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sull’irrilevanza della fattispecie di responsabilita’ entro cui sussumere la vicenda, visto che anche ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il concorso della condotta colposa del danneggiato bene avrebbe potuto rilevare, una volta comunque ammessa la responsabilita’ della convenuta, ai fini della possibile limitazione della liquidazione dei danni conseguenti.
6. Infatti, se e’ vero che, ai fini della fattispecie di cui all’articolo 2051 c.c., e’ sufficiente per il danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, e’ vero pure che l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito o ad escludere il nesso causale, deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purche’ risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l’allegazione del fortuito o della causa efficiente alternativa ma esclusiva (integrando una mera difesa la fattispecie di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
7. E tanto la corte territoriale ha fatto in concreto, giungendo alla prova della sussistenza di un concorso della condotta colposa della vittima e poi quantificandola: cio’ che correttamente vale a limitare, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., come richiamato in sede di disciplina della responsabilita’ extracontrattuale dall’articolo 2056 c.c., il danno risarcibile sia ai sensi dell’articolo 2043, che dell’articolo 2051 c.c., con conseguente irrilevanza, se non altro nella fattispecie in esame, della sua puntuale – o di una sua migliore – qualificazione.
8. Il secondo motivo e’, nel suo complesso, infondato: benche’ effettivamente si fosse dedotta l’idoneita’ astratta del guard-rail ad evitare l’evento, e’ innegabile che la conclusione della corte territoriale sulla sussistenza del concorso di colpa si articola in una ricostruzione di fatto della velocita’ di guida del danneggiato stesso e dell’effettiva inadeguatezza della sua condotta in rapporto alle circostanze di luogo (violazione dei segnali di pericolo in un tratto dalle caratteristiche oggettivamente insidiose) ed alle condizioni meteorologiche (pioggia), desunta – tra l’altro e ben significativamente – dalla stessa descrizione dell’evento da parte del danneggiato (sbandamento e scarrocciamento laterale di diversi metri, urto sul guard-rail di destra, suo piegamento e conseguente sua funzione di rampa per il volo nella sottostante scarpata).
9. Non solo tale ricostruzione e’ tutt’altro che apodittica, ma deve essa dirsi congruamente basata su dati fattuali comunque apprezzati e ricavati dal complesso degli elementi istruttori, il cui eventuale ma evidente e macroscopico travisamento (unico, in estrema ipotesi, a potere rilevare) neppure e’ stato adeguatamente reso oggetto di censura in questa sede: al riguardo, una riconsiderazione della ricostruzione del fatto e’ sempre preclusa nella presente sede di legittimita’, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimita’ sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (come da consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti).
10. A questo punto, va ricordato che la teoria generale del diritto riconduce al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilita’: una volta verificatasi una determinata sequenza di fatti ed eventi, tra loro legati da un nesso causale, inteso a sua volta come relazione tra i due caratterizzata dall’idoneita’ di uno di quelli a determinare il successivo in base a leggi naturali (o anche solo a regole di comune esperienza), tale relazione va apprezzata secondo il criterio della causalita’ adeguata (sul quale, amplissimamente e per tutte, v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576); in base al quale neppure e’ sufficiente tale relazione causale per determinare una causalita’ giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali cosi’ determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalita’ adeguata o quello similare della c.d. regolarita’ causale.
11. Quest’ultimo, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarita’ statistica o ad una probabilita’ apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l’antecedente necessario.
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