Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 novembre 2017, n. 52051. Violenza sessuale a carico del marito che costringe la moglie ad aver rapporti con lui malgrado sia affetto da HIV.

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5.7. Bene pertanto ha fatto la Corte di appello a porre a fondamento della ricostruzione del fatto il racconto della persona offesa.
6. Le conclusioni che precedono sono valide anche alla luce dell’eccepito vizio di motivazione.
6.1. Ricorda, a tal fine, questa Corte che:
6.2. l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicita’ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);
6.3. la mancanza e la manifesta illogicita’ della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicche’ dedurre tale vizio in sede di legittimita’ significa dimostrare che il testo del provvedimento e’ manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non gia’ opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicche’ una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicita’ (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);
6.4. il travisamento della prova e’ configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
6.5. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non puo’ essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimita’ oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando cio’ sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame puo’ avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purche’ l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra i(giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicita’ della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimita’ che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorche’ altrettanto ragionevoli.
6.6. Non sono percio’ scrutinabili in questa sede le eccezioni fondate sul contenuto della prova dichiarativa non supportate nemmeno dal vizio del loro decisivo travisamento (ed in assenza di allegazione del relativo verbale). Anche la generica affermazione che la parte civile ha cambiato piu’ volte versione e’ percio’ tautologica ed inammissibile.
6.7. Quanto al contestato ricorso al contenuto di denunzie rese da terzi, rimesse e mai oggetto di accertamento in contraddittorio, osserva il Collegio che la decisione dell’imputato di accedere al rito abbreviato consente al giudice di utilizzare tutte le prove dichiarative presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ivi comprese le denunzie e le querele che risultino proposte oralmente alla PG o assunte da quest’ultima (sull’utilizzabilita’, in sede di giudizio abbreviato, della querela quale atto inserito ne(fascicolo del pubblico ministero, cfr. Sez. 5, n. 46473 del 22/04/2014, D’Amico, Rv. 261006). Non ha alcuna rilevanza il fatto che la querela sia stata successivamente rimessa (altra deduzione fattuale e generica), poiche’ cio’ puo’ comportare semmai l’improcedibilita’ dello specifico reato con essa denunziato, ma non elimina l’atto dalle legittime fonti di conoscenza del giudice e non lo priva della sua attitudine informativa. Sicche’ l’eccezione cosi’ formulata, oltre ad essere generica (l’imputato non deduce alcunche’ sul modo con cui la denunzia del terzo e’ stata formalizzata, ne’ sulle ragioni della remissione, ne’ se tale circostanza sia mai stata dedotta in sede di merito) e’ priva di fondamento in conseguenza della sua adesione al rito a prova contratta.
6.8. Ne consegue, ulteriormente, che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte di appello con la dinamica e la reiterazione delle condotte, non e’ censurabile in questa sede mediante una diversa ricostruzione del fatto.
7. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

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