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26.4.6. In applicazione di tale condiviso principio, e considerato che, come anticipato, la memoria nel corpo della quale e’ stata formulata la richiesta di liquidazione in esame e’ stata depositata tardivamente, ovvero in violazione del termine di giorni 15 (cfr. § 3.4.1. di queste Considerazioni in diritto), e che, pertanto, delle deduzioni in essa contenute non puo’ tenersi conto, deve rilevarsi che la parte civile instante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attivita’ diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.
26.4.7. Ne consegue che non e’ dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile Comune di Lamezia Terme in persona del Sindaco p.t.;
– alle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) di Lamezia Terme e F.A.I. nei confronti di (OMISSIS).
1 predetti imputati ricorrenti non vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle predette parti civili costituite nei loro confronti, perche’ i loro ricorsi non riguardavano l’affermazione di responsabilita’ ne’ ulteriori capi e punti della sentenza d’appello suscettibili di incidere sugli interessi civili, ovvero inerenti alle pretese civilistiche azionabili nel processo penale, ma unicamente, per (OMISSIS), il riconoscimento dell’attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8, e, per (OMISSIS), una statuizione di confisca non direttamente riguardante le pretese delle predette parti civili.
L’eventuale accoglimento dei predetti ricorsi non era, pertanto, suscettibile di incidere sulla pretesa risarcitoria, riguardando unicamente, nel primo caso, la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio, nel secondo caso, un’ablazione patrimoniale a vantaggio dello Stato. Difettava, conseguentemente, un interesse civile attuale tutelabile, non avendo le parti civili predette interesse nel caso specifico ad intervenire nel processo, ne’ avendo esse dedotto in proposito alcunche’ a riprova del contrario: l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile e’, infatti, collegato alla soccombenza ma, nel giudizio d’impugnazione, la soccombenza deve essere valutata con riferimento al gravame ed al correlativo interesse del danneggiato dal reato a fare valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall’imputato, con la conseguenza che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall’accoglimento del gravame, essa, pur avendo il diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la conseguenza che non puo’ essere ordinata in suo favore la rifusione delle spese processuali (Sez. fer., sentenza n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Rv. 254291; Sez. 6, sentenza n. 8326 del 04/02/2015, Rv. 262626).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata:
– in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine al reato di cui al capo 16), e nei confronti di (OMISSIS), limitatamente all’esclusione della circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7;
– nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alla confisca del fabbricato di cui al punto 4) del decreto di sequestro emesso in dats 28 febbraio 2013;
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sui predetti punti.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di (OMISSIS).
Rigetta nel resto il ricorso (OMISSIS).
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna:
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS) di Lamezia Terme, che liquida complessivamente in Euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che si dichiara antistatario;
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile F.A.I., che liquida complessivamente in Euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che si dichiara antistatario;
– (OMISSIS) classe (OMISSIS) alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS), che liquida complessivamente in Euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ai favore dell’avv. (OMISSIS) che si dichiara antistatario;
– (OMISSIS) classe (OMISSIS) alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS), che liquida complessivamente in Euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che si dichiara antistatario;
– (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS) alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS), che liquida complessivamente in Euro tremilaseicento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che si dichiara antistatario;
Nulla per le spese a favore delle parti civili Comune di Lamezia Terme in persona del Sindaco p.t. e (OMISSIS), e a favore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) di Lamezia Terme e F.A.I. nei confronti di (OMISSIS)
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