Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 febbraio 2015, n. 6101

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18.3.2014 – a seguito di richiesta di decreto penale formulata dal P.M. – il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha assolto perché il fatto non costituisce reato Z. P.B. dal reato di cui all’art. 341bis cod. pen. avendo egli profferito, all’interno di un bar ed in presenza di più persone, nei confronti di CC in servizio di pattuglia ed a causa dell’esercizio delle loro funzioni «l’altra volta avete rotto i c… allo stadio… fate solo quello-fate i c… che volete, non mi interessa un c…, che c… fate».
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 341 bis cod. pen. in quanto le espressioni profferite dall’imputato, con riferimento al contesto pubblico nell’ambito del quale erano state pronunciate unite alle altre circostanze di fatto, avevano certamente offeso sia l’onore che il decoro dei Carabinieri operanti; come pure indubbia doveva ritenersi la coscienza e la volontà di arrecare detta offesa ai pubblici ufficiali.
3. Con requisitoria scritta il P.G. – sul rilievo dell’ intrinseco tenore delle espressioni utilizzate espressivo di disprezzo per l’attività svolta dai carabinieri nell’esercizio delle loro funzioni, incompatibile con la pronunzia ex art. 129 cod. proc. pen. – ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti al GIP presso il Tribunale di Cagliari per l’emissione del decreto penale.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
1. Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato o l’impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività della condotta (Sez. 3, n. 3914 del 05/12/2013 Pintaldi Rv. 258298 ).
2. Quanto al profilo oggettivo della condotta in esame, in considerazione della continuità normativa rispetto al previgente reato di oltraggio, può considerarsi l’insegnamento secondo il quale , in tema di delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la frase “non rompermi i coglioni” e “non rompere le scatole a mia moglie” ha un evidente contenuto oltraggioso e lesivo dei prestigio dei pubblico ufficiale, cui è rivolta, anche se si tratta di espressione usata frequentemente, tanto più se rivolta da un detenuto ad una persona addetta alla sua sorveglianza, verso la quale egli ha il dovere di serbare un comportamento riguardoso. ( v mass n 162979). (Sez. 6, n. 2091 del 28/11/1985, Dessi, Rv.172133); ancora, un’espressione intrinsecamente offensiva – quale, nella specie, “si tolga dalle scatole”-, anche se viene usata nel linguaggio comune, non perde il carattere di antigiuridicità quando è pronunciata in circostanze tali che, esulando dai limiti della critica o della protesta garbata, trasmodi in aperto vilipendio della persona destinataria e della pubblica amministrazione da essa rappresentata. (Sez. 6, n. 1298 del 29/09/1997, Carbone, Rv. 210841). Infine, per la sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non si richiede il dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza, nel soggetto attivo, dei significato oltraggioso delle parole usate. Tale consapevolezza è in re ipsa quando l’espressione, pur se entrata in uso corrente, non ha perso il suo significato di disprezzo dell’operato altrui (nella specie l’imputato aveva esclamato “a quest’ora mi avete rotto i coglioni, io debbo andare a casa”). (Sez. 6, n. 7837 del 26/02/1981 Rv. 150084)
3. Nella specie, la sentenza liberatoria si fonda sull’assunto che l’espressione rivolta ai carabinieri non integra gli estremi dei delitto contestato, non essendo diretta a ledere l’onore o il prestigio dei pubblici ufficiali, richiamando giurisprudenza di legittimità riferite ad analoghe espressioni ritenute prive di contenuto offensivo nei riguardi dell’altrui onore o decoro, benché proposte con terminologia scomposta ed ineducata.
4. Ritiene la Corte che la motivazione – anche apodittica laddove allude all’assenza di volontà lesiva della condotta ed erroneamente giustificata in relazione al diverso parametro obiettivo del reato di ingiuria – esulando dal perimetro di legittimità nell’ambito dei quale si inscrive l’esercizio dei poteri ex art. 129 cod. proc. pen. ricordato omette, altresì, di considerare il disprezzo inequivocamente manifestato dall’imputato nei confronti dei pubblici ufficiali e delle funzioni da essi esercitate all’atto del loro compimento ed a causa dello stesso.
5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per il prosieguo.

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