata, in ordine alla credibilità del chiamante e all’attendibilità della dichiarazione.

Il fatto che di una chiamata il giudice si avvalga soltanto come riscontro esterno d’altra chiamata non esenta dall’obbligo di verificare – e motivare – credibilità del chiamante e attendibilità delle dichiarazioni rese.

1.5. Va, infine, riaffermato un principio essenziale, più volte sottolineato da questa Corte, nell’ipotesi di molteplici dichiarazioni accusatorie non coincidenti su particolari di dettaglio o su elementi essenziali della ricostruzione di fatto: in presenza di significative divergenze di dichiarazioni rese da due chiamanti in correità o reità, aventi ad oggetto particolari non marginali, bensì il ruolo e il contributo causale asseritamente fornito dall’imputato alla commissione del delitto, ai fini della dichiarazione di colpevolezza non è consentito utilizzare la parte coincidente delle due dichiarazioni, per argomentare che l’indagato sarebbe comunque coinvolto come concorrente nel delitto, senza fornire una logica spiegazione delle ragioni delle versioni in contrasto e senza esplicitare i motivi che convincono il giudice dell’attendibilità dei due dichiaranti e delle dichiarazioni rese nella parte che risulta coincidente, (cfr. Cass. sez. 6^, n. 22/1996, Gentile; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri).

Il principio di frazionabilità, invero, non è un passepartout utile per assembleare le parti coincidenti di dichiarazioni differenti.

E’ vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la validità del principio della c.d. “frazionabilità” delle dichiarazioni, secondo cui l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l’attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno.

E’ stato, tuttavia, reiteratamente precisato che affinchè ciò sia ammissibile è necessario, in primo luogo, che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (cfr. Cass. sez. 1^, n. 468/2001, Orofino) e, in secondo luogo, che la falsità o l’inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente si prospetta dalla parti, e ancor più quando oggettivamente si constata, un’ipotesi siffatta, l’obbligo motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l’inattendibilità parziale delle dichiarazioni, non incide sull’attendibilità del dichiarante (Cass. Sez. 6^, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri).

1.6. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che “fonte probatoria fondamentale” per l’affermazione di responsabilità degli imputati è costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia C., Ma., Bu. e Bo..

A tale proposito gli appellanti avevano formulato specifici motivi d’appello. La Corte territoriale ha risposto con considerazioni generiche, richiamandosi a quanto avevano espresso i giudici di primo grado e utilizzando (soprattutto con riferimento alle dichiarazioni di C. e di MX., che hanno costituito la più importante base probatoria) il principio di frazionabilità per “assemblare” illogicamente le parti coincidenti di dichiarazioni differenti. Essa ha sostanzialmente eluso le critiche più puntuali rivolte alla valutazione sull’attendibilità personale e sulla credibilità delle loro dichiarazioni.

Così, per esempio, è accaduto con riferimento alle critiche degli appellanti sulla scarsa credibilità del C., appartenente al gruppo Grandearacri, avversario degli A., nella parte in cui descrive di incontri con A.F., riferisce di avere partecipato a riunioni della cosca Arena o di avere ricevuto dallo stesso A.F. la comunicazione dell’intenzione di eliminare Gr.Er..

Alla censura di inverosimiglianza che un capoclan riveli ad un esponente del gruppo contrapposto l’intenzione di uccidere un avversario di spessore, la Corte territoriale si è limitata a prendere atto che la spiegazioni offerta dal C. (“non avendo egli partecipato agli agguati ai danni di D.R. e Ar – ed essendo nota tale circostanza agli A. – non aveva nulla da temere) “appare logica e coerente con le dinamiche delinquenziali di tipo mafioso”.

