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Orbene, a parte il rilievo che la formulata doglianza non risulta invero ben comprensibile (in particolare relativamente all’affermazione secondo cui ove “applicato alla vicenda in esame” il diverso disatteso orientamento “provocherebbe conseguenze palesemente distoniche” la corte di merito “ha implicitamente detto che l’interpretazione della norma in questione dovrebbe essere scelta in relazione “alla vicenda in esame”, al caso concreto, valutazione questa del tutto errata visto i principi del nostro ordinamento”), rilievo decisivo assume la circostanza che non risultano invero dalla ricorrente nemmeno idoneamente censurate le rationes decidendi secondo cui: a) “anche a non voler ammettere che la responsabilita’ dell'(OMISSIS) nella causazione del sinistro, sotto il profilo dell’articolo 2049 c.c. fosse percepibile fin dal verificarsi del fatto… e’ del tutto manifesto che la piena responsabilita’” del ” (OMISSIS),…., per esso, del suo datore di lavoro, sia divenuta macroscopicamente palese al piu’ tardi nel 1980, a seguito della scontata pronuncia del pretore di Senigallia, il quale nel condannare il (OMISSIS) per il delitto di lesioni, ha altresi’ addossato all'(OMISSIS), nella qualita’ di responsabile civile, la provvisionale di 50 milioni di lire”; b) l'”evidenza di tale responsabilita’… non puo’ essere certo esclusa per il fatto… che il (OMISSIS) abbia impugnato la sentenza e poi quella confermativa di essa, fino a giungere al giudizio… della Corte di Cassazione. E’ difatti agevole osservare che la mera proposizione dell’impugnazione di una sentenza del giudice penale non rende di per se’ inaffidabile la medesima… Ne’, d’altro canto, la mancata liquidazione del dovuto, ovvero la messa a disposizione del massimale di polizza, puo’ trovare giustificazione in un ragionevole dubbio in ordine all’entita’ dei danni subiti dal (OMISSIS) in conseguenza del sinistro…: questi, difatti, a seguito della folgorazione, ha perso entrambi gli avambracci, sicche’ non occorreva particolare sforzo di diligenza… per comprendere che simile grave lesione fosse idonea ad incidere, oltre che sulla capacita’ lavorativa del soggetto, sulla sua integrita’ psico-fisica”; c) l'”assunto dell’appellante secondo cui la responsabilita’ della lievitazione del risarcimento al pagamento del quale (OMISSIS) s.p.a. e’ stata infine condannata sarebbe da ascrivere a responsabilita’ della medesima, per non aver il suo dante causa, ossia l'(OMISSIS), accolto la richiesta di definizione transattiva della lite con il (OMISSIS)… e’ infondato, sia perche’… l'(OMISSIS) comunico’ all’ (OMISSIS) con lettera del 23 settembre 1993 che la somma proposta dal danneggiato sembrava eccessiva… sia perche’ la mancata transazione da parte del danneggiante non esimeva l’assicuratore dall’osservare il parametro di diligenza sul medesimo incombente ai sensi … dell’articolo 1176 c.c., comma 2″; d) l'”assicurazione appellante” prospetta “un’interpretazione dell’articolo 1917 c.c. distorta, come se la norma… impedisca, di per se’… all’assicuratore di pagare il danneggiato anche quando sia palese la fondatezza della richiesta”.
Va in particolare sottolineato come, nel dolersi del rigetto del motivo di gravame fondato sull’assunto che “una volta rimasto sospeso il termine di prescrizione nel momento in cui l’assicuratore aveva avuto notizia dall'(OMISSIS) della domanda giudiziale rivoltagli dal (OMISSIS), la sospensione sarebbe cessata al momento della pronuncia della sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona, che aveva reso il credito del (OMISSIS) liquido ed esigibile”, l’odierna ricorrente si limiti invero ad apoditticamente e acriticamente riproporre in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva basata su interpretazione diversa da quella seguita dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
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