Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 novembre 2017, n. 50928. Il Daspo non opera al di fuori dei rigidi confini tracciati dalla legge

[….segue pagina antecedente]

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Seguendo l’ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell’impugnazione in sede di legittimita’, dev’essere prioritariamente esaminata la questione di cui al terzo motivo afferente ai presupposti legittimanti la pronuncia del provvedimento impugnato. Con esso i ricorrenti si dolgono per non essere l’episodio contestatogli commesso in occasione di una gara sportiva, essendosi trattato di atti di provocazione alla violenza nei confronti di un corteo religioso composto da cittadini pakistani posti in essere innanzi ad un pub nella centro di Brescia.
Come gia’ ritenuto da questa Corte in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, per “manifestazioni sportive” devono intendersi le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal comitato olimpico nazionale (Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011 – dep. 30/11/2011, Tomasi, Rv. 251599 che ha ritenuto esulasse da tale nozione finanche il festeggiamento indetto per commemorare la fondazione di una societa’ calcistica). Chiaro nella stessa formulazione della littera legis e’ il dettato della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1 che prevede l’emissione del DASPO da parte del Questore nei confronti di soggetti denunciati o condannati per i reati ivi tassativamente indicati o che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, dove il riferimento alle manifestazioni sportive e’ all’evidenza limitativo dell’area di adottabilita’ del provvedimento atteso che la manifestazione sportiva deve essere l’occasione del corso della quale sia stata posta in essere la condotta passibile di DASPO. Cio’ sia perche’ trattandosi di misura restrittiva della liberta’ personale deve ritenersi precluso il ricorso all’analogia, risultando la norma di stretta interpretazione, sia perche’ il presupposto fattuale ai fini dell’adozione dei provvedimenti di divieto deve essere strettamente correlato alle condotte che si intendono prevenire. L’interpretazione rigorosa e dunque maggiormente aderente al significato letterale della norma e’ infatti doverosa, avuto riguardo al quadro costituzionale in cui si inserisce il provvedimento restrittivo impugnato, i cui effetti si traducono in una limitazione della liberta’ di circolazione del soggetto destinatario della misura, posto che l’articolo 16 della Carta Costituzionale consente restrizioni del diritto in esame solo nei casi stabiliti dalla legge, quali quelli in materia di sanita’ e sicurezza (numerose in tal senso sono le pronunce in tal senso rese dalla giurisprudenza amministrativa: cfr. Tar Toscana, Sez.1, nn. 5479, Tar Piemonte, Sez. 2 n. 2051 del 7.5.2007).
In ogni caso, la L. 19 ottobre 2001, n. 377, articolo 2 bis, modificando il Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, a suo volta modificativo della L. n. 401 del 1989, ha introdotto una norma d’interpretazione autentica a proposito della nozione di manifestazione sportiva costituente per l’appunto il contesto necessario nel quale debbano essere state poste in essere le condotti passibili della misura restrittiva in esame. Tale norma, dettata all’esplicito fine di delimitare il campo delle manifestazioni coinvolte stante la nozione particolarmente ampia di sport e di quanto vi ruota intorno, dispone che “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano”. Se quindi l’approdo cui e’ giunta questa Corte nell’arresto sopra citato e’ stato quello, pienamente condivisibile, di escludere che il bene giuridico tutelato dalla norma fosse quello della sicurezza in occasione di una qualsivoglia manifestazione semplicemente collegata all’attivita’ sportiva, e dunque di natura meramente parasportiva, a fortiori deve escludersi l’applicabilita’ della misura allorquando la condotta posta a fondamento della medesima sia stata posta in essere in occasione di manifestazioni che nulla a che vedere hanno con lo sport, cosi’ come e’ accaduto nel caso in esame, in cui i sottoposti erano stati sorpresi in occasione di una manifestazione religiosa, cui prendevano parte un folto numero di cittadini pakistani, ad inveire, mentre si trovavano nei pressi di un pub, nei confronti del corteo di fedeli inneggiando un contro canto con il braccio teso e percio’ ponendo in essere atti di provocazione alla violenza per motivi perseguibili incondizionatamente, con il ricorso alla causa penale.
Le ordinanze impugnate devono pertanto essere annullate senza rinvio, in difetto dei presupposti per la loro emissione, restando gli ulteriori motivi di ricorso assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 12.1.2017 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *