Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza  26 ottobre 2017, n. 25498. Il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

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Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19 ha natura tassativa, ma non preclude la facolta’ di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome e’ possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (articolo 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facolta’, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non e’ atto rientrante nelle tipologie elencate dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario” (Cass. n. 17010/12, secondo Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo e’ un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione). Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cass. n. 5843/2012) si e’ consolidato nel diritto vivente (es. Cass. n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (v. in motivazione S.U. nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14; cfr. ex plurimis: Cass. nn. 16962/17, 11397/17, 5723/16, n. 2616/15, 11922/14, 25916/13)” cfr. Cass. 16962/17.

Nel caso di specie, sulla base dei superiori principi, ai quali il Collegio intende dare continuita’, la societa’ contribuente aveva un interesse qualificato, ai senso dell’articolo 100 c.p.c., a insorgere contro un atto che non era meramente consultivo, ma aveva una sua lesivita’, in quanto tale risposta all’interpello ha l’effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l’istanza e’ stata inoltrata.

Va, infine, precisato come il Decreto Legislativo n. 156 del 2015, articolo 6, non ha una valenza interpretativa, come opinato dall’ufficio ricorrente, ma di nuova disciplina della materia dell’interpello e, quindi, non dispone che per l’avvenire. Del resto, ne’ la struttura ne’ la funzione della nuova e articolata disciplina, contenente tra l’altro la limitazione dell’impugnazione, manifestano le caratteristiche tipiche dell’interpretazione autentica (in saldatura con la pregressa disciplina) o dell’innovazione retroattiva, secondo i parametri ermeneutici tracciati dal giudice delle leggi (es. C. cost. n. 41/11), in disparte, diversamente opinando, i rilievi di dubbia conformita’ convenzionale (articolo 6 CEDU) desumibili da taluna giurisprudenza Europea (Corte EDU, Maggio vs. Italia). Peraltro, premesso che ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione (cfr. in motivazione Cass. n. 16679/16), neppure il tenore della relazione illustrativa del d.lgs. offre obiettivo riscontro dell’asserita valenza interpretativa della nuova normazione delegata. Cfr. Cass. 16962/17.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

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