Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 settembre 2017, n. 41785. In tema di confisca il pm non può impugnare il provvedimento che nega la convalida del sequestro disposto in via d’urgenza

In tema di confisca il pm non può impugnare il provvedimento che nega la convalida del sequestro disposto in via d’urgenza

Sentenza 13 settembre 2017, n. 41785
Data udienza 5 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena;
avverso l’ordinanza del 23/01/2017 emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento di prevenzione a carico di:
(OMISSIS) e (OMISSIS);
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha avanzato proposta di applicazione della misura di prevenzione della confisca di somme di denaro appartenenti a (OMISSIS) e (OMISSIS) e, contemporaneamente, ha richiesto l’immediato sequestro delle somme ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 22, sequestro che il Presidente del Tribunale di Siena ha disposto in via d’urgenza con decreto del 31 dicembre 2016, nella misura di Euro 18.912.973,22 nei confronti di (OMISSIS) e di Euro 10.276.676,05 nei confronti di (OMISSIS).
Con provvedimento del 23 gennaio 2017 il Tribunale di Siena non ha convalidato il sequestro e ha disposto la restituzione agli aventi diritto delle somme sequestrate. Secondo i giudici i due proposti non rientrerebbero nella categoria criminologica di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b), posta a base della richiesta del pubblico ministero, in quanto, allo stato, pur riconoscendo la loro partecipazione all’associazione per delinquere di tipo transnazionale, attraverso cui avrebbero sottratto alla tassazione i redditi prodotti e depositati clandestinamente all’estero, non risulterebbe dimostrato, nemmeno a livello indiziario, che le somme in sequestro siano state utilizzate per il sostentamento della vita dei proposti e dei loro familiari, ampiamente garantito dai cospicui redditi legalmente percepiti da entrambi.
2. Contro questa decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b). In particolare, parte ricorrente ritiene che la disposizione da ultimo citata, nel definire le caratteristiche soggettive che possono giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione, faccia riferimento ai soggetti che vivono “abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose”, definizione che consente di includere in tale categoria anche la disponibilita’ immediata ovvero mediata tramite fiduciari dei beni di provenienza delittuosa, quale patrimonio disponibile. In sostanza, nel ricorso si censura il provvedimento del Tribunale, rilevando che sarebbe davvero “elusivo della ratio dell’istituto (…) lasciare nella disponibilita’ degli artefici della illegalita’ il provento criminale, nell’assunto che occorra una sua specifica utilizzazione materiale “per i propri bisogni di vita”, come se l’avere costituito e reso disponibile un patrimonio ingente e sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati non costituisca di per se’ un utilizzo giuridicamente rilevante”. Dalla documentazione acquisita, dalla ricostruzione patrimoniale dei beni in capo ai due proposti, parte ricorrente sostiene che vi sia la dimostrazione che entrambi abbiano vissuto, almeno in parte, dei proventi illeciti, sicche’ deve ritenersi che rientrino nella categoria di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b).
3. Sia (OMISSIS) che (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive, in cui oltre a contestare nel “merito” il ricorso, ne denunciano l’inammissibilita’.
Nella memoria dei difensori di (OMISSIS) si sostiene che il decreto di non convalida del sequestro operato in via d’urgenza non sarebbe impugnabile, non avendo la legge previsto alcuna forma di impugnazione specifica per i provvedimenti c.d. interinali. L’articolo 27 Decreto Legislativo cit. non menziona affatto il provvedimento di non convalida del sequestro anticipato dei beni, sicche’ deve riconoscersi che non si tratta di un provvedimento impugnabile stante il principio di tassativita’ delle impugnazioni.
Secondo i difensori di (OMISSIS) non sarebbe consentito il ricorso diretto in cassazione, ma semmai l’impugnazione davanti alla Corte d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ stato proposto contro un provvedimento non impugnabile.
1.1. Nel sistema di prevenzione penale opera il principio di tassativita’ delle impugnazioni per cui le misure di prevenzione personali e reali possono essere sindacate solo con il ricorso in appello ed il ricorso in cassazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, commi 1 e 3. Analogamente, si ritiene che sia esclusa la possibilita’ di interporre appello contro provvedimenti diversi da quelli espressamente dichiarati impugnabili negli articoli 10 e 27 del Codice antimafia. In particolare, deve ritenersi che il principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione, affermato dall’articolo 568 c.p.p., comma 1, va inteso come principio generale del sistema processuale penale, efficace anche per le varie procedure disciplinate da normative speciali, comprese quelle in materia di misure di prevenzione.
1.2. Per quanto riguarda le misure patrimoniali, sono impugnabili i provvedimenti di confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 1).

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