Sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese le controversie relative alla concorrenza sleale
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20508
Data udienza 16 febbraio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10413/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza 728/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis, che chiede l’inammissibilita’ del ricorso o, in subordine il rigetto.
PREMESSO IN FATTO
– Con ordinanza emessa in data 17.12.2015 -ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 16 richiamato dal Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 245, comma 1 – e comunicata dalla Cancelleria in via telematica in data 4.4.2016, il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese, ha ritenuto la propria competenza per materia, rigettando la eccezione di incompetenza formulata dai convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) – i quali hanno indicato come competete il Giudice del lavoro, rispettivamente, presso il Tribunale di Roma e di Messina -, atteso che dalla domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta da (OMISSIS) s.r.l., risultava contestato ai predetti convenuti il concorso – unitamente ad altri soggetti anch’essi convenuti – nell’illecito concorrenziale ex articolo 2598 c.c. attribuito a (OMISSIS) s.r.l. e sostanziantesi: a) nella illecita condotta di sottrazione dei principali clienti commerciali dell’attrice, realizzata anche in epoca successiva alla cessazione dei rapporti, rispettivamente, di immedesimazione organica ((OMISSIS), in qualita’ di amministratore) e di lavoro subordinato ( (OMISSIS)) intrattenuti con la stessa (OMISSIS) s.r.l.; b) nella violazione dei diritti sulle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, qualificate segrete ai sensi dell’articolo 98 del Codice della proprieta’ industriale, con conseguente devoluzione della “intera controversia” alla competenza della sezione specializzata del Tribunale, in quanto la connessione tra le condotte illecite indicate, determinava in ogni caso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 134, comma 1, lettera a), l’attrazione della materia concorrenziale (concorso nell’illecito ex articolo 2597 c.c.) a quella riservata (in ordine alla violazione dei diritti sulle informazioni aziendali segrete: Decreto Legislativo n. 30 del 2005, ex articolo 134, comma 1, lettera b)) al Tribunale specializzato;
– avverso la predetta ordinanza (OMISSIS) ha proposto rituale istanza per regolamento di competenza, instando per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro;
– ha depositato memoria difensiva (OMISSIS) s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso;
– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte indicando la competenza del Giudice specializzato;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. hanno depositato anche memorie illustrative ex articolo 380 ter c.p.c..
Ritenuto:
– il ricorso e’ infondato.
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (nella specie trattasi di domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata – anche – nei confronti del (OMISSIS) per avere concorso con (OMISSIS) s.r.l. ed altri in atti di concorrenza sleale e di abuso di informazioni segrete in danno di (OMISSIS) s.r.l.) e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta.
La circostanza che il (OMISSIS), nella comparsa di risposta, abbia reso noto di avere in precedenza instaurato con (OMISSIS) s.r.l. solo formalmente un rapporto di immedesimazione organica, mentre in realta’ trattavasi di un incarico di consulenza continuativa e coordinata sussumibile in un rapporto di lavoro subordinato ex articolo 409 c.p.c., comma 1, n. 1), o comunque in un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 c.p.c., comma 1, n. 3), non vale a fondare la eccezione di incompetenza per materia, laddove dall’atto introduttivo emerge che (OMISSIS) s.r.l. non ha inteso svolgere nei confronti del (OMISSIS) azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu” (e specificamente del dovere di lealta’ ex articolo 2015 c.c.), ma azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali ex articolo 2043, 2055 e 2598 c.c., tenuto conto che le condotte illecite vengono collocate cronologicamente, dalla societa’ attrice, sia prima che dopo la cessazione del rapporto di “collaborazione”, e considerato altresi’ che qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diverso titolo giuridico (potendo concorrere la responsabilita’ aquiliana con quella contrattuale), spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio (con la conseguente implicazione dei riflessi sul piano sostanziale – diversa disciplina della prescrizione; limitazione della responsabilita’ ai danni contrattuali prevedibili – e processuale – diverso riparto dell’onere della prova -), intervenendo il Giudice a qualificare la domanda soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguita’ non altrimenti risolvibili (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. – 244 del 10/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 24197 del 13/11/2014), ipotesi quest’ultima che non ricorre nella specie essendo inequivoca la scelta operata da (OMISSIS) s.r.l. nello svolgimento dell’azione aquiliana (cfr. le precisate conclusioni alla udienza 16.9.2015, riportate nella memoria nota 3, pag. 10).
Del tutto inconferente e’ poi l’argomento speso dal ricorrente in ordine al “patto di non concorrenza” stipulato dalle parti con durata di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di collaborazione, sia in considerazione della palese distinzione degli atti di concorrenza lecita oggetto della clausola negoziale, rispetto agli atti illeciti invece oggetto dell’articolo 2598 c.c.; sia in quanto l’argomento difensivo presuppone – indimostratamente – che la parte attrice abbia inteso far valere la responsabilita’ “ex contractu” del (OMISSIS) e piu’ esattamente che il contratto di fornitura di servizi di consulenza stipulato in data 30.5.2008 sottintendesse un rapporto di collaborazione autonoma e continuativa, nella sua caratteristica di “attivita’ parasubordinata”, in quanto condizionata nel suo svolgimento da direttive ed ingerenze di soggetti in posizione di sovraordinazione, sia pure nella minora intensita’ – rispetto al rapporto gerarchico che si innesta nel lavoro subordinato – del “coordinamento” richiesto dall’articolo 409 c.p.c., comma 1, n. 3).
Al riguardo occorre rilevare che le allegazioni del (OMISSIS), volte a sostenere la tesi della parasubordinazione o addirittura subordinazione “di fatto” (ricorso pag. 4), attengono evidentemente al merito della controversia ed alla verifica probatoria, che esula dall’esame della questione di competenza, risultando peraltro per stessa affermazione del ricorrente che il contratto di consulenza in questione venne sottoscritto dal (OMISSIS) con (OMISSIS) s.r.l., quando egli rivestiva la carica di “amministratore delegato” della stessa societa’ (cfr. ricorso pag. 2 e 3), e dunque in posizione di titolare di un “rapporto societario” incompatibile con la coesistenza tra i medesimi soggetti di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato concernente l’oggetto sociale (cfr. Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 154 del 20/01/2017).
Infondato deve, conseguentemente, ritenersi anche l’argomento volto a contestare la “vis attractiva” operata dalla competenza in materia di “violazione delle informazioni aziendali segrete” – attribuita alla sezione specializzata dal Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 134, comma 1, lettera b, – sulla controversia relativa – secondo il Tribunale di Milano – all’illecito concorrenziale semplice (altrimenti spettante al Tribunale ordinario) ovvero – secondo il (OMISSIS) – al rapporto di lavoro (spettante al Tribunale in funzione di giudice del lavoro), dovendo ritenersi applicabile nella specie, secondo la tesi del ricorrente, la disposizione dell’articolo 40 c.p.c., comma 3.
Premesso che l’argomento difensivo volto a sostenere che le sezioni specializzate in materia di impresa non costituendo uffici autonomi ma mere articolazioni organizzative interne del Tribunale, non potrebbero essere titolari di competenze proprie, non appare pertinente alla risoluzione della questione sottoposta con il regolamento necessario ex articolo 42 c.p.c., atteso che nella specie si contesta in ogni caso la competenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Roma (non viene quindi in rilievo se il Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 134 abbia previsto una vera e propria competenza funzionale di tali sezioni specializzate Corte Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 15619 del 24/07/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16.27: del 03/08/2016 – o invece si sia in presenza di un mero criterio di ripartizione del lavoro tra le diverse sezioni del medesimo Ufficio giudiziario – Corte Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24656 del 22/11/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21668 del 20/09/2013; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2,1774 del 27/10/2016; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 72.2.7 del 22/03/2017 -), osserva il Collegio che il Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 134, comma 1, lettera a), dispone che “1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta’ industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprieta’ industriale, nonche’ in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprieta’ industriale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita’ Europea, la cui cognizione e’ del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”, rimanendo dunque esclusa a priori l’applicabilita’ dell’articolo 40 c.p.c., comma 3, (unificazione delle cause da svolgere con riti diversi con prevalenza del rito speciale del lavoro), vertendosi, nella specie, in ipotesi di connessione oggettiva, che da’ luogo a cumulo soggettivo ex articoli 33 e 103 c.p.c., espressamente ritenuta estranea al disposto della norma processuale che regola esclusivamente le cause connesse ai sensi degli articoli 31, 32, 34 35 e 36 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 25/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 1887(del 08/09/2014).
Debbono in ogni caso disattendersi gli argomenti addotti nel ricorso intesi a fondare normativamente l’applicazione della disposizione dell’articolo 40 c.p.c., comma 3. Il ricorrente infatti: a) prospetta una relazione di “accessorieta’” ex articolo 31 c.p.c. tra le domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti, che non risponde al canone indicato dalla norma processuale, atteso che i fatti ascritti alla (OMISSIS) s.r.l. sono contestati in concorso anche agli altri convenuti, non essendo dato pertanto ravvisare una domanda “principale” – nei confronti della predetta societa’ – cui “accede”, secondo una relazione di dipendenza subordinata, la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS); b) ed inoltre – rilievo che assume carattere dirimente ad escludere la fondatezza della censura mossa alla ordinanza impugnata- presuppone che oggetto della controversia sia un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ricompreso nella previsione dell’articolo 409 c.p.c., ipotesi – come visto – non solo indimostrata quanto alla qualificazione giuridica del rapporto, ed inconferente avuto riguardo al contenuto dell’atto di citazione ed alla azione di accertamento della responsabilita’ extracontrattuale esercitata da (OMISSIS) s.r.l., ma logicamente incompatibile con la carica di amministratore delegato di (OMISSIS) s.r.l., al tempo dei fatti, rivestita dallo stesso (OMISSIS) (secondo la ricostruzione dello schema giuridico in cui detto rapporto di amministrazione e’ stata inquadrato dal precedente di questa Corte Cass. Sez. U – Sentenza n. 1545 del 20/01/2017).
Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Milano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Milano sezione specializzata per le imprese avanti il quale la causa dovra’ essere riassunta nel termine di legge.
Spese rimesse.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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