Il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio

segue pagina antecedente
[…]

Il condivisibile principio desumibile dalle pronunzie richiamate in ordine ad un fatto costrittivo che proiettandosi nel futuro riproduca il metus e lo attualizzi in relazione ai singoli episodi di indebita dazione trova conforto sistematico nell’affermazione secondo cui il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attivita’ di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicche’, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo cosi’ a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attivita’ illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, Macri’ e altro, Rv. 265453).

4.3 Nella specie, pertanto, anche a voler ritenere, secondo gli assunti difensivi, che la carica minatoria espressa dal ricorrente nei confronti del (OMISSIS) si sia limitata alla fase della campagna elettorale senza rinnovate esplicite manifestazioni in epoca successiva, non e’ revocabile in dubbio che la concreta attivazione del sinallagma illecito, che subordinava la garanzia dei pagamenti e la tranquillita’ della gestione della casa di riposo all’assunzione dei soggetti segnalati dal sindaco, e’ avvenuta solo a seguito della rielezione del (OMISSIS) e faceva leva sulla concreta, sia pure implicita, rievocazione e attualizzazione della minaccia e sulla conseguente coartazione della volonta’ del privato. Che alcuna cesura sia ravvisabile nella condotta del prevenuto sotto il profilo dell’abuso costrittivo emerge con evidenza dalla ricostruzione dell’episodio dell’assunzione del (OMISSIS) effettuato dalla p.o. e convalidato dalle dichiarazioni del (OMISSIS), giacche’ l’omonimo assessore che accompagno’ il giovane presso l’abitazione del (OMISSIS) si limito’ ad asserire “questa e’ la persona”, ottenendo dall’interlocutore l’invito a recarsi presso la Casa di Riposo il giorno successivo per l’assunzione. E nello stesso senso depone la telefonata del (OMISSIS) al (OMISSIS) intesa a rappresentargli che il (OMISSIS) lo aveva cercato senza trovarlo, telefonata che nella sua apparente asetticita’ dimostrava il personale interesse del Sindaco all’assunzione e rendeva concreta ed attuale l’alternativa di ritorsioni in danno della societa’ in caso di diniego.

Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale le minacce e le richieste di assunzioni sono progressive espressioni della condotta abusiva, caratterizzate dalla perdurante costrizione della libera determinazione del privato che, quantunque iniziata ancor prima della riassunzione della carica di sindaco da parte del (OMISSIS), e’ pervenuta a consumazione in epoca successiva all’elezione con conseguente integrazione dell’illecito ascritto sub A).

5. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi con riguardo alle censure che attingono la mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di induzione indebita.

Il delitto di concussione, di cui all’articolo 317 c.p. nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, e’ caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della liberta’ di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per se’, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilita’ indebita, e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’articolo 319 quater c.p. introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), pressione morale con piu’ tenue valore condizionante della liberta’ di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di piu’ ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perche’ motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta e altro, Rv. 267277).

I caratteri scriminanti del danno antigiuridico e del vantaggio indebito risultano nella specie correttamente scrutinati dal momento che s’appalesa sicuramente contra jus la richiesta di assunzione di plurimi soggetti pretesa dall’agente ad onta delle esigenze della societa’ gestrice della struttura, senza alcuna considerazione dei profili professionali eventualmente necessari e in dispregio di trasparenti procedure di selezione del personale, al fine di soddisfare in maniera clientelare le istanze di soggetti elettoralmente vicini al Sindaco. Ne’ puo’ riconoscersi pregio all’argomento che adombra un interesse calunnioso del (OMISSIS) alla denunzia in considerazione della propalata volonta’ dell’amministrazione di non rinnovare alla scadenza il contratto in corso con la (OMISSIS), trattandosi di un’illazione smentita dagli esiti processuali che confermano, invece, la situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la societa’ e l’esistenza di un contenzioso economico con il Comune, dati che danno conto della penetrante incidenza delle minacce formulate nei confronti della p.o., la cui portata e’ insuscettibile di essere ridimensionata per effetto del postumo riconoscimento delle ragioni dell’amministrazione in relazione al computo dell’Iva sui corrispettivi maturati.

5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato in punto di analisi differenziale tra l’induzione e la costrizione, che qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell’utilita’, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell’azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto (Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503). Nel caso a giudizio a fronte dell’abuso costrittivo integrato da reiterate minacce di paralizzare l’attivita’ della (OMISSIS) per ottenere l’assunzione di soggetti graditi al ricorrente, non e’ dato ravvisare benefici, contingenti o a lungo termine, per la p.o., costretta ad accedervi per garantire l’operativita’ della struttura, avendo il (OMISSIS) negato un interesse al rinnovo della concessione, dichiarazione che trova logica conferma nella scelta di far trasferire la famiglia al nord a seguito di episodi di intimidazione subiti da ignoti tra l’aprile e il giugno 2007 (pag. 10 sentenza primo grado).

Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha confermato la sussunzione del fatto nell’alveo dell’articolo 317 c.p., valorizzando la natura delle minacce, le ricadute coercitive sulla vittima, l’assenza di profili di indebito vantaggio per la stessa.

6. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla p.c. nell’odierno grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese in favore della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *