[……..segue pag. precedente]

Il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di (OMISSIS) e’ inammissibile. Il ricorso di (OMISSIS), nel resto, e’ nel complesso infondato.
I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.
I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono, nel complesso, infondati.
1. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ SULLA MOTIVAZIONE.
E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilita’, per il giudice della legittimita’, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gia’ effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimita’ limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali puo’, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. “travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessita’ che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivita’ nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purche’ siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessita’ di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilita’, nel giudizio di legittimita’, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), intenda far valere il vizio di “travisamento della prova” deve, a pena di inammissibilita’ (Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, Rv. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, Rv. n. 249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verita’ dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, norche’ dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di rad cale “incompatibilita’” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimita’, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validita’, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sertenze n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. 214794; n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. 226074).
Devono tuttora escludersi la possibilita’, per il giudice di legittimita’, di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonche’ i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, Rv. 233621; Sez. sertenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Rv. 234559; Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
1.2.1. Il giudice di legittimita’ ha, pertanto, ai sensi del novellato articolo 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, Rv. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, Rv. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, Rv. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisivita’ del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruita’ della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilita’ con l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformita’ della realta’ storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.3. E’ inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’articolo 192 c.p.p., anche se in relazione all’articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), per censurare l’omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilita’ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ (Sez. 6, sertenza n. 45249 dell’8 novembre 2012, Rv. 254274).
1.4. La giurisprudenza di questa Corte e’, condivisibilmente, orientata nel senso dell’inammissibilita’, per difetto di specificita’, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza e/o illogicita’ della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 2012, Rv. 251528).
Invero, l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per “mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
La disposizione, se letta in combinazione con l’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), (a norma del quale e’ onere del ricorrente “enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”) evidenzia che non puo’ ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorieta’ od alla manifesta illogicita’ ovvero a una pluralita’ di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio e’ stato piu’ recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale “E’ inammissibile, per difetto di specificita’, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorieta’ od alla manifesta illogicita’ ovvero a piu’ di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame” (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, Rv. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione risulta priva della necessaria specificita’, il che rende il ricorso inammissibile.
1.5. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno 2013, Rv. 256133), e’ inammissibile per difetto di specificita’ il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al piu’ con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, del a correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtu’ delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

[……..segue pag. successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *