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3.2. Contro la predetta decisione, ricorre il PG distrettuale deducendo, relativamente ai soli reati di cui ai capi 1) e 16):
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
2) mancata assunzione di una prova decisiva;
3) mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
3.2.1. Il PG ricorrente lamenta, in particolare:
– che la Corte d’appello avrebbe errato nel non accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex articolo 603 c.p.p., comma 2, per acquisire i verbali contenenti le sopravvenute dichiarazioni collaborative dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) (acquisiti ed utilizzati soltanto nei confronti dei predetti, che vi avevano prestato consenso), ovvero disporre l’esame dei predetti (il diniego era stato motivato per non essere state dimostrate le ragioni dell’indispensabilita’ della chiesta integrazione probatoria);
– che sarebbero illogiche le argomentazioni in forza delle quali e’ stata esclusa la partecipazione del (OMISSIS) all’enucleato sodalizio criminoso: essendo stato accertato il coinvolgimento di (OMISSIS), cui l’odierno imputato si relazionava, sarebbe illogico confinare il contributo di quest’ultimo unicamente nei rapporti diretti con il primo.
3.3. In data 12 aprile 2017 e’ stata depositata una memoria a firma dell’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS), con richiesta di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso del PG.
3.3.1. Questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252711; Sez. 1, sentenza n. 19925 del 04/04/2014, Rv. 259618) e’ ferma nel ritenere che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’articolo 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, e’ applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse.
3.3.2. La predetta memoria, depositata tardivamente perche’ in violazione del prescritto termine, non andra’, pertanto, considerata.
3.4. Il ricorso del Procuratore Generale e’ fondato nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine al reato di cui al capo 16), e nei confronti di (OMISSIS), limitatamente all’esclusione della circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7; e’ inammissibile per difetto della specificita’ necessaria ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera C), nei confronti di (OMISSIS).
3.4.1. A fondamento della doglianza inerente al rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex articolo 603 c.p.p., comma 2, per acquisire i verbali contenenti le sopravvenute dichiarazioni collaborative dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – acquisiti ed utilizzati soltanto nei confronti dei predetti, che vi avevano prestato consenso -, ovvero disporre l’esame dei predetti (il rigetto era stato motivato per non essere state dimostrate le ragioni dell’indispensabilita’ della chiesta inteigrazione probatoria), il PG ricorrente cita precedenti giurisprudenziali riguardanti casi nei quali la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale era stata accolta, non disattesa, e le doglianze formulate in sede di legittimita’ riguardavano la presunta illegittimita’, in rito, della disposta rinnovazione, di per se’ considerata.
Puo’, peraltro, ritenersi pacifico che detta illegittimita’ non sussista; e’ anche pacifico che la rinnovazione possa essere disposta su richiesta del PM: questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 36122 del 09/06/2004, Rv. 229837, e sentenza n. 44325 del 19/06/2013, Rv. 257799) e’, infatti, ferma nel ritenere che, in tema di processo celebrato in appello con la forma del giudizio abbreviato, non e’ di ostacolo alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale la circcstanza che l’assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l’esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione; nel medesimo senso, Sez. 4, sentenza n. 6724 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 262245 ha ritenuto che il giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell’istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, puo’ disporre l’acquisizione di atti tempestivamente acquisiti dal P.M. durante la fase delle indagini preliminari, ma erroneamente confluiti in altro procedimento penale.
Resta naturalmente salvo il diritto delle controparti alla controprova (Sez. 6, sentenza n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263120: “La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle pari all’ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione”), salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti.
3.4.2. Il problema in esame riguarda il caso contrario, nel quale l’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale formulata dal P.M. non sia stata accolta.
3.4.2.1. Con riguardo ai casi nei quali, nell’ambito del giudizio abbreviato, la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non accolta sia stata presentata nell’interesse dell’imputato, questa Corte e’ ferma nel ritenere che il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell’istruttoria non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), attesa l’esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale “allo stato degli atti”, di richiedere alcuna integrazione probatoria (Sez. 6, sentenza n. 7485 del 16/10/2008, dep. 2009, Rv. 242905; Sez. 3, sentenza n. 20262 del 18/03/2014, Rv. 259663).