Osserva il Collegio che siffatta apodittica affermazione non fornisce alcuna spiegazione, tanto più che la massima di esperienza implicita in siffatta affermazione “agli esponenti del gruppo nemico che non hanno partecipato ad uno specifico gruppo di fuoco (ai danni di D.R. e Ar.Fr.) si può ben confidare l’intenzione omicida di uccidere uno dei loro capi; gli stessi, inoltre, possono persino partecipare a riunioni riservate del sodalizio criminale contro cui combattono” contrasta con elementari criteri di logica comune e con quanto risulta dall’esperienza giudiziaria delle dinamiche dei gruppi mafiosi in contrapposizione, fondate sulla segretezza delle intenzioni omicide e delle programmate aggressioni, che potrebbero essere compromessi e neutralizzati da ogni rivelazione a membri del gruppo avversario. Tanto più quando l’elemento della segretezza è stato ritenuto, dai giudici di primo grado e di appello, uno dei connotati del gruppo mafioso in esame, al punto che i sodali utilizzavano un “sistema chiuso” di comunicazione telefonica.

1.7. Assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti dei tre imputati di partecipazione ad associazione mafiosa, con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà procedere a nuovo giudizio sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.

2. Il ricorso di M.D., condannato per il delitto di favoreggiamento personale, va accolto limitatamente all’aggravante di cui all’art. 378 c.p., comma 2.

Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto provata la circostanza che il M., appresa in maniera illecita la notizia dal carabiniere B., suo amico, informò MA. e L., consentendo loro di sottrarsi alla cattura.

Il ricorrente ha riproposto le censure formulate in appello contro la sentenza di primo grado, con particolare riferimento all’elemento cronologico del fatto contestato (al fine di stabilire se le ricerche del Mo. da parte dei Carabinieri avessero effettivamente avuto già inizio) e all’effettiva idoneità ed efficacia della condotta dell’imputato “a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità”.

Si tratta di motivi di impugnazione non consentiti ex art. 606 c.p.p., in quanto involgono accertamenti e valutazioni di fatto estranei alla competenza della Corte di legittimità, il cui sindacato è circoscritto al controllo della motivazione nei termini stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.

Osserva il Collegio che sotto quest’ultimo profilo – e salvo quanto si dirà sulla ritenuta aggravante – la sentenza è indenne dai denunciati vizi di motivazione, avendo assolto con puntualità agli obblighi stabiliti dall’art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e rigettato con esauriente e logica motivazione tutti i motivi prospettati con l’atto d’appello.

I giudici del merito hanno illustrato minutamente le risultanze dell’istruttoria dibattimentale (testimonianza del capitano dei Carabinieri, dichiarazioni del correo B., esame dell’imputato M., contenuto delle conversazioni intercettate e analisi incrociata del traffico telefonico delle intercettazioni, avvenute nei giorni (OMISSIS), quest’ultime tra le 4 e le 5 del mattino, ora in cui l’ordinanza di custodia carceraria avrebbe dovuto esser eseguita), e sono giunti, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla conclusione che l’imputato – dopo avere appreso illecitamente dal suo amico carabiniere B., incaricato di procedere nei confronti del Mo., la notizia dell’imminente esecuzione di una misura cautelare – si affrettò a comunicarla allo stesso Mo., suo parente.

Tutti gli elementi addotti a difesa dell’imputato (a cominciare dall’asserita modalità fortuita ed occasionale di apprendimento della notizia) sono stati analizzati in maniera approfondita e rigettati perchè contrastanti con univoci elementi probatori.

Irrilevante risulta, perciò, l’assunto del ricorrente di aver avvisato il Mo. nell’esercizio del suo mandato di difensore (circostanza peraltro motivatamente esclusa in fatto dai giudici del merito), al fine di invocare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell’emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi (Cass. Sez. 6^, n. 20813 del 18/05/2010, Valentino, Rv. 247349).

Nel caso in esame, i giudice del merito, con motivazione completa, logica e coerente, hanno escluso che l’acquisizione della notizia fosse avvenuta in maniera occasionale e fortuita, avendo invece trovato causa nel legame di amicizia e di favori reciproci che intercorrevano tra l’avvocato M. e il carabiniere B..

…omissis…

2.2. La sentenza va, perciò, annullata anche nei confronti del M., ma solo limitatamente all’aggravante di cui all’art. 378 c.p., comma 2, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di A. F., A.S. e G.F. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;

annulla la medesima sentenza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 378 c.p., comma 2, nei confronti di M.D. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso del M..

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013

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