Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 9 novembre 2017, n. 26552. L’ipotesi di responsabilita’ regolata dall’articolo 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili

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4) Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 325, 326, 327, 343, 347 e 166 c.p.c.
La censura si riferisce alla riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento alla domanda proposta contro il costruttore (OMISSIS) sas di (OMISSIS), riforma disposta unitamente all’accoglimento dell’appello del (OMISSIS).
Il ricorso evidenzia che in sentenza impugnata l’appello di (OMISSIS) non e’ stato esaminato, perche’ la Corte si e’ limitata a dar atto che la societa’ aveva insistito per l’improponibilita’ della domanda e si e’ poi occupata solo delle “doglianze proposte dal progettista”.
Parte ricorrente concentra pero’ il ricorso sulla inammissibilita’ del gravame di (OMISSIS), costituitasi con atto depositato il 23 giugno 2005 e quindi tardivamente, poiche’ la trattazione del gravame interposto dal (OMISSIS) era stata fissata avanti al Collegio per il 29 giugno 2005.
Tali circostanze, riscontrate in atti, documentano che non era ammissibile la richiesta di rigetto della domanda (OMISSIS), formulata da parte (OMISSIS) per improponibilita’ dovuta a decadenza ex articolo 1669 c.c. e prescrizione.
Trattavasi infatti di appello che (OMISSIS) doveva proporre in via incidentale entro il termine di venti giorni (articolo 347 e 166 c.p.c) prima dell’udienza del 23 giugno, fissata dal Presidente nel dicembre 2004 (cfr Cass. 1567/11), senza che si potesse tener conto dell’ulteriore differimento al 13 luglio per impedimento del relatore, che fu disposto dal presidente solo il 27 giugno 2005, cioe’ quando il termine era gia’ spirato.
Di qui l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
5) Resta cosi’ assorbito il subordinato quarto motivo, di richiamo delle doglianze gia’ rivolte contro la posizione (OMISSIS).
6) E’ invece inammissibile il ricorso incidentale di quest’ultimo.
Lo e’ per due ragioni.
In primo luogo perche’ mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, affidata ad inizio dell’atto difensivo ad un mero richiamo “di quelli esposti in ricorso e nella sentenza della Corte d’appello di Trieste, escluso, naturalmente, ogni elemento valutativo contenuto nel ricorso”.
E’ noto infatti (Cass. 18483/15) che quando il controricorso racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’articolo 371 c.p.c., comma 3, e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicche’ e’ inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessita’ di ricorso ad altre fonti.
Nella specie la trattazione dei 14 motivi svolti da pag. 6 a pag. 19 del ricorso incidentale e’ pero’ carente del resoconto dei fatti processuali e dello svolgersi della complessa vicenda, poiche’ sviluppa subito e a volte con meri richiami ad altre parti dell’atto, i profili di diritto sollevati o i quesiti posti.
In ogni caso l’inammissibilita’ discende anche dal fatto che trattasi di questioni tutte riproponibili e riesaminabili in sede di rinvio in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale.
Invero l’accoglimento dell’appello (OMISSIS) per le ragioni censurate con il ricorso principale ha fatto si’ che queste altre difese del professionista non siano state affrontate e decise dal giudice di appello. Non vi era quindi interesse a proporle in via incidentale, giacche’ ove un’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice della sentenza impugnata, e’ sufficiente la mera riproposizione, da effettuarsi in modo espresso, in sede di eventuale nuovo giudizio di appello.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che in sede di rinvio liquidera’ le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale. Assorbito il quarto. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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