3.4.2.2. Analogo impedimento non potrebbe all’evidenza essere configurato in danno del Pubblico Ministero, estraneo – secondo le disposizioni attualmente vigenti – all’opzione dell’imputato per il rito abbreviato, al cui accoglimento non ha facolta’ di opporsi.
3.4.2.3. Un orientamento (Sez. 1, sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840) ha ritenuto di estendere il principio a tutte le parti del giudizio abbreviato (“Nel giudizio abbreviato d’appello, siccome l’unica attivita’ d’integrazione probatoria consentita e’ quella esercitabile officiosamente, non e’ configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non puo’ mai integrare, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d”). Nel caso in esame, tuttavia, il P.M. ha denunciato non soltanto il predetto vizio, ma anche violazione dell’articolo 603 c.p.p. e plurimi vizi di motivazione.
3.4.2.4. Argomentando piu’ in generale, ovvero prescindendo dalla configurabilita’, o meno, dello specifico vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), un orientamento (Sez. 1, sentenza n. 35846 del 23/05/2012, Rv. 253729) ha ritenuto che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le parti – ivi compreso il pubblico ministero, nonostante non abbia piu’ il potere di dissenso sulla richiesta del rito speciale – non possano far valere un diritto alla rinnovazione dell’istruzione per l’assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, poiche’ spetta in ogni caso al giudice, d’ufficio, la valutazione sulla assoluta necessita’ o meno della loro acquisizione; si e’, peraltro, condivisibilmente precisato che la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prcve richieste dalla parte puo’ essere censurata soltanto qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, sentenza n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323).
In termini piu’ netti, si e’, inoltre, affermato che, anche se il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato, il giudice di appello e’ tenuto ad ammettere le prove sopravvenute, tranne che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, sentenza n. 44947 del 17/10/2013, Rv. 257977: fattispecie nella quale, peraltro, la chiesta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per acquisire le prove sopravvenute era stata disposta: la S.C. non si e’ limitata ad affermare che le prove sopravvenute potevano esser acquisite, ma ha affermato che esse dovevano essere necessariamente acquisite); e, nel medesimo senso, premesso che, nel giudizio di appello contro la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato, e’ ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perche’ potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, si e’ affermato che, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo graco, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessita’ deve tener conto di tale “novita’” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacita’ cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata (Sez. 1, sentenza n. 8316 del 14/01/2016, Rv. 266145: fattispecie di rinnovazione chiesta dal PG e disposta dalla Corte d’appello, che l’imputato lamentava non essere consentita).
Infine, si e’ piu’ recentemente ritenuto che e’ sindacabile in sede di legittimita’ ex articolo 603 c.p.p., comma 3, l’omessa rinnovazione nel giudizio di appello dell’istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio (Sez. 1, sentenza n. 17607 del 31/03/2016, Rv. 266623: fattispecie nella quale la S.C., accogliendo il ricorso dell’imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, emessa ad esito di giudizio abbreviato, censurando la decisione del giudice del merito di non esercitare il potere integrativo di indagine, attribuitogli dall’articolo 603 c.p.p., comma 3, malgrado il materiale probatorio raccolto non gli consentisse di escludere con certezza la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione).
3.4.2.5. Il collegio ritiene senza dubbio fondato e meritevole di accoglimento quest’ultimo orientamento, in atto dominante.
Invero, nei casi in cui la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello a seguito di giudizio abbreviato, formulata per la dichiarata esigenza di acquisire una prova sopravvenuta, sia stata rigettata, non puo’ negarsi alla parte soccombente (non necessariamente quella pubblica) la possibilita’ di dolersi di tale decisione, sia con riferimento alla motivazione specificamente posta a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione, sia, soprattutto, con riferimento alla motivazione della conclusiva decisione di merito che della prova sopravvenuta non abbia conseguentemente tenuto conto, ove si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione in appello delle prove sopravvenute.
3.4.2.6. Tale conclusione si impone anche tenuto conto del fatto che il processo penale – anche quando si proceda con rito abbreviato – tende sempre e comunque all’accertamento della verita’, valore di rilievo costituzionale poziore, non sacrificabile alla speditezza del rito (come testimonia l’attribuzione al giudice, anche nel rito abbreviato, di poteri istruttori officiosi): “(…) il fine primario e ineludibile del processo penale rimane la ricerca della verita’, e non v’e’ dubbio che ad un ordinamento basato sul principio della legalita’ e su quello dell’obbligatorieta’ dell’azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione (…)” (Corte cost., sentenza n. 111 del 24 marzo 1993).
3.4.2.7. Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato erroneamente, illogicamente e cDntraddittoriamente non soltanto il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ma anche e soprattutto la conclusiva assoluzione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al capo 16), poiche’:
– da un lato, ha illegittimamente valorizzato la parziale inerzia da parte del PG nel prospettare piu’ ampiamente le ragioni che avrebbero potuto rendere necessaria la chiesta rinnovazione, ovvero la mancata deduzione ad opera della parte instante di congrue ragioni per disporre la chiesta acquisizione, laddove quest’ultima rientrava pur sempre esclusivamente tra i poteri officiosi della Corte, cui spettava, in definitiva, la relativa valutazione: anche a prescindere dalla compiutezza o meno delle argomentazioni con le quali il PG aveva argomentato la richiesta, la Corte avrebbe dovuto autonomamente valutare l’assoluta necessita’ o meno dell’acquisizione previa autonoma disamina della sua possibile rilevanza, inerente all’accertamento del ruolo dei due imputati nella contestata estorsione;
– dall’altro, avendo immotivatamente omesso di attivarsi, come risultava assolutamente necessario, per acquisire i potenzialmente decisivi elementi sopravvenuti, e’ pervenuta ad un conclusivo verdetto assolutorio a sua volta affetto dai predetti vizi di motivazione, valorizzando l’esistenza di un quadro che si e’ ritenuto essere caratterizzato da assoluta incertezza, che peraltro le sopravvenute dichiarazioni in oggetto avrebbero potuto contribuire a superare.
3.4.2.8. Cio’ vale tuttavia soltanto nei confronti dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
Le doglianze del PG ricorrente peccano, infatti, di specificita’ nei confronti di (OMISSIS), in difetto della chiara indicazione degli elementi in ipotesi suscettibili di legittimare un diverso esito del procedimento nei suoi confronti, ovvero quanto al requisito della decisivita’ in parte qua delle prove sopravvenute non ammesse. A fondamento dell’assoluzione del (OMISSIS), la Corte d’appello (ff. 170/172) ha, infatti, incensurabilmente valorizzato essenzialmente le dichiarazioni di (OMISSIS), soggetto in posizione di assoluto vertice nell’ambito dell’enucleato sodalizio, nelle more divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva escluso drasticamente che (OMISSIS) facesse parte del sodalizio stesso (e la posizione verticistica del dichiarante eviclenziava l’affidabilita’ delle sue informazioni sul punto), nonche’ quelle rese da (OMISSIS) circa il fatto che (OMISSIS) fosse ignaro dello scopo di una trasferta a Milano in occasione di un progetto di attentato nel 2009, poiche’ operava in sua diretta subordinazione, senza consapevole appartenenza al predetto sodalizio.
In presenza di un siffatto quadro, senz’altro inidoneo a legittimare l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine alla partecipazione al predetto sodalizio, esclusa dalla Corte d’appello con motivazione senz’altro esauriente, logica e non contraddittoria, il PG si e’ limitato a riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati e senza illustrare esaurientemente in cosa sarebbe consistito il decisivo contributo, in senso contrario, che l’assunzione delle prove sopravvenute indicate avrebbe dovuto fornire.
3.4.2.9. In conclusione:
– in accoglimento del ricorso del PG, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo 16), con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio, che sara’ condotto attenendosi al seguente principio di diritto:

